Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare la Convenzione, europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare la Convenzione, europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie, firmata in Parigi il 14 dicembre 1959.