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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6005/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/02/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 02.04.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23/04/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. CONTENTO ARIANNA e dall'avv. ROSSINI ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in VIA MONTE BIANCO, 22 LIMBIATE, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. ROTOLO FABIO con studio in VIA ATZORI 233 NOCERA INFERIORE presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 15 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.03.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) Della legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra e , ordinando Parte_1 CP_1 all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1 determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi per la sua cura, istruzione ed educazione come segue:
- affido condiviso con collocamento paritario della figlia minore in modo che quest'ultima Per_1 possa abitare a settimane alterne presso il padre e presso la madre dalla domenica sera alla domenica ER sera con impegno per il genitore collocatario di accompagnare presso l'abitazione dell'altro genitore entro le h. 19:00; con possibilità di visite infrasettimanali per ciascun genitore secondo le esigenze della figlia;
fatti salvi diversi eventuali accordi tra i coniugi per sopravvenute esigenze lavorative o imprevisti;
-mantenimento diretto della minore da parte del genitore collocatario nelle sue settimane Per_1 di competenza, senza previsione di corresponsione di assegni e titolo di contributo al mantenimento;
ciascun genitore si farà carico anche delle necessarie spese ordinarie per la minore;
viene mantenuta la suddivisione al 50% di tutte le spese scolastiche e sportive (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo due ponti tasse scolastiche, rette, mensa, corredo scolastico di inizio anno e integrazioni, divise, materiale sportivo o tecnico artistico, libri) nonché delle spese straordinarie per la figlia, previamente concordate dai genitori, con obbligo di rimborso a favore del genitore che le abbia eventualmente anticipate con contestuale esibizione documentale;
- nel periodo feriale, durante le vacanze estive dalla chiusura della scuola all'inizio del nuovo anno scolastico, di seguirà la normale alternanza settimanale, garantendo a di godere di Per_1 almeno due settimane consecutive col papà e due settimane consecutive con la mamma nei mesi di luglio o agosto, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze natalizie saranno divise in due periodi alternati tra i genitori seguendo la calendarizzazione già in essere tra i genitori a far tempo dalla separazione;
- Pasqua sarà alternata tra i genitori, seguendo la calendarizzazione già in essere tra i genitori a far tempo dalla separazione;
- i ponti seguiranno la normale alternanza settimanale, salvo diverso accordo tra i genitori;
pagina 2 di 15 c) mantenere l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, via Solari numero 15, alla signora perché la abiti con la figlia durante le settimane di collocamento alternato di sua competenza, CP_1 sebbene per effetto dell'accoglimento del collocamento paritario vengano meno i presupposti legali per tale assegnazione;
-il ricorrente rinuncia esplicitamente alla domanda formulata sub. lettera d) del proprio atto introduttivo e, quindi, rinuncia alla domanda di accertamento della simulazione relativa e oggettiva del contratto di compravendita immobiliare sottoscritto dalle parti in data 28 novembre 2014; la rinuncia a tale domanda non comporta la rinuncia del diritto.
- in caso di resistenza ed opposizione della controparte si chiede di condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Per la resistente:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e;
Parte_1 CP_1
2) Confermare l'assegnazione della casa familiare di via Solari n. 15, in Milano, comprensiva delle unità pertinenziali, alla dr.ssa CP_1
3) Rigettare la richiesta di affido condiviso con collocamento paritario come richiesto da controparte e confermare l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la Per_1
ER casa familiare della madre con previsione di uno specifico regime di visita così disciplinato: starà con il padre a week end alterni dal giovedì alla domenica, e nella settimana in cui il weekend è di competenza materna il padre prenderà la bambina all'uscita di scuola il giovedì e la accompagnerà a scuola il venerdì mattina.
In definitiva la resistente richiede fine settimana alternati dal giovedì alla domenica, più il giorno infrasettimanale – giovedì - per il padre nella settimana in cui il weekend è di competenza materna.
ER Per la restante regolamentazione dei rapporti di visita, la dr.ssa chiede che nel periodo estivo CP_1
trascorra due settimane consecutive con ciascuno dei genitori;
vacanze natalizie divise a metà e alternate tra i genitori;
la pasqua e il carnevale alternati di anno in anno;
sui ponti chiede che siano alternati. Per il resto ci si riporta a tutto quanto dedotto e richiesto, in quanto compatibile, nella comparsa di risposta.
4) Rigettare la richiesta avanzata da controparte di mantenimento diretto della figlia e Per_1 confermare l'obbligo di mantenimento della stessa mediante il riconoscimento di un assegno mensile pagina 3 di 15 dello stesso importo riconosciuto in fase di separazione, pari ad € 900,00, con adeguamento ISTAT, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia.
5) Confermare il pagamento di tutte le spese con le modalità così come stabilite in omologa.
6) Condannare controparte, in virtù del mancato adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento di €
900,00, quantunque previsto nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Milano in data 16
Giugno 2022, al pagamento della somma pari ad € 496,77, a titolo di adeguamento istat dell'assegno di mantenimento dal 16 Giugno 2022 al 31 Dicembre 2024.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
POSITANO (SA) il 30/06/2012 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di POSITANO
(SA) nell'anno 2012, n. 26, Parte II, Seria A, dal matrimonio è nata una figlia, , in data 14.08.2018, Per_1
i coniugi si sono separati consensualmente in data 07.06.2022 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 16.06.2022 prevedendo l'affido condiviso della figlia minore, il suo prevalente collocamento presso la madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in
Milano, Via Solari n. 15, un contributo di mantenimento paterno per la figlia di euro 900 mensili oltre al 50% della spese extra, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, con ricorso depositato in data 13.02.2024 il chiedeva la pronuncia di divorzio con Pt_1 conferma dell'affido condiviso della figlia ed il collocamento paritario presso entrambi i genitori della minore con mantenimento diretto, chiedeva inoltre che fosse dichiarata la simulazione relativa del contratto di compravendita della casa coniugale che aveva ripartito la titolarità della stessa all'1% a carico del e al 99% a carico della quando invece la stessa era da intendersi ripartita al Pt_1 CP_1
50% fra le parti;
allegava che nel mese di agosto 2022 aveva iniziato una frequentazione con la sig.ra
[...]
già sua fidanzata durante il periodo universitario, la quale si trovava in stato di gravidanza Parte_2
a seguito di una precedente relazione già finita, che tale frequentazione era sfociata in una convivenza pagina 4 di 15 a partire dal mese di gennaio 2023, che egli aveva concluso il suo rapporto di lavoro con A.T. NE
Italia Inc. in data 31.10.2023 ed era in attesa di nuova occupazione, che la ex casa coniugale di via
Solari era stata per motivi fiscali intestata al 99% alla moglie e all'1% a lui, che tale immobile era gravato da mutuo la cui rata veniva pagata interamente dalla che egli tuttavia per l'acquisto del CP_1
suddetto immobile aveva corrisposto la somma di euro 387.572,00 per acquisto, ristrutturazione e arredamento, che egli abitava attualmente in Milano, Via Ronzoni 6 in un immobile di sua proprietà con mutuo la cui rata ammontava ad euro 2.157 mensili, in data 11.06.2024 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di divorzio del CP_1 [...]
chiedendo la conferma dell'affido condiviso della figlia, ed anche la conferma del prevalente Pt_1
collocamento della minore presso di sé, con previsione di uno specifico calendario delle frequentazioni paterne e conferma anche del contributo di mantenimento paterno per la figlia di euro
900 mensili oltre al 50% delle spese extra;
chiedeva altresì il rigetto della domanda del ricorrente di simulazione;
in via riconvenzionale chiedeva che fosse disposto a sua favore il trasferimento della quota del 1% del della casa coniugale con liquidazione del valore economico, Pt_1 all'udienza del 05.07.2024, fissata in via preliminare innanzi al GOT per verificare la possibilità di una soluzione transattiva della lite, le parti raggiungevano un accordo parziale e provvisorio e chiedevano che fosse disposto un breve rinvio per verifica;
pertanto, il GOT rinviava l'udienza davanti a sé per il giorno 17.09.2024, alla suddetta udienza, tuttavia, i difensori delle parti, preso atto dell'impossibilità allo stato di addivenire ad una soluzione condivisa, chiedevano che fosse fissata udienza ai sensi dell'art. 473 bis n.
14 avanti il Giudice delegato, ed i conseguenti termini per il deposito delle memorie difensive, stabilendo che nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione avrebbero osservati gli accordi presi in punto frequentazione all'udienza del 4 luglio 2024; pertanto, il GOT rimetteva la causa davanti al Giudice relatore per quanto di sua competenza, all'udienza di prima comparizione del 20.02.2025 le parti venivano a lungo sentite dal
Presidente relatore e all'esito i difensori chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione non essendo svolte domande istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione. Le parti, inoltre, dichiaravano che visto i parziali accordi raggiunti, allo stato non era necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori e temporanei e raggiungevano altresì il seguente accordo:
pagina 5 di 15 Le parti convengono che nella settimana in cui il weekend è di competenza materna il padre prenda la bambina all'uscita di scuola il giovedì e la accompagni a scuola il venerdì mattina.
ER Le parti dichiarando di essere d'accordo a che nel periodo estivo trascorra due settimane consecutive con ciascuno dei genitori;
vacanze natalizie divise a metà e alternate tra i genitori;
la
Pasqua e il carnevale alternati di anno in anno;
sui ponti il padre chiede siano attaccati al finesettimana di competenza, e la madre che siano alternati. Ribadiscono di essere d'accordo sui fine settimana alternati dal giovedì alla domenica, più il giorno infrasettimanale per il padre nella settimana in cui il weekend è di competenza materna. Concordano sull'affido condiviso e sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, il Presidente, pertanto, disponendo il deposito delle rispettive disclosure sottoscritte dalle parti personalmente unitamente documentazione necessaria, concedeva termine fino al 2.4.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. disponendo che con le stesse le parti precisassero in via definitiva le conclusioni, con rimessione della causa al collegio per la decisione all'esito, con ordinanza del 02.04.2025 il Presidente, rilevato che le parti avevano depositato nel termine concesso le note scritte precisando le conclusioni e non insistendo nelle domande relative alla proprietà della casa familiare, del resto inammissibili nel presente giudizio, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 07.06.2022 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 16.06.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 13.02.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente pagina 6 di 15 riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita visto il tempo trascorso dalla separazione e la nuova e stabile convivenza del Pt_1
La responsabilità genitoriale
ER Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido condiviso della minore nata il
14.08.2018, ad entrambi i genitori, così come già disposto in sede di separazione consensuale, statuizione sulla quale i genitori sono sempre stati d'accordo, anche nell'attualità.
Del resto, non sono state ravvisate criticità tali da rendere necessaria la previsione di una diversa statuizione in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le ragioni di contrasto tra i genitori hanno, infatti, riguardato esclusivamente il collocamento della figlia, chiedendo e insistendo il padre affinché venga disposto un collocamento paritario a settimane alterne con scambio della minore la domenica sera ed impegno del genitore collocatario di
ER accompagnare presso l'abitazione dell'altro entro le h. 19, domanda alla quale la madre si è sempre opposta, chiedendo invece il prevalente collocamento della figlia presso di sé con la regolamentazione delle frequentazioni paterne per come da ultimo concordate dalle stesse parti alla udienza del
20.02.2025 e attualmente quindi in essere nelle more di emissione della presente sentenza.
Si evidenzia, preliminarmente, che la regolamentazione concordata dalle parti in sede di separazione consensuale prevedeva che il padre stesse con la figlia, che allora aveva 4 anni, a weekend alternati dal venerdì, all'uscita di scuola, fino alla domenica sera;
un giorno con pernotto al giovedì più un altro pomeriggio fino alle ore 19.30/20.00 durante la settimana che finiva con il weekend di competenza materno e durante la settimana che finiva con il weekend del padre un solo pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alle h. 19.30/20.00.
Il padre ha allegato di aver acconsentito in allora a questa regolamentazione solo perché all'epoca era un papà single che lavorava molto, per cui pur desiderando avere la figlia con sé per più tempo aveva ritenuto non essere in grado di avere una frequentazione più ampia.
Nel corso del giudizio, le parti, le quali, al netto del contrasto sui tempi di permanenza della bambina hanno un buon rapporto e comunicano senza problemi, hanno via via concordato modifiche alla regolamentazione prevista in separazione e l'hanno progressivamente ampliata. ER Da ultimo, infatti, hanno concordato che il padre tenga con sé a weekend alternati dal giovedì -all'uscita di scuola- alla domenica sera e nelle settimane che finiscono con il weekend di pagina 7 di 15 competenza materno dal giovedì all'uscita di scuola al venerdì mattina con accompagnamento della minore a scuola.
Questa, infatti, è la regolamentazione in essere dal 20.02.2025, di cui la madre chiede la conferma, mentre il padre, pur concordando con la suddetta nell'attesa della pronuncia della sentenza di divorzio, ha insistito nella propria domanda di collocamento paritario a settimane alterne.
Il Tribunale ritiene che la domanda del padre non possa trovare accoglimento, e che pertanto debba essere confermato il prevalente collocamento della figlia minore presso la madre, con la conferma dell'attuale regolamentazione in ordine alle frequentazioni paterne.
Si evidenzia, preliminarmente, che l'A.G. nel decidere in ordine alle statuizioni che riguardano la vita dei minori, deve tenere in preminente considerazione l'interesse dei minori.
In via preliminare si evidenzia che il ha nell'attualità una frequentazione con la figlia Pt_1
di gran lunga superiore a quella che aveva durante la stessa convivenza matrimoniale. Infatti, è vero, in quanto non contestato, che il padre per i primi due anni di vita della figlia, ha lavorato all'estero, in particolare a Londra, rientrando presso l'abitazione familiare, da moglie e figlia, solo nei weekend.
Solo dopo la separazione dalla moglie, avendo fatto definitivo rientro a Milano e avendo ricostruito un nuovo nucleo familiare con una ex fidanzata dei tempi universitari e il di lei figlio, non
ER riconosciuto dal padre biologico, che il considera come figlio proprio al pari di alla Pt_1
quale è stato presentato fin da subito, come nuovo fratellino, il ha manifestato questo vivo e Pt_1
ER forte desiderio di avere con sé per più tempo la figlia
Questa volontà, certamente apprezzabile, deve essere valutata, come detto, alla luce del best ER interest di
ER compirà sette anni il prossimo mese di agosto. Ha iniziato quest'anno la scuola elementare, che la vede impegnata con orari molto più serrati rispetto alla scuola materna e in molteplici attività extrascolastiche, dal lunedì al giovedì. È evidente che questo comporti e renda necessaria una certa organizzazione, anche nella gestione dei compiti, che prima non aveva, e richieda una certa stabilità e abitudini consolidate.
Tutto questo, allo stato, è sicuramente garantito dalla madre, che ha un lavoro con orari e flessibilità tale (con 3 giorni di smart working su 5 a settimana) che le consente una presenza fattiva con la figlia durante la giornata in linea con gli orari della bambina.
pagina 8 di 15 Lo stesso, allo stato, non si può ritenere garantito anche dal padre, che è ancora disoccupato, dopo aver interrotto il rapporto di lavoro con la società di Cesena che gli chiedeva una sempre maggiore presenza in loco, piuttosto che a Milano, come era stato nella prima fase della sua collaborazione.
Le rassicurazioni fornite dallo stesso, in ordine alla circostanza che egli voglia trovare un lavoro
ER in linea con la propria domanda di permanenza paritaria di presso entrambi i genitori, non possono essere considerate da questo Tribunale, essendo solo manifestazioni di volontà del che Pt_1
potrebbero, ma anche non potrebbero, trovare realizzazione.
Del resto, l'esempio di quanto è accaduto con la società di Cesena chiarisce che le esigenze del datore di lavoro e del lavoratore non necessariamente collimano. Si comprende, dalle dichiarazioni rese dal che egli, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la A.T. NE Italia Inc., Pt_1
nell'ottobre 2023, ha avviato un nuovo contratto con una società di Cesena dal 15 aprile 2024 con permanenza a Cesena dal lunedì al mercoledì, quasi tutte le settimane. Ha comunicato alla azienda che ER aveva intenzione di chiedere il collocamento alternato paritario di “e quindi, qualora lo ottenessi, potrei lavorare a Cesena a settimane alterne e on line da casa o in un ufficetto che stiamo allestendo qui a Milano … Il contratto prevede delle trasferte, ma ancora non le ho effettuate” (dichiarazioni rese alla udienza del 4.7.2024) . Alla udienza del 20.2.2025 ha dichiarato: “Il contratto di lavoro a Cesena
è terminato perché mi chiedevano una presenza maggiore in azienda, rispetto a fare una settimana in smart e una in ufficio. L'azienda aveva prospettive di crescita in Lombardia, per questo io ero utile su
Milano, poi c'è stato un cambiamento di prospettiva, volendo svilupparsi in Romagna e la mia settimana di smart non era più funzionale. Sto cercando una nuova posizione, non si sa se come dipendente o partita Iva, meglio se su Milano in modo che mi consenta di curare la famiglia. io fatto delle scelte, mettendo la mia famiglia prima di tutto, altrimenti non sarei tornato dall'Inghilterra”.
Si osserva, inoltre, che gli importanti oneri economici che il si è assunto, quali una Pt_1
rata di mutuo di oltre 2mila euro mensili, il mantenimento del figlio della compagna con anche la scuola privata, e avendo altresì lo stesso deciso di intaccare i propri risparmi acquistando insieme al fratello un'abitazione a Milano per i propri genitori, si renderà presto necessario che egli riprenda a lavorare, verosimilmente senza poter selezionare le società che gli garantiscano di avere tempo per
ER seguire da vicino la figlia a settimane alternate.
pagina 9 di 15 Per tutti questi motivi, il Tribunale ritiene di dover confermare, allo stato, il prevalente
ER collocamento della minore presso la madre, con la regolamentazione delle frequentazioni padre- figlia come da ultimo concordate dalle stesse parti e come meglio specificate in dispositivo.
Le condizioni economiche
ER Atteso il prevalente collocamento della minore presso la madre, deve porsi a carico del
ER padre un contributo di mantenimento indiretto per la figlia
La madre ha chiesto la conferma dell'attuale somma prevista, sin dalla separazione, di euro
900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il padre non ha svolto una domanda in tal senso, neanche in via subordinata, chiedendo che fosse previsto il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori collegato alla sua domanda di collocamento paritario della figlia.
In ordine alle condizioni economico-reddituale delle parti si osserva, in primo luogo, che entrambe le parti non hanno depositato correttamente i documenti richiesti dall'art. 473 bis .12 comma
3 c.p.c. e dalle Linee guida di questo Tribunale (come indicato nel decreto di fissazione della udienza di prima comparizione). Nel merito si evidenzia quanto segue:
- il ha lavorato da sempre nell'ambito della consulenza manageriale ad alto livello, Pt_1 svolgendo la propria attività lavorativa per lungo tempo all'estero, in particolare a Londra.
Ha deciso di far rientro definitivo in Italia in concomitanza con la pandemia da Covid 19, quindi tra il 2019 e il 2020, e ha dichiarato di aver trovato lavoro dopo 6 mesi come consulente esterno a Partita Iva per una società, seguendo clienti su Milano. Ha poi avuto vari rapporti di consulenza non stabili. Da ultimo ha lavorato, dal 15.04.2024, come dipendente con ruolo dirigenziale dalla società ECO Energia Corrente con sede in Cesena, interrompendo tale occupazione di comune accordo con la società nel mese di ottobre 2024, poiché la società gli richiedeva maggior tempo a Cesena, e quindi lontano da Milano.
Tale ultimo contratto di lavoro prevedeva un compenso lordo annuo di circa 115.000 euro, comprensivo di bonus per rientro di cervelli -cui il ha diritto fino al 2026- e di Pt_1
bonus performance. Il compenso mensile netto, come da dichiarazioni del Pt_1
ammontava a circa 6.600 euro per 13 mensilità. Attualmente è ancora in cerca di nuova occupazione. Lo stesso ha dichiarato di star valutando i contratti e le posizioni che il suo alto profilo professionale merita.
pagina 10 di 15 Dal 2022 al 2024 il saldo del conto corrente italiano del è passato da euro 261.603 Pt_1
(saldo al 31.12.2022), ad euro 159.779 euro (saldo al 31.12.2023) e infine ad euro 12.173
(saldo al 31.12.2024).
Ha un deposito titolo il cui portafoglio ha un valore di 87.327 euro.
Vive attualmente nell'appartamento in Milano, Via Ronzoni n. 6, acquistato in data 14 marzo 2022, per il quale ha acceso un mutuo per complessivi € 537.500,00 con rata di €
2.157,21/mese.
- La è dipendente della società CP_1 Parte_3
Ha dichiarato che dopo la fine del matrimonio con il si è dedicata esclusivamente Pt_1
alla figlia e al proprio lavoro, ottenendo importanti risultati. Infatti, ha allegato che sia per l'anno 2023 che per l'anno 2024 la società datrice di lavoro le ha riconosciuto il miglioramento delle performance professionali con un adeguamento retributivo. A decorrere dal 1 Marzo 2024, la retribuzione complessiva lorda annua è stata aumentata ad €
73.894,00 lordi, € 5.278,14 mensili, per 14 mensilità (vedi doc. n. 7 e 7bis allegati alla costituzione depositata in data 11.06.2024 che provengono dal datore di lavoro). La CP_1
ha dichiarato di avere anche un compenso variabile che dipende dall'anno, arrivando a circa
30mila euro lordi in più all'anno, in base ai risultati raggiunti.
Vive ed è proprietaria al 99% (la restante quota dell'1% è intestata al della ex Pt_1 casa coniugale sita in Milano, Via Solari n. 15, la cui rata di mutuo è pari € 1.209,50, che viene pagata interamente dalla sin dal mese di dicembre dell'anno 2014. CP_1
Ha un deposito titoli NE il cui portafoglio ha un valore di euro 53.446.
Devono inoltre effettuarsi le ulteriori seguenti valutazioni.
Per il la ricerca e il reperimento di un'occupazione in linea con le sue competenze, che Pt_1
in questo momento, come sopra detto, risulta necessaria, non appare essere un problema: lo stesso rientrato da Milano è riuscito sempre a trovare lavoro, pur senza continuità e cambiandone diversi, senza trovarsi mai in stalli tali da comprometterlo finanziariamente;
lui stesso non ha mai manifestato preoccupazione in tal senso. Deve ritenersi, quindi, che potrà a breve trovare una occupazione con redditi analoghi ai precedenti. Ciò anche per far fronte alle spese che lo stesso si è sobbarcato che non
ER sono irrisorie, basti pensare ai soli costi delle scuole private frequentata dalla figlia e dal figlio della sua nuova compagna, al cui mantenimento il partecipa spontaneamente. Pt_1
pagina 11 di 15 In particolare: paga al 50% con la la retta della scuola privata della figlia che prevede CP_1
esborsi pari a 12.800 euro, circa 6.400 euro a testa tra i genitori più il costo della mensa scolastica.
Contribuisce altresì al mantenimento del figlio della nuova compagna, , che vorrebbe adottare, Per_2
pagando al 50% anche i costi della retta della scuola privata di quest'ultimo e del nuoto, spese pari a totali 12.400 annue, circa 6.200 ciascuno.
Infine usufruisce di una colf che paga al mese euro 1.156 euro.
Come detto si è assunto l'onere del mutuo per l'acquisto della casa dove vive con il nuovo nucleo familiare con una rata mensile molto consistente, pari ad euro 2.157, ed ha ritenuto di poter intaccare i propri risparmi per acquistare insieme al fratello un'abitazione a Milano per i propri genitori, residenti a [...].
La separazione consensuale risale al giugno 2022, quando il aveva già fatto rientro in Pt_1
Italia da un paio di anni, concordando un contributo di mantenimento per la figlia di euro 900,00 mensili. Si evidenzia che già in questo momento egli aveva acquistato la propria abitazione di Milano, impegnandosi a versare un mutuo di 2.157 euro mensili.
Il Tribunale ritiene che nè la circostanza per cui egli si è assunto spontaneamente oneri di mantenimento del figlio della compagna ed ha deciso di acquistare un appartamento per i genitori,
ER possa riverberarsi negativamente sul mantenimento della figlia
Per la quantificazione di tale contributo mantenimento devono, tuttavia, tenersi in considerazione tre circostanze, mutate rispetto al momento della separazione consensuale 2022:
ER
-la crescita di che al tempo della separazione consensuale aveva 4 anni,
-l'ampliamento delle frequentazioni paterne,
-l'incremento reddituale della madre, dalla stessa riconosciuto,
Per cui alla luce di tutto quanto sopra detto il Tribunale ritiene che debba essere posto a carico
ER del padre un contributo di mantenimento per la figlia pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, il parziale accordo delle parti sull'affido condiviso e il pagamento delle spese extra al 50% e la soccombenza del sulla domanda di collocamento Pt_1
paritetico della figlia e di contributo al mantenimento della stessa dovrà questi essere condannato alla rifusione delle spese a favore della nella misura di 1/2 che si liquidano come in dispositivo ai CP_1
pagina 12 di 15 sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, la restante quota di ½ dovrà essere compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in POSITANO (SA) in data 30/06/2012 trascritto nei registri Pt_1 CP_1 dello stato civile del Comune di nell'anno 2012, atto n. 26, Parte II, Seria A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di POSITANO (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto,
ERo
3. Affida la figlia minore , nata il [...], ad [...] i genitori, con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Milano, Via Solari n. 15,
4. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé le figlia secondo le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita di scuola alla domenica sera,
-durante le vacanze natalizie, suddividendole in due periodi e alternandole di in anno in anno con la madre;
-le vacanze di carnevale e di Pasqua alternate di anno in anno,
-i ponti uniti al weekend di competenza (festività fino al mercoledì accorpate al fine settimana precedente, dal giovedì si accorpa al fine settimana successivo);
-Eva trascorrerà durante le vacanze estive due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Assegna la ex casa coniugale di MILANO, Via Solari 15 con tutti gli arredi in essa esistenti alla madre affinché la occupi con la figlia minore,
6. Pone a carico del padre, a decorrere dal mese di pubblicazione della presente sentenza,
l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima pagina 13 di 15 rivalutazione ad aprile 2026, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e pagina 14 di 15 ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
7. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della nella Pt_1 CP_1
misura di ½ che si liquidano, per tale frazione, in euro 3.000,00 oltre spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge,
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di 1/2.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 23/04/2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13/02/2024, rimessa al Collegio alla udienza del 02.04.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23/04/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. CONTENTO ARIANNA e dall'avv. ROSSINI ILARIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in VIA MONTE BIANCO, 22 LIMBIATE, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...] , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avv. ROTOLO FABIO con studio in VIA ATZORI 233 NOCERA INFERIORE presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 15 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 11.03.2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) Della legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra e , ordinando Parte_1 CP_1 all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, Per_1 determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi per la sua cura, istruzione ed educazione come segue:
- affido condiviso con collocamento paritario della figlia minore in modo che quest'ultima Per_1 possa abitare a settimane alterne presso il padre e presso la madre dalla domenica sera alla domenica ER sera con impegno per il genitore collocatario di accompagnare presso l'abitazione dell'altro genitore entro le h. 19:00; con possibilità di visite infrasettimanali per ciascun genitore secondo le esigenze della figlia;
fatti salvi diversi eventuali accordi tra i coniugi per sopravvenute esigenze lavorative o imprevisti;
-mantenimento diretto della minore da parte del genitore collocatario nelle sue settimane Per_1 di competenza, senza previsione di corresponsione di assegni e titolo di contributo al mantenimento;
ciascun genitore si farà carico anche delle necessarie spese ordinarie per la minore;
viene mantenuta la suddivisione al 50% di tutte le spese scolastiche e sportive (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo due ponti tasse scolastiche, rette, mensa, corredo scolastico di inizio anno e integrazioni, divise, materiale sportivo o tecnico artistico, libri) nonché delle spese straordinarie per la figlia, previamente concordate dai genitori, con obbligo di rimborso a favore del genitore che le abbia eventualmente anticipate con contestuale esibizione documentale;
- nel periodo feriale, durante le vacanze estive dalla chiusura della scuola all'inizio del nuovo anno scolastico, di seguirà la normale alternanza settimanale, garantendo a di godere di Per_1 almeno due settimane consecutive col papà e due settimane consecutive con la mamma nei mesi di luglio o agosto, da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
- le vacanze natalizie saranno divise in due periodi alternati tra i genitori seguendo la calendarizzazione già in essere tra i genitori a far tempo dalla separazione;
- Pasqua sarà alternata tra i genitori, seguendo la calendarizzazione già in essere tra i genitori a far tempo dalla separazione;
- i ponti seguiranno la normale alternanza settimanale, salvo diverso accordo tra i genitori;
pagina 2 di 15 c) mantenere l'assegnazione della casa coniugale, sita in Milano, via Solari numero 15, alla signora perché la abiti con la figlia durante le settimane di collocamento alternato di sua competenza, CP_1 sebbene per effetto dell'accoglimento del collocamento paritario vengano meno i presupposti legali per tale assegnazione;
-il ricorrente rinuncia esplicitamente alla domanda formulata sub. lettera d) del proprio atto introduttivo e, quindi, rinuncia alla domanda di accertamento della simulazione relativa e oggettiva del contratto di compravendita immobiliare sottoscritto dalle parti in data 28 novembre 2014; la rinuncia a tale domanda non comporta la rinuncia del diritto.
- in caso di resistenza ed opposizione della controparte si chiede di condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio.
Per la resistente:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:
1) Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e;
Parte_1 CP_1
2) Confermare l'assegnazione della casa familiare di via Solari n. 15, in Milano, comprensiva delle unità pertinenziali, alla dr.ssa CP_1
3) Rigettare la richiesta di affido condiviso con collocamento paritario come richiesto da controparte e confermare l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la Per_1
ER casa familiare della madre con previsione di uno specifico regime di visita così disciplinato: starà con il padre a week end alterni dal giovedì alla domenica, e nella settimana in cui il weekend è di competenza materna il padre prenderà la bambina all'uscita di scuola il giovedì e la accompagnerà a scuola il venerdì mattina.
In definitiva la resistente richiede fine settimana alternati dal giovedì alla domenica, più il giorno infrasettimanale – giovedì - per il padre nella settimana in cui il weekend è di competenza materna.
ER Per la restante regolamentazione dei rapporti di visita, la dr.ssa chiede che nel periodo estivo CP_1
trascorra due settimane consecutive con ciascuno dei genitori;
vacanze natalizie divise a metà e alternate tra i genitori;
la pasqua e il carnevale alternati di anno in anno;
sui ponti chiede che siano alternati. Per il resto ci si riporta a tutto quanto dedotto e richiesto, in quanto compatibile, nella comparsa di risposta.
4) Rigettare la richiesta avanzata da controparte di mantenimento diretto della figlia e Per_1 confermare l'obbligo di mantenimento della stessa mediante il riconoscimento di un assegno mensile pagina 3 di 15 dello stesso importo riconosciuto in fase di separazione, pari ad € 900,00, con adeguamento ISTAT, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On. Tribunale adito riterrà di giustizia.
5) Confermare il pagamento di tutte le spese con le modalità così come stabilite in omologa.
6) Condannare controparte, in virtù del mancato adeguamento Istat dell'assegno di mantenimento di €
900,00, quantunque previsto nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Milano in data 16
Giugno 2022, al pagamento della somma pari ad € 496,77, a titolo di adeguamento istat dell'assegno di mantenimento dal 16 Giugno 2022 al 31 Dicembre 2024.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali e accessori.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
POSITANO (SA) il 30/06/2012 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di POSITANO
(SA) nell'anno 2012, n. 26, Parte II, Seria A, dal matrimonio è nata una figlia, , in data 14.08.2018, Per_1
i coniugi si sono separati consensualmente in data 07.06.2022 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 16.06.2022 prevedendo l'affido condiviso della figlia minore, il suo prevalente collocamento presso la madre con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in
Milano, Via Solari n. 15, un contributo di mantenimento paterno per la figlia di euro 900 mensili oltre al 50% della spese extra, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlia, con ricorso depositato in data 13.02.2024 il chiedeva la pronuncia di divorzio con Pt_1 conferma dell'affido condiviso della figlia ed il collocamento paritario presso entrambi i genitori della minore con mantenimento diretto, chiedeva inoltre che fosse dichiarata la simulazione relativa del contratto di compravendita della casa coniugale che aveva ripartito la titolarità della stessa all'1% a carico del e al 99% a carico della quando invece la stessa era da intendersi ripartita al Pt_1 CP_1
50% fra le parti;
allegava che nel mese di agosto 2022 aveva iniziato una frequentazione con la sig.ra
[...]
già sua fidanzata durante il periodo universitario, la quale si trovava in stato di gravidanza Parte_2
a seguito di una precedente relazione già finita, che tale frequentazione era sfociata in una convivenza pagina 4 di 15 a partire dal mese di gennaio 2023, che egli aveva concluso il suo rapporto di lavoro con A.T. NE
Italia Inc. in data 31.10.2023 ed era in attesa di nuova occupazione, che la ex casa coniugale di via
Solari era stata per motivi fiscali intestata al 99% alla moglie e all'1% a lui, che tale immobile era gravato da mutuo la cui rata veniva pagata interamente dalla che egli tuttavia per l'acquisto del CP_1
suddetto immobile aveva corrisposto la somma di euro 387.572,00 per acquisto, ristrutturazione e arredamento, che egli abitava attualmente in Milano, Via Ronzoni 6 in un immobile di sua proprietà con mutuo la cui rata ammontava ad euro 2.157 mensili, in data 11.06.2024 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di divorzio del CP_1 [...]
chiedendo la conferma dell'affido condiviso della figlia, ed anche la conferma del prevalente Pt_1
collocamento della minore presso di sé, con previsione di uno specifico calendario delle frequentazioni paterne e conferma anche del contributo di mantenimento paterno per la figlia di euro
900 mensili oltre al 50% delle spese extra;
chiedeva altresì il rigetto della domanda del ricorrente di simulazione;
in via riconvenzionale chiedeva che fosse disposto a sua favore il trasferimento della quota del 1% del della casa coniugale con liquidazione del valore economico, Pt_1 all'udienza del 05.07.2024, fissata in via preliminare innanzi al GOT per verificare la possibilità di una soluzione transattiva della lite, le parti raggiungevano un accordo parziale e provvisorio e chiedevano che fosse disposto un breve rinvio per verifica;
pertanto, il GOT rinviava l'udienza davanti a sé per il giorno 17.09.2024, alla suddetta udienza, tuttavia, i difensori delle parti, preso atto dell'impossibilità allo stato di addivenire ad una soluzione condivisa, chiedevano che fosse fissata udienza ai sensi dell'art. 473 bis n.
14 avanti il Giudice delegato, ed i conseguenti termini per il deposito delle memorie difensive, stabilendo che nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione avrebbero osservati gli accordi presi in punto frequentazione all'udienza del 4 luglio 2024; pertanto, il GOT rimetteva la causa davanti al Giudice relatore per quanto di sua competenza, all'udienza di prima comparizione del 20.02.2025 le parti venivano a lungo sentite dal
Presidente relatore e all'esito i difensori chiedevano che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione non essendo svolte domande istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione. Le parti, inoltre, dichiaravano che visto i parziali accordi raggiunti, allo stato non era necessaria l'adozione di provvedimenti provvisori e temporanei e raggiungevano altresì il seguente accordo:
pagina 5 di 15 Le parti convengono che nella settimana in cui il weekend è di competenza materna il padre prenda la bambina all'uscita di scuola il giovedì e la accompagni a scuola il venerdì mattina.
ER Le parti dichiarando di essere d'accordo a che nel periodo estivo trascorra due settimane consecutive con ciascuno dei genitori;
vacanze natalizie divise a metà e alternate tra i genitori;
la
Pasqua e il carnevale alternati di anno in anno;
sui ponti il padre chiede siano attaccati al finesettimana di competenza, e la madre che siano alternati. Ribadiscono di essere d'accordo sui fine settimana alternati dal giovedì alla domenica, più il giorno infrasettimanale per il padre nella settimana in cui il weekend è di competenza materna. Concordano sull'affido condiviso e sulla ripartizione al 50% delle spese straordinarie, il Presidente, pertanto, disponendo il deposito delle rispettive disclosure sottoscritte dalle parti personalmente unitamente documentazione necessaria, concedeva termine fino al 2.4.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. disponendo che con le stesse le parti precisassero in via definitiva le conclusioni, con rimessione della causa al collegio per la decisione all'esito, con ordinanza del 02.04.2025 il Presidente, rilevato che le parti avevano depositato nel termine concesso le note scritte precisando le conclusioni e non insistendo nelle domande relative alla proprietà della casa familiare, del resto inammissibili nel presente giudizio, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Considerato in diritto
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 07.06.2022 con verbale omologato con decreto del Tribunale di Milano del 16.06.2022.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 13.02.2024), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente pagina 6 di 15 riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita visto il tempo trascorso dalla separazione e la nuova e stabile convivenza del Pt_1
La responsabilità genitoriale
ER Il Collegio ritiene che debba essere confermato l'affido condiviso della minore nata il
14.08.2018, ad entrambi i genitori, così come già disposto in sede di separazione consensuale, statuizione sulla quale i genitori sono sempre stati d'accordo, anche nell'attualità.
Del resto, non sono state ravvisate criticità tali da rendere necessaria la previsione di una diversa statuizione in punto di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Le ragioni di contrasto tra i genitori hanno, infatti, riguardato esclusivamente il collocamento della figlia, chiedendo e insistendo il padre affinché venga disposto un collocamento paritario a settimane alterne con scambio della minore la domenica sera ed impegno del genitore collocatario di
ER accompagnare presso l'abitazione dell'altro entro le h. 19, domanda alla quale la madre si è sempre opposta, chiedendo invece il prevalente collocamento della figlia presso di sé con la regolamentazione delle frequentazioni paterne per come da ultimo concordate dalle stesse parti alla udienza del
20.02.2025 e attualmente quindi in essere nelle more di emissione della presente sentenza.
Si evidenzia, preliminarmente, che la regolamentazione concordata dalle parti in sede di separazione consensuale prevedeva che il padre stesse con la figlia, che allora aveva 4 anni, a weekend alternati dal venerdì, all'uscita di scuola, fino alla domenica sera;
un giorno con pernotto al giovedì più un altro pomeriggio fino alle ore 19.30/20.00 durante la settimana che finiva con il weekend di competenza materno e durante la settimana che finiva con il weekend del padre un solo pomeriggio infrasettimanale dall'uscita di scuola fino alle h. 19.30/20.00.
Il padre ha allegato di aver acconsentito in allora a questa regolamentazione solo perché all'epoca era un papà single che lavorava molto, per cui pur desiderando avere la figlia con sé per più tempo aveva ritenuto non essere in grado di avere una frequentazione più ampia.
Nel corso del giudizio, le parti, le quali, al netto del contrasto sui tempi di permanenza della bambina hanno un buon rapporto e comunicano senza problemi, hanno via via concordato modifiche alla regolamentazione prevista in separazione e l'hanno progressivamente ampliata. ER Da ultimo, infatti, hanno concordato che il padre tenga con sé a weekend alternati dal giovedì -all'uscita di scuola- alla domenica sera e nelle settimane che finiscono con il weekend di pagina 7 di 15 competenza materno dal giovedì all'uscita di scuola al venerdì mattina con accompagnamento della minore a scuola.
Questa, infatti, è la regolamentazione in essere dal 20.02.2025, di cui la madre chiede la conferma, mentre il padre, pur concordando con la suddetta nell'attesa della pronuncia della sentenza di divorzio, ha insistito nella propria domanda di collocamento paritario a settimane alterne.
Il Tribunale ritiene che la domanda del padre non possa trovare accoglimento, e che pertanto debba essere confermato il prevalente collocamento della figlia minore presso la madre, con la conferma dell'attuale regolamentazione in ordine alle frequentazioni paterne.
Si evidenzia, preliminarmente, che l'A.G. nel decidere in ordine alle statuizioni che riguardano la vita dei minori, deve tenere in preminente considerazione l'interesse dei minori.
