Sentenza breve 5 luglio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 05/07/2017, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2017
N. 01137/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00814/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2017, proposto da:
NI AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Tortora, con domicilio eletto presso il suo studio in AL, via Dogana Vecchia, n. 40;
contro
Comune di Agropoli, Agenzia Campana Per L'Edilizia Residenziale, Seconda Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Erp di AL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
II Commissione Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Lanocita, con domicilio eletto presso il suo studio in AL, via Roma, n. 61;
nei confronti di
IO AI, IO Di TT, NN RE Salati, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
a – della nota prot. 3391 del 21 marzo 2017 della II Commissione Assegnazione Alloggi ERP di AL recante comunicazione della esclusione dalla graduatoria definitiva con riferimento al bando di concorso, indetto dal Comune di Agropoli, per l'assegnazione di n°10 alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b- della graduatoria definitiva predisposta dalla II Commissione sub a), riformulata in data 6.3.2017 e successivamente pubblicata, nella parte in cui il nominativo del ricorrente non risulta inserito nell'elenco degli utilmente collocati e risulta incluso nell'elenco alfabetico degli esclusi in quanto componente di nucleo familiare già assegnatario di alloggio ERP in Agropoli;
c- della nota prot. 11313 del 23.03.2017, a firma del Funzionario Area Affari Generali -Servizi Sociali del Comune di Agropoli, recante comunicazione della chiusura della istruttoria e di pubblicazione della graduatoria sub b);
d- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, tra cui, ove e per quanto occorra, del verbale con cui è stata formalizzata la esclusione, conosciuto solo negli estremi, con riserva di motivi aggiunti e del bando di concorso prot. 15166 del 12 giugno 2013, laddove un'interpretazione errata delle sue disposizioni legittimasse l'esclusione del ricorrente, e segnatamente nella parte in cui dovesse prevedere requisiti di partecipazione e di assegnazione ulteriori, rispetto a quelli previsti dall'art. 2 della l. r. Campania n. 18/1997;
- nonché per il riconoscimento del diritto ad essere reinserito utilmente nella graduatoria definitiva relativa al bando di concorso indetto dal Comune di Agropoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della II Commissione Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
CONSIDERATO che:
- con ricorso notificato il 10 maggio 2017 e ritualmente depositato il 6 giugno successivo, il Sig. NI AN impugna gli atti, meglio distinti in epigrafe, con i quali è stato escluso dalla graduatoria definitiva di cui alla selezione, indetta dal Comune di Agropoli, per l'assegnazione di n°10 alloggi di edilizia residenziale pubblica, esclusione motivata per il fatto che “a seguito veri-fica ex art. 10 L.R.C. 18/97 risulta componente di nucleo familiare già assegnatario di alloggio ERP in Agropoli”;
- deduce, a sostegno del gravame, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, invocando l’annullamento, previa sospensione, dell’atto impugnato;
- alla camera di consiglio del 20 giugno 2017, rese edotte le parti, il ricorso è trattenuto in decisione semplificata;
RITENUTO che deve reputarsi fondato il secondo assorbente mezzo di gravame, in ordine alla ventilata sussistenza del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. Campania n. 18/97 (“ assenza di precedenti assegnazioni in proprietà con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici ”) in combinato disposto con il comma 4 del medesimo articolo (“ I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente al precedente comma 1 lettera c) d) e) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto ”), in quanto il ricorrente, al di là delle risultanze anagrafiche, pur coabitando con la madre presso l’immobile di Viale Umbria n. 12, risulta avere un nucleo familiare autonomo, costituito dalla compagna e da due figli in tenera età;
RILEVATO, peraltro, che la stessa disciplina di cui alla mentovata legge regionale, art.2 comma 3, attribuisce rilevanza anche alla convivenza more uxorio , di guisa che il possesso del requisito non può dirsi inficiato dalla mera circostanza della coabitazione con il nucleo familiare di origine del richiedente verosimilmente indotta dallo stesso fabbisogno abitativo;
Ritenuto, pertanto, doversi accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato;
Ritenuto altresì doversi compensare le spese di lite della presente controversia in considerazione della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 814/2017, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nei limiti di interesse, i provvedimenti impugnati.
Spese compensate. Refusione ex lege del contributo unificato se effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO