Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12867/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12867 del 2025, proposto da
IA MO, rappresentata e difesa dall’avvocato Corrado Morrone, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, al Viale XXI Aprile n. 11, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero della Giustizia;
- Ministero della Giustizia, Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Lazio, Abruzzo e Molise;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
EL UL IN, NA EL PR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n.m-dg.DGMC11122.30/06/2025.0046137.U del Ministero della Giustizia, UIEPE per il Lazio, Abruzzo e Molise con il quale la ricorrente è stata revocata anticipatamente dall’incarico di Esperto criminologo ex art. 80 comma 4 della legge n. 354/1975 presso l’ Ufficio locale di Frosinone a causa del mancato recapito all’Ufficio – senza sua colpa – del DURC alla stessa data di emissione del provvedimento e cioè al 30 gugno 2025 (DURC pervenuto all’Ufficio il 10 luglio 2025) in base alla graduatoria/elenco ex art. 132 D.P.R. n. 320/2000 degli esperti in criminologia ai sensi dell’art. 80 della legge n. 354/1975 approvata in esito all’Avviso Pubblico del 7 dicembre 2022 il 26 agosto 2024 in cui la ricorrente risulta prima classificata;
- del successivo provvedimento del Ministero della Giustizia, UIEPE per il Lazio Abruzzo e Molise del 6 agosto 2025, prot. n.m_dg. DGMC11122.06/08/2025.0055083.U notificato via PEC in pari data, con il quale la ricorrente è stata anche revocata in anticipo dall’incarico di esperto criminologo presso l’Ufficio locale di Pescara e cancellata dalla relativa graduatoria in pretesa autotutela per presunta mancanza del titolo di partecipazione presentato nella procedura di cui all’Avviso Pubblico del 7 dicembre 2022 esitata nella graduatoria pubblicata il 26 agosto 2024 in cui la ricorrente risulta prima classificata;
- del decreto n. 121 del 13 agosto 2025, di rettifica in autotutela degli elenchi approvati il 26 agosto 2024 e pubblicati il 28 agosto 2024 con cancellazione della ricorrente e sua esclusione dagli elenchi/graduatorie degli esperti criminologi nell’ambito della Corte di Appello di Roma e segnatamente dall’Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Frosinone;
- dei dinieghi immotivatamente opposti alle istanze di autotutela della ricorrente con provvedimenti del 4 settembre 2025 prot. n. 59329 e del 16 settembre 2025 prot. n.61877;
- all’avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio di idoneità pubblicato il 22 dicembre 2021, per pretesa inidoneità del titolo di specializzazione speso nella domanda di partecipazione;
- di ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, presupposto, antecedente e/o successivo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. ER IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di aver presentato domanda di partecipazione all’“ Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio d’idoneità, di esperti in servizio sociale, criminologi, pedagogisti, mediatori culturali ed interpreti ai sensi dell’art. 80, L. 354/75 e degli art. 6 e 8 D. Lgs 272/89, da inserire nell’elenco ex art. 132, D.P.R. 230 cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, da espletarsi presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e gli Uffici della Giustizia Minorile presenti nei distretti delle Corti d'Appello di Roma, L’Aquila e Campobasso ”, preordinato alla formazione di una graduatoria di esperti, tra cui criminologi, cui attingere per l’assegnazione di futuri incarichi.
Posizionatasi al primo posto utile per le regioni Abruzzo e Molise ed al secondo in quello relativo alla Regione Lazio, la ricorrente in data 8 aprile 2025 riceveva quindi incarico dall’UEPE di Pescara, sottoscrivendo il relativo accordo per l’espletamento dell’incarico di Criminologo presso l’Ufficio Locale di Esecuzione Esterna di Pescara.
Il 6 agosto 2025 veniva alla ricorrente comunicato il recesso anticipato dell’accordo individuale, con riferimento al titolo richiesto per l’attività di esperto criminologo.
Soggiunge la ricorrente di essersi, poi, posizionata al secondo posto nella graduatoria degli esperti criminologi della Regione Lazio, Corte di Appello di Roma e di aver firmato in data 3 giugno 2025 Accordo individuale presso l’UEPE di Frosinone.
Anche per tale accordo, interveniva, peraltro, recesso anticipato, stavolta con riferimento alla mancata consegna del DURC.
Con provvedimento del 13 agosto 2025 veniva, poi, determinata l’esclusione della ricorrente dall’elenco di esperti in criminologia ex art. 80 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data 26 agosto 2024, per non idoneità del titolo dichiarato nel curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nonché per mancata presentazione del DURC.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
2.1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, 21-quinquies e 21-sexies della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione dell’avviso pubblico e dei precedenti atti e provvedimenti della P.A., violazione dei principi di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità. Violazione dell’art. 97 Cost. dei principi di buona fede e di affidamento. Eccesso di potere per travisamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e travisamento di presupposti. Violazione e falsa applicazione dei principi generali attinenti all’esercizio dei poteri di autotutela amministrativa. Violazione dell’art. 45 TFUE e dei principi del diritto europeo vivente in materia di titoli ed equipollenza degli stessi per l’accesso a concorsi, selezioni, pubbliche o incarichi professionali e lavorativi a servizio della P.A. Violazione dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. Assenza di giusta causa ed Illegittimità del recesso ad nutum.
Evidenzia in primo luogo la ricorrente che l’esercizio del potere in autotutela sia avvenuto in difetto della giustificata e dimostrata sussistenza di tutti i presupposti previsti dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990; sostenendo, in proposito, la legittimità, validità ed idoneità del titolo di specializzazione posseduto, in base al principio del diritto U.E. di efficacia e valenza sostanziale e non meramente formale dei titoli di studio o professionali o formativi per la partecipazione a pubbliche selezioni per il conferimento di incarichi professionali da parte della P.A.
Né sussisterebbe alcun interesse pubblico attuale e concreto al ripristino della legalità che si assume violata: soggiungendosi che l’Amministrazione abbia omesso di motivare sul punto, quando invece la legge impone un particolare e rafforzato obbligo di motivazione a fronte di provvedimenti di secondo grado che incidono ex post ed in modo grave e pregiudizievole sulle posizioni giuridiche soggettive e sugli interessi consolidati dei privati, nonché sul legittimo affidamento creato.
Inoltre, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi anche per superamento del termine ragionevole stabilito dalla legge per l’esercizio dell’autotutela amministrativa e dei poteri di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Contesta, nel merito, il mancato possesso del titolo necessario per la partecipazione alla selezione previsto dall’art. 3, punto 2, dell’avviso di selezione del 13 dicembre 2021 (e cioè del titolo di specializzazione in “Scienze Criminologiche”) viceversa pienamente vantato dall’interessata: in proposito, evidenziando di aver fatto valere nella procedura, quali titoli di ammissione per la selezione di esperto criminologo, sia la propria laurea magistrale in giurisprudenza, sia il diploma di specializzazione in criminologia rilasciato dall’Istituto Meme s.r.l. in qualità di Istituto associato alla prestigiosa Associazione Internazionale AN ET di Bruxelles.
Soggiunge che la certificazione di diplome AN ET sia del tutto equivalente alle “Scuole di specializzazione individuate con DPCM” cui fa riferimento il punto dell’art. 3 dell’avviso di selezione per cui è causa; e rappresenta di aver svolto da anni, per conto del Ministero della Giustizia, le funzioni di esperta criminologa, ricoprendo i relativi delicati incarichi con piena soddisfazione dell’Amministrazione.
2.2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 10 e seguenti della legge n. 241/1990 e del dovere dell’Amministrazione di valutare le osservazioni presentate dal privato in sede di partecipazione al procedimento e di motivare le ragioni del loro mancato accoglimento.
Le gravate determinazioni si porrebbero, altresì, in violazione degli artt. 10 e 7 della legge n. 241/1990, in quanto elusivi dell’obbligo dell’Amministrazione di valutare e di tener conto delle osservazioni presentate dal privato in sede di partecipazione al procedimento, nonché del dovere di motivare le ragioni del loro mancato accoglimento.
la ricorrente lamenta, al riguardo, di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione o preavviso di avvio del procedimento in autotutela di revoca e/o annullamento, né di essere stata posta nelle condizioni di potersi difendere e controdedurre prima che i provvedimenti impugnati fossero emessi e posti in esecuzione.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 28 ottobre 2025, l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio; ed ha depositato in atti, il successivo 4 novembre, articolata memoria di controdeduzioni, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.
5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026.
6. Quanto sopra richiamato, il ricorso è infondato.
7. Va, in primo luogo, esclusa la condivisibilità della doglianza con la quale viene lamentata la violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990: il quale, al comma 1, prevedeva, come regola generale, che l’esercizio del potere di autotutela, avente ad oggetto i provvedimenti favorevoli per il privato, può avvenire entro il limite temporale di dodici mesi dall’adozione degli stessi (tale termine è stato, poi, ridotto a sei mesi per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2025, n. 182: inapplicabile, ratione temporis, alla presente vicenda controversa).
Nel caso di specie, il limite temporale anzidetto (dodici mesi) risulta essere stato rispettato, dal momento che:
- se la graduatoria della procedura di selezione risulta essere stata approvata il 26 agosto 2024,
- l’adozione dei provvedimenti di esclusione della ricorrente è intervenuta, rispettivamente, il 30 giugno 2025 ed il 6 agosto 2025.
Né il dies a quo per l’esercizio del potere di autotutela può essere retroattivamente condotto, come dalla parte ricorrente prospettato, alla data di adozione del provvedimento di ammissione alla procedura selettiva (3 giugno 2024), ovvero al verbale di positivo colloquio di idoneità (sostenuto il 18 giugno 2024).
8. Parimenti incondivisibile è la censura, riguardante la carente motivazione a fondamento dell’esercizio del potere di autotutela, ovvero l’omessa esplicitazione delle sottese ragioni di pubblico interesse.
Costituisce, infatti, jus receptum, il principio per cui “l'estromissione da un concorso per difetto dei requisiti di ammissione costituisce atto vincolato e non richiede, quindi, una particolare motivazione, se non quella relativa all'indicazione del requisito mancante” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III, 8 novembre 2022, n. 14557).
9. Quanto alla pure lamentata violazione delle prerogative defensionali in ambito endoprocedimentale, giova osservare che la nota con cui viene manifestato l’intendimento di recedere dall’Accordo sottoscritto con l’interessata (30 giugno 2025), la determina a contrarre, in pari data, con cui è stato disposto di recedere dall’accordo in essere presso l’Ufficio Locale di Frosinone, nonché il decreto n. 121 del 13 agosto 2025, con il quale è stato rettificato l’elenco degli esperti in criminologia, sono stati notificati il giorno stesso alla ricorrente, attraverso il Sistema di Protocollazione Informatica in uso all’Ufficio, all’indirizzo di posta certificata della medesima.
L’interessata, poi, ha avanzato richiesta di riesame in autotutela in data 30 agosto 2025, pienamente esercitando le proprie facoltà partecipative e difensive sia per la sede di Pescara che per quella di Frosinone.
Va, poi, ulteriormente rilevato che l’UIEPE di Roma (nota del 2 settembre 2025) ha fornito riscontro a tale istanza; e, con successiva nota del 4 settembre 2025, ha più diffusamente esplicitato i motivi di diniego a fronte della domanda di riesame.
10. Quanto al merito della questione – ovvero, la rilevata inidoneità del titolo di specializzazione dalla ricorrente fatto valere ai fini della partecipazione alla selezione de qua – si osserva quanto segue.
