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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/12/2025, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI MA GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 1582/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gentile MA e dall'avv. Fersurella Giovanna;
-ATTRICE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Di Pede Matteo;
CP_1
-CONVENUTA-
Oggetto: subappalto.
All'ultima udienza, i difensori hanno concluso:
“L'avv. Lucchetta chiede di poter depositare foglio di deduzioni d'udienza.
L'avv. Granziero si oppone.
L'avv. Lucchetta insiste per la revoca dell'ordinanza che aveva dichiarato la tardività delle memorie, rilevando che dal combinato disposto degli artt. 166, 171 bis e 171 ter c.p.c. il dies a quo decorre dalla data di udienza fissata dal giudice anche se differita ex art. 168 bis c.p.c. in quanto in caso delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la norma fa riferimento in relazione ai termini per il deposito delle stesse alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. senza alcun riferimento all'atto di citazione, conseguentemente ha fatto riferimento per la prima udienza fissata per il 30 maggio
2024.
Nel merito insiste per il rigetto della domanda riconvenzionale di richiamandosi alla prima CP_1 memoria integrativa e si chiede per la condanna della per il pagamento degli importi come CP_1 richiesti in atto di citazione e memoria n.
1. Evidenzia che la somma richiesta è comprovata dai certificati di pagamento che costituiscono documentazione di provenienza del committente e titolo
1 ex lege in base al quale matura il credito dell'appaltatore.
Insiste per la c.t.u. con riferimento all'importo di € 320.392,98.
Chiede termine per il deposito di note conclusive.
L'avv. Granziero conclude nel merito come da comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria come da seconda e terza memoria integrativa.
Rileva che l'art. 171 bis c.p.c. fa riferimento alla data di udienza fissata dal giudice come riferito dalla relazione illustrativa e come confermato dal correttivo. Part Per quanto riguarda i crediti di controparte i e i certificati di pagamento non costituiscono prova del credito visto il disposto dell'art. 1666 c.c., anche a fronte delle eccezioni di inadempimento sollevate (Cass. n. 106/2011).
Si oppone alla richiesta di concessione di note conclusive”.
Parte attrice ha quindi concluso nel merito, ferme tutte le altre istanze non ammesse:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni sopra esposte:
-in via preliminare, emettere ordinanza ingiunzione ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. per l'importo di€ 349.764,36, oltre IVA;
-nel merito, accertare il diritto di a vedersi riconosciuto il corrispettivo per i Parte_1 lavori eseguiti di cui al contratto di subappalto del 23 novembre 2021 e successivi atti aggiuntivi e il conseguente inadempimento contrattuale della e, per l'effetto: CP_1
➢ condannare la al pagamento del complessivo importo di € 298.064,23, oltre IVA CP_1
per lavori eseguiti e contabilizzati, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002. oltre allo svincolo delle ritenute di garanzia effettuate sui quattro certificati di pagamento emessi, per complessivi €
51.610,13, oltre IVA ed interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002;
➢ condannare la al pagamento del complessivo importo di € 320.392,98 per CP_1
prestazioni eseguite in esecuzione del contratto di subappalto del 23 novembre 2022 e non contabilizzate,
-accertare il diritto di parte attrice all'ottenimento delle somme richieste a titolo risarcitorio con le riserve richiamate nel presente atto e, per l'effetto, condannare al pagamento, in CP_1 favore di dell'importo di € 453.378,87 o del diverso maggiore o minore importo Parte_1 che sarà ritenuto di giustizia, determinato anche in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 Cod.
Civ., occorrendo a titolo risarcitorio ovvero, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 2043 Cod. Civ. ovvero, in via gradatamente subordinata, ex articolo 2041 Cod. Civ., oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione;
in ogni caso, condannare controparte al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2 Parte convenuta ha concluso nel merito, ferme tutte le altre istanze non ammesse:
“Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis
In via preliminare.
Disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento n. 1584/2024 R.G. di Questo
Tribunale, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., previa rimessione degli atti al Presidente del Tribunale.
In via preliminare ulteriore
Rigettare l'istanza per l'emissione di ordinanza di ingiunzione formulata da ex art. Parte_1
186 bis e ter c.p.c. in quanto inammissibile ed infondata per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione al Contratto di CP_1 Parte_1
Subappalto e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate.
Nel merito in via ulteriore:
Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di subappalto stipulato tra
e ai sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere intimata da CP_1 Parte_1
e comunque ai sensi dell'art. 1456 c.c. per effetto della clausola risolutiva espressa prevista CP_1 dal Contratto di Subappalto ovvero, in subordine, per grave inadempimento di , ai Parte_1 sensi dell'art. 1453 c.c. e comunque ai sensi dell'art. 1662 c.c.
Nel merito in via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare la sussistenza in capo a dei crediti vantati nei confronti di CP_1 [...]
meglio descritti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare Pt_1 Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo di Euro 808.073,08 in sorte capitale, oltre IVA sugli CP_1 importi assoggettabili ed interessi come in narrativa, somma da porsi in compensazione con il credito che dovesse essere accertato come dovuto in capo a . Parte_1
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riferito da parte attrice, con contratto di appalto del 16.6.2021 la società Controparte_2
(committente) affidava alla (appaltatrice) i “lavori di realizzazione di un complesso CP_3 industriale per la produzione di integratori alimentari” situato in Pisa, “da realizzarsi tramite ristrutturazione edilizia di parte dei fabbricati esistenti nell'area dell'oggetto d'intervento e sostituzione edilizia della restante parte degli stessi”.
La , con contratto di subappalto n. POC004211910 del 23.11.2021, affidava alla CP_1 [...]
(subappaltatrice) l'esecuzione de “i lavori di realizzazione Carpenteria metallica – Parte_1
Edificio direzionale”.
3 Sulla base di quest'ultimo rapporto, appaltatrice e subappaltatrice vantano reciproche pretese, in questo processo.
Si considerino le diverse, reciproche, domande.
Occorre, subito, premettere che, con ordinanza del 21.1.2025, questo Giudice ha ritenuto la seconda e terza memoria integrativa di parte attrice tardive, come eccepito da controparte.
Si tratta di memorie depositate ai sensi del rito disciplinato per effetto della Riforma c.d. Cartabia
(D.Lgs. n. 149/2022).
Le memorie sono state depositate, rispettivamente, in data 10.5.2024 ed in data 20.5.2024.
La prima udienza, in atto di citazione, è stata fissata in data 29.5.2024.
Come è noto, l'art. 171 ter c.p.c. prevede un termine di 20 e 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
L'art. 183 c.p.c. riguarda, espressamente, la “udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione”.
A “fissare” l'udienza è l'attore, nell'atto di citazione, ex art. 163 c.p.c.: “La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa”.
Nella versione dell'art. 171 bis c.p.c vigente ratione temporis, prima cioè del correttivo di cui al
D.Lgs. n. 164/2024, l'art. 171 bis c.p.c. non prevedeva “sospensioni” dei termini ex art. 171 ter
c.p.c. in caso di omesso decreto di conferma da parte del Giudice, in sede di verifiche preliminari
(nel caso di specie, vista la costituzione di parte convenuta, la situazione non era problematica sotto il punto di vista dell'integrità del contraddittorio).
