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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Nella Mori, nella causa R.G. n. 1847/2021 promossa
DA
Parte_1
Avv. Dall'Ara Milena
ATTORE
CONTRO
Controparte_1
Avv. Corzino Antonio Maria
CONVENUTO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti e di cui:
parte attrice ha concluso come da nota conclusiva depositata in data 14705/2025; parte convenuta, ha concluso come da nota conclusiva depositata in data 14/05/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
14.976,00).
L'attore ha evidenziato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2052 c.c., con legittimazione passiva in capo alla (in CP_1 quanto ente titolare della competenza normativa ed amministrativa in materia di patrimonio faunistico), ed ha concluso chiedendo la condanna della al risarcimento di tutti i danni Controparte_1 patiti.
Si è costituita sostenendo che la responsabilità Controparte_1 per i danni cagionati da fauna selvatica andasse inquadrata dell'alveo non già dell'art. 2052 c.c., bensì dell'art. 2043 c.c., con conseguente onere del danneggiato di provare la condotta illecita imputabile all'ente convenuto, l'elemento psicologico ed il nesso causale tra condotta e danno, onere non soddisfatto da parte attrice.
La convenuta ha dedotto che l'attore non ha, in primis, provato il fatto storico allegato nè la condotta colposa della e CP_1 neppure il nesso causale tra la condotta della e l'evento CP_1 dannoso dedotto;
ha evidenziato inoltre come nel caso di specie fosse comunque ravvisabile un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causa tra condotta e danno, sia per l'imprevedibilità dell'evento integrato dalla presenza improvvisa dell'animale selvatico sulla strada, sia per la condotta di guida del danneggiato, il quale, adottando un comportamento conforme alle norme di comune prudenza e diligenza, avrebbe potuto individuare l'ungulato ed evitare lo scontro, avvenuto su di un tratto di strada rettilineo e privo di anomalie. Infine ha contestato la quantificazione avversaria del danno ed ha concluso per il rigetto
2 della domanda risarcitoria, ovvero, in subordine, per la riduzione del risarcimento, stante la concorrente responsabilità del danneggiato, ex art. 1227 c.c.
La domanda attorea è fondata per i seguenti motivi:
- Tradizionalmente, la giurisprudenza inquadrava il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione non nell'ambito dell'art. 2052 c.c., ritenendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con qualsiasi obbligo di custodia a carico della P.A., bensì nell'ambito dell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che, in base all'onere probatorio stabilito da tale ultima disposizione, spettava al danneggiato provare una condotta colposa dell'ente pubblico causalmente efficiente rispetto al danno (v., da ultimo, Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 5722 del 27/02/2019).
- Tale orientamento, invocato dalla convenuta, è CP_1 stato tuttavia superato in forza di recenti arresti, per cui “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020).
- Oggi la giurisprudenza prevalente ritiene quindi che il danno cagionato dalla fauna selvatica in circolazione sia risarcibile non ex art. 2043 c.c., ma ai sensi dell'art. 2052 c.c., poiché tale ultima disposizione non contiene alcun espresso riferimento ai soli animali domestici ma riguarda, in generale, quelli suscettibili di proprietà o di utilizzazione da parte dell'uomo, prescindendo dall'esistenza di una situazione di
3 effettiva custodia degli stessi (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 13848 del 06/07/2020).
- La legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla
, in quanto titolare della competenza normativa in CP_1 materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte da altri enti, nei cui confronti può rivalersi (v. Cass., n. 7969/2020).
- Quanto al riparto degli oneri probatori, secondo consolidata giurisprudenza nel caso di sinistri causati da fauna selvatica, il giudice deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (ex art 2054 comma 1
c.c.) e, quindi, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all'art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale. Infatti, la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19616/2024 ha precisato che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell'animale, stabilita dall'art. 2052 c.c. con la conseguenza che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura.
- Pertanto, a norma dell'art. 2052 c.c. il danneggiato deve allegare e dimostrare che il pregiudizio lamentato è stato causato da un animale selvatico (cioè appartenente ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla l. n. 157 del 1992
o, comunque, rientrante nel patrimonio indisponibile dello
Stato), nonché la dinamica del sinistro, il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito ed infine - ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c. - di avere fatto tutto il
4 possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida. Spetta, invece, alla fornire la prova liberatoria del caso CP_1 fortuito, dimostrando che il comportamento dell'animale si è posto del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa del danno autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
13848 del 06/07/2020 e sentenza n. 7969 del 20/04/2020).
- Nel caso di specie, la documentazione in atti appare sufficiente a far ritenere soddisfatti gli oneri probatori gravanti su parte attrice.
