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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/11/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
18/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4314/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
18/11/2025, promossa da
C.F. ed Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti MAZZARELLI LORENZO e PARISI VALERIA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MAZZARELLI LORENZO sito in
VIA LARGO TERZI 4 25031 CAPRIOLO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTI, nei confronti di
C.F. , e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
ES AM ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in CORSO SEMPIONE 33 MILANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 OPPOSTA,
avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni come da verbale di udienza del 18/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/07/2024,
[...] ed promuovevano il Parte_1 Parte_2 presente giudizio nei confronti di e, per essa, Controparte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 1126/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione delle eccezioni di prescrizione, decadenza e nullità sollevate, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio e, per essa, Controparte_1 [...]
che, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine domandando la condanna della controparte al pagamento dell'importo ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata CTU;
il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 18/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
2. Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato il solo al pagamento della minor somma Parte_1 sottoindicata, rigettandosi, invece, le domande dell'opposta nei confronti di Parte_2
2 Anzitutto, per quanto attiene alla titolarità del credito azionato monitoriamente, è dimostrata la successione a titolo particolare, in favore di parte opposta, contestata dagli opponenti, stante il doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, segnatamente proveniente dalla cedente, comprovante la cessione o, quand'anche si opinasse diversamente, idoneo a perfezionare quest'ultima.
3. Per quanto concerne an e quantum del credito azionato monitoriamente nei confronti di è Parte_1 stato dimostrato il contratto di conto corrente bancario intercorso tra questi e la dante causa di parte opposta, unitamente agli altri negozi modificativi o collegati allo stesso, ma, visto anche l'orientamento giurisprudenziale in base al quale
“l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (così Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 21466 del 19/09/2013, Rv. 628028 - 01) e l'estensibilità analogica di tale indirizzo anche alle altre poste interessate da consimili nullità di protezione, devono altresì sancirsi
A) la sostituzione automatica delle clausole disciplinanti gli interessi semplici con il tasso ex art. 117 TUB fino alla data del 15/05/2012, stanti a. la mancanza della percentuale dei medesimi nell'originario contratto di apertura di conto corrente del 13/04/1995,
3 b. l'irrilevanza del documento del 31/10/2011 di cui a pag. 5 del doc. 8 del fascicolo monitorio, denominato
“8_Contratti_.pdf”, per la mancata sottoscrizione del medesimo da parte del correntista, non potendo conferirsi rilievo a quanto depositato cartaceamente e non telematicamente, non essendo stati osservati l'obbligatorietà del deposito telematico ed i limiti dell'autorizzazione alla produzione cartacea consentita con il decreto ex art. 171bis c.p.c.,
c. la valida ripattuizione di tali interessi in data
15/05/2012, viste le pag.
4-11 del doc. 8 del fascicolo monitorio, denominato “8_contratto.pdf”;
B) parimenti, la mancanza di puntuale pattuizione per iscritto e, conseguentemente, la relativa nullità formale di protezione ex artt. 117 e 127 TUB in relazione alle spese, il tutto fino alla valida ripattuizione delle stesse in data
15/05/2012, alla luce di quanto sub c.;
C) la stessa nullità per le CMS e le commissioni, in luogo di quest'ultima, ridisciplinate dalla normativa sopravvenuta, fino al 15/05/2012, visti i. la mancanza di fissazione della relativa percentuale nell'originario contratto di apertura di conto corrente del 13/04/1995,
ii. quanto sopraindicato sub b.,
iii. la ripattuizione di tale commissione in data
15/05/2012, con le pag.
4-11 del doc. 8 del fascicolo monitorio, denominato “8_contratto.pdf”, in termini conformi all'art. 2bis del D.L. 185 del
2008, come convertito con modificazioni dalla L.
n. 2 del 2009, ratione temporis applicabile, in ragione del rispetto del limite normativo trimestrale della percentuale dello 0,5% da parte del corrispettivo per disponibilità creditizia pattuito su base annua, nonché dei trenta giorni necessari per applicare l'indennità di
4 sconfinamento, come visibile dall'estratto conto del 30/06/2012 e dall'esigenza di raccordare i diciotto giorni di esposizione indicati nell'estratto conto del 30/09/2012 con il maggior saldo debitorio nel mese successivo, sì da superare il predetto confine dei trenta giorni
(aspetto comunque matematicamente assorbito da quanto indicato di seguito al punto 3.1.1.1. della presente motivazione), iv. il tempestivo riadeguamento in data 01/10/2012 della commissione sub ii. alla sopravvenuta disciplina dell'art. 117bis TUB, stanti l'estratto conto del 30/06/2012 e l'art. 5 della delibera
CICR n. 644 del 2012,
v. l'impostulabilità di una carenza in re ipsa della causa delle commissioni normativamente disciplinate e, dunque, legittime per i contratti de quibus;
D) l'eliminazione delle valute per tutto l'arco temporale del rapporto di conto corrente bancario, stante la nullità della regolamentazione delle stesse, visto che l'originario contratto di apertura di conto corrente del 13/04/1995 rinvia, per tali poste, all'art. 7 delle “NORME CHE REGOLANO
I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI”, previste a pag. 2 del doc. 8 del fascicolo monitorio, denominato “8_Contratti_.pdf”, e che tale art. 7 richiama o indeterminati criteri d'uso, o una regolamentazione per gli assegni bancari non pertinente per gli addebiti in esame, o altre pattuizioni, nel caso di specie, assenti, senza che nessuna diversa disciplina convenzionale delle valute sia intervenuta nei negozi successivamente conclusi tra le parti;
E) la nullità della disciplina negoziale dell'anatocismo degli interessi debitori dalla apertura del conto corrente e sino alla data del 15/05/2012, nonché, nuovamente, la nullità
5 sopravvenuta delle clausole regolamentati l'anatocismo a partire dalla data dell'01/01/2014 in poi, visto che
I. la pattuizione originaria era in contrasto con l'art. 1283 c.c. (ex multis, Sez. U., sent. del 04/11/2004,
n. 21095, Rv. 577944 - 01),
II. manca ogni prova circa l'applicazione dell'art. 7, comma 2, della delibera CICR del 09/02/2000,
III. è irrilevante il documento del 31/10/2011, stante quanto sopraindicato sub b.,
IV. con la firma del contratto del 15/05/2012, di cui a pag.
4-11 del doc. 8 del fascicolo monitorio, denominato “8_contratto.pdf”, viene validamente pattuito l'anatocismo, ivi risultando non tanto dei
TAE diversi dai TAN (in quanto, a stretto rigore, concernenti i soli interessi debitori in tale pattuizione), bensì una “TRIMESTRALE” “PERIODICITA'
DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE” sia “A DEBITO”, sia
“A CREDITO”, clausola sufficiente a ritenere osservato l'art. 120 TUB ratione temporis applicabile e per come attuato dalla delibera CICR del
09/02/2000, stanti non solo la residua operatività dell'art. 117 TUB per gli interessi creditori, pertanto con un tasso sostitutivo comunque suscettibile di capitalizzazione, ma anche l'esegesi in tal senso della virgolettata clausola secondo
Corte d'appello di Brescia, sent. n. 617 del 2021,
Corte d'appello di Brescia, sent. n. 481 del 2020 e
Corte d'appello di Brescia, sent. n. 171 del 2020;
V. tale valida pattuizione dell'anatocismo, anche per come modificata in data 05/06/2012, ad esempio per il tasso di interesse creditorio (così pag.
1-3 del doc.
8 del fascicolo monitorio, denominato
“8_contratto.pdf”) è nuovamente divenuta nulla in data 01/01/2014, stanti la novella dell'art. 120 TUB entrata in vigore in detta data e l'indirizzo di
6 Cass., sent. n. 21344 del 2024 deponente nel senso di detta invalidità;
F) l'infondatezza di ogni doglianza circa l'usura e ciò per genericità delle relative allegazioni in merito, non essendo stata osservata la giurisprudenza secondo la quale “è onere della parte che allega” l'asserita pattuizione usuraria
“allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia” (in tal senso, ex multis,
Tribunale Ferrara, 05-12-2013 n. 1223, nonché Cass., ord. n.
2311 del 2018, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 213 del
2022 ed anche Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28983 del
18/10/2023, Rv. 669320 – 01, nonché, per l'usura sorta dopo la stipula del negozio di conto corrente, Cass., ord. n.
29794 del 2024), al punto tale che “È inammissibile una consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica del rispetto dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura, quando l'allegata violazione di tale normativa sia fondata su calcoli effettuati in base a formule differenti da quella indicata nelle “Istruzioni” della Banca
d'Italia e quindi l'allegazione risulti palesemente infondata” (ex multis, Trib. Milano, 21-10-2014).
3.1. Quanto esposto al punto 3. della presente motivazione determina l'esigenza di avere riguardo al – puntuale, chiaro, preciso e segnatamente rimasto privo di osservazioni – nono conteggio della CTU espletata. Ne consegue che, in luogo di quanto ingiunto monitoriamente, deve essere Parte_1 condannato al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di € 160.040,99, oltre successivi interessi convenzionali dalla data del passaggio a sofferenza del 09/06/2015 sino al soddisfo.
3.1.1. Tale conteggio – occorre precisare – considera altresì la circostanza che l'opposta è mera cessionaria dei crediti e non già dei debiti dell'istituto stipulante, di talché, sebbene tale parte processuale non possa fondamente chiedere la condanna del correntista al pagamento delle poste interessate da nullità o oltre la sancita sostituzione automatica di clausole, secondo
7 quanto indicato sub 3., non opera a deconto del credito azionato monitoriamente quanto anche indebitamente pagato per tali medesime poste alla banca-dante causa: infatti, secondo la giurisprudenza,
“non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)” (così Cass., Sez. 3 - , Sentenza n.
21843 del 30/08/2019, Rv. 655567 - 01).
3.1.1.1. Del resto, laddove la pag. 36 della CTU rileva come “gli addebiti per interessi sono sempre seguiti da movimenti in avere
(in entrata) pari o superiori ai primi fino alla data del
31.12.2013”, in realtà ha riguardo a tutte le poste indebitamente computate, come osservabile dal conteggio di cui al doc. 18 allegato alla CTU, dalla ivi presente indicazione di altre poste derivanti da pattuizioni invalide o sostituite automaticamente, nonché dal maggiore e posteriore ammontare di versamenti sul conto
(potenzialmente atti anche a pagare l'indennità di sconfinamento del 30/09/2012, laddove si opinasse anche diversamente dal raccordo operato sub iii.).
3.1.2. Il sopraindicato conteggio non considera altresì
l'indimostrata “RATA POLIZZA”, indicata nel doc. 7 del fascicolo monitorio, stanti la sua riferibilità ad una non provata pattuizione, nonché l'inapplicabilità sia dell'art. 1832 c.c. per un conto corrente già estinto, sia del principio di non contestazione a meri documenti (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del 26/06/2025, n. 17261, Rv. 675124 - 01).
3.1.3. Tale conteggio non considera neanche la prescrizione quinquennale eccepita dagli opponenti in relazione agli interessi.
Tale eccezione è, infatti, infondata, in quanto, da un lato, per il periodo successivo all'esigibilità del saldo de quo, è rispettivamente documentata o non contestata la ricezione delle
8 intimazioni di pagamento di cui ai doc. 10 e 11 del fascicolo monitorio, mentre, dall'altro, almeno a partire dalla data di quest'ultimo, sono maturati solo interessi di mora (come da disposizioni codicistiche, oltre che da doc. 7 del fascicolo monitorio), in relazione ai quali, segnatamente, non si applica l'art. 2948 c.c., visto che sono “fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa” (così, ex multis, Cass. Sez. 1, 08/08/2013, n. 18951, Rv. 627853 - 01).
4. Quanto, invece, alla garante non solo Parte_2 deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, ma anche le domande di parte opposta nei confronti di tale persona fisica devono essere rigettate per accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., non essendo stata esperita l'azione giudiziale nel termine ivi indicato di sei mesi (come imposto secondo l'esegesi, inter alia, di Cass. Sez. 3, sent. del
12/11/2004, n. 21524, Rv. 578578 - 01). Da un lato, infatti, si tratta di una garante-consumatrice, non potendo rilevare in senso opposto neanche eventuali rapporti di coniugio con il debitore principale (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34515 del 2021 e di Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020, Rv. 656803
– 01). Dall'altro, per tale qualifica soggettiva, laddove fosse stata dimostrata la presenza di clausole consimili a quelle di seguito indicate, come asserito dagli opponenti, si sarebbero presunte vessatorie e nulle ex art. 33, comma 2, lett. t), del
D.lgs. n. 206 del 2005 le clausole delle garanzie stipulate sia implicanti la deroga espressa e implicita all'art. 1957 c.c.