Dal 26.11.2024, invece, è previsto all'ultimo comma che “I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo”.
All'evidenza, è solo con l'introduzione del decreto legislativo in parola che è prevista la “stasi” processuale fino all'emissione del decreto di conferma.
La necessità di introdurre tale disposizione presuppone, all'evidenza, che, prima, non vi era alcuna stasi in attesa del decreto di conferma, che poteva non giungere (molta Dottrina autorevole si è pronunciata in tal senso).
D'altronde, si noti, neppure i difensori, nelle difese scritte ed in quelle orali verbalizzate (v. verbali d'udienza del 30.5.2024 e del 20.11.2025), trattano del correttivo di cui al D.Lgs. n. 164/2024.
Per completezza, tale atto avente forza di legge prevede, all'art. 7, che “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
4 Il presente processo è stato introdotto dopo il 28.2.2023 ma il D.Lgs. n. 164 cit. è entrato in vigore dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c..
La retroattività non può riguardare attività difensive oramai precluse dalla legge all'epoca vigente, perché lederebbe l'affidamento delle parti e dei loro difensori, e i loro diritti difensivi oramai acquisiti (nel cono prospettico di chi fa valere l'altrui tardività dell'attività difensiva).
In ogni caso, la retroattività prevista è tutt'altro che disposizione priva di applicazione, visto che, ben, vi può essere la situazione che vi sono stati o vi sono processi introdotti prima del correttivo che necessitano di svolgere o di svolgere, nuovamente, la fase introduttiva: d'altronde, la data del
28.2.2023 è il generale dies a quo di decorrenza dell'entrata in vigore della Riforma c.d. Cartabia.
Premesso ciò, basti dire che l'udienza si è tenuta il 30.5.2024 e non il 29.5.2024, perché si è trattato del rinvio d'ufficio (nel senso che è automatico, in concreto effettuato direttamente dalla
Cancelleria in virtù dell'art. 168 bis c.p.c.: “Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato”), che ha rimandato la prima udienza al primo giorno di udienza tabellarmente previsto, che, per la prima Sezione civile di questo
Tribunale, è appunto giovedì (il 29.5.2024 era mercoledì), giorno in cui il Sottoscritto teneva udienza.
Così ragionando si può dare continuità all'orientamento, pacifico nel sistema processuale ante
Riforma Cartabia, per il quale (v., tra le tante, Cass. civ. n. 2299/2017) “il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168- bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore”.
Nel caso di specie, per concludere, i 10 giorni andavano calcolati, a ritroso, dal 29.5.2024, quindi.
Di conseguenza, la seconda e terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice sono tardive e, quindi, inammissibili.
Ciò posto si considerino le domande di parte attrice.
In primo luogo, parte attrice chiede che il Giudice condanni parte convenuta al “pagamento del complessivo importo di € 298.064,23, oltre IVA per lavori eseguiti e contabilizzati, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002. oltre allo svincolo delle ritenute di garanzia effettuate sui quattro certificati di pagamento emessi, per complessivi € 51.610,13, oltre IVA ed interessi moratori ex
D.Lgs n. 231/2002”.
5 L'import di € 298.064,23, oltre IVA sarebbe il corrispettivo il corrispettivo per la c.d. quota lavori, oggetto preventivo di SAL (la quota materiali sarebbe stata oggetto immediatamente di fatturazione).
In tal senso, parte attrice riferisce che in ossequio alle previsioni contrattuali, le parti procedevano: - in data 31.7.2022, alla redazione del SAL n.1 per l'importo netto di € 111.894,95, con il relativo certificato di pagamento (doc. 8); - in data 31.8.2022, alla redazione del SAL n.2 per l'importo netto di € 161.938,06, con il relativo certificato di pagamento (doc. 9); - in data 30.9.2022 alla redazione del SAL n.
3 - che la firmava con riserva - per l'importo netto di € 63.891,35 con il Parte_1 relativo certificato di pagamento (doc. 10); - in data 31.10.2022, alla redazione del SAL n.
4 - che l'odierna attrice firmava con riserva -per l'importo netto di € 12.040,00, con il relativo certificato di pagamento (doc. 11).
Parte attrice avrebbe emesso, conseguentemente, le fatture nn. 57,63,73 e 74 del 2022 (doc. 12).
In relazione alla ritenuta di garanzia, e per complessivi € 51.610,13, oltre IVA, l'attrice avrebbe emesso la fattura n. 5/2023.
contesta la debenza di tali importi, rammentando di aver già corrisposto a una CP_1 Parte_1 parte rilevante del corrispettivo contrattualmente previsto e precisamente l'importo di € 840.815,10 oltre IVA (pari ad € 1.025.794,40 IVA compresa), pari al costo dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto e compresi nel corrispettivo del medesimo.
Con riferimento alle somme qui esaminate, eccepisce come parte attrice:
- non abbia trasmesso, a norma dell'art. 24 del contratto, la documentazione afferente la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa della posizione dei lavoratori alle dipendenze della società subappaltatrice o delle società terze alle quali eventualmente fossero stati affidate le lavorazioni;
- non abbia realizzato alcuni lavori (“- Montaggio baraccatura lato nord e sud - Montaggio supporto frangisole e Lucernario - Montaggio scala esterna - Completamento montaggio carpenteria principale - Posa angolari di supporto alla lamiera grecata - Posa lamiere
Impalcato Piano Primo e Copertura - Bulloneria mancante - Saldatura Piastre appoggi -
Serraggio concio 1,2, 3, 4, 5, 6 - Sostituzione bulloni”) e ne abbia realizzato altri non a regola d'arte (“- Problemi giunti filo 4 - Mancanza calandratura travi - Addebiti mezzi di sollevamento - Difformità scala interna - Difformità scala esterna - Difformità diametro fori
- Difformità concio 6 filo 17 - Assenza piatto porta lamiera - Difformità lamiere grecate
(richieste Hi BOND 75 sp. 7/10 arrivate SAND 55 sp. 8/10) conseguente aumento spessore massetto Impalcato Piano Primo e inserimento supporto Promat Impalcato Piano
Copertura - Bulloneria non rispondenti alle caratteristiche di progetto).
6 Parte convenuta allega la corrispondenza intervenuta, facendosi notare come già al 30.6.2022 la situazione fosse alquanta problematica tra le parti, per, sfociare, in data 28.10.2022, alla formulazione e trasmissione della diffida ad adempiere entro il 31.10.2022, quanto meno ai fini delle rassicurazioni circa la redazione di un cronoprogramma e l'incremento dei mezzi organizzativi per accelerare con i tempi.
Circa le ritenute di garanzia, parte convenuta illustra come l'art. 22 del contratto preveda l'inesigibilità dei relativi importi in presenza di contestazioni o reclami.
Si ritiene che l'eccezione di inadempimento formulata da parte convenuta sia fondata.
E' pacifico che l'opera non sia stata completata, così come sono documentali e, comunque, tempestivi i rilievi di parte convenuta.
Si tratta di profili che parte attrice ben conosceva prima dell'atto di citazione.
Si è detto che la seconda memoria è tardiva.
Nella prima memoria, parte attrice riferisce che i ritardi fossero dovuti ad una progettazione carente nonché a scelte tecniche non appropriate, come il trattamento delle carpenterie.
Con riferimento alla documentazione inerente la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa dei lavoratori, sub doc. 22, ha depositato una serie di mail.
Orbene, sul punto, si ritiene assorbente come la documentazione inerente i DURC non sia idonea a dimostrare l'adempimento da parte dell'attrice dei suoi obblighi contrattuali verso parte convenuta.
Le mail sub doc. 22 non hanno gli allegati e, comunque, occorreva anche dare dimostrazione della composizione completa del personale addetto in cantiere, anche solo per far comprendere lo sforzo impiegato per rispettare la disposizione contrattuale.
Ciò posto, parte convenuta è giustificata nel non adempiere alla propria obbligazione.
Tale rilievo è fondato anche se si considera la data di consegna della progettazione esecutiva, a partire dalla quale consegna sarebbe stato possibile alle attività di carpenteria, a marzo 2022.
Quanto al fatto che fossero emessi i certificati di pagamento, a parte il fatto che non sono firmati dal
Direttore di cantiere, basti dire che non fanno prova dell'esecuzione dei lavori, in presenza di contestazioni ad opera della controparte (Cass. n. 106/2011 e Cass. n. 15925/2023).
Quanto al ritardo, nell'atto aggiuntivo n. 3, in data 20 luglio 2022, ha assunto Parte_1
l'obbligazione di iniziare l'attività di montaggio in data 21 luglio 2022 e di completare le consegne in verniciatura entro il 31 luglio 2022, termini che non sono stati rispettati.
Sono termini stipulati a luglio, quando è stata verosimilmente a conoscenza, oramai da Parte_1 marzo, dei progetti esecutivi, e quindi stipulati con cognizione di causa.
Ancora, parte attrice formula seguente domanda:
“condannare la al pagamento del complessivo importo di € 320.392,98 per CP_1
7 prestazioni eseguite in esecuzione del contratto di subappalto del 23 novembre 2022 e non contabilizzate”.
Parte attrice riferisce che: “si osserva che la , nel corso dello svolgimento del rapporto Parte_1 contrattuale, eseguiva, su richiesta della , anche una serie di lavori e forniture che tuttavia CP_1 non erano contabilizzate dall'Appaltatore, quali, tra l'altro, la fornitura di materiale di travi, tubi e angolari, attività di verniciatura, ecc., in relazione ai quali emetteva regolari fatture di pagamento, mai contestate e comunque tutte rimaste impagate.
In particolare:
-fattura n. 85/2022 del 16 dicembre 2022 relativamente al “materiale trasformato (travi, tubi, angolari)” presente presso il cantiere, per complessivi € 50.520,20 (All. 14); - fattura n. 86/2022 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto il premio di cui all'Atto aggiuntivo n. 3 del 20 luglio 2022, per complessivi € 122.000,00 (All. 15).
- fattura n. 87/2022 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto costi extra relativi alla “verniciatura di opere metalliche …” di cui all'art. 2 punto 2 del contratto di subappalto, per complessivi €
116.437,78 (All. 16); - fattura n. 88/2022 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto “lavori eseguiti nel cantiere di ” per complessivi € 20.909,43 (All.17); - fattura n. 91/2022 del 30 CP_2 dicembre 2022 relativamente alla “fornitura di angolari 120x120x10 con fori e piastre saldate, nr
19 pz a mt 6 per totali 114mt”, per complessivi € 10.525,57 (All. 18)”.
Si tratta di pretese contestate da parte convenuta, vuoi perché, ancora, difetta la documentazione inerenti la regolarità retributiva, contributiva e assicurazione della posizione dei lavoratori, vuoi perché ai sensi dell'art. 21.2 delle condizioni generali di contratto le fatture potevano essere emesse solo previo SAL, vuoi perché tengono conto dell'aumento del costo dell'acciaio quanto, invece,
l'aumento del prezzo è stato concordato con l'atto aggiuntivo n. 3, con rinuncia espressa di
[...]
di adeguamento da pare sua, vuoi perché la prestazione di verniciatura sarebbe stata posta in Pt_1 essere da ditta terza, tale società Calini s.r.l..
Infine, parte convenuta rammenta come ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto le varianti ritenute necessarie richieste dall'appaltatrice in corso di rapporto non avrebbe determinato la modifica delle condizioni contrattuali.
Parte attrice, nella prima memoria, si è limitata a ribadire la propria posizione, ma non ha contestato la sussistenza ed il vigore delle clausole citate da parte convenuta.
Tali rilievi sarebbero assorbenti, anche a prescindere dalla tardività delle memorie successive.
Ancora, parte attrice formula la seguente domanda:
“-accertare il diritto di parte attrice all'ottenimento delle somme richieste a titolo risarcitorio con le riserve richiamate nel presente atto e, per l'effetto, condannare al pagamento, in CP_1
8 favore di dell'importo di € 453.378,87 o del diverso maggiore o minore importo Parte_1 che sarà ritenuto di giustizia, determinato anche in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 Cod.
Civ., occorrendo a titolo risarcitorio ovvero, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 2043 Cod. Civ. ovvero, in via gradatamente subordinata, ex articolo 2041 Cod. Civ., oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione”.
Anche in questo caso si può riportare, fedelmente, il pensiero espresso da parte attrice in atto di citazione:
“Per le ragioni di cui sopra detto, la formulava, tramite riserve iscritte in calce ai SAL Parte_1 nn. 3 e 4 (All. 19), le seguenti contestazioni e contestuale richiesta di riconoscimento di maggiori oneri:
“1. Materiale fornito e non riconosciuto: la scrivente Società ha regolarmente eseguito forniture per totali tonnellate 397,67destinate alla realizzazione del Ponte Direzionale Pharmanutra. Del totale costruito e fornito alla scrivente sono state riconosciute tonn 377,47 per una differenza non riconosciuta pari a tonn 20.20 per un valore di euro € 3.430,63 €/ton per un totale di € 69.298,87
2.Oneri contrattuali non riconosciuti: diversamente da quanto indicato in contratto non è stata riconosciuta alla scrivente la voce di costo remunerativa delle variazioni di costo della materia prima (extra costo acciaio) per totali euro 195.280,00
3. Mancato riconoscimento degli extra oneri per attività richieste ed eseguite e non previste in contratto come indicato nella nostra mail del 21.10.2022 per totali euro 38.000,00
4. Maggiori oneri per anomalo andamento produttivo di cantiere legato a ritardi nella fornitura delle carpenterie metalliche complete di ciclo di verniciatura e a risoluzioni di problematiche tecniche da parte di causate proprio dall'applicazione del ciclo di Parte_3 verniciatura predetto (ciclo intumescente scelto da e carico della medesima) che ha CP_1 determinato e continua a determinare rallentamenti e discontinuità nell'andamento delle attività ordinarie della scrivente. Tali maggiori oneri ammontano a € 72.800,00 quantificati alla data odierna.
5. Maggiori oneri a sostenersi per il completamento delle attività visti i tempi di risoluzione delle proprie problematiche tecniche di cantiere da parte di Codesta Spett.le Società € 78.000,00”.
Il tutto per complessivi € 453.378,87.
In relazione alle predette riserve, la emetteva le fatture nn. 85 del 2022 e 7, 8 e 9 del Parte_1
2023 (All. 20), tutte rimaste impagate”.
Parte convenuta replica come si tratti in parte di duplicazione di voci già riconosciute (v. sempre atto aggiuntivo n. 3) sia come gli atti aggiuntivi nn. 3 e 5 prevedessero tempistiche disattese da
. Parte_1
9 Comunque, contesta la sussistenza in sé delle prestazioni, per come quantificate.
Parte attrice non ha fornito la dimostrazione di aver adempiuto regolarmente al contratto, nelle tempistiche via via pattuite e ciò è assorbente, ai fini di eventuali risarcimenti.
Comunque, in ogni caso, parte convenuta ha descritto tutte le criticità cui espone la documentazione depositata dall'attrice per dimostrare i danni, eventualmente, patiti.
Si considerino le domande di parte convenuta, che non siano rivolte al mero rigetto delle domande di parte attrice.
In via riconvenzionale, parte convenuta chiede l'accertamento della risoluzione del contratto di subappalto nonché la condanna al risarcimento del danno.
Come riferito sopra, parte attrice ha diffidato in data 28.10.2022 la società subappaltatrice.
Non emerge alcun cronogramma di risposta, comunque essendo stata parte convenuta diligente a corrispondere, nonostante la conflittualità via via emergente, gli importi a titolo di quota materiali.
Si ripete che le tempistiche concordate, in particolare negli atti aggiuntivi nn. 3 e 5, sono state disattese.
Si tenga, pure, presente che vi sono ben cinque atti aggiuntivi da aprile ad ottobre 2022, in cui non figurano riserve della subappaltatrice (i SAL sono stati firmati dal contabile di cantiere e non dal direttore).
Pere quanto concerne il risarcimento dei danni, parte convenuta chiede:
- € 663.386,07 per completamenti e ripristini affidati a imprese terze in relazione ai lavori eseguiti da;
Parte_1
- € 4.113,89 relativo alla quota del premio della polizza decennale postuma (doc. 19, 29), di competenza di in base al disposto dell'art.
3.1 del Contratto di Subappalto;
Parte_1
- “Considerato che non ha completato i lavori nel termine del 30 agosto 2022 ed Parte_1 anzi ha abbandonato il cantiere senza concludere gli stessi, applicando la penale massima nella misura del 10% dell'importo contrattuale, l'importo” dovuto di “Euro 140.573,12 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di abbandono del cantiere al saldo (doc.
19)”.
Il primo importo è alquanto elevato.
Si noti che parte convenuta, nella diffida di fine ottobre 2022, aveva previsto un termine per completare l'opera fino al 13.11.2022, anche per rimediare agli asseriti vizi.
Fatture e contratti non si basano su di un preciso cronoprogramma, che, poi, è quello che parte convenuta ha richiesto a parte attrice, ritenendola inadempiente: è evidente che il metro di giudizio deve essere equilibrato.
Difetta un chiaro e preciso consuntivo sui vari punti, limitandosi parte convenuta ad un'elencazione
10 di fatture e addebiti e non delineando i criteri di calcolo del preteso risarcimento: le prove orali non avrebbero dipanato i vari dubbi sulla pertinenza delle opere, vista la loro genericità.
Una c.t.u. sarebbe stata esplorativa e, comunque, non concretamente praticabile visto che lo stato dei luoghi è stato modificato.
Agli atti risulta che parte attrice abbia chiesto davanti il Tribunale di Pisa un accertamento tecnico preventivo ma tale Autorità ebbe a rigettare il rimedio facendo persona sul foro esclusivo convenzionale previso dall'art. 44 del contratto di subappalto.
L'ordinanza di rigetto risale alla data del 2.5.2023.
Nessuno ha mai svolto istanza volte ad un a.t.p. davanti al foro competente.
Per quanto concerne il rinnovo della polizza vale quanto sopra.
Per quanto riguarda la penale, la stessa può essere ritenuta applicabile.
Nella prima difesa utile (verbale d'udienza e prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), non vi sono state contestazioni specifiche circa l'esistenza ed efficacia della relativa previsione contrattuale nonché sull'an liquidato.
La misura, comunque, è congrua vista l'importanza del cantiere.
Tale importo è dovuto considerato che, sì, le opere sono portate a termine ma, senza l'intervento dell'attrice, sicché il ritardo è perdurato, da questo angolo prospettico, nella sua massima entità.
Quanto alla rivalutazione, si ritiene che la somma dovuta a titolo di penale costituisca una determinazione negoziale forfettaria del danno, trattandosi, quindi, di debito determinato o determinabile: il debito non è rivalutabile (Cass. n. 2941/1999).
Gli interessi vengono fatti decorrere dalla data in cui si è conclamato e reso definitivo il ritardo
(1.11.2022).
Le spese di lite sono compensate a metà per soccombenza reciproca parziale.
Si applica lo scaglione € 260.000,01-€ 520.000,00, adeguato alla concreta difficoltà della causa, fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
In corso di processo sono state sollevate alcune questioni, che risultano, fra le altre, ampiamente assorbite:
- la riunione di questo fascicolo al fascicolo RG n. 1584/2024, pendente davanti a questo Tribunale, davanti a Giudice-persona fisica diverso: si è ritenuto di procedere autonomamente, visto che, come riferito da parte attrice, nell'altro processo si tratta di altro contratto e di altra opera, una struttura in acciaio, cd. soppalco, ancorché nello stesso cantiere;
- le istanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza,
11 eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 1582/2024:
- dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di subappalto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere intimata da parte convenuta;
- dichiarare la sussistenza in capo a parte convenuta del credito vantato nei confronti di parte attrice a titolo di penale e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta dell'importo di € 140.573,12 oltre interessi nella misura ex art. 1284 quarto comma c.p.c. dalla data del 1.11.2022 al saldo;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta, le spese di lite che si liquidano, al netto della compensazione parziale per metà, in complessivi € 11.229,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 26.12.2025.
Il Giudice
BI MA GA
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI MA GA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa R.G. n. 1582/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gentile MA e dall'avv. Fersurella Giovanna;
-ATTRICE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Di Pede Matteo;
CP_1
-CONVENUTA-
Oggetto: subappalto.
All'ultima udienza, i difensori hanno concluso:
“L'avv. Lucchetta chiede di poter depositare foglio di deduzioni d'udienza.
L'avv. Granziero si oppone.
