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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 678/2022 R.G.
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Alfredo Ricucci, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Vincen- zo Russo, giusta mandato in atti;
attore
CONTRO
P.IV ), in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1 P.IV_1
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice conclude come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giu- Parte_1
dizio contro la chiedendo che sia dichiarata la risoluzione per grave inadempimen- Controparte_1
to del contratto di acquisto di una Dacia Duster comfort 1.5 dci 115 cv., stipulato il 25.10.2018, con contestuale condanna alla restituzione del prezzo versato, pari a € 18.150,00, oltre interessi legali dal momento delle dazioni fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
il ha altresì Pt_1
1 chiesto che la convenuta sia condannata al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, con valutazione equitativa rimessa al giudice.
L'attore ha riferito di aver stipulato il predetto contratto solo dopo aver ottenuto rassicurazioni dalla venditrice circa la sollecita consegna del veicolo;
egli ha inoltre raccontato di aver versato, nella medesima occasione, un acconto di € 8.150,00, a mezzo assegno tratto su banca “Monte dei Paschi
– Filiale di Torremaggiore” e intestato alla Controparte_1
In un secondo momento, contattato per visionare l'autovettura, egli ha versato i restanti € 10.000,00 richiesti quale saldo e necessari al fine di immatricolare l'auto, mediante consegna di un assegno tratto sulla stessa banca e intestato alla medesima Controparte_1
Nei mesi successivi, non avendo ricevuto la consegna dell'autovettura, l'attore ha formulato le ri- chieste di adempimento del 26.3.2019 e dell'11.6.2019, senza ricevere alcun riscontro, se non quel- lo della Renault Italia, relativo alla nota dell'11.6.2019 speditale in copia, con cui quest'ultima so- cietà ha negato di intrattenere qualsivoglia rapporto commerciale con la Controparte_2
[.
.- Nessuno si è costituito per sicché ne è stata dichiarata la contumacia Controparte_1
con ordinanza del 26.5.2022.
Istruita con prove documentali e orali, la causa è pervenuta all'odierna udienza, in cui, precisate le conclusioni come in epigrafe, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito te- lematico della sentenza.
III.- Nel merito, la domanda di risoluzione del contratto è fondata e deve essere accolta.
A tal proposito, deve richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fon- te (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera alle- gazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adem- pimento” (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n.13533/2001, Cass. n. 3373/2010 e n. 8736/2014, Cass. n.
13685/2019).
È utile premettere che, ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c., il contraente può chiedere la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive quante volte l'inadempimento della controparte sia di grave en- tità; la risoluzione del negozio, che ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 1458 c.c., fa sorgere l'obbligo reciproco della restituzione di quanto ricevuto, secondo le regole della ripetizione di inde- bito, in quanto compatibili con la disciplina dettata per la risoluzione.
Ciò posto, si osserva che l'attore ha documentalmente provato l'esistenza del contratto di
2 vendita del 25.10.2028, (all. 1 “ordine di acquisto veicolo nuovo”), contenente le indicazioni utili a identificare le parti, l'oggetto del negozio (l'acquisto di una “Nuova Dacia Duster comfort 1.5 dci
115 cv., colore grigio cometa, porte 5”), le rispettive obbligazioni principali nonché l'intestazione, il timbro e la sottoscrizione della convenuta venditrice, con indicazione di un “prezzo finale (compre- so I.P.T./I.R.I)” pari a € 18.150,00.
Analogamente deve concludersi con riguardo alla prova del pagamento, atteso che l'attore ha prodotto una copia degli assegni consegnati alla venditrice, entrambi tratti su “Banca Monte dei
Paschi - Filiale di Torremaggiore” e intestati a ed, in particolare, l'assegno del Controparte_1
25.10.2018, del valore di € 8.150,00, consegnato a titolo di “caparra confirmatoria” (all. 2) e quello del 20.11.2018, del valore di € 10.000,00, consegnato a saldo del prezzo (all. 3), per un totale di €
18.150,00 pari al prezzo pattuito da contratto.
A tal proposito, mette conto precisare che è pacificamente ammessa la possibilità che, nell'ambito dell'autonomia negoziale, le parti possano convenire di costituire la caparra confirmatoria mediante la consegna di un assegno bancario (così Cass. Civ. n. 24747/2016; Cass. Civ. n. 2832/2013).
In questo caso, però, l'effetto proprio della caparra si perfeziona al momento della riscossione della somma recata dall'assegno e quindi salvo buon fine, in quanto la consegna del titolo deve conside- rarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo; tuttavia, poiché l'assegno bancario, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla di- sponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo, invece, al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazio- ne del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pa- gamento.
Facendo, quindi, applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che l'attore abbia pienamente assolto all'onere della prova su di esso gravante, dando prova del proprio diritto ed allegando l'inadempimento, mentre la rimanen- Controparte_3 do contumace, ha scelto di non sollevare alcuna eccezione all'avversa pretesa creditoria, così de- terminando il positivo accertamento giudiziale dell'inadempimento denunciato ex adverso.