(così, rispettivamente, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27558 del
28/09/2023, Rv. 669096 – 01 e Cass., ord. n. 31569 del 2019), sia obbliganti al pagamento anche solo “a semplice richiesta scritta”
o “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” (così Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5423 del
18/02/2022, Rv. 663930 - 02), con consequenziale riespansione del portato normativo dell'art. 1957 c.c. e dell'attitudine della sola azione giudiziale ad impedire la decadenza ivi prevista.
9 5. Dovendosi considerare i principi di Cass. Sez. 2, sent. del
09/08/2022, n. 24482, Rv. 665389 – 01, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le spese processuali della fase monitoria seguono la prevalente soccombenza del solo
[...]
e vanno poste a carico dello stesso;
esse si Parte_1 liquidano in favore dell'opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la mancata considerazione dell'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M. in occasione del decreto ingiuntivo predetto, e il mancato mutamento di scaglione pertinente, in misura pari a quanto liquidato dal decreto monitorio a titolo di spese giudiziali.
5.1. Le spese processuali della fase di opposizione, per parte opposta, seguono la prevalente soccombenza di Parte_1
e vanno poste a carico dello stesso;
esse si liquidano in
[...] favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M.
n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in € 12.985,00 per compensi (fase di mediazione € 1.008,00, fase di studio €
2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria €
5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per l'ultima fase e ciò in ragione della celebrazione di una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.2. Per le stesse ragioni, oltre che per l'esigenza della predetta CTU anche solo per il rapporto giuridico intercorso tra parte opposta ed il correntista, fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), nel mero riparto interno delle spese giudiziali, le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico di Parte_1 con i conseguenti obblighi restitutori.
5.3. Le spese processuali di invece, Parte_2 seguono la soccombenza di e, per essa, Controparte_1 [...]
e vanno poste a carico di tale società; Controparte_2 esse si liquidano in favore di Parte_2
10 considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria rigettata, la mancanza di prova della partecipazione della garante alla mediazione – comunque – non obbligatoria e non demandata per tale parte (in merito, Cass., ord. n. 26821 del 2024), in € 406,50 per spese vive ed in €
11.977,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per l'ultima fase e ciò in ragione della celebrazione di una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.4. Tali statuizioni a titolo di spese processuali – occorre specificare - non sono inficiate dalla medesimezza di difensore per gli opponenti, attese l'irrilevanza di tale identità in fattispecie di litisconsorzio facoltativo assimilabili alla presente (ex multis, i principi di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6850 del 21/06/1993) e la presenza “di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche” per tali due opponenti (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 01/10/2009, Rv. 609694 – 01 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24757 del 24/11/2005).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1126/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Condanna al pagamento, in favore Parte_1 di e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
, dell'importo di € 160.040,99, oltre successivi
[...] interessi convenzionali dalla data del 09/06/2015 e sino al soddisfo;
11 3. Anche in accoglimento dell'eccezione ex art. 1957 c.c., rigetta nel resto;
4. Condanna al pagamento, in favore Parte_1 di e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
, delle spese processuali della fase monitoria, per
[...] come liquidate dal decreto ingiuntivo opposto;
5. Condanna al pagamento, in favore Parte_1 di e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali della fase di opposizione,
[...] liquidate in € 12.985,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di Parte_1
, con i conseguenti obblighi restitutori;
[...]
7. Condanna e, per essa, Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
delle spese processuali, liquidate in € Parte_2
406,50 per spese vive ed € 11.977,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 18/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
18/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4314/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
18/11/2025, promossa da
C.F. ed Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti MAZZARELLI LORENZO e PARISI VALERIA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. MAZZARELLI LORENZO sito in
VIA LARGO TERZI 4 25031 CAPRIOLO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTI, nei confronti di
C.F. , e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
ES AM ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in CORSO SEMPIONE 33 MILANO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
1 OPPOSTA,
avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni come da verbale di udienza del 18/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 08/07/2024,
[...] ed promuovevano il Parte_1 Parte_2 presente giudizio nei confronti di e, per essa, Controparte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo Controparte_2
n. 1126/2024 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca anche in ragione delle eccezioni di prescrizione, decadenza e nullità sollevate, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio e, per essa, Controparte_1 [...]
che, contestando quanto ex adverso dedotto, Controparte_2 chiedeva il rigetto dell'opposizione, nonché delle avverse domande ed eccezioni, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine domandando la condanna della controparte al pagamento dell'importo ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata CTU;
il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 18/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
2. Deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato il solo al pagamento della minor somma Parte_1 sottoindicata, rigettandosi, invece, le domande dell'opposta nei confronti di Parte_2
2 Anzitutto, per quanto attiene alla titolarità del credito azionato monitoriamente, è dimostrata la successione a titolo particolare, in favore di parte opposta, contestata dagli opponenti, stante il doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, segnatamente proveniente dalla cedente, comprovante la cessione o, quand'anche si opinasse diversamente, idoneo a perfezionare quest'ultima.
3. Per quanto concerne an e quantum del credito azionato monitoriamente nei confronti di è Parte_1 stato dimostrato il contratto di conto corrente bancario intercorso tra questi e la dante causa di parte opposta, unitamente agli altri negozi modificativi o collegati allo stesso, ma, visto anche l'orientamento giurisprudenziale in base al quale
“l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (così Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 21466 del 19/09/2013, Rv. 628028 - 01) e l'estensibilità analogica di tale indirizzo anche alle altre poste interessate da consimili nullità di protezione, devono altresì sancirsi
A) la sostituzione automatica delle clausole disciplinanti gli interessi semplici con il tasso ex art. 117 TUB fino alla data del 15/05/2012, stanti a. la mancanza della percentuale dei medesimi nell'originario contratto di apertura di conto corrente del 13/04/1995,
3 b. l'irrilevanza del documento del 31/10/2011 di cui a pag. 5 del doc. 8 del fascicolo monitorio, denominato
“8_Contratti_.pdf”, per la mancata sottoscrizione del medesimo da parte del correntista, non potendo conferirsi rilievo a quanto depositato cartaceamente e non telematicamente, non essendo stati osservati l'obbligatorietà del deposito telematico ed i limiti dell'autorizzazione alla produzione cartacea consentita con il decreto ex art. 171bis c.p.c.,
c. la valida ripattuizione di tali interessi in data
15/05/2012, viste le pag.
4-11 del doc. 8 del fascicolo monitorio, denominato “8_contratto.pdf”;
B) parimenti, la mancanza di puntuale pattuizione per iscritto e, conseguentemente, la relativa nullità formale di protezione ex artt. 117 e 127 TUB in relazione alle spese, il tutto fino alla valida ripattuizione delle stesse in data
15/05/2012, alla luce di quanto sub c.;
C) la stessa nullità per le CMS e le commissioni, in luogo di quest'ultima, ridisciplinate dalla normativa sopravvenuta, fino al 15/05/2012, visti i. la mancanza di fissazione della relativa percentuale nell'originario contratto di apertura di conto corrente del 13/04/1995,
ii. quanto sopraindicato sub b.,
iii. la ripattuizione di tale commissione in data
15/05/2012, con le pag.
4-11 del doc. 8 del fascicolo monitorio, denominato “8_contratto.pdf”, in termini conformi all'art. 2bis del D.L. 185 del
2008, come convertito con modificazioni dalla L.
n. 2 del 2009, ratione temporis applicabile, in ragione del rispetto del limite normativo trimestrale della percentuale dello 0,5% da parte del corrispettivo per disponibilità creditizia pattuito su base annua, nonché dei trenta giorni necessari per applicare l'indennità di
4 sconfinamento, come visibile dall'estratto conto del 30/06/2012 e dall'esigenza di raccordare i diciotto giorni di esposizione indicati nell'estratto conto del 30/09/2012 con il maggior saldo debitorio nel mese successivo, sì da superare il predetto confine dei trenta giorni
(aspetto comunque matematicamente assorbito da quanto indicato di seguito al punto 3.1.1.1. della presente motivazione), iv. il tempestivo riadeguamento in data 01/10/2012 della commissione sub ii. alla sopravvenuta disciplina dell'art. 117bis TUB, stanti l'estratto conto del 30/06/2012 e l'art. 5 della delibera
CICR n. 644 del 2012,
v. l'impostulabilità di una carenza in re ipsa della causa delle commissioni normativamente disciplinate e, dunque, legittime per i contratti de quibus;
D) l'eliminazione delle valute per tutto l'arco temporale del rapporto di conto corrente bancario, stante la nullità della regolamentazione delle stesse, visto che l'originario contratto di apertura di conto corrente del 13/04/1995 rinvia, per tali poste, all'art. 7 delle “NORME CHE REGOLANO
I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E SERVIZI CONNESSI”, previste a pag. 2 del doc. 8 del fascicolo monitorio, denominato “8_Contratti_.pdf”, e che tale art. 7 richiama o indeterminati criteri d'uso, o una regolamentazione per gli assegni bancari non pertinente per gli addebiti in esame, o altre pattuizioni, nel caso di specie, assenti, senza che nessuna diversa disciplina convenzionale delle valute sia intervenuta nei negozi successivamente conclusi tra le parti;
E) la nullità della disciplina negoziale dell'anatocismo degli interessi debitori dalla apertura del conto corrente e sino alla data del 15/05/2012, nonché, nuovamente, la nullità
5 sopravvenuta delle clausole regolamentati l'anatocismo a partire dalla data dell'01/01/2014 in poi, visto che
I. la pattuizione originaria era in contrasto con l'art. 1283 c.c. (ex multis, Sez. U., sent. del 04/11/2004,
n. 21095, Rv. 577944 - 01),
II. manca ogni prova circa l'applicazione dell'art. 7, comma 2, della delibera CICR del 09/02/2000,
III. è irrilevante il documento del 31/10/2011, stante quanto sopraindicato sub b.,
IV. con la firma del contratto del 15/05/2012, di cui a pag.
4-11 del doc. 8 del fascicolo monitorio, denominato “8_contratto.pdf”, viene validamente pattuito l'anatocismo, ivi risultando non tanto dei
TAE diversi dai TAN (in quanto, a stretto rigore, concernenti i soli interessi debitori in tale pattuizione), bensì una “TRIMESTRALE” “PERIODICITA'
DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE” sia “A DEBITO”, sia
“A CREDITO”, clausola sufficiente a ritenere osservato l'art. 120 TUB ratione temporis applicabile e per come attuato dalla delibera CICR del
09/02/2000, stanti non solo la residua operatività dell'art. 117 TUB per gli interessi creditori, pertanto con un tasso sostitutivo comunque suscettibile di capitalizzazione, ma anche l'esegesi in tal senso della virgolettata clausola secondo
Corte d'appello di Brescia, sent. n. 617 del 2021,
Corte d'appello di Brescia, sent. n. 481 del 2020 e
Corte d'appello di Brescia, sent. n. 171 del 2020;
V. tale valida pattuizione dell'anatocismo, anche per come modificata in data 05/06/2012, ad esempio per il tasso di interesse creditorio (così pag.
1-3 del doc.
8 del fascicolo monitorio, denominato
“8_contratto.pdf”) è nuovamente divenuta nulla in data 01/01/2014, stanti la novella dell'art. 120 TUB entrata in vigore in detta data e l'indirizzo di
6 Cass., sent. n. 21344 del 2024 deponente nel senso di detta invalidità;
F) l'infondatezza di ogni doglianza circa l'usura e ciò per genericità delle relative allegazioni in merito, non essendo stata osservata la giurisprudenza secondo la quale “è onere della parte che allega” l'asserita pattuizione usuraria
“allegare ed indicare quali i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso cd soglia” (in tal senso, ex multis,
Tribunale Ferrara, 05-12-2013 n. 1223, nonché Cass., ord. n.
2311 del 2018, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 213 del
2022 ed anche Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 28983 del
18/10/2023, Rv. 669320 – 01, nonché, per l'usura sorta dopo la stipula del negozio di conto corrente, Cass., ord. n.
29794 del 2024), al punto tale che “È inammissibile una consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica del rispetto dei tassi soglia previsti dalla normativa antiusura, quando l'allegata violazione di tale normativa sia fondata su calcoli effettuati in base a formule differenti da quella indicata nelle “Istruzioni” della Banca
d'Italia e quindi l'allegazione risulti palesemente infondata” (ex multis, Trib. Milano, 21-10-2014).
3.1. Quanto esposto al punto 3. della presente motivazione determina l'esigenza di avere riguardo al – puntuale, chiaro, preciso e segnatamente rimasto privo di osservazioni – nono conteggio della CTU espletata. Ne consegue che, in luogo di quanto ingiunto monitoriamente, deve essere Parte_1 condannato al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di € 160.040,99, oltre successivi interessi convenzionali dalla data del passaggio a sofferenza del 09/06/2015 sino al soddisfo.
3.1.1. Tale conteggio – occorre precisare – considera altresì la circostanza che l'opposta è mera cessionaria dei crediti e non già dei debiti dell'istituto stipulante, di talché, sebbene tale parte processuale non possa fondamente chiedere la condanna del correntista al pagamento delle poste interessate da nullità o oltre la sancita sostituzione automatica di clausole, secondo
7 quanto indicato sub 3., non opera a deconto del credito azionato monitoriamente quanto anche indebitamente pagato per tali medesime poste alla banca-dante causa: infatti, secondo la giurisprudenza,
“non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il difetto di titolarità passiva della società cessionaria nell'azione di ripetizione di indebito proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto con la cedente)” (così Cass., Sez. 3 - , Sentenza n.
21843 del 30/08/2019, Rv. 655567 - 01).
3.1.1.1. Del resto, laddove la pag. 36 della CTU rileva come “gli addebiti per interessi sono sempre seguiti da movimenti in avere
(in entrata) pari o superiori ai primi fino alla data del
31.12.2013”, in realtà ha riguardo a tutte le poste indebitamente computate, come osservabile dal conteggio di cui al doc. 18 allegato alla CTU, dalla ivi presente indicazione di altre poste derivanti da pattuizioni invalide o sostituite automaticamente, nonché dal maggiore e posteriore ammontare di versamenti sul conto
(potenzialmente atti anche a pagare l'indennità di sconfinamento del 30/09/2012, laddove si opinasse anche diversamente dal raccordo operato sub iii.).
3.1.2. Il sopraindicato conteggio non considera altresì
l'indimostrata “RATA POLIZZA”, indicata nel doc. 7 del fascicolo monitorio, stanti la sua riferibilità ad una non provata pattuizione, nonché l'inapplicabilità sia dell'art. 1832 c.c. per un conto corrente già estinto, sia del principio di non contestazione a meri documenti (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del 26/06/2025, n. 17261, Rv. 675124 - 01).
3.1.3. Tale conteggio non considera neanche la prescrizione quinquennale eccepita dagli opponenti in relazione agli interessi.
Tale eccezione è, infatti, infondata, in quanto, da un lato, per il periodo successivo all'esigibilità del saldo de quo, è rispettivamente documentata o non contestata la ricezione delle
8 intimazioni di pagamento di cui ai doc. 10 e 11 del fascicolo monitorio, mentre, dall'altro, almeno a partire dalla data di quest'ultimo, sono maturati solo interessi di mora (come da disposizioni codicistiche, oltre che da doc. 7 del fascicolo monitorio), in relazione ai quali, segnatamente, non si applica l'art. 2948 c.c., visto che sono “fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa” (così, ex multis, Cass. Sez. 1, 08/08/2013, n. 18951, Rv. 627853 - 01).
4. Quanto, invece, alla garante non solo Parte_2 deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, ma anche le domande di parte opposta nei confronti di tale persona fisica devono essere rigettate per accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., non essendo stata esperita l'azione giudiziale nel termine ivi indicato di sei mesi (come imposto secondo l'esegesi, inter alia, di Cass. Sez. 3, sent. del
12/11/2004, n. 21524, Rv. 578578 - 01). Da un lato, infatti, si tratta di una garante-consumatrice, non potendo rilevare in senso opposto neanche eventuali rapporti di coniugio con il debitore principale (così Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34515 del 2021 e di Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020, Rv. 656803
– 01). Dall'altro, per tale qualifica soggettiva, laddove fosse stata dimostrata la presenza di clausole consimili a quelle di seguito indicate, come asserito dagli opponenti, si sarebbero presunte vessatorie e nulle ex art. 33, comma 2, lett. t), del
D.lgs. n. 206 del 2005 le clausole delle garanzie stipulate sia implicanti la deroga espressa e implicita all'art. 1957 c.c.
