Sentenza 20 marzo 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 20/03/2018, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/03/2018
N. 00339/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2018, proposto da:
EA Immobiliare srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Del Negro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Alessandro Citterio in Torino, via L.L. Colli 10;
contro
Comune di Baldissero Canavese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfranco Sado, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Antonio Ciola in Torino, piazza Adriano n. 17;
nei confronti di
Soc N&G srls, non costituita in giudizio;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato sull'istanza presentata in nome e per conto della ricorrente in data 28 novembre 2016, volta a sollecitare l'esercizio dei dovuti controlli ai fini di un immediato annullamento della concessione all'esercizio dell'attività commerciale di cui alle dichiarazioni presentate allo sportello SUAP dell'ente comunale citato rispettivamente in data 05/01/2016 (PROT. N. 11191710018-05012016-1057) ed in data 07/01/2016 (PROT. N. 11191710018-07012016-1744) a nome e nell'interesse della soc. N&G srls, con sede operativa dichiarata in Baldissero Canavese, alla Via Pramonico 2, nonchè per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Baldissero Canavese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha adito l’intestato Tar per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione in relazione ad una istanza presentata in data 28.11.2016, deducendo:
di essere proprietaria di un immobile sito in Baldissero Canavese alla via Pramonico n. 2, composto da una tettoia, magazzini, area distribuzione carburanti ed area pertinenziale;
che detti locali erano stati concessi in locazione alla società Autoriparazioni NI s.a s. di NI MP, con contratto risolto per morosità;
che la società Autoriparazioni NI s.a s. veniva successivamente dichiarata fallita, con sentenza del Tribunale di Ivrea n. 36/2016;
che l’immobile veniva abusivamente occupato dalla società N&G s.r.l.s., cessionaria di ramo d’azienda da parte della Autoriparazioni NI s. a s., cessione cui la ricorrente proponeva formale opposizione;
che, in seguito ad accesso agli atti presso il comune di Baldissero Canavese, la ricorrente apprendeva dell’esistenza di due pratiche rispettivamente datate 5.1.2016 e 7.1.2016 e presentate dalla N&G s.r.l.s, aventi ad oggetto autorizzazioni amministrative per l’esercizio di attività commerciale; in dette pratiche la società indicava quali locali di espletamento dell’attività i locali di via Pramonico n. 2 di proprietà della ricorrente;
che la EA Immobiliare proponeva ricorso ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. nei confronti della N&G s.r.l.s. per ottenere il rilascio dei locali di sua proprietà;
che il giudice civile riconosceva la sussistenza di una occupazione abusiva da parte della N&G s.r.l. s per il periodo dall’1.1 al 30.6 2016, respingendo per il resto la domanda in quanto, dopo tale data, risultava che la N&G avrebbe trasferito la propria attività nell’adiacente locale di via Pramonico n. 2/a; infatti, in data 17.6.2017, veniva comunicata al SUAP comunale la variazione di sede dell’attività della N&G s.r.ls., trasferita appunto nei locali di via Pramonico 2/a;
che, in data 28.11.2016, la ricorrente presentava al Comune di Baldissero una istanza volta ad ottenere “l’immediata revoca della concessione di esercizio dell’attività commerciale di cui alle dichiarazioni presentate allo sportello SUAP rispettivamente in data 5.1.2016 e 7.1.2016 a nome della società N&G s.r.l.s. con sede dichiarata in Baldissero Canavese alla via Pramonico n. 2”, evidenziando l’assenza di titolo della società a permanere in detto immobile nonché la propria opposizione all’intervenuta cessione di ramo d’azienda; nella medesima istanza si sollecitava altresì ogni adempimento necessario “onde assicurare l’immediato rilascio dei locali interessati arbitrariamente occupati”;
che, stante il mancato riscontro da parte dell’amministrazione, la ricorrente notificava al comune ricorso avverso il silenzio nel quale veniva individuato quale TAR competente il Tar Lombardia; avvedutasi di aver identificato erroneamente il TAR territorialmente competente, la ricorrente depositava in data 28.1.2018 ricorso innanzi a questo TAR, previa rinotifica dell’atto introduttivo richiesta in data 22.12.2017;
contestualmente richiedeva il riconoscimento dell’ “errore scusabile” ai fini di una eventuale rimessione in termini rispetto al termine annuale di proposizione della domanda di tutela avverso il silenzio, considerato che l’istanza di autotutela risale al 28.11.2016.
Ha chiesto: accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione rispetto all’istanza di autotutela in relazione alle CI presentate dalla N&G s.r.l.s. in data 5 e 7.1.2016 e per l’effetto dichiarare l’obbligo del Comune di esercitare i poteri inibitori previsti dall’art. 19 della l. n. 241/1990, i poteri di controllo ex art. 21 quinquies e 21 nonies della medesima legge, con ordine all’amministrazione di concludere il procedimento e nomina, per il caso persistente inerzia, di commissario ad acta;
in subordine pronunciarsi sulla fondatezza delle pretese dedotte, accertando e dichiarando la ricorrenza dei presupposti per l’annullamento pervisti dall’art. 21 quinquies e nonies della l. n. 241/90, essendosi le CI basate su documentazione falsa;
condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 30 comma 4 del c.p.a., quantificati in € 34.500,00.
Si è costituita l’amministrazione resistente preliminarmente eccependo: il difetto di giurisdizione di questo TAR, posto che la ricorrente azionerebbe in questa sede pretese di carattere civilistico; la tardività dell’azione avverso il silenzio, individuando l’istanza di autotutela in una prima “e-mail” indirizzata al comune datata 20.5.2016; analoga eccezione viene peraltro mossa con riferimento alla “e-mail”/istanza del 28.11.2016 – invocata dalla ricorrente - opponendosi alla rimessione in termini a fronte del ricorso erroneamente indirizzato al Tar Lombardia; l’inidoneità delle citate “e-mails” ad essere qualificate quali istanze idonee a sollecitare il potere di autotutela.
Da ultimo si contestano nel merito le pretese avversarie.
Alla camera di consiglio del 14.3.2018 la causa veniva discussa e decisa nel merito.
Ritiene il collegio di prescindere dalla problematica della rimessione in termini in quanto, a prescindere dalle questioni di tempestività, la domanda di parte ricorrente è inammissibile.
E’ pacifico in giurisprudenza che un soggetto terzo eventualmente leso dal perfezionarsi di pratiche di CI trovi tutela sollecitando il potere di autotutela dell’amministrazione; il ricorrente tanto ha inteso fare e su questo presupposto ha adito il TAR. Non coglie dunque nel segno l’eccezione di difetto di giurisdizione mossa dell’amministrazione, posto che la mancata risposta alla sollecitazione proveniente dal privato (a prescindere per il momento dalla fondatezza/idoneità dell’istanza) è problematica che certamente attiene al corretto/cattivo uso del potere da parte dell’amministrazione, devoluta alla cognizione del giudice amministrativo.
Diversa questione concerne la valutazione, di merito, circa l’idoneità dell’istanza, la sua attitudine a indurre un obbligo quantomeno di attivazione da parte dell’amministrazione e la sussistenza o meno dei poteri il cui esercizio è stato presumibilmente invocato.
L’esposizione di cui al ricorso introduttivo, invero faticosa, cumula un elenco di fatti ed istituti giuridici tra loro non sempre coerenti e talvolta privi di riscontro documentale in atti.
Si procede all’analisi della e-mail datata 28.11.2016, l’unica per la quale la ricorrente lamenti il presunto illegittimo silenzio dell’amministrazione; l’e-mail del 20.5.2016 (a fronte della quale l’amministrazione ha eccepito la – peraltro certa - tardività del ricorso e spiegato talune difese), non viene considerata dalla stessa interessata quale l’atto che ha sollecitato l’autotutela e non costituisce quindi il presupposto dell’azione.
Nella citata e-mail del 28.11.2016 la ricorrente sollecita l’esercizio dell’autotutela rispetto a due CI formatesi in relazione a due pratiche depositate al SUAP del Comune di Baldissero canavese in data 5.1.2016 e 7.1.2016 dalla N&G s.r.l.s..
Lamenta in particolare la EA che la N&G avrebbe individuato, nelle pratiche di CI, la propria sede in via Pramonico n. 2, locale di proprietà EA Immobiliare s.r.l., rispetto al quale la N&G non avrebbe vantato alcun titolo di occupazione.
Nella citata e-mail indirizzata al comune si evidenzia genericamente (senza che risulti allegata alcuna documentazione né siano puntualmente individuati gli atti rilevanti) che, tra la Autoriparazioni NI s.a.s. e la N&G s.r.l.s., sarebbe intercorso un contratto di cessione di ramo d’azienda con subingresso nel contratto di locazione che la NI aveva in corso con la EA; detto subingresso sarebbe tuttavia stato illegittimo, in quanto asseritamente riferito a contratto di locazione già in precedenza risolto; da ultimo l’amministrazione viene sollecitata all’esercizio – parrebbe – di poteri di autotutela di carattere esecutivo, volti a garantire l’immediato “rilascio” dei locali di proprietà EA asseritamente ancora oggi abusivamente occupati dalla N&G.
Quanto a quest’ultimo profilo non vi è dubbio che l’istanza della ricorrente non fosse idonea, per palese infondatezza, a stimolare alcun dovere di risposta dell’amministrazione; come noto l’amministrazione gode di autotutela esecutiva limitatamente ai beni demaniali e/o patrimoniali indisponibili; l’autotutela esecutiva dell’amministrazione viene esclusa persino rispetto ai beni di proprietà pubblica appartenenti al patrimonio disponibile, in alcun modo è prevista con riferimento ai beni di proprietà privata.
Quanto all’autotutela decisoria, astrattamente ammissibile, la ricostruzione in fatto proposta da parte ricorrente sconta gravi lacune ed inesattezze che portano a concludere che la generica segnalazione inoltrata all’amministrazione nel novembre 2016 non fosse idonea ad attivare alcun dovere di provvedere.
Le contestazioni di parte ricorrente avevano ad oggetto due pratiche di CI (impropriamente definite nella e-mail “concessione all’esercizio dell’attività commerciale”), risalenti rispettivamente al 5 e 7 gennaio 2016 e presentate dalla N&G società a responsabilità limitata semplificata; le pratiche hanno ad oggetto rispettivamente l’esercizio di “commercio al dettaglio di autoveicoli e motoveicoli” e di “commercio al dettaglio di vicinato”; in entrambe le pratiche la sede dell’attività è stata originariamente indicata in via Pramonico n. 2, ossia nei locali di proprietà della ricorrente; nell’ e-mail del 28.11 la EA segnalava la presunta natura abusiva della posizione della N&G, asserendo che la stessa fosse subentrata in un contratto di locazione ormai risolto e che, quindi, sin dalla data di presentazione delle pratiche, la società fosse priva di titolo per occupare i locali.
Anche volendo prescindere dalla genericità delle affermazioni rivolte all’amministrazione e dalla mancanza a supporto delle stesse di qualsivoglia documentazione, si osserva che, ancora nel presente giudizio, le tesi di parte ricorrente non trovano puntuale riscontro documentale.
La ricorrente a comprova della proprietà dei locali di via Pramonico n. 2 produce il documento n. 18, contratto di compravendita. Trattasi di documento privo di sottoscrizione alcuna delle parti ovvero del notaio (se non negli allegati), senza timbro o ricevuta di registrazione/trascrizione; il documento (in cui appare dattiloscritta una data di registrazione del 21.11.2013, senza alcuna prova di tale registrazione o visura ipocatastale che ne confermi l’intervenuta trascrizione) non avrebbe valenza probatoria, tuttavia, posto che l’amministrazione non contesta che la società sia proprietaria dei locali di via Pramonico n. 2, si riterrà la circostanza provata.
La compravendita è intervenuta nel 2013 tra la Autoriparazioni NI s. a s. di NI MP (fallita in data 3.5.2016) e la odierna ricorrente ed ha avuto ad oggetto beni immobili siti in via Pramonico n. 2, individuati nell’atto con i seguenti dati catastali: foglio 9, n. 4 , subalterni 8 e 9, foglio 9 n. 4, foglio 9 nn. 136, 2, 112, 32, 35, 111, foglio 10 nn. 313, 23, 24, 314.
Confrontando i dati indicati con l’estratto catastale allegato al contratto stesso si evince che, una delle coerenze, è rappresentata dal foglio 9 n. 135.
Tale ultima particella corrisponde ai dati catastali che si rinvengono nel “verbale di vendita senza incanto delegata” (prodotto sub. doc. 14 di parte ricorrente, anche in tal caso trattasi di documento privo di sottoscrizioni) da cui risulterebbe che, in data 18.4.2017, l’immobile di cui al foglio 9 n. 135 dell’estratto di mappa catastale (dunque limitrofo a quello della ricorrente) è stato aggiudicato nell’ambito di una procedura esecutiva pendente innanzi al Tribunale di Ivrea in favore della società N&G s.r.l.s.; con riferimento a tale immobile si riporta, nello stesso verbale di aggiudicazione, l’indirizzo di via Pramonico n. 2.
Deve premettersi che il documento, come detto privo di sottoscrizione, non è di facile riconciliabilità con i restanti documenti in atti. In particolare l’esecutata della procedura esecutiva individuale risulterebbe dal verbale essere la NI automobili s.r.l. e la procedura parrebbe essersi conclusa con una aggiudicazione dell’aprile 2017; senonchè in base ad ulteriori documenti prodotti in atti, la NI automobili s.r.l. parrebbe anche essere stata dichiarata fallita sin dal 15.5.2015 (cfr. doc. 26 di parte ricorrente).
Emerge in ogni caso che, verosimilmente e per un certo periodo, con l’unico indirizzo di via Pramonico n. 2 sono stati indicati due diversi mappali in coerenza tra loro, sui quali insistono diversi immobili, il foglio n. 9 mappale n. 135 (apparentemente aggiudicato alla N & G s.r.l.s. in data 18.4.2017 ed oggetto, sin dal 2013, di una procedura esecutiva a carico della NI automobili s.r.l.) e il foglio n. 9 mappale nn. 136, indicato nell’atto di compravendita tra la Autoriparazioni NI s. a s. e l’odierna ricorrente ed oggetto di successiva ed immediata locazione alla stessa Autoriparazioni NI s. a s., a sua volta cedente ramo d’azienda (cfr. doc. 11.3 di parte ricorrente) in favore della N & G s.r.l.s. – la stessa società apparente aggiudicataria dell’immobile di cui al mappale n. 135 - in data 3.2.2015.
Premesso che le numerose società coinvolte nelle svariate operazioni citate appaiono verosimilmente riconducibili al medesimo ristretto gruppo di soggetti (il che suscita gravi dubbi di liceità della condotta di tutte le parti interessate, considerato che si tratta per lo più di soggetti esecutati e/o coinvolti da procedure fallimentari, che compaiono a più riprese come venditori/acquirenti/cessionari/beneficiari di locazioni del medesimo compendio immobiliare) e che verosimilmente le strutture nel tempo sono state occupate dai medesimi soggetti svolgenti le medesime attività, è pacificamente ammesso da parte ricorrente che, quantomeno per i locali oggi individuati con il civico n. 2A, mai vi è stata proprietà o titolo alcuno della ricorrente.
Con riferimento a tale struttura la parte allega in atti, in termini confusi, trattarsi di bene interessato da procedura fallimentare ed abusivamente occupato dalla N&G; senonchè la stessa ricorrente produce apparente atto di aggiudicazione di detto immobile in favore della N&G, benchè effettivamente la proprietaria esecutata sembri anche essere stata coinvolta da una procedura fallimentare in epoca antecedente l’aggiudicazione.
E’ in ogni caso pacifico che la ricorrente non vanta e non ha mai vantato alcun titolo con riferimento all’immobile di via Pramonico n. 2 A, né ha sollecitato con la e-mail del 28.11.2016 l’autotutela con riferimento a tale immobile, né avrebbe avuto alcuna legittimazione a farlo; alla luce della documentazione prodotta in atti parrebbe, per contro, evincersi che la N & G occupi l’immobile di via Pramonico n. 2A in seguito ad aggiudicazione nell’ambito di una procedura esecutiva.
