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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/06/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3112/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3112/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Di Grande come da procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Cristina Elia
CONVENUTO con l'intervento del pubblico ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 23.4.25.
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in Melilli, il 25/07/2005 (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Melilli dell'anno 2005, Atto n. 15, Parte
II, Serie A Ufficio 1).
pagina 1 di 10 Dall'unione nascevano i figli: e , nati rispettivamente il 28/9/2020 a Per_1 Per_2
NI (SR) e il 15/11/2004 a Siracusa, quest'ultima maggiorenne e non economicamente indipendente.
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data 25/07/2023, la parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi,
l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre Per_1 nella casa coniugale, da assegnare a quest'ultima, sita in Melilli (SR) Via
Calatafimi 15; la previsione di corrispondere in favore dei minori 150,00 ciascuno oltre spese straordinarie con il consenso alla percezione integrale dell'assegno unico in favore della;
regolare il diritto di frequentazione CP_1 del minore secondo le indicazioni meglio indicate in ricorso.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alle richieste di parte Controparte_1 ricorrente salvo in ordine al mutuo acceso dalle parti per l'acquisto della casa coniugale e la richiesta di addebito della separazione. In particolare, con riguarda alla prima delle due questione testé evidenziate, la resistente chiedeva venisse disposto in sentenza la previsione a carico del ricorrente di provvedere in via integrale al pagamento del mutuo. In ordine alla richiesta di addebito, la stessa trovava fondamento nella presunta violazione dei doveri coniugali da parte del . Pt_1
All'esito della prima udienza tenuta in data 6 dicembre 2023, il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo l'affido condiviso del minore con collocamento presso la Per_1 madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale;
disponeva l'obbligo del di versare entro il 10 di ogni mese la somma di euro 150,00 a titolo di Pt_1 mantenimento della figlia direttamente alla stessa e la somma di euro Per_2
150,00 alla a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Siracusa ed oltre il 100% dell'assegno unico (cfr. integrazione dell'ordinanza del 27.5.24 e, infine, regolava il diritto di visita del minore da parte del padre prevedendo tre pomeriggi a settimana dalle 17:30 alle 20:30 e a domeniche alternate dalle 10:00 alle 18:00 previa comunicazione alla controparte ogni volta che vengono disposti i turni. Per le vacanze natalizie diritto di visita alternato il giorno 24 o il 25 come da orari di domenica e il giorno 31 o l'1 gennaio come da orari di domenica.
pagina 2 di 10 Soltanto successivamente e, in particolare, con memoria del 8.3.24 parte resistente chiedeva la modifica degli importi versati dal padre a titolo di mantenimento dei minori e la condanna del ricorrente al versamento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Nel corso dell'istruttoria, alla luce delle difficoltà palesate dai genitori nella gestione del diritto di visita del minore e acquisita la disponibilità delle parti quest'ultime venivano invitate ad avviare un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio Familiare territorialmente competente. Veniva inoltre delegata ai Servizi Sociali del Comune di Melilli, un'indagine sulla situazione del nucleo familiare e del minore . Persona_3
I Servizi delegati in data 29.11.24 trasmettevano le loro rispettive relazioni ove concludevano per il mantenimento dell'affido condiviso ritenendo conforme agli interessi del minore il pernotto di quest'ultimo presso l'abitazione del padre ogni quindici giorni (Servizi Sociali).
All'esito dell'istruttoria le parti precisavano le loro conclusioni come da rispettive memorie in atti, indi la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
§ Separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivono ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
§ Questioni preliminari.
È manifestamente inammissibile la domanda proposta da parte resistente di prevedere a carico del ricorrente il pagamento integrale del mutuo asseritamente acceso per l'acquisto della casa coniugale.
Invero, la disciplina del contratto di mutuo è regolata dal contratto che le stesse hanno sottoscritto con l'istituto mutuante, peraltro estraneo al presente pagina 3 di 10 giudizio, e pertanto è assolutamente precluso a questo Tribunale prevedere delle modiche, anche solo dal lato dei rapporti tra i debitori mutuatari, al predetto regolamento negoziale. Di contro, deve comunque tenersi conto dell'obbligazione contratta dalle parti nel determinare l'ammontare dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento come si specificherà nella parte di questa sentenza dedicata all'assegno di mantenimento dei figli.
§ Addebito della separazione.
La richiesta di addebito formulata in costituzione dalla convenuta deve intendersi rinunciata perché parte convenuta non ha articolato alcuna richiesta istruttoria in tal senso né detta domanda veniva riproposta nelle precisazioni delle conclusioni e pertanto la stessa deve intendersi rinunciata alla luce del tenore complessivo delle difese spiegate dalla convenuta1.
§ Affidamento della prole.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n.
16593).
Nel caso di specie non vi sono ragioni per derogare alla regola dell'affido condiviso con collocamento presso la madre alla quale va pertanto assegnata la casa coniugale stante l'incontestato rapporto di convivenza tra la stessa e il minore.
§ Tempi di frequentazione con il genitore non collocatario.
La scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore
è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e, in caso di disaccordo, le parti dovranno seguire il seguente regolamento con previsione del diritto del minore al pernotto presso il padre: 1 Al riguardo, si richiama il consolidato principio di diritto per cui “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 09/05/2024, n. 12756 (rv. 670916-01). pagina 4 di 10 il padre, salvo diversi accordi tra le parti e previa comunicazione alla controparte ogni volta che vengono disposti i turni, potrà tenere con sé tre pomeriggi a settimana dalle 17:30 alle 20:30 e a domeniche alternate dalle 10:00 alle 18:00 e a weekend alternati dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00; potrà sentire telefonicamente (anche a mezzo videochiamata) ogni giorno, esclusi i giorni di visita, nella fascia oraria pre – cena (salvo impegni scolastici e sportivi) inclusa tra le 19.30 e le 20.00; per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il 31 dicembre e l'1
Gennaio; per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà.
§ Mantenimento della prole.
La dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, Il ricorrente ha affermato e documentato di percepisce mensilmente uno stipendio pari ad euro 1.700,00 circa, come da documentazione agli atti di causa.
A fronte di detta retribuzione mensile il ricorrente afferma di non poter pagare più di 150,00 per figlio oltre spese straordinarie al 50% ed il consenso alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della e ciò perché CP_1 sosterrebbe mensilmente la rata di due diversi mutui;
quello della casa coniugale ove vive la con i figli che dovrebbe essere pagato al 50% da CP_1 quest'ultima e quello del nuovo immobile acquistato in comproprietà con la compagna ove vive il con la nuova famiglia, oltre la rata di un prestito Pt_1 di Euro 275,00, documentato in corso di causa.
Parte convenuta lavora saltuariamente e senza contratto in un bar e non ha documentato di godere di adeguate sostanze economiche.
A fronte di quanto sopra, in sede di prima comparizione ex art. 473bis 21 c.p.c. il dichiarava in udienza: “Lavoro nella grande distribuzione, guadagno Pt_1 circa 1.700 euro mensili. Pago circa 700 euro di mutuo per la casa dove abita attualmente la sig.ra con i figli. Ho poi un ulteriore esborso per un prestito CP_1 di circa 275 euro”.
Alla luce della dichiarazione del in ordine al pagamento integrale del Pt_1 mutuo per una rata complessiva pari ad € 700,00 veniva provvisoriamente previsto nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. che il ricorrente versasse soltanto 150,00 € al mese per il mantenimento di ciascun figlio e ciò sul presupposto non contestato (cfr. costituzione di parte resistente) che il Pt_1 non avrebbe potuto pagare un importo superiore a titolo di mantenimento in ragione dell'integrale pagamento della rata del mutuo riferibile alla casa coniugale.
Nel corso dell'istruttoria, tuttavia, detta presupposizione o presupposto comune ad entrambe le parti veniva meno perché la resistente lamentava l'omesso pagamento integrale della rata del mutuo (cfr. memoria del 08.3.24 di parte resistente) e, di contro, parte ricorrente confermava la circostanza lamentando a sua volta l'omesso pagamento del 50% della rata del mutuo a carico della
(circostanza ribadita anche nelle comparse conclusionali). CP_1
pagina 6 di 10 Alla luce di quanto sopra, non appare più giustificabile mantenere gli importi degli assegni di mantenimento per i figli in misura pari peraltro al minimo vitale.
Detta opzione, infatti, si radicava sulla circostanza che il si fosse fatto Pt_1 carico, di fatto poiché in diritto come visto sopra alcuna statuizione questo
Tribunale può assumere, dell'intera rata di mutuo mensile acceso per l'acquisto della casa coniugale.
In ragione di ciò, appare equo e conforme a giustizia aumentare l'importo dovuto a titolo di mantenimento per i figli sino a 200,00 € ciascuno oltre spese straordinarie al 50% e assegno unico al 100% in favore della madre. Detto importo, nella misura pari ad € 200,00, sarà dovuto a decorre dal 08.3.24 (data della richiesta di controparte non contestata dalla prova di avvenuto pagamento integrale del mutuo) mentre per il pregresso la misura dell'assegno deve intendersi fissata in € 150,00 per ciascuno figlio come da ordinanza del 6.12.23.
A diverse conclusioni non può addivenirsi sostenendo che il abbia Pt_1 formato una nuova famiglia ed abbia acceso altro mutuo. Dette circostanze, infatti, sono successive alla nascita degli obblighi di mantenimento ben noti al ricorrente nei confronti dei suoi figli e all'accensione del secondo mutuo, peraltro in solido con la nuova compagna. In definitiva, l'avere assunto nuove ed altre obbligazioni da parte del , in assenza della prova della loro stretta Pt_1 necessità, non può indurre a ritenere giustificato il mantenimento dell'importo minimo previsto per l'assegno in favore dei figli.
§ Mantenimento del coniuge.
Come noto, i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono i seguenti:
a) al coniuge beneficiario non deve essere addebitabile la separazione;
b) il richiedente deve essere privo di «adeguati redditi propri»;
c) l'altro coniuge deve avere mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
La giurisprudenza più recente ha precisato come “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora
pagina 7 di 10 attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (C. 12196/2017; A. Palermo, Sez. I, 9.8.2019).
In ogni caso, “la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio
e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede
l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute” (C., Ord.,
25781/2017).
Nel caso di specie, la domanda di assegno di mantenimento in favore della resistente deve ritenersi tardiva e come tale inammissibile siccome proposta ben oltre le decadenze previste dai punti 14 e 17 dell'art. 473 bis c.p.c..
Del resto, non si condivide la tesi della difesa della convenuta secondo cui la domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in suo favore sarebbe giustificata da fatti sopravvenuti (mutamenti delle circostanze) perché sin dalla notifica del ricorso parte convenuta era a conoscenza dei propri obblighi restitutori nei confronti dell'istituto mutuante sicché ben avrebbe potuto formulare richiesta di pagamento dell'assegno di mantenimento nella comparsa di costituzione per l'ipotesi in cui il ricorrente avesse interrotto di pagare la parte della rata del mutuo a suo carico.
In ogni caso, al netto delle spese gravanti sul ricorrente non sussiste un divario economico tra le parti tale da giustificare la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della e ciò a maggior ragione ove si consideri CP_1 che la stessa deve ritenersi abile al lavoro e giovane (37 anni) dunque nelle condizioni di poter reperire un'attività lavorativa adeguata alla sua posizione sociale e condizione personale.
In ragione di quanto sopra, la domanda deve ritenersi inammissibile e in ogni caso infondata.
§ Spese di lite.
pagina 8 di 10 Le spese di lite, in ragione della materia e della mancata coltivazione della domanda di addebito sulla quale pertanto alcun giudizio di soccombenza può essere mosso, vanno interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3112 dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il giorno 25/07/2005 in MELILLI
[...]
(iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Melilli dell'anno
2005, Atto n. 15, Parte II, Serie A Ufficio 1);
DISPONE l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre alla quale va pertanto assegnata la casa coniugale dove avrà residenza anagrafica.
DISPONE che il possa tenere con sé il figlio secondo i tempi e le Pt_1 modalità indicate in parte motiva;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli, l'assegno di euro 400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio) da versarsi a favore di , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Controparte_1
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) oltre spese straordinarie al 50% e assegno unico al 100% in favore della madre.
L'assegno di mantenimento, nella misura pari ad € 200,00 per figlio sarà dovuto a decorre dal 08.3.24 mentre per il pregresso la misura dell'assegno deve intendersi fissata in € 150,00 per ciascuno figlio come da ordinanza del 6.12.23;
COMPENSI e spese di giudizio interamente compensate;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente Sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MELILLI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il Giudice estensore il Presidente
Dr. Gilberto Orazio Rapisarda dr.ssa Veronica Milone
pagina 9 di 10 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3112/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da:
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Silvia Di Grande come da procura in atti
RICORRENTE contro
C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Cristina Elia
CONVENUTO con l'intervento del pubblico ministero in sede;
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 23.4.25.
IN FATTO
I coniugi contraevano matrimonio in Melilli, il 25/07/2005 (iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Melilli dell'anno 2005, Atto n. 15, Parte
II, Serie A Ufficio 1).
pagina 1 di 10 Dall'unione nascevano i figli: e , nati rispettivamente il 28/9/2020 a Per_1 Per_2
NI (SR) e il 15/11/2004 a Siracusa, quest'ultima maggiorenne e non economicamente indipendente.
Con il ricorso introduttivo del procedimento depositato in data 25/07/2023, la parte ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi,
l'affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre Per_1 nella casa coniugale, da assegnare a quest'ultima, sita in Melilli (SR) Via
Calatafimi 15; la previsione di corrispondere in favore dei minori 150,00 ciascuno oltre spese straordinarie con il consenso alla percezione integrale dell'assegno unico in favore della;
regolare il diritto di frequentazione CP_1 del minore secondo le indicazioni meglio indicate in ricorso.
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alle richieste di parte Controparte_1 ricorrente salvo in ordine al mutuo acceso dalle parti per l'acquisto della casa coniugale e la richiesta di addebito della separazione. In particolare, con riguarda alla prima delle due questione testé evidenziate, la resistente chiedeva venisse disposto in sentenza la previsione a carico del ricorrente di provvedere in via integrale al pagamento del mutuo. In ordine alla richiesta di addebito, la stessa trovava fondamento nella presunta violazione dei doveri coniugali da parte del . Pt_1
All'esito della prima udienza tenuta in data 6 dicembre 2023, il Giudice, esperito il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti disponendo l'affido condiviso del minore con collocamento presso la Per_1 madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale;
disponeva l'obbligo del di versare entro il 10 di ogni mese la somma di euro 150,00 a titolo di Pt_1 mantenimento della figlia direttamente alla stessa e la somma di euro Per_2
150,00 alla a titolo di contributo al mantenimento del minore, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Siracusa ed oltre il 100% dell'assegno unico (cfr. integrazione dell'ordinanza del 27.5.24 e, infine, regolava il diritto di visita del minore da parte del padre prevedendo tre pomeriggi a settimana dalle 17:30 alle 20:30 e a domeniche alternate dalle 10:00 alle 18:00 previa comunicazione alla controparte ogni volta che vengono disposti i turni. Per le vacanze natalizie diritto di visita alternato il giorno 24 o il 25 come da orari di domenica e il giorno 31 o l'1 gennaio come da orari di domenica.
pagina 2 di 10 Soltanto successivamente e, in particolare, con memoria del 8.3.24 parte resistente chiedeva la modifica degli importi versati dal padre a titolo di mantenimento dei minori e la condanna del ricorrente al versamento dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Nel corso dell'istruttoria, alla luce delle difficoltà palesate dai genitori nella gestione del diritto di visita del minore e acquisita la disponibilità delle parti quest'ultime venivano invitate ad avviare un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio Familiare territorialmente competente. Veniva inoltre delegata ai Servizi Sociali del Comune di Melilli, un'indagine sulla situazione del nucleo familiare e del minore . Persona_3
I Servizi delegati in data 29.11.24 trasmettevano le loro rispettive relazioni ove concludevano per il mantenimento dell'affido condiviso ritenendo conforme agli interessi del minore il pernotto di quest'ultimo presso l'abitazione del padre ogni quindici giorni (Servizi Sociali).
All'esito dell'istruttoria le parti precisavano le loro conclusioni come da rispettive memorie in atti, indi la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
§ Separazione.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta.
E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivono ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta dalla ricorrente, in conformità al parere del Pubblico Ministero.
§ Questioni preliminari.
È manifestamente inammissibile la domanda proposta da parte resistente di prevedere a carico del ricorrente il pagamento integrale del mutuo asseritamente acceso per l'acquisto della casa coniugale.
Invero, la disciplina del contratto di mutuo è regolata dal contratto che le stesse hanno sottoscritto con l'istituto mutuante, peraltro estraneo al presente pagina 3 di 10 giudizio, e pertanto è assolutamente precluso a questo Tribunale prevedere delle modiche, anche solo dal lato dei rapporti tra i debitori mutuatari, al predetto regolamento negoziale. Di contro, deve comunque tenersi conto dell'obbligazione contratta dalle parti nel determinare l'ammontare dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento come si specificherà nella parte di questa sentenza dedicata all'assegno di mantenimento dei figli.
§ Addebito della separazione.
La richiesta di addebito formulata in costituzione dalla convenuta deve intendersi rinunciata perché parte convenuta non ha articolato alcuna richiesta istruttoria in tal senso né detta domanda veniva riproposta nelle precisazioni delle conclusioni e pertanto la stessa deve intendersi rinunciata alla luce del tenore complessivo delle difese spiegate dalla convenuta1.
§ Affidamento della prole.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza;
ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I 19 giugno 2008 n.
16593).
Nel caso di specie non vi sono ragioni per derogare alla regola dell'affido condiviso con collocamento presso la madre alla quale va pertanto assegnata la casa coniugale stante l'incontestato rapporto di convivenza tra la stessa e il minore.
§ Tempi di frequentazione con il genitore non collocatario.
La scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore
è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e, in caso di disaccordo, le parti dovranno seguire il seguente regolamento con previsione del diritto del minore al pernotto presso il padre: 1 Al riguardo, si richiama il consolidato principio di diritto per cui “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.” (Cass. civ. Sez. III Ord., 09/05/2024, n. 12756 (rv. 670916-01). pagina 4 di 10 il padre, salvo diversi accordi tra le parti e previa comunicazione alla controparte ogni volta che vengono disposti i turni, potrà tenere con sé tre pomeriggi a settimana dalle 17:30 alle 20:30 e a domeniche alternate dalle 10:00 alle 18:00 e a weekend alternati dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle ore 20.00; potrà sentire telefonicamente (anche a mezzo videochiamata) ogni giorno, esclusi i giorni di visita, nella fascia oraria pre – cena (salvo impegni scolastici e sportivi) inclusa tra le 19.30 e le 20.00; per quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ciascun anno;
per cinque giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il 24 e il 25 Dicembre / il 31 dicembre e l'1
Gennaio; per due giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno la domenica di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni;
il giorno del proprio compleanno e della festa del papà.
§ Mantenimento della prole.
La dottrina ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
pagina 5 di 10 Nel caso di specie, Il ricorrente ha affermato e documentato di percepisce mensilmente uno stipendio pari ad euro 1.700,00 circa, come da documentazione agli atti di causa.
A fronte di detta retribuzione mensile il ricorrente afferma di non poter pagare più di 150,00 per figlio oltre spese straordinarie al 50% ed il consenso alla percezione integrale dell'assegno unico da parte della e ciò perché CP_1 sosterrebbe mensilmente la rata di due diversi mutui;
quello della casa coniugale ove vive la con i figli che dovrebbe essere pagato al 50% da CP_1 quest'ultima e quello del nuovo immobile acquistato in comproprietà con la compagna ove vive il con la nuova famiglia, oltre la rata di un prestito Pt_1 di Euro 275,00, documentato in corso di causa.
Parte convenuta lavora saltuariamente e senza contratto in un bar e non ha documentato di godere di adeguate sostanze economiche.
A fronte di quanto sopra, in sede di prima comparizione ex art. 473bis 21 c.p.c. il dichiarava in udienza: “Lavoro nella grande distribuzione, guadagno Pt_1 circa 1.700 euro mensili. Pago circa 700 euro di mutuo per la casa dove abita attualmente la sig.ra con i figli. Ho poi un ulteriore esborso per un prestito CP_1 di circa 275 euro”.
Alla luce della dichiarazione del in ordine al pagamento integrale del Pt_1 mutuo per una rata complessiva pari ad € 700,00 veniva provvisoriamente previsto nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. che il ricorrente versasse soltanto 150,00 € al mese per il mantenimento di ciascun figlio e ciò sul presupposto non contestato (cfr. costituzione di parte resistente) che il Pt_1 non avrebbe potuto pagare un importo superiore a titolo di mantenimento in ragione dell'integrale pagamento della rata del mutuo riferibile alla casa coniugale.
Nel corso dell'istruttoria, tuttavia, detta presupposizione o presupposto comune ad entrambe le parti veniva meno perché la resistente lamentava l'omesso pagamento integrale della rata del mutuo (cfr. memoria del 08.3.24 di parte resistente) e, di contro, parte ricorrente confermava la circostanza lamentando a sua volta l'omesso pagamento del 50% della rata del mutuo a carico della
(circostanza ribadita anche nelle comparse conclusionali). CP_1
pagina 6 di 10 Alla luce di quanto sopra, non appare più giustificabile mantenere gli importi degli assegni di mantenimento per i figli in misura pari peraltro al minimo vitale.
Detta opzione, infatti, si radicava sulla circostanza che il si fosse fatto Pt_1 carico, di fatto poiché in diritto come visto sopra alcuna statuizione questo
Tribunale può assumere, dell'intera rata di mutuo mensile acceso per l'acquisto della casa coniugale.
