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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.809/2024
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 809/2024 R.G. in sede di rinvio dalla Corte Suprema di
Cassazione promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 23 agosto
2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione alla in persona del Curatore dott. Controparte_1
sentenza dichiarativa di MO DU con il patrocinio dell'avv. Stefano Mendolia fallimento (art. 18) ATTORE IN RIASSUNZIONE
Codice:171001 co n t r o on il patrocinio dell'avv. Federica Villa Controparte_1
CONVENUTA IN RIASSUZIONE
Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
In punto: giudizio di rinvio;
sentenza del Tribunale di Brescia n. 174/2020;
1 sentenza Corte d'Appello n. 1065/2021; ordinanza Corte Suprema della
Cassazione n. 14847/2024.
CONCLUSIONI
Dell'attore in riassunzione
“Voglia … in ottemperanza all'ordinanza n. 14847/2024 della Corte di
Cassazione, Sez. I Civile, emessa in data 27.3.2024, pubblicata il 28.5.2024,
RG n. 23398/2021, e in applicazione del principio di diritto ivi sancito,
accertata la sussistenza - nei termini di cui in narrativa - dei presupposti per l'apertura della procedura fallimentare alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta, rigettare il reclamo proposto da con ogni conseguente provvedimento, e con condanna alla Controparte_1
rifusione delle spese di giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità”.
Della convenuta in riassunzione
“In via preliminare, nel merito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo alla Curatela fallimentare,
per i motivi esposti in narrativa;
in via principale, nel merito accertare e dichiarare insussistenti, alla data di apertura del fallimento, i presupposti di fatto per la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento di e per l'effetto confermare la Controparte_1
sentenza n. 1065/2021 pubblicata il 17/08/2021 dalla Corte d'Appello di
Brescia con la quale viene revocato il fallimento dichiarato, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di legittimità”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 1065/2021 pubblicata in data 17.08.2021, ha accolto il reclamo proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 174/2020 pubblicata il 9.12.2020 con cui il Tribunale di Brescia
ne aveva dichiarato il fallimento.
La Corte:
ha dato atto che, nel corso del procedimento prefallimentare, il creditore istante , in data 19 novembre 2020, aveva Controparte_2
comunicato, con nota scritta integrativa, essere intervenuto accordo stragiudiziale di pagamento del dovuto mediante acconto in linea capitale entro la data del 27 novembre 2020 e saldo entro il 10 febbraio 2020 (data indicata frutto di errore materiale), ed aveva quindi chiesto concedersi rinvio d'udienza in pendenza di trattative, con fissazione di nuova udienza successivamente al termine sopra indicato;
ha ritenuto che il creditore istante, ove formuli richiesta di rinvio in attesa della verifica circa l'esatto adempimento dell'accordo raggiunto con l'imprenditore fallendo, manifesta a chiare lettere l'intendimento di non insistere sull'istanza di fallimento, con la conseguenza, che in tale caso, il giudice deve astenersi dal dichiarare il fallimento, sostanziandosi,
diversamente, la decisione in un'inammissibile pronuncia d'ufficio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il sulla base Controparte_1
di due motivi:
3 con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 132 comma 2° n. 4
c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 comma 6° Cost., in relazione all'art. 360
comma 1° n. 4 c.p.c.; ha lamentato che la Corte d'Appello, sulla questione se nel caso in esame fosse o meno intervenuta rinuncia o desistenza all'azione del creditore istante, aveva reso una motivazione apparente e comunque contraddittoria e obiettivamente incomprensibile in quanto, dopo aver dato atto che lo scopo della richiesta di differimento consisteva nella volontà di verificare che in un tempo futuro avvenisse il concordato pagamento, ha, in modo logicamente incompatibile, affermato che la rinuncia sarebbe intervenuta già con l'istanza di differimento;
con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 15 l.f., 112 e
306 c.p.c. in quanto l'art. 6 l.f. prevede che il fallimento sia dichiarato ad istanza del creditore (o del P.M.), ma né la stessa norma né l'art. 15 l.f.
prevedono ulteriori oneri di impulso al procedimento a carico del creditore istante, il cui ricorso determina il potere-dovere del Tribunale di istruire e decidere l'istanza di fallimento, né prevedono che il creditore disponga dei tempi del procedimento o abbia diritto ad ottenere rinvii dell'udienza di comparizione del debitore.
2.1. La ha resistito in giudizio con controricorso. Controparte_1
2.2. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati sulla base delle seguenti considerazioni:
<<
3. Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, sono fondati.
Va, in primo luogo, osservato che la sentenza impugnata ha effettivamente
4 reso una motivazione apparente con l'affermare che, con l'istanza di differimento, il creditore istante avrebbe manifestato “a chiare lettere”
l'intendimento di non insistere nell'istanza di fallimento, affermazione in alcun modo circostanziata e comunque incompatibile con la volontà del creditore di verificare in altra udienza successiva l'avvenuta esecuzione dell'accordo avente ad oggetto il pagamento del credito azionato. In ogni caso, va osservato che questa Corte (cfr. Cass. n. 24430/2020, non mass.) ha già enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui la rinuncia all'istanza di fallimento deve essere espressa e non ammette equipollenti. Si è condivisibilmente detto che “La
rinuncia, pertanto, non potrebbe mai essere desunta in via interpretativa da una mera richiesta di rinvio della trattazione, sulla quale il giudice decide nell'esercizio del suo potere discrezionale, non essendo certo obbligato ad accoglierla”. Né il richiamo effettuato dalla Corte d'Appello alla sentenza n.
18620/2010 di questa Corte - secondo cui “stabilire se il creditore istante abbia rinunciato al ricorso, risolvendosi in una valutazione di fatto,
costituisce accertamento demandato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità” – consente al giudice di merito di ritenere sussistente una volontà abdicativa, ove non sia espressa. Orbene, la richiesta di differimento della trattazione è solo indicativa della volontà di prosecuzione del procedimento in un'udienza diversa da quella che si chiede di differire, ed è,
pertanto, incompatibile con la volontà di rinunciare al diritto di credito. Né
può ritenersi che il creditore disponga dei tempi del procedimento
5 prefallimentare ed abbia il diritto di ottenere rinvii d'udienza, rientrando la concessione o meno del rinvio nell'esercizio del potere discrezionale del
Giudice, il quale non necessita di ulteriori impulsi, oltre alla presentazione dell'istanza di fallimento, per decidere la stessa istanza.
Ne consegue che il Tribunale fallimentare che dichiari il fallimento del debitore dopo la formulazione di una richiesta di differimento d'udienza,
avanzata dal creditore istante, non incorre affatto nella violazione dell'art. 6
l.f. Né rileva che (come evidenziato dalla Corte territoriale) il creditore già
istante abbia aderito in sede di reclamo a quanto richiesto del debitore reclamante, essendo irrilevante tale manifestazione di volontà successiva alla pronuncia di fallimento da parte del Tribunale. Sul punto, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. Cass.
20432/2021, 32850/2018, 25688/2017, 16180/2017, 7817/2017,
16278/2016, 8980/2016, 21478/2013), nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta;
ne discende che la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è
irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all'azione. Infine, dopo la dichiarazione di fallimento,
6 non rileva neppure se il credito azionato dal creditore istante sia, nel frattempo, stato estinto. Questa Corte, infatti, oltre ad aver affermato che nel giudizio di reclamo rilevano solo i fatti esistenti al momento della dichiarazione di fallimento, e non quelli sopravvenuti, ha, altresì, enunciato il principio di diritto (vedi Cass. n. 16122/2019) secondo cui la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento solo se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. Peraltro e comunque, nella specie il credito azionato dal creditore istante non risulta nemmeno estinto: non a caso, nelle conclusioni in sede di reclamo, il debitore ha chiesto, in via subordinata, che gli fosse consentito “l'esatto ed integrale pagamento del residuo importo dovuto” (vedi pag. 2 sentenza impugnata). Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, dovrà valutare se sussistevano o meno i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta,
svolgendo, a tal riguardo, idonea un'istruttoria>>.
La Suprema Corte ha, dunque, accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
3. Il in persona del Curatore ha depositato ricorso Controparte_1
7 in riassunzione con cui ha chiesto che vengano accertati i presupposti per l'apertura della procedura fallimentare.
3.1. La si è costituita chiedendo che vengano accertati la Controparte_1
carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo al Curatore e l'insussistenza dei presupposti di fatto per la pronuncia della sentenza di fallimento.
3.2. Alla udienza del 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni trascritte in epigrafe, è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata posta in decisione. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, innanzi tutto rilevato che il thema decidendum è delimitato dai principi di diritto esposto nell'ordinanza della Corte regolatrice, ed a cui il Collegio,
in sede di rinvio deve uniformarsi, già riportati in modo testuale nella parte espositiva e che qui, per chiarezza espositiva, si sintetizzano:
la rinuncia all'istanza di fallimento deve essere espressa e non ammette equipollenti e non può mai essere desunta in via interpretativa da una mera richiesta di rinvio della trattazione, sulla quale il Giudice decide nell'esercizio del suo potere discrezionale;
il Giudice non necessita di ulteriori impulsi,
oltre alla presentazione dell'istanza di fallimento, per decidere su di essa,
senza che si prospetti violazione dell'art. 6 L.F.;
la richiesta di differimento della trattazione è solo indicativa della volontà di prosecuzione del procedimento in un'udienza diversa da quella che si chiede
8 di differire ed è incompatibile con la volontà di rinunciare al diritto di credito;
è irrilevante la manifestazione di volontà del creditore istante in sede di reclamo in quanto successiva alla pronuncia di fallimento poiché hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della decisione e non quelli sopravvenuti;
la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende,
presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta;
la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all'azione;
dopo la dichiarazione di fallimento non ha rilievo se il credito azionato dal creditore istante sia, nel frattempo, stato estinto;
la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento solo se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
2. Rileva il Collegio che non possono essere messi in discussione i presupposti sulla base dei quali la Corte di Cassazione si è pronunciata;
la questione relativa alla legittimazione attiva del Curatore ed alla esistenza in capo ad esso dell'interesse ad agire in conseguenza della mancata costituzione in sede di reclamo è stata già sottoposta, con la memoria ex art. motivi di gravame e non effettuando l'esame (preliminare) della legittimazione del l'ha, con evidenza, ritenuta assorbita in CP_3
quanto infondata.
3. Quanto al merito, nel caso di specie, alla data della pronuncia della sentenza di fallimento, la difesa del creditore istante non aveva formalizzato una dichiarazione di rinuncia o di desistenza, ma aveva evidenziato l'esistenza di un accordo stragiudiziale, con previsione dei tempi di pagamento dell'acconto, e formalizzato una richiesta di “rinvio dell'udienza
in pendenza di trattative con fissazione di nuova udienza successivamente al
termine sopra indicato per il saldo del dovuto”.
La rinuncia o desistenza devono essere espresse, non ammettono equipollenti e non possono essere desunte in via interpretativa dalla mera richiesta di rinvio. Pertanto, nel caso in esame, non può ritenersi manifestata prima della pronuncia di fallimento alcuna volontà in tal senso.
Fermo restando che anche ove intervenute in sede di reclamo, esse non avrebbero potuto di per sé incidere sulla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, il credito, anche prima della pronuncia di fallimento non era estinto;
come già rilevato dalla Suprema Corte anche <
conclusioni in sede di reclamo, il debitore ha chiesto, in via subordinata, che gli fosse consentito “l'esatto ed integrale pagamento del residuo importo
dovuto”>> e la circostanza per cui il debito sia stato saldato il 10 dicembre
2021 (in data successiva alla sentenza cassata) non può sortire alcun effetto rispetto all'anteriore pronuncia di fallimento.
10 3. Inoltre, il giudizio di rinvio non può modificare l'accertamento dei fatti già
acquisiti al processo da cui dipende la decisione della controversia in esame.
3.1. Il Tribunale di Brescia ha accertato l'esistenza dei presupposti per il fallimento della società: il superamento, documentato, dei limiti di fallibilità
di cui all'art. 2 L.F. avendo riguardo all'entità dei debiti erariali;
l'esistenza del requisito di procedibilità di cui all'art. 15 L.F. in quanto i debiti scaduti sono di entità superiore ad € 30.000,00 (anche in tal caso avendo riguardo ai debiti erariali); l'esistenza di una situazione d'insolvenza della società atteso,
in considerazione dell' <
(per oltre € 24.000.000,00)>>, dell' <>, dell'
<>, <
circostanza per cui non risultano depositati i bilanci relativi agli esercizi successivi al 2008>>.
3.2. L'ambito dell'impugnazione proposta avverso tale sentenza è stato circoscritto alla sola questione tempestivamente dedotta: con il reclamo la non ha contestato alcuno di tali accertamenti in quanto l'unica Controparte_1
questione posta è stata quella dell'omessa considerazione, da parte del
Tribunale, dell'accordo transattivo raggiunto con il creditore istante posto alla base della richiesta di un rinvio per consentire il pagamento di quanto concordato.
3.3. Resta, quindi, precluso ogni riesame sul punto, fermo restando che la convenuta in riassunzione, anche in questa sede di rinvio, non contesta i dati,
documentali e non richiedenti ulteriore attività istruttoria, esposti nella
11 sentenza di primo grado sulla base dei quali anche questo Collegio ritiene acclarata la sussistenza, alla data di tale pronuncia, di tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento.
4. Pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario:
<
rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché
non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma,
in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero,
addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e,
tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass. S.U. 32906/2022).
L'esito complessivo del giudizio vede senz'altro soccombente Controparte_1
Pertanto, essa va condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano (attesa la mancata costituzione del nel precedente CP_1
procedimento di reclamo) per il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (valore
12 indeterminabile complessità media), fatta eccezione per la “fase di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
1. accerta la esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della alla data della pronuncia della sentenza del Tribunale n. Controparte_1
174/2020 pubblicata in data 09 dicembre 2020 e, per l'effetto, rigetta il reclamo;
2. condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_1
delle spese che liquida per il giudizio di legittimità in €
[...]
2.869,00 per la “fase di studio”, € 2.224,00 per la “fase introduttiva” ed €
1.492,00 per la “fase decisionale”, e per il presente giudizio di rinvio in €
2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, €
1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge nonché
contributo unificato ove corrisposto.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
378 cod.proc.civ., all'esame della Suprema Corte, che, però, esaminando i
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.809/2024
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 809/2024 R.G. in sede di rinvio dalla Corte Suprema di
Cassazione promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 23 agosto
2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025
OGGETTO: d a
Opposizione alla in persona del Curatore dott. Controparte_1
sentenza dichiarativa di MO DU con il patrocinio dell'avv. Stefano Mendolia fallimento (art. 18) ATTORE IN RIASSUNZIONE
Codice:171001 co n t r o on il patrocinio dell'avv. Federica Villa Controparte_1
CONVENUTA IN RIASSUZIONE
Controparte_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
In punto: giudizio di rinvio;
sentenza del Tribunale di Brescia n. 174/2020;
1 sentenza Corte d'Appello n. 1065/2021; ordinanza Corte Suprema della
Cassazione n. 14847/2024.
CONCLUSIONI
Dell'attore in riassunzione
“Voglia … in ottemperanza all'ordinanza n. 14847/2024 della Corte di
Cassazione, Sez. I Civile, emessa in data 27.3.2024, pubblicata il 28.5.2024,
RG n. 23398/2021, e in applicazione del principio di diritto ivi sancito,
accertata la sussistenza - nei termini di cui in narrativa - dei presupposti per l'apertura della procedura fallimentare alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta, rigettare il reclamo proposto da con ogni conseguente provvedimento, e con condanna alla Controparte_1
rifusione delle spese di giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità”.
Della convenuta in riassunzione
“In via preliminare, nel merito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo alla Curatela fallimentare,
per i motivi esposti in narrativa;
in via principale, nel merito accertare e dichiarare insussistenti, alla data di apertura del fallimento, i presupposti di fatto per la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento di e per l'effetto confermare la Controparte_1
sentenza n. 1065/2021 pubblicata il 17/08/2021 dalla Corte d'Appello di
Brescia con la quale viene revocato il fallimento dichiarato, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di legittimità”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 1065/2021 pubblicata in data 17.08.2021, ha accolto il reclamo proposto da avverso la Controparte_1
sentenza n. 174/2020 pubblicata il 9.12.2020 con cui il Tribunale di Brescia
ne aveva dichiarato il fallimento.
La Corte:
ha dato atto che, nel corso del procedimento prefallimentare, il creditore istante , in data 19 novembre 2020, aveva Controparte_2
comunicato, con nota scritta integrativa, essere intervenuto accordo stragiudiziale di pagamento del dovuto mediante acconto in linea capitale entro la data del 27 novembre 2020 e saldo entro il 10 febbraio 2020 (data indicata frutto di errore materiale), ed aveva quindi chiesto concedersi rinvio d'udienza in pendenza di trattative, con fissazione di nuova udienza successivamente al termine sopra indicato;
ha ritenuto che il creditore istante, ove formuli richiesta di rinvio in attesa della verifica circa l'esatto adempimento dell'accordo raggiunto con l'imprenditore fallendo, manifesta a chiare lettere l'intendimento di non insistere sull'istanza di fallimento, con la conseguenza, che in tale caso, il giudice deve astenersi dal dichiarare il fallimento, sostanziandosi,
diversamente, la decisione in un'inammissibile pronuncia d'ufficio.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il sulla base Controparte_1
di due motivi:
3 con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 132 comma 2° n. 4
c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 comma 6° Cost., in relazione all'art. 360
comma 1° n. 4 c.p.c.; ha lamentato che la Corte d'Appello, sulla questione se nel caso in esame fosse o meno intervenuta rinuncia o desistenza all'azione del creditore istante, aveva reso una motivazione apparente e comunque contraddittoria e obiettivamente incomprensibile in quanto, dopo aver dato atto che lo scopo della richiesta di differimento consisteva nella volontà di verificare che in un tempo futuro avvenisse il concordato pagamento, ha, in modo logicamente incompatibile, affermato che la rinuncia sarebbe intervenuta già con l'istanza di differimento;
con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 15 l.f., 112 e
306 c.p.c. in quanto l'art. 6 l.f. prevede che il fallimento sia dichiarato ad istanza del creditore (o del P.M.), ma né la stessa norma né l'art. 15 l.f.
prevedono ulteriori oneri di impulso al procedimento a carico del creditore istante, il cui ricorso determina il potere-dovere del Tribunale di istruire e decidere l'istanza di fallimento, né prevedono che il creditore disponga dei tempi del procedimento o abbia diritto ad ottenere rinvii dell'udienza di comparizione del debitore.
2.1. La ha resistito in giudizio con controricorso. Controparte_1
2.2. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati sulla base delle seguenti considerazioni:
<<
3. Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente, sono fondati.
Va, in primo luogo, osservato che la sentenza impugnata ha effettivamente
4 reso una motivazione apparente con l'affermare che, con l'istanza di differimento, il creditore istante avrebbe manifestato “a chiare lettere”
l'intendimento di non insistere nell'istanza di fallimento, affermazione in alcun modo circostanziata e comunque incompatibile con la volontà del creditore di verificare in altra udienza successiva l'avvenuta esecuzione dell'accordo avente ad oggetto il pagamento del credito azionato. In ogni caso, va osservato che questa Corte (cfr. Cass. n. 24430/2020, non mass.) ha già enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità – secondo cui la rinuncia all'istanza di fallimento deve essere espressa e non ammette equipollenti. Si è condivisibilmente detto che “La
rinuncia, pertanto, non potrebbe mai essere desunta in via interpretativa da una mera richiesta di rinvio della trattazione, sulla quale il giudice decide nell'esercizio del suo potere discrezionale, non essendo certo obbligato ad accoglierla”. Né il richiamo effettuato dalla Corte d'Appello alla sentenza n.
18620/2010 di questa Corte - secondo cui “stabilire se il creditore istante abbia rinunciato al ricorso, risolvendosi in una valutazione di fatto,
costituisce accertamento demandato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità” – consente al giudice di merito di ritenere sussistente una volontà abdicativa, ove non sia espressa. Orbene, la richiesta di differimento della trattazione è solo indicativa della volontà di prosecuzione del procedimento in un'udienza diversa da quella che si chiede di differire, ed è,
pertanto, incompatibile con la volontà di rinunciare al diritto di credito. Né
può ritenersi che il creditore disponga dei tempi del procedimento
5 prefallimentare ed abbia il diritto di ottenere rinvii d'udienza, rientrando la concessione o meno del rinvio nell'esercizio del potere discrezionale del
Giudice, il quale non necessita di ulteriori impulsi, oltre alla presentazione dell'istanza di fallimento, per decidere la stessa istanza.
Ne consegue che il Tribunale fallimentare che dichiari il fallimento del debitore dopo la formulazione di una richiesta di differimento d'udienza,
avanzata dal creditore istante, non incorre affatto nella violazione dell'art. 6
l.f. Né rileva che (come evidenziato dalla Corte territoriale) il creditore già
istante abbia aderito in sede di reclamo a quanto richiesto del debitore reclamante, essendo irrilevante tale manifestazione di volontà successiva alla pronuncia di fallimento da parte del Tribunale. Sul punto, deve evidenziarsi che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. Cass.
20432/2021, 32850/2018, 25688/2017, 16180/2017, 7817/2017,
16278/2016, 8980/2016, 21478/2013), nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta;
ne discende che la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è
irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all'azione. Infine, dopo la dichiarazione di fallimento,
6 non rileva neppure se il credito azionato dal creditore istante sia, nel frattempo, stato estinto. Questa Corte, infatti, oltre ad aver affermato che nel giudizio di reclamo rilevano solo i fatti esistenti al momento della dichiarazione di fallimento, e non quelli sopravvenuti, ha, altresì, enunciato il principio di diritto (vedi Cass. n. 16122/2019) secondo cui la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento solo se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. Peraltro e comunque, nella specie il credito azionato dal creditore istante non risulta nemmeno estinto: non a caso, nelle conclusioni in sede di reclamo, il debitore ha chiesto, in via subordinata, che gli fosse consentito “l'esatto ed integrale pagamento del residuo importo dovuto” (vedi pag. 2 sentenza impugnata). Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, dovrà valutare se sussistevano o meno i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta,
svolgendo, a tal riguardo, idonea un'istruttoria>>.
La Suprema Corte ha, dunque, accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rinviato a questa Corte, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
3. Il in persona del Curatore ha depositato ricorso Controparte_1
7 in riassunzione con cui ha chiesto che vengano accertati i presupposti per l'apertura della procedura fallimentare.
3.1. La si è costituita chiedendo che vengano accertati la Controparte_1
carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire in capo al Curatore e l'insussistenza dei presupposti di fatto per la pronuncia della sentenza di fallimento.
3.2. Alla udienza del 29 gennaio 2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni trascritte in epigrafe, è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata posta in decisione. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, innanzi tutto rilevato che il thema decidendum è delimitato dai principi di diritto esposto nell'ordinanza della Corte regolatrice, ed a cui il Collegio,
in sede di rinvio deve uniformarsi, già riportati in modo testuale nella parte espositiva e che qui, per chiarezza espositiva, si sintetizzano:
la rinuncia all'istanza di fallimento deve essere espressa e non ammette equipollenti e non può mai essere desunta in via interpretativa da una mera richiesta di rinvio della trattazione, sulla quale il Giudice decide nell'esercizio del suo potere discrezionale;
il Giudice non necessita di ulteriori impulsi,
oltre alla presentazione dell'istanza di fallimento, per decidere su di essa,
senza che si prospetti violazione dell'art. 6 L.F.;
la richiesta di differimento della trattazione è solo indicativa della volontà di prosecuzione del procedimento in un'udienza diversa da quella che si chiede
8 di differire ed è incompatibile con la volontà di rinunciare al diritto di credito;
è irrilevante la manifestazione di volontà del creditore istante in sede di reclamo in quanto successiva alla pronuncia di fallimento poiché hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della decisione e non quelli sopravvenuti;
la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende,
presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta;
la rinuncia all'azione o desistenza del creditore istante, che sia intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento, è irrilevante perché al momento della decisione del tribunale sussisteva ancora la sua legittimazione all'azione;
dopo la dichiarazione di fallimento non ha rilievo se il credito azionato dal creditore istante sia, nel frattempo, stato estinto;
la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento solo se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.
2. Rileva il Collegio che non possono essere messi in discussione i presupposti sulla base dei quali la Corte di Cassazione si è pronunciata;
la questione relativa alla legittimazione attiva del Curatore ed alla esistenza in capo ad esso dell'interesse ad agire in conseguenza della mancata costituzione in sede di reclamo è stata già sottoposta, con la memoria ex art. motivi di gravame e non effettuando l'esame (preliminare) della legittimazione del l'ha, con evidenza, ritenuta assorbita in CP_3
quanto infondata.
3. Quanto al merito, nel caso di specie, alla data della pronuncia della sentenza di fallimento, la difesa del creditore istante non aveva formalizzato una dichiarazione di rinuncia o di desistenza, ma aveva evidenziato l'esistenza di un accordo stragiudiziale, con previsione dei tempi di pagamento dell'acconto, e formalizzato una richiesta di “rinvio dell'udienza
in pendenza di trattative con fissazione di nuova udienza successivamente al
termine sopra indicato per il saldo del dovuto”.
La rinuncia o desistenza devono essere espresse, non ammettono equipollenti e non possono essere desunte in via interpretativa dalla mera richiesta di rinvio. Pertanto, nel caso in esame, non può ritenersi manifestata prima della pronuncia di fallimento alcuna volontà in tal senso.
Fermo restando che anche ove intervenute in sede di reclamo, esse non avrebbero potuto di per sé incidere sulla dichiarazione di apertura della procedura fallimentare, il credito, anche prima della pronuncia di fallimento non era estinto;
come già rilevato dalla Suprema Corte anche <
conclusioni in sede di reclamo, il debitore ha chiesto, in via subordinata, che gli fosse consentito “l'esatto ed integrale pagamento del residuo importo
dovuto”>> e la circostanza per cui il debito sia stato saldato il 10 dicembre
2021 (in data successiva alla sentenza cassata) non può sortire alcun effetto rispetto all'anteriore pronuncia di fallimento.
10 3. Inoltre, il giudizio di rinvio non può modificare l'accertamento dei fatti già
acquisiti al processo da cui dipende la decisione della controversia in esame.
3.1. Il Tribunale di Brescia ha accertato l'esistenza dei presupposti per il fallimento della società: il superamento, documentato, dei limiti di fallibilità
di cui all'art. 2 L.F. avendo riguardo all'entità dei debiti erariali;
l'esistenza del requisito di procedibilità di cui all'art. 15 L.F. in quanto i debiti scaduti sono di entità superiore ad € 30.000,00 (anche in tal caso avendo riguardo ai debiti erariali); l'esistenza di una situazione d'insolvenza della società atteso,
in considerazione dell' <
(per oltre € 24.000.000,00)>>, dell' <>, dell'
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circostanza per cui non risultano depositati i bilanci relativi agli esercizi successivi al 2008>>.
3.2. L'ambito dell'impugnazione proposta avverso tale sentenza è stato circoscritto alla sola questione tempestivamente dedotta: con il reclamo la non ha contestato alcuno di tali accertamenti in quanto l'unica Controparte_1
questione posta è stata quella dell'omessa considerazione, da parte del
Tribunale, dell'accordo transattivo raggiunto con il creditore istante posto alla base della richiesta di un rinvio per consentire il pagamento di quanto concordato.
3.3. Resta, quindi, precluso ogni riesame sul punto, fermo restando che la convenuta in riassunzione, anche in questa sede di rinvio, non contesta i dati,
documentali e non richiedenti ulteriore attività istruttoria, esposti nella
11 sentenza di primo grado sulla base dei quali anche questo Collegio ritiene acclarata la sussistenza, alla data di tale pronuncia, di tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento.
4. Pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario:
<
rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché
non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma,
in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero,
addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e,
tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass. S.U. 32906/2022).
L'esito complessivo del giudizio vede senz'altro soccombente Controparte_1
Pertanto, essa va condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano (attesa la mancata costituzione del nel precedente CP_1
procedimento di reclamo) per il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (valore
12 indeterminabile complessità media), fatta eccezione per la “fase di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
1. accerta la esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento della alla data della pronuncia della sentenza del Tribunale n. Controparte_1
174/2020 pubblicata in data 09 dicembre 2020 e, per l'effetto, rigetta il reclamo;
2. condanna la al pagamento in favore del Controparte_1 Controparte_1
delle spese che liquida per il giudizio di legittimità in €
[...]
2.869,00 per la “fase di studio”, € 2.224,00 per la “fase introduttiva” ed €
1.492,00 per la “fase decisionale”, e per il presente giudizio di rinvio in €
2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, €
1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge nonché
contributo unificato ove corrisposto.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
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378 cod.proc.civ., all'esame della Suprema Corte, che, però, esaminando i
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