CASS
Sentenza 5 agosto 2024
Sentenza 5 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/08/2024, n. 31849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31849 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato IA NO per più fatti di bancarotta fraudolenta, relativi alla società "BonIma s.r.l.", fallita il 27 novembre 2015. Penale Sent. Sez. 5 Num. 31849 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 14/05/2024 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - in qualità di amministratore unico - avrebbe cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società, costituendola con l'unico intento di accollarle gli immobili della controllante ("Bonasea S.p.A.", società gestita dalla sua ex convivente VI AN), con la finalità di generare in capo a quest'ultima una consistente plusvalenza, in grado di risanarne parzialmente il risultato di esercizio. Gli immobili conferiti dalla controllante erano quasi interamente ipotecati, avevano costi di gestione insostenibili ed era stato loro attribuito un valore del tutto sproporzionato. L'imputato, inoltre, al fine di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe sottratto i libri e le scritture contabili della società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 43 cod. pen. Rappresenta che, con l'atto di appello, la difesa aveva posto in rilievo che: la condizione di dissesto che aveva condotto al fallimento non sarebbe stata determinata dal conferimento immobiliare, costituente in sé un valore positivo, ma dalla gestione dei beni conferiti;
se appariva certamente assistita da dolo l'operazione di conferimento dell'asse immobiliare, non altrettanto poteva dirsi per quanto concerneva la successiva gestione degli immobili conferiti. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, in ordine a tali questioni, la Corte territoriale avrebbe fornito una risposta non «sorretta da un valido apparato motivazionale». 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. Contesta la sussistenza della bancarotta documentale, sostenendo che la documentazione contabile sarebbe stata consegnata al curatore, alla presenza del teste Marani, che, in dibattimento, avrebbe confermato la circostanza. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sul punto, che era stato oggetto di specifico motivo di gravame. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 43 cod. pen. Rappresenta che, con uno dei motivi d'appello, la difesa aveva contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, evidenziando che: il presunto scopo di impedire - attraverso la ---7 2 sottrazione delle scritture contabili - la ricostruzione del patrimonio sociale appariva poco compatibile con la circostanza che la società non aveva mai operato. Tanto premesso, sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 219 legge fall. Contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe spiegato «in base a quale giudizio di valore il danno asseritamente cagionato non potrebbe esser definito di particolare tenuità». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che l'operazione andava unitariamente considerata e - soprattutto con riferimento all'elemento soggettivo - non era corretto distinguere tra il conferimento degli immobili e la loro gestione, atteso che: la società era stata costituita unicamente per consentire alla "Bonasea S.p.A." (società gestita dalla ex convivente dell'imputato) di disfarsi del suo improduttivo patrimonio immobiliare;
la società poi fallita - fin dall'atto di costituzione - non era stata dotata di un assetto organizzativo minimo e di liquidità (tanto da non avere neanche un conto corrente); la società non poteva che essere «non gestita», essendo priva di qualsiasi mezzo per operare. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, invero, ha articolato censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). 3 ente Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). 1.3. Il terzo motivo è infondato. Va, invero, evidenziato che, dalla lettura della motivazione, emerge in maniera chiara che l'intera operazione era stata predisposta al fine di far conseguire alla società controllante l'ingiusto profitto di liberarsi dell'improduttivo compendio immobiliare, arrecando in tal modo anche danno ai creditori della fallita. I Giudici di merito hanno evidenziato che la sottrazione e l'occultamento delle scritture contabili era chiaramente strumentale a quell'intento criminoso. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo della necessaria specificità, atteso che il ricorrente non fornisce il benché minimo elemento dal quale poter desumere che il danno patrimoniale cagionato con i fatti contestati sia stato di speciale tenuità. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14 maggio 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 gennaio 2024 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato IA NO per più fatti di bancarotta fraudolenta, relativi alla società "BonIma s.r.l.", fallita il 27 novembre 2015. Penale Sent. Sez. 5 Num. 31849 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 14/05/2024 Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato - in qualità di amministratore unico - avrebbe cagionato, per effetto di operazioni dolose, il fallimento della società, costituendola con l'unico intento di accollarle gli immobili della controllante ("Bonasea S.p.A.", società gestita dalla sua ex convivente VI AN), con la finalità di generare in capo a quest'ultima una consistente plusvalenza, in grado di risanarne parzialmente il risultato di esercizio. Gli immobili conferiti dalla controllante erano quasi interamente ipotecati, avevano costi di gestione insostenibili ed era stato loro attribuito un valore del tutto sproporzionato. L'imputato, inoltre, al fine di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, avrebbe sottratto i libri e le scritture contabili della società. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 43 cod. pen. Rappresenta che, con l'atto di appello, la difesa aveva posto in rilievo che: la condizione di dissesto che aveva condotto al fallimento non sarebbe stata determinata dal conferimento immobiliare, costituente in sé un valore positivo, ma dalla gestione dei beni conferiti;
se appariva certamente assistita da dolo l'operazione di conferimento dell'asse immobiliare, non altrettanto poteva dirsi per quanto concerneva la successiva gestione degli immobili conferiti. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, in ordine a tali questioni, la Corte territoriale avrebbe fornito una risposta non «sorretta da un valido apparato motivazionale». 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 216 legge fall. Contesta la sussistenza della bancarotta documentale, sostenendo che la documentazione contabile sarebbe stata consegnata al curatore, alla presenza del teste Marani, che, in dibattimento, avrebbe confermato la circostanza. La Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sul punto, che era stato oggetto di specifico motivo di gravame. 2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 43 cod. pen. Rappresenta che, con uno dei motivi d'appello, la difesa aveva contestato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, evidenziando che: il presunto scopo di impedire - attraverso la ---7 2 sottrazione delle scritture contabili - la ricostruzione del patrimonio sociale appariva poco compatibile con la circostanza che la società non aveva mai operato. Tanto premesso, sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico. 2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 219 legge fall. Contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe spiegato «in base a quale giudizio di valore il danno asseritamente cagionato non potrebbe esser definito di particolare tenuità». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, in particolare, ha evidenziato che l'operazione andava unitariamente considerata e - soprattutto con riferimento all'elemento soggettivo - non era corretto distinguere tra il conferimento degli immobili e la loro gestione, atteso che: la società era stata costituita unicamente per consentire alla "Bonasea S.p.A." (società gestita dalla ex convivente dell'imputato) di disfarsi del suo improduttivo patrimonio immobiliare;
la società poi fallita - fin dall'atto di costituzione - non era stata dotata di un assetto organizzativo minimo e di liquidità (tanto da non avere neanche un conto corrente); la società non poteva che essere «non gestita», essendo priva di qualsiasi mezzo per operare. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, invero, ha articolato censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). 3 ente Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). 1.3. Il terzo motivo è infondato. Va, invero, evidenziato che, dalla lettura della motivazione, emerge in maniera chiara che l'intera operazione era stata predisposta al fine di far conseguire alla società controllante l'ingiusto profitto di liberarsi dell'improduttivo compendio immobiliare, arrecando in tal modo anche danno ai creditori della fallita. I Giudici di merito hanno evidenziato che la sottrazione e l'occultamento delle scritture contabili era chiaramente strumentale a quell'intento criminoso. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. Esso, invero, è privo della necessaria specificità, atteso che il ricorrente non fornisce il benché minimo elemento dal quale poter desumere che il danno patrimoniale cagionato con i fatti contestati sia stato di speciale tenuità. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14 maggio 2024 Il Consigliere estensore