(così, rispettivamente, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 27558 del
28/09/2023, Rv. 669096 – 01 e Cass., ord. n. 31569 del 2019), sia obbliganti al pagamento anche solo “a semplice richiesta scritta”
o “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore” (così Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5423 del
18/02/2022, Rv. 663930 - 02), con consequenziale riespansione del portato normativo dell'art. 1957 c.c. e dell'attitudine della sola azione giudiziale ad impedire la decadenza ivi prevista.
9 5. Dovendosi considerare i principi di Cass. Sez. 2, sent. del
09/08/2022, n. 24482, Rv. 665389 – 01, nonostante la revoca del decreto ingiuntivo opposto, le spese processuali della fase monitoria seguono la prevalente soccombenza del solo
[...]
e vanno poste a carico dello stesso;
esse si Parte_1 liquidano in favore dell'opposta, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, la mancata considerazione dell'aumento ex art. 4, comma 2, di detto D.M. in occasione del decreto ingiuntivo predetto, e il mancato mutamento di scaglione pertinente, in misura pari a quanto liquidato dal decreto monitorio a titolo di spese giudiziali.
5.1. Le spese processuali della fase di opposizione, per parte opposta, seguono la prevalente soccombenza di Parte_1
e vanno poste a carico dello stesso;
esse si liquidano in
[...] favore di parte opposta, considerati le tariffe forensi del D.M.
n. 55/2014, l'importo delle domande accolte, in € 12.985,00 per compensi (fase di mediazione € 1.008,00, fase di studio €
2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria €
5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per l'ultima fase e ciò in ragione della celebrazione di una breve discussione ex art. 281sexies
c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.2. Per le stesse ragioni, oltre che per l'esigenza della predetta CTU anche solo per il rapporto giuridico intercorso tra parte opposta ed il correntista, fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), nel mero riparto interno delle spese giudiziali, le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, seguono la soccombenza e sono poste definitivamente a carico di Parte_1 con i conseguenti obblighi restitutori.
5.3. Le spese processuali di invece, Parte_2 seguono la soccombenza di e, per essa, Controparte_1 [...]
e vanno poste a carico di tale società; Controparte_2 esse si liquidano in favore di Parte_2
10 considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria rigettata, la mancanza di prova della partecipazione della garante alla mediazione – comunque – non obbligatoria e non demandata per tale parte (in merito, Cass., ord. n. 26821 del 2024), in € 406,50 per spese vive ed in €
11.977,00 per compensi (fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 5.670,00, fase decisoria € 2.127,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per l'ultima fase e ciò in ragione della celebrazione di una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
5.4. Tali statuizioni a titolo di spese processuali – occorre specificare - non sono inficiate dalla medesimezza di difensore per gli opponenti, attese l'irrilevanza di tale identità in fattispecie di litisconsorzio facoltativo assimilabili alla presente (ex multis, i principi di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6850 del 21/06/1993) e la presenza “di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche” per tali due opponenti (ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21064 del 01/10/2009, Rv. 609694 – 01 e Cass., Sez. 2, Sentenza n. 24757 del 24/11/2005).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1126/2024 del Tribunale civile di Bergamo;
2. Condanna al pagamento, in favore Parte_1 di e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
, dell'importo di € 160.040,99, oltre successivi
[...] interessi convenzionali dalla data del 09/06/2015 e sino al soddisfo;
11 3. Anche in accoglimento dell'eccezione ex art. 1957 c.c., rigetta nel resto;
4. Condanna al pagamento, in favore Parte_1 di e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
, delle spese processuali della fase monitoria, per
[...] come liquidate dal decreto ingiuntivo opposto;
5. Condanna al pagamento, in favore Parte_1 di e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali della fase di opposizione,
[...] liquidate in € 12.985,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%;
6. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente a carico di Parte_1
, con i conseguenti obblighi restitutori;
[...]
7. Condanna e, per essa, Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
delle spese processuali, liquidate in € Parte_2
406,50 per spese vive ed € 11.977,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 18/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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