TAR Roma, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 5072
TAR
Sentenza 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 21-nonies, 21-quinquies e 21-sexies L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione art. 3 L. 241/1990, violazione avviso pubblico, principi di adeguatezza, ragionevolezza, proporzionalità, art. 97 Cost., buona fede, affidamento, travisamento, errore presupposti, illogicità, difetto istruttoria, violazione poteri autotutela, art. 45 TFUE, principi diritto europeo, illegittimità recesso ad nutum

    Il Tribunale ha escluso la condivisibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990, ritenendo rispettato il termine di dodici mesi per l'esercizio del potere di autotutela. Ha inoltre affermato che l'estromissione da un concorso per difetto dei requisiti di ammissione non richiede una particolare motivazione, se non l'indicazione del requisito mancante. Ha ritenuto che le prerogative defensionali siano state rispettate, dato che la ricorrente ha ricevuto comunicazione dei provvedimenti e ha esercitato le proprie facoltà partecipative e difensive attraverso una richiesta di riesame in autotutela.

  • Rigettato
    Violazione art. 21-nonies, 21-quinquies e 21-sexies L. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione art. 3 L. 241/1990, violazione avviso pubblico, principi di adeguatezza, ragionevolezza, proporzionalità, art. 97 Cost., buona fede, affidamento, travisamento, errore presupposti, illogicità, difetto istruttoria, violazione poteri autotutela, art. 45 TFUE, principi diritto europeo, illegittimità recesso ad nutum

    Il Tribunale ha escluso la condivisibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990, ritenendo rispettato il termine di dodici mesi per l'esercizio del potere di autotutela. Ha inoltre affermato che l'estromissione da un concorso per difetto dei requisiti di ammissione non richiede una particolare motivazione, se non l'indicazione del requisito mancante. Ha ritenuto che le prerogative defensionali siano state rispettate, dato che la ricorrente ha ricevuto comunicazione dei provvedimenti e ha esercitato le proprie facoltà partecipative e difensive attraverso una richiesta di riesame in autotutela.

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    Il Tribunale ha escluso la condivisibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990, ritenendo rispettato il termine di dodici mesi per l'esercizio del potere di autotutela. Ha inoltre affermato che l'estromissione da un concorso per difetto dei requisiti di ammissione non richiede una particolare motivazione, se non l'indicazione del requisito mancante. Ha ritenuto che le prerogative defensionali siano state rispettate, dato che la ricorrente ha ricevuto comunicazione dei provvedimenti e ha esercitato le proprie facoltà partecipative e difensive attraverso una richiesta di riesame in autotutela.

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    Il Tribunale ha escluso la condivisibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990, ritenendo rispettato il termine di dodici mesi per l'esercizio del potere di autotutela. Ha inoltre affermato che l'estromissione da un concorso per difetto dei requisiti di ammissione non richiede una particolare motivazione, se non l'indicazione del requisito mancante. Ha ritenuto che le prerogative defensionali siano state rispettate, dato che la ricorrente ha ricevuto comunicazione dei provvedimenti e ha esercitato le proprie facoltà partecipative e difensive attraverso una richiesta di riesame in autotutela.

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    Il Tribunale ha escluso la condivisibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990, ritenendo rispettato il termine di dodici mesi per l'esercizio del potere di autotutela. Ha inoltre affermato che l'estromissione da un concorso per difetto dei requisiti di ammissione non richiede una particolare motivazione, se non l'indicazione del requisito mancante. Ha ritenuto che le prerogative defensionali siano state rispettate, dato che la ricorrente ha ricevuto comunicazione dei provvedimenti e ha esercitato le proprie facoltà partecipative e difensive attraverso una richiesta di riesame in autotutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 5072
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5072
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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