Art. 4.
Restano fermi, a favore degli enti autonomi indicati nei precedenti articoli, i contributi a carico degli Enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704 , e successivamente prorogati con le leggi 21 aprile 1962, n. 210, 26 aprile 1964, n. 315 e 31 marzo 1966, n. 206 .
E' data facolta' agli enti locali di aumentare, con propria deliberazione, i contributi di cui alla legge 28 luglio 1956, n. 704 .
Restano fermi, a favore degli enti autonomi indicati nei precedenti articoli, i contributi a carico degli Enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704 , e successivamente prorogati con le leggi 21 aprile 1962, n. 210, 26 aprile 1964, n. 315 e 31 marzo 1966, n. 206 .
E' data facolta' agli enti locali di aumentare, con propria deliberazione, i contributi di cui alla legge 28 luglio 1956, n. 704 .