Con riferimento a tali locali, sui quali si dilunga parte ricorrente in atti, nessuna sollecitazione di autotutela sarebbe ammissibile da parte della ricorrente, per carenza di legittimazione.
Anche per tale profilo la domanda di silenzio risulta quindi inammissibile.
Quanto ai locali di via Pramonico n. 2 di proprietà della ricorrente (ossia quelli che, nell’atto di compravendita, sono indicati come foglio 9 n. 4 sub. 8 e 9 e foglio 9 n. 136, e corrispondono a quelli oggetto del successivo contratto di locazione tra EA e Autoriparazioni NI s. a s.), la ricorrente ha genericamente indicato, nella e-mail indirizzata al comune, che detti locali erano stati locati alla Autoriparazioni NI s. a. s. di NI MP in data 1.12.2013 ma che il contratto sarebbe stato risolto anticipatamente.
L’affermazione non trova riscontro integrale nella documentazione prodotta; in particolare la ricorrente ha prodotto sub. doc. 19 il contratto di locazione e sub. doc. 22 un atto di intimazione di sfratto, dal quale si evince che l’udienza per la convalida di sfratto era fissata per il 18.1.2016 (quindi già una data successiva alla presentazione delle CI di cui la ricorrente si duole); rispetto all’intimazione di sfratto non vi è, in atti, alcuna convalida.
Per contro la stessa parte ricorrente ha prodotto un verbale del Tribunale di Ivrea del 15.6.2016 dal quale si evince che la procedura di convalida di sfratto non ha avuto alcun esito perché, nelle more, la Autoriprazioni NI s. a s. è stata dichiarata fallita e il procedimento di convalida di sfratto è stato dichiarato interrotto (impropriamente la ricorrente qualifica il documento in questione, doc. n. 23, “provvedimento di sospensione del processo r.g. 519/2016” - rg. riferito al procedimento di convalida di sfratto - processo niente affatto sospeso bensì dichiarato interrotto).
In sostanza il procedimento di sfratto è abortito verosimilmente per confluire nella procedura fallimentare, di cui la ricorrente non offre alcuna ricostruzione e/o documentazione.
Dagli atti risulta pertanto che, ancora a giugno 2016, il contratto di locazione in essere tra la ricorrente e la Autoriparazioni NI s. a s. (cedente ramo d’azienda in favore della N&G) non fosse definitivamente risolto, non essendo intervenuta alcuna convalida di sfratto.
Non è chiaro quale tipo di occupazione abusiva il comune avrebbe dovuto rilevare con riferimento a detti locali sin dal precedente mese di gennaio 2016.
Ancora sostiene la ricorrente di avere fatto opposizione alla cessione di ramo d’azienda posta in essere dalla Autoriparazioni NI s. a s. in favore della N&G; la citata dichiarazione di opposizione alla cessione di azienda (prodotta in atti sub. doc. 12) è datata 28.6.2016 (circa sei mesi dopo la presentazione delle CI da parte della N & G), non risulta indirizzata al comune ed anzi risulta indirizzata al curatore fallimentare a comprova della circostanza che, verosimilmente, le sorti del contratto di locazione sono confluite nella procedura fallimentare.
Peraltro, con comunicazione del 17.6.2016, dunque precedente sia all’opposizione alla cessione di ramo d’azienda che alla e-mail/istanza di autotutela di EA, la N& G - come risulta dal doc. 13 di parte ricorrente– ha comunicato al comune la variazione dell’indirizzo di esercizio delle attività oggetto di CI, individuando la nuova sede in via Pramonico n. 2/a (locale di cui la N&G appare in atti legittima aggiudicataria).
In definitiva la ricorrente:
1. assume che il Comune avrebbe dovuto e dovrebbe, in vario modo, farsi carico di una presunta occupazione abusiva della N&G in relazione all’immobile di via Pramonico n. 2a, immobile rispetto al quale non vanta alcun titolo e che dagli atti sembrerebbe essere stato aggiudicato in sede esecutiva proprio alla N&G; la pretesa è palesemente inammissibile;
2. assume che il Comune avrebbe dovuto rilevare (sin dal gennaio 2016) irregolarità nelle CI presentate dalla N&G sulla scorta dei seguenti elementi: l’immobile in cui si indicava lo svolgimento dell’attività sarebbe stato oggetto di una risoluzione di contratto di locazione nei confronti della Autoriparazioni NI s. a s. a sua volta cedente di ramo di azienda nei confronti della N&G, cessione cui la ricorrente si sarebbe opposta. Per contro risulta dagli atti che, ancora a giugno 2016, lo sfratto intimato per detti locali non era stato convalidato nei confronti della Autoriparazioni NI s a s. e non è dato conoscere gli sviluppi ulteriori della procedura, posto che è intervenuto il fallimento della società e pacificamente (art. 80 d.lgs. n. 267/1942) il fallimento, di per sé, non scioglie il contratto di locazione immobiliare; inoltre l’opposizione della ricorrente alla cessione di ramo d’azienda in favore di N&G è stata formalizzata a fine giugno 2016, epoca in cui, rispetto alla pratica depositata al SUAP, la N&G aveva già dichiarato la variazione di sede in via Pramonico n. 2/a, sicchè le sorti dei locali di via Pramonico n. 2 non avevano più attinenza con la dichiarazione di svolgimento dell’attività presentata in comune, come nel frattempo variata; l’invocata autotutela, nuovamente, si appalesa inammissibile in quanto fondata sull’assunto che – a novembre 2016 - l’autorizzazione all’esercizio dell’attività riguardasse i locali di via Pramonico n. 2, circostanza non vera a quell’epoca in quanto l’attività risultava già trasferita in via Pramonico 2/a; le, confuse, allegazioni di parte non appaiono quindi di per sé idonee a suscitare un obbligo del comune di provvedere in autotutela;
3. da ultimo la ricorrente sembra invocare da parte dell’amministrazione forme di autotutela esecutiva – non prevista per immobili di proprietà privata - a salvaguardia della propria struttura, asseritamente ancora abusivamente occupata dalla N & G; tuttavia, da un lato detta occupazione non pare trovare allo stato attuale e non trovava alla data del 28.11.2016 supporto nelle pratiche di CI (uniche possibili oggetto di autotutela), stante la variazione di indirizzo in luogo in cui la N&G pare avere titolo ad operare; dall’altro, anche nel presente giudizio, la ricorrente non ha affatto documentato le sorti del contratto di locazione né che lo stesso si sia risolto in danno dei conduttori; da ultimo si osserva come le pratiche di CI (anche quelle del gennaio 2016) non rechino puntuale indicazione catastale (il riferimento è solo al foglio 9 n. 4, compatibile sia con via Pramonico n. 2 che con via Pramonico n. 2a); solo per quanto concerne la CI del 7.1.2016, in base alle produzioni in giudizio, risulterebbe essere stata allegata una planimetria riferibile al foglio 9, n. 4, sub. 8 (dunque parte della struttura di proprietà della ricorrente) senonchè, come già chiarito, non è affatto evidente in atti (e tanto meno lo era alla luce dell’istanza della ricorrente) che non vi fosse un locatore avente titolo ad operare in quei locali al gennaio 2016.
La domanda di parte ricorrente di accertamento di illegittimità del silenzio deve quindi essere dichiarata inammissibile; la domanda risarcitoria, tanto più, è priva di fondamento posto che, nella pur discutibile condotta di tutti i soggetti interessati, l’amministrazione non ha avuto alcun tipo di ruolo né il comune è tutore astratto di rapporti strettamente civilistici e/o della legalità generalizzata delle condotte private, né è gravato da obblighi di “indagine” a fronte di una segnalazione che non consentiva (e non consente tuttora) di comprendere l’effettiva condizione degli immobili.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato;
condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Savio Picone, Consigliere
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Carlo Testori |
IL SEGRETARIO