Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3978/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 31.07.2024 al n. 3978/2024 di Ruolo
Generale, vertente t r a
AVV. (C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
studio in Trieste, via della Ginnastica n. 24, ove è anche elettivamente domiciliata, con fax 040.371228 e pec difesa in proprio;
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RICORRENTE
e
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, piazza
Dalmazia n. 3.
RESISTENTE
avente ad oggetto: difesa d'ufficio di imputato dichiarato irreperibile;
opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il professionista ricorrente-opponente:
(come da ricorso del 30.07.2024)
1
NEL MERITO:
Riformare e dichiarare l'illegittimità del decreto impugnato e conseguentemente,
previo accertamento e dichiarazione che veniva svolta, dal difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, nel procedimento penale n. 1764/2017 R.G.N.R. Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Trieste, n. 1567/2020 R.G.T., anche la fase decisionale,
liquidare in favore del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, relativamente all'attività svolta dinanzi al Tribunale Monocratico come in narrativa:
fermo restando quanto già liquidato nel decreto impugnato per la fase di studio, pari a euro 450,00, ridotti di 1/3 ex art. 106bis DPR 115/02 ad euro 300,00, oltre a spese forfettarie 15% ed oltre ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge,
- in via principale: il compenso ai valori medi per la fase decisionale pari ad euro
1.350,00 e, pertanto, rideterminare la somma complessiva liquidata per compensi per tutte le fasi svolte (studio e decisionale) in complessivi euro 1.800,00 (cioè euro 450,00
+ 1.350,00), ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 1.200,00, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
- ovvero, in subordine, il compenso ai medi tabellari ridotti del 25% per la fase decisionale pari ad euro 1.012,50 e, pertanto, rideterminare la somma complessiva liquidata per compensi per tutte le fasi svolte (studio e decisionale) in complessivi euro1.462,50 (cioè euro 450,00 + 1.012,50), ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002
ad euro 975,00, oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
- ovvero, in estremo subordine, il compenso ai minimi tabellari per la fase decisionale pari ad euro 675,00 e, pertanto, rideterminare la somma complessiva liquidata per compensi per tutte le fasi svolte (studio e decisionale) in complessivi euro 1.125,00 (cioè
euro 450,00 + 675,00), ridotti di 1/3 ex art. 106bis T.U. 115/2002 ad euro 750,00,
oltre a spese generali 15%, IVA e CNAP come per legge;
ovvero, comunque, sempre fermo quanto già liquidato per la fase di studio, liquidare il maggior compenso per
2 ciascuna fase effettivamente svolta che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014 e succ. mod.
Condannare parte resistente anche alla rifusione di esborsi, compensi, spese generali,
IVA e CNAP come per legge relative al presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Voglia l'Ill.mo Signor Presidente del Tribunale di Trieste chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione (art. 15, comma 5, D.Lvo 150/2011), ivi compresa l'acquisizione dell'intero fascicolo sub 1567/2020 R.G.T. Tribunale di Trieste ed il fascicolo delle indagini preliminari sub 1764/2017 R.G.N.R. Procura Trieste.
In via di subordine, in caso di omessa trasmissione di quanto sopra, si chiede sia disposto ordine di esibizione e, pertanto, acquisito l'originale ovvero copia dell'intero fascicolo sub 1567/2020 R.G.T. Tribunale di Trieste e del fascicolo delle indagini preliminari sub 1764/2017 R.G.N.R. Procura Trieste.
Con ogni riserva meritale ed istruttoria.”
Per il resistente:
(come da comparsa del 13.01.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'avversario ricorso, siccome infondato in fatto e in dirittto.
Con vittoria di spese ed onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'avv. si è rivolta a questo Tribunale per chiedere la modifica del Parte_1
decreto di liquidazione del 25.07.2024, depositato il 26.07.2024 e notificato il
29.07.2024 (cfr. doc. 1), con il quale il giudice penale liquidava i suoi compensi professionali nella misura complessiva di 300,00 euro, già ridotta di 1/3 ex lege, oltre spese forfettarie, oneri fiscali e previdenziali.
2. La ricorrente ha rappresentato di essere stata nominata difensore d'ufficio di
, imputato irreperibile nel procedimento penale n. 1764/2017 Controparte_2
3 R.G.N.R. Procura Trieste, pendente dinanzi al Tribunale di Trieste, Sezione Penale, sub n. 1567/2020 R.G.T.
3. In particolare, l'avv. ha riferito di aver studiato il caso in oggetto, assistendo Pt_1
l'imputato in tutto il corso del giudizio, in particolare all'udienza del 09.11.2020, ove rilevava l'omessa conoscenza del processo da parte dell'imputato, e all'udienza del
13.09.2021, allorquando depositava il certificato di morte dello CP_2
4. A fronte di tale notizia, il Tribunale, dopo aver invitato le parti a discutere, dava lettura del dispositivo della sentenza, dichiarando non doversi procedere per essere il reato estinto per morte del reo (cfr. doc. 2).
5. Terminata l'assistenza professionale, l'avv. in data 16.09.2021 presentava Pt_1
istanza al giudice penale (cfr. doc. 3), per la liquidazione dei compensi per l'attività
svolta dinnanzi al Tribunale Monocratico, in relazione alla fase di studio e a quella decisionale, per un ammontare complessivo di 1.200,00 euro, già al netto della decurtazione di 1/3, stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 115/2002.
6. Con provvedimento dd. 25.07.2024, depositato il 26.07.2024 e notificato il
29.07.2024, il giudice penale disponeva la liquidazione dei compensi professionali maturati dall'avv. riconoscendoli nella misura globale, già ridotta di 1/3, di Pt_1
300,00 euro, oltre rimb, forf. 15%, c.p.a. ed i.v.a. (cfr. doc. n. 1).
7. In particolare il giudice riconosceva, prima della riduzione di 1/3, 450,00 euro per la fase di studio e nulla per la fase decisionale, ritenendola "non dovuta".
8. Avverso tale provvedimento, l'avv. ha, quindi, proposto tempestiva Parte_1
opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt.
281-decies ss. c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando la mancata liquidazione della fase decisionale.
9. In particolare, l'avv. , non contestando l'importo di euro 300,00 Parte_1
liquidato per la fase di studio, ha rivendicato il diritto anche al riconoscimento di un compenso per la fase decisionale a valori medi, per un totale di 1.200,00 euro, al netto della riduzione di 1/3 secco stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 115/2002. In subordine, ha
4 chiesto la liquidazione della fase decisionale nella misura ridotta del 25% rispetto ai valori medi, ed in estremo subordine, nella misura dei minimi tabellari.
10. Il , ritualmente e tempestivamente notiziato della lite, si è Controparte_1
costituito in data 13.01.2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
11. La domanda va accolta per quanto di ragione.
12. Deve essere, infatti, liquidato il compenso pertinente alla fase decisionale, fase evidentemente svoltasi, il procedimento penale essendo stato definito mediante la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato a causa del decesso del reo. Si ritiene, però, che, tenendo in considerazione la peculiare formula terminativa del giudizio, si sia trattato di una discussione di ben modesto spessore e pertanto, per la fase decisionale, facendo applicazione ratione temporis alle tabelle nella versione antecedente alle variazioni introdotte dal d.m. n. 147 del 13.08.2022, viene riconosciuto il valore minimo di 675,00 euro.
13. A titolo di compenso per l'attività prestata dall'odierna ricorrente, si perviene dunque alla soma totale di euro 1.125,00 (= 450,00 + 675,00), importo che, quindi, va ridotto ex art. 106-bis del d.p.r. 115/2002 a 750,00 euro (= 1.125,00 x 2/3).
14. A modifica del provvedimento di liquidazione emesso il 25.07.2024, si accerta quindi il diritto dell'avv. al pagamento da parte dell'Erario del Parte_1
compenso finale, già decurtato ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, di 750,00 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge).
L'Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
15. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati al d.m. n.
147/2022), assumendo come base prudente il differenziale (si tratta di 450,00 euro) fra il valore finale originariamente liquidato (300,00 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (750,00 euro), con valori minimi per tutte
5 e quattro le fasi, attesa l'esiguità del valore disputato, la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
1) accogliendo l'opposizione proposta dall'avv. avverso il decreto di Parte_1
liquidazione del 25.07.2024, depositato il 26.07.2024 e notificato il 29.07.2024, nel procedimento penale n. 1764/2017 R.G.N.R. Procura Trieste, pendente dinanzi al
Tribunale di Trieste, Sezione Penale, sub n. 1567/2020 R.G.T., liquida in favore della ricorrente la somma finale, determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U.
Spese di Giustizia, di 750,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1
procedimento, che liquida in complessivi 457,00 euro (di cui 332,00 euro per compenso e 125,00 euro per spese esenti), oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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