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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 09/07/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa RG 139/2024 tra
Sig. )con l'Avv. PENELLO ROBERTO che lo Parte_1 C.F._1 rappresenta e difende in virtù di mandato in atti.
- ATTORE
) con l'Avv. DESTEFANIS Controparte_1 P.IVA_1 ALESSIO che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti,
- CONVENUTO
Oggetto: Proprietà – occupazione illegittima.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTORE Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, così disporre: accertare e dichiarare la illegittimità ab origine dell'occupazione dell'area condominiale de qua da parte del convenuto descritta in atto di citazione;
per l'effetto, Controparte_2 condannare il comune a rilasciare l'area de qua nell'immediata disponibiltà del Controparte_3 oltre al risarcimento dei danni, nella misura corrispondente al valore in regime di libero
[...] scambio dell'area usurpata oltre rivalutazione e interessi dal dovuto fino al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali.
CONVENUTO Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa assunzione degli incombenti istruttori dedotti infra ed ulteriormente deducendi in caso di giudizio, dichiarare inammissibile e/o comunque respingere l'atto di citazione avverso e le domande tutte ivi dispiegate, perché infondato il fatto e in diritto per le indicazioni formulate nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e competenze giudiziali oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore – proprietario di un alloggio ubicato nel Condominio S. EP sito nel Comune di
- lamenta che il Comune di , aumentando la larghezza del CP_2 Controparte_1 sedime stradale della Via Cellini avrebbe “di fatto occupato una consistente porzione di un'area di
1 proprietà del nel cui sottosuolo risulta addirittura interrato un serbatoio Controparte_3 contenete gasolio posto al servizio del , alla pulizia e manutenzione del quale, hanno CP_3 sempre provveduto i condomini”.
Qualificando tale condotta alla stregua di un atto usurpativo, in quanto adottato in assenza di qualsivoglia provvedimento autoritativo, agisce per ottenere la restituzione in favore del della porzione di sedime illegittimamente occupata dall'Amministrazione. CP_3
Il replica ricordando che la strada in questione è da qualificarsi pubblica, essendo iscritta CP_1 nel relativo registro comunale, tanto da essere da sempre adibita al traffico veicolare con apposita segnaletica apposta dal stesso. CP_1
In ogni caso, l'area per cui è causa sarebbe stata oggetto da parte dell'originario costruttore del condominio di un “atto di sottomissione” datato 20.4.1971: con tale atto l'originario proprietario – a fronte dell'ottenimento del permesso di costruire - si obbligava a realizzarvi le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, ivi compresi gli ampliamenti delle sedi viarie, e alla successiva cessione a titolo gratuito in favore dell'ente comunale.
Tale situazione di fatto, peraltro immutata almeno dal 1997, sarebbe certificata dalla stessa documentazione che il allegava alla propria domanda di sanatoria a suo Controparte_3 tempo presentata ex lege 47/1985 in relazione ad alcune opere eseguite in difformità dai progetti approvati dagli organi competenti: ed infatti “il tecnico incaricato dall'amministrazione condominiale, Ing. , depositava in data 27.10.1997 presso il Comune, unitamente Persona_1 ad altra documentazione necessaria alla pratica, l'elaborato grafico dell'allora stato di fatto del
, con l'indicazione delle aree asservite all'edificazione e la loro attuale destinazione CP_3
d'uso, gli spazi riservati a verde e/o a parcheggi. L'ing. nel proprio elaborato dava atto Per_1 che, alla data dell'ottobre 1997, la parte della dell'area residuata dalla costruzione del compendio condominiale qualificata come Via Cellini veniva utilizzata per la viabilità pubblica, come previsto dall'atto di sottomissione (doc. 6). Tale planimetria altresì conferma come lo stato dei luoghi, alla data dell'ottobre 1997, sostanzialmente già corrispondesse all'attuale stato della strada per cui è causa ...”.
