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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2025, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Tribunale delle Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Vitrò Presidente relatore dott.ssa Marisa Gallo Giudice dott.ssa Rachele Olivero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19453/2023 promossa da:
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. MARIANI GIUSEPPE ATTRICE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ZARBA FRANCESCO e dell'avv. IMPERIALE LAURA CONVENUTA
Oggetto della causa: arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
Per parte attrice: 1.- Accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto del 14 dicembre 2017, sottoscritto dalle parti per l'affidamento dei “lavori manutentivi urgenti e indifferibili, volti a sopperire stati di pericolo e o di urgenza, per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, di edifici gestiti dalla stessa stazione appaltante, di sua proprietà o per conto terzi, per il periodo Ottobre 2017 – Settembre 2019”;
pagina 1 di 14 2.- Accertare e dichiarare che, per effetto del contratto nullo, la ditta attrice ha eseguito lavori, regolarmente accettati e riconosciuti dalla stazione appaltante, aventi un valore di mercato per Euro 1.455.411,30, di cui sono stati liquidati Euro 1.051.636,55, al netto delle penali applicate per € 135.654,94, ed anche al netto delle indebite riduzioni del prezzo di mercato per forniture e posa in opera di canne fumarie, per € 63.732,91;
3.- Accertare e dichiarare che, sulla base della contabilità predisposta dalla stessa stazione appaltante e sottoscritta dalla direzione dei lavori, la convenuta, senza giusta causa, si è arricchita, in danno della ditta attrice, per opere regolarmente eseguite di almeno Euro 403.774,75, pari alla differenza tra il valore di mercato delle opere riconosciute e quanto liquidato alla ditta attrice, al netto del ribasso d'asta, delle penali e delle decurtazioni per la fornitura e posta in opera delle canne fumarie in acciaio;
4.- Accertare e dichiarare che, sulla base della contabilità predisposta dalla stessa stazione appaltante e sottoscritta dalla direzione dei lavori, la convenuta, senza giusta causa, si è arricchita, in danno della ditta attrice, per le penali illegittimamente applicate sulla base di un contratto nullo per l'importo di Euro € 135.654,94;
5.- Accertare e dichiarare che, sulla base della contabilità predisposta dalla stessa stazione appaltante e sottoscritta dalla direzione dei lavori, la convenuta, senza giusta causa, si è arricchita, in danno della attrice, di ulteriori Euro 63.732,91 per Pt_2 differenze di valore tra quanto corrisposto per il nuovo prezzo imposto, senza alcun accordo ed il valore minimo di mercato, almeno pari a quelle di diametro di 70 mm., delle canne fumarie in acciaio, del diametro di 80 mm. Regolarmente installate, come risultante dalle liquidazioni dei corrispondenti ordini di servizio, sottoscritti, dei corrispondenti ordini di lavorazione e dal certificato di regolare esecuzione di tutti i lavori;
6.- Accertare e dichiarare che, sulla base della contabilità predisposta dalla stessa stazione appaltante e sottoscritta dalla direzione dei lavori, la ditta attrice ha subito una diminuzione patrimoniale almeno pari alla sommatorie dei valori di mercato dei servizi e forniture per le quali la convenuta si è arricchita, da quantificarsi in complessivi Euro 603.162,60 oltre IVA, ovvero per il diverso importo, minore ovvero anche maggiore che dovesse essere ritenuto di giustizia;
7.- Accertare e dichiarare che la convenuta, stante la nullità del contratto di appalto e la mancanza di causa dell'arricchimento conseguito, ai sensi dell'articolo 2041 c.c. è tenuta ad indennizzare la ditta attrice della “correlativa” diminuzione patrimoniale, da quantificarsi, complessivamente, in Euro 603.162,60 oltre IVA, ovvero nel diverso importo, minore ovvero anche maggiore che dovesse essere ritenuto di giustizia;
8.- per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore della ditta attrice, del complessivo importo di Euro 603.162,60 oltre IVA, ovvero nel diverso importo, minore ovvero anche maggiore che dovesse essere ritenuto di giustizia, a titolo di indennizzo per la diminuzione patrimoniale per il servizio reso, in esso comprese le forniture, a fronte dell'indebito arricchimento conseguito dalla convenuta;
pagina 2 di 14 9.- condannare la convenuta al pagamento, in favore della ditta attrice, di tutte le spese di causa, sulla base dei parametri tariffari vigenti al momento della decisione della causa, valutata la complessità della vicenda processuale, sia in fatto che in diritto.
Per la parte convenuta:
-Nel merito Rigettare tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite oltre accessori fiscali e previdenziali.
-In via istruttoria
-La convenuta si oppone alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dalla controparte secondo il quesito dalla medesima proposto e, nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del contratto d'appalto stipulato tra le parti ed oggetto del presente giudizio, si insta affinché venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare l'esatto ammontare dei lavori svolti facendo riferimento al Listino prezzi della all'epoca vigente. Parte_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione del 3/11/2023 la Parte_1 ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_2
affermando:
[...]
-che, a seguito dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica (procedura aperta - art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 – codice CIG 718126682B), aggiudicata in favore della ditta attrice, in data 14 dicembre 2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto, in forza del quale la convenuta, ha affidato alla ditta attrice i
“lavori manutentivi urgenti e indifferibili, volti a sopperire stati di pericolo e o di urgenza, per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, di edifici gestiti dalla stessa stazione appaltante, di sua proprietà o per conto terzi, per il periodo Ottobre 2017 – Settembre 2019”.
-che, in particolare, l'articolo 1 del contratto di appalto, nel descrivere l'oggetto dell'appalto, rinviava agli articoli 1, 2, 4 e 5 dell'allegato Capitolato speciale di appalto, i quali, a loro volta, individuavano l'oggetto dell'appalto come segue: A.- esecuzione della “attività organizzativa e tecnica … che deve far fronte alle esigenze manutentive, alle lavorazioni ed alle opere urgenti ed indifferibili o comunque occorrenti per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione;
tutte queste esigenze che si manifesteranno con causalità ed imprevedibilità, per la durata dell'appalto, presso gli edifici gestiti dall' (di seguito denominata Amministrazione), Controparte_2 siano essi in proprietà sua e/o di terzi” (art. 2 del Capitolato)”; B.- Il medesimo articolo 2 del Capitolato speciale al comma 4 precisava che “Gli interventi oggetto di appalto, non sono per la gran parte prevedibili, quindi non è individuata, nell'arco della durata contrattuale, una precisa indicazione del numero, pagina 3 di 14 della tipologia, della frequenza, dell'entità e degli importi corrispettivi, per singolo intervento e per la globalità degli interventi da eseguire nel periodo contrattuale. Ne segue che l'importo contrattuale è puramente indicativo e può variare, sia nell'ammontare, sia nella sua distribuzione nel periodo contrattuale, secondo le esigenze effettive di esecuzione dei lavori, delle attività di intervento come successivamente indicate e nell'ambito territoriale delle zone di competenza”.
-che, a conferma della totale incertezza circa l'entità ed il valore dei servizi appaltati per la manutenzione ordinaria e straordinaria, il comma 5 dell'articolo 2 del contratto, precisava che “Il manutentore non può pretendere alcun indennizzo qualora l'ammontare complessivo dei lavori effettivamente eseguiti, sia inferiore all'importo a base di gara d'appalto”.
-che, per i lavori da eseguire nella città di VA (appalto n. 766), individuava in modo generico tre tipologie di lavori, con i corrispondenti importi: a. lavori a consumo;
b. oneri per attuazione piani di sicurezza a consumo;
c. oneri per la manodopera al netto di spese generali ed utili a consumo;
-il tutto per €. 910.000,00 a base d'asta, di cui Euro 892.156,86 per i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria a misura, al netto degli oneri per attuazione dei piani di sicurezza, da assoggettare al ribasso d'asta del 27,743%;
-che l'articolo 5 al comma 20 del Capitolato speciale, precisava che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dovevano avvenire in stabili o alloggi liberi o occupati dai rispettivi conduttori;
mentre il successivo comma 22 prevedeva che l'entità del patrimonio oggetto del servizio di manutenzione avrebbe potuto variare senza che ciò potesse dar diritto a compenso alcuno in favore dell'appaltatore.
-che, a rendere ancor più incerto il quadro complessivo dell'oggetto del contratto, il comma 28 dell'articolo 5 del Capitolato speciale prevedeva che la Direzione Lavori avesse la facoltà di far intervenire anche altre imprese per l'esecuzione di eventuali nuovi e/o specialistici elementi d'opera, comunque riconducibili all'attività manutentiva,
“a suo insindacabile giudizio”, prevedendo, anche, al contrario che (comma 29) la Direzione lavori potesse affidare al Manutentore l'esecuzione della manutenzione, anche in comuni di altre zone, diverse da quelle relativa all'appalto in essere per il contratto stipulato, senza che si potesse opporre rifiuto e/o chiedere, maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi importo e/o natura e finanche opere di “categoria diversa” (comma 30);
-che, secondo l'articolo 12 del Capitolato, gli ordini competevano alla Direzione dei Lavori, di norma in forma scritta, ma anche “con semplice telefonata”, da ultimare nelle 24 ore successive:
-che l'articolo 6 del contratto ha previsto anche una penale per i ritardi, disponendo che “1.- Per la ritardata esecuzione dei lavori si applica la penale, per ogni ordine di intervento, pari al 5% delle opere eseguite per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo accumulato nell'esecuzione dei lavori, rispetto alla tempistica della D.L. con un minimo di € 50,00”;
pagina 4 di 14 -che, inoltre, l'articolo 9 del Contratto di appalto disponeva che “la contabilità dei lavori a misura è effettuata ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto”, secondo l'elenco prezzi del c.s.a”;
-che, quanto alla predisposizione dei pagamenti, l'art. 12 del Contratto al secondo comma prevedeva che “il manutentore entro la fine del mese successivo rispetto alla data del termine dell'intervento, dovrà obbligatoriamente presentare all'Amministrazione le proposte di liquidazione di tutti gli interventi completamente terminati”, mediante l'apposito software fornito dalla stessa stazione appaltante;
-che al contratto venivano allegati il capitolato speciale di appalto, l'elenco prezzi unitari, i piani di sicurezza, le polizze di garanzia ed il capitolato generale di cui al d.m. n. 145/2000, mentre non veniva allegata alcuna progettazione, né esecutiva e neppure semplificata, dei lavori di manutenzione;
-che la mancanza di qualsivoglia progettazione era la conseguenza della dichiarata imprevedibilità della gran parte degli interventi (art. 2 comma 4 del Capitolato speciale);
-che la consegna dei lavori è avvenuta con procedura d'urgenza sin dal 15 novembre 2017, con decorrenza della durata contrattuale dal 16 novembre 2017 fino al 31.10. 2019;
-che, a seguito di una proroga disposta dalla stazione appaltante, il servizio di manutenzione è stato concluso il 29.2.2020;
-che, nel corso del rapporto “contrattuale”, sono stati realizzati ben 1679 interventi, contabilizzati mediante n. 20 (venti) Stati di Avanzamento Lavori (SAL) per complessivi €. 1.051.636,25, oltre IVA, al netto delle (ingiuste ed indebite) decurtazioni delle voci di contabilità, delle penali illegittimamente applicate e del ribasso d'asta;
-che la stazione appaltante, accettando totalmente i lavori eseguiti, in data 19 aprile 2021 ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori giusta approvato con determinazione n. 796 del 30 aprile 2021.
A questo punto l'attrice ha affermato:
-che il contratto di appalto del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria in esame è nullo per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1418, 1325 e 1346 c.c.);
-che la nullità del contratto di appalto comporta la privazione della causa per le rispettive prestazioni delle parti, che però l'attrice ha comunque reso tutte le prestazioni contrattuali richieste, con appositi ordini di esecuzione degli interventi manutentivi, tutti utilmente resi, e che da essi la stazione appaltante ha ricevuto un arricchimento che, alla luce della nullità del contratto, risulta indebito, con conseguente diritto dell'attrice di ricevere, ex art. 2041 c.c., l'indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale subita, corrispondente al valore di mercato della totalità degli interventi di manutenzione utilmente resi (tenuto conto anche dell'art. 1226 c.c.);
-che, in particolare, la diminuzione patrimoniale subita dalla ditta attrice è superiore al valore contrattuale delle lavorazioni riportate nella contabilità predisposta dalla stazione appaltante, avendo l'ATC decurtato il valore delle forniture e dei servizi, applicando pagina 5 di 14 indebite penali, omettendo di contabilizzare numerose lavorazioni e riducendo, le lavorazioni riconosciute, della percentuale corrispondente al ribasso d'asta, come se il contratto fosse stato validamente stipulato;
-che dunque la diminuzione patrimoniale subita dall'attrice è pari al valore di mercato della prestazione, determinabile in base a quanto sarebbe stato necessario spendere per procurarsela ex contractu;
-che la corrispondenza dei prezzi a base d'asta a quelli di mercato viene affermata anche dalla Giunta della con la deliberazione D.G.R. 4 Luglio 2016, n. 16- Parte_3
3559;
-che l'impresa attrice ha realizzato lavori e opere il cui valore di mercato è pari ad €. 1.455.411,30, al lordo del ribasso d'asta;
-che il valore di mercato è indicato dal prezziario della che Parte_3 comprende anche l'utile d'impresa al 10%;
-che, essendo stati liquidati, al netto del ribasso d'asta del 27,743%, €. 1.051.636,55, l'indebito arricchimento dell'ATC è, in primo luogo, pari ad €. 403.774,75;
-che, avvalendosi delle clausole penali del contratto nullo, la convenuta ha applicato nel corso del rapporto 194 penali, corrispondenti, per ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, agli importi indicati in atto di citazione, per totali €. 135.654,94;
-che, per la fornitura e posa in opera della canna fumaria in acciaio inox a sezione circolare, l'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto prevedeva due tipologie: una del diametro di 90 mm (prezzo di listino di €. 143,86 al metro lineare) e una del diametro di 70 mm (prezzo di listino di €. 135,59 al metro lineare);
- che poi, però, la Direzione Lavori, sin dal primo ordine relativo alle canne fumarie, n. 1783 del 2017, aveva preteso canne fumarie del diametro di 80 mm., affermando che vi era stato un concordamento di un nuovo prezzo per complessivi €. 56,98 da sottoporre a ribasso d'asta, malgrado il rifiuto dell'attrice di accettare tale nuovo prezzo;
-che, pertanto, l'indebito arricchimento è perlomeno pari alla differenza tra quanto pagato e il prezzo di mercato delle canne fumarie da 70 mm., per totali €. 63.732,91;
-che, in conclusione, l'indennizzo richiesto, a titolo di ripetizione di indebito per effetto dell'arricchimento conseguito dall'ATC, doveva includere i seguenti importi:
.€. 403.774,75, corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dalla ditta attrice per effetto dell'applicazione del ribasso d'asta al valore di mercato desumibile sulla base del listino prezzi;
.€. 135.654,94 per tutte le penali illecitamente applicate, in forza del contratto nullo;
.€. 63.732,91 per differenze di valore per la fornitura e posa in opera delle nuove canne fumarie, del diametro di 80 mm;
.Il tutto per complessivi €. 603.162,60, oltre svalutazione dalla data del riconoscimento della regolare esecuzione ed interessi sulle somme annualmente rivalutate ai sensi del decreto legislativo numero 231/2002, fino al soddisfo.