In via preliminare si evidenzia che il ha nell'attualità una frequentazione con la figlia Pt_1
di gran lunga superiore a quella che aveva durante la stessa convivenza matrimoniale. Infatti, è vero, in quanto non contestato, che il padre per i primi due anni di vita della figlia, ha lavorato all'estero, in particolare a Londra, rientrando presso l'abitazione familiare, da moglie e figlia, solo nei weekend.
Solo dopo la separazione dalla moglie, avendo fatto definitivo rientro a Milano e avendo ricostruito un nuovo nucleo familiare con una ex fidanzata dei tempi universitari e il di lei figlio, non
ER riconosciuto dal padre biologico, che il considera come figlio proprio al pari di alla Pt_1
quale è stato presentato fin da subito, come nuovo fratellino, il ha manifestato questo vivo e Pt_1
ER forte desiderio di avere con sé per più tempo la figlia
Questa volontà, certamente apprezzabile, deve essere valutata, come detto, alla luce del best ER interest di
ER compirà sette anni il prossimo mese di agosto. Ha iniziato quest'anno la scuola elementare, che la vede impegnata con orari molto più serrati rispetto alla scuola materna e in molteplici attività extrascolastiche, dal lunedì al giovedì. È evidente che questo comporti e renda necessaria una certa organizzazione, anche nella gestione dei compiti, che prima non aveva, e richieda una certa stabilità e abitudini consolidate.
Tutto questo, allo stato, è sicuramente garantito dalla madre, che ha un lavoro con orari e flessibilità tale (con 3 giorni di smart working su 5 a settimana) che le consente una presenza fattiva con la figlia durante la giornata in linea con gli orari della bambina.
pagina 8 di 15 Lo stesso, allo stato, non si può ritenere garantito anche dal padre, che è ancora disoccupato, dopo aver interrotto il rapporto di lavoro con la società di Cesena che gli chiedeva una sempre maggiore presenza in loco, piuttosto che a Milano, come era stato nella prima fase della sua collaborazione.
Le rassicurazioni fornite dallo stesso, in ordine alla circostanza che egli voglia trovare un lavoro
ER in linea con la propria domanda di permanenza paritaria di presso entrambi i genitori, non possono essere considerate da questo Tribunale, essendo solo manifestazioni di volontà del che Pt_1
potrebbero, ma anche non potrebbero, trovare realizzazione.
Del resto, l'esempio di quanto è accaduto con la società di Cesena chiarisce che le esigenze del datore di lavoro e del lavoratore non necessariamente collimano. Si comprende, dalle dichiarazioni rese dal che egli, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la A.T. NE Italia Inc., Pt_1
nell'ottobre 2023, ha avviato un nuovo contratto con una società di Cesena dal 15 aprile 2024 con permanenza a Cesena dal lunedì al mercoledì, quasi tutte le settimane. Ha comunicato alla azienda che ER aveva intenzione di chiedere il collocamento alternato paritario di “e quindi, qualora lo ottenessi, potrei lavorare a Cesena a settimane alterne e on line da casa o in un ufficetto che stiamo allestendo qui a Milano … Il contratto prevede delle trasferte, ma ancora non le ho effettuate” (dichiarazioni rese alla udienza del 4.7.2024) . Alla udienza del 20.2.2025 ha dichiarato: “Il contratto di lavoro a Cesena
è terminato perché mi chiedevano una presenza maggiore in azienda, rispetto a fare una settimana in smart e una in ufficio. L'azienda aveva prospettive di crescita in Lombardia, per questo io ero utile su
Milano, poi c'è stato un cambiamento di prospettiva, volendo svilupparsi in Romagna e la mia settimana di smart non era più funzionale. Sto cercando una nuova posizione, non si sa se come dipendente o partita Iva, meglio se su Milano in modo che mi consenta di curare la famiglia. io fatto delle scelte, mettendo la mia famiglia prima di tutto, altrimenti non sarei tornato dall'Inghilterra”.
Si osserva, inoltre, che gli importanti oneri economici che il si è assunto, quali una Pt_1
rata di mutuo di oltre 2mila euro mensili, il mantenimento del figlio della compagna con anche la scuola privata, e avendo altresì lo stesso deciso di intaccare i propri risparmi acquistando insieme al fratello un'abitazione a Milano per i propri genitori, si renderà presto necessario che egli riprenda a lavorare, verosimilmente senza poter selezionare le società che gli garantiscano di avere tempo per
ER seguire da vicino la figlia a settimane alternate.
pagina 9 di 15 Per tutti questi motivi, il Tribunale ritiene di dover confermare, allo stato, il prevalente
ER collocamento della minore presso la madre, con la regolamentazione delle frequentazioni padre- figlia come da ultimo concordate dalle stesse parti e come meglio specificate in dispositivo.
Le condizioni economiche
ER Atteso il prevalente collocamento della minore presso la madre, deve porsi a carico del
ER padre un contributo di mantenimento indiretto per la figlia
La madre ha chiesto la conferma dell'attuale somma prevista, sin dalla separazione, di euro
900,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il padre non ha svolto una domanda in tal senso, neanche in via subordinata, chiedendo che fosse previsto il mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori collegato alla sua domanda di collocamento paritario della figlia.
In ordine alle condizioni economico-reddituale delle parti si osserva, in primo luogo, che entrambe le parti non hanno depositato correttamente i documenti richiesti dall'art. 473 bis .12 comma
3 c.p.c. e dalle Linee guida di questo Tribunale (come indicato nel decreto di fissazione della udienza di prima comparizione). Nel merito si evidenzia quanto segue:
- il ha lavorato da sempre nell'ambito della consulenza manageriale ad alto livello, Pt_1 svolgendo la propria attività lavorativa per lungo tempo all'estero, in particolare a Londra.
Ha deciso di far rientro definitivo in Italia in concomitanza con la pandemia da Covid 19, quindi tra il 2019 e il 2020, e ha dichiarato di aver trovato lavoro dopo 6 mesi come consulente esterno a Partita Iva per una società, seguendo clienti su Milano. Ha poi avuto vari rapporti di consulenza non stabili. Da ultimo ha lavorato, dal 15.04.2024, come dipendente con ruolo dirigenziale dalla società ECO Energia Corrente con sede in Cesena, interrompendo tale occupazione di comune accordo con la società nel mese di ottobre 2024, poiché la società gli richiedeva maggior tempo a Cesena, e quindi lontano da Milano.
Tale ultimo contratto di lavoro prevedeva un compenso lordo annuo di circa 115.000 euro, comprensivo di bonus per rientro di cervelli -cui il ha diritto fino al 2026- e di Pt_1
bonus performance. Il compenso mensile netto, come da dichiarazioni del Pt_1
ammontava a circa 6.600 euro per 13 mensilità. Attualmente è ancora in cerca di nuova occupazione. Lo stesso ha dichiarato di star valutando i contratti e le posizioni che il suo alto profilo professionale merita.
pagina 10 di 15 Dal 2022 al 2024 il saldo del conto corrente italiano del è passato da euro 261.603 Pt_1
(saldo al 31.12.2022), ad euro 159.779 euro (saldo al 31.12.2023) e infine ad euro 12.173
(saldo al 31.12.2024).
Ha un deposito titolo il cui portafoglio ha un valore di 87.327 euro.
Vive attualmente nell'appartamento in Milano, Via Ronzoni n. 6, acquistato in data 14 marzo 2022, per il quale ha acceso un mutuo per complessivi € 537.500,00 con rata di €
2.157,21/mese.
- La è dipendente della società CP_1 Parte_3
Ha dichiarato che dopo la fine del matrimonio con il si è dedicata esclusivamente Pt_1
alla figlia e al proprio lavoro, ottenendo importanti risultati. Infatti, ha allegato che sia per l'anno 2023 che per l'anno 2024 la società datrice di lavoro le ha riconosciuto il miglioramento delle performance professionali con un adeguamento retributivo. A decorrere dal 1 Marzo 2024, la retribuzione complessiva lorda annua è stata aumentata ad €
73.894,00 lordi, € 5.278,14 mensili, per 14 mensilità (vedi doc. n. 7 e 7bis allegati alla costituzione depositata in data 11.06.2024 che provengono dal datore di lavoro). La CP_1
ha dichiarato di avere anche un compenso variabile che dipende dall'anno, arrivando a circa
30mila euro lordi in più all'anno, in base ai risultati raggiunti.
Vive ed è proprietaria al 99% (la restante quota dell'1% è intestata al della ex Pt_1 casa coniugale sita in Milano, Via Solari n. 15, la cui rata di mutuo è pari € 1.209,50, che viene pagata interamente dalla sin dal mese di dicembre dell'anno 2014. CP_1
Ha un deposito titoli NE il cui portafoglio ha un valore di euro 53.446.
Devono inoltre effettuarsi le ulteriori seguenti valutazioni.
Per il la ricerca e il reperimento di un'occupazione in linea con le sue competenze, che Pt_1
in questo momento, come sopra detto, risulta necessaria, non appare essere un problema: lo stesso rientrato da Milano è riuscito sempre a trovare lavoro, pur senza continuità e cambiandone diversi, senza trovarsi mai in stalli tali da comprometterlo finanziariamente;
lui stesso non ha mai manifestato preoccupazione in tal senso. Deve ritenersi, quindi, che potrà a breve trovare una occupazione con redditi analoghi ai precedenti. Ciò anche per far fronte alle spese che lo stesso si è sobbarcato che non
ER sono irrisorie, basti pensare ai soli costi delle scuole private frequentata dalla figlia e dal figlio della sua nuova compagna, al cui mantenimento il partecipa spontaneamente. Pt_1
pagina 11 di 15 In particolare: paga al 50% con la la retta della scuola privata della figlia che prevede CP_1
esborsi pari a 12.800 euro, circa 6.400 euro a testa tra i genitori più il costo della mensa scolastica.
Contribuisce altresì al mantenimento del figlio della nuova compagna, , che vorrebbe adottare, Per_2
pagando al 50% anche i costi della retta della scuola privata di quest'ultimo e del nuoto, spese pari a totali 12.400 annue, circa 6.200 ciascuno.
Infine usufruisce di una colf che paga al mese euro 1.156 euro.
Come detto si è assunto l'onere del mutuo per l'acquisto della casa dove vive con il nuovo nucleo familiare con una rata mensile molto consistente, pari ad euro 2.157, ed ha ritenuto di poter intaccare i propri risparmi per acquistare insieme al fratello un'abitazione a Milano per i propri genitori, residenti a [...].
La separazione consensuale risale al giugno 2022, quando il aveva già fatto rientro in Pt_1
Italia da un paio di anni, concordando un contributo di mantenimento per la figlia di euro 900,00 mensili. Si evidenzia che già in questo momento egli aveva acquistato la propria abitazione di Milano, impegnandosi a versare un mutuo di 2.157 euro mensili.
Il Tribunale ritiene che nè la circostanza per cui egli si è assunto spontaneamente oneri di mantenimento del figlio della compagna ed ha deciso di acquistare un appartamento per i genitori,
ER possa riverberarsi negativamente sul mantenimento della figlia
Per la quantificazione di tale contributo mantenimento devono, tuttavia, tenersi in considerazione tre circostanze, mutate rispetto al momento della separazione consensuale 2022:
ER
-la crescita di che al tempo della separazione consensuale aveva 4 anni,
-l'ampliamento delle frequentazioni paterne,
-l'incremento reddituale della madre, dalla stessa riconosciuto,
Per cui alla luce di tutto quanto sopra detto il Tribunale ritiene che debba essere posto a carico
ER del padre un contributo di mantenimento per la figlia pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, il parziale accordo delle parti sull'affido condiviso e il pagamento delle spese extra al 50% e la soccombenza del sulla domanda di collocamento Pt_1
paritetico della figlia e di contributo al mantenimento della stessa dovrà questi essere condannato alla rifusione delle spese a favore della nella misura di 1/2 che si liquidano come in dispositivo ai CP_1
pagina 12 di 15 sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, la restante quota di ½ dovrà essere compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in POSITANO (SA) in data 30/06/2012 trascritto nei registri Pt_1 CP_1 dello stato civile del Comune di nell'anno 2012, atto n. 26, Parte II, Seria A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di POSITANO (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto,
ERo
3. Affida la figlia minore , nata il [...], ad [...] i genitori, con prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre in Milano, Via Solari n. 15,
4. Autorizza il padre a vedere e tenere con sé le figlia secondo le seguenti modalità:
-a fine settimana alternati dal giovedì all'uscita di scuola alla domenica sera,
-durante le vacanze natalizie, suddividendole in due periodi e alternandole di in anno in anno con la madre;
-le vacanze di carnevale e di Pasqua alternate di anno in anno,
-i ponti uniti al weekend di competenza (festività fino al mercoledì accorpate al fine settimana precedente, dal giovedì si accorpa al fine settimana successivo);
-Eva trascorrerà durante le vacanze estive due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
5. Assegna la ex casa coniugale di MILANO, Via Solari 15 con tutti gli arredi in essa esistenti alla madre affinché la occupi con la figlia minore,
6. Pone a carico del padre, a decorrere dal mese di pubblicazione della presente sentenza,
l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima pagina 13 di 15 rivalutazione ad aprile 2026, oltre al 50% delle spese extra secondo il seguente schema e con le seguenti modalità:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e pagina 14 di 15 ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
7. Condanna il alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore della nella Pt_1 CP_1
misura di ½ che si liquidano, per tale frazione, in euro 3.000,00 oltre spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge,
8. Compensa tra le parti integralmente le spese di lite nella restante frazione di 1/2.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 23/04/2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
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