Tutte le circostanze di fatto allegate nella citazione introduttiva, infatti, sono supportate non solo da adeguata prova scritta, ma hanno altresì trovato un riscontro probatorio nella deposizione resa dal teste nuora dell'attore, escussa all'udienza del 28.11.2024, la quale ha Testimone_1 confermato di aver assistito sia alla stipula del contratto per cui vi è causa, avvenuta nell'anno 2018,
3 presso i locali dell' ubicati nella zona industriale di San Severo, che alla corresponsione CP_1
Per_ del secondo assegno da parte del al venditore “Sig. , consegnato espressamente per Pt_1 saldare il prezzo dell'autovettura, mai consegnata al Parte_1
Preme precisare che l'attore ha inteso spiegare una domanda giudiziale, ai sensi degli artt.
1453 e 1455 c.c., al fine di ottenere la risoluzione del contratto a causa del grave inadempimento della parte venditrice. Trattandosi di inadempimento totale della prestazione promessa (mancata consegna del veicolo), collegato alla percezione da parte del venditore dell'intero corrispettivo pat- tuito, non può esservi dubbio alcuno sulla ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 1455 c.c. per pro- nunciare la risoluzione per fatto e colpa esclusivi di parte convenuta.
La risoluzione del contratto comporta, poi, l'obbligo del contraente di restituire la prestazio- ne ricevuta considerato l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c..
Nel caso di specie, con l'atto di citazione sono stati chiesti la risoluzione del contratto e il risarci- mento dei danni, ma è stata anche espressamente formulata la domanda restitutoria (Cass. Civ. n.
2075/2013; nello stesso senso Cass. Civ. n. 28722/2022) consequenziale alla domanda di risoluzio- ne.
Ne consegue, quale effetto della naturale retroattività dello scioglimento del vincolo contrattuale,
l'obbligo della parte inadempiente di restituire la prestazione ricevuta (art. 1458 c.c.): nella specie,
l'acconto di € 8.150,00 e il saldo del prezzo di € 10.000, per complessivi € 18.150, cui, stante la na- tura di debito di valuta, vanno aggiunti i soli interessi legali, che vanno fatti decorrere dal giorno dell'avvenuta esecuzione della prestazione (ossia degli esborsi sostenuti dall'acquirente) (e, quindi, rispettivamente, dal 25.10.2018 sulla somma di € 8.150 e dal 20.11.2018 sulla somma di € 10.000).
Va, infatti, precisato che l'obbligo restitutorio, connesso alla risoluzione del contratto o alle altre forme di caducazione del contratto previste ex lege, va fatto decorrere dal giorno del pagamen- to, indipendentemente dalla buona o dalla mala fede dell'accipiens, perché in tali ipotesi (che com- portano l'inefficacia ex tunc del rapporto) la disciplina del pagamento dell'indebito (art. 2033 c.c.) non va applicata in senso letterale e asistematico.
Secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che si condivide, in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore, questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali, a decorrere dal giorno in cui le stesse somme gli furono consegnate dall'ac- quirente (in tal senso, Cass. Civ. n. 17572/2023; Cass. Civ. n. 6844/2017; Cass. Civ. 19659/2014).
Nulla è dovuto, invece, a titolo di svalutazione monetaria, in quanto, per un verso, la ripeti- zione di indebito, essendo un debito di valuta, non è soggetto a rivalutazione monetaria e, per altro verso, l'attore non ha provato di aver subito un maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2 co, c.c..
4 Non può trovare accoglimento, infine, la accessoria domanda di risarcimento del danno.
Il risarcimento spetta solo se i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento e sempre che il danneggiato, anche se invochi l'esercizio del potere discrezionale del Giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., fornisca la prova della loro ef- fettiva esistenza (Cass. Civ. n. 7829/2003; Cass. Civ. n. 13792/2017).
Nel caso in esame, parte attrice non ha fornito alcuna prova, neppure indiziaria, di aver subito un danno (patrimoniale o non patrimoniale) derivante dall'inadempimento della convenuta.
Ne consegue che la richiesta risarcitoria è del tutto carente sotto il profilo allegatorio, prima ancora che probatorio, di talché la domanda va rigettata. Né può peraltro esercitarsi il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. che presuppo- ne che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o partico- larmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, ma non può colmare né il difetto di prova né, a monte, la carenza di allegazione.
IV.- Alla luce dell'esito complessivo del giudizio (accoglimento della domanda di risoluzio- ne e della domanda di restituzione, da un lato, e rigetto della domanda risarcitoria, dall'altro), si stima equo compensare per un terzo le spese di lite, che per la restante parte si pongono a carico della società convenuta soccombente.
Alla liquidazione del compenso deve procedersi d'ufficio – in assenza di nota spese – ai sensi del
D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, considerando come valore della causa lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, applicando i valori medi per tutte le fasi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di risoluzione e per l'effetto:
a) DICHIARA risolto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento imputabile ad l contratto di vendita sottoscritto inter partes in data 25.10.2018; Controparte_1
b) CONDANNA lla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 18.150, per i motivi spiegati in parte motiva, oltre agli inte-
[...]
ressi legali dal giorno del pagamento sino al soddisfo;
2. RIGETTA la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;
5 1. CONDANNA al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, di 2/3 delle spese processuali, liquidando tale parte nella somma complessiva di
[...]
€ 3.567,80, di cui € 183,10 per esborsi e € 3.384,70 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario spese generali (15%), IV e CAP come per legge, COMPENSA tra le parti per il restante terzo.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 9.1.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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