pagina 6 di 14 La convenuta Controparte_3
, costituitasi con comparsa del 27/12/2023, ha contestato le domande
[...] attoree, eccependo:
-che il contatto di appalto e il Capitolato speciale non sono nulli, perché configurano un accordo-quadro, dal momento che nell'epigrafe del contratto di appalto vi è scritto:
“Appalto 766 -LOTTO 1- Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art.54 c.3 del D.lgs.50/2016 per lavori manutentivi urgenti e indifferibili, volti a sopperire stati di pericolo e/o di urgenza per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, di edifici gestiti da di Controparte_2 sua proprietà o per conto terzi, nel periodo Ottobre 2017 – Settembre 2019”;
-che con l'espressione “accordo-quadro” (ripetuta nell'art. 3 delle Condizioni Generali di contratto) si intende un accordo concluso tra una stazione appaltante ed uno o più operatori economici, individuati con una delle procedure previste dal Codice, in cui si stabiliscono le condizioni del lavoro, del servizio o della fornitura, rimandando a successivi contratti specifici l'approvvigionamento effettivo delle singole amministrazioni;
-che l'art. 2 del Capitolato speciale di appalto specifica che le esigenze degli interventi di manutenzione sono casuali e imprevedibili e che il manutentore non potrà pretendere alcun indennizzo qualora l'ammontare complessivo dei lavori effettivamente eseguiti sia inferiore all'importo a base di gara d'appalto;
-che, considerati gli articoli del contratto, l'impresa attrice doveva essere consapevole dell'oggetto del contrato e dell'aleatorietà fisiologica di un simile tipo contrattuale;
-che il contratto specificava l'ammontare del contratto, che le penali applicate non risultavano contestate nel merito e che la questione delle canne fumarie era sprovvista di prova.
2) le domande attoree vanno accolte.
2.1) In primo luogo va accolta la domanda attorea di accertamento della nullità del contratto di appalto del 14/12/2017.
Si osserva infatti che l'oggetto di tale contratto, inerente l'affidamento, da parte dell dei lavori manutentivi urgenti e indifferibili, volti a sopperire stati CP_2 di pericolo e o di urgenza, per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione, di edifici gestiti dalla stessa stazione appaltante, di sua proprietà o per conto terzi, per il periodo Ottobre 2017 – Settembre 2019, è descritto in termini del tutto generici, tale da risultare indeterminato e indeterminabile, con conseguente nullità ai sensi degli artt. 1325 c.c. (“I requisiti del contratto sono:…3. l'oggetto”), 1346 cc.c. (“L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”) e 1418, co. 2, c.c. (“Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [1343], l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346”).
pagina 7 di 14 Ciò emerge dalle disposizioni contrattuali (doc. 1 e 2 attorei):
- art. 1 del contratto di appalto: “La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa e descritti agli artt. 1, 2, 4 e 5 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità”;
-art. 2 del Capitolato speciale di appalto:
2. Oggetto del presente appalto è l'attività organizzativa e tecnica della Ditta Appaltatrice (di seguito denominata Manutentore), che deve far fronte alle esigenze manutentive, alle lavorazioni ed alle opere urgenti ed indifferibili o comunque occorrenti per l'ordinaria e la straordinaria manutenzione;
tutte queste saranno esigenze che si manifesteranno con casualità ed imprevedibilità, per la durata dell'appalto, presso gli edifici gestiti dall (di seguito denominata Controparte_2
Amministrazione), siano essi in proprietà sua e/o di terzi.
3. Il Manutentore è tenuto a svolgere, verso l'Amministrazione, ogni attività organizzativa, tecnica e di coordinamento suo e/o delle altre Ditte coinvolte nelle medesime lavorazioni;
ciò deve essere finalizzato alla migliore gestione ed attuazione di interventi e lavorazioni, così come verranno individuati, richiesti ed ordinati dalla Direzione Lavori.
4. Gli interventi oggetto di appalto, non sono per la gran parte prevedibili, quindi non è individuata, nell'arco della durata contrattuale, una precisa indicazione del numero, della tipologia, della frequenza, dell'entità e degli importi corrispettivi, per singolo intervento e per la globalità degli interventi da eseguire nel periodo contrattuale. Ne segue che l'importo contrattuale è puramente indicativo e può variare, sia nell'ammontare, sia nella sua distribuzione nel periodo contrattuale, secondo le esigenze effettive di esecuzione dei lavori, delle attività di intervento come successivamente indicate e nell'ambito territoriale delle zone di competenza.
5. Il Manutentore non potrà pretendere alcun indennizzo qualora l'ammontare complessivo dei lavori effettivamente eseguiti, sia inferiore all'importo a base di gara d'appalto….
8. Il Manutentore non può sospendere e/o esimersi dallo svolgere le mansioni affidategli, tranne nel caso di imprevedibili e sopraggiunti gravi situazioni di pericolo o che precludano la sicurezza degli operatori, ovvero nel caso di diffida scritta da parte della Direzione Lavori”;
-art. 5 del Capitolato speciale di appalto:
“18. L'Appalto, oltre a quanto disciplinato con il presente Capitolato Speciale, è soggetto all'esatta osservanza di tutte le Prescrizioni, Leggi, Norme, Decreti, Regolamenti e Circolari, tutti vigenti attualmente e durante lo svolgimento dei lavori, ed agli ordini che saranno emanati durante il corso dei lavori dalla Direzione Lavori, che abbiano comunque pertinenza con le opere oggetto dell'appalto, le azioni ad esse connesse e quant'altro necessario al compimento degli ordini da eseguire.
19. Il Manutentore è tenuto quindi ad eseguire, alle condizioni e ai prezzi contrattuali, tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzati alla conservazione, riparazione e recupero, degli impianti, degli elementi d'opera esistenti, nelle unità immobiliari e negli stabili di proprietà e/o in gestione da parte dell'Amministrazione.
20. I lavori in narrativa riguardano opere di manutenzione ordinaria e straordinaria presso stabili ed in alloggi liberi o occupati dai rispettivi conduttori, quindi il Manutentore, nell'esecuzione delle opere e degli interventi, è tenuto particolarmente alla massima sollecitudine possibile nell'adempiere ed all'esecuzione alle disposizioni impartite, all'impiego di personale di fidata moralità e responsabilità, qualificato professionalmente, ciò soprattutto al fine di ridurre al minimo i tempi di intervento ed i relativi i disagi ai residenti… pagina 8 di 14 22. Nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà accadere che stabili o unità immobiliari siano trasferite e/o vendute, oppure potranno essere stipulate o sciolte convenzioni di gestione sul patrimonio di terzi, e/o potranno essere affidati ad amministrazione esterna;
tali variazioni nella entità del patrimonio nell'ambito territoriale dell'appalto, non darà alcun diritto al Manutentore ad alcun compenso e/o risarcimento e/o facoltà alla rinuncia e/o alla sospensione dei lavori d'Appalto e dell'Appalto stesso…
28. Per casi eccezionali e motivati, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di avvalersi e far intervenire anche altre Imprese per l'esecuzione di eventuali nuovi e/o specialistici elementi d'opera, comunque riconducibili ad attività manutentiva, anche nella medesima zona operativa della Ditta Appaltatrice dei lavori, a suo insindacabile giudizio.
29. Per esigenze di natura straordinaria, la Direzione Lavori si riserva la facoltà di affidare al Manutentore l'esecuzione di lavori, di opere ed interventi in comuni di altre zone, così come definite all'art.1, diverse da quella relativa all'appalto in essere per il contratto stipulato, senza che il Manutentore possa opporre rifiuto e/o possa richiedere, per effetto del provvedimento stesso, maggiori compensi e/o indennizzi, di qualsiasi importo e/o natura. Tali lavori verranno eseguiti dal Manutentore, adottando ed applicando gli stessi prezzi, ribassi, patti e condizioni del medesimo contratto stipulato con l'Appaltatore.
30. Nel caso particolare ove, per ragioni di integrazione tecnica e/o temporale, si rendesse necessario eseguire opere di categoria diversa da quelle previste dal contratto, il Manutentore, su ordine della Direzione Lavori, deve accettarne l'esecuzione senza riserva alcuna, con l'applicazione sia dei relativi prezzi di listino delle categorie corrispondenti, sia con lo stesso ribasso d'asta del contratto principale, intendendo in questo compreso anche l'onere di eventuali subappalti (che comunque dovranno essere preventivamente autorizzati, in armonia alla vigente normativa in materia, di cui al successivo art. 20)”.
-art. 12 del Capitolato speciale di appalto:
“65...Al Direttore Lavori, come ai suoi delegati, compete l'emanazione degli ordini, il controllo dei lavori in corso d'opera, la verifica della regolare ed idonea esecuzione, la contabilizzazione economica degli interventi nelle modalità contenute nei successivi articoli.
66. Nessuna opera può essere iniziata dal Manutentore senza ordinativo scritto e/o verbale, da parte della Direzione dei Lavori.
67. Solo in caso di particolare urgenza e/o emergenza comunque segnalata e/o riscontrata, l'ordine di intervento potrà essere impartito verbalmente dalla Direzione dei Lavori al Manutentore, anche con una semplice telefonata, ed il Manutentore avrà l'obbligo di predisporre ed organizzare l'immeditato intervento. Successivamente, sarà cura della Direzione dei Lavori perfezionare la pratica ed inviare la relativa e regolare documentazione d'ordine”.
Dall'insieme di queste disposizioni risulta, dunque, la totale indeterminatezza e indeterminabilità degli interventi di manutenzione affidati, dal momento che è detto che si tratta di interventi per la gran parte non prevedibili, senza alcuna precisa indicazione del numero, della tipologia, della frequenza, dell'entità e degli importi corrispettivi, per singolo intervento e per la globalità degli interventi da eseguire nel periodo contrattuale, con possibilità di variare l'importo contrattuale complessivo (che è puramente indicativo), senza la possibilità di richiedere alcun indennizzo qualora l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti sia inferiore all'importo a base di gara di appalto, con facoltà del D.L., a suo insindacabile giudizio, di far intervenire altre imprese per l'esecuzione di lavori che sarebbero comunque riconducibili all'attività pagina 9 di 14 manutentiva affidata alla , oppure di ordinare all'attrice di eseguire le Parte_1 manutenzioni in comuni di zone diverse da quelle previste ne contratto, comprese opere di categoria diversa.
Va pertanto dichiarata la nullità del contratto di appalto per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto dello stesso.
In un caso analogo (una società aveva affidato all'attrice per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile per un ulteriore anno, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione e forza motrice installati nei fabbricati, nei piazzali e nelle pertinenze della ferrovia cumana e circumflegrea, con riserva di indicare gli eseguendi interventi con appositi ordinativi di lavoro) la Corte di Cassazione, sez. I, 19/3/2007 n. 6519, ha conformemente affermato quanto segue:
-“La determinabilità dell'oggetto del contratto in tanto sussiste in quanto l'oggetto medesimo possa essere in concreto determinato con riferimento ad elementi prestabiliti dalle parti ed aventi una preordinata rilevanza obiettiva, mentre non è sufficiente il riferimento ad elementi concernenti la fase di esecuzione del contratto, come il comportamento successivo delle parti. (Principio affermato in relazione ad un contratto di appalto in cui l'individuazione delle prestazioni dell'appaltatore era rimessa a successivi ordini di servizio dell'appaltante)”;
-“E' nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto di appalto che affidi alla valutazione discrezionale del committente la specificazione degli interventi da realizzare”;
-“È nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto nel quale le parti si siano riferite genericamente ad elementi di identificazione rimessi a successive indicazioni di una sola parte (nella specie, si trattava di un contratto di appalto in cui la determinazione delle prestazioni a carico dell'appaltatore veniva rimessa a successivi ed eventuali ordini di servizio da adottarsi discrezionalmente dalla società committente)”;
-dalla motivazione della sentenza:
“Ed invero la Corte di merito, qualificato il contratto intercorso tra le parti come contratto di appalto…ha ancorato il giudizio di indeterminatezza indeterminabilità dell'oggetto non solo o non tanto alla mancata specificazione delle tipologie di lavori di manutenzione previsti in contratto, ma anche e soprattutto alla assoluta indeterminatezza degli interventi da svolgere in ordine a detti lavori, e quindi alla totale incertezza della loro effettiva prestazione, avulsa da ogni puntualizzazione che desse concretezza e certezza alle obbligazioni assunte dalla committente e rimessa unicamente alla valutazione discrezionale della medesima committente attraverso la adozione di ordini di servizio del tutto eventuali. Il convincimento così espresso nella sentenza impugnata costituisce puntuale applicazione del principio, fermo nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo il quale la determinabilità dell'oggetto del contratto in tanto sussiste in quanto detto oggetto possa essere in concreto definito con riferimento ad elementi provvisti di una preordinata rilevanza oggettiva e prestabiliti dalle parti, che si siano accordate circa la futura determinazione di esso e circa i criteri o le modalità da osservarsi a questo fine, così che dallo stesso contratto siano desumibili, sia pure per implicito, gli elementi idonei alla identificazione dell'oggetto stesso, onde non è sufficiente il riferimento ad elementi concernenti la fase di esecuzione del rapporto, come il comportamento successivo delle parti (v. sul punto Cass. 1987 n. 2007; 1983 n. 5421; 1979 n. 534; 1976 n. 743)”.
Né è accoglibile l'osservazione della parte convenuta, secondo la quale il contratto di appalto e il capitolato speciale configurerebbero un “accordo quadro”, cioè un pagina 10 di 14 contratto normativo, che per sua natura è indeterminato e che poi deve essere specificato attraverso i singoli contratti successivamente stipulati.
In particolare, nel presente caso, nonostante l'espressione riportata nell'intestazione del contratto e del capitolato, non si è trattato di accordo normativo.
Infatti, il contratto di appalto non ha avuto lo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare via via con singoli contratti specifici, perchè, come è pacifico in atti e risulta dalla documentazione prodotta, a seguito della stipulazione del contratto di appalto e del capitolato speciale, non sono stati stipulati singoli contratti specifici, ma l'impresa attrice ha ricevuto via via dal D.L. meri ordini di servizio (a volte anche orali, come previsto dalle disposizioni sora riportate), 1679 per la precisione, senza specifici preventivi, progettazioni e predeterminazione della tipologia di opere e servizi, venendo fatta la semplice segnalazione dei problemi lamentati dai conduttori degli Contr alloggi dell'
Nello stesso senso si è espressa la già citata Cass. Civ. n. 6519/2007:
-“La Corte di Appello di Napoli… rigettava l'impugnazione, osservando in motivazione che il primo giudice aveva errato nel configurare il negozio intercorso tra le parti come contratto normativo, ossia come accordo volto a dettare una determinata regolamentazione per futuri ed eventuali contratti, la cui conclusione postulasse un'ulteriore manifestazione di volontà, avendo in realtà dette parti stipulato un tipico contratto di appalto, fissandone anche la durata ed il corrispettivo, avente ad oggetto lavori e forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione e forza motrice nei luoghi su indicati, con la clausola che i lavori e le forniture da eseguire verranno precisati all'imprenditore dalla committente, mediante appositi ordinativi di lavoro, di volta in volta che si renderanno necessari in relazione alle esigenze della committente stessa (art. 1), e con l'ulteriore clausola che il termine utile... sarà fissato di volta in volta nei relativi ordini di lavoro, secondo l'apprezzamento discrezionale della Dirigenza, tenuto conto, nella sua competenza e responsabilità, delle caratteristiche dei singoli interventi di manutenzione o dei lavori similari da effettuare (art. 7). Peraltro siffatto contratto doveva considerarsi nullo per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, essendo state l'indicate le prestazioni a carico dell'appaltatore in termini così vaghi e generici da rendere impossibile la loro individuazione, né potendo a tale scopo farsi ricorso ad elementi estrinseci che assumessero una funzione integrativa ex post, atteso che l'unico elemento in tesi utilizzabile era costituito dagli ordini di servizio, la cui adozione era stata rimessa all'apprezzamento discrezionale della società committente”.
2.2) Attesa la nullità del contratto di appalto, l'attrice agisce ex art. 2041 c.., chiedendo il pagamento dell'indennizzo derivante dall'indebito arricchimento della convenuta.
In particolare, chiede l'indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale subita, corrispondente al valore di mercato della totalità degli interventi di manutenzione utilmente resi, sostenendo che la diminuzione patrimoniale subita fosse superiore al valore contrattuale delle lavorazioni riportate nella contabilità predisposta dalla stazione appaltante, avendo questa decurtato il valore delle forniture e dei servizi, applicando indebite penali, omettendo di contabilizzare numerose lavorazioni e riducendo, le pagina 11 di 14 lavorazioni riconosciute, della percentuale corrispondente al ribasso d'asta, come se il contratto fosse stato validamente stipulato.
Si ritiene che sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'azione ex art. 2041 c.c., considerato l'accertamento della nullità del contatto d'appalto e rilevato che l'impresa attrice ha comunque eseguito le prestazioni richieste e che la stazione appaltante ha ricevuto il corrispondete arricchimento e ha riconosciuto l'utilità delle prestazioni ricevute (determinazione n. 796 del 30/4/2021, che ha approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori, doc. 24 attoreo).
2.3) Per quanto riguarda l'individuazione dell'indennizzo derivante dall'indebito arricchimento, si osserva, in primo luogo, che dal Sal 20 (l'ultimo Sal) emesso dalla stazione appaltante risulta (doc. 23 attoreo):
-ammontare certificati di pagamento: €. 808.477,40 (per i certificati antecedenti al Sal 20) + 28.020,5 (Sal 20) = 836.497,9;
-importo totale dei lavori a misura: €. 1.052.198,05, già operato il ribasso d'asta e prima delle decurtazioni effettuate dalla stazione appaltante (fra l'altro per penali per €. 135.654,94, doc. 26 e ss. attorei).
Premesso che la parte convenuta non contesta specificamente gli importi indicati dall'attrice e i documenti da essa prodotti, si osserva che appare equo individuare il suddetto indennizzo nel valore di mercato delle prestazioni effettuate dalla , Parte_1 aggiungendo alla somma già liquidata dalla stazione appaltante con i certificati di pagamento prodotti, anche quanto corrisponde alla decurtazione per ribasso d'asta al 27,743% (quantificata dall'attrice in €. 403.774,75) e a quella per le penali per ritardo (previste dall'art. 6 del contratto), per €. 135.654,94, trattandosi di decurtazioni e penali effettuate in base ad un contratto riconosciuto invalido.
Né, riguardo ai ritardi che hanno generato le penali, la convenuta ha provato di aver subito specifici danni e chiesto in via riconvenzionale il corrispondente risarcimento.
Va anche accolta la domanda dell'attrice di aggiungere la somma di €. 63.732,91, quale differenza tra la somma percepita per la fornitura e posa di canne fumarie del diametro di 80 mm. e il corrispettivo (superiore) previsto dal contatto per la fornitura di canne fumarie da almeno 70 mm. di diametro, dal momento che l'attrice sostiene che non fosse stato concordato un prezzo diverso da quello contrattualmente previsto per questa fornitura, che la convenuta non ha provato l'esistenza di un tale accordo (e non ha neppure contestato specificamente le indicazioni dettagliate sulla contabilità inerente le liquidazioni per la fornitura e posa delle canne fumarie, riportate a pag. 25 e ss. dell'atto di citazione) e che l'art. 20, par. 142, del capitolato speciale d'appalto prevede che
“Qualora si dovesse far ricorso a prezzi di opere non contemplate come opere compiute nell'Elenco Prezzi, gli stessi dovranno essere ricercati nel “Listino Prezzi della con Parte_3 aggiornamento a luglio 2017”. Ove ciò non fosse possibile, essi saranno desunti e concordati mediante una nuova e documentata analisi prezzi riferiti ad analoghe prestazioni e/o materiali e delle
pagina 12 di 14 relative fatture e quindi ammessi nella contabilità degli interventi, previa approvazione e sottoscrizione del relativo verbale di concordamento di nuovi prezzi”.
Pertanto spetterebbero all'attrice le seguenti somme:
-€. 836.497,9 per prestazioni già pagate,
-€. 63.732,91 per differenza di prezzo delle fornite canne fumarie,
-€. 403.774,75 per decurtazione da ribasso d'asta,
-€. 135.654,94 per decurtazione da penali.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, “l'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, perché l'esigenza restitutoria che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto” (Cass. Civ., sez. II, 29/7/2024 n. 21138; nella specie S.C. ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto l'indennizzo nella misura dei prezziari regionali, inclusivi anche dell'utile di impresa).
Nello stesso senso anche, per es.: Cass. Civ., sez. I, 10/5/2017 n. 11446:
-“In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., nell'ipotesi di nullità del contratto di appalto di un'opera pubblica, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'appaltatore, corrispondente, in concreto, ai costi effettivamente affrontati per la sua costruzione, non potendovi rientrare l'utile d'impresa né ogni altra posta volta a garantire quanto l'appaltatore stesso si riprometteva di ricavare dall'esecuzione di un valido contratto di appalto”;
-“La sentenza impugnata, pur dichiarando di ben conoscere e condividere il noto indirizzo giurisprudenziale recepito dalle Sezioni Unite (sent. 23385/2008; 1875/2009 e succ.: Cass. 14526/2016; 19986/2015; 23780/2014; 20648/2011; 3905/2010) sui criteri di calcolo dell'indennizzo dovuto a titolo di indebito arricchimento, dalla p.a. all'esecutore di lavori pubblici in mancanza ovvero per la nullità del contratto di appalto, lo ha in realtà disapplicato non soltanto questo liquidando in misura corrispondente all'intero valore delle opere realizzate, ma altresì includendo nella determinazione il maggior profitto…”;
-“Questa Corte ha riconosciuto la facoltà dell'esecutore di ottenere il valore venale delle opere realizzate (pur se più elevato del corrispettivo determinato in base ai prezzi contrattuali pattuiti) soltanto nella più favorevole ipotesi di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del committente (che non possa restituire l'opus conseguito): ciò per l'esigenza di reintegrarne interamente ex art. 1453 c.c., la situazione patrimoniale lesa dall'inadempimento dell'altro contraente, con riferimento al momento della pronuncia di risoluzione, nella quale l'obbligazione, che ha natura risarcitoria, trova la sua fonte (Cass. 12162/2007; 2871/1992). Ma nel caso concreto ricorre l'ipotesi per costui assai meno favorevole di nullità del contratto di appalto…, per cui giudici di merito hanno stabilito che gli spetta soltanto l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., per l'eventuale locupletazione conseguita dalla controparte;
il quale non è rivolto, secondo pagina 13 di 14 il citato arresto delle Sezioni Unite, ad assicurargli il "giusto corrispettivo" dei lavori compiuti ed a maggior ragione i benefici e le aspettative connessi con la controprestazione pattuita quale corrispettivo dell'opera non percepito, come esemplificativamente, i vari profitti di impresa, nonchè ogni altra posta rivolta a garantirgli egualmente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto…Pertanto l'indennizzo in questione non doveva tener conto nè del c.d. lucro cessante, nè di ogni altro beneficio…”.
In conclusione, dalla somma complessiva degli importi su riportati (€. 1.439.660,5) va dedotta la percentuale del 10% (€. 143.966,05), a titolo di utile (percentuale individuata dall'attrice e non contestata dalla convenuta), che non può essere ricompresa all'interno dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.
Ne consegue la spettanza all'attrice di un indennizzo di €. 459.196,55 (pari ad €. 1.439.660,5, meno la percentuale del 10%- 143.966,05-, meno quanto già pagato- €. 836.497,9-).
Va aggiunta la rivalutazione monetaria (l'indennizzo ex art. 2041 c.c. reintegra comunque un valore perduto, v. per es.: Cass. Civ., sez. I, 10/10/2007 n. 21292; Cass. Civ., sez. III, 28/1/2013 n. 1889) e gi interessi sulle somme via via rivalutate.
3) Le spese processuali, seguono il criterio della soccombenza e si considera la somma liquidata per indennizzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-Dichiara la nullità del contratto di appalto del 14/12/2017 sottoscritto dalle parti in causa;
-Condanna la convenuta a pagare Controparte_1 all'attrice la somma di €. 459.196,55, a Parte_1 titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, dall'1/6/2020 alla domanda, oltre agli interessi legali (nella misura della metà del tasso legale) sulle somme via via rivalutate, ed oltre agli interessi legali, sull'intera somma come sopra calcolata, dalla domanda giudiziaria al saldo;
-Condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali, che liquida in €. 12.046 (€.
3.544 per fase studio, €.
2.338 per fase introduttiva ed €.
6.164 per fase decisione), oltre CU, spese generali 15%, Iva e Cpa.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 23/7/2025
Il Presidente estensore Silvia Vitrò pagina 14 di 14