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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4637/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4637/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 10 marzo 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10,30 sono comparsi:
Per l'avv. COSIMELLI ANTONELLA Parte_1
Per l'avv. DE ROSE ELENA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv.Cosimelli conclude come da foglio di precisazione depositato e si riporta nella discussione alle note depositate
L'Avv. De Rose si riporta alle precisazioni delle conclusioni di cui al foglio depositato e si riporta a tutti gli scritti difensivi e in particolare alle note conclusive contestando quanto dedotto e prodotto dalla controparte.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4637/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 COSIMELLI ANTONELLA e dell'avv. GORI CHIARA ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COSIMELLI ANTONELLA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. DE ROSE ELENA ( ) AVV. VALENTINA ORLANDI - P.LE C.F._3
DONATELLO, 18 - FIRENZE 59100 PRATO , elettivamente domiciliato in VIA PANEBARCO 14
87100 COSENZA presso il difensore avv. GRECO RAFFAELLA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – contratti di finanziamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- NEL MERITO:
- in via principale: revocare il decreto opposto per le ragioni spiegate con l'atto introduttivo del giudizio, accertando e dichiarando che nulla è dovuto alla società convenuta, per le ragioni esposte nella narrativa del medesimo atto. Con vittoria di competenze e spese di causa;
- in via subordinata: revocare il decreto opposto ed accertare, sempre pagina 2 di 7 all'esito dell'accoglimento delle eccezioni spiegate con l'atto di opposizione e con le memorie ex art.183 VI comma c.p.c., il minore importo eventualmente dovuto all'opposta.
Con vittoria di competenze e spese o, in subordine, con la loro integrale compensazione.
IN VIA ISTRUTTORIA,
Per l'eventualità in cui il Giudicante ritenga provata la legittimazione attiva della convenuta;
e ritenga non fondata l'eccezione di prescrizione che il
Sig. ha svolto, si chiede che il Giudicante voglia disporre Controparte_2
una CTU finalizzata a verificare:
- il superamento del tasso soglia, e quindi la gratuità del finanziamento;
- i minori importi eventualmente dovuti in linea capitale ed interessi, questi ultimi in ragione delle contestazioni svolte con riferimento all'assenza di traPArenza - nel contratto allegato dalla controparte - circa le modalità di calcolo utilizzate.
PER L'OPPOSTO: Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_2
per l'importo di 26.197,18, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale di € 26.197,18
[...] dal 26/05/2023 sino all'effet-tivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, en-tro i limiti ed i termini di legge.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.
SINTETICA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO
, a seguito di notifica dell'atto di precetto , proponeva Parte_1
opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 2857/2021 rg 2491/2021 , emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di , con il quale si ingiungeva di pagare la somma di €26.197,18, oltre CP_1
pagina 3 di 7 interessi e spese . L'opponente lamentava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ad indirizzo non corrispondente alla residenza, la inesistenza del credito ingiunto per mancata indicazione del presunto saldo debitore, difetto di ogni indicazione circa le modalità di calcolo utilizzate;
irrilevanza della "certificazione ex art. 50 T.U.B." per difetto degli estratti conto, mancata erogazione del credito;
inattendibilità della documentazione allegata al ricorso per mancata congiuntura;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva per difetto di prova circa l'oggetto della cessione di crediti, la prescrizione decennale dalla decadenza del beneficio del termine, l'illegittima applicazione di tassi di interesse usurari e anatocistici, degli interessi moratori;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la sospensione della esecutività.
Si costituiva in giudizio l'opposta , che sosteneva la regolarità della notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, il mancato disconoscimento dei contratti di finanziamento e la sufficienza della certificazione ex art. 50 TUB, la legittimazione attiva quale avente causa da NS.it PA, la mancata decorrenza del termine di prescrizione dall'estinzione del piano rate, la mancanza di usura come da perizia in atti.
Sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo, disposta la mediazione obbligatoria, che si svolgeva con esito negativo, la causa veniva istruita solo documentalmente, respinta la richiesta di CTU e le prove chieste dalle parti;
quindi passava alla discussione orale odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO
La notifica del decreto ingiuntivo eseguita in proprio dal difensore ex L. 53/94 per posta, risulta perfezionata per compiuta giacenza all'indirizzo di Via Ponchielli 17 Scandicci in data 09/08/2021.
L'opponente ha prodotto tuttavia certificato storico di residenza dal quale risulta l'avvenuto trasferimento della residenza da dicembre 2011 in altro Comune. Vi è quindi prova documentale che il destinatario non poteva essere a conoscenza dell'atto notificato, in quanto ivi non più residente da tempo.
La notifica così eseguita dall'opposto non può dirsi inesistente, tale intendendosi la notifica effettuata in luogo che non ha nessuna attinenza con il soggetto destinatario, ma semplicemente nulla, in quanto il luogo presentava comunque degli indici di collegamento con il soggetto, rinvenuto dall'agente postale come nominativo sul campanello al civico indicato in atti.
E' noto che le attestazioni dell'agente postale circa la residenza del destinatario ad un determinato indirizzo, non possono assurgere a prova assoluta della residenza stessa, ma costituiscono semplici pagina 4 di 7 constatazioni di fatto, che possono essere vinte dall'interessato con ogni mezzo di prova (in tal senso
Cassazione civile sez. III, 02/09/2022, n.25885 La dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario (o
l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato nessuno all'indirizzo indicato dal mittente non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede;
l'ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione "l'assenza" del destinatario non compie certo ricerche anagrafiche, né compie indagini di altro tipo. Il postino legge un nome su una cassetta postale, e se corrisponde a quello del destinatario dell'atto, immette quest'ultimo nella cassetta. Si tratta di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, sicché pretendere che per effetto di tali semplici gesti il postino abbia attribuito pubblica fede alla circostanza della coincidenza tra residenza effettiva del destinatario e indirizzo indicato dal mittente è affermazione non solo assai lontana dalla realtà delle cose, ma anche giuridicamente scorretta. La circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce "una mera presunzione che in quel luogo si trova la residenza effettiva del destinatario dell'atto", superabile con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere alla querela di falso: e tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione, ovviamente, rientrano anche le certificazioni anagrafiche.).
Per quanto sopra, avendo l'opponente provato il trasferimento della propria residenza attraverso la certificazione anagrafica, la notifica deve intendersi esistente ma invalida, in particolare affetta da nullità , con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo (Cassazione civile sez. I, 14/02/2014,
n.3552 La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del Cpc, applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente. Ne consegue che, tranne i casi in cui un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso non può, decorso il termine stabilito dall'articolo
644 del Cpc, chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del Cpc;
se la notifica sia semplicemente nulla, l'inefficacia può essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 del
Cpc, fornendo la prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione).
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato in accoglimento dell'eccezione dell'opponente.
NEL MERITO
pagina 5 di 7 Con la revoca del decreto ingiuntivo non viene comunque meno la domanda di pagamento contenuta nel ricorso: il procedimento di opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. non può infatti definirsi - per giurisprudenza consolidata della S.C. - come mera impugnazione del decreto ingiuntivo, ma come giudizio a cognizione piena sulla domanda di pagamento globalmente intesa, contenuta nel ricorso monitorio.
Ebbene, la domanda di pagamento risulta fondata.
Preliminarmente deve ritenersi provata la legittimazione attiva dell'opposta cessionaria del credito “ in blocco” ex art. 58 D.Lgs. 385/1993: l'opponente non ha contestato la cessione del credito, che quindi risulta ammessa come circostanza di fatto - contratto, ma l'oggetto della medesima cessione, limitandosi ad osservare che mancherebbe la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'oggetto ceduto. L'opposto ha tuttavia prodotto in giudizio la lista notarile dei crediti ceduti comprensiva del credito oggetto della presente controversia ( doc. 12), per cui deve ritenersi sussistente la piena legittimazione ad agire della cessionaria e di conseguenza del suo procuratore speciale.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, dal momento che il dies a quo del termine prescrizionale deve individuarsi nella data di scadenza dell'ultima rata di finanziamento , similmente a quanto affermato dalla S.C. con riferimento al contratto di mutuo ( Cass. 17798/2011); inoltre vi è in atti lettera interruttiva della prescrizione ( doc. 3) del 15/07/2016 inviata all'opponente.
Ottemperando al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. , l'opposto ha inoltre dimostrato il fatto costitutivo del credito, producendo fin dalla fase monitoria i contratti di finanziamento stipulati con
NS.it PA , mai disconosciuti dall'opponente, nonché la documentazione a supporto dell'erogazione dei finanziamenti.
Per inciso , non ha rilievo l'eccezione di “inattendibilità” dei documenti prodotti dall'opposto perché senza “congiuntura”, circostanza che non incide sulla riconducibilità dei contratti stessi alla volontà dei firmatari e non presenta i requisiti di disconoscimento di conformità all'originale richiesti dall'art. 2719 c.c. , che deve essere fatto in modo formale e specifico, indicando gli elementi difformi e le anomalie documentali.
L'opponente ha poi eccepito genericamente la usurarietà dei tassi di interesse, senza indicare né il tasso praticato, né il tasso soglia di riferimento ( TSU). Per tali motivi la CTU contabile non è stata ammessa, risultando la stessa esplorativa in difetto di specifiche allegazioni della parte onerata.
D'altro canto l'opposta , ha depositato perizia di parte (doc.5) dalla quale emerge l'applicazione di tassi di interesse corrispettivi e di mora al di sotto dei limiti di soglia del 18% e del 18,15% negli anni di pagina 6 di 7 riferimento.
Pertanto la domanda di pagamento deve essere accolta.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente per la quota di 3/4, in quanto parte comunque soccombente sulla domanda di pagamento, mentre andranno compensate per la quota di 1/4 in virtù della revoca del decreto ingiuntivo ottenuta mediante l'opposizione.
Le stesse vengono liquidate in dispositivo secondo parametri medi del DM 55/2014 ma con fase istruttoria al minimo per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione repinta e disattesa;
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 2857/2021 emesso dal Tribunale di Firenze
- ACCERTA che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_2
per l'importo di 26.197,18, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale di €
[...]
26.197,18 dal 26/05/2023 sino al saldo e per l'effetto CONDANNA l'opponente al pagamento del suddetto importo.
- COMPENSA per 1/4 le spese di lite fra le parti
- CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di della residua quota di Controparte_1
3/4 delle spese che liquida già in tale parte in € 5.034,75 oltre 15% spese generali, Iva se dovuta e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 16,25 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 marzo 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4637/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 10 marzo 2025 innanzi al dott. Giovanna Colzi, ad ore 10,30 sono comparsi:
Per l'avv. COSIMELLI ANTONELLA Parte_1
Per l'avv. DE ROSE ELENA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv.Cosimelli conclude come da foglio di precisazione depositato e si riporta nella discussione alle note depositate
L'Avv. De Rose si riporta alle precisazioni delle conclusioni di cui al foglio depositato e si riporta a tutti gli scritti difensivi e in particolare alle note conclusive contestando quanto dedotto e prodotto dalla controparte.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Colzi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4637/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 COSIMELLI ANTONELLA e dell'avv. GORI CHIARA ( ) elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COSIMELLI ANTONELLA
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO RAFFAELLA e CP_1 P.IVA_1 dell'avv. DE ROSE ELENA ( ) AVV. VALENTINA ORLANDI - P.LE C.F._3
DONATELLO, 18 - FIRENZE 59100 PRATO , elettivamente domiciliato in VIA PANEBARCO 14
87100 COSENZA presso il difensore avv. GRECO RAFFAELLA
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo – contratti di finanziamento
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
PER L'OPPONENTE: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
- NEL MERITO:
- in via principale: revocare il decreto opposto per le ragioni spiegate con l'atto introduttivo del giudizio, accertando e dichiarando che nulla è dovuto alla società convenuta, per le ragioni esposte nella narrativa del medesimo atto. Con vittoria di competenze e spese di causa;
- in via subordinata: revocare il decreto opposto ed accertare, sempre pagina 2 di 7 all'esito dell'accoglimento delle eccezioni spiegate con l'atto di opposizione e con le memorie ex art.183 VI comma c.p.c., il minore importo eventualmente dovuto all'opposta.
Con vittoria di competenze e spese o, in subordine, con la loro integrale compensazione.
IN VIA ISTRUTTORIA,
Per l'eventualità in cui il Giudicante ritenga provata la legittimazione attiva della convenuta;
e ritenga non fondata l'eccezione di prescrizione che il
Sig. ha svolto, si chiede che il Giudicante voglia disporre Controparte_2
una CTU finalizzata a verificare:
- il superamento del tasso soglia, e quindi la gratuità del finanziamento;
- i minori importi eventualmente dovuti in linea capitale ed interessi, questi ultimi in ragione delle contestazioni svolte con riferimento all'assenza di traPArenza - nel contratto allegato dalla controparte - circa le modalità di calcolo utilizzate.
PER L'OPPOSTO: Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo.
Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito in via gradata
Accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_2
per l'importo di 26.197,18, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale di € 26.197,18
[...] dal 26/05/2023 sino all'effet-tivo soddisfo, e per l'effetto condannarlo al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito della espletanda trattazione/istruttoria.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, en-tro i limiti ed i termini di legge.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.
SINTETICA ESPOSIZIONE DI FATTO E PROCESSO
, a seguito di notifica dell'atto di precetto , proponeva Parte_1
opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 2857/2021 rg 2491/2021 , emesso dal Tribunale di Firenze su ricorso di , con il quale si ingiungeva di pagare la somma di €26.197,18, oltre CP_1
pagina 3 di 7 interessi e spese . L'opponente lamentava la nullità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ad indirizzo non corrispondente alla residenza, la inesistenza del credito ingiunto per mancata indicazione del presunto saldo debitore, difetto di ogni indicazione circa le modalità di calcolo utilizzate;
irrilevanza della "certificazione ex art. 50 T.U.B." per difetto degli estratti conto, mancata erogazione del credito;
inattendibilità della documentazione allegata al ricorso per mancata congiuntura;
eccepiva il difetto di legittimazione attiva per difetto di prova circa l'oggetto della cessione di crediti, la prescrizione decennale dalla decadenza del beneficio del termine, l'illegittima applicazione di tassi di interesse usurari e anatocistici, degli interessi moratori;
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la sospensione della esecutività.
Si costituiva in giudizio l'opposta , che sosteneva la regolarità della notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, il mancato disconoscimento dei contratti di finanziamento e la sufficienza della certificazione ex art. 50 TUB, la legittimazione attiva quale avente causa da NS.it PA, la mancata decorrenza del termine di prescrizione dall'estinzione del piano rate, la mancanza di usura come da perizia in atti.
Sospesa l'esecutività del decreto ingiuntivo, disposta la mediazione obbligatoria, che si svolgeva con esito negativo, la causa veniva istruita solo documentalmente, respinta la richiesta di CTU e le prove chieste dalle parti;
quindi passava alla discussione orale odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA NOTIFICA DEL DECRETO INGIUNTIVO
La notifica del decreto ingiuntivo eseguita in proprio dal difensore ex L. 53/94 per posta, risulta perfezionata per compiuta giacenza all'indirizzo di Via Ponchielli 17 Scandicci in data 09/08/2021.
L'opponente ha prodotto tuttavia certificato storico di residenza dal quale risulta l'avvenuto trasferimento della residenza da dicembre 2011 in altro Comune. Vi è quindi prova documentale che il destinatario non poteva essere a conoscenza dell'atto notificato, in quanto ivi non più residente da tempo.
La notifica così eseguita dall'opposto non può dirsi inesistente, tale intendendosi la notifica effettuata in luogo che non ha nessuna attinenza con il soggetto destinatario, ma semplicemente nulla, in quanto il luogo presentava comunque degli indici di collegamento con il soggetto, rinvenuto dall'agente postale come nominativo sul campanello al civico indicato in atti.
E' noto che le attestazioni dell'agente postale circa la residenza del destinatario ad un determinato indirizzo, non possono assurgere a prova assoluta della residenza stessa, ma costituiscono semplici pagina 4 di 7 constatazioni di fatto, che possono essere vinte dall'interessato con ogni mezzo di prova (in tal senso
Cassazione civile sez. III, 02/09/2022, n.25885 La dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario (o
l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato nessuno all'indirizzo indicato dal mittente non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede;
l'ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione "l'assenza" del destinatario non compie certo ricerche anagrafiche, né compie indagini di altro tipo. Il postino legge un nome su una cassetta postale, e se corrisponde a quello del destinatario dell'atto, immette quest'ultimo nella cassetta. Si tratta di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, sicché pretendere che per effetto di tali semplici gesti il postino abbia attribuito pubblica fede alla circostanza della coincidenza tra residenza effettiva del destinatario e indirizzo indicato dal mittente è affermazione non solo assai lontana dalla realtà delle cose, ma anche giuridicamente scorretta. La circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce "una mera presunzione che in quel luogo si trova la residenza effettiva del destinatario dell'atto", superabile con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere alla querela di falso: e tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione, ovviamente, rientrano anche le certificazioni anagrafiche.).
Per quanto sopra, avendo l'opponente provato il trasferimento della propria residenza attraverso la certificazione anagrafica, la notifica deve intendersi esistente ma invalida, in particolare affetta da nullità , con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo (Cassazione civile sez. I, 14/02/2014,
n.3552 La notificazione del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'articolo 644 del Cpc, applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente. Ne consegue che, tranne i casi in cui un decreto ingiuntivo non è notificato, o la notifica di esso è giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso non può, decorso il termine stabilito dall'articolo
644 del Cpc, chiederne la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'articolo 188 delle disposizioni di attuazione del Cpc;
se la notifica sia semplicemente nulla, l'inefficacia può essere fatta valere, onde evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione tardiva ai sensi dell'articolo 650 del
Cpc, fornendo la prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione).
Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato in accoglimento dell'eccezione dell'opponente.
NEL MERITO
pagina 5 di 7 Con la revoca del decreto ingiuntivo non viene comunque meno la domanda di pagamento contenuta nel ricorso: il procedimento di opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. non può infatti definirsi - per giurisprudenza consolidata della S.C. - come mera impugnazione del decreto ingiuntivo, ma come giudizio a cognizione piena sulla domanda di pagamento globalmente intesa, contenuta nel ricorso monitorio.
Ebbene, la domanda di pagamento risulta fondata.
Preliminarmente deve ritenersi provata la legittimazione attiva dell'opposta cessionaria del credito “ in blocco” ex art. 58 D.Lgs. 385/1993: l'opponente non ha contestato la cessione del credito, che quindi risulta ammessa come circostanza di fatto - contratto, ma l'oggetto della medesima cessione, limitandosi ad osservare che mancherebbe la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'oggetto ceduto. L'opposto ha tuttavia prodotto in giudizio la lista notarile dei crediti ceduti comprensiva del credito oggetto della presente controversia ( doc. 12), per cui deve ritenersi sussistente la piena legittimazione ad agire della cessionaria e di conseguenza del suo procuratore speciale.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, dal momento che il dies a quo del termine prescrizionale deve individuarsi nella data di scadenza dell'ultima rata di finanziamento , similmente a quanto affermato dalla S.C. con riferimento al contratto di mutuo ( Cass. 17798/2011); inoltre vi è in atti lettera interruttiva della prescrizione ( doc. 3) del 15/07/2016 inviata all'opponente.
Ottemperando al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. , l'opposto ha inoltre dimostrato il fatto costitutivo del credito, producendo fin dalla fase monitoria i contratti di finanziamento stipulati con
NS.it PA , mai disconosciuti dall'opponente, nonché la documentazione a supporto dell'erogazione dei finanziamenti.
Per inciso , non ha rilievo l'eccezione di “inattendibilità” dei documenti prodotti dall'opposto perché senza “congiuntura”, circostanza che non incide sulla riconducibilità dei contratti stessi alla volontà dei firmatari e non presenta i requisiti di disconoscimento di conformità all'originale richiesti dall'art. 2719 c.c. , che deve essere fatto in modo formale e specifico, indicando gli elementi difformi e le anomalie documentali.
L'opponente ha poi eccepito genericamente la usurarietà dei tassi di interesse, senza indicare né il tasso praticato, né il tasso soglia di riferimento ( TSU). Per tali motivi la CTU contabile non è stata ammessa, risultando la stessa esplorativa in difetto di specifiche allegazioni della parte onerata.
D'altro canto l'opposta , ha depositato perizia di parte (doc.5) dalla quale emerge l'applicazione di tassi di interesse corrispettivi e di mora al di sotto dei limiti di soglia del 18% e del 18,15% negli anni di pagina 6 di 7 riferimento.
Pertanto la domanda di pagamento deve essere accolta.
LE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente per la quota di 3/4, in quanto parte comunque soccombente sulla domanda di pagamento, mentre andranno compensate per la quota di 1/4 in virtù della revoca del decreto ingiuntivo ottenuta mediante l'opposizione.
Le stesse vengono liquidate in dispositivo secondo parametri medi del DM 55/2014 ma con fase istruttoria al minimo per la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, ogni diversa domanda ed eccezione repinta e disattesa;
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 2857/2021 emesso dal Tribunale di Firenze
- ACCERTA che è creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_2
per l'importo di 26.197,18, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sul capitale di €
[...]
26.197,18 dal 26/05/2023 sino al saldo e per l'effetto CONDANNA l'opponente al pagamento del suddetto importo.
- COMPENSA per 1/4 le spese di lite fra le parti
- CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di della residua quota di Controparte_1
3/4 delle spese che liquida già in tale parte in € 5.034,75 oltre 15% spese generali, Iva se dovuta e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad ore 16,25 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 10 marzo 2025
Il Giudice onorario dott. Giovanna Colzi
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