Il perdurare di tale situazione di fatto avrebbe comunque determinato l'acquisto dell'area contestata in capo al comune per il decorso del termine ventennale di usucapione1.
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La causa è stata istruita a mezzo CTU descrittiva affidata al geom. , al quale è stato Persona_2 chiesto di rispondere al seguente quesito:
“Il CTU eseguita ogni indagine tecnica necessaria, utilizzata la documentazione in atti 1. Descriva i luoghi di causa;
2. Descriva in particolare la Via Cellini specificando se essa sia aperta al traffico pubblico;
3. Dica quale fosse la larghezza originaria di tale via ed in quale misura sia stata ampliata dal Comune in conseguenza degli atti per cui è causa;
4. Dica se l'area interessata dall'ampliamento rientri tra quelle che l'originario costruttore del sig. , si era impegnato a cedere al nell'ambito Controparte_3 Persona_3 CP_1 in adempimento dell'atto di sottomissione del 20/04/1971 (doc.2 del convenuto);
5. Indichi l'esatto ingombro del Controparte_3
6. Dica se la conformazione dei luoghi come risultante dal doc.6 del convenuto sia mutata dal 1997 in poi”.
Il tecnico, dopo avere confermato la destinazione all'uso pubblico così rispondeva ai punti 3 e 4 del quesito:
“Nella precedente mappa catastale (Vegis) è ancora rappresentata l'antica “Crosa” indicata come strada vicinale delle Fontanette. Strada di limitate dimensioni - larghezza stimata in circa 2/2.5 metri - che oggi può essere sommariamente individuata dal sedime di parcheggio lungo l'originale muro in pietra (v. foto 11 -12 -15). Come fedelmente rappresentato nell'elaborato grafico dell'ing. , depositato presso Persona_1 il Comune di in data 27.10.1997 ad Integrazione all'istanza di sanatoria l.47/85, CP_2 parte dell'originale mappale 214-311, parte residua del sedime della costruzione del condominio
“ venne testualmente indicato come: “corte condominiale utilizzata per la viabilità CP_3 pubblica (Via Cellini)” (vedi all.6 parte convenuta). Area che attualmente è segnata a terra da segnaletica stradale orizzontale come bene rappresentato dagli scatti fotografici 12 e 13 e riproposti all'interno della mia ove viene rappresentata la situazione attuale, Pt_2 evidenziando in colore giallo l'area privata destinata progettualmente e materialmente alla viabilità pubblica, la segnaletica orizzontale rilevata in sito e il vecchio sedime della strada vicinale evidenziato in colore blu.
3 Già in origine, al tempo della concessione e dell'atto di sottomissione del 2.04.1971, l'area ad ovest del fabbricato doveva essere ceduta per formare un'area verde e allargare l'originale strada vicinale (v. doc. 2 parte convenuta) – v. TAVOLA 3. Situazione superata da quanto rappresentato nella planimetria doc. 6 di parte convenuta ad integrazione del condono richiesto nel 1985.
Il CTU, dunque, implicitamente riferisce che non vi è esatta corrispondenza tra l'oggetto delle obbligazioni di cui all'atto di asservimento del 1971 e la situazione di fatto fotografata dal condominio del 1997., ritenendo peraltro la questione ininfluente sulla base della ritenuta prevalenza della documentazione più recente.
A detta dell'attore così ragionando l'ausiliario del Giudice non avrebbe dato adeguata risposta al quesito sottopostogli: cfr. comparsa conclusionale pag. 3: “a precisi e conferenti quesiti formulati dal Giudice, il CTU rispondeva che ab origine Via Cellini aveva una larghezza di circa m.2.50, e , al successivo quesito n.4, (da considerare dirimente) vale a dire “se l'area interessata dall'ampliamento rientri tra quelli che l'originario costruttore del Condominio S. EP, Sig.
