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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/10/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO Sezione controversie di lavoro e previdenza ed assistenza, in persona dei magistrati: dr. Maura Stassano Presidente dr. Rocco Pavese Consigliere rel. avv. Mauro Casale Giudice ausiliario ha pronunciato in data 27.10.2025, in grado di appello, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 647/2023 R.G., vertente tra
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
VE (c.f. ), con domicilio in Salerno al Corso Garibaldi n. CodiceFiscale_1
38 presso l'Avvocatura Distrettuale INPS;
p.e.c. appellante Email_1
e
n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(c.f. ) appellato contumace P.IVA_2
nonché di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Luparella (c.f.
[...]
), con domicilio in Ariano Irpino, via Parzanese, 27; C.F._2
p.e.c. appellato Email_2
OGGETTO: OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1705/2023 pubblicata l'8/11/2023, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto parzialmente il ricorso
~ 1 ~ proposto da nei confronti dell'I.N.P.S. e Controparte_1
dell , e, per l'effetto, ha annullato l'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 100 20222 90015139 38 000 limitatamente agli avvisi di addebito:
1) avviso 400201600038930000 00, notificato il 06/09/2016, € 18.908,77
2) avviso 400201600080078000 00, notificato il 02/01/2017, € 14.694,13
3) avviso 400201700001602000 00, notificato il 12/04/2017, € 15.098,28, confermando detta intimazione relativamente agli altri 7 avvisi ivi contemplati.
§ 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
• che era infondata l'eccezione di invalidità della notificazione della intimazione;
• che erano infondate le eccezioni: -di irritualità della procedura, poiché l'Agenzia incaricata della riscossione aveva intimato il pagamento ex d.P.R. 602/73; -di omessa indicazione del calcolo degli interessi, poiché le relative indicazioni erano riportate negli avvisi di addebito;
• che invece era parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione (quinquennale), poiché –considerato che l'intimazione impugnata era stata notificata il 7.5.22– risultavano prescritti i crediti di cui agli avvisi sopraelencati;
• che il parziale accoglimento della domanda giustificava la compensazione delle spese.
§ 3. Avverso la sentenza ha proposto appello l'I.N.P.S., rilevando che il termine di prescrizione quinquennale non era affatto decorso;
sul punto, si deduce che il
Tribunale ha omesso di considerare la sospensione dei termini per la riscossione introdotti dalla normativa emergenziale relativa alla sospensione dei termini per la riscossione. Difatti, basta semplicemente ripercorrere la cronologia degli eventi per rendersi conto che, in forza della normativa emergenziale introdotta nel 2020 a causa del diffondersi dell'epidemia da OV 19, il termine di prescrizione era stato tempestivamente interrotto>.
§
~ 2 ~ 4. L' (di seguito , già contumace in primo Controparte_3 CP_4
grado, si è costituita in giudizio, sostenendo la fondatezza dell'appello dell'I.N.P.S., e rilevando che la prescrizione era stata pure interrotta da essa con altri atti CP_2
aventi efficacia interruttiva (comunicazione preventiva di ipoteca
10076201900000757000; preavviso fermo amministrativo 10080202200005754000).
§ 5. La società appellata non si è costituita in Controparte_1
giudizio.
§ 6. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte e lette le conclusioni depositate dai procuratori delle parti, la causa è decisa in data odierna con la presente sentenza.
§ 7. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_1
che non si è costituita in giudizio nonostante rituale instaurazione del
[...]
contraddittorio.
Nel merito, l'appello è fondato.
La prescrizione non risulta decorsa, computando –per quanto qui rileva– i periodi di sospensione della medesima disposti dalla normativa emergenziale nel c.d. periodo di emergenza OV (cfr. il decreto c.d. Cura n. 18/2020 che ha previsto la Pt_2
sospensione della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, il decreto Milleproroghe n. 183/20, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni.
Ne consegue che i termini di prescrizione degli avvisi qui in esame sono stati prolungati come segue:
1) per l'avviso 400201600038930000 00, notificato il 06/09/2016, al (6.9.16 + 5 anni + 311 giorni =) 17.7.2022;
~ 3 ~ 2) per l'avviso 400201600080078000 00, notificato il 02/01/2017, al (2.1.17 + 5 anni + 311 giorni =) 13.11.2022;
3) per l'avviso 400201700001602000 00, notificato il 12/04/2017, al (12.4.17 + 5 anni + 311 giorni =) 23.2.2023; sicché la notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 7.5.2022, fu tempestiva.
E ciò a prescindere dalla documentazione depositata dall' soltanto in secondo CP_4
grado, e come tale inammissibile.
§ 8. Ne discende l'accoglimento dell'appello, e quindi il rigetto in toto della domanda della società a cui carico sono poste le spese di Controparte_1
lite, liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni
(scaglione € 5.200/26.000, valori minimi). La condanna alle spese di lite concerne:
–il doppio grado di giudizio nel rapporto con l'I.N.P.S.;
–il presente grado nel rapporto con che in primo grado fu contumace. CP_4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_3
del Presidente legale rappresentante p.t. nei confronti di n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
nonché di
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1705/2023 pubblicata l'8/11/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e, in riforma della medesima, così provvede:
I. dichiara la contumacia della in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.;
II. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
~ 4 ~ III. condanna l'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante I.N.P.S., spese che liquida come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 851,00 per la fase di studio, 602,00 per la fase introduttiva, 903,00 per la fase di trattazione, 1.453,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 1.029,00 per la fase di studio, 709,00 per la fase introduttiva, 1.523,00 per la fase di trattazione, 1.735,00 per la fase decisionale;
a titolo di esborsi 64,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge
IV. condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
spese che liquida come segue: per il 2° grado, a titolo di compensi, € 1.029,00 per la fase di studio, 709,00 per la fase introduttiva, 1.523,00 per la fase di trattazione, 1.735,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 27.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
~ 5 ~
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco
VE (c.f. ), con domicilio in Salerno al Corso Garibaldi n. CodiceFiscale_1
38 presso l'Avvocatura Distrettuale INPS;
p.e.c. appellante Email_1
e
n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
(c.f. ) appellato contumace P.IVA_2
nonché di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Luparella (c.f.
[...]
), con domicilio in Ariano Irpino, via Parzanese, 27; C.F._2
p.e.c. appellato Email_2
OGGETTO: OPPOSIZIONE A INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
1. Con sentenza 1705/2023 pubblicata l'8/11/2023, il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica e in funzione di g.l., ha accolto parzialmente il ricorso
~ 1 ~ proposto da nei confronti dell'I.N.P.S. e Controparte_1
dell , e, per l'effetto, ha annullato l'intimazione di Controparte_2
pagamento n. 100 20222 90015139 38 000 limitatamente agli avvisi di addebito:
1) avviso 400201600038930000 00, notificato il 06/09/2016, € 18.908,77
2) avviso 400201600080078000 00, notificato il 02/01/2017, € 14.694,13
3) avviso 400201700001602000 00, notificato il 12/04/2017, € 15.098,28, confermando detta intimazione relativamente agli altri 7 avvisi ivi contemplati.
§ 2. A sostegno della decisione, il Tribunale ha osservato:
• che era infondata l'eccezione di invalidità della notificazione della intimazione;
• che erano infondate le eccezioni: -di irritualità della procedura, poiché l'Agenzia incaricata della riscossione aveva intimato il pagamento ex d.P.R. 602/73; -di omessa indicazione del calcolo degli interessi, poiché le relative indicazioni erano riportate negli avvisi di addebito;
• che invece era parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione (quinquennale), poiché –considerato che l'intimazione impugnata era stata notificata il 7.5.22– risultavano prescritti i crediti di cui agli avvisi sopraelencati;
• che il parziale accoglimento della domanda giustificava la compensazione delle spese.
§ 3. Avverso la sentenza ha proposto appello l'I.N.P.S., rilevando che il termine di prescrizione quinquennale non era affatto decorso;
sul punto, si deduce che il
Tribunale ha omesso di considerare la sospensione dei termini per la riscossione introdotti dalla normativa emergenziale relativa alla sospensione dei termini per la riscossione. Difatti, basta semplicemente ripercorrere la cronologia degli eventi per rendersi conto che, in forza della normativa emergenziale introdotta nel 2020 a causa del diffondersi dell'epidemia da OV 19, il termine di prescrizione era stato tempestivamente interrotto>.
§
~ 2 ~ 4. L' (di seguito , già contumace in primo Controparte_3 CP_4
grado, si è costituita in giudizio, sostenendo la fondatezza dell'appello dell'I.N.P.S., e rilevando che la prescrizione era stata pure interrotta da essa con altri atti CP_2
aventi efficacia interruttiva (comunicazione preventiva di ipoteca
10076201900000757000; preavviso fermo amministrativo 10080202200005754000).
§ 5. La società appellata non si è costituita in Controparte_1
giudizio.
§ 6. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte e lette le conclusioni depositate dai procuratori delle parti, la causa è decisa in data odierna con la presente sentenza.
§ 7. In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_1
che non si è costituita in giudizio nonostante rituale instaurazione del
[...]
contraddittorio.
Nel merito, l'appello è fondato.
La prescrizione non risulta decorsa, computando –per quanto qui rileva– i periodi di sospensione della medesima disposti dalla normativa emergenziale nel c.d. periodo di emergenza OV (cfr. il decreto c.d. Cura n. 18/2020 che ha previsto la Pt_2
sospensione della prescrizione per 129 giorni dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e, successivamente, il decreto Milleproroghe n. 183/20, che ha aggiunto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni, a partire dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni.
Ne consegue che i termini di prescrizione degli avvisi qui in esame sono stati prolungati come segue:
1) per l'avviso 400201600038930000 00, notificato il 06/09/2016, al (6.9.16 + 5 anni + 311 giorni =) 17.7.2022;
~ 3 ~ 2) per l'avviso 400201600080078000 00, notificato il 02/01/2017, al (2.1.17 + 5 anni + 311 giorni =) 13.11.2022;
3) per l'avviso 400201700001602000 00, notificato il 12/04/2017, al (12.4.17 + 5 anni + 311 giorni =) 23.2.2023; sicché la notificazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 7.5.2022, fu tempestiva.
E ciò a prescindere dalla documentazione depositata dall' soltanto in secondo CP_4
grado, e come tale inammissibile.
§ 8. Ne discende l'accoglimento dell'appello, e quindi il rigetto in toto della domanda della società a cui carico sono poste le spese di Controparte_1
lite, liquidate in dispositivo a norma del d.m. 55/14 e successive modificazioni
(scaglione € 5.200/26.000, valori minimi). La condanna alle spese di lite concerne:
–il doppio grado di giudizio nel rapporto con l'I.N.P.S.;
–il presente grado nel rapporto con che in primo grado fu contumace. CP_4
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_3
del Presidente legale rappresentante p.t. nei confronti di n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
nonché di
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1705/2023 pubblicata l'8/11/2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, e, in riforma della medesima, così provvede:
I. dichiara la contumacia della in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t.;
II. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
[...]
~ 4 ~ III. condanna l'appellata in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore dell'appellante I.N.P.S., spese che liquida come segue: per il 1° grado, a titolo di compensi, € 851,00 per la fase di studio, 602,00 per la fase introduttiva, 903,00 per la fase di trattazione, 1.453,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge;
per il 2° grado, a titolo di compensi, € 1.029,00 per la fase di studio, 709,00 per la fase introduttiva, 1.523,00 per la fase di trattazione, 1.735,00 per la fase decisionale;
a titolo di esborsi 64,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge
IV. condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
spese che liquida come segue: per il 2° grado, a titolo di compensi, € 1.029,00 per la fase di studio, 709,00 per la fase introduttiva, 1.523,00 per la fase di trattazione, 1.735,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfettario del 15%, e contributi e IVA come per legge.
Così deciso in Salerno, camera di consiglio 27.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rocco Pavese Dr. Maura Stassano
~ 5 ~