CASS
Sentenza 23 agosto 2024
Sentenza 23 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/08/2024, n. 33053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33053 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CUNEO nel procedimento a carico di: OR EN CUI 04IHL5P nato a [...] il [...] IC LA CUI 04HDLA6 nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di CUNEO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 33053 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 17/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12 dicembre 2023 il Tribunale di Cuneo, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato IC IE e OR AL colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2, 61, comma 1, n. 7 e 99, commi 2 e 3 cod. pen., commesso in Borgo San Dalmazzo il 20 ottobre 2021, e, per l'effetto, le ha condannate alla pena di un anno di reclusione ed Euro 600,00 di multa ciascuna, in continuazione con la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata 1'11 maggio 2023 dal Tribunale di Verbania, rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.266,67 di multa ciascuna. 2. Ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, denunciando, con due motivi: 2.1. la violazione degli artt. 443, comma 4, cod. proc. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale avrebbe illegittimamente acquisito ed utilizzato la sentenza del Tribunale di Verbania in data 11 maggio 2023 - che aveva condannato le imputate per un delitto di furto commesso nel circondario di quel Tribunale -, ai fini del riconoscimento alle stesse del beneficio della continuazione, perché la detta sentenza era stata prodotta dalla difesa - come desumibile dal verbale di udienza del 12 dicembre 2023 - in esito alla discussione, tanto in violazione del principio del contradditorio;
2.2. il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione tra il reato di cui alla regiudicanda, commesso in Borgo San Dalmazzo il 20 ottobre 2021, e il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Verbania in data 11 maggio 2023, solo perché commesso dodici giorni prima di quello di Borgo San Dalmazzo e dalle stesse imputate, nulla essendo evincibile dalla sentenza impugnata in ordine agli ulteriori indicatori fattuali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità atti a distinguere l'unitario disegno criminoso dalla mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, dovuta ad una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa. 3. Con ordinanza in data 12 marzo 2023, la Corte di appello di Torino, dato atto di come la sentenza di condanna delle imputate emessa dal Tribunale di Cuneo, in quanto adottata all'esito del giudizio abbreviato, non fosse impugnabile dal pubblico ministero se non con il ricorso per cassazione, ha convertito l'appello in ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione degli atti a questa Corte. 4. Con requisitoria in data 28 aprile 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Paola Filippi, ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo che il ricorso sia rigettato. 1 I CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il primo motivo è infondato. Invero, l'acquisizione e l'utilizzazione da parte del Tribunale di Cuneo della sentenza di condanna di IC IE edi OR AL, pronunciata dal Tribunale di Verbania in data 11 maggio 2023, prodotta dalla loro difesa in esito alla discussione svolta nel giudizio, celebrato a loro carico, con il rito abbreviato, per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2, 61, comma 1, n. 7 e 99, commi 2 e 3 cod. pen., commesso in Borgo San Dalmazzo il 20 ottobre 2021, conclama l'error in procedendo eccepito dalla parte pubblica ricorrente. Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie ha ad oggetto le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato e non i documenti riguardanti l'accertamento di responsabilità o l'accertamento di presupposti e condizioni per l'applicazione di attenuanti e benefici, ma ha chiarito, sulla base di quanto stabilito dall'art. 421, comma 3, cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 441 cod. proc. pen., che le parti possono utilizzare questi ultimi, ai fini delle proprie conclusioni, solo in quanto siano stati «ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione» (Sez. 1, n. 13739 del 28/02/2020, Rv. 278975; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083; Sez. 6, n. 46785 del 26/09/2017, Rv. 271509), determinandosi, altrimenti, l'alterazione delle regole del contraddittorio in relazione agli elementi addotti dalla difesa, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di interloquire. Alterazione del contraddittorio in danno della parte pubblica ricorrente, vistasi precludere la possibilità di prendere la parola sull'esistenza dell'unitario disegno criminoso tra i reati commessi dalle imputate, incidente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, tale da generare un'invalidità processuale riconducibile alla categoria delle nullità generali a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; la quale, tuttavia, deve considerarsi sanata, nel caso di specie, giacché non dedotta dalla parte interessata, che aveva assistito al compimento dell'atto, immediatamente dopo il suo verificarsi. 