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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CE NF - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott. Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4967 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno
2023
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), elett.te domiciliata in CE NF alla via Elia di Florio n.4 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Anna Gambardella, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di CE NF
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/11/2023, ha chiesto che fosse pronunciata Parte_1 la separazione dal coniuge con il quale, in data 28.09. 2006 aveva Controparte_1 contratto matrimonio in CE NF (Sa) e dalla cui unione sono nate due figlie:
nata in [...] il [...] e nata a [...] Persona_1 Parte_2
NF il 18 luglio 2008. La ricorrente ha altresì precisato che con provvedimento del 14.12.2020, reso dal
Tribunale per minorenni di Salerno, entrambi i genitori sono stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale sulle figlie minori e contestualmente ne veniva disposto l'affidamento ai nonni, sig.ra e Controparte_2 Persona_2
All'udienza del 13.3.2025, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione anche per la mancata comparizione della ricorrente e per la mancata costituzione del resistente, il GI delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , non costituito in Controparte_1 giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risul- tando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Ciò posto, in ordine ai provvedimenti accessori concernenti la prole, il Collegio prende atto della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti, resa con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Salerno il 14.12.2020.
Con il medesimo provvedimento è stato disposto l'affidamento delle due minori ai nonni materni e con domiciliazione presso di loro e Controparte_2 Persona_2 disciplina del diritto di visita.
Di conseguenza, alcun ulteriore provvedimento dovrà essere adottato nella presente sede.
In ordine ai provvedimenti di carattere patrimoniale, è ben noto che la pronuncia di decadenza non elide l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori che è collegato al solo rapporto di filiazione (cfr. Cassazione penale , sez. VI , 28/09/2023 , n. 43311 ; Cassazione civile , sez. I , 20/06/2023 , n. 17578)
Di conseguenza, tenuto conto dell'età delle minori e dei loro presumibili bisogni, così come della dedotta condizione di impossidenza dei genitori, il Collegio ritiene congruo porre a carico di ciascun genitore l'importo mensile di euro 300 (euro 150,00 per ciascuna minore) da rivalutare annualmente come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Detti importi dovranno essere versati a mezzo bonifico o ricarica carta prepagata entro il giorno 5 di ciascun mese, in favore dei nonni affidatari e Persona_2 CP_2
[...] In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e dei rapporti tra le parti.
Si dà atto che la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 che contrassero matrimonio il 28.09. 2006 in CE NF (Sa);
c) Nulla dispone quanto ad affidamento, domiciliazione e diritto di visita delle due figlie minori, atteso il provvedimento del 14.12.2020, reso dal Tribunale per minorenni di Salerno;
d) Pone a carico di e l'obbligo di versare Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 300,00 mensili ciascuno, a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie;
tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
e) Le spese straordinarie sono poste nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
f) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
g) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di CE NF (Sa)di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n.121 parte II,
Serie A, anno 2006)
Così deciso in CE NF in camera di consiglio il 03.04.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Erica De Sire