10.1 Va, innanzi tutto, rammentato che la ricorrente ha dichiarato di aver conseguito, in data 5 novembre 2009, il Diploma in Scienze Criminologiche presso la Scuola di Specializzazione triennale in Scienze Criminologiche dell’Istituto MEME s.r.l., associato all’ Association Internationale AN ET A.I.S.B.L. di Bruxelles.
Come dall’Amministrazione resistente illustrato con la sopra citata memoria difensiva, in data 6 agosto 2025, l’Ufficio di Roma è venuto a conoscenza della non riconoscibilità, quale titolo universitario o equipollente, della menzionata attestazione presentata dalla ricorrente e rilasciata dall’Istituto MEME s.r.l.
Invero, l’U.I.E.P.E. di Bari aveva preso appositi contatti con l’Association Internationale AN ET A.I.S.B.L. di Bruxelles, la quale riscontrava che l’Istituto AN ET “non fa parte degli organismi di istruzione universitaria (Università) o equiparati (Hautes ecoles, scuole delle arti) riconosciuti dalla Federazione Vallone - Belga, ma rilascia certificazioni dal valore professionale, curricolare e culturale, spendibili nel mondo del lavoro là dove non siano richiesti titoli accademici universitari o equipollenti”.
L’associazione specificava, poi, ulteriormente, “a meno che la MEME s.r.l. (che rimane indipendente nella propria attività di formazione) non abbia ulteriori accordi interuniversitari o riconoscimenti ministeriali, tali titolazioni non possono avere un’equipollenza universitario/accademica, ma potranno essere utilizzati solo ove sia possibile l’attribuzione di punteggi o requisiti d’accesso a corsi di carattere curricolare e culturale”.
10.2 L’art. 3 dell’avviso di selezione (“Requisiti di ammissione”) stabiliva che: “Per essere ammessi alla selezione di esperti criminologi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. laurea magistrale o vecchio ordinamento in scienze criminologiche;
2. altra laurea magistrale o vecchio ordinamento e diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi, conseguiti presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R., o master di II livello in criminologia, conseguito presso Università” .
Il successivo art. 7 stabiliva, poi, l’esclusione dalla selezione, “di diritto e senza necessità di comunicazione”, a fronte, fra l’altro, del mancato possesso dei requisiti richiesti.
Rilevano con univoca concludenza, al fine di escludere il possesso, in capo all’odierna ricorrente, del requisito in discorso, le indicazioni riportate al precedente punto 10.1 (in punto di fatto, non contestate dalla parte), per cui il predetto Istituto belga rilascia certificazioni dal valore professionale, curriculare e culturale, spendibili nel mondo del lavoro là dove non siano richiesti titoli accademici universitari o equipollenti.
Dal momento che il predetto Istituto si è rivelato essere un’Associazione internazionale che, sebbene abbia ottenuto la personalità giuridica con decreto reale del 1995, per proprio statuto può svolgere attività di insegnamento ed organizzare corsi professionali, ma non “corsi accademici” (non facendo parte delle Università legalmente riconosciute né dalla Comunità Fiamminga né da quella Francese), il “Diploma in scienze criminologiche” conseguito dalla ricorrente non costituisce titolo accademico spendibile in riferimento al predetto art. 3 della selezione oggetto di controversia.
11. Nell’osservare come sovrapponibili conclusioni, rispetto alle argomentazioni in precedenza articolate, siano rinvenibili anche nella sentenza resa dalla Sezione I del T.A.R. Calabria - Catanzaro, n. 783 del 20 maggio 2024, resa in esito a controversia parimenti azionata dall’odierna ricorrente ed incentrata su omogenea questione a fronte dell’esclusione dall’interessata dalla selezione per l’inserimento nell’elenco degli esperti in criminologia, non può omettere il Collegio dal dare atto, conclusivamente, dell’inaccoglibilità del presente gravame.
La peculiarità della controversia consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IT, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Matthias Viggiano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER IT |
IL SEGRETARIO