Articolo 1 della Legge 14 ottobre 1985, n. 612
Articolo 2
Versione
8 novembre 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977.
Entrata in vigore il 8 novembre 1985