TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/11/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 333 di registro generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA CO (C.F. ), elettivamente domiciliato/a in VIA C.F._2
PIETRO MASCAGNI 28 47122 FORLI', giusta procura in atti;
appellante contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CE MA (C.F. ), domiciliato/a in VIA SIGISMONDO C.F._3
PANDOLFO MALATESTA 46 47921 RIMINI, in virtù di procura in atti;
appellato avverso la sentenza n. 1029/24 del 2.12.2024, con cui il Giudice di Pace di Forlì accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 8/24;
- ooOoo -
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
Nel merito,
1 1)riformare integralmente la sentenza n. 1029/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Forlì il 02/12/2024 e notificata il 11/12/2024, nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1714/2024, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio. ».
Conclusioni per CP_1
«“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE-dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione in appello ex art. 330
c.p.c.; - ovvero dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione in appello ex art. 325 c.p.c.; - ovvero dichiarare l'appello improcedibile per tardività della costituzione in giudizio da parte dell'appellante ex art. 348 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE - rigettare l'appello proposto dal sig.
in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 impugnata;
- condannare inoltre il sig. , ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c., al Parte_1 pagamento delle spese, al risarcimento del danno e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata dal
Giudice. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre IVA e CPA come per legge.”, e chiede che il Giudice voglia fissare udienza di discussione.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
interpone appello avverso la sentenza n. 1029/24 del 2.12.2024, Parte_1 con cui il Giudice di Pace di Forlì accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 8/24.
Resiste in giudizio , formulando le eccezioni pregiudiziali di cui sopra. CP_1
È fondata l'eccezione d'improcedibilità dell'appello formulata dalla difesa di parte appellata.
L'art. 348 c.p.c., rubricato “improcedibilità dell'appello”:
L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
2 L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla Corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma.
L'art. 347 c.p.c.:
L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
In forza del rinvio disposto dall'art. 347, cit., l'art. 165 c.p.c. dispone:
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.
Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
È pacifico in giurisprudenza che la mancata o tardiva costituzione dell'appellante (a prescindere dal comportamento processuale dell'appellato) comporta l'improcedibilità dell'appello
(C. n. 6369/2017; C. 10864/2011; C. 1322/2006; C. 11423/2003).
Per la tempestività dell'iscrizione a ruolo rileva il momento in cui l'appellante ha depositato la relativa nota in cancelleria e non il momento, eventualmente successivo, in cui il cancelliere abbia proceduto all'iscrizione (C. 1109/2022).
Al riguardo, tra tutte, è utile riportare la statuizione di Cass. civ., Sez. III, 24/01/2006, n.
1322, secondo cui:
“In tema di improcedibilità dell'appello, l'art. 348, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 cod. proc. civ. (da intendersi richiamato dall'art. 347 cod. proc.
3 civ.), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, primo comma, in relazione all'art. 307, primo comma, cod. proc. civ., e, quindi la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art. 171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello. Infatti, il richiamo alle "forme" ed ai "termini" del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347, primo comma, cod. proc. civ., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 proc. civ., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile - ai sensi dell'art. 359 cod. proc. civ. - che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione (quale sarebbe la riassunzione)
o dell'altra parte, cioè l'appellato (quale sarebbe la riassunzione o la sua costituzione tempestiva) o di entrambe le parti (che chiedessero di trattare la causa, in caso di ritardata costituzione di entrambe). L'applicazione della norma dell'art. 171, secondo comma, cod. proc. civ. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza (ferma l'applicazione del primo comma dell'art. 343, cod. proc. civ., in punto di decadenza dall'appello incidentale e salva in ogni caso l'applicazione del secondo comma di tale norma)”.
La pronuncia si pone nel solco di Cass., Sez. Un., sentenza n. 10864 del 18/05/2011:
“L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt.
165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.”.
Ciò premesso, la difesa di parte appellante depositava in cancelleria l'atto di citazione in appello (peraltro, nel fascicolo non risulta essere stata allegata la nota di iscrizione a ruolo del gravame) in data 14.02.2025, nonostante abbia portato l'atto alla notificazione in data 9.1.25 (da ciò non va condivisa l'eccezione d'inammissibilità per tardività essendo stata notificata la sentenza gravata il giorno 11.12.24) con perfezionamento in data 13.01.2025.
4 A tal proposito, la difesa ha omesso di documentare la data diversa e successiva rispetto al giorno in cui la controparte riceveva il plico, a mezzo dell'Ufficiale giudiziario Marica Lancioli (v. relata di notifica in calce all'atto di citazione in appello), né ha formulato eventuali specifiche istanze e/o deduzioni.
La difesa ha ugualmente omesso tale deduzione e/o dimostrazione con le note scritte del
30.06.2025, e neppure ha replicato sul punto con una nota successiva al deposito delle note di controparte intervenute il 15.7.25.
Entrambe poi hanno rassegnato le loro conclusioni sopra riportate.
Ad ogni modo, stante la notificazione del 13.11.25, l'iscrizione a ruolo è sopraggiunta persino oltre trenta giorni dopo, cioè il 14.2.25, dunque, ben oltre i dieci giorni dalla notificazione di cui al combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c.
L'appello va, quindi, dichiarato improcedibile.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante, in base al valore della causa, ai medi tariffari e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Segue la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. Spese giustizia D.P.R. n. 115/2002.
Infine, l'appellante va condannato altresì ad una somma equitativa, sia in favore della controparte che della ai sensi dell'art. 96, ultimo comma. Controparte_2
Giova ricordare che, con l'ordinanza del 17.07.2025, veniva preannunciata la probabile fondatezza dell'eccezione d'improcedibilità del gravame e formulata una proposta conciliativa giudiziale, avente il seguente contenuto:
“ rinuncia al gravame e presta acquiescenza alla sentenza del Giudice di pace di Forlì, Parte_1
n. 1029/24 del 2.12.24. accetta l'esito dell'estinzione del giudizio con cancellazione della causa CP_1 dal ruolo. Le spese del giudizio r.g. n. 333/2025 saranno compensate in parte tra le parti, con obbligo di di rifondere la minore porzione di € 500,00, oltre spese generali al 15%, Cassa Parte_1 avvocati ed IVA come per legge”.
5 La parte appellante ed il suo difensore hanno omesso di rispondere all'invito di comunicare la loro intenzione, e neppure risulta depositata la memoria conclusiva.
L'omessa risposta alla proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c. configura un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, 3° co., tanto più sussistendo una condizione pregiudiziale al merito.
Se, da un lato, le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, dall'altro lato,
l'atteggiamento omissivo si pone in contrasto con le esigenze ed interessi posti alla base della formulazione della proposta ex art. 185-bis, c.p.c.+
Pertanto, la parte che ha tenuto uno dei due contegni appena descritti ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare.
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione: «La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
Trasponendo tali principi, è dato sostenere che la parte che ometta di rispondere versa in uno stato soggettivo di consapevole (mala fede), o di grave carenza dell'ordinaria diligenza volta a renderla consapevole (colpa grave), circa il proprio comportamento, impedendo così la sollecita ed efficace definizione del giudizio.
Tale contegno comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
6 Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del
15.11.2021).
La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
Tutto quanto sopra chiarito giustifica, perciò, la condanna nei confronti di Parte_1 al pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., di una somma pari ad € 500,00 da versare
[...] in favore della controparte, oltre al versamento di una somma analoga (€ 500,00), in favore della ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 333 dell'anno 2025, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1029/24 del
2.12.2024;
2) condanna a rifondere, in favore di le spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 3.000,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
Cassa avvocati ed IVA come per legge;
3) accerta e dichiara sussistere le condizioni per recuperare a carico di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
[...] stessa impugnazione a norma del comma 1-bis ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002;
4) condanna al pagamento, in favore di dell'importo Parte_1 CP_1 di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., oltre interessi legali fino al soddisfo;
7 5) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, comma quarto, c.p.c., oltre interessi legali fino al soddisfo.
Così deciso, in Forlì, li 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Picci
8
Il Tribunale Ordinario di Forli', in persona del dott. Emanuele Picci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 333 di registro generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale;
promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CA CO (C.F. ), elettivamente domiciliato/a in VIA C.F._2
PIETRO MASCAGNI 28 47122 FORLI', giusta procura in atti;
appellante contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
CE MA (C.F. ), domiciliato/a in VIA SIGISMONDO C.F._3
PANDOLFO MALATESTA 46 47921 RIMINI, in virtù di procura in atti;
appellato avverso la sentenza n. 1029/24 del 2.12.2024, con cui il Giudice di Pace di Forlì accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 8/24;
- ooOoo -
Conclusioni per : Parte_1
«Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
Nel merito,
1 1)riformare integralmente la sentenza n. 1029/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Forlì il 02/12/2024 e notificata il 11/12/2024, nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1714/2024, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
2) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio. ».
Conclusioni per CP_1
«“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis reiectis: IN VIA PRELIMINARE-dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione in appello ex art. 330
c.p.c.; - ovvero dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per inesistenza/nullità della notifica dell'atto di citazione in appello ex art. 325 c.p.c.; - ovvero dichiarare l'appello improcedibile per tardività della costituzione in giudizio da parte dell'appellante ex art. 348 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE - rigettare l'appello proposto dal sig.
in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza Parte_1 impugnata;
- condannare inoltre il sig. , ai sensi dell'art. 96, comma 1 e 3, c.p.c., al Parte_1 pagamento delle spese, al risarcimento del danno e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata dal
Giudice. Con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre IVA e CPA come per legge.”, e chiede che il Giudice voglia fissare udienza di discussione.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
interpone appello avverso la sentenza n. 1029/24 del 2.12.2024, Parte_1 con cui il Giudice di Pace di Forlì accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo n. 8/24.
Resiste in giudizio , formulando le eccezioni pregiudiziali di cui sopra. CP_1
È fondata l'eccezione d'improcedibilità dell'appello formulata dalla difesa di parte appellata.
L'art. 348 c.p.c., rubricato “improcedibilità dell'appello”:
L'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.
2 L'improcedibilità dell'appello è dichiarata con sentenza. Davanti alla Corte di appello l'istruttore, se nominato, provvede con ordinanza reclamabile nelle forme e nei termini previsti dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 178, e il collegio procede ai sensi dell'articolo 308, secondo comma.
L'art. 347 c.p.c.:
L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.
Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.
L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata.
Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
In forza del rinvio disposto dall'art. 347, cit., l'art. 165 c.p.c. dispone:
L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.
Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
È pacifico in giurisprudenza che la mancata o tardiva costituzione dell'appellante (a prescindere dal comportamento processuale dell'appellato) comporta l'improcedibilità dell'appello
(C. n. 6369/2017; C. 10864/2011; C. 1322/2006; C. 11423/2003).
Per la tempestività dell'iscrizione a ruolo rileva il momento in cui l'appellante ha depositato la relativa nota in cancelleria e non il momento, eventualmente successivo, in cui il cancelliere abbia proceduto all'iscrizione (C. 1109/2022).
Al riguardo, tra tutte, è utile riportare la statuizione di Cass. civ., Sez. III, 24/01/2006, n.
1322, secondo cui:
“In tema di improcedibilità dell'appello, l'art. 348, primo comma, del codice di procedura civile, nel testo sostituito, con efficacia dal 30 aprile 1995, dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, la mancata costituzione in termini dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 cod. proc. civ. (da intendersi richiamato dall'art. 347 cod. proc.
3 civ.), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, restando esclusa sia, per il caso di mancata costituzione di entrambe le parti, l'applicazione del regime di cui all'art. 171, primo comma, in relazione all'art. 307, primo comma, cod. proc. civ., e, quindi la possibilità di una riassunzione del processo entro l'anno dalla scadenza del termine di cui all'art. 166 per la costituzione dell'appellato, sia, in ipotesi di costituzione dell'appellato nel termine di cui all'art. 166, l'applicazione dell'art. 171, secondo comma, dello stesso codice e, quindi, la possibilità della costituzione dell'appellante fino alla prima udienza, sia infine, per il caso di ritardata costituzione di entrambe le parti, una trattazione dell'appello. Infatti, il richiamo alle "forme" ed ai "termini" del procedimento avanti il tribunale, contenuto nell'art. 347, primo comma, cod. proc. civ., per quanto attiene alla costituzione dell'attore, deve ritenersi riferito esclusivamente al termine di cui all'art. 165 proc. civ., in quanto lo impone il tenore dell'art. 348 del codice di rito, che, stabilendo espressamente l'improcedibilità dell'appello per la mancata costituzione in termini e prevedendo una sanzione ricollegata all'inosservanza del termine per la costituzione dell'appellante, rende incompatibile - ai sensi dell'art. 359 cod. proc. civ. - che l'applicazione di tale sanzione possa essere posta nel nulla da un comportamento successivo dell'appellante, soggetto destinatario della sanzione (quale sarebbe la riassunzione)
o dell'altra parte, cioè l'appellato (quale sarebbe la riassunzione o la sua costituzione tempestiva) o di entrambe le parti (che chiedessero di trattare la causa, in caso di ritardata costituzione di entrambe). L'applicazione della norma dell'art. 171, secondo comma, cod. proc. civ. resta possibile, invece, per il caso di costituzione tempestiva dell'appellante, consentendosi in tal caso la costituzione dell'appellato all'udienza (ferma l'applicazione del primo comma dell'art. 343, cod. proc. civ., in punto di decadenza dall'appello incidentale e salva in ogni caso l'applicazione del secondo comma di tale norma)”.
La pronuncia si pone nel solco di Cass., Sez. Un., sentenza n. 10864 del 18/05/2011:
“L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt.
165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.”.
Ciò premesso, la difesa di parte appellante depositava in cancelleria l'atto di citazione in appello (peraltro, nel fascicolo non risulta essere stata allegata la nota di iscrizione a ruolo del gravame) in data 14.02.2025, nonostante abbia portato l'atto alla notificazione in data 9.1.25 (da ciò non va condivisa l'eccezione d'inammissibilità per tardività essendo stata notificata la sentenza gravata il giorno 11.12.24) con perfezionamento in data 13.01.2025.
4 A tal proposito, la difesa ha omesso di documentare la data diversa e successiva rispetto al giorno in cui la controparte riceveva il plico, a mezzo dell'Ufficiale giudiziario Marica Lancioli (v. relata di notifica in calce all'atto di citazione in appello), né ha formulato eventuali specifiche istanze e/o deduzioni.
La difesa ha ugualmente omesso tale deduzione e/o dimostrazione con le note scritte del
30.06.2025, e neppure ha replicato sul punto con una nota successiva al deposito delle note di controparte intervenute il 15.7.25.
Entrambe poi hanno rassegnato le loro conclusioni sopra riportate.
Ad ogni modo, stante la notificazione del 13.11.25, l'iscrizione a ruolo è sopraggiunta persino oltre trenta giorni dopo, cioè il 14.2.25, dunque, ben oltre i dieci giorni dalla notificazione di cui al combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c.
L'appello va, quindi, dichiarato improcedibile.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante, in base al valore della causa, ai medi tariffari e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Segue la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del T.U. Spese giustizia D.P.R. n. 115/2002.
Infine, l'appellante va condannato altresì ad una somma equitativa, sia in favore della controparte che della ai sensi dell'art. 96, ultimo comma. Controparte_2
Giova ricordare che, con l'ordinanza del 17.07.2025, veniva preannunciata la probabile fondatezza dell'eccezione d'improcedibilità del gravame e formulata una proposta conciliativa giudiziale, avente il seguente contenuto:
“ rinuncia al gravame e presta acquiescenza alla sentenza del Giudice di pace di Forlì, Parte_1
n. 1029/24 del 2.12.24. accetta l'esito dell'estinzione del giudizio con cancellazione della causa CP_1 dal ruolo. Le spese del giudizio r.g. n. 333/2025 saranno compensate in parte tra le parti, con obbligo di di rifondere la minore porzione di € 500,00, oltre spese generali al 15%, Cassa Parte_1 avvocati ed IVA come per legge”.
5 La parte appellante ed il suo difensore hanno omesso di rispondere all'invito di comunicare la loro intenzione, e neppure risulta depositata la memoria conclusiva.
L'omessa risposta alla proposta giudiziale ex art. 185-bis, c.p.c. configura un'ipotesi di responsabilità processuale ai sensi dell'art. 96, 3° co., tanto più sussistendo una condizione pregiudiziale al merito.
Se, da un lato, le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale, dall'altro lato,
l'atteggiamento omissivo si pone in contrasto con le esigenze ed interessi posti alla base della formulazione della proposta ex art. 185-bis, c.p.c.+
Pertanto, la parte che ha tenuto uno dei due contegni appena descritti ha di fatto causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare.
A tal proposito, giova ricordare quanto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione: «La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede
(consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (cfr. Cass. S.U., sent. 13.9.18, n. 22405).
Trasponendo tali principi, è dato sostenere che la parte che ometta di rispondere versa in uno stato soggettivo di consapevole (mala fede), o di grave carenza dell'ordinaria diligenza volta a renderla consapevole (colpa grave), circa il proprio comportamento, impedendo così la sollecita ed efficace definizione del giudizio.
Tale contegno comporta una dispersione delle risorse per la giurisdizione che si traducono concretamente non solo in un esborso ingiustificato per l'Erario ed in un rallentamento dei tempi processuali relativi al singolo procedimento ove tale contegno è stato attuato, ma determinano anche una grave compromissione per l'esercizio dei diritti da parte di chi chiede legittimamente giustizia in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo Ufficio giudiziario.
6 Tale ultima valutazione si fonda sull'ovvia considerazione che coloro che sono comunque estranei al processo in cui si tenga la condotta ostativa e capziosa si vedono allungati i tempi di definizione dei procedimenti che li riguardano.
Ed è per tali ragioni che la pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c., può essere resa d'ufficio, senza istanza di parte, e può ugualmente prescindere dalla sussistenza di eventuali danni subiti dalle parti, ciò perché si trascende dall'ambito squisitamente privatistico (v. Cass., S.U. ord. n. 34349 del
15.11.2021).
La condanna per lite temeraria assume un pregnante rilievo pubblicistico: non è più presidio di tutela del diritto della singola parte danneggiata, bensì strumento di portata applicativa generale, di sanzione di ogni possibile abuso processuale, vale a dire di qualsivoglia tipo di condotta che si concreti in un abuso od in un uso distorto o deviato dell'agire o del resistere in giudizio, per ciò stessa dannosa per l'interesse della collettività al corretto ed efficiente esercizio della funzione giurisdizionale.
In ultima analisi, è una condotta che nuoce al principio costituzionale del giusto processo.
Tutto quanto sopra chiarito giustifica, perciò, la condanna nei confronti di Parte_1 al pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3°, c.p.c., di una somma pari ad € 500,00 da versare
[...] in favore della controparte, oltre al versamento di una somma analoga (€ 500,00), in favore della ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 333 dell'anno 2025, ogni diversa domanda o eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1029/24 del
2.12.2024;
2) condanna a rifondere, in favore di le spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 3.000,00, a titolo di compenso professionale, oltre spese generali al 15%,
Cassa avvocati ed IVA come per legge;
3) accerta e dichiara sussistere le condizioni per recuperare a carico di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
[...] stessa impugnazione a norma del comma 1-bis ex art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002;
4) condanna al pagamento, in favore di dell'importo Parte_1 CP_1 di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., oltre interessi legali fino al soddisfo;
7 5) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2 dell'importo di € 500,00, ai sensi dell'art. 96, comma quarto, c.p.c., oltre interessi legali fino al soddisfo.
Così deciso, in Forlì, li 12 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Picci
8