Sentenza 12 gennaio 2016
Massime • 1
La regola generale contenuta nell'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo cui il giudice, nel disporre la custodia in carcere, deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, non trova applicazione quando la custodia in carcere venga disposta per uno dei delitti per i quali opera la presunzione relativa di adeguatezza di tale misura, ai sensi del terzo comma del predetto art. 275.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2016, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2016 |
Testo completo
QT $4 4 9 5 1/ 1 6 51 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE N. 28/2016 - Consigliere - Dott. GEPPINO RAGO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. MARCO MARIA ALMA N. 43162/2015 Dott. ANDREA PELLEGRINO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI TR N. IL 19/02/1965 avverso l'ordinanza n. 639/2015 TRIB. LIBERTA' di LECCE, del 21/08/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
3. P.nelli chie conclude fer l'e lle me a icoso Сом Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame di Lecce confermava in sede di riesame l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere all'indagato per il reato di tentata estorsione aggravata dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato che deduceva:
2.1.violazione di leghe e vizio di motivazione nel riconoscimento del pericolo di reiterazione. Si deduceva che la applicazione della misura degli arresti domiciliari in un luogo distante dal contesto territoriale ove si erano verificati i fatti delittuosi tenuto, conto del tempo trasporto in custodia sarebbe stata misura idonea a contrastare il rilevato pericolo di reiterazione. Si deduceva che l'invocato trasferimento in Parma avrebbe escluso l'attualità del pericolo di reiterazione. Si censurava inoltre il passaggio argomentativo dell'ordinanza che, nel valutare l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari a contrastare il riconosciuto pericolo di reiterazione, evidenziava l'indisponibilità dello strumento di controllo elettronico CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1.Il collegio condivide la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'art. 275 cod. proc. pen. attribuisce al giudice poteri discrezionali assai estesi nella scelta delle misure cautelare da applicare all'indiziato. Egli, infatti, deve tener conto al riguardo della specifica idoneità della misura, che intende applicare, a soddisfare nel caso concreto le esigenze cautelari. Il legislatore non ha, però, inteso attribuire al giudice una discrezionalità assoluta e la formulazione del giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura cautelare prescelta e le esigenze da soddisfare è incensurabile, in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico- giuridici (Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922). La disposizione contenuta nel comma terzo dell'art. 275 cod. proc. pen. non pone infatti a carico del giudice l'obbligo di offrire l'analitica dimostrazione della inadeguatezza di ogni misura diversa da quella restrittiva in carcere;
ne consegue che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale, allorché venga dimostrato che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa sia la permanenza in carcere, rimanendo così superata ed assorbita la dimostrazione della inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive. Tale principio generale deve essere adattato al 2 caso in cui si proceda per uno dei reati in relazione ai quali esiste, come nel caso di specie, una presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria. L'esistenza di tale presunzione impone, per la concessione degli arresti domiciliari, la presenza di specifici elementi relativi al caso concreto che consentano di ritenere comunque adeguata la misura meno afflittiva. In presenza di una presunzione relativa, pertanto, la motivazione in ordine alla idoneità esclusiva della misura carceraria deve dare conto della assenza di elementi che consentano di ritenere adeguate misure meno afflittive, anche in considerazione delle allegazioni difensive, senza che sia necessario motivare in ordine alla possibile adeguatezza della cautela domiciliare. Né tale attenuazione degli oneri motivazionali risulta incisa dalla previsione contenuta nell'art. 275 comma 3 bis cod. proc.pen.: la motivazione circa la inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, eletta dal legislatore come misura coercitiva "principe" (nella configurazione ordinaria che prevede il controllo elettronico) è richiesta infatti solo in assenza di presunzioni. Ove invece esista una presunzione (sia nella configurazione assoluta che relativa) la struttura della motivazione si "inverte": il carcere è la misura presuntivamente adeguata, la cui applicazione risulta giustificata in assenza di elementi concretamente indicativi della idoneità preventiva di cautele meno afflittive.
1.2. Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale territoriale evidenziava la assenza di elementi idonei ad indicare la adeguatezza di misure meno afflittive, tale non essendo il tempo trascorso. Con specifico riguardo alla misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico 4 collegio di merito rilevava la sua strutturale inidoneità ad inibire le comunicazioni funzionali alla consumazione di ulteriori illeciti. Tale motivazione evidentemente "assorbe" anche il profilo indicato dalla difesa nel ricorso, ovvero la adeguatezza degli arresti in relazione alla lontananza del luogo indicato per la cautela domiciliare dal luogo dei fatti per cui si procede.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
3 : " : Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 12 gennaio 2016 Il Presidente L'estensore Franco Fiandanese Sandra Recchione pecalier franco fardawn DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 8 FEB 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli I Z N O S E A 4