, si era impegnato cedere al in adempimento dell'atto di sottomissione del Persona_3 CP_1 20.04.1971”, con dichiarazione tanto vaga quanto generica, si limitava ad affermare laconicamente che tale situazione originaria era superata della planimetria a firma Ing. Per_1 del 1997 redatta dopo l'istanza di integrazione della concessione di sanatoria ut supra. In effetti, da tale planimetria, risulta che il occupa una porzione di area condominiale maggiore CP_1 rispetto a quella alla stesso attribuita con l'atto di sottomissione del 20.04.1971, ma, al di là di affermazioni meramente labiali sia da parte del CTU che dell'Ente convenuto, non vengono indicati i motivi che avrebbero legittimato il a modificare l'atto di sottomissione e CP_1 appropriarsi così di un'area condominiale maggiore rispetto a quella invece attribuita dal citato atto”.
La tesi attorea è in linea di principio esatta: l'occupazione da parte dell'Amministrazione territoriale di un suolo privato per un'estensione maggiore di quanto stabilito dalla convenzione a monte – in assenza di provvedimenti autoritativi di sorta – deve ritenersi illegittima.
4 Nondimeno tale modo di argomentare non tiene nella dovuta considerazione l'eccezione di usucapione sollevata dal sin dalla comparsa di risposta. CP_1
A tale proposito giova rammentare che il stesso, a precisa riposta ad una richiesta di CP_3 integrazione documentale dell'Amministrazione in occasione della sanatoria del 19972, fotografava esattamente la destinazione fattuale del sedime per cui è causa allegando alla propria istanza la planimetria dell'ing. . Per_1
Trattandosi di comunicazione inviata dall'interessato alla controparte essa assume valore di prova legale e come tale vincolante per il giudice in virtù del combinato disposto degli articoli 2735 comma 1 cc (“La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale”) e 2731cc (“È giudiziale la confessione resa in giudizio. Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili ...”).
Deve dunque darsi per provato che il occupa l'area di cui si discute sin dal 1994. Tale CP_1 conclusione è corroborata dal fatto che l'attore non indica mai un diverso momento in cui sarebbe iniziata la condotta illecita dell'ente, mentre lo stesso CTU conferma che la situazione fotografata nel 1994 non ha subito successive variazioni.
L'intervenuta usucapione del sedime in parola in favore del rende di fatto ininfluenti le CP_1 ulteriori argomentazioni dell'attore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22 valore indeterminabile.
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PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 139/2024 così decide
1. Respinge le domande dell'attore
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in € 4.000,00 per competenze professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP. Savona, 9.7.2025 Il Giudice Stefano Poggio
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. comparsa di risposta pag. 2-3: “In ogni caso va ricordato come l'ipotesi di occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. (che pure si contesta nel caso di specie, per le predette ragioni) è comunque compatibile con l'usucapione del fondo da parte dell'ente occupante. L'usucapione fa venir meno l'elemento costitutivo della fattispecie restitutoria e risarcitoria, non solo per il periodo successivo al decorso del termine, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto. Ed invero, sempre alla luce della documentazione prodotta, il potrebbe in ogni caso CP_1 ritenersi ormai pacificamente divenuto proprietario della strada per cui è cau fetto della intervenuta usucapione, essendo stato esercitato un uso pubblico sulla stessa, nella sua attuale consistenza, da ben oltre 20 anni (la sola planimetria Ing. , tecnico del prova documentalmente che Per_1 Controparte_3 quanto meno dall'ottobre 1997 ad oggi l'area residuata d minio, qualificata come Via Cellini, nella sua immutata conformazione, è utilizzata dal per la viabilità pubblica)”. Controparte_2
2 2 Il Comune al fine di acconsentire alla sanatoria chiedeva la produzione di una planimetria “quotata in scala 1:500 contenente ... l'ubicazione delle aree asservite all'edificazione e la loro attuale destinazione d'uso, gli spazi riservati a verde o a parcheggio in via pubblica che privata”.