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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da con l'avv. Ricci;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Bauer CP_1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ITL Taranto, con il funzionario
resistente
Oggetto: verbale ispettivo
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.3.22, il ricorrente chiedeva accertarsi che non vi sono le violazione riscontrate con il verbale unico del 5.11.21
n.2021006848/DDL e segnatamente l'omissione contributiva per ore non lavorate, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per
[...]
e e i contributi omessi per il rapporto di lavoro in Per_1 Persona_2
nero di . Persona_3 Si costituivano le resistenti negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, istruita documentalmente la causa, la stessa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
In primo luogo va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di emissione di DURC regolare atteso che in pendenza di giudizio lo stesso è stato emesso, come risulta dal verbale di prima udienza.
Va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ITL atteso che le domande spiegate nel presente giudizio riguardano esclusivamente le ricadute contributive del verbale unico del 5.11.21, mentre alcun provvedimento in materia di sanzioni amministrative risulta essere stato emesso dalla ITL. Pertanto unico legittimato passivo è l' CP_1
Quanto al merito del giudizio va detto che la prima violazione contestata alla società ricorrente è il mancato versamento della contribuzione sulle ore non lavorate. In particolare risultano numerose ore non lavorate e dunque non retribuite, con conseguente omissione contributiva.
L'obbligo contributivo, tuttavia, prescinde dalla effettiva corresponsione della retribuzione e sussiste anche quando il lavoratore non riceve alcuna somma in relazione al rapporto di lavoro. Il versamento dei contributi,
infatti, risponde esclusivamente a finalità di finanziamento del sistema previdenziale e prescinde dalle vicende relative al singolo rapporto di lavoro, salvo specifiche ipotesi espressamente individuate dalla Legge o dai Contratti Collettivi. Di regola, certo, l'obbligo contributivo e del relativo versamento segue di pari passo il pagamento delle retribuzioni, in molti casi tuttavia l'obbligo contributivo può sussistere anche se non viene corrisposta la retribuzione al lavoratore, ciò avviene in particolare in tutte le ipotesi in cui il lavoratore si assenta per ragioni non espressamente contemplate dalla Legge e/o dal Contratto Collettivo. In tutte le ipotesi in cui il Lavoratore si assenta dal lavoro o comunque, non rende la prestazione lavorativa, in assenza di una causa espressamente contemplata dalle norme (come ad es. malattia, congedi parentali,
permessi, ferie, scioperi, ammortizzatori sociali, ecc…) l'obbligo contributivo sussiste e il datore di lavoro è comunque tenuto al versamento dei contributi a carico dell'azienda e del lavoratore, a prescindere dalla effettiva corresponsione della retribuzione.
Nel caso di specie sul LUL risultano registrate delle ore con dicitura “ore non lavorate”. Nessuna giustificazione in merito alla ragione dell'assenza non retribuita risulta fornita dalla società ricorrente, né in sede di accertamento ispettivo né con il ricorso. Nello stesso si parla genericamente di impossibilità sopravvenuta della prestazione e del ricorso a strumenti di tutela quale la CIG causa covid, ma nulla è prodotto a sostegno di tale causa di interruzione della prestazione lavorativa.
La contestazione riguarda esclusivamente le ore non lavorate e non retribuite, sulle quali comunque va versata la contribuzione, mentre non è mai stato contestato che i lavoratori siano stati regolarmente pagati per le ore prestate regolarmente. Sicchè a nulla rileva la prova testimoniale espletata dalla quale è emerso come i lavoratori siano stati sempre regolarmente retribuiti per tutte le ore effettivamente svolte.
Pertanto sotto questo profilo il ricorso è infondato.
Quanto all'altro motivo di ricorso, ossia l'asseritamente erroneo disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato di , Persona_4 Per_2
e , va detto che invece il ricorso è fondato.
[...] Persona_1
In particolare dalla prova espletata è emerso come i genitori e la sorella dell'amministratore della società ricorrente fossero realmente dipendenti della stessa. I genitori del segnatamente erano impegnati Per_1
nell'amministrazione e non nella produzione, pertanto è logico che gli operai non li abbiano visti intenti alla produzione ma li abbiano comunque sempre visti in azienda, negli uffici amministrativi. Invece la sorella dell'amministratore, , si occupava della parte operativa, Persona_1
come punto di riferimento per la produzione. E' emerso altresì che ad occuparsi dell'azienda e dei dipendenti fosse , almeno per Parte_2
tutte le questioni più rilevanti, colloqui di lavoro, consegna buste paga,
direttive, concessione di ferie e permessi.
In definitiva l' non ha provato che mancasse nei rapporti di lavoro CP_1
disconosciuti la subordinazione, non potendosi escludere la stessa solo per la sussistenza della parentela con l'amministratore della società. Sotto questo profilo dunque il ricorso è fondato e va dichiarata la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinati di , Persona_1 Per_4
e .
[...] Persona_2
Infine infondato è l'ultimo motivo di ricorso.
In particolare vi è richiesta di regolarizzazione contributiva della dipendente asseritamente assunta in nero. Sulla Persona_3
questione pende altro giudizio. Tuttavia nel presente giudizio non si contesta la sussistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato ma solo il fatto che il calcolo dei contributi sia avvenuto tardivamente.
Ebbene il periodo di lavoro non regolarizzato va dal gennaio all'agosto
2018, sicchè il termine di prescrizione quinquennale per il versamento della contribuzione non è spirato. Non vi è alcun altro termine da rispettare per richiedere il pagamento della contribuzione stessa, ove dovuta, sicchè il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
La reciproca soccombenza legittima la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al durc;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della ITL;
3. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della società ricorrente con riferimento a
; Persona_2
4. rigetta il ricorso per il resto;
5. spese compensate.
Taranto, 14.4.25
, e Persona_1 Persona_4
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente
Sentenza ex art.429 cpc
nella controversia previdenziale promossa da con l'avv. Ricci;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Bauer CP_1
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ITL Taranto, con il funzionario
resistente
Oggetto: verbale ispettivo
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23.3.22, il ricorrente chiedeva accertarsi che non vi sono le violazione riscontrate con il verbale unico del 5.11.21
n.2021006848/DDL e segnatamente l'omissione contributiva per ore non lavorate, il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per
[...]
e e i contributi omessi per il rapporto di lavoro in Per_1 Persona_2
nero di . Persona_3 Si costituivano le resistenti negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, istruita documentalmente la causa, la stessa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione.
In primo luogo va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di emissione di DURC regolare atteso che in pendenza di giudizio lo stesso è stato emesso, come risulta dal verbale di prima udienza.
Va altresì dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ITL atteso che le domande spiegate nel presente giudizio riguardano esclusivamente le ricadute contributive del verbale unico del 5.11.21, mentre alcun provvedimento in materia di sanzioni amministrative risulta essere stato emesso dalla ITL. Pertanto unico legittimato passivo è l' CP_1
Quanto al merito del giudizio va detto che la prima violazione contestata alla società ricorrente è il mancato versamento della contribuzione sulle ore non lavorate. In particolare risultano numerose ore non lavorate e dunque non retribuite, con conseguente omissione contributiva.
L'obbligo contributivo, tuttavia, prescinde dalla effettiva corresponsione della retribuzione e sussiste anche quando il lavoratore non riceve alcuna somma in relazione al rapporto di lavoro. Il versamento dei contributi,
infatti, risponde esclusivamente a finalità di finanziamento del sistema previdenziale e prescinde dalle vicende relative al singolo rapporto di lavoro, salvo specifiche ipotesi espressamente individuate dalla Legge o dai Contratti Collettivi. Di regola, certo, l'obbligo contributivo e del relativo versamento segue di pari passo il pagamento delle retribuzioni, in molti casi tuttavia l'obbligo contributivo può sussistere anche se non viene corrisposta la retribuzione al lavoratore, ciò avviene in particolare in tutte le ipotesi in cui il lavoratore si assenta per ragioni non espressamente contemplate dalla Legge e/o dal Contratto Collettivo. In tutte le ipotesi in cui il Lavoratore si assenta dal lavoro o comunque, non rende la prestazione lavorativa, in assenza di una causa espressamente contemplata dalle norme (come ad es. malattia, congedi parentali,
permessi, ferie, scioperi, ammortizzatori sociali, ecc…) l'obbligo contributivo sussiste e il datore di lavoro è comunque tenuto al versamento dei contributi a carico dell'azienda e del lavoratore, a prescindere dalla effettiva corresponsione della retribuzione.
Nel caso di specie sul LUL risultano registrate delle ore con dicitura “ore non lavorate”. Nessuna giustificazione in merito alla ragione dell'assenza non retribuita risulta fornita dalla società ricorrente, né in sede di accertamento ispettivo né con il ricorso. Nello stesso si parla genericamente di impossibilità sopravvenuta della prestazione e del ricorso a strumenti di tutela quale la CIG causa covid, ma nulla è prodotto a sostegno di tale causa di interruzione della prestazione lavorativa.
La contestazione riguarda esclusivamente le ore non lavorate e non retribuite, sulle quali comunque va versata la contribuzione, mentre non è mai stato contestato che i lavoratori siano stati regolarmente pagati per le ore prestate regolarmente. Sicchè a nulla rileva la prova testimoniale espletata dalla quale è emerso come i lavoratori siano stati sempre regolarmente retribuiti per tutte le ore effettivamente svolte.
Pertanto sotto questo profilo il ricorso è infondato.
Quanto all'altro motivo di ricorso, ossia l'asseritamente erroneo disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato di , Persona_4 Per_2
e , va detto che invece il ricorso è fondato.
[...] Persona_1
In particolare dalla prova espletata è emerso come i genitori e la sorella dell'amministratore della società ricorrente fossero realmente dipendenti della stessa. I genitori del segnatamente erano impegnati Per_1
nell'amministrazione e non nella produzione, pertanto è logico che gli operai non li abbiano visti intenti alla produzione ma li abbiano comunque sempre visti in azienda, negli uffici amministrativi. Invece la sorella dell'amministratore, , si occupava della parte operativa, Persona_1
come punto di riferimento per la produzione. E' emerso altresì che ad occuparsi dell'azienda e dei dipendenti fosse , almeno per Parte_2
tutte le questioni più rilevanti, colloqui di lavoro, consegna buste paga,
direttive, concessione di ferie e permessi.
In definitiva l' non ha provato che mancasse nei rapporti di lavoro CP_1
disconosciuti la subordinazione, non potendosi escludere la stessa solo per la sussistenza della parentela con l'amministratore della società. Sotto questo profilo dunque il ricorso è fondato e va dichiarata la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinati di , Persona_1 Per_4
e .
[...] Persona_2
Infine infondato è l'ultimo motivo di ricorso.
In particolare vi è richiesta di regolarizzazione contributiva della dipendente asseritamente assunta in nero. Sulla Persona_3
questione pende altro giudizio. Tuttavia nel presente giudizio non si contesta la sussistenza di un rapporto di lavoro non regolarizzato ma solo il fatto che il calcolo dei contributi sia avvenuto tardivamente.
Ebbene il periodo di lavoro non regolarizzato va dal gennaio all'agosto
2018, sicchè il termine di prescrizione quinquennale per il versamento della contribuzione non è spirato. Non vi è alcun altro termine da rispettare per richiedere il pagamento della contribuzione stessa, ove dovuta, sicchè il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
La reciproca soccombenza legittima la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al durc;
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva della ITL;
3. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze della società ricorrente con riferimento a
; Persona_2
4. rigetta il ricorso per il resto;
5. spese compensate.
Taranto, 14.4.25
, e Persona_1 Persona_4
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE