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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 16/02/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA PE, Presidente
DI FLORIO GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 188/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ris.co. Societa' Riscossioni Comunali S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 15236 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 269/2/2024 dell'8.5.2024 e depositata il 5.8.2024 la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Chieti accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1, avverso l'avviso di pagamento riferito alla TARI per l'anno di imposta 2023.
Ha proposto appello la società concessionaria IS RL ritenendo la sentenza impugnata illegittima per l'assenza di corrispondenza tra dispositivo e motivazione, avendo il giudice di prime cure accolto parzialmente il ricorso ma annullando in toto il provvedimento impugnato.
In particolare il giudice, dopo aver dato atto della rettifica dell'atto impugnato in sede di autotutela ha limitato il proprio scrutinio agli immobili per i quali la tassazione era stata integralmente confermata (trattasi di quelli di cui ai numeri 3, 5 e 8).
A fronte di tale contesto processuale, il Giudicante ha emesso una sentenza di parziale accoglimento del ricorso, con conferma della tassazione relativamente agli immobili di cui ai nn. 3, 5 e 8, con contestuale annullamento delle “residue pretese tributarie”.
La sentenza, nella sostanza, ha annullato le pretese tributarie ulteriori rispetto a quelle di cui ai punti 3, 5 e
8, in relazione alle quali, tuttavia, si era limitata a prendere atto, nella parte motiva, della rettifica in sede di reclamo operata dalla IS.
Il Giudice di prime cure, pur dando atto del “parziale accoglimento, da parte della IS s.r.l., di alcune censure sollevate nel ricorso”, nel confermare la tassazione degli immobili di cui alle righe 3, 5 e 8 dell'atto impugnato, ha così definito il giudizio: “in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuta dal contribuente la TARI di cui all'impugnato avviso di pagamento limitatamente all'immobile di Indirizzo_1
, per il periodo precedente la notifica del ricorso;
all'immobile di Indirizzo_1; ed infine ai locali di Indirizzo_2, annullando le residue pretese tributarie”
Ha chiesto pertanto l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite.
Il contribuente non si è costituito.
All'udienza del12.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge dagli atti contenuti nel fascicolo dell'appellante, la IS RL ha provveduto ad emettere nuovo avviso di pagamento- n.18425 dell'8.5.2024- operando le necessarie rettifiche.
Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso con riguardo all'immobile di Indirizzo_1, e l'immobile di Indirizzo_2, dovendo essere confermate- come emerge nel corpo della motivazione- le residue pretese impositive svolte nell'atto impugnato.
Appare evidente che la successiva affermazione nel dispositivo della sentenza di annullamento delle residue pretese impositive appare essere una mera svista da parte del redattore. In tali termini pertanto va accolto l'appello.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del doppio grado .
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NA PE, Presidente
DI FLORIO GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 188/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ris.co. Societa' Riscossioni Comunali S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 269/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 05/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 15236 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 269/2/2024 dell'8.5.2024 e depositata il 5.8.2024 la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Chieti accoglieva parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1, avverso l'avviso di pagamento riferito alla TARI per l'anno di imposta 2023.
Ha proposto appello la società concessionaria IS RL ritenendo la sentenza impugnata illegittima per l'assenza di corrispondenza tra dispositivo e motivazione, avendo il giudice di prime cure accolto parzialmente il ricorso ma annullando in toto il provvedimento impugnato.
In particolare il giudice, dopo aver dato atto della rettifica dell'atto impugnato in sede di autotutela ha limitato il proprio scrutinio agli immobili per i quali la tassazione era stata integralmente confermata (trattasi di quelli di cui ai numeri 3, 5 e 8).
A fronte di tale contesto processuale, il Giudicante ha emesso una sentenza di parziale accoglimento del ricorso, con conferma della tassazione relativamente agli immobili di cui ai nn. 3, 5 e 8, con contestuale annullamento delle “residue pretese tributarie”.
La sentenza, nella sostanza, ha annullato le pretese tributarie ulteriori rispetto a quelle di cui ai punti 3, 5 e
8, in relazione alle quali, tuttavia, si era limitata a prendere atto, nella parte motiva, della rettifica in sede di reclamo operata dalla IS.
Il Giudice di prime cure, pur dando atto del “parziale accoglimento, da parte della IS s.r.l., di alcune censure sollevate nel ricorso”, nel confermare la tassazione degli immobili di cui alle righe 3, 5 e 8 dell'atto impugnato, ha così definito il giudizio: “in parziale accoglimento del ricorso, dichiara dovuta dal contribuente la TARI di cui all'impugnato avviso di pagamento limitatamente all'immobile di Indirizzo_1
, per il periodo precedente la notifica del ricorso;
all'immobile di Indirizzo_1; ed infine ai locali di Indirizzo_2, annullando le residue pretese tributarie”
Ha chiesto pertanto l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite.
Il contribuente non si è costituito.
All'udienza del12.1.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come emerge dagli atti contenuti nel fascicolo dell'appellante, la IS RL ha provveduto ad emettere nuovo avviso di pagamento- n.18425 dell'8.5.2024- operando le necessarie rettifiche.
Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente il ricorso con riguardo all'immobile di Indirizzo_1, e l'immobile di Indirizzo_2, dovendo essere confermate- come emerge nel corpo della motivazione- le residue pretese impositive svolte nell'atto impugnato.
Appare evidente che la successiva affermazione nel dispositivo della sentenza di annullamento delle residue pretese impositive appare essere una mera svista da parte del redattore. In tali termini pertanto va accolto l'appello.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del doppio grado .
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado.