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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/04/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.SA AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n. 3912/2022 RG, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1602/2022 del Tribunale di Benevento
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], in proprio e nella qualità di erede della IG.ra
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Castiello del Foro di Napoli Per_1
(C.F: ), con studio in Napoli alla via Cervantes n.55/5 C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) CP_2 C.F._4
(C.F. CP_3 C.F._5
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
in proprio ed in qualità di eredi della IG.ra , rappresentate e difese giusta Persona_2 procura in atti dall'Avv. Monica Marro ( ), con studio in CodiceFiscale_7
Montesarchio alla via Fizzo n.18
APPELLATE
NONCHE'
(CF: ), nata a [...] il [...] Controparte_5 C.F._8 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele, rappresentata e difesa, giusta procura, dell'Avv. Mario Izzo (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._9
Benevento (82100), alla via Annunziata n.119
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2016 , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento la
[...] Controparte_4
NA ed esponevano che con atto in data 22.8.2014, per Notar Parte_1 Per_3
(rep. nr. 93054, racc. nr. 20902) , genitrice delle parti in causa,
[...] Persona_1 vendeva a) la nuda proprietà dell'immobile, sito in Paolisi (BN) alla Via Faenza, Masseria
Perone, b) la comproprietà della corte comune del fabbricato, c) la proprietà in ragione di
12/48 della striscia di terreno costituente l'accesso al fabbricato e d) la nuda proprietà di 1/4 della striscia di terreno costituente l'accesso al fabbricato, alla figlia , la Parte_1
quale, come corrispettivo, si obbligava a prestarle vita natural durante alimenti, assistenza, vitto, alloggio e cure.
Eccepivano le attrici la nullità dell'atto di compravendita ai sensi e per gli effetti dell'art.1418
c.c. “per violazione della norma penale imperativa di circonvenzione del venditore” posta in essere da atteso che la madre all'atto della stipula versava in uno stato di Parte_1
deficienza psichica ovvero di minorazione della sfera intellettiva e volitiva.
Le attrici rappresentavano, inoltre, di aver subito privazione del rapporto genitoriale ad opera della convenuta per aver loro impedito di avere rapporti con la madre Parte_1
impedendo qualsivoglia forma di contatto affettivo con la steSA.
Tanto premesso, chiedevano: “accertare che la IG.ra al momento della Persona_1
stipula dell'atto notarile del 22/08/2014 versava in uno stato di deficienza psichica ovvero di minorazione della sfera intellettiva e volitiva;
- e per l'effetto procedere ex art.1418 c.c. all'annullamento dell'atto di compravendita del 22/08/2014 per violazione della norma penale imperativa di circonvenzione del venditore;
condannare la IG.ra al Parte_1
pagamento, in favore di esse attrici, al risarcimento dei danni morali subiti a seguito della privazione del rapporto genitoriale, danni da quantificarsi in €10.000,00 cadauno, o in altra somma determinata da Codesto Giudicante in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.”
Si costituiva la convenuta che contestava la domanda e chiedeva “1. rigettarsi ogni contestazione, eccezione, domanda e richiesta ex adverso formulata nell'atto di citazione;
2. In ogni caso dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento danni in quanto assolutamente generica e non fondata su alcun valido sostegno probatorio;
3. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Con ordinanza del 8.3.2016 il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti , che non si costituiva. Persona_1
Si costituiva in giudizio la NA , che chiedeva il rigetto della Controparte_5
domanda attorea.
Disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio e precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione.
Con sentenza n.1602/2022 il Tribunale di Benevento così statuiva: “annulla ex art. 428 c.c.
l'atto di compravendita immobiliare del 22/8/2014, a firma del notaio , rep. Persona_3
nr. 93054, racc. 20902; - rigetta la domanda di risarcimento danni;
- compensa per 1/4 tra le parti le spese di lite;
condanna parte convenuta alla refusione di 3/4 delle spese di lite in favore di parte attrice, che in tale ridotta misura liquida in €.408 per esborsi ed €.
3.626 per onorari, oltre rimb. forf. ed onorari di legge, se dovuti, e oltre 3/4 spese di C.T.U., se corrisposte, con attribuzione in favore degli avv.ti Ferdinando Iazzetta e Monica Marro, che ne hanno chiesto la distrazione;
- ordina alla competente Conservatoria dei RR.II., con esonero da ogni sua responsabilità, di provvedere, a richiesta della parte, all'annotazione della presente sentenza ex art. 2655 c.c. in margine alla trascrizione dell'atto annullato.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta ex art.428 c.c. sulla base delle conclusioni cui perveniva la C.T.U., secondo il quale presentava Persona_1
capacità critica e di giudizio ridotte e non sufficienti capacità cognitive idonee a sottoscrivere un atto di compravendita, sicchè in assenza di specifici ed oggettivi elementi di prova contraria, affermava che la versasse in uno stato di incapacità di intendere e di Per_1
volere; riteneva inoltre che ricorresse la malafede di che, pur consapevole Parte_1
- o dovendo esserlo secondo l'ordinaria diligenza – della condizione della madre la induceva a stipulare un atto di compravendita in proprio favore con conseguente depauperamento patrimoniale cui non corrispondeva alcun vantaggio patrimoniale immediato, bensì solo l'assunzione da parte della figlia/acquirente dell'obbligo di assistenza morale e materiale che già le prestava da circa venti anni e che sarebbe in ogni caso riconducibile agli obblighi intestati in capo ai figli ai sensi delle citate disposizioni codicistiche. Rigettava invece la domanda di risarcimento proposta dalle parti attrici per i danni non patrimoniali subiti a causa della condotta tenuta da per aver loro impedito di avere un rapporto con la Parte_1
madre nel periodo immediatamente successivo alla stipula in quanto generica e priva di allegazione di singoli e specifici episodi integranti la condotta illecita addebitata alla convenuta.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 13.9.2022 proponeva appello
[...]
, a sostegno del quale proponeva i seguenti motivi: “1) Nullità della sentenza per Pt_1 improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea–OmeSA pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c.; 2) Nullità della sentenza per violazione delle norme processuali relative all'ammissione ed espletamento della prova;
3) Nullità della sentenza per omeSA motivazione delle ordinanze del 23/06/2020,del 30/12/2020,del 16/4/2021, del 23/02/2022
e del 10/03/2022 circa un punto decisivo;
4) Infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti prescritti dall'art.428 c.c.; 5) Impugnazione anche del capo che ha statuito sulla condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado”.
Chiedeva “dichiarare la nullità della sentenza per improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea, nonché per omeSA pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c.; dichiarare la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali relative all'ammissione ed espletamento della prova;
dichiarare la nullità della sentenza per omeSA motivazione delle ordinanze del 23/06/2020, del 30/12/2020, del 16/4/2021, del 23/02/2022 e del 10/03/2022 circa un punto decisivo della controversia;
dichiarare l'infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti prescritti dall'art.428 c.c.; In ogni caso, rigettarsi ogni contestazione, eccezione, domanda e richiesta ex adverso formulata nel corso del giudizio di primo grado;
In via subordinata e nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento dei motivi n.1, 2, 3, e 4, accogliere l'atto di appello per il motivo n.5 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1602/2022 compensare le spese del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado;
in via istruttoria si insiste affinché venga espletata la prova per testi già ammeSA nel corso del giudizio di primo grado
(e mai espletata per quanto già detto ai motivi che precedono) e si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, formulate con la memoria ex art.183 Vi comma n.2 c.p.c. agli atti del giudizio di primo grado;
si insiste nella richiesta di disporre la rinnovazione delle indagini peritali ex art.96 c.p.c. affidando ad altro esperto medico legale l'accertamento richiesto con il quesito conferito nel corso del giudizio di primo grado”. Si costituivano , , e , le Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 quali contestavano l'appello sostenendo la correttezza della sentenza appellata.
Chiedevano dunque: “accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello; dare atto del paSAggio in giudicato della sentenza appellata;
nel merito, rigettare integralmente l'appello in ogni sua parte, perché infondato sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza di I grado in ogni sua parte ed in ogni capo;
condannare la parte appellante alle spese e competenze anche del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con attribuzione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la NA , che sosteneva le ragioni poste a Controparte_5 fondamento dell'appello proposto dalla NA sostenendo l'erroneità della Pt_1 sentenza appellata e così concludeva: “aderisce all'appello proposto da , Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché delle richieste istruttorie formulate. Con vittoria di spese e onorari con distrazione ex art. 93 c.p.c..”
Indi, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni seSAnta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
1.1 Il giudice di prime cure qualificava giuridicamente la domanda ex art.428 c.c. e la accoglieva sulla base delle conclusioni cui perveniva la C.T.U. D.SA , Persona_4
secondo la quale presentava capacità critica e di giudizio ridotte e non Persona_1
sufficienti capacità cognitive idonee a sottoscrivere un atto di compravendita, sicchè in assenza di specifici ed oggettivi elementi di prova contraria, affermava che la Per_1
versasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere;
riteneva inoltre che ricorresse la malafede di che, pur consapevole - o dovendo esserlo secondo l'ordinaria Parte_1 diligenza – della condizione della madre la induceva a stipulare un atto di compravendita in proprio favore con conseguente depauperamento patrimoniale cui non corrispondeva alcun vantaggio patrimoniale immediato, bensì solo l'assunzione da parte della figlia/acquirente dell'obbligo di assistenza morale e materiale che già le prestava da circa venti anni e che sarebbe in ogni caso riconducibile agli obblighi in capo ai figli verso i genitori. Rigettava invece la domanda di risarcimento proposta dalle parti attrici per i danni non patrimoniali subiti a causa della condotta tenuta da per aver loro impedito di avere un Parte_1 rapporto con la madre nel periodo immediatamente successivo alla stipula dell'atto di compravendita in quanto generica e priva di allegazione di singoli e specifici episodi integranti la condotta illecita addebitata alla convenuta.
2. Contesta tale decisione l'appellante proponendo con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea–OmeSA pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c.”, l'eccezione, già sollevata nel corso del giudizio di primo grado, di inammissibilità ed improcedibilità della domanda giudiziale per avere le attrici proposto nell'atto introduttivo del giudizio e nel primo e secondo avviso di convocazione per la mediazione domande tra loro diverse e non coincidenti.
Sul punto evidenziava che nell'atto di citazione le attrici chiedevano “procedere ex art.1418
c.c. all'annullamento dell'atto di compravendita del 22/08/2014 per violazione della norma penale imperativa di circonvenzione del venditore”; nel primo avviso di convocazione di mediazione del 21.5.2016 si riferivano ad “azione di revocatoria ordinaria atto di compravendita con vitalizio del 22/8/2014 del Notaio Avv. ”; nel secondo Persona_3 avviso di convocazione di mediazione del 26.9.2018 si riferivano ad azione di “annullamento atto di compravendita del 22/8/2014”; sostiene pertanto l'appellante che l'ulteriore esperimento della mediazione non abbia avuto l'effetto di sanare il vizio procedurale poiché
“la domanda di mediazione deve essere identificata dagli elementi delle parti, oggetto e ragioni, corrispondenti in sede processuale alle persone, petitum e causa petendi dell'art.125 c.p.c.” (cfr.pag.8 atto di appello) .
2.1 La doglianza non merita di essere condivisa.
Invero, affinché poSA dirsi realizzata la condizione di procedibilità del giudizio non è neceSArio che l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale siano perfettamente coincidenti, né occorre che la domanda sia qualificata giuridicamente nello stesso modo;
ciò che rileva è che i fatti che rappresentano il fondamento dell'azione giudiziaria siano, come nel caso di specie, gli stessi indicati nella domanda di mediazione.
2.2 Parimenti non è condivisibile l'eccezione, sollevata dall'appellante con il medesimo primo motivo, di inammissibilità della domanda ex art.428 c.c., a suo dire, proposta tardivamente dalle attrici solo negli scritti conclusionali e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
Occorre sul punto rilevare che il giudice di primo grado qualificava giuridicamente la domanda ed affermava “la domanda, così come oggettivamente prospettata dalla parte attrice, si inquadra nel disposto di cui all'art. 428 c.c., che dispone il regime dell'annullamento degli atti compiuti da persona che si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento del compimento degli stessi;
in tali casi, quando oggetto della domanda è un contratto, è neceSArio accertare la sussistenza della mala fede dell'altro contraente, ossia che costui fosse consapevole dell'altrui menomazione”.
Orbene, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice qualifichi giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda. Invero non è viziata da ultrapetizione la decisione del giudice che, senza alterare nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), proceda alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, il giudice, sempre che non sostituisca la domanda proposta con una diversa (ossia fondata su una diversa "causa petendi", con mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ovvero su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti), ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio. (Cass. n. 5153/2019),
Non sussiste, pertanto, violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., nell'ipotesi in cui il giudice, anche a prescindere dalle indicazioni delle parti e dalle censure contenute nell'atto d'impugnazione, proceda, com'è accaduto nella specie, alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e individui le norme di diritto conseguentemente applicabili (Cass. n. 15925 del 2007; Cass. n. 23215 del 2010; Cass. n.
13945 del 2012).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio, coordinato con il divieto di ultra o extra petizione ex art. 112 c.p.c. - che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato - comporta che risulti preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma anche su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa. (cfr. Cass. Sez. L, sent. n. 12943/2012 e Cass. n.
25140/2010).
Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, nè di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo, la valutazione degli elementi documentali e processuali neceSAria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorchè concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile alcun vizio di ultrapetizione, potendo ravvisarsi tale ultimo vizio unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass.n. 16608 dell'11/06/2021; n.15086 del
10/09/2012).
Nel caso in esame non risultano violati i suddetti principi, avendo il primo giudice esclusivamente operato una diversa qualificazione giuridica della domanda proposta.
3. Vanno altresì rigettati i motivi secondo e terzo, rispettivamente rubricati “nullità della sentenza per violazione delle norme processuali relative all'ammissione ed espletamento della prova” e “nullità della sentenza per omeSA motivazione delle ordinanze del
23/06/2020, del 30/12/2020, del 16/4/2021, del 23/02/2022 e del 10/03/2022 circa un punto decisivo”, che vanno esaminati congiuntamente perché intimamente connessi, in quanto aventi ad oggetto entrambi il mancato espletamento della prova per testi.
3.1 L'appellante contesta che il giudice di prime cure, dopo aver ammesso l'interrogatorio formale di e la prova per testi, procedeva ad assumere solo il primo mezzo Parte_1 istruttorio e rinviava la causa all'udienza del 08.04.2021 per la precisazione delle conclusioni, senza nulla dire in ordine al mancato espletamento della prova per testi e in ordine alla revoca dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale;
contestava inoltre che il giudice apponeva un generico visto alla istanza in data 25.09.2020 con la quale chiedeva la revoca dell'ordinanza con la quale era stata fiSAta udienza di precisazione delle conclusioni e la fiSAzione dell'udienza per l'espletamento della prova testimoniale già ammeSA;
lamenta quindi l'omeSA motivazione delle ordinanze del 23/06/2020, del
30/12/2020, del 16/4/2021, del 23/02/2022 e del 10/03/2022 sostenendo la consequenziale nullità della sentenza per omeSA motivazione circa un punto decisivo della controversia.
3.2 Le contestazioni non meritano di essere condivise.
Il giudice di prime cure, infatti, benchè avesse ammesso anche la prova per testi, dopo l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto la causa matura per la decisione e, fiSAndo l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha implicitamente revocato l'ordinanza di ammissione del detto mezzo istruttorio e implicitamente ritenuta la chiusura dell'istruttoria.
Peraltro di ciò dava anche conto con la sentenza nel punto in cui afferma “[...] per quanto innanzi, in assenza di specifici ed oggettivi elementi di prova contraria – che certamente non potevano essere forniti tramite prova testimoniale, stante il carattere medico scientifico della questione[...]”.,
Giova ricordare in proposito che le ordinanze con cui il giudice decide in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispone in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata: è, difatti, consentito al giudice, in sede di valutazione delle prove ai fini del giudizio, considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammeSA ed espletata. (Cass. n.30161/2018; n.
8932/2006)
Inoltre le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa non vincolano la decisione finale del giudice, il quale può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile, come "error in procedendo", la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio. (Cass.n. 28021/2013).
Il motivo va pertanto rigettato.
4. Con il quarto motivo, rubricato “Infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti prescritti dall'art.428 c.c.”, l'appellante contesta la sussistenza dei presupposti richiesti dalla citata norma ovvero sia l'incapacità di intendere e volere di , sia la Persona_1
propria malafede.
Sostiene quanto al primo punto che la predetta alla data della stipula Persona_1 del rogito (22.8.2014) fosse in grado di intendere e di volere, evidenziando che nell'anno
2014 veniva ammeSA all'esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Paolisi ed inoltre che aveva beneficiato della indennità di accompagnamento solo successivamente, a seguito di domanda presentata in data
21.9.2016 e successiva visita INPS in data 18.11.2016, due anni dopo la stipula dell'atto di compravendita della cui validità si discute. Contestava pertanto le conclusioni cui perveniva la C.T.U. D.SA in quanto fondate su accertamenti espletati sei anni Persona_4
dopo la stipula del contratto.
4.1 Le contestazioni così articolate non meritano di essere condivise.
4.2 Giova in primo luogo ricordare che ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art.428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente (Cass.n.13659/2017). La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre (Cass. n.17381/2021; n.12532/2011; n.4539/2002).
Orbene, nel caso di specie, ritiene la Corte, aderendo al giudizio espresso dal Tribunale, che alla stregua delle risultanze degli accertamenti tecnici espletati dalla C.T.U. D.SA
, ricorra la prova che all'epoca dell'atto di compravendita Persona_4 [...]
fosse incapace di intendere e volere e, dunque, priva della volontà cosciente e Per_1
della capacità di autodeterminazione in ordine alla conclusione del contratto di compravendita.
La C.T.U. D.SA accertava che era affetta da Persona_4 Persona_1
demenza senile di tipo misto.
Accertava che già in data 14.4.2011, tre anni prima dell'atto di compravendita, l'esame TC encefalo, cui la steSA fu sottoposta, evidenziava la “dilatazione degli spazi liquorali pericerebrali, della base e delle convessità emisferiche, ed inoltre una diffusa ipodensità della sostanza bianca periventricolare da ambo i lati, da encefalopatia ipossica biemisferica, reperto molto comune nei soggetti diabetici, malattia da cui era affetta la signora da 20 anni”
e che “in data 24/11/2014 è stata posta diagnosi sia di demenza primitiva primaria tipo
Alzheimer che di psicosi delirante in deterioramento cognitivo con parkinsonismo, implicando che si trattasse di un caso conclamato, cioè con una sintomatologia già ben evidente”. Precisava, inoltre, che “si tratta quindi di una demenza di Alzheimer associata a encefalopatia ipossica biemisferica, determinando quindi una forma di demenza mista. La demenza mista non è assimilabile a un normale invecchiamento cerebrale, in questi casi le cellule cerebrali sono ampiamente distrutte provocando difficoltà di comunicazione, apprendimento, pensiero e ragionamento e un notevole deficit mnesico che influenza le condizioni di vita familiari e sociali” e che “la demenza degenerativa primaria è una forma di demenza che inizia lentamente ed è progressiva;
se già in data 24/11/2014 veniva diagnosticata una demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer con prescrizione di farmaci specifici a 20 mg/die (dosaggio massimo), significa che questa forma di demenza ha avuto inizio tempo prima, cioè almeno un anno prima” (pag.6 relazione peritale).
Concludeva affermando che “pertanto, la demenza era già conclamata in data 24/8/2014 e rendeva la signora una persona con capacità di critica e di giudizio ridotte e non Per_1 sufficienti a sottoscrivere con le neceSArie capacità cognitive, un atto di compravendita”
(pag.8 e 9 relazione peritale).
Le conclusioni cui perveniva la C.T.U., fondate su un'analisi completa degli elementi a disposizione, rappresentano il risultato di approfondite indagini ed appaiono corrette, immuni di vizi ed adeguatamente motivate;
le valutazioni espresse, in considerazione della completezza, coerenza, precisione ed adeguatezza delle verifiche e degli accertamenti svolti, appaiono pienamente condivisibili e consentono di superare senza dubbio quanto affermato dall'appellante secondo la quale la non era affetta da Alzheimer e che Per_1
soffriva solo di una malattia cerebro-vascolare, sicchè al tempo del rogito presentava un mero decadimento cognitivo “lieve-moderato” che le consentiva la consapevolezza di quanto stava facendo e disponendo.
Inoltre non assume alcuna rilevanza ai fini della valutazione dello stato mentale della le circostanze di fatto dedotte dall'appellante, ovvero che nell'anno 2014 la steSA Per_1 fosse ammeSA all'esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni amministrative del
Comune di Paolisi e che l'indennità di accompagnamento le fu riconosciuta due anni dopo la stipula dell'atto di compravendita.
In proposito va osservato, come già affermato dalla C.T.U. D.SA -alla quale le Per_4
medesime contestazioni erano state indirizzate dal consulente di parte - quanto al primo punto che gli elettori non vengono sottoposti ad un esame medico per l'esercizio al voto e quanto al secondo punto che l'indennità di accompagnamento le fu riconosciuta nell'anno
2016 non perché prima non ne avesse diritto, ma perché la domanda fu inoltrata, per ammissione della steSA appellante, solo in data 21.9.2016. Va infine sottolineato che è condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure, che precisava che “nell'atto di compravendita vi è un esclusivo riferimento alla circostanza che i comparenti confermano e approvano l'atto dichiarandolo conforme alla loro volontà, ma non vi è alcun riferimento circa l'accertamento dell'effettiva capacità di intendere e di volere della parte venditrice e quindi dell'attendibilità del valore di tale volontà espreSA” (cfr.pag 3 sentenza primo grado).
L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto
(Cass.n.27489/2019; n.17381/2021).
4.3 Parimenti sono prive di pregio le contestazioni avanzate dall'appellante relative alla sussistenza della sua malafede.
Ella sul punto sostiene in primo luogo che il depauperamento patrimoniale e il pregiudizio economico in cui incorre la parte che versa in condizione di incapacità naturale non è sufficiente per ritenere sussistente la malafede contrattuale della controparte;
in ogni caso nel caso di specie tale depauperamento non si è verificato considerato che eSA
[...]
aveva svolto, come da contratto, l'assistenza morale e materiale in favore della Pt_1
madre. Sul punto vale la pena ricordare che principio costante quello secondo cui, solo ove non sussista malafede, l'altro contraente può ricevere tutela in base al principio di affidamento sulla validità del contratto, mentre se è in malafede il contratto resta annullabile su iniziativa dell'incapace, poiché ciò che rileva in tal caso è unicamente la posizione dell'incapace. In altri termini, ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428 c.c., comma 2, non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del comma 1, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della malafede dell'altro contraente. La malafede può, difatti, risultare o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto;
tuttavia, eSA consiste sempre e solo nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente (Cass. 13/10/2022, n. 29962).
Ciò detto va considerato che il giudice di prime cure riteneva la sussistenza della malafede di non solo per il depauperamento patrimoniale e il pregiudizio economico Parte_1
della venditrice che quale corrispettivo della vendita riceveva il solo impegno della parte acquirente all'assistenza materiale e morale vita natura durante, che valutava quale indice rivelatore, ma anche e soprattutto perché non poteva ignorare le condizioni Parte_1
mentali della madre e non essere consapevole della condizione di grave menomazione delle facoltà intellettive o volitive e dello stato di riduzione delle capacità di giudizio e di non sufficienti capacità cognitive, in cui versava la steSA che da oltre venti anni viveva con lei e di cui a suo dire si prendeva cura.
5. Infine non è meritevole di accoglimento nemmeno il quinto motivo di appello, rubricato
“Impugnazione anche del capo che ha statuito sulla condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado”, con cui l'appellante contesta la statuizione di condanna al pagamento in favore delle attrici delle spese del giudizio nella misura di ¾ , invocandone la compensazione totale.
Non vi è dubbio che sebbene la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalle attrici per aver subito privazione del rapporto genitoriale ad opera della convenuta per Parte_1
aver loro impedito di avere rapporti con la madre, sia stata rigettata per difetto di prova, non vi è dubbio che tra le parti sia maggiormente soccombente essendo stata Parte_1
accolta la domanda principale di annullamento del contratto di compravendita.
Pertanto, è condivisibile la statuizione di compensazione parziale delle spese nella misura di ¼ e la condanna di al pagamento in favore delle attrici dei restanti ¾ . Parte_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in favore delle appellate , , e Controparte_1 CP_2 CP_3
. Controparte_4
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, con attribuzione all'Avv.Monica
Marro, dichiaratasi anticipataria, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n.
55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, e secondo lo scaglione di valore indeterminabile complessità media e dell'attività svolta, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, senza aumento per il numero delle parti avendo le stesse la medesima e identica posizione.
6. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n.228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante - è tenuta a versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSA impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 1602/2022 del Tribunale di Benevento, nei confronti di Pt_1
, , e , con atto notificato Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
in data 13.9.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e delle spese del presente grado del giudizio, che liquida CP_3 Controparte_4
in E.6.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.Monica Marro, dichiaratasi anticipataria;
c) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia)
e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 27.3.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.SA Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE così composta
Dr.SA AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile avente n. 3912/2022 RG, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1602/2022 del Tribunale di Benevento
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], in proprio e nella qualità di erede della IG.ra
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Castiello del Foro di Napoli Per_1
(C.F: ), con studio in Napoli alla via Cervantes n.55/5 C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) CP_2 C.F._4
(C.F. CP_3 C.F._5
(C.F. ) Controparte_4 C.F._6
in proprio ed in qualità di eredi della IG.ra , rappresentate e difese giusta Persona_2 procura in atti dall'Avv. Monica Marro ( ), con studio in CodiceFiscale_7
Montesarchio alla via Fizzo n.18
APPELLATE
NONCHE'
(CF: ), nata a [...] il [...] Controparte_5 C.F._8 ed ivi residente al Corso Vittorio Emanuele, rappresentata e difesa, giusta procura, dell'Avv. Mario Izzo (CF: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._9
Benevento (82100), alla via Annunziata n.119
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai propri rispettivi atti chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2016 , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Benevento la
[...] Controparte_4
NA ed esponevano che con atto in data 22.8.2014, per Notar Parte_1 Per_3
(rep. nr. 93054, racc. nr. 20902) , genitrice delle parti in causa,
[...] Persona_1 vendeva a) la nuda proprietà dell'immobile, sito in Paolisi (BN) alla Via Faenza, Masseria
Perone, b) la comproprietà della corte comune del fabbricato, c) la proprietà in ragione di
12/48 della striscia di terreno costituente l'accesso al fabbricato e d) la nuda proprietà di 1/4 della striscia di terreno costituente l'accesso al fabbricato, alla figlia , la Parte_1
quale, come corrispettivo, si obbligava a prestarle vita natural durante alimenti, assistenza, vitto, alloggio e cure.
Eccepivano le attrici la nullità dell'atto di compravendita ai sensi e per gli effetti dell'art.1418
c.c. “per violazione della norma penale imperativa di circonvenzione del venditore” posta in essere da atteso che la madre all'atto della stipula versava in uno stato di Parte_1
deficienza psichica ovvero di minorazione della sfera intellettiva e volitiva.
Le attrici rappresentavano, inoltre, di aver subito privazione del rapporto genitoriale ad opera della convenuta per aver loro impedito di avere rapporti con la madre Parte_1
impedendo qualsivoglia forma di contatto affettivo con la steSA.
Tanto premesso, chiedevano: “accertare che la IG.ra al momento della Persona_1
stipula dell'atto notarile del 22/08/2014 versava in uno stato di deficienza psichica ovvero di minorazione della sfera intellettiva e volitiva;
- e per l'effetto procedere ex art.1418 c.c. all'annullamento dell'atto di compravendita del 22/08/2014 per violazione della norma penale imperativa di circonvenzione del venditore;
condannare la IG.ra al Parte_1
pagamento, in favore di esse attrici, al risarcimento dei danni morali subiti a seguito della privazione del rapporto genitoriale, danni da quantificarsi in €10.000,00 cadauno, o in altra somma determinata da Codesto Giudicante in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario.”
Si costituiva la convenuta che contestava la domanda e chiedeva “1. rigettarsi ogni contestazione, eccezione, domanda e richiesta ex adverso formulata nell'atto di citazione;
2. In ogni caso dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento danni in quanto assolutamente generica e non fondata su alcun valido sostegno probatorio;
3. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Con ordinanza del 8.3.2016 il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti , che non si costituiva. Persona_1
Si costituiva in giudizio la NA , che chiedeva il rigetto della Controparte_5
domanda attorea.
Disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio e precisate le conclusioni la causa era assegnata in decisione.
Con sentenza n.1602/2022 il Tribunale di Benevento così statuiva: “annulla ex art. 428 c.c.
l'atto di compravendita immobiliare del 22/8/2014, a firma del notaio , rep. Persona_3
nr. 93054, racc. 20902; - rigetta la domanda di risarcimento danni;
- compensa per 1/4 tra le parti le spese di lite;
condanna parte convenuta alla refusione di 3/4 delle spese di lite in favore di parte attrice, che in tale ridotta misura liquida in €.408 per esborsi ed €.
3.626 per onorari, oltre rimb. forf. ed onorari di legge, se dovuti, e oltre 3/4 spese di C.T.U., se corrisposte, con attribuzione in favore degli avv.ti Ferdinando Iazzetta e Monica Marro, che ne hanno chiesto la distrazione;
- ordina alla competente Conservatoria dei RR.II., con esonero da ogni sua responsabilità, di provvedere, a richiesta della parte, all'annotazione della presente sentenza ex art. 2655 c.c. in margine alla trascrizione dell'atto annullato.
Il giudice di prime cure accoglieva la domanda proposta ex art.428 c.c. sulla base delle conclusioni cui perveniva la C.T.U., secondo il quale presentava Persona_1
capacità critica e di giudizio ridotte e non sufficienti capacità cognitive idonee a sottoscrivere un atto di compravendita, sicchè in assenza di specifici ed oggettivi elementi di prova contraria, affermava che la versasse in uno stato di incapacità di intendere e di Per_1
volere; riteneva inoltre che ricorresse la malafede di che, pur consapevole Parte_1
- o dovendo esserlo secondo l'ordinaria diligenza – della condizione della madre la induceva a stipulare un atto di compravendita in proprio favore con conseguente depauperamento patrimoniale cui non corrispondeva alcun vantaggio patrimoniale immediato, bensì solo l'assunzione da parte della figlia/acquirente dell'obbligo di assistenza morale e materiale che già le prestava da circa venti anni e che sarebbe in ogni caso riconducibile agli obblighi intestati in capo ai figli ai sensi delle citate disposizioni codicistiche. Rigettava invece la domanda di risarcimento proposta dalle parti attrici per i danni non patrimoniali subiti a causa della condotta tenuta da per aver loro impedito di avere un rapporto con la Parte_1
madre nel periodo immediatamente successivo alla stipula in quanto generica e priva di allegazione di singoli e specifici episodi integranti la condotta illecita addebitata alla convenuta.
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 13.9.2022 proponeva appello
[...]
, a sostegno del quale proponeva i seguenti motivi: “1) Nullità della sentenza per Pt_1 improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea–OmeSA pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c.; 2) Nullità della sentenza per violazione delle norme processuali relative all'ammissione ed espletamento della prova;
3) Nullità della sentenza per omeSA motivazione delle ordinanze del 23/06/2020,del 30/12/2020,del 16/4/2021, del 23/02/2022
e del 10/03/2022 circa un punto decisivo;
4) Infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti prescritti dall'art.428 c.c.; 5) Impugnazione anche del capo che ha statuito sulla condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado”.
Chiedeva “dichiarare la nullità della sentenza per improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea, nonché per omeSA pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c.; dichiarare la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali relative all'ammissione ed espletamento della prova;
dichiarare la nullità della sentenza per omeSA motivazione delle ordinanze del 23/06/2020, del 30/12/2020, del 16/4/2021, del 23/02/2022 e del 10/03/2022 circa un punto decisivo della controversia;
dichiarare l'infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti prescritti dall'art.428 c.c.; In ogni caso, rigettarsi ogni contestazione, eccezione, domanda e richiesta ex adverso formulata nel corso del giudizio di primo grado;
In via subordinata e nella denegatissima ipotesi di mancato accoglimento dei motivi n.1, 2, 3, e 4, accogliere l'atto di appello per il motivo n.5 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1602/2022 compensare le spese del giudizio di primo grado;
con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo e secondo grado;
in via istruttoria si insiste affinché venga espletata la prova per testi già ammeSA nel corso del giudizio di primo grado
(e mai espletata per quanto già detto ai motivi che precedono) e si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, formulate con la memoria ex art.183 Vi comma n.2 c.p.c. agli atti del giudizio di primo grado;
si insiste nella richiesta di disporre la rinnovazione delle indagini peritali ex art.96 c.p.c. affidando ad altro esperto medico legale l'accertamento richiesto con il quesito conferito nel corso del giudizio di primo grado”. Si costituivano , , e , le Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 quali contestavano l'appello sostenendo la correttezza della sentenza appellata.
Chiedevano dunque: “accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello; dare atto del paSAggio in giudicato della sentenza appellata;
nel merito, rigettare integralmente l'appello in ogni sua parte, perché infondato sia in fatto che in diritto e confermare la sentenza di I grado in ogni sua parte ed in ogni capo;
condannare la parte appellante alle spese e competenze anche del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con attribuzione in favore dello scrivente procuratore che si dichiara anticipatario”.
Si costituiva in giudizio la NA , che sosteneva le ragioni poste a Controparte_5 fondamento dell'appello proposto dalla NA sostenendo l'erroneità della Pt_1 sentenza appellata e così concludeva: “aderisce all'appello proposto da , Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché delle richieste istruttorie formulate. Con vittoria di spese e onorari con distrazione ex art. 93 c.p.c..”
Indi, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni seSAnta e di successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
1.1 Il giudice di prime cure qualificava giuridicamente la domanda ex art.428 c.c. e la accoglieva sulla base delle conclusioni cui perveniva la C.T.U. D.SA , Persona_4
secondo la quale presentava capacità critica e di giudizio ridotte e non Persona_1
sufficienti capacità cognitive idonee a sottoscrivere un atto di compravendita, sicchè in assenza di specifici ed oggettivi elementi di prova contraria, affermava che la Per_1
versasse in uno stato di incapacità di intendere e di volere;
riteneva inoltre che ricorresse la malafede di che, pur consapevole - o dovendo esserlo secondo l'ordinaria Parte_1 diligenza – della condizione della madre la induceva a stipulare un atto di compravendita in proprio favore con conseguente depauperamento patrimoniale cui non corrispondeva alcun vantaggio patrimoniale immediato, bensì solo l'assunzione da parte della figlia/acquirente dell'obbligo di assistenza morale e materiale che già le prestava da circa venti anni e che sarebbe in ogni caso riconducibile agli obblighi in capo ai figli verso i genitori. Rigettava invece la domanda di risarcimento proposta dalle parti attrici per i danni non patrimoniali subiti a causa della condotta tenuta da per aver loro impedito di avere un Parte_1 rapporto con la madre nel periodo immediatamente successivo alla stipula dell'atto di compravendita in quanto generica e priva di allegazione di singoli e specifici episodi integranti la condotta illecita addebitata alla convenuta.
2. Contesta tale decisione l'appellante proponendo con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per improcedibilità ed inammissibilità della domanda attorea–OmeSA pronuncia ai sensi dell'art.112 c.p.c.”, l'eccezione, già sollevata nel corso del giudizio di primo grado, di inammissibilità ed improcedibilità della domanda giudiziale per avere le attrici proposto nell'atto introduttivo del giudizio e nel primo e secondo avviso di convocazione per la mediazione domande tra loro diverse e non coincidenti.
Sul punto evidenziava che nell'atto di citazione le attrici chiedevano “procedere ex art.1418
c.c. all'annullamento dell'atto di compravendita del 22/08/2014 per violazione della norma penale imperativa di circonvenzione del venditore”; nel primo avviso di convocazione di mediazione del 21.5.2016 si riferivano ad “azione di revocatoria ordinaria atto di compravendita con vitalizio del 22/8/2014 del Notaio Avv. ”; nel secondo Persona_3 avviso di convocazione di mediazione del 26.9.2018 si riferivano ad azione di “annullamento atto di compravendita del 22/8/2014”; sostiene pertanto l'appellante che l'ulteriore esperimento della mediazione non abbia avuto l'effetto di sanare il vizio procedurale poiché
“la domanda di mediazione deve essere identificata dagli elementi delle parti, oggetto e ragioni, corrispondenti in sede processuale alle persone, petitum e causa petendi dell'art.125 c.p.c.” (cfr.pag.8 atto di appello) .
2.1 La doglianza non merita di essere condivisa.
Invero, affinché poSA dirsi realizzata la condizione di procedibilità del giudizio non è neceSArio che l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale siano perfettamente coincidenti, né occorre che la domanda sia qualificata giuridicamente nello stesso modo;
ciò che rileva è che i fatti che rappresentano il fondamento dell'azione giudiziaria siano, come nel caso di specie, gli stessi indicati nella domanda di mediazione.
2.2 Parimenti non è condivisibile l'eccezione, sollevata dall'appellante con il medesimo primo motivo, di inammissibilità della domanda ex art.428 c.c., a suo dire, proposta tardivamente dalle attrici solo negli scritti conclusionali e per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
Occorre sul punto rilevare che il giudice di primo grado qualificava giuridicamente la domanda ed affermava “la domanda, così come oggettivamente prospettata dalla parte attrice, si inquadra nel disposto di cui all'art. 428 c.c., che dispone il regime dell'annullamento degli atti compiuti da persona che si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento del compimento degli stessi;
in tali casi, quando oggetto della domanda è un contratto, è neceSArio accertare la sussistenza della mala fede dell'altro contraente, ossia che costui fosse consapevole dell'altrui menomazione”.
Orbene, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte non sussiste violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice qualifichi giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda. Invero non è viziata da ultrapetizione la decisione del giudice che, senza alterare nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi), proceda alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, il giudice, sempre che non sostituisca la domanda proposta con una diversa (ossia fondata su una diversa "causa petendi", con mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, ovvero su una realtà fattuale non dedotta in giudizio dalle parti), ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto dedotto in giudizio. (Cass. n. 5153/2019),
Non sussiste, pertanto, violazione del divieto di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., nell'ipotesi in cui il giudice, anche a prescindere dalle indicazioni delle parti e dalle censure contenute nell'atto d'impugnazione, proceda, com'è accaduto nella specie, alla qualificazione giuridica dei fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e individui le norme di diritto conseguentemente applicabili (Cass. n. 15925 del 2007; Cass. n. 23215 del 2010; Cass. n.
13945 del 2012).
La giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che il principio iura novit curia di cui all'art.113 c.p.c., comma 1, fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio, coordinato con il divieto di ultra o extra petizione ex art. 112 c.p.c. - che viene violato quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato - comporta che risulti preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma anche su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa. (cfr. Cass. Sez. L, sent. n. 12943/2012 e Cass. n.
25140/2010).
Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, nè di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo, la valutazione degli elementi documentali e processuali neceSAria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorchè concordi, espresse in proposito dai contendenti. Al riguardo non è configurabile alcun vizio di ultrapetizione, potendo ravvisarsi tale ultimo vizio unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto (Cass.n. 16608 dell'11/06/2021; n.15086 del
10/09/2012).
Nel caso in esame non risultano violati i suddetti principi, avendo il primo giudice esclusivamente operato una diversa qualificazione giuridica della domanda proposta.
3. Vanno altresì rigettati i motivi secondo e terzo, rispettivamente rubricati “nullità della sentenza per violazione delle norme processuali relative all'ammissione ed espletamento della prova” e “nullità della sentenza per omeSA motivazione delle ordinanze del
23/06/2020, del 30/12/2020, del 16/4/2021, del 23/02/2022 e del 10/03/2022 circa un punto decisivo”, che vanno esaminati congiuntamente perché intimamente connessi, in quanto aventi ad oggetto entrambi il mancato espletamento della prova per testi.
3.1 L'appellante contesta che il giudice di prime cure, dopo aver ammesso l'interrogatorio formale di e la prova per testi, procedeva ad assumere solo il primo mezzo Parte_1 istruttorio e rinviava la causa all'udienza del 08.04.2021 per la precisazione delle conclusioni, senza nulla dire in ordine al mancato espletamento della prova per testi e in ordine alla revoca dell'ordinanza di ammissione della prova testimoniale;
contestava inoltre che il giudice apponeva un generico visto alla istanza in data 25.09.2020 con la quale chiedeva la revoca dell'ordinanza con la quale era stata fiSAta udienza di precisazione delle conclusioni e la fiSAzione dell'udienza per l'espletamento della prova testimoniale già ammeSA;
lamenta quindi l'omeSA motivazione delle ordinanze del 23/06/2020, del
30/12/2020, del 16/4/2021, del 23/02/2022 e del 10/03/2022 sostenendo la consequenziale nullità della sentenza per omeSA motivazione circa un punto decisivo della controversia.
3.2 Le contestazioni non meritano di essere condivise.
Il giudice di prime cure, infatti, benchè avesse ammesso anche la prova per testi, dopo l'assunzione dell'interrogatorio formale della convenuta e l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto la causa matura per la decisione e, fiSAndo l'udienza di precisazione delle conclusioni, ha implicitamente revocato l'ordinanza di ammissione del detto mezzo istruttorio e implicitamente ritenuta la chiusura dell'istruttoria.
Peraltro di ciò dava anche conto con la sentenza nel punto in cui afferma “[...] per quanto innanzi, in assenza di specifici ed oggettivi elementi di prova contraria – che certamente non potevano essere forniti tramite prova testimoniale, stante il carattere medico scientifico della questione[...]”.,
Giova ricordare in proposito che le ordinanze con cui il giudice decide in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispone in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata: è, difatti, consentito al giudice, in sede di valutazione delle prove ai fini del giudizio, considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammeSA ed espletata. (Cass. n.30161/2018; n.
8932/2006)
Inoltre le ordinanze che provvedono alla istruzione della causa non vincolano la decisione finale del giudice, il quale può liberamente modificarle o revocarle con la successiva sentenza, sicché non è configurabile, come "error in procedendo", la contraddittorietà di motivazione tra l'ordinanza e la sentenza in ordine ad un punto controverso, dovendo piuttosto, in tale ipotesi, ritenersi ritualmente modificata o revocata, dal provvedimento decisorio, la parte motiva dell'anteriore provvedimento istruttorio. (Cass.n. 28021/2013).
Il motivo va pertanto rigettato.
4. Con il quarto motivo, rubricato “Infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti prescritti dall'art.428 c.c.”, l'appellante contesta la sussistenza dei presupposti richiesti dalla citata norma ovvero sia l'incapacità di intendere e volere di , sia la Persona_1
propria malafede.
Sostiene quanto al primo punto che la predetta alla data della stipula Persona_1 del rogito (22.8.2014) fosse in grado di intendere e di volere, evidenziando che nell'anno
2014 veniva ammeSA all'esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni amministrative del Comune di Paolisi ed inoltre che aveva beneficiato della indennità di accompagnamento solo successivamente, a seguito di domanda presentata in data
21.9.2016 e successiva visita INPS in data 18.11.2016, due anni dopo la stipula dell'atto di compravendita della cui validità si discute. Contestava pertanto le conclusioni cui perveniva la C.T.U. D.SA in quanto fondate su accertamenti espletati sei anni Persona_4
dopo la stipula del contratto.
4.1 Le contestazioni così articolate non meritano di essere condivise.
4.2 Giova in primo luogo ricordare che ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art.428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente (Cass.n.13659/2017). La prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità, e il giudice è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre (Cass. n.17381/2021; n.12532/2011; n.4539/2002).
Orbene, nel caso di specie, ritiene la Corte, aderendo al giudizio espresso dal Tribunale, che alla stregua delle risultanze degli accertamenti tecnici espletati dalla C.T.U. D.SA
, ricorra la prova che all'epoca dell'atto di compravendita Persona_4 [...]
fosse incapace di intendere e volere e, dunque, priva della volontà cosciente e Per_1
della capacità di autodeterminazione in ordine alla conclusione del contratto di compravendita.
La C.T.U. D.SA accertava che era affetta da Persona_4 Persona_1
demenza senile di tipo misto.
Accertava che già in data 14.4.2011, tre anni prima dell'atto di compravendita, l'esame TC encefalo, cui la steSA fu sottoposta, evidenziava la “dilatazione degli spazi liquorali pericerebrali, della base e delle convessità emisferiche, ed inoltre una diffusa ipodensità della sostanza bianca periventricolare da ambo i lati, da encefalopatia ipossica biemisferica, reperto molto comune nei soggetti diabetici, malattia da cui era affetta la signora da 20 anni”
e che “in data 24/11/2014 è stata posta diagnosi sia di demenza primitiva primaria tipo
Alzheimer che di psicosi delirante in deterioramento cognitivo con parkinsonismo, implicando che si trattasse di un caso conclamato, cioè con una sintomatologia già ben evidente”. Precisava, inoltre, che “si tratta quindi di una demenza di Alzheimer associata a encefalopatia ipossica biemisferica, determinando quindi una forma di demenza mista. La demenza mista non è assimilabile a un normale invecchiamento cerebrale, in questi casi le cellule cerebrali sono ampiamente distrutte provocando difficoltà di comunicazione, apprendimento, pensiero e ragionamento e un notevole deficit mnesico che influenza le condizioni di vita familiari e sociali” e che “la demenza degenerativa primaria è una forma di demenza che inizia lentamente ed è progressiva;
se già in data 24/11/2014 veniva diagnosticata una demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer con prescrizione di farmaci specifici a 20 mg/die (dosaggio massimo), significa che questa forma di demenza ha avuto inizio tempo prima, cioè almeno un anno prima” (pag.6 relazione peritale).
Concludeva affermando che “pertanto, la demenza era già conclamata in data 24/8/2014 e rendeva la signora una persona con capacità di critica e di giudizio ridotte e non Per_1 sufficienti a sottoscrivere con le neceSArie capacità cognitive, un atto di compravendita”
(pag.8 e 9 relazione peritale).
Le conclusioni cui perveniva la C.T.U., fondate su un'analisi completa degli elementi a disposizione, rappresentano il risultato di approfondite indagini ed appaiono corrette, immuni di vizi ed adeguatamente motivate;
le valutazioni espresse, in considerazione della completezza, coerenza, precisione ed adeguatezza delle verifiche e degli accertamenti svolti, appaiono pienamente condivisibili e consentono di superare senza dubbio quanto affermato dall'appellante secondo la quale la non era affetta da Alzheimer e che Per_1
soffriva solo di una malattia cerebro-vascolare, sicchè al tempo del rogito presentava un mero decadimento cognitivo “lieve-moderato” che le consentiva la consapevolezza di quanto stava facendo e disponendo.
Inoltre non assume alcuna rilevanza ai fini della valutazione dello stato mentale della le circostanze di fatto dedotte dall'appellante, ovvero che nell'anno 2014 la steSA Per_1 fosse ammeSA all'esercizio del diritto di voto in occasione delle elezioni amministrative del
Comune di Paolisi e che l'indennità di accompagnamento le fu riconosciuta due anni dopo la stipula dell'atto di compravendita.
In proposito va osservato, come già affermato dalla C.T.U. D.SA -alla quale le Per_4
medesime contestazioni erano state indirizzate dal consulente di parte - quanto al primo punto che gli elettori non vengono sottoposti ad un esame medico per l'esercizio al voto e quanto al secondo punto che l'indennità di accompagnamento le fu riconosciuta nell'anno
2016 non perché prima non ne avesse diritto, ma perché la domanda fu inoltrata, per ammissione della steSA appellante, solo in data 21.9.2016. Va infine sottolineato che è condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure, che precisava che “nell'atto di compravendita vi è un esclusivo riferimento alla circostanza che i comparenti confermano e approvano l'atto dichiarandolo conforme alla loro volontà, ma non vi è alcun riferimento circa l'accertamento dell'effettiva capacità di intendere e di volere della parte venditrice e quindi dell'attendibilità del valore di tale volontà espreSA” (cfr.pag 3 sentenza primo grado).
L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto
(Cass.n.27489/2019; n.17381/2021).
4.3 Parimenti sono prive di pregio le contestazioni avanzate dall'appellante relative alla sussistenza della sua malafede.
Ella sul punto sostiene in primo luogo che il depauperamento patrimoniale e il pregiudizio economico in cui incorre la parte che versa in condizione di incapacità naturale non è sufficiente per ritenere sussistente la malafede contrattuale della controparte;
in ogni caso nel caso di specie tale depauperamento non si è verificato considerato che eSA
[...]
aveva svolto, come da contratto, l'assistenza morale e materiale in favore della Pt_1
madre. Sul punto vale la pena ricordare che principio costante quello secondo cui, solo ove non sussista malafede, l'altro contraente può ricevere tutela in base al principio di affidamento sulla validità del contratto, mentre se è in malafede il contratto resta annullabile su iniziativa dell'incapace, poiché ciò che rileva in tal caso è unicamente la posizione dell'incapace. In altri termini, ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428 c.c., comma 2, non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del comma 1, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della malafede dell'altro contraente. La malafede può, difatti, risultare o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto;
tuttavia, eSA consiste sempre e solo nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente (Cass. 13/10/2022, n. 29962).
Ciò detto va considerato che il giudice di prime cure riteneva la sussistenza della malafede di non solo per il depauperamento patrimoniale e il pregiudizio economico Parte_1
della venditrice che quale corrispettivo della vendita riceveva il solo impegno della parte acquirente all'assistenza materiale e morale vita natura durante, che valutava quale indice rivelatore, ma anche e soprattutto perché non poteva ignorare le condizioni Parte_1
mentali della madre e non essere consapevole della condizione di grave menomazione delle facoltà intellettive o volitive e dello stato di riduzione delle capacità di giudizio e di non sufficienti capacità cognitive, in cui versava la steSA che da oltre venti anni viveva con lei e di cui a suo dire si prendeva cura.
5. Infine non è meritevole di accoglimento nemmeno il quinto motivo di appello, rubricato
“Impugnazione anche del capo che ha statuito sulla condanna alle spese di lite del giudizio di primo grado”, con cui l'appellante contesta la statuizione di condanna al pagamento in favore delle attrici delle spese del giudizio nella misura di ¾ , invocandone la compensazione totale.
Non vi è dubbio che sebbene la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalle attrici per aver subito privazione del rapporto genitoriale ad opera della convenuta per Parte_1
aver loro impedito di avere rapporti con la madre, sia stata rigettata per difetto di prova, non vi è dubbio che tra le parti sia maggiormente soccombente essendo stata Parte_1
accolta la domanda principale di annullamento del contratto di compravendita.
Pertanto, è condivisibile la statuizione di compensazione parziale delle spese nella misura di ¼ e la condanna di al pagamento in favore delle attrici dei restanti ¾ . Parte_1
Alla stregua delle considerazioni che precedono va rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in favore delle appellate , , e Controparte_1 CP_2 CP_3
. Controparte_4
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo, con attribuzione all'Avv.Monica
Marro, dichiaratasi anticipataria, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n.
55/2014 e aggiornati al DM n 147/2022, e secondo lo scaglione di valore indeterminabile complessità media e dell'attività svolta, con esclusione quindi della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, senza aumento per il numero delle parti avendo le stesse la medesima e identica posizione.
6. Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del 2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n.228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.01.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta – nel caso di specie l'appellante - è tenuta a versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSA impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 1602/2022 del Tribunale di Benevento, nei confronti di Pt_1
, , e , con atto notificato Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
in data 13.9.2022, così provvede:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
b) condanna al pagamento in favore di , , Parte_1 Controparte_1 CP_2
e delle spese del presente grado del giudizio, che liquida CP_3 Controparte_4
in E.6.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.Monica Marro, dichiaratasi anticipataria;
c) visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia)
e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli, addì 27.3.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.SA Aurelia D'Ambrosio