Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2013, n. 49365
CASS
Sentenza 26 novembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È nulla la notifica eseguita a mezzo del servizio postale, quando dall'avviso di ricevimento del piego raccomandato non risulti il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dall'art. 8, comma secondo, legge n. 890 del 1982. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la nullità della notifica dell'estratto contumaciale di sentenza di condanna in relazione ad avviso di ricevimento che non faceva menzione dell'avvenuta esecuzione delle operazioni di affissione o di immissione nella cassetta postale presso il domicilio dichiarato dell'avviso di deposito del piego raccomandato all'ufficio postale).

Commentario1

  • 1Nulla notifica postale dell'estratto contumaciale della sentenza se .. (Cass. 31326/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2013, n. 49365
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49365
Data del deposito : 26 novembre 2013

Testo completo