2. E', invece, fondato il secondo motivo. Il Tribunale di Cuneo ha ritenuto che il fatto di cui alla regiudicanda fosse espressione del medesimo disegno criminoso rispetto al fatto giudicato dal Tribunale di Verbania con la sentenza in data 11 maggio 2023, in considerazione «dell'omogeneità dei reati, della contiguità temporale e della partecipazione di entrambe le imputate alla commissione degli stessi». Si tratta, però, di motivazione in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che, in tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso, costituente il 2 I presupposto indispensabile per la sua configurabilità, non può identificarsi con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione. Ciò, anche perché, altrimenti, come paventato dalla parte pubblica ricorrente, si attuerebbe uno sconto premiale a colui che delinque un numero maggiore di volte. Va anche ricordato, tra l'altro, che non rileva, ai fini della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso (elemento che avvince i vari reati e giustifica la riduzione di pena prevista dalla legge), un generico programma delinquenziale, essendo necessaria, invece, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, e che tale progetto criminale non può, inoltre, essere desunto sulla base della sola identità o analogia dei titoli di reato commessi. Il progetto deve essere, infatti, positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tal fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, circostanze che non dimostrano la preventiva ideazione dei singoli reati nei loro elementi essenziali (sulla "preventiva deliberazione a delinquere", cfr. Sez. 1, n. 9876 del 1/02/2007, Rv. 236547; sulla "verifica che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa" cfr. Sez. 1, n. 20144 del 27/04/2011, Rv. 250297). L'indagine affidata al giudice di merito risulta, quindi, avere carattere essenzialmente psicologico, atteso il non decisivo ruolo che, per espressa volontà del legislatore, assumono il dato cronologico ("anche in tempi diversi") e la tipologia delle violazioni commesse ("violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge"). L'attuale configurazione dell'istituto esige, dunque, che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell'agente ricomprenda tutta la serie di illeciti e che il programma criminoso sia concepito nelle sue linee essenziali e che i reati commessi dunque non si discostino da tali linee essenziali. Naturalmente, tra gli indici rivelatori della identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo;
in ogni caso, la sua esistenza deve essere accertata o esclusa caso per caso, in relazione alle modalità concrete di commissione dei reali dei quali si chiede l'unificazione. Poiché a tali condivisi principi il Tribunale non si è fedelmente attenuto, annullata la sentenza impugnata sul punto, il giudice del rinvio dovrà rinnovare l'esame della questione dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento alle imputate del beneficio della continuazione tra il fatto di cui alla regiudicanda e quello giudicato dal Tribunale di Verbania, nel rispetto delle indicazioni direttive riportate. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento a IC IE e a OR AL del beneficio della continuazione tra il reato da loro commesso in Borgo San Dalmazzo il 20 ottobre 2021 e il reato da loro commesso giudicato con la sentenza 11 maggio 2023 del Tribunale di Verbania, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cuneo in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo Così deciso il 17/05/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 33053 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 17/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12 dicembre 2023 il Tribunale di Cuneo, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato IC IE e OR AL colpevoli del delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2, 61, comma 1, n. 7 e 99, commi 2 e 3 cod. pen., commesso in Borgo San Dalmazzo il 20 ottobre 2021, e, per l'effetto, le ha condannate alla pena di un anno di reclusione ed Euro 600,00 di multa ciascuna, in continuazione con la sentenza di condanna nei loro confronti pronunciata 1'11 maggio 2023 dal Tribunale di Verbania, rideterminando la pena complessiva in anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.266,67 di multa ciascuna. 2. Ha proposto appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo, denunciando, con due motivi: 2.1. la violazione degli artt. 443, comma 4, cod. proc. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale avrebbe illegittimamente acquisito ed utilizzato la sentenza del Tribunale di Verbania in data 11 maggio 2023 - che aveva condannato le imputate per un delitto di furto commesso nel circondario di quel Tribunale -, ai fini del riconoscimento alle stesse del beneficio della continuazione, perché la detta sentenza era stata prodotta dalla difesa - come desumibile dal verbale di udienza del 12 dicembre 2023 - in esito alla discussione, tanto in violazione del principio del contradditorio;
2.2. il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della continuazione tra il reato di cui alla regiudicanda, commesso in Borgo San Dalmazzo il 20 ottobre 2021, e il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Verbania in data 11 maggio 2023, solo perché commesso dodici giorni prima di quello di Borgo San Dalmazzo e dalle stesse imputate, nulla essendo evincibile dalla sentenza impugnata in ordine agli ulteriori indicatori fattuali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità atti a distinguere l'unitario disegno criminoso dalla mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, dovuta ad una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa. 3. Con ordinanza in data 12 marzo 2023, la Corte di appello di Torino, dato atto di come la sentenza di condanna delle imputate emessa dal Tribunale di Cuneo, in quanto adottata all'esito del giudizio abbreviato, non fosse impugnabile dal pubblico ministero se non con il ricorso per cassazione, ha convertito l'appello in ricorso per cassazione, con conseguente trasmissione degli atti a questa Corte. 4. Con requisitoria in data 28 aprile 2024, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, Dottoressa Paola Filippi, ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo che il ricorso sia rigettato. 1 I CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Il primo motivo è infondato. Invero, l'acquisizione e l'utilizzazione da parte del Tribunale di Cuneo della sentenza di condanna di IC IE edi OR AL, pronunciata dal Tribunale di Verbania in data 11 maggio 2023, prodotta dalla loro difesa in esito alla discussione svolta nel giudizio, celebrato a loro carico, con il rito abbreviato, per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2, 61, comma 1, n. 7 e 99, commi 2 e 3 cod. pen., commesso in Borgo San Dalmazzo il 20 ottobre 2021, conclama l'error in procedendo eccepito dalla parte pubblica ricorrente. Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie ha ad oggetto le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato e non i documenti riguardanti l'accertamento di responsabilità o l'accertamento di presupposti e condizioni per l'applicazione di attenuanti e benefici, ma ha chiarito, sulla base di quanto stabilito dall'art. 421, comma 3, cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 441 cod. proc. pen., che le parti possono utilizzare questi ultimi, ai fini delle proprie conclusioni, solo in quanto siano stati «ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione» (Sez. 1, n. 13739 del 28/02/2020, Rv. 278975; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, Rv. 274083; Sez. 6, n. 46785 del 26/09/2017, Rv. 271509), determinandosi, altrimenti, l'alterazione delle regole del contraddittorio in relazione agli elementi addotti dalla difesa, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di interloquire. Alterazione del contraddittorio in danno della parte pubblica ricorrente, vistasi precludere la possibilità di prendere la parola sull'esistenza dell'unitario disegno criminoso tra i reati commessi dalle imputate, incidente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, tale da generare un'invalidità processuale riconducibile alla categoria delle nullità generali a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; la quale, tuttavia, deve considerarsi sanata, nel caso di specie, giacché non dedotta dalla parte interessata, che aveva assistito al compimento dell'atto, immediatamente dopo il suo verificarsi. 2. E', invece, fondato il secondo motivo. Il Tribunale di Cuneo ha ritenuto che il fatto di cui alla regiudicanda fosse espressione del medesimo disegno criminoso rispetto al fatto giudicato dal Tribunale di Verbania con la sentenza in data 11 maggio 2023, in considerazione «dell'omogeneità dei reati, della contiguità temporale e della partecipazione di entrambe le imputate alla commissione degli stessi». Si tratta, però, di motivazione in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che, in tema di continuazione, l'unicità del disegno criminoso, costituente il 2 I presupposto indispensabile per la sua configurabilità, non può identificarsi con la generale inclinazione del soggetto a commettere reati sotto la spinta di fatti o circostanze occasionali, più o meno collegate tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole, dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle sue linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui, di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per la sua attuazione. Ciò, anche perché, altrimenti, come paventato dalla parte pubblica ricorrente, si attuerebbe uno sconto premiale a colui che delinque un numero maggiore di volte. Va anche ricordato, tra l'altro, che non rileva, ai fini della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso (elemento che avvince i vari reati e giustifica la riduzione di pena prevista dalla legge), un generico programma delinquenziale, essendo necessaria, invece, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, e che tale progetto criminale non può, inoltre, essere desunto sulla base della sola identità o analogia dei titoli di reato commessi. Il progetto deve essere, infatti, positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tal fine la mera indicazione della identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, circostanze che non dimostrano la preventiva ideazione dei singoli reati nei loro elementi essenziali (sulla "preventiva deliberazione a delinquere", cfr. Sez. 1, n. 9876 del 1/02/2007, Rv. 236547; sulla "verifica che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa" cfr. Sez. 1, n. 20144 del 27/04/2011, Rv. 250297). L'indagine affidata al giudice di merito risulta, quindi, avere carattere essenzialmente psicologico, atteso il non decisivo ruolo che, per espressa volontà del legislatore, assumono il dato cronologico ("anche in tempi diversi") e la tipologia delle violazioni commesse ("violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge"). L'attuale configurazione dell'istituto esige, dunque, che lo scopo sia sufficientemente specifico, che la rappresentazione dell'agente ricomprenda tutta la serie di illeciti e che il programma criminoso sia concepito nelle sue linee essenziali e che i reati commessi dunque non si discostino da tali linee essenziali. Naturalmente, tra gli indici rivelatori della identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo;
in ogni caso, la sua esistenza deve essere accertata o esclusa caso per caso, in relazione alle modalità concrete di commissione dei reali dei quali si chiede l'unificazione. Poiché a tali condivisi principi il Tribunale non si è fedelmente attenuto, annullata la sentenza impugnata sul punto, il giudice del rinvio dovrà rinnovare l'esame della questione dell'esistenza dei presupposti per il riconoscimento alle imputate del beneficio della continuazione tra il fatto di cui alla regiudicanda e quello giudicato dal Tribunale di Verbania, nel rispetto delle indicazioni direttive riportate. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al riconoscimento a IC IE e a OR AL del beneficio della continuazione tra il reato da loro commesso in Borgo San Dalmazzo il 20 ottobre 2021 e il reato da loro commesso giudicato con la sentenza 11 maggio 2023 del Tribunale di Verbania, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Cuneo in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo Così deciso il 17/05/2024.