Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1358/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA AGRIGENTO 51 90141 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MIRTO CATERINA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in VIALE FRANCESCO SCADUTO N.2/D 90144
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. LORIA ANNUNZIATA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale dell'udienza del 10 gennaio
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione,
1
Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 149/2024 del 20 maggio 2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Assegnazione casa coniugale
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. La casa coniugale sita in Palermo, via Rosario Gerbasi 21, individuata in Catasto al foglio 117, particella 533, sub 9 categoria 2. .di proprietà dei SInori CP_1
e genitori del SI. , , con quanto in essa
[...] Controparte_2 Pt_2 contenuto, resterà assegnata, alla SI.ra che continuerà ad abitarla Pt_1 unitamente alla figlia Il SI. , entro e non oltre il 30 giugno Per_1 Pt_2
2024, preleverà quanto di seguito riportato e lascerà il domicilio coniugale trasferendosi in altra abitazione, comunicandone il recapito alla SI.ra . Pt_1
2. Affidamento figlia minore e tempi di cura
La figlia resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con domicilio prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione assegnata alla SI.ra . I SIg.ri eserciteranno congiuntamente la Pt_1 Parte_3 responsabilità sulla minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione,
l'istruzione scolastica seguendo le naturali inclinazioni, entrambi i genitori creeranno le condizioni affinché la minore mantenga rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di
2 tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per la figlia minore, i genitori dovranno confrontarsi, sempre nel reciproco rispetto e concordare le migliori scelte di vita per la figlia, relative anche alla istruzione e ad eventuali cure sanitarie. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sulla minore. Entrambi i genitori si occuperanno giornalmente dell'accudimento di per accompagnarla a scuola e/o riprenderla e per Per_1 seguire le attività pomeridiane extrascolastiche, secondo accordi che i genitori prenderanno di volta in volta. Inoltre trascorrerà con il padre i seguenti Per_1 ulteriori giorni:
SETTIMANA I – sarà accudita dal padre dal venerdì uscita scuola al Per_1 lunedì al rientro a scuola.
SETTIMANA II – sarà accudita dal padre da mercoledì uscita scuola Per_1 al venerdì rientro a scuola. E così a rotazione nelle settimane successive. Nei periodi non scolastici (tranne il periodo di vacanza estiva regolato successivamente) il prelievo della minore e la riconsegna sarà effettuata presso il domicilio materno in Palermo via Rosario Gerbasi n.21, in orari concordati tra i genitori in relazione alle eSIenze della bambina ed alle attività lavorative svolte dai genitori.
Festività Natalizie
Durante le festività Natalizie, trascorrerà, ad anni alterni e seguendo Per_1 il criterio della alternanza e della rotazione annuale, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, il restante periodo di vacanze scolastiche sarà suddiviso tra i genitori per far sì che possa trascorrere periodi Per_1 continuativi, con l'uno o con l'altro, dividendo equamente il periodo di vacanze scolastiche.
Festività Pasquali
La minore trascorrerà le festività Pasquali, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore
Festività civili e religiose
Le ulteriori festività civili e religiose rimangono assorbite dai normali turni di accudimento.
Vacanze estive
3 Nel periodo di vacanze estive, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere un periodo esclusivo e continuativo con di 15 giorni consecutivi a luglio Per_1
e 15 giorni consecutivi ad agosto, in virtù di accordi che i genitori prenderanno in ordine alle date di riferimento che dovranno essere concordate entro il 31 maggio di ciascun anno. Nell'anno 2024, il SI. trascorrerà con la figlia Pt_2 anche 15 giorni consecutivi nel mese di Giugno e precisamente, dal giorno 8 al 22 giugno. Nei periodi di esclusivo accudimento, entrambi i genitori si premureranno di fornire indicazioni ed un recapito ove poter sempre rintracciare la figlia minore.
Ricorrenze figlia e genitori
Durante tutte le ricorrenze importanti per la figlia, i genitori cureranno di essere contemporaneamente presenti agli eventi, condividendone le spese nella misura concordata per le spese straordinarie, previo accordo sul luogo e sulla spesa. I genitori concordano che nel giorno del loro rispettivo compleanno, saranno facultati a trascorrere l'intera giornata con la figlia.