L'avv. Lucchetta insiste per la revoca dell'ordinanza che aveva dichiarato la tardività delle memorie, rilevando che dal combinato disposto degli artt. 166, 171 bis e 171 ter c.p.c. il dies a quo decorre dalla data di udienza fissata dal giudice anche se differita ex art. 168 bis c.p.c. in quanto in caso delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la norma fa riferimento in relazione ai termini per il deposito delle stesse alla prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c. senza alcun riferimento all'atto di citazione, conseguentemente ha fatto riferimento per la prima udienza fissata per il 30 maggio
2024.
Nel merito insiste per il rigetto della domanda riconvenzionale di richiamandosi alla prima CP_1 memoria integrativa e si chiede per la condanna della per il pagamento degli importi come CP_1 richiesti in atto di citazione e memoria n.
1. Evidenzia che la somma richiesta è comprovata dai certificati di pagamento che costituiscono documentazione di provenienza del committente e titolo
1 ex lege in base al quale matura il credito dell'appaltatore.
Insiste per la c.t.u. con riferimento all'importo di € 320.392,98.
Chiede termine per il deposito di note conclusive.
L'avv. Granziero conclude nel merito come da comparsa di costituzione e risposta ed in via istruttoria come da seconda e terza memoria integrativa.
Rileva che l'art. 171 bis c.p.c. fa riferimento alla data di udienza fissata dal giudice come riferito dalla relazione illustrativa e come confermato dal correttivo. Part Per quanto riguarda i crediti di controparte i e i certificati di pagamento non costituiscono prova del credito visto il disposto dell'art. 1666 c.c., anche a fronte delle eccezioni di inadempimento sollevate (Cass. n. 106/2011).
Si oppone alla richiesta di concessione di note conclusive”.
Parte attrice ha quindi concluso nel merito, ferme tutte le altre istanze non ammesse:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni sopra esposte:
-in via preliminare, emettere ordinanza ingiunzione ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. per l'importo di€ 349.764,36, oltre IVA;
-nel merito, accertare il diritto di a vedersi riconosciuto il corrispettivo per i Parte_1 lavori eseguiti di cui al contratto di subappalto del 23 novembre 2021 e successivi atti aggiuntivi e il conseguente inadempimento contrattuale della e, per l'effetto: CP_1
➢ condannare la al pagamento del complessivo importo di € 298.064,23, oltre IVA CP_1
per lavori eseguiti e contabilizzati, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002. oltre allo svincolo delle ritenute di garanzia effettuate sui quattro certificati di pagamento emessi, per complessivi €
51.610,13, oltre IVA ed interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002;
➢ condannare la al pagamento del complessivo importo di € 320.392,98 per CP_1
prestazioni eseguite in esecuzione del contratto di subappalto del 23 novembre 2022 e non contabilizzate,
-accertare il diritto di parte attrice all'ottenimento delle somme richieste a titolo risarcitorio con le riserve richiamate nel presente atto e, per l'effetto, condannare al pagamento, in CP_1 favore di dell'importo di € 453.378,87 o del diverso maggiore o minore importo Parte_1 che sarà ritenuto di giustizia, determinato anche in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 Cod.
Civ., occorrendo a titolo risarcitorio ovvero, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 2043 Cod. Civ. ovvero, in via gradatamente subordinata, ex articolo 2041 Cod. Civ., oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione;
in ogni caso, condannare controparte al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio”.
2 Parte convenuta ha concluso nel merito, ferme tutte le altre istanze non ammesse:
“Voglia il Tribunale di Venezia, contrariis reiectis
In via preliminare.
Disporre la riunione del presente procedimento con il procedimento n. 1584/2024 R.G. di Questo
Tribunale, ai sensi dell'art. 274 c.p.c., previa rimessione degli atti al Presidente del Tribunale.
In via preliminare ulteriore
Rigettare l'istanza per l'emissione di ordinanza di ingiunzione formulata da ex art. Parte_1
186 bis e ter c.p.c. in quanto inammissibile ed infondata per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito.
Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a in relazione al Contratto di CP_1 Parte_1
Subappalto e, per l'effetto, rigettare le domande ex adverso formulate.
Nel merito in via ulteriore:
Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di subappalto stipulato tra
e ai sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere intimata da CP_1 Parte_1
e comunque ai sensi dell'art. 1456 c.c. per effetto della clausola risolutiva espressa prevista CP_1 dal Contratto di Subappalto ovvero, in subordine, per grave inadempimento di , ai Parte_1 sensi dell'art. 1453 c.c. e comunque ai sensi dell'art. 1662 c.c.
Nel merito in via riconvenzionale:
Accertare e dichiarare la sussistenza in capo a dei crediti vantati nei confronti di CP_1 [...]
meglio descritti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, condannare Pt_1 Parte_1 al pagamento in favore di dell'importo di Euro 808.073,08 in sorte capitale, oltre IVA sugli CP_1 importi assoggettabili ed interessi come in narrativa, somma da porsi in compensazione con il credito che dovesse essere accertato come dovuto in capo a . Parte_1
In ogni caso.
Con vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riferito da parte attrice, con contratto di appalto del 16.6.2021 la società Controparte_2
(committente) affidava alla (appaltatrice) i “lavori di realizzazione di un complesso CP_3 industriale per la produzione di integratori alimentari” situato in Pisa, “da realizzarsi tramite ristrutturazione edilizia di parte dei fabbricati esistenti nell'area dell'oggetto d'intervento e sostituzione edilizia della restante parte degli stessi”.
La , con contratto di subappalto n. POC004211910 del 23.11.2021, affidava alla CP_1 [...]
(subappaltatrice) l'esecuzione de “i lavori di realizzazione Carpenteria metallica – Parte_1
Edificio direzionale”.
3 Sulla base di quest'ultimo rapporto, appaltatrice e subappaltatrice vantano reciproche pretese, in questo processo.
Si considerino le diverse, reciproche, domande.
Occorre, subito, premettere che, con ordinanza del 21.1.2025, questo Giudice ha ritenuto la seconda e terza memoria integrativa di parte attrice tardive, come eccepito da controparte.
Si tratta di memorie depositate ai sensi del rito disciplinato per effetto della Riforma c.d. Cartabia
(D.Lgs. n. 149/2022).
Le memorie sono state depositate, rispettivamente, in data 10.5.2024 ed in data 20.5.2024.
La prima udienza, in atto di citazione, è stata fissata in data 29.5.2024.
Come è noto, l'art. 171 ter c.p.c. prevede un termine di 20 e 10 giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
L'art. 183 c.p.c. riguarda, espressamente, la “udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione”.
A “fissare” l'udienza è l'attore, nell'atto di citazione, ex art. 163 c.p.c.: “La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa”.
Nella versione dell'art. 171 bis c.p.c vigente ratione temporis, prima cioè del correttivo di cui al
D.Lgs. n. 164/2024, l'art. 171 bis c.p.c. non prevedeva “sospensioni” dei termini ex art. 171 ter
c.p.c. in caso di omesso decreto di conferma da parte del Giudice, in sede di verifiche preliminari
(nel caso di specie, vista la costituzione di parte convenuta, la situazione non era problematica sotto il punto di vista dell'integrità del contraddittorio).
Dal 26.11.2024, invece, è previsto all'ultimo comma che “I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo”.
All'evidenza, è solo con l'introduzione del decreto legislativo in parola che è prevista la “stasi” processuale fino all'emissione del decreto di conferma.
La necessità di introdurre tale disposizione presuppone, all'evidenza, che, prima, non vi era alcuna stasi in attesa del decreto di conferma, che poteva non giungere (molta Dottrina autorevole si è pronunciata in tal senso).
D'altronde, si noti, neppure i difensori, nelle difese scritte ed in quelle orali verbalizzate (v. verbali d'udienza del 30.5.2024 e del 20.11.2025), trattano del correttivo di cui al D.Lgs. n. 164/2024.
Per completezza, tale atto avente forza di legge prevede, all'art. 7, che “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
4 Il presente processo è stato introdotto dopo il 28.2.2023 ma il D.Lgs. n. 164 cit. è entrato in vigore dopo la prima udienza ex art. 183 c.p.c..
La retroattività non può riguardare attività difensive oramai precluse dalla legge all'epoca vigente, perché lederebbe l'affidamento delle parti e dei loro difensori, e i loro diritti difensivi oramai acquisiti (nel cono prospettico di chi fa valere l'altrui tardività dell'attività difensiva).
In ogni caso, la retroattività prevista è tutt'altro che disposizione priva di applicazione, visto che, ben, vi può essere la situazione che vi sono stati o vi sono processi introdotti prima del correttivo che necessitano di svolgere o di svolgere, nuovamente, la fase introduttiva: d'altronde, la data del
28.2.2023 è il generale dies a quo di decorrenza dell'entrata in vigore della Riforma c.d. Cartabia.
Premesso ciò, basti dire che l'udienza si è tenuta il 30.5.2024 e non il 29.5.2024, perché si è trattato del rinvio d'ufficio (nel senso che è automatico, in concreto effettuato direttamente dalla
Cancelleria in virtù dell'art. 168 bis c.p.c.: “Se nel giorno fissato per la comparizione il giudice istruttore designato non tiene udienza, la comparizione delle parti è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva tenuta dal giudice designato”), che ha rimandato la prima udienza al primo giorno di udienza tabellarmente previsto, che, per la prima Sezione civile di questo
Tribunale, è appunto giovedì (il 29.5.2024 era mercoledì), giorno in cui il Sottoscritto teneva udienza.
Così ragionando si può dare continuità all'orientamento, pacifico nel sistema processuale ante
Riforma Cartabia, per il quale (v., tra le tante, Cass. civ. n. 2299/2017) “il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168- bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore”.
Nel caso di specie, per concludere, i 10 giorni andavano calcolati, a ritroso, dal 29.5.2024, quindi.
Di conseguenza, la seconda e terza memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice sono tardive e, quindi, inammissibili.
Ciò posto si considerino le domande di parte attrice.
In primo luogo, parte attrice chiede che il Giudice condanni parte convenuta al “pagamento del complessivo importo di € 298.064,23, oltre IVA per lavori eseguiti e contabilizzati, oltre interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002. oltre allo svincolo delle ritenute di garanzia effettuate sui quattro certificati di pagamento emessi, per complessivi € 51.610,13, oltre IVA ed interessi moratori ex
D.Lgs n. 231/2002”.
5 L'import di € 298.064,23, oltre IVA sarebbe il corrispettivo il corrispettivo per la c.d. quota lavori, oggetto preventivo di SAL (la quota materiali sarebbe stata oggetto immediatamente di fatturazione).
In tal senso, parte attrice riferisce che in ossequio alle previsioni contrattuali, le parti procedevano: - in data 31.7.2022, alla redazione del SAL n.1 per l'importo netto di € 111.894,95, con il relativo certificato di pagamento (doc. 8); - in data 31.8.2022, alla redazione del SAL n.2 per l'importo netto di € 161.938,06, con il relativo certificato di pagamento (doc. 9); - in data 30.9.2022 alla redazione del SAL n.
3 - che la firmava con riserva - per l'importo netto di € 63.891,35 con il Parte_1 relativo certificato di pagamento (doc. 10); - in data 31.10.2022, alla redazione del SAL n.
4 - che l'odierna attrice firmava con riserva -per l'importo netto di € 12.040,00, con il relativo certificato di pagamento (doc. 11).
Parte attrice avrebbe emesso, conseguentemente, le fatture nn. 57,63,73 e 74 del 2022 (doc. 12).
In relazione alla ritenuta di garanzia, e per complessivi € 51.610,13, oltre IVA, l'attrice avrebbe emesso la fattura n. 5/2023.
contesta la debenza di tali importi, rammentando di aver già corrisposto a una CP_1 Parte_1 parte rilevante del corrispettivo contrattualmente previsto e precisamente l'importo di € 840.815,10 oltre IVA (pari ad € 1.025.794,40 IVA compresa), pari al costo dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto e compresi nel corrispettivo del medesimo.
Con riferimento alle somme qui esaminate, eccepisce come parte attrice:
- non abbia trasmesso, a norma dell'art. 24 del contratto, la documentazione afferente la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa della posizione dei lavoratori alle dipendenze della società subappaltatrice o delle società terze alle quali eventualmente fossero stati affidate le lavorazioni;
- non abbia realizzato alcuni lavori (“- Montaggio baraccatura lato nord e sud - Montaggio supporto frangisole e Lucernario - Montaggio scala esterna - Completamento montaggio carpenteria principale - Posa angolari di supporto alla lamiera grecata - Posa lamiere
Impalcato Piano Primo e Copertura - Bulloneria mancante - Saldatura Piastre appoggi -
Serraggio concio 1,2, 3, 4, 5, 6 - Sostituzione bulloni”) e ne abbia realizzato altri non a regola d'arte (“- Problemi giunti filo 4 - Mancanza calandratura travi - Addebiti mezzi di sollevamento - Difformità scala interna - Difformità scala esterna - Difformità diametro fori
- Difformità concio 6 filo 17 - Assenza piatto porta lamiera - Difformità lamiere grecate
(richieste Hi BOND 75 sp. 7/10 arrivate SAND 55 sp. 8/10) conseguente aumento spessore massetto Impalcato Piano Primo e inserimento supporto Promat Impalcato Piano
Copertura - Bulloneria non rispondenti alle caratteristiche di progetto).
6 Parte convenuta allega la corrispondenza intervenuta, facendosi notare come già al 30.6.2022 la situazione fosse alquanta problematica tra le parti, per, sfociare, in data 28.10.2022, alla formulazione e trasmissione della diffida ad adempiere entro il 31.10.2022, quanto meno ai fini delle rassicurazioni circa la redazione di un cronoprogramma e l'incremento dei mezzi organizzativi per accelerare con i tempi.
Circa le ritenute di garanzia, parte convenuta illustra come l'art. 22 del contratto preveda l'inesigibilità dei relativi importi in presenza di contestazioni o reclami.
