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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 15/12/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Giulia Dal Pos ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 615/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. METE ROBERTO
ATTORE contro
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. CELLA ILARIA
CONVENUTO
Letti gli atti, osserva: con ricorso depositato in data 17/03/2025 l'attore conveniva in giudizio Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti riportati in conseguenza di un sinistro stradale occorso in data 16/01/2010, in occasione del quale il , alla guida della Parte_1
1 propria motocicletta, scivolava su una macchia di olio lasciata sul manto stradale da un vei- colo non identificato, con conseguente caduta a terra.
Con comparsa di risposta, in data 5.05.2025, eccepiva, tra l'altro, l'inter- Controparte_1
venuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
In data 5.09.2025 si celebrava la prima udienza, in occasione della quale il procuratore di parte attrice anticipava l'intento di rinunciare all'azione; l'udienza veniva aggiornata al
24/10/2025, e, successivamente, al 14/11/2025.
In data 16/10/2025 l'avv. Mete, munito di procura speciale, depositava rinuncia agli atti del giudizio e, in data 7/11/2025, formale rinuncia all'azione.
Va osservato che la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei con- fronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i po- teri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (tra le altre Cass., n 13636 del 16/05/2024).
La rinuncia all'azione, essendo stata depositata da difensore munito di procura speciale, ri- sulta idonea allo scopo e, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'ac- cettazione della controparte;
essa estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. N. 18255, del
10/09/2004).
In tale contesto, la condanna alle spese del giudizio va rapportata non già alla soccombenza virtuale, superata e resa irrilevante dalla rinuncia all'azione, bensì, più correttamente, alla
“causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere e, quindi, alla rinuncia all'azione espressa dal ricorrente ed alla sua automatica efficacia, equivalente a una pronuncia
2 di rigetto della domanda di merito (vedi Cass. Sez. VI-2 Ordinanza n. 5250 del 06.03.2018 ed anche, tra le altre, Cass. Sez. I Sent. n. 18255 del 21.06.2004).
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, accertata la rinuncia all'azione dell'attore e pro- nunciata la cessazione della materia del contendere, seguirà la liquidazione delle spese di lite in favore della parte convenuta.
A tale proposito si richiamano i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022: - giudizio di cognizione innanzi al Tribunale;
- scaglione compreso tra 52.000 e
260.000, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria, secondo i minimi tabellari, in riferi- mento alla complessità bassa della vicenda - assenza sostanziale di fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere;
2) letto l'art. 306, comma IV, cpc, condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4925,00, di cui € 1276,00 per la fase di studio della
contro
- versia, € 814,00 per la fase introduttiva del giudizio, 2835,00 per la fase di trattazione, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 15 dicembre 2025 dal Tribunale di Pordenone.
IL GIUDICE dott. Giulia Dal Pos
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Giulia Dal Pos ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 615/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. METE ROBERTO
ATTORE contro
c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. CELLA ILARIA
CONVENUTO
Letti gli atti, osserva: con ricorso depositato in data 17/03/2025 l'attore conveniva in giudizio Controparte_1
per sentirla condannare al risarcimento dei danni tutti riportati in conseguenza di un sinistro stradale occorso in data 16/01/2010, in occasione del quale il , alla guida della Parte_1
1 propria motocicletta, scivolava su una macchia di olio lasciata sul manto stradale da un vei- colo non identificato, con conseguente caduta a terra.
Con comparsa di risposta, in data 5.05.2025, eccepiva, tra l'altro, l'inter- Controparte_1
venuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
In data 5.09.2025 si celebrava la prima udienza, in occasione della quale il procuratore di parte attrice anticipava l'intento di rinunciare all'azione; l'udienza veniva aggiornata al
24/10/2025, e, successivamente, al 14/11/2025.
In data 16/10/2025 l'avv. Mete, munito di procura speciale, depositava rinuncia agli atti del giudizio e, in data 7/11/2025, formale rinuncia all'azione.
Va osservato che la rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei con- fronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i po- teri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (tra le altre Cass., n 13636 del 16/05/2024).
La rinuncia all'azione, essendo stata depositata da difensore munito di procura speciale, ri- sulta idonea allo scopo e, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'ac- cettazione della controparte;
essa estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante (Cass. N. 18255, del
10/09/2004).
In tale contesto, la condanna alle spese del giudizio va rapportata non già alla soccombenza virtuale, superata e resa irrilevante dalla rinuncia all'azione, bensì, più correttamente, alla
“causa” della pronuncia di cessazione della materia del contendere e, quindi, alla rinuncia all'azione espressa dal ricorrente ed alla sua automatica efficacia, equivalente a una pronuncia
2 di rigetto della domanda di merito (vedi Cass. Sez. VI-2 Ordinanza n. 5250 del 06.03.2018 ed anche, tra le altre, Cass. Sez. I Sent. n. 18255 del 21.06.2004).
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, accertata la rinuncia all'azione dell'attore e pro- nunciata la cessazione della materia del contendere, seguirà la liquidazione delle spese di lite in favore della parte convenuta.
A tale proposito si richiamano i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022: - giudizio di cognizione innanzi al Tribunale;
- scaglione compreso tra 52.000 e
260.000, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria, secondo i minimi tabellari, in riferi- mento alla complessità bassa della vicenda - assenza sostanziale di fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,
1) dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere;
2) letto l'art. 306, comma IV, cpc, condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4925,00, di cui € 1276,00 per la fase di studio della
contro
- versia, € 814,00 per la fase introduttiva del giudizio, 2835,00 per la fase di trattazione, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 15 dicembre 2025 dal Tribunale di Pordenone.
IL GIUDICE dott. Giulia Dal Pos
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