Resta inteso che la regolamentazione sopra riportata potrà essere congiuntamente modificata, in relazione alle eSIenze della minore, tenendo sempre in considerazione la serena crescita e le necessità di Per_1
3. Contributo mantenimento figlia minore
A titolo di contributo al mantenimento di il SI. a partire dal Per_1 Pt_2 mese di luglio 2024, ed entro il giorno 5 di ogni mese, verserà alla SI.ra la somma di € 600,00 rivalutabili annualmente in virtù degli indici Pt_1
ISTAT; la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza di separazione. I genitori convengono che le spese di abbigliamento per concordate tra i genitori in base alle necessità della Per_1 minore ed alle sue eSIenze, saranno condivise al 50%.
4. Spese straordinarie
Entrambi i genitori contribuiranno, sin dal mese di febbraio 2024, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il soddisfacimento e per i bisogni della figlia nella misura del 50%, secondo le indicazioni del Per_1
Protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Palermo che di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i
4 genitori spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extra-scolastiche relative a:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno,
5 tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Integrazione protocollo I genitori convengono che continui a frequentare il sino al Per_1 Persona_2 completamento del ciclo della scuola primaria e che continui ad usufruire della necessaria assistenza dopo scuola.
6 5. Assegno unico per la figlia
L'assegno unico ove percepito, sarà attribuito per intero alla SI.ra . Pt_1
6. Prelievo arredi ed effetti personali da parte del Sig. Pt_2
Ferma restando l'assegnazione del domicilio coniugale alla SI.ra Pt_1 con gli arredi ivi contenuti ( tutti di proprietà del SI. ), il SI. , Pt_2 Pt_2 al momento del rilascio del domicilio coniugale potrà prelevare e portare con sè quanto di seguito riportato: “Vestiti ed oggetti personali, cuscini personali, piumini e cuscini danesi di da letto;
il servizio di piatti e di bicchieri che CP_3
i genitori del Sig. hanno regalato per il matrimonio;
- il Parte_2 pianoforte;
il lume fontana arte, il lampadario fontana arte, piantana fontana arte, piantana a tre piedi bianca, alcuni accessori di cucina personali , impianti audio, pc;
poltrona bianca , la tv grande che sarà sostituita con la precedente Smart tv Samsung, Apple TV, lume mythos, schermo proiettore a soffitto, friggitrice ad aria, piastra arrostire;
alcuni pezzi del servizio giornaliero di piatti, bicchieri , tazze da caffè e te, padelle e stoviglie, porta prosciutto, griglia Lotus, porta biancheria da bagno bianco, collezione Vespa, divanetto pouf bianco, tavolino divano, due tavolini sgabelli basi in legno bianco, tavolino porta piante, lume in vetro a goccia rossa, biancheria da letto e da bagno (acquistata dal SI. ), statua in legno, 1 valigia Sansonite” Pt_2
Asportando lo schermo proiettore posto a soffitto, poiché incassato nel cartongesso, il SI. dovrà provvedere al ripristino del soffitto entro il 1° Pt_2 luglio 2024.
7. Clausole accessorie - ulteriore regolamentazione dei rapporti tra i coniugi
In ordine alla ulteriore regolamentazione dei rapporti tra i coniugi si precisa che: a. Sino all'effettivo rilascio del domicilio coniugale, il SI. Pt_2 continuerà a pagare le utenze ed il condominio, curando di non lasciare insoluti. Successivamente all'allontanamento del SI. la SI.ra Pt_2 Pt_1 provvederà a volturare le utenze a suo nome. La SI.ra , da questa Pt_1 stessa data sarà tenuta al pagamento della TARI e delle spese condominiali ordinarie.
8. Dichiarazione di indipendenza economica
Le parti dichiarano di essere entrambe economicamente indipendenti anche
7 in considerazione dei contratti sottoscritti dalle parti e dalla SI.ra ed Pt_1 il SI. per la locazione degli immobili di via San Sebastiano Controparte_1
28\30 e via Pr.pe di Scordia n.126 in virtù dei quali la stessa SI.ra Pt_1 potrà trarre un reddito dalla attività turistica esercitata.
9. Rilascio passaporti
I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
10. Oneri professionali
I compensi dei rispettivi difensori relativi al presente accordo restano a carico di ciascuna parte;
a tal uopo, gli Avv.ti Caterina Mirto e Annunziata
Loria sottoscrivono per rispettiva rinuncia alla solidarietà ai sensi della legge professionale forense.
11. Trasmissione atti allo Stato Civile competente
Disporre la trasmissione delle sentenze all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cefalù affinchè proceda ai successivi adempimenti.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Cefalù, in data 10/07/2012, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1 Pt_2
, nato a [...] in data [...], trascritto nei registri
[...] dello Stato civile di detto Comune al n. 42, parte II, serie A, dell'anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 16/01/2025.
8 Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
9