Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 27/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 6031/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 03/12/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MAZZOCCHI SIMONA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“...(omissis)... Tutto ciò premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati congiuntamente chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2° comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio accolga con sentenza le seguenti CONCLUSIONI relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Suzzara (MN) la relativa annotazione, alle seguenti condizioni:
2) affidare il figlio minore ai genitori in via condivisa con collocamento principale presso la madre ove conserverà la residenza anagrafica. I genitori assumeranno insieme le decisioni di maggior interesse per il figlio in relazione alle scelte educative, di istruzione, di salute, di residenza. Relativamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, le stesse verranno assunte dal genitore con il quale il minore in quel momento si trova, fermo restando l'impegno dei genitori ad una continua consultazione e collaborazione tra loro;
3) i genitori avranno l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio entro il termine perentorio di trenta giorni ex art. 337 sexies c.c.;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio un fine settimana ogni 15 giorni Per_1 da venerdì all'uscita della scuola e sino alle ore 20,00 della domenica. Inoltre, anche in considerazione dell'età del figlio ad oggi quindicenne, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogniqualvolta il figlio lo desideri nel rispetto degli impegni lavorativi del padre e degli impegni scolastici e non del figlio stesso. Inoltre, il padre terrà con sé il figlio per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il periodo delle vacanze e dunque rimarrà con un genitore a partire dall'inizio delle vacanze scolastiche e sino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre sino alla sera precedente la ripresa della scuola. I rispettivi periodi di pertinenza verranno concordati tra i genitori entro il 30.11 di ogni anno e secondo il criterio dell'alternanza. Ciascun genitore terrà con sé il figlio per tre giorni continuativi durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, periodi da concordarsi almeno un mese prima di Pasqua e nel rispetto del criterio dell'alternanza. Ciascun genitore terrà con sé il figlio per quindici giorni anche consecutivi nel periodo delle vacanze estive, periodi da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno e con reciproco impegno di comunicare la località della vacanza e il luogo del pernottamento;
5) il signor verserà alla IG , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore la somma di euro 250,00 mensile che sarà Per_1 corrisposta ogni primo giorno del mese e a decorrere dal mese di dicembre 2024 da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
6) entrambi i genitori avranno l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per il figlio secondo il seguente schema: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle
(sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto, alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio prosegua negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto o se entrambi i genitori lavorano, se necessitano urgenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per il tramite della rete familiare di riferimento, nonni, ecc.); - per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (pc portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato disposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di Euro 500,00; Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che compartecipano soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria e tasse di iscrizione ai relativi esami) - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti spese di natura straordinaria, a titolo meramente esemplificativo, spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ecc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra precisate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
7) la casa coniugale sita in Suzzara, Via Lombardi,24, verrà assegnata alla IG
[...]
che continuerà ad abitarla unitamente al figlio minore, mentre il signor Pt_2 Pt_1 si trasferirà nell'abitazione sita in Suzzara (MN), Via Toti,6/1, appartamento in affitto, portando con sé i propri effetti personali, suppellettili e quanto di sua spettanza;
8) i genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rinnovo/rilascio del passaporto e/o di documento di identità valido per l'espatrio. Resta inteso che ogni espatrio del minore dovrà essere di volta in volta concordato tra i genitori;
9) l'Assegno Unico verrà percepito per intero dalla IG;
Parte_2
10) le detrazioni fiscali per il figlio saranno godute al 100% dalla IG;
Parte_2
11) i coniugi dichiarano reciprocamente di godere di redditi da lavoro propri e pertanto rispettivamente dichiarano di non aver nulla a pretendere a titolo di mantenimento per se' stessi;
12) le somme attualmente depositate sul c/c cointestato di cui in premessa rimarranno nella piena disponibilità della IG Pt_2
13) le autovetture Peugeot 207 e Hyundai Tucson rimarranno rispettivamente la prima nella piena disponibilità del signor e la seconda nella piena disponibilità della Pt_1 IG i quali ne cureranno personalmente il pagamento di bollo, assicurazione, Pt_2 oltre alle spese di manutenzione;
14) ogni e qualsiasi altro rapporto avente natura economico patrimoniale e non è già stato regolato tra le parti;
15) spese legali integralmente compensate tra le parti. ...(omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
SUZZARA (MN) in data 11/05/2002 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 2002) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23/01/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca