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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2025, n. 11768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11768 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2024 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Antonietta Picardi per il rigetto del ricorso, (ome da requisitoria già depositata;
uditi gli avvocati Carfora e Di Croce che insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 6 marzo 2024, quale giudice. di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, Sezione Quinta Penale il 22 gennaio 2015 limitatamente alle disposte confische, ha confermato anche su tali punti la;
entenza di condanna emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli I 12 febbraio 2012 nei confronti di MA DI in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, c:ommi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen. 2. MA DI è stato rinviato a giudizio e processato per avere partecipato all'associazione armata di tipo mafioso denominata "Clan dei Casalesi", in particolare del gruppo Bidognetti. Nello specifico al ricorrente era contestato di avere fornito il proprio apporto n 21 controllo, anche attraverso la gestione, delle attività economiche, nell'illecito condizionamento lelle attività delle amministrazioni pubbliche locali, custodendo armi ed esplosivi, favorendo la latitanza di 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 11768 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/12/2024 affiliati al clan, favorendo il controllo egemonico del territorio, nonché favorendo il conseguimento per sé e per gli affiliati di profitti e vantaggi ingiusti e reinvestendo e reimpiegando il denaro provento delle attività criminosa in attività imprenditoriali, finanziarie e commerciali. All'esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviate, I ricorrente è stato condannato e la pena, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art 8 I. 203 del 1991, è stata quantificata in anni cinque e mesi quattro di reclusione. Con la sentenza è stata disposta la confisca di quanto in sequestro, cioè, tra gli altri, di quote societarie e beni, come il centro commerciale Gioli, comunque riferibili all'imputato. La confisca è stata disposta facendo riferimento sia a quanto previsto dall'a -t. 416-bis, comma settimo, cod. pen. che all'art. 12-sexies I. 306 del 1992. La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello. La sentenza di secondo grado, a fronte del ricorso per cassazione proposto ialla difesa in data 22 gennaio 2015, è stata annullata con rinvio dalla Sezione Quinta penale di q Jesta Corte "limitatamente alle disposte confische" in quanto in sede di legittimità si è ritenutc he la Corte territoriale, rispondendo alle specifiche critiche sul punto, avesse omesso di coi siderare la documentazione prodotta dalla difesa. 3. Nel corso del giudizio di rinvio la Corte territoriale ha disposto una periz a contabile e la difesa ha nominato due propri consulenti. All'udienza del 21 settembre 2020 la difesa ha depositato rinuncia al mandai: D dei propri consulenti rilevando che questi avevano evidenziato di non aver potuto svolger?. il proprio compito non avendo potuto sollecitare indagini ai periti e di non avere potute formulare osservazioni. La difesa, quindi, ha eccepito la nullità della perizia per violazione del contraddittorio. La Corte ha rigettato l'istanza di nullità e ha disposto procedersi all'esarno dei periti, precisando che la difesa avrebbe potuto produrre una memoria difensiva con allegal:Ei consulenza di parte, anche avvalendosi di nuovi e diversi consulenti. All'udienza successiva la difesa ha depositato una memoria tecnica e la Corte territoriale, dopo la discussione, ha ritenuto di dover ampliare il perimetro 'peritale' alla luce delle osservazioni rese dal consulente di parte così come riportate nella memoria. Dopo altri alcuni rinvii e due audizioni, avvenute il 5 dicembre 2022 e il 27 marzo 2023, il perito ha depositato una integrazione della perizia ed è stato nuovamente esaminato nel corso dell'udienza del 18 dicembre 2023. La difesa, all'esito dell'esame del perito, ha chiesto l'audizione del propr ci consulente tecnico. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza e, acquisita una relazione tecnica redatta dal consulente di parte, ha accolto la richiesta della difesa di un termine per depositate una memoria e ha rinviato, anche per le eventuali repliche, all'udienza del 6 marzo 2024, data in ,cui, acquisita 2 la memoria, è stata pronunciata la sentenza con la quale, ritenuto infondato l'appelhl sul punto, anche le statuizioni relative alle confische sono state confermate. 4. Averso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del ditensore, ha dedotto, i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 229 e 230, comma 2, e 101 cori proc. pen. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe violai:ci il principio del contraddittorio respingendo la richiesta di esaminare il consulente di parte. A fronte di quanto disposto anche dagli artt. 152 disp. att. cod. proc. pen., 468, comma 3, e 225 cod. proc. pen., così come anche ribadito da recente giurisprudenza, infatti, nel caso in cui sia stata espletata una perizia, la parte ha diritto all'esame del proprio consulente, anche se questo viene nominato in un momento successivo al conferimento dell'incarico ai periti. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627, corrnna 3, cod. proc. pen. e 12-sexies I. 356 del 1992 in ordine alla sussistenza dei presupposti della confisca e, in subordine, richiesta di rimettere la questione sul punto alle Sezioni unite ovver) 'di sollevare questione di legittimità costituzionale quanto all'art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-s2xies I. 356 del 1992) per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 Cost. Nel secondo articolato motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non si sarebbe attenuta al principio stabilito nella sentenza di annullamento e non si sarebbe adeguatamente confrontata con le considerazioni e gli elementi evidenziati dalla difesa nelle relazioni tecniche e nelle memorie depositate. In ordine alla sproporzione dei redditi e delle attività, infatti, il giudice di merito si sarebbe riportato alle considerazioni contenute nella perizia nella quale si era fatto riferimento al patrimonio del ricorrente e dei singoli familiari laddove, di contro, si sarebbe dovuto fare direttamente riferimento al patrimonio e all'attività complessiva dell'intero gruppo familiare e, diversamente da quanto fatto, si sarebbe dovuto tenere anche conto degli ingenti proventi che la famiglia aveva avuto nel corso del tempo dalla gestione delle attività della società Tele Ilarket;
tali somme che non erano state dichiarate al fisco ma erano comunque il risultato di un'attività lecita non riferibile al clan mafioso. Sotto tale profilo, d'altro canto, a tali redditi, tutti peraltro oggetto di condoni, non si dovrebbe applicare quanto stabilito dalle Sez. Un. Repaci perché il principio affermato in tale pronuncia si riferirebbe alla sola confisca di prevenzione e non a quella allargata;
ciò soprattutto considerato che nel caso in esame i redditi sono stati tu:tm conseguiti in epoca anteriore all'anno 2014. Una diversa interpretazione sul punto, d'atro canto, imporrebbe di rimettere la questione alle Sezioni Unite e, a ben vedere, comporterebbe una violazione della Costituzione per cui, in via subordinata, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 240-bis cod. pen. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627, corrma 3, cod. proc. pen. e 416-bis, comma settimo, cod. pen. Nel terzo motivo la difesa iilva che la conclusione della Corte territoriale in ordine alla riferibilità del centro commerciale Gioli al clan, cioè il ritenere che questo sia nella sostanza qualificabile come "impresa nnafios;
", sarebbe 3 errata. Dall'istruttoria dibattimentale, infatti, al di là delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, non sarebbe emerso che le attività relative a tale centro erano sovrapponibili agli interessi del clan mafioso e, pertanto, non vi sarebbe in atti alcuna prova (Iella totale commistione tra questa attività imprenditoriale e commerciale e gli interessi della cc:isca. 5. In data 2 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria un'articolata memoria c on la quale il Sost. Proc. Gen. Antonietta Picardi ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 229 e 230, comma 2, e 101 cod. proc. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe violato il principio del contraddittorio respingendo la richiesta di esaminare il consulente di parte. A fro -n e di quanto disposto anche dagli artt. 152 disp. att. cod. proc. pen., 468, comma 3, e 225 coc proc. pen., così come anche ribadito da recente giurisprudenza, infatti, nel caso in cui sia stata espletata una perizia, la parte ha diritto all'esame del proprio consulente, anche se questo ViE n e nominato in un momento successivo al conferimento dell'incarico ai periti. La doglianza è infondata. 2.1. Le censure della difesa in ordine alla mancata audizione del consulente di parte prendono le mosse dall'eccezione proposta nel corso del giudizio di appello di nullità della perizia. Le questioni, invero, sono distinte. La prima, quella che si riferisce alla invalidità della perizia perché i consulenti nominati dalla difesa non avrebbero avuto la possibilità di interloquire e formulare osserva:7_ioni, è stata ritualmente eccepita e respinta dalla Corte di appello con l'ordinanza resa in data 2 n arzo 2020. Successivamente, d'altro canto, si è proceduto all'esame dei periti e l'udienza è stata rinviata, anche al fine di consentire alla difesa di depositare una memoria con allegata una consulenza di parte. Dopo alcune udienze le parti hanno discusso e la Corte, preso atto delle c:isservazioni contenute nella memoria e nella consulenza tecnica della difesa, ha disposto una nuova audizione del perito al fine di fornire dei chiarimenti e poi, ritenute non esaustive le risposte, ha chiesto al perito una integrazione dell'elaborato già depositato da redigersi dopo un nuova accesso al centro commerciale Gioli al fine di reperire la documentazione utile a chiarire gli a etti ancora controversi. Terminata tale attività il perito ha depositato un elaborato integrativo ed è stato esaminato all'udienza del 18 dicembre 2023. Nel corso di tale udienza la difesa ha chiesto di sentire il proprio consulente e la Corte territoriale ha rigettato la richiesta pronunciandosi con ordinanza. 4 La difesa a questo punto, terminato l'esame del perito, ha depositato la consulenza tecnica redatta dal proprio consulente e, chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ma la decisione, a richiesta della difesa al fine di depositare una memoria scritta, è stata rinviata all'udienza del 6 marzo 2024 anche per l2 eventuali repliche, data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata. La seconda questione, quella che ora pone la difesa con il ricorso, quindi, è quella della nullità della sentenza che deriverebbe dalla violazione del contraddittorio determinata dalla mancata audizione del consulente tecnico. 2.2. La prima questione, come detto, è stata decisa dalla Corte nel corso del giudizio di appello e la difesa non ha immediatamente sollevato eccezioni emessa (dal ricorso risulta che l'eccezione di nullità della perizia sarebbe stata formulata solo nella memoria deppsitata il 6 marzo 2020). La decisione della Corte territoriale che ha respinto l'eccezione, d'altro canti), risultava corretta. Il presupposto sul quale era fondata l'eccezione, la rinuncia dei consulenti al mandato per presunte violazioni al diritto di interloquire, peraltro mai segnalate nel corso dell'espletamento della perizia, infatti, appariva all'evidenza infondato, ciò anche considerato che il processo è stato poi rinviato proprio al fine di consentire alla difesa di depositare una memoria scritta e una propria consulenza, atti che la Corte ha attentamente valutato, tanto da ritenere, ,;ill'esito della discussione, di disporre gli approfondimenti e le integrazioni richieste (cfr. anche k, specifiche considerazioni sul punto a pag. 9 della sentenza impugnata). 2.3. La questione circa il mancato esame del consulente tecnico della difesa a seguito del nuovo esame del perito appare in astratto fondata (Sez. 1, n. 39832 del 17/03/2023, Piccoli, Rv. 285328 - 01; Sez. 3, n. 12815 del 08/02/2023, P., Rv. 284350 - 01; Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, Di Noia, Rv. 283187 - 01) ma la tardività dell'eccezione difensiva preclude ogni approfondimento sul punto e, conseguentemente, il motivo di ricorso sul punto è infondato. Il pregiudizio derivante dal mancato confronto tra consulente e perito, infatti, come pure da ultimo ribadito, può configurare, al più, una nullità generale a regime intermedie ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. che, riguardando l'intervento e l'assistenza dell'imputato, deve essere eccepita dalla parte prima del suo compimento, quando vi assiste, ovvero, se ciò noi :9 possibile, immediatamente dopo. Nel caso di specie, pertanto, la difesa avrebbe dovuto eccepire la nullità dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di esaminare in contraddittorio il proprio consulente immediatamente dopo che questa è stata emessa o, volendo aderire a una meno rigida interpretazione dell'avverbio "immediatamente", entro la conclusione dell'udienza del 18 dic€ nribre 2023, dedicata all'escussione del perito. Dagli atti -esclusi il deposito di una relazione di parte a firma del consulente e una richiesta (accolta) di rinvio al fine di depositare una memoria scritta- non risulta (e nulla indica sul punto il ricorso difettando così di specificità) che tale eccezione sia stata tempestivamente 5 proposta nei termini di cui all'art. 180, cod. proc. pen., ciò anche volendo considerare il contenuto della memoria depositata solo all'udienza successiva nella quale è stata denunciata "la nullità della perizia e censurando l'ordinanza di rigetto della prova contrariai zonsistente nell'esame dei consulenti di parte" (in questi soli termini il ricorso a pag. 7). 3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di n - advazione in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 12-sexies I. 356 del 1992 in ordine alla sussistenza dei presupposti della confisca e, in subordine, chiede di rimettere la questione sul punto alle Sezioni unite ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale qumto all'art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies d.l. 306 del 1992, conv. con I. 356 del 1992) pie - violazione degli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 cost. Nello specifico il ricorrente rileva che la Corte territoriale non si sarebbe attenuta al principio stabilito nella sentenza di annullamento e non si sarebbe adeguatamente ii:onfrontata con le considerazioni e gli elementi evidenziati dalla difesa nelle relazioni tecniche e nelle memorie depositate. In ordine alla sproporzione dei redditi e delle attività, infatti, diversamente da quanto fatto anche dai consulenti, avrebbe dovuto fare riferimento al patrimonio i all'attività complessiva dell'intero gruppo familiare e avrebbe dovuto tenere anche conto degli ingenti proventi che la famiglia aveva avuto nel corso del tempo dalla gestione delle attività della società Tele Market, somme che non erano stata dichiarate al fisco ma che erano comune] se il risultato di un'attività lecita che non era riferibile al clan mafioso. Sotto tale profilo, d'altro canto, a tali redditi, tutti peraltro oggetto di concloni, non si dovrebbe applicare quanto stabilito dalle Sez. Un. Repaci perché il principio stabilito in tale pronuncia si riferirebbe alla sola confisca di prevenzione e non a quella allargata, ciò soprattutto considerato che nel caso in esame i redditi sono stati tutti conseguiti in epoca anterinre all'anno 2014 e una di segno contrario imporrebbe di rimettere la questione alle Sezioni unii„e ovvero di dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 240 cod. pen. Le doglianze sono infondate e le richieste subordinate di rimettere la questione alle Sezioni unite ovvero di sollevare sul punto questione di legittimità costituzionale ni)n possono essere accolte. 3.1. La Corte territoriale, prendendo le mosse dalla sentenza di annullami( nto, e così rilevato che il rinvio era stato disposto al fine di procedere a una nuova valuta;
:ione circa la sussistenza dei presupposti della confisca che tenesse conto della documentazione ii;
equestrata in precedenza non considerata, ha disposto una perizia dei risultati della quale ha diito ampio e coerente conto nella motivazione del provvedimento impugnato. Il giudice del rinvio, infatti, facendo anche riferimento alle consideraidimi critiche articolate dalla difesa e del consulente da questa nominato, ha evidenziato gli elementi illustrati dai periti e le ragioni per le quali ha ritenuto che la metodologia applicata s a corretta e condivisibili i risultati raggiunti in ordine all'analisi, coerentemente effettuata, proc:adendo per ogni singolo anno del periodo 2000 - 2009 oggetto di verifica. 6 Nella motivazione così resa sia con riferimento ai presupposti della confi:;ca previsti dall'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. che a quelli di cui all'art. 240-bis cod. pie n. i secondi giudici, con riguardo al requisito della sproporzione, hanno anche considerato, c;
cludendolo motivatamente, la possibilità di computare i redditi generati dalla gestione della società Tele Market oggetto di evasione fiscale. Ciò specificando che il volume e l'incidenza di tali redditi avrebbero &Auto essere dimostrati dall'imputato sulla base di concreti e oggettivi dati fattuali che lo stesso IPoeva l'onere di allegare, senza che sul punto possano avere rilievo delle mere asserzioni o argomenti congetturali (in questo senso la considerazione a pag. 26 del provvedimento impugnato oggetto di critica nel ricorso). Il giudice di merito, quindi, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, non ha escluso a priori di valutare tali redditi quanto, piuttosto, ha ritenuto che, al di là dEll'indicazione di "semplici presunzioni di guadagno", non se ne sia dimostrata l'esistenza e consistenza nel corso degli anni, e ciò anche con riferimento alla vendita del "Lido Don Pablo s.r.l. ' i cfr. pagine da 24 a 28 della sentenza impugnata). In prospettiva la puntuale motivazione in ordine alla sproporzione, complessivamente articolata anche facendo riferimento alla gestione da parte dei genitori del ricorrente della Tele Market s.r.l. sin dall'anno 1986, è adeguata e coerente (cfr. pagine da 34 a 41, n specifico quanto all'attività imprenditoriale pregressa pag. 37, del provvedimento impugnato) e, pertanto, non è sindacabile in questa sede. Le critiche ora sollevate dalla difesa, infatti, sono anche tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede, ciò anche considerato che la conclusione cui è pervenuta la Corte, fondata sulle considerazioni dei periti, che hanno tenuto conto di tutta la documentazione sequestrata e si sono confrontati con le osservazioni della cli .lesa, non è manifestamente illogica. 3.3. Le considerazioni dalla difesa in ordine alla questione di diritto -la possibilità o meno di utilizzare le somme di denaro non dichiarate al fisco ai fini della sproporzione di cui all'art. 12- sexies d.l. 306 del 1992, conv. con I. 356 del 1992 nei procedimenti relativi a beni diC:quistati nel periodo precedente al 2014- sono inconferenti e le conseguenti richieste di rimetterE la questione alle Sezioni unite, ovvero di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240-bis cod. pen. non possono essere accolte. Come in precedenza evidenziato, infatti, la Corte territoriale si è confronli:ata con le osservazioni della difesa in ordine alla sussistenza e consistenza di redditi leciti non dichiarati al fisco e ne ha escluso il rilievo sulla base di considerazioni di merito e non in virtù del principio enucleato nella sentenza Sez. U Rizzi, che non è neanche citata nel provvedimento impugnato, e, pertanto, la soluzione della questione risulta ininfluente ai fini della decisione del presente ricorso. Le medesime considerazioni, inoltre, impongono di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che, considerato il tenore degli argomenti posti a 7 fondamento della conclusione cui è pervenuta la decisione impugnata che non fanno riferimento al divieto di utilizzare i redditi da evasione fiscale conseguiti prima dell'anno 2014, 1:1!: ulta in ogni caso irrilevante. Per altro verso, infine, è opportuno ricordare che il giudice di rinvio, rispor arido a una specifica osservazione della difesa, ha evidenziato che nel presente procedimento la confisca di tutti i beni, e non del solo centro commerciale Gioli, è stata disposta anche ai sensi d.21I'art. 416- bis, settimo comma, cod. pen. (cfr. pag. 30 della sentenza impugnata) e la difesa, escluso quanto esposto a seguire, nulla rileva sul punto. 4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di mol ivazione in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis, comma settimo, cod. i:: en. quanto alla ritenuta riferibilità del centro commerciale Gioli al clan, cioè il ritenere che questo sia nella sostanza qualificabile come "impresa mafiosa". La doglianza è infondata. 4.1. Il comma settimo dell'art. 416-bis cod. pen. prevede che alla condanna per il delitto per il reato ex art. 416-bis cod. pen. segua "la confisca obbligatoria delle cose che;
ervirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodolto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego". In questo modo il legislatore, considerata la particolare gravità dell'all3rme sociale procurato dalla consumazione del delitto e dalla utilizzazione dei beni nelle sultività delle associazioni criminali, ha introdotto una ipotesi specifica di confisca obbligatoria che, altrimenti sarebbe, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., facoltativa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891 - 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272641) - 01). Per «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» devono int( ndersi tutti i beni destinati a essere utilizzati ai fini dell'attività dell'associazione e, quindi, dei: sussistere una relazione specifica e stabile tra il bene e l'illecito, che testimoni l'esistenza di i. n rapporto strutturale e strumentale (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, 12v. 278891 - 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01; Sez. 6, r. 27750 del 21/05/2012, Vadalà, Rv. 253113; Sez. 2, n. 9954 del 04/03/2005, De Gregorio, P:v. 231029; Sez. 1, n. 1808 del 07/08/1984, Aquilino, Rv. 165523). Con "cose che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato" ci si pilerisce a ciò che è stato guadagnato con attività economiche formalmente lecite, ma g a5tite grazie all'esercizio della forza di intimidazione mafiosa e, quindi, ad esempio, devono essere oggetto della confisca gli utili derivanti da un'impresa mafiosa. Oggetto della confisca obbligatoria, inoltre, sono anche le cose che costituiscono «impiego» del prezzo, del prodotto e del profitto del reato in quanto lo scopo del a norma è quello di colpire ogni reinvestimento successivo dei profitti delittuosi e degli stessi utili dell'impresa mafiosa e, pertanto, anche le destinazioni sostanzialmente lecite delle utilità (Sez. U, n. 2798 del 12/11/1993, dep. 1994, Cinquegrana, Rv. 196258 - 01; Sez. 1, n, 13043 del 8 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891 - 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2C 13, D'Amico, Rv. 272640 - 01). 4.2. Come recentemente ed efficacemente evidenziato, tra le altre da Sez. , n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891 - 01 e Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01, anche un'impresa, compresa la stessa azienda con tuti i suoi beni, può essere oggetto di ablazione ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., in quanto «strumento» del reato associativo mafioso. Ai fini della confiscabilità di tali beni occorre, però, che sia positivamente dim Dstrata una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa e le attività riconducibili al sodalizio criminale (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01; Sez. 6, n. 27075 del 02/04/20.L!, Grizzanti, non mass.; Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, S.D. Costruzioni S.r.l., Rv. 259073; Se2. 5, n. 47080 del 24/10/2013, Guerrera, Rv. 257709). La confisca dell'intera azienda, d'altro canto, è comunque sempre possibile a lorché ci si trovi in presenza di una «impresa mafiosa», cioè quando, alternativamente, vi sa la totale sovrapposizione fra la compagine associativa e la consorteria criminale ovvero quando l'intera attività d'impresa sia «inquinata» dall'ingresso nelle casse dell'azienda di risorse 1E.iconomiche provento di delitto, che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dei meccanismi di accumulazione della ricchezza prodotta, di tal che risulti impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti (sempre Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, Fh.i. 278891 - 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01; Sez. 6, n. 39911 del (J4/06/2014, Scuto, Rv. 261588). A tali ipotesi, poi, deve aggiungersi il caso in cui l'impresa sia posta sotl:D il diretto controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche operative e divenendone, pertanto, lo strumento operativo per la realizzazione del programma criminoso, del erminando così una obiettiva commistione di interessi fra attività di impresa ed attività mafiosa. Poiché l'impresa è un'entità da intendere in modo unitario, inoltre, una vol1 accertata, la natura illecito-mafiosa dell'attività imprenditoriale, in quanto utilizzata per la consumazione di condotte delittuose, va necessariamente sottoposto a confisca tutto il complesse delle quote sociali e dei beni aziendali, senza distinzione tra capitale originariamente lecito e capitale di provenienza illecita immesso successivamente, posto che l'impresa ha avuto la possibilità di espandersi e di produrre reddito proprio grazie all'uso distorto (in quanto sAtiisitamente «mafioso»), che è stato fatto dei suddetti beni (anche se originariamente acqu siiti in modo lecito), con l'ulteriore conseguenza che anche le entrate progressivamente reinipiegate per l'ulteriore sviluppo aziendale devono ritenersi connotate da quella illiceità (così ancen a Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, L amberti, in motivazione;
Sez. 2, n. 42525 del 02/05/2017, Mazzaferro, n.m.; Sez. 6, n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, n.nn.). 9 Sulla base di questi stessi principi, d'altro canto, in materia di preven,:ione, si è condivisibilmente ritenuto che in presenza di un'impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato ,iivvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, la confisca si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le qJote sociali di terzi), laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e laddove la sua illecita attività si riveli assorbente in tutto o in gran parte rispetto all'attività economica dell'impresa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua 1 , v. 278891 - 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01; cfr. anche Sez. 2, li. 9774 del 11/02/2015, D'AG e altri, Rv. 262622 - 01 che ha specificato che, a fronte di urla gestione della società svolta dal proposto in collegamento con la cosca mafiosa, non rilevava il fatto che alcune quote societarie erano intestate, anche non fittiziamente, a soggetti diver;
i che, pur essendo estranei alle attività illecite, non potevano tuttavia ritenersi in buona fede i. Solo nel caso in cui non si versi in presenza di un'impresa mafiosa nei tei mini sopra indicati, quindi, la confisca di un complesso aziendale, disposta ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., impone una motivazione rigorosa sul quantum da sottoporre ad ablazione, la quale deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza fra cespiti oggetti di vincolo reale ed attività illecita (Sez. 2, n. 42525 del 02/05/2017, Mazzaferro, n.m.; Sez. n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, n.m.; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 4.3. Nel caso di specie la Corte territoriale, attenendosi al principio di dirittp posto nella sentenza di annullamento, si è conformata ai principi indicati. Il giudice di rinvio, preso atto di tutta la documentazione sequestrata e degli esiti della perizia disposta, ha infatti mostrato di avere considerato tutti gli elementi comunque emersi nel corso del processo e ha congruamente motivato quanto alla natura "mafiosa" dell'impresa relativa al centro commerciale Gioli e, invero, dell'intero patrimonio riferibile, direitamente e indirettamente, a MA DI. Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato, che fa necessariamente riferimento alla condanna già divenuta irrevocabile e a quanto accertato nel corso del processo -cioè che la Gioli s.r.l. era una diretta promanazione del clan BidI;
netti e che vi era stata una continua e costante promiscuità tra la camorra, la politica e gli inprenditori e anche i familiari del ricorrente che erano ben a conoscenza di quanto avveniva (ci.j pagine da 30 a 33 del provvedimento impugnato con la specifica indicazione delle dichiarazien rese dallo stesso DI, così come pure confermate da altri collaboratori)- risulta logica, ,:ideguata e coerente quanto alla totale e inscindibile commistione tra gli interessi dell'associa;:kine e quelli dell'imputato e non è pertanto sindacabile in questa sede. A ben vedere, d'altro canto, ciò risulta anche confermato dalla verifica che è stata effettuata dei documenti sequestrati in quanto l'avere escluso che il ricorrente abbia provato la provenienza lecita dei propri beni si pone come ulteriore conferma della confusione c.ne esisteva tra i proventi a lui (e alla famiglia) riferibili e quelli invece riconducibili al clan. 10 Questo, inoltre, anche considerato che MA DI è stato condannato po: r una serie di condotte (avere reinvestito e reimpiegato in attività commerciali, imprenditoriali t mmobiliari e finanziarie, il denaro e i capitali dell'attività criminosa) per le quali, in assenza di p i -ova di una diversa e autonoma provenienza lecita, deve ritenersi che ogni bene o reddito a lui :I i -ettamente o indirettamente riferibile sia comunque del clan ovvero attribuibile al clan e ai suoi interessi in quanto, a ben vedere, come coerentemente ritenuto, si deve ritenere che ogni profil te che DI e la sua famiglia hanno conseguito è stato, quanto meno in parte, ottenuto grazie Eli affiliazione e alla disponibilità fornita al sodalizio da NN DI e, anche, dai suoi familiari. Nel caso di specie, come già evidenziato, DI è stato condannato con sentenza irrevocabile sul punto ed è stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis, corinna sesto, cod. pen. per cui le sue attività imprenditoriali', proprio in virtù della specifica contestazione contenuta nell'imputazione, sono nella sostanza tutte qualificabili come mafiose: "ai fini della configurabilità dell'aggravante non è necessario che l'attività imprenditoriale mal' osa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l'aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia è alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, cai proventi delittuosi" (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014 - dep. 13/06/2014, Iavarazzo, Rv. 259'586). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processi.. a i. Così deciso il 20 dicembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Antonietta Picardi per il rigetto del ricorso, (ome da requisitoria già depositata;
uditi gli avvocati Carfora e Di Croce che insistono per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 6 marzo 2024, quale giudice. di rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, Sezione Quinta Penale il 22 gennaio 2015 limitatamente alle disposte confische, ha confermato anche su tali punti la;
entenza di condanna emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli I 12 febbraio 2012 nei confronti di MA DI in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, c:ommi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, cod. pen. 2. MA DI è stato rinviato a giudizio e processato per avere partecipato all'associazione armata di tipo mafioso denominata "Clan dei Casalesi", in particolare del gruppo Bidognetti. Nello specifico al ricorrente era contestato di avere fornito il proprio apporto n 21 controllo, anche attraverso la gestione, delle attività economiche, nell'illecito condizionamento lelle attività delle amministrazioni pubbliche locali, custodendo armi ed esplosivi, favorendo la latitanza di 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 11768 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 20/12/2024 affiliati al clan, favorendo il controllo egemonico del territorio, nonché favorendo il conseguimento per sé e per gli affiliati di profitti e vantaggi ingiusti e reinvestendo e reimpiegando il denaro provento delle attività criminosa in attività imprenditoriali, finanziarie e commerciali. All'esito del giudizio di primo grado, celebrato con le forme del rito abbreviate, I ricorrente è stato condannato e la pena, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art 8 I. 203 del 1991, è stata quantificata in anni cinque e mesi quattro di reclusione. Con la sentenza è stata disposta la confisca di quanto in sequestro, cioè, tra gli altri, di quote societarie e beni, come il centro commerciale Gioli, comunque riferibili all'imputato. La confisca è stata disposta facendo riferimento sia a quanto previsto dall'a -t. 416-bis, comma settimo, cod. pen. che all'art. 12-sexies I. 306 del 1992. La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello. La sentenza di secondo grado, a fronte del ricorso per cassazione proposto ialla difesa in data 22 gennaio 2015, è stata annullata con rinvio dalla Sezione Quinta penale di q Jesta Corte "limitatamente alle disposte confische" in quanto in sede di legittimità si è ritenutc he la Corte territoriale, rispondendo alle specifiche critiche sul punto, avesse omesso di coi siderare la documentazione prodotta dalla difesa. 3. Nel corso del giudizio di rinvio la Corte territoriale ha disposto una periz a contabile e la difesa ha nominato due propri consulenti. All'udienza del 21 settembre 2020 la difesa ha depositato rinuncia al mandai: D dei propri consulenti rilevando che questi avevano evidenziato di non aver potuto svolger?. il proprio compito non avendo potuto sollecitare indagini ai periti e di non avere potute formulare osservazioni. La difesa, quindi, ha eccepito la nullità della perizia per violazione del contraddittorio. La Corte ha rigettato l'istanza di nullità e ha disposto procedersi all'esarno dei periti, precisando che la difesa avrebbe potuto produrre una memoria difensiva con allegal:Ei consulenza di parte, anche avvalendosi di nuovi e diversi consulenti. All'udienza successiva la difesa ha depositato una memoria tecnica e la Corte territoriale, dopo la discussione, ha ritenuto di dover ampliare il perimetro 'peritale' alla luce delle osservazioni rese dal consulente di parte così come riportate nella memoria. Dopo altri alcuni rinvii e due audizioni, avvenute il 5 dicembre 2022 e il 27 marzo 2023, il perito ha depositato una integrazione della perizia ed è stato nuovamente esaminato nel corso dell'udienza del 18 dicembre 2023. La difesa, all'esito dell'esame del perito, ha chiesto l'audizione del propr ci consulente tecnico. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza e, acquisita una relazione tecnica redatta dal consulente di parte, ha accolto la richiesta della difesa di un termine per depositate una memoria e ha rinviato, anche per le eventuali repliche, all'udienza del 6 marzo 2024, data in ,cui, acquisita 2 la memoria, è stata pronunciata la sentenza con la quale, ritenuto infondato l'appelhl sul punto, anche le statuizioni relative alle confische sono state confermate. 4. Averso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del ditensore, ha dedotto, i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 229 e 230, comma 2, e 101 cori proc. pen. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe violai:ci il principio del contraddittorio respingendo la richiesta di esaminare il consulente di parte. A fronte di quanto disposto anche dagli artt. 152 disp. att. cod. proc. pen., 468, comma 3, e 225 cod. proc. pen., così come anche ribadito da recente giurisprudenza, infatti, nel caso in cui sia stata espletata una perizia, la parte ha diritto all'esame del proprio consulente, anche se questo viene nominato in un momento successivo al conferimento dell'incarico ai periti. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627, corrnna 3, cod. proc. pen. e 12-sexies I. 356 del 1992 in ordine alla sussistenza dei presupposti della confisca e, in subordine, richiesta di rimettere la questione sul punto alle Sezioni unite ovver) 'di sollevare questione di legittimità costituzionale quanto all'art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-s2xies I. 356 del 1992) per violazione degli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 Cost. Nel secondo articolato motivo la difesa rileva che la Corte territoriale non si sarebbe attenuta al principio stabilito nella sentenza di annullamento e non si sarebbe adeguatamente confrontata con le considerazioni e gli elementi evidenziati dalla difesa nelle relazioni tecniche e nelle memorie depositate. In ordine alla sproporzione dei redditi e delle attività, infatti, il giudice di merito si sarebbe riportato alle considerazioni contenute nella perizia nella quale si era fatto riferimento al patrimonio del ricorrente e dei singoli familiari laddove, di contro, si sarebbe dovuto fare direttamente riferimento al patrimonio e all'attività complessiva dell'intero gruppo familiare e, diversamente da quanto fatto, si sarebbe dovuto tenere anche conto degli ingenti proventi che la famiglia aveva avuto nel corso del tempo dalla gestione delle attività della società Tele Ilarket;
tali somme che non erano state dichiarate al fisco ma erano comunque il risultato di un'attività lecita non riferibile al clan mafioso. Sotto tale profilo, d'altro canto, a tali redditi, tutti peraltro oggetto di condoni, non si dovrebbe applicare quanto stabilito dalle Sez. Un. Repaci perché il principio affermato in tale pronuncia si riferirebbe alla sola confisca di prevenzione e non a quella allargata;
ciò soprattutto considerato che nel caso in esame i redditi sono stati tu:tm conseguiti in epoca anteriore all'anno 2014. Una diversa interpretazione sul punto, d'atro canto, imporrebbe di rimettere la questione alle Sezioni Unite e, a ben vedere, comporterebbe una violazione della Costituzione per cui, in via subordinata, si chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 240-bis cod. pen. 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 627, corrma 3, cod. proc. pen. e 416-bis, comma settimo, cod. pen. Nel terzo motivo la difesa iilva che la conclusione della Corte territoriale in ordine alla riferibilità del centro commerciale Gioli al clan, cioè il ritenere che questo sia nella sostanza qualificabile come "impresa nnafios;
", sarebbe 3 errata. Dall'istruttoria dibattimentale, infatti, al di là delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato, non sarebbe emerso che le attività relative a tale centro erano sovrapponibili agli interessi del clan mafioso e, pertanto, non vi sarebbe in atti alcuna prova (Iella totale commistione tra questa attività imprenditoriale e commerciale e gli interessi della cc:isca. 5. In data 2 dicembre 2024 è pervenuta in cancelleria un'articolata memoria c on la quale il Sost. Proc. Gen. Antonietta Picardi ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 229 e 230, comma 2, e 101 cod. proc. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe violato il principio del contraddittorio respingendo la richiesta di esaminare il consulente di parte. A fro -n e di quanto disposto anche dagli artt. 152 disp. att. cod. proc. pen., 468, comma 3, e 225 coc proc. pen., così come anche ribadito da recente giurisprudenza, infatti, nel caso in cui sia stata espletata una perizia, la parte ha diritto all'esame del proprio consulente, anche se questo ViE n e nominato in un momento successivo al conferimento dell'incarico ai periti. La doglianza è infondata. 2.1. Le censure della difesa in ordine alla mancata audizione del consulente di parte prendono le mosse dall'eccezione proposta nel corso del giudizio di appello di nullità della perizia. Le questioni, invero, sono distinte. La prima, quella che si riferisce alla invalidità della perizia perché i consulenti nominati dalla difesa non avrebbero avuto la possibilità di interloquire e formulare osserva:7_ioni, è stata ritualmente eccepita e respinta dalla Corte di appello con l'ordinanza resa in data 2 n arzo 2020. Successivamente, d'altro canto, si è proceduto all'esame dei periti e l'udienza è stata rinviata, anche al fine di consentire alla difesa di depositare una memoria con allegata una consulenza di parte. Dopo alcune udienze le parti hanno discusso e la Corte, preso atto delle c:isservazioni contenute nella memoria e nella consulenza tecnica della difesa, ha disposto una nuova audizione del perito al fine di fornire dei chiarimenti e poi, ritenute non esaustive le risposte, ha chiesto al perito una integrazione dell'elaborato già depositato da redigersi dopo un nuova accesso al centro commerciale Gioli al fine di reperire la documentazione utile a chiarire gli a etti ancora controversi. Terminata tale attività il perito ha depositato un elaborato integrativo ed è stato esaminato all'udienza del 18 dicembre 2023. Nel corso di tale udienza la difesa ha chiesto di sentire il proprio consulente e la Corte territoriale ha rigettato la richiesta pronunciandosi con ordinanza. 4 La difesa a questo punto, terminato l'esame del perito, ha depositato la consulenza tecnica redatta dal proprio consulente e, chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ma la decisione, a richiesta della difesa al fine di depositare una memoria scritta, è stata rinviata all'udienza del 6 marzo 2024 anche per l2 eventuali repliche, data in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata. La seconda questione, quella che ora pone la difesa con il ricorso, quindi, è quella della nullità della sentenza che deriverebbe dalla violazione del contraddittorio determinata dalla mancata audizione del consulente tecnico. 2.2. La prima questione, come detto, è stata decisa dalla Corte nel corso del giudizio di appello e la difesa non ha immediatamente sollevato eccezioni emessa (dal ricorso risulta che l'eccezione di nullità della perizia sarebbe stata formulata solo nella memoria deppsitata il 6 marzo 2020). La decisione della Corte territoriale che ha respinto l'eccezione, d'altro canti), risultava corretta. Il presupposto sul quale era fondata l'eccezione, la rinuncia dei consulenti al mandato per presunte violazioni al diritto di interloquire, peraltro mai segnalate nel corso dell'espletamento della perizia, infatti, appariva all'evidenza infondato, ciò anche considerato che il processo è stato poi rinviato proprio al fine di consentire alla difesa di depositare una memoria scritta e una propria consulenza, atti che la Corte ha attentamente valutato, tanto da ritenere, ,;ill'esito della discussione, di disporre gli approfondimenti e le integrazioni richieste (cfr. anche k, specifiche considerazioni sul punto a pag. 9 della sentenza impugnata). 2.3. La questione circa il mancato esame del consulente tecnico della difesa a seguito del nuovo esame del perito appare in astratto fondata (Sez. 1, n. 39832 del 17/03/2023, Piccoli, Rv. 285328 - 01; Sez. 3, n. 12815 del 08/02/2023, P., Rv. 284350 - 01; Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, Di Noia, Rv. 283187 - 01) ma la tardività dell'eccezione difensiva preclude ogni approfondimento sul punto e, conseguentemente, il motivo di ricorso sul punto è infondato. Il pregiudizio derivante dal mancato confronto tra consulente e perito, infatti, come pure da ultimo ribadito, può configurare, al più, una nullità generale a regime intermedie ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. che, riguardando l'intervento e l'assistenza dell'imputato, deve essere eccepita dalla parte prima del suo compimento, quando vi assiste, ovvero, se ciò noi :9 possibile, immediatamente dopo. Nel caso di specie, pertanto, la difesa avrebbe dovuto eccepire la nullità dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di esaminare in contraddittorio il proprio consulente immediatamente dopo che questa è stata emessa o, volendo aderire a una meno rigida interpretazione dell'avverbio "immediatamente", entro la conclusione dell'udienza del 18 dic€ nribre 2023, dedicata all'escussione del perito. Dagli atti -esclusi il deposito di una relazione di parte a firma del consulente e una richiesta (accolta) di rinvio al fine di depositare una memoria scritta- non risulta (e nulla indica sul punto il ricorso difettando così di specificità) che tale eccezione sia stata tempestivamente 5 proposta nei termini di cui all'art. 180, cod. proc. pen., ciò anche volendo considerare il contenuto della memoria depositata solo all'udienza successiva nella quale è stata denunciata "la nullità della perizia e censurando l'ordinanza di rigetto della prova contrariai zonsistente nell'esame dei consulenti di parte" (in questi soli termini il ricorso a pag. 7). 3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di n - advazione in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 12-sexies I. 356 del 1992 in ordine alla sussistenza dei presupposti della confisca e, in subordine, chiede di rimettere la questione sul punto alle Sezioni unite ovvero di sollevare questione di legittimità costituzionale qumto all'art. 240-bis cod. pen. (già art. 12-sexies d.l. 306 del 1992, conv. con I. 356 del 1992) pie - violazione degli artt. 2, 3, 24, 25 e 111 cost. Nello specifico il ricorrente rileva che la Corte territoriale non si sarebbe attenuta al principio stabilito nella sentenza di annullamento e non si sarebbe adeguatamente ii:onfrontata con le considerazioni e gli elementi evidenziati dalla difesa nelle relazioni tecniche e nelle memorie depositate. In ordine alla sproporzione dei redditi e delle attività, infatti, diversamente da quanto fatto anche dai consulenti, avrebbe dovuto fare riferimento al patrimonio i all'attività complessiva dell'intero gruppo familiare e avrebbe dovuto tenere anche conto degli ingenti proventi che la famiglia aveva avuto nel corso del tempo dalla gestione delle attività della società Tele Market, somme che non erano stata dichiarate al fisco ma che erano comune] se il risultato di un'attività lecita che non era riferibile al clan mafioso. Sotto tale profilo, d'altro canto, a tali redditi, tutti peraltro oggetto di concloni, non si dovrebbe applicare quanto stabilito dalle Sez. Un. Repaci perché il principio stabilito in tale pronuncia si riferirebbe alla sola confisca di prevenzione e non a quella allargata, ciò soprattutto considerato che nel caso in esame i redditi sono stati tutti conseguiti in epoca anterinre all'anno 2014 e una di segno contrario imporrebbe di rimettere la questione alle Sezioni unii„e ovvero di dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 240 cod. pen. Le doglianze sono infondate e le richieste subordinate di rimettere la questione alle Sezioni unite ovvero di sollevare sul punto questione di legittimità costituzionale ni)n possono essere accolte. 3.1. La Corte territoriale, prendendo le mosse dalla sentenza di annullami( nto, e così rilevato che il rinvio era stato disposto al fine di procedere a una nuova valuta;
:ione circa la sussistenza dei presupposti della confisca che tenesse conto della documentazione ii;
equestrata in precedenza non considerata, ha disposto una perizia dei risultati della quale ha diito ampio e coerente conto nella motivazione del provvedimento impugnato. Il giudice del rinvio, infatti, facendo anche riferimento alle consideraidimi critiche articolate dalla difesa e del consulente da questa nominato, ha evidenziato gli elementi illustrati dai periti e le ragioni per le quali ha ritenuto che la metodologia applicata s a corretta e condivisibili i risultati raggiunti in ordine all'analisi, coerentemente effettuata, proc:adendo per ogni singolo anno del periodo 2000 - 2009 oggetto di verifica. 6 Nella motivazione così resa sia con riferimento ai presupposti della confi:;ca previsti dall'art. 416-bis, comma settimo, cod. pen. che a quelli di cui all'art. 240-bis cod. pie n. i secondi giudici, con riguardo al requisito della sproporzione, hanno anche considerato, c;
cludendolo motivatamente, la possibilità di computare i redditi generati dalla gestione della società Tele Market oggetto di evasione fiscale. Ciò specificando che il volume e l'incidenza di tali redditi avrebbero &Auto essere dimostrati dall'imputato sulla base di concreti e oggettivi dati fattuali che lo stesso IPoeva l'onere di allegare, senza che sul punto possano avere rilievo delle mere asserzioni o argomenti congetturali (in questo senso la considerazione a pag. 26 del provvedimento impugnato oggetto di critica nel ricorso). Il giudice di merito, quindi, diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, non ha escluso a priori di valutare tali redditi quanto, piuttosto, ha ritenuto che, al di là dEll'indicazione di "semplici presunzioni di guadagno", non se ne sia dimostrata l'esistenza e consistenza nel corso degli anni, e ciò anche con riferimento alla vendita del "Lido Don Pablo s.r.l. ' i cfr. pagine da 24 a 28 della sentenza impugnata). In prospettiva la puntuale motivazione in ordine alla sproporzione, complessivamente articolata anche facendo riferimento alla gestione da parte dei genitori del ricorrente della Tele Market s.r.l. sin dall'anno 1986, è adeguata e coerente (cfr. pagine da 34 a 41, n specifico quanto all'attività imprenditoriale pregressa pag. 37, del provvedimento impugnato) e, pertanto, non è sindacabile in questa sede. Le critiche ora sollevate dalla difesa, infatti, sono anche tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede, ciò anche considerato che la conclusione cui è pervenuta la Corte, fondata sulle considerazioni dei periti, che hanno tenuto conto di tutta la documentazione sequestrata e si sono confrontati con le osservazioni della cli .lesa, non è manifestamente illogica. 3.3. Le considerazioni dalla difesa in ordine alla questione di diritto -la possibilità o meno di utilizzare le somme di denaro non dichiarate al fisco ai fini della sproporzione di cui all'art. 12- sexies d.l. 306 del 1992, conv. con I. 356 del 1992 nei procedimenti relativi a beni diC:quistati nel periodo precedente al 2014- sono inconferenti e le conseguenti richieste di rimetterE la questione alle Sezioni unite, ovvero di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 240-bis cod. pen. non possono essere accolte. Come in precedenza evidenziato, infatti, la Corte territoriale si è confronli:ata con le osservazioni della difesa in ordine alla sussistenza e consistenza di redditi leciti non dichiarati al fisco e ne ha escluso il rilievo sulla base di considerazioni di merito e non in virtù del principio enucleato nella sentenza Sez. U Rizzi, che non è neanche citata nel provvedimento impugnato, e, pertanto, la soluzione della questione risulta ininfluente ai fini della decisione del presente ricorso. Le medesime considerazioni, inoltre, impongono di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che, considerato il tenore degli argomenti posti a 7 fondamento della conclusione cui è pervenuta la decisione impugnata che non fanno riferimento al divieto di utilizzare i redditi da evasione fiscale conseguiti prima dell'anno 2014, 1:1!: ulta in ogni caso irrilevante. Per altro verso, infine, è opportuno ricordare che il giudice di rinvio, rispor arido a una specifica osservazione della difesa, ha evidenziato che nel presente procedimento la confisca di tutti i beni, e non del solo centro commerciale Gioli, è stata disposta anche ai sensi d.21I'art. 416- bis, settimo comma, cod. pen. (cfr. pag. 30 della sentenza impugnata) e la difesa, escluso quanto esposto a seguire, nulla rileva sul punto. 4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di mol ivazione in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis, comma settimo, cod. i:: en. quanto alla ritenuta riferibilità del centro commerciale Gioli al clan, cioè il ritenere che questo sia nella sostanza qualificabile come "impresa mafiosa". La doglianza è infondata. 4.1. Il comma settimo dell'art. 416-bis cod. pen. prevede che alla condanna per il delitto per il reato ex art. 416-bis cod. pen. segua "la confisca obbligatoria delle cose che;
ervirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodolto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego". In questo modo il legislatore, considerata la particolare gravità dell'all3rme sociale procurato dalla consumazione del delitto e dalla utilizzazione dei beni nelle sultività delle associazioni criminali, ha introdotto una ipotesi specifica di confisca obbligatoria che, altrimenti sarebbe, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., facoltativa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891 - 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272641) - 01). Per «cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» devono int( ndersi tutti i beni destinati a essere utilizzati ai fini dell'attività dell'associazione e, quindi, dei: sussistere una relazione specifica e stabile tra il bene e l'illecito, che testimoni l'esistenza di i. n rapporto strutturale e strumentale (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, 12v. 278891 - 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01; Sez. 6, r. 27750 del 21/05/2012, Vadalà, Rv. 253113; Sez. 2, n. 9954 del 04/03/2005, De Gregorio, P:v. 231029; Sez. 1, n. 1808 del 07/08/1984, Aquilino, Rv. 165523). Con "cose che costituiscono il prezzo, il profitto o il prodotto del reato" ci si pilerisce a ciò che è stato guadagnato con attività economiche formalmente lecite, ma g a5tite grazie all'esercizio della forza di intimidazione mafiosa e, quindi, ad esempio, devono essere oggetto della confisca gli utili derivanti da un'impresa mafiosa. Oggetto della confisca obbligatoria, inoltre, sono anche le cose che costituiscono «impiego» del prezzo, del prodotto e del profitto del reato in quanto lo scopo del a norma è quello di colpire ogni reinvestimento successivo dei profitti delittuosi e degli stessi utili dell'impresa mafiosa e, pertanto, anche le destinazioni sostanzialmente lecite delle utilità (Sez. U, n. 2798 del 12/11/1993, dep. 1994, Cinquegrana, Rv. 196258 - 01; Sez. 1, n, 13043 del 8 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891 - 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2C 13, D'Amico, Rv. 272640 - 01). 4.2. Come recentemente ed efficacemente evidenziato, tra le altre da Sez. , n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891 - 01 e Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01, anche un'impresa, compresa la stessa azienda con tuti i suoi beni, può essere oggetto di ablazione ex art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., in quanto «strumento» del reato associativo mafioso. Ai fini della confiscabilità di tali beni occorre, però, che sia positivamente dim Dstrata una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa e le attività riconducibili al sodalizio criminale (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, Rv. 278891 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01; Sez. 6, n. 27075 del 02/04/20.L!, Grizzanti, non mass.; Sez. 6, n. 6766 del 24/01/2014, S.D. Costruzioni S.r.l., Rv. 259073; Se2. 5, n. 47080 del 24/10/2013, Guerrera, Rv. 257709). La confisca dell'intera azienda, d'altro canto, è comunque sempre possibile a lorché ci si trovi in presenza di una «impresa mafiosa», cioè quando, alternativamente, vi sa la totale sovrapposizione fra la compagine associativa e la consorteria criminale ovvero quando l'intera attività d'impresa sia «inquinata» dall'ingresso nelle casse dell'azienda di risorse 1E.iconomiche provento di delitto, che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dei meccanismi di accumulazione della ricchezza prodotta, di tal che risulti impossibile distinguere tra capitali illeciti e capitali leciti (sempre Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua, Fh.i. 278891 - 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01; Sez. 6, n. 39911 del (J4/06/2014, Scuto, Rv. 261588). A tali ipotesi, poi, deve aggiungersi il caso in cui l'impresa sia posta sotl:D il diretto controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche operative e divenendone, pertanto, lo strumento operativo per la realizzazione del programma criminoso, del erminando così una obiettiva commistione di interessi fra attività di impresa ed attività mafiosa. Poiché l'impresa è un'entità da intendere in modo unitario, inoltre, una vol1 accertata, la natura illecito-mafiosa dell'attività imprenditoriale, in quanto utilizzata per la consumazione di condotte delittuose, va necessariamente sottoposto a confisca tutto il complesse delle quote sociali e dei beni aziendali, senza distinzione tra capitale originariamente lecito e capitale di provenienza illecita immesso successivamente, posto che l'impresa ha avuto la possibilità di espandersi e di produrre reddito proprio grazie all'uso distorto (in quanto sAtiisitamente «mafioso»), che è stato fatto dei suddetti beni (anche se originariamente acqu siiti in modo lecito), con l'ulteriore conseguenza che anche le entrate progressivamente reinipiegate per l'ulteriore sviluppo aziendale devono ritenersi connotate da quella illiceità (così ancen a Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, L amberti, in motivazione;
Sez. 2, n. 42525 del 02/05/2017, Mazzaferro, n.m.; Sez. 6, n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, n.nn.). 9 Sulla base di questi stessi principi, d'altro canto, in materia di preven,:ione, si è condivisibilmente ritenuto che in presenza di un'impresa costituita in forma societaria, della quale sia stato accertato il carattere mafioso per il fatto di avere stabilmente operato ,iivvalendosi della forza di intimidazione di un'associazione mafiosa e in cointeressenza con essa, la confisca si estende a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale (ivi comprese le qJote sociali di terzi), laddove sia accertata la disponibilità sostanziale della impresa da parte del proposto e laddove la sua illecita attività si riveli assorbente in tutto o in gran parte rispetto all'attività economica dell'impresa (Sez. 1, n. 13043 del 04/12/2019 dep. 2020, Passalacqua 1 , v. 278891 - 01; Sez. 6 n. 13296 del 30/1/2018, D'Amico, Rv. 272640 - 01; cfr. anche Sez. 2, li. 9774 del 11/02/2015, D'AG e altri, Rv. 262622 - 01 che ha specificato che, a fronte di urla gestione della società svolta dal proposto in collegamento con la cosca mafiosa, non rilevava il fatto che alcune quote societarie erano intestate, anche non fittiziamente, a soggetti diver;
i che, pur essendo estranei alle attività illecite, non potevano tuttavia ritenersi in buona fede i. Solo nel caso in cui non si versi in presenza di un'impresa mafiosa nei tei mini sopra indicati, quindi, la confisca di un complesso aziendale, disposta ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., impone una motivazione rigorosa sul quantum da sottoporre ad ablazione, la quale deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenza fra cespiti oggetti di vincolo reale ed attività illecita (Sez. 2, n. 42525 del 02/05/2017, Mazzaferro, n.m.; Sez. n. 27075 del 02/04/2015, Grizzanti, n.m.; Sez. 6, n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 4.3. Nel caso di specie la Corte territoriale, attenendosi al principio di dirittp posto nella sentenza di annullamento, si è conformata ai principi indicati. Il giudice di rinvio, preso atto di tutta la documentazione sequestrata e degli esiti della perizia disposta, ha infatti mostrato di avere considerato tutti gli elementi comunque emersi nel corso del processo e ha congruamente motivato quanto alla natura "mafiosa" dell'impresa relativa al centro commerciale Gioli e, invero, dell'intero patrimonio riferibile, direitamente e indirettamente, a MA DI. Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato, che fa necessariamente riferimento alla condanna già divenuta irrevocabile e a quanto accertato nel corso del processo -cioè che la Gioli s.r.l. era una diretta promanazione del clan BidI;
netti e che vi era stata una continua e costante promiscuità tra la camorra, la politica e gli inprenditori e anche i familiari del ricorrente che erano ben a conoscenza di quanto avveniva (ci.j pagine da 30 a 33 del provvedimento impugnato con la specifica indicazione delle dichiarazien rese dallo stesso DI, così come pure confermate da altri collaboratori)- risulta logica, ,:ideguata e coerente quanto alla totale e inscindibile commistione tra gli interessi dell'associa;:kine e quelli dell'imputato e non è pertanto sindacabile in questa sede. A ben vedere, d'altro canto, ciò risulta anche confermato dalla verifica che è stata effettuata dei documenti sequestrati in quanto l'avere escluso che il ricorrente abbia provato la provenienza lecita dei propri beni si pone come ulteriore conferma della confusione c.ne esisteva tra i proventi a lui (e alla famiglia) riferibili e quelli invece riconducibili al clan. 10 Questo, inoltre, anche considerato che MA DI è stato condannato po: r una serie di condotte (avere reinvestito e reimpiegato in attività commerciali, imprenditoriali t mmobiliari e finanziarie, il denaro e i capitali dell'attività criminosa) per le quali, in assenza di p i -ova di una diversa e autonoma provenienza lecita, deve ritenersi che ogni bene o reddito a lui :I i -ettamente o indirettamente riferibile sia comunque del clan ovvero attribuibile al clan e ai suoi interessi in quanto, a ben vedere, come coerentemente ritenuto, si deve ritenere che ogni profil te che DI e la sua famiglia hanno conseguito è stato, quanto meno in parte, ottenuto grazie Eli affiliazione e alla disponibilità fornita al sodalizio da NN DI e, anche, dai suoi familiari. Nel caso di specie, come già evidenziato, DI è stato condannato con sentenza irrevocabile sul punto ed è stata riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 416-bis, corinna sesto, cod. pen. per cui le sue attività imprenditoriali', proprio in virtù della specifica contestazione contenuta nell'imputazione, sono nella sostanza tutte qualificabili come mafiose: "ai fini della configurabilità dell'aggravante non è necessario che l'attività imprenditoriale mal' osa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l'aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia è alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, cai proventi delittuosi" (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014 - dep. 13/06/2014, Iavarazzo, Rv. 259'586). 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processi.. a i. Così deciso il 20 dicembre 2024.