Cass. civ., sez. III, sentenza 06/11/2002, n. 15558
CASS
Sentenza 6 novembre 2002

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La mancanza del provvedimento amministrativo, necessario per la legale destinazione della cosa locata all'uso pattuito, rientra tra i vizi che, escludendo o diminuendo in modo apprezzabile l'idoneità della cosa stessa all'uso pattuito, possono giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 cod. civ., a meno che risulti che il conduttore, a conoscenza (al momento in cui al contratto viene data attuazione, sicché non rileva una conoscenza successiva alla consegna della cosa) della inidoneità dell'immobile a realizzare il suo interesse, ne abbia accettato il rischio economico della impossibilità di utilizzazione.

Commentario1

  • 1Locazioni, garanzia per vizi e molestie, molestie di fatto, azione contro il locatoreAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 settembre 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/11/2002, n. 15558
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15558
Data del deposito : 6 novembre 2002

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