Si ritiene che l'eccezione di inadempimento formulata da parte convenuta sia fondata.
E' pacifico che l'opera non sia stata completata, così come sono documentali e, comunque, tempestivi i rilievi di parte convenuta.
Si tratta di profili che parte attrice ben conosceva prima dell'atto di citazione.
Si è detto che la seconda memoria è tardiva.
Nella prima memoria, parte attrice riferisce che i ritardi fossero dovuti ad una progettazione carente nonché a scelte tecniche non appropriate, come il trattamento delle carpenterie.
Con riferimento alla documentazione inerente la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa dei lavoratori, sub doc. 22, ha depositato una serie di mail.
Orbene, sul punto, si ritiene assorbente come la documentazione inerente i DURC non sia idonea a dimostrare l'adempimento da parte dell'attrice dei suoi obblighi contrattuali verso parte convenuta.
Le mail sub doc. 22 non hanno gli allegati e, comunque, occorreva anche dare dimostrazione della composizione completa del personale addetto in cantiere, anche solo per far comprendere lo sforzo impiegato per rispettare la disposizione contrattuale.
Ciò posto, parte convenuta è giustificata nel non adempiere alla propria obbligazione.
Tale rilievo è fondato anche se si considera la data di consegna della progettazione esecutiva, a partire dalla quale consegna sarebbe stato possibile alle attività di carpenteria, a marzo 2022.
Quanto al fatto che fossero emessi i certificati di pagamento, a parte il fatto che non sono firmati dal
Direttore di cantiere, basti dire che non fanno prova dell'esecuzione dei lavori, in presenza di contestazioni ad opera della controparte (Cass. n. 106/2011 e Cass. n. 15925/2023).
Quanto al ritardo, nell'atto aggiuntivo n. 3, in data 20 luglio 2022, ha assunto Parte_1
l'obbligazione di iniziare l'attività di montaggio in data 21 luglio 2022 e di completare le consegne in verniciatura entro il 31 luglio 2022, termini che non sono stati rispettati.
Sono termini stipulati a luglio, quando è stata verosimilmente a conoscenza, oramai da Parte_1 marzo, dei progetti esecutivi, e quindi stipulati con cognizione di causa.
Ancora, parte attrice formula seguente domanda:
“condannare la al pagamento del complessivo importo di € 320.392,98 per CP_1
7 prestazioni eseguite in esecuzione del contratto di subappalto del 23 novembre 2022 e non contabilizzate”.
Parte attrice riferisce che: “si osserva che la , nel corso dello svolgimento del rapporto Parte_1 contrattuale, eseguiva, su richiesta della , anche una serie di lavori e forniture che tuttavia CP_1 non erano contabilizzate dall'Appaltatore, quali, tra l'altro, la fornitura di materiale di travi, tubi e angolari, attività di verniciatura, ecc., in relazione ai quali emetteva regolari fatture di pagamento, mai contestate e comunque tutte rimaste impagate.
In particolare:
-fattura n. 85/2022 del 16 dicembre 2022 relativamente al “materiale trasformato (travi, tubi, angolari)” presente presso il cantiere, per complessivi € 50.520,20 (All. 14); - fattura n. 86/2022 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto il premio di cui all'Atto aggiuntivo n. 3 del 20 luglio 2022, per complessivi € 122.000,00 (All. 15).
- fattura n. 87/2022 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto costi extra relativi alla “verniciatura di opere metalliche …” di cui all'art. 2 punto 2 del contratto di subappalto, per complessivi €
116.437,78 (All. 16); - fattura n. 88/2022 del 16 dicembre 2022 avente ad oggetto “lavori eseguiti nel cantiere di ” per complessivi € 20.909,43 (All.17); - fattura n. 91/2022 del 30 CP_2 dicembre 2022 relativamente alla “fornitura di angolari 120x120x10 con fori e piastre saldate, nr
19 pz a mt 6 per totali 114mt”, per complessivi € 10.525,57 (All. 18)”.
Si tratta di pretese contestate da parte convenuta, vuoi perché, ancora, difetta la documentazione inerenti la regolarità retributiva, contributiva e assicurazione della posizione dei lavoratori, vuoi perché ai sensi dell'art. 21.2 delle condizioni generali di contratto le fatture potevano essere emesse solo previo SAL, vuoi perché tengono conto dell'aumento del costo dell'acciaio quanto, invece,
l'aumento del prezzo è stato concordato con l'atto aggiuntivo n. 3, con rinuncia espressa di
[...]
di adeguamento da pare sua, vuoi perché la prestazione di verniciatura sarebbe stata posta in Pt_1 essere da ditta terza, tale società Calini s.r.l..
Infine, parte convenuta rammenta come ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto le varianti ritenute necessarie richieste dall'appaltatrice in corso di rapporto non avrebbe determinato la modifica delle condizioni contrattuali.
Parte attrice, nella prima memoria, si è limitata a ribadire la propria posizione, ma non ha contestato la sussistenza ed il vigore delle clausole citate da parte convenuta.
Tali rilievi sarebbero assorbenti, anche a prescindere dalla tardività delle memorie successive.
Ancora, parte attrice formula la seguente domanda:
“-accertare il diritto di parte attrice all'ottenimento delle somme richieste a titolo risarcitorio con le riserve richiamate nel presente atto e, per l'effetto, condannare al pagamento, in CP_1
8 favore di dell'importo di € 453.378,87 o del diverso maggiore o minore importo Parte_1 che sarà ritenuto di giustizia, determinato anche in via equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 Cod.
Civ., occorrendo a titolo risarcitorio ovvero, in via subordinata, a titolo di risarcimento del danno ex articolo 2043 Cod. Civ. ovvero, in via gradatamente subordinata, ex articolo 2041 Cod. Civ., oltre interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. e rivalutazione”.
Anche in questo caso si può riportare, fedelmente, il pensiero espresso da parte attrice in atto di citazione:
“Per le ragioni di cui sopra detto, la formulava, tramite riserve iscritte in calce ai SAL Parte_1 nn. 3 e 4 (All. 19), le seguenti contestazioni e contestuale richiesta di riconoscimento di maggiori oneri:
“1. Materiale fornito e non riconosciuto: la scrivente Società ha regolarmente eseguito forniture per totali tonnellate 397,67destinate alla realizzazione del Ponte Direzionale Pharmanutra. Del totale costruito e fornito alla scrivente sono state riconosciute tonn 377,47 per una differenza non riconosciuta pari a tonn 20.20 per un valore di euro € 3.430,63 €/ton per un totale di € 69.298,87
2.Oneri contrattuali non riconosciuti: diversamente da quanto indicato in contratto non è stata riconosciuta alla scrivente la voce di costo remunerativa delle variazioni di costo della materia prima (extra costo acciaio) per totali euro 195.280,00
3. Mancato riconoscimento degli extra oneri per attività richieste ed eseguite e non previste in contratto come indicato nella nostra mail del 21.10.2022 per totali euro 38.000,00
4. Maggiori oneri per anomalo andamento produttivo di cantiere legato a ritardi nella fornitura delle carpenterie metalliche complete di ciclo di verniciatura e a risoluzioni di problematiche tecniche da parte di causate proprio dall'applicazione del ciclo di Parte_3 verniciatura predetto (ciclo intumescente scelto da e carico della medesima) che ha CP_1 determinato e continua a determinare rallentamenti e discontinuità nell'andamento delle attività ordinarie della scrivente. Tali maggiori oneri ammontano a € 72.800,00 quantificati alla data odierna.
5. Maggiori oneri a sostenersi per il completamento delle attività visti i tempi di risoluzione delle proprie problematiche tecniche di cantiere da parte di Codesta Spett.le Società € 78.000,00”.
Il tutto per complessivi € 453.378,87.
In relazione alle predette riserve, la emetteva le fatture nn. 85 del 2022 e 7, 8 e 9 del Parte_1
2023 (All. 20), tutte rimaste impagate”.
Parte convenuta replica come si tratti in parte di duplicazione di voci già riconosciute (v. sempre atto aggiuntivo n. 3) sia come gli atti aggiuntivi nn. 3 e 5 prevedessero tempistiche disattese da
. Parte_1
9 Comunque, contesta la sussistenza in sé delle prestazioni, per come quantificate.
Parte attrice non ha fornito la dimostrazione di aver adempiuto regolarmente al contratto, nelle tempistiche via via pattuite e ciò è assorbente, ai fini di eventuali risarcimenti.
Comunque, in ogni caso, parte convenuta ha descritto tutte le criticità cui espone la documentazione depositata dall'attrice per dimostrare i danni, eventualmente, patiti.
Si considerino le domande di parte convenuta, che non siano rivolte al mero rigetto delle domande di parte attrice.
In via riconvenzionale, parte convenuta chiede l'accertamento della risoluzione del contratto di subappalto nonché la condanna al risarcimento del danno.
Come riferito sopra, parte attrice ha diffidato in data 28.10.2022 la società subappaltatrice.
Non emerge alcun cronogramma di risposta, comunque essendo stata parte convenuta diligente a corrispondere, nonostante la conflittualità via via emergente, gli importi a titolo di quota materiali.
Si ripete che le tempistiche concordate, in particolare negli atti aggiuntivi nn. 3 e 5, sono state disattese.
Si tenga, pure, presente che vi sono ben cinque atti aggiuntivi da aprile ad ottobre 2022, in cui non figurano riserve della subappaltatrice (i SAL sono stati firmati dal contabile di cantiere e non dal direttore).
Pere quanto concerne il risarcimento dei danni, parte convenuta chiede:
- € 663.386,07 per completamenti e ripristini affidati a imprese terze in relazione ai lavori eseguiti da;
Parte_1
- € 4.113,89 relativo alla quota del premio della polizza decennale postuma (doc. 19, 29), di competenza di in base al disposto dell'art.
3.1 del Contratto di Subappalto;
Parte_1
- “Considerato che non ha completato i lavori nel termine del 30 agosto 2022 ed Parte_1 anzi ha abbandonato il cantiere senza concludere gli stessi, applicando la penale massima nella misura del 10% dell'importo contrattuale, l'importo” dovuto di “Euro 140.573,12 oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data di abbandono del cantiere al saldo (doc.
19)”.
Il primo importo è alquanto elevato.
Si noti che parte convenuta, nella diffida di fine ottobre 2022, aveva previsto un termine per completare l'opera fino al 13.11.2022, anche per rimediare agli asseriti vizi.
Fatture e contratti non si basano su di un preciso cronoprogramma, che, poi, è quello che parte convenuta ha richiesto a parte attrice, ritenendola inadempiente: è evidente che il metro di giudizio deve essere equilibrato.
Difetta un chiaro e preciso consuntivo sui vari punti, limitandosi parte convenuta ad un'elencazione
10 di fatture e addebiti e non delineando i criteri di calcolo del preteso risarcimento: le prove orali non avrebbero dipanato i vari dubbi sulla pertinenza delle opere, vista la loro genericità.
Una c.t.u. sarebbe stata esplorativa e, comunque, non concretamente praticabile visto che lo stato dei luoghi è stato modificato.
Agli atti risulta che parte attrice abbia chiesto davanti il Tribunale di Pisa un accertamento tecnico preventivo ma tale Autorità ebbe a rigettare il rimedio facendo persona sul foro esclusivo convenzionale previso dall'art. 44 del contratto di subappalto.
L'ordinanza di rigetto risale alla data del 2.5.2023.
Nessuno ha mai svolto istanza volte ad un a.t.p. davanti al foro competente.
Per quanto concerne il rinnovo della polizza vale quanto sopra.
Per quanto riguarda la penale, la stessa può essere ritenuta applicabile.
Nella prima difesa utile (verbale d'udienza e prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.), non vi sono state contestazioni specifiche circa l'esistenza ed efficacia della relativa previsione contrattuale nonché sull'an liquidato.
La misura, comunque, è congrua vista l'importanza del cantiere.
Tale importo è dovuto considerato che, sì, le opere sono portate a termine ma, senza l'intervento dell'attrice, sicché il ritardo è perdurato, da questo angolo prospettico, nella sua massima entità.
Quanto alla rivalutazione, si ritiene che la somma dovuta a titolo di penale costituisca una determinazione negoziale forfettaria del danno, trattandosi, quindi, di debito determinato o determinabile: il debito non è rivalutabile (Cass. n. 2941/1999).
Gli interessi vengono fatti decorrere dalla data in cui si è conclamato e reso definitivo il ritardo
(1.11.2022).
Le spese di lite sono compensate a metà per soccombenza reciproca parziale.
Si applica lo scaglione € 260.000,01-€ 520.000,00, adeguato alla concreta difficoltà della causa, fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
In corso di processo sono state sollevate alcune questioni, che risultano, fra le altre, ampiamente assorbite:
- la riunione di questo fascicolo al fascicolo RG n. 1584/2024, pendente davanti a questo Tribunale, davanti a Giudice-persona fisica diverso: si è ritenuto di procedere autonomamente, visto che, come riferito da parte attrice, nell'altro processo si tratta di altro contratto e di altra opera, una struttura in acciaio, cd. soppalco, ancorché nello stesso cantiere;
- le istanze ex art. 186 bis e ter c.p.c. di parte attrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza,
11 eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 1582/2024:
- dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di subappalto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 1454 c.c., per effetto della diffida ad adempiere intimata da parte convenuta;
- dichiarare la sussistenza in capo a parte convenuta del credito vantato nei confronti di parte attrice a titolo di penale e, per l'effetto, condanna parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta dell'importo di € 140.573,12 oltre interessi nella misura ex art. 1284 quarto comma c.p.c. dalla data del 1.11.2022 al saldo;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta, le spese di lite che si liquidano, al netto della compensazione parziale per metà, in complessivi € 11.229,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 26.12.2025.
Il Giudice
BI MA GA
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