Sentenza 26 novembre 2013
Massime • 1
È nulla la notifica eseguita a mezzo del servizio postale, quando dall'avviso di ricevimento del piego raccomandato non risulti il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dall'art. 8, comma secondo, legge n. 890 del 1982. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la nullità della notifica dell'estratto contumaciale di sentenza di condanna in relazione ad avviso di ricevimento che non faceva menzione dell'avvenuta esecuzione delle operazioni di affissione o di immissione nella cassetta postale presso il domicilio dichiarato dell'avviso di deposito del piego raccomandato all'ufficio postale).
Commentario • 1
- 1. Nulla notifica postale dell'estratto contumaciale della sentenza se .. (Cass. 31326/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2013, n. 49365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49365 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/11/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 3767
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 6907/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NI N. IL 06/07/1966;
avverso l'ordinanza n. 143/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI NAPOLI, del 13/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette le conclusioni, del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa il 13 novembre 2012 il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza proposta da IO EN, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna, emessa a suo carico il 17/2/2005, irrevocabile l'1/10/2005, per la nullità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza e la conseguente restituzione in termini per proporre impugnazione.
1.1 Il Giudice dell'esecuzione fondava la propria decisione sul rilievo della corretta notificazione all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, perché recapitatogli al suo domicilio dichiarato a mezzo del servizio postale col perfezionamento del procedimento per compiuta giacenza.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato personalmente per chiederne l'annullamento per la sua nullità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 157 e 170 c.p.p., in relazione alla L. n. 890 del 1982, art.
8. Ha dedotto al riguardo che non erano state compiute dall'agente postale tutte le formalità prescritte dall'art. 8, comma 2 citato, per non essere state riportate nella ricevuta di ritorno della raccomandata del 4/5/2005 l'avvenuta affissione alla porta della casa del destinatario o l'immissione nella cassetta postale dell'avviso del deposito dell'atto presso l'ufficio postale, con la conseguente nullità del procedimento.
3. Con requisitoria scritta depositata l'8 luglio 2013 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Dr. Gabriele Mazzotta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria depositata il 6/11/2013 la difesa ha insistito per l'accoglimento dei motivi di gravame, replicando a quanto esposto nella requisitoria del P.G..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
1. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato con esclusivo riferimento alla ritenuta esistenza di un valido titolo esecutivo in ragione della ritualità della notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, conclusiva del primo grado di giudizio e sostiene che il procedimento di notificazione, compiuto a mezzo del servizio postale, era affetto da nullità per non essere state compiute tutte le formalità prescritte.
1.1 Diversamente da quanto argomentato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, la consultazione degli atti del procedimento, acquisiti in originale, conducibile da questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata dal ricorrente, convince della sua fondatezza, dal momento che il procedimento di notificazione nei confronti del PA non era avvenuto ritualmente nel rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalla L. n. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2; in particolare, risulta che, mancato il recapito al destinatario dell'estratto contumaciale, inviatogli in data 4/5/2005 a mezzo del servizio postale, a causa della sua assenza dal domicilio dichiarato nel giudizio, era seguito in data 10/5/2005 il deposito del plico nell'ufficio postale con indicazione dei relativi motivi, nonché in pari data la spedizione della raccomandata n. 092915122319 con la comunicazione dell'avvenuto deposito, senza che fosse stato curato il ritiro del plico entro il termine di dieci giorni all'ufficio postale, sicché, scaduto detto termine, il piego raccomandato con avviso di ricevimento era stato restituito all'ufficio richiedente la notificazione. Tanto è desumibile dall'avviso di ricevimento che nel suo originale reca le indicazioni sopra riportate;
lo è però privo dell'attestazione del compimento di ulteriori formalità, ossia della menzione dell'affissione dell'avviso dell'avvenuto deposito all'ufficio postale alla porta di ingresso del domicilio o della sua immissione nella cassetta della corrispondenza, così come prescritto dal citato art. 8, comma 2.
1.2 La questione è stata già affrontata e risolta dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 3060 del 19/04/1999, Gala, rv. 213392; sez. 5, n. 9002 del 16/06/2000, Chiovaro AG ed altri, rv. 217736; sez. 1, n. 3058 del 26/05/1998, Longo, rv. 211148; S.U. n. 15 del 08/04/1998, Marzaioli, rv. 210540), che ha rilevato come, in tema di notificazione avvenuta a mezzo del servizio postale, le disposizioni dettate dalla L. 20 novembre 1982, n. 890 prescrivano che tutti gli adempimenti compiuti, funzionali a garantire che la notificazione sortisca il proprio scopo, debbano risultare dall'avviso di ricevimento del piego raccomandato, unico documento in grado di offrire la prova della conclusione con esito positivo del relativo procedimento con consegna al destinatario, oppure con la concreta conoscibilità da parte dello stesso del deposito dell'atto ed il conseguente omesso ritiro presso l'ufficio postale dal quale è stato spedito. La carenza dell'indicazione dell'esecuzione di tali operazioni di affissione o di immissione nella cassetta postale del domicilio dell'avviso di deposito è stata ritenuta motivo di nullità ai sensi dell'art. 171 c.p.p., lett. f) del procedimento notificatorio e non di mera irregolarità, dal momento che incide sulla possibilità per il destinatario di avere contezza dell'esistenza presso l'ufficio postale di atto che lo riguarda e che deve ritirare, se interessato, per cui solo dal rispetto di quelle formalità può discendere la presunzione di conoscenza che sta alla base del sistema di notificazione per "compiuta giacenza". Deve concludersi che la decisione reiettiva assunta con l'ordinanza impugnata non ha correttamente risolto le questioni devolute alla cognizione del giudice dell'esecuzione dall'istanza del ricorrente, ma è incorsa nel vizio di violazione di legge in riferimento al disposto degli artt. 157 e 170 c.p.p., che rimandano alle previsioni della L. n. 890 del 1982, art.
8. Ne discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli nord, per il rinnovato esame dell'istanza avanzata dal ricorrente, che dovrà avvenire nel rispetto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli nord.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2013