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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3191/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Piazza Palermo 15/3, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv. Stefania
Colonello (C.F. ) e che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...]9, Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dall'
Avv. Stefania Colonello (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura C.F._2 in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 22/06/1996 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 28/05/2020 omologato dal Tribunale di Genova con decreto n. 3815/2020 il 16/07/2020, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova (GE) il 22/06/1996 dai
SIi e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1- nella casa già coniugale in Genova, Via Montaldo n. 40/9 resterà ad abitare definitivamente il
SI : le parti hanno già diviso equamente i beni mobili della casa già Controparte_1 familiare e quelli che ivi restano si dà atto essere di proprietà del SI;
CP_1
2- la figlia , maggiorenne, avrà residenza anagrafica con il padre e continuera', come Persona_1 attualmente, a frequentare i genitori come da suoi desiderata, così come potrà fissare la residenza dalla madre se desiderato;
l'assegno unico spetterà alla madre;
3 - resta inteso i genitori si comunicheranno reciprocamente le proprie reperibilità e la SIa
[...]
ed il SI si obbligano a salvaguardare nella figlia Parte_1 Controparte_1 Per_1 le rispettive figure genitoriali, astenendosi quindi da ogni comportamento che, anche
[...] indirettamente, possa screditare l'altra figura genitoriale e ledere in qualsiasi modo la sensibilità della figlia. I genitori si impegnano alla più ampia e concorde collaborazione ne11'educazione e nella cura di sebbene maggiorenne;
Persona_1
4- ciascun genitore si farà carico del mantenimento ordinario diretto della figlia per i periodi che la stessa trascorrerà con l'uno o l'altro genitore. Il padre si farà carico dalla firma del ricorso
(08.05.2025) e in via esclusiva e diretta, oppure tramite rimborso se la spesa fosse anticipata dalla madre (in tale ipotesi solo le spese concordate), di tutte le spese straordinarie necessarie alla figlia scolastiche, mediche, di studi universitari anche fuori sede con pagamento dell'alloggio e del trasporto, per acquisto libri e materiale didattico, visite mediche private, specialisti, master.
Provvederà, inoltre, a costituire una contribuzione mensile diretta alla figlia, come attualmente con carta di credito e/o bancomat, affinché abbia disponibilità economica per le sue Persona_1 esigenze quotidiane e per le uscite con gli amici.
Eventuale rimborso alla madre da parte del SI dovrà avvenire entro 15 giorni dalla CP_1 presentazione della documentazione di spesa;
la figlia sarà fiscalmente a carico della madre;
5- le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o a1 rinnovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio della carta d'identità;
6- le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico;
7 – i ricorrenti dichiarano di avere regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e dichiarano di non avere più null'altro a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto qui espressamente pattuito;
8- il SI , nel bilanciamento degli accordi, si farà carico dei compensi legali del comune CP_1 difensore e degli esborsi del presente procedimento.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1996,
Numero 337, Parte II, Serie A, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Piazza Palermo 15/3, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio Avv. Stefania
Colonello (C.F. ) e che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...]9, Genova (GE), elettivamente domiciliato presso e nello studio dall'
Avv. Stefania Colonello (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura C.F._2 in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 22/06/1996 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 28/05/2020 omologato dal Tribunale di Genova con decreto n. 3815/2020 il 16/07/2020, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova (GE) il 22/06/1996 dai
SIi e Parte_1 Parte_2
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1- nella casa già coniugale in Genova, Via Montaldo n. 40/9 resterà ad abitare definitivamente il
SI : le parti hanno già diviso equamente i beni mobili della casa già Controparte_1 familiare e quelli che ivi restano si dà atto essere di proprietà del SI;
CP_1
2- la figlia , maggiorenne, avrà residenza anagrafica con il padre e continuera', come Persona_1 attualmente, a frequentare i genitori come da suoi desiderata, così come potrà fissare la residenza dalla madre se desiderato;
l'assegno unico spetterà alla madre;
3 - resta inteso i genitori si comunicheranno reciprocamente le proprie reperibilità e la SIa
[...]
ed il SI si obbligano a salvaguardare nella figlia Parte_1 Controparte_1 Per_1 le rispettive figure genitoriali, astenendosi quindi da ogni comportamento che, anche
[...] indirettamente, possa screditare l'altra figura genitoriale e ledere in qualsiasi modo la sensibilità della figlia. I genitori si impegnano alla più ampia e concorde collaborazione ne11'educazione e nella cura di sebbene maggiorenne;
Persona_1
4- ciascun genitore si farà carico del mantenimento ordinario diretto della figlia per i periodi che la stessa trascorrerà con l'uno o l'altro genitore. Il padre si farà carico dalla firma del ricorso
(08.05.2025) e in via esclusiva e diretta, oppure tramite rimborso se la spesa fosse anticipata dalla madre (in tale ipotesi solo le spese concordate), di tutte le spese straordinarie necessarie alla figlia scolastiche, mediche, di studi universitari anche fuori sede con pagamento dell'alloggio e del trasporto, per acquisto libri e materiale didattico, visite mediche private, specialisti, master.
Provvederà, inoltre, a costituire una contribuzione mensile diretta alla figlia, come attualmente con carta di credito e/o bancomat, affinché abbia disponibilità economica per le sue Persona_1 esigenze quotidiane e per le uscite con gli amici.
Eventuale rimborso alla madre da parte del SI dovrà avvenire entro 15 giorni dalla CP_1 presentazione della documentazione di spesa;
la figlia sarà fiscalmente a carico della madre;
5- le parti si prestano reciproco consenso al rilascio e/o a1 rinnovo dei rispettivi passaporti nonché al rilascio della carta d'identità;
6- le parti si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo economico;
7 – i ricorrenti dichiarano di avere regolato e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorso e dichiarano di non avere più null'altro a richiedere e/o pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto qui espressamente pattuito;
8- il SI , nel bilanciamento degli accordi, si farà carico dei compensi legali del comune CP_1 difensore e degli esborsi del presente procedimento.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1996,
Numero 337, Parte II, Serie A, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini