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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall' avvocato Tull Maria Antonietta, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno di invalidità”; Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 02.08.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione sopra indicata (inutilmente richiesta in sede amministrativa) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei, a CP_1 decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile, in quanto risulta presentata la domanda amministrativa, nonché procedibile giacché preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo alla stregua dell'art. 445 bis c.p.c. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole lo stesso art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve, tuttavia, rilevarsi come la domanda attrice sia da ritenere inammissibile ai sensi del penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., secondo cui “nel casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, non avendo la parte ricorrente in alcun modo specificato i motivi della contestazione (vds. ricorso depositato in data 02.08.2024, ove, in maniera del tutto generica ci si limita a contestare che: “… non condivisibili sono le conclusioni del CTU che non valuta adeguatamente le patologie di cui risulta affetto il ricorrente. Il CTU infatti minimizza le patologie di cui è affetta la ricorrente e la loro incidenza funzionale”); ciò con la puntualizzazione che l'inammissibilità del ricorso pregiudica, altresì, la verifica - nell'ambito della presente vicenda giudiziale - di eventuali aggravamenti del quadro patologico ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile il ricorso proposto con atto depositato in data 02.08.2024 da nei confronti Parte_1 dell' dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 26 marzo 2025
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di assistenza sociale promossa da:
rappresentata e difesa dall' avvocato Tull Maria Antonietta, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “assegno di invalidità”; Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 02.08.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Lecce di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione sopra indicata (inutilmente richiesta in sede amministrativa) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dei relativi ratei, a CP_1 decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. L' costituitosi, ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda. CP_1
Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile, in quanto risulta presentata la domanda amministrativa, nonché procedibile giacché preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo alla stregua dell'art. 445 bis c.p.c. Inoltre, la parte ricorrente ha depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come vuole lo stesso art. 445 bis c.p.c. Tanto premesso, deve, tuttavia, rilevarsi come la domanda attrice sia da ritenere inammissibile ai sensi del penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., secondo cui “nel casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, non avendo la parte ricorrente in alcun modo specificato i motivi della contestazione (vds. ricorso depositato in data 02.08.2024, ove, in maniera del tutto generica ci si limita a contestare che: “… non condivisibili sono le conclusioni del CTU che non valuta adeguatamente le patologie di cui risulta affetto il ricorrente. Il CTU infatti minimizza le patologie di cui è affetta la ricorrente e la loro incidenza funzionale”); ciò con la puntualizzazione che l'inammissibilità del ricorso pregiudica, altresì, la verifica - nell'ambito della presente vicenda giudiziale - di eventuali aggravamenti del quadro patologico ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della CTU espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara inammissibile il ricorso proposto con atto depositato in data 02.08.2024 da nei confronti Parte_1 dell' dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto. Lecce, 26 marzo 2025
il giudice dott. Giovanni De Palma