- Le deposizioni testimoniali e le foto prodotte da ambo le parti confermano la dinamica dell'evento come indicata in citazione;
in particolare, il teste ha riferito Testimone_1 di essersi trovato alla guida della propria auto dietro quella condotta dal essendo entrambi diretti sul posto di Pt_1 lavoro presso le Fonderie Boccacci spa, a Piana Battolla;
il teste ha dichiarato che : “era marzo, circa le 5 di mattina o poco dopo;
ricordo che sulla mia destra ho visto un animale che usciva dalla scarpata, è stato un attimo;
ho visto la macchina di planare contro un grosso pioppo (o Pt_1 altro albero) sulla destra. Ho verificato le condizioni del
poi ho visto il cinghiale morto in mezzo alla strada. Pt_1
Abbiamo chiamato i carabinieri;
ero anche presente al loro arrivo.” L'altro teste è uno dei due carabinieri della Sez. Radiomobile di Sarzana intervenuti a seguito della chiamata di emergenza, Vice Brigadiere detto Persona_1 teste ha riferito: “sono a conoscenza del sinistro perchè sono intervenuto in loco a seguito di chiamata;
ricordo il cinghiale morto sulla strada come da foto esibitami;
erano le
5 5 del mattino;
ricorso che abbiamo identificato solo il conducente del mezzo;
non c'erano trasportati. Non abbiamo effettuato i rilievi perchè verificammo che il conducente non aveva lesioni e ci disse che si sarebbe attivato per la rimozione del suo mezzo. Noi abbiamo spostato il cinghiale sul lato della strada e la nostra centrale ha avvisato l'Ente preposto alla sua rimozione;
per tutti detti motivi abbiamo fatto sottoscrivere al la rinuncia ai Pt_1 rilievi; adr: non abbiamo scattato noi le foto esibitami;
confermo che auto e cinghiale al nostro arrivo erano come si vede nelle foto esibitemi. Adr: abbiamo aspettato in loco
l'arrivo del carroattrezzi.”
- L'istruttoria testimoniale e le foto in atti - che ritraggono la posizione di quiete del mezzo dell'attore, l'animale abbattuto, i danni al mezzo – offrono elementi presuntivi e concordanti che consentono di connotare la condotta di guida del come consona al luogo ed immune da censure;
Pt_1 depongono in tal senso la localizzazione del danno auto – che ha interessato la parte latero-anteriore destra, dove è stata colpita dall'animale e quella anteriore corrispondente all'impatto finale con l'albero contro cui l'auto veniva sospinta
- nonché la vicinanza tra il mezzo incidentato in posizione di quiete ed il cinghiale abbattuto;
né a tale conclusione è ostativa la circostanza - evidenziata dalla - che il CP_1
a rinunciato al rilevamento del sinistro da parte dei Pt_1
Carabinieri intervenuti.
- infatti, se, da un lato, è vero che la pattuglia dei Carabinieri non ha effettuato i rilievi del sinistro e che a ciò ha consentito il è altresì vero che i rilievi sono stati omessi (come Pt_1 riferito dal teste ) “perchè verificammo che il Tes_2 conducente non aveva lesioni e ci disse che si sarebbe attivato per la rimozione del suo mezzo”; pertanto deve presumersi che i rilievi omessi fossero quelli relativi ai danni dovendosi, invece, escludere che i Carabinieri pur riscontrando elementi idonei a supportare una violazione al
6 Codice della Strada perpetrata dal si siano astenuti Pt_1 dal rilevarla e dal contestarla;
la rinuncia ad un siffatto rilievo non era certamente disponibile da parte dei Militari, tenuti, invece, ex lege a quel tipo di rilevamento.
- La dinamica come ricostruita attraverso la prova per testi, le foto (dinamica avvallata anche dal CTU che ha ritenuto la riferibilità tra la stessa come descritta ed i danni verificati e stimati) consente di ritenere provato il nesso causale tra l'agire dell'animale e l'evento dannoso subito dal Pt_1 senza che possa rimproverarsi al danneggiato di non aere fatto il possibile per evitare il danno;
anche perché, come riferito dal teste tutto è successo in un Testimone_1 attimo;
l'animale è uscito dalla scarpata;
è quindi altamente probabile che il si sia trovato il cinghiale Pt_1 improvvisamente davanti, senza avere il tempo di porre in essere alcuna manovra di emergenza.
- Provata dall'attore la causa del danno e superata la presunzione posta a suo carico, la , per andare CP_1 esente da responsabilità, avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure, concretamente esigibili.
- A tale proposito, se da un lato la convenuta ha prodotto documentazione attestante il corretto esercizio del potere di gestione e controllo della fauna selvatica, tramite l'adozione annuale di provvedimenti con cui vengono quantificati gli animali da abbattere nella stagione venatoria e approvati i contingenti di prelievo per i singoli ambiti territoriali di caccia, sulla base del censimento degli animali e delle segnalazioni di criticità (cfr. documentazione allegata alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), dall'altro lato, però, deve ritenersi che, in ragione delle caratteristiche del tratto stradale interessato dal sinistro, potessero essere
7 richiesti dall'ente convenuto ulteriori adempimenti rispetto alle misure di controllo adottate. Infatti, deve ritenersi il sinistro sia collocabile in centro abitato (ovviamente riferito ad un contesto paesano quale è Follo), in particolare su un tratto di strada fiancheggiato da edifici residenziali con giardini (come evidenziato dalla fotografia tratta da Google
Maps allegata dalla Regione stessa); in tale contesto l'attraversamento del cinghiale avrebbe potuto e dovuto essere più efficacemente impedito mediante l'installazione di un guardrail che avrebbe costituito una barriera artificiale idonea a limitare gli spostamenti della fauna ed a evitare l'accesso dell'ungulato alla carreggiata;
o, quantomeno, dalla apposizione di cartelli di pericolo indicanti specificamente la possibile presenza di cinghiali.
- Tale misura di contenimento, più specifica e mirata, sarebbe stata esigibile da parte dell'ente convenuto (ovvero dalla sollecitabile nei confronti dell'ente proprietario della CP_1 strada) ed efficace nella prevenzione del danno oggetto di causa. La mancata realizzazione di questo intervento configura, pertanto, una condotta colposa della , CP_1 escludendo che l'evento possa essere qualificato come imprevedibile o inevitabile, e dunque come caso fortuito.
- In conclusione, la domanda attorea deve essere accolta, in quanto la prova del caso fortuito non è stata superata dalla convenuta, essendo il danno, alla luce delle CP_1 peculiarità del luogo dell'evento, evitabile mediante l'adozione delle misure più adeguate di gestione e controllo della fauna selvatica.
- Passando al quantum della domanda risarcitoria deve ritenersi accoglibile la richiesta attorea di liquidare il danno al mezzo ai sensi dell'art 2058, comma 1 cc e, cioè, come risarcimento in forma specifica. Ai sensi dell'art 2058 comma 1 cc il danneggiato può chiedere tale forma di risarcimento qualora sia in tutto o in parte possibile;
con riferimento al danno all'auto detta forma di risarcimento del
8 danno è astrattamente possibile e si commisura ai costi necessari per la riparazione;
tuttavia ai sensi del comma 2 del citato art 2058 cc il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente (cioè prendendo a riferimento il valore commerciale del mezzo ante sinistro) se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
- La giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. ord n. 10686/2023) ha chiarito, ai fini dell'applicazione del citato comma 2 art 2058 cc, che la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi ma debba anche valutare se la reintegra in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore ad una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato. Nel caso di specie, il CTU ha verificato che il veicolo incidentato è stato immatricolato in data 22/5/2019 quindi alla data dell'incidente, 23/3/2020, era un veicolo praticamente nuovo, con meno di un anno di anzianità; ha stimato in euro 10.500 il valore di mercato al tempo del sinistro;
ha stimato congruo il costo della riparazione nei limiti della somma di euro 14.673,18 oltre iva (quindi complessivi euro 17.901,28). Premesso quanto sopra, ritiene questo giudice che il riconoscimento all'attore della somma di euro 14.673,18 oltre iva non costituisca locupletazione, in primis, perché l'auto era già nuova ed altresì perché il risarcimento per equivalente non è commisurato solo al valore ante sinistro ma anche ai costi accessori da sostenere in caso di sostituzione del veicolo e, quindi, alle spese di rottamazione, spese nuova immatricolazione bollo auto non goduto;
costo di noleggio auto in attesa del recupero di nuovo mezzo.
Infine, deve riconoscersi all'attore il rimborso degli oneri di soccorso stradale, pari ad € 200,00 come da fattura agli atti. Il trasporto della Fiat DA mediante carroattrezzi si è reso necessario in quanto la vettura in ragione degli ingenti danni
9 subiti, che hanno tra l'altro interessato il motore, non era più marciante. L'intervento del soccorso è anche stato confermato dal carabiniere escusso;
sulle somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno patrimoniale sono dovuti gli interessi in misura legale a decorrere dai singoli esborsi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
poiché è documentato che vi è stata una attività stragiudiziale comprensiva di trattativa tra le parti sfociata anche in offerta transattiva, ritiene questo giudice che detta attività giustifichi il riconoscimento di un distinto compenso avendo avuto una autonoma rilevanza rispetto all'attività preparatoria all'introduzione del giudizio. La spesa della CTU è posta a carico della CP_1 convenuta.
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide:
accerta la responsabilità di , ex art 2052 cc, per il Controparte_1 sinistro occorso a nelle circostanze di tempo e luogo Parte_1 di cui in atto di citazione.
Condanna a corrispondere a a titolo Controparte_1 Parte_1 di risarcimento del danno patrimoniale, i seguenti importi:
- euro 14.673,18 oltre iva (quindi complessivi euro 17.901,28) per la riparazione dell'auto;
- euro 200,00 per rimborso costo carroattrezzi.
- sulle predette somme sono dovuti gli interessi in misura legale a decorrere dai singoli esborsi.
Condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite che liquida in euro 264,00 per esborsi;
euro 4.500,00 per
10 compenso della fase giudiziale oltre accessori di legge;
euro
800,00 oltre accessori per la fase stragiudiziale.
Pone la spesa della CTU a carico di . Controparte_1
La Spezia, 9/6/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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