In ragione di ciò, appare equo e conforme a giustizia aumentare l'importo dovuto a titolo di mantenimento per i figli sino a 200,00 € ciascuno oltre spese straordinarie al 50% e assegno unico al 100% in favore della madre. Detto importo, nella misura pari ad € 200,00, sarà dovuto a decorre dal 08.3.24 (data della richiesta di controparte non contestata dalla prova di avvenuto pagamento integrale del mutuo) mentre per il pregresso la misura dell'assegno deve intendersi fissata in € 150,00 per ciascuno figlio come da ordinanza del 6.12.23.
A diverse conclusioni non può addivenirsi sostenendo che il abbia Pt_1 formato una nuova famiglia ed abbia acceso altro mutuo. Dette circostanze, infatti, sono successive alla nascita degli obblighi di mantenimento ben noti al ricorrente nei confronti dei suoi figli e all'accensione del secondo mutuo, peraltro in solido con la nuova compagna. In definitiva, l'avere assunto nuove ed altre obbligazioni da parte del , in assenza della prova della loro stretta Pt_1 necessità, non può indurre a ritenere giustificato il mantenimento dell'importo minimo previsto per l'assegno in favore dei figli.
§ Mantenimento del coniuge.
Come noto, i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono i seguenti:
a) al coniuge beneficiario non deve essere addebitabile la separazione;
b) il richiedente deve essere privo di «adeguati redditi propri»;
c) l'altro coniuge deve avere mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
La giurisprudenza più recente ha precisato come “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora
pagina 7 di 10 attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (C. 12196/2017; A. Palermo, Sez. I, 9.8.2019).
In ogni caso, “la dimostrazione del tenore di vita avuto in costanza del matrimonio
e della sua attuale condizione patrimoniale compete al coniuge che richiede
l'assegno e l'impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive, è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell'attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un'attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d'età e di salute” (C., Ord.,
25781/2017).
Nel caso di specie, la domanda di assegno di mantenimento in favore della resistente deve ritenersi tardiva e come tale inammissibile siccome proposta ben oltre le decadenze previste dai punti 14 e 17 dell'art. 473 bis c.p.c..
Del resto, non si condivide la tesi della difesa della convenuta secondo cui la domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in suo favore sarebbe giustificata da fatti sopravvenuti (mutamenti delle circostanze) perché sin dalla notifica del ricorso parte convenuta era a conoscenza dei propri obblighi restitutori nei confronti dell'istituto mutuante sicché ben avrebbe potuto formulare richiesta di pagamento dell'assegno di mantenimento nella comparsa di costituzione per l'ipotesi in cui il ricorrente avesse interrotto di pagare la parte della rata del mutuo a suo carico.
In ogni caso, al netto delle spese gravanti sul ricorrente non sussiste un divario economico tra le parti tale da giustificare la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della e ciò a maggior ragione ove si consideri CP_1 che la stessa deve ritenersi abile al lavoro e giovane (37 anni) dunque nelle condizioni di poter reperire un'attività lavorativa adeguata alla sua posizione sociale e condizione personale.
In ragione di quanto sopra, la domanda deve ritenersi inammissibile e in ogni caso infondata.
§ Spese di lite.
pagina 8 di 10 Le spese di lite, in ragione della materia e della mancata coltivazione della domanda di addebito sulla quale pertanto alcun giudizio di soccombenza può essere mosso, vanno interamente compensate.
P. Q. M.
il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 3112 dell'anno 2023, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il giorno 25/07/2005 in MELILLI
[...]
(iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Melilli dell'anno
2005, Atto n. 15, Parte II, Serie A Ufficio 1);
DISPONE l'affido condiviso del minore con collocamento presso la madre alla quale va pertanto assegnata la casa coniugale dove avrà residenza anagrafica.
DISPONE che il possa tenere con sé il figlio secondo i tempi e le Pt_1 modalità indicate in parte motiva;
PONE a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli, l'assegno di euro 400,00 mensili (200,00 per ciascun figlio) da versarsi a favore di , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese. Controparte_1
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI) oltre spese straordinarie al 50% e assegno unico al 100% in favore della madre.
L'assegno di mantenimento, nella misura pari ad € 200,00 per figlio sarà dovuto a decorre dal 08.3.24 mentre per il pregresso la misura dell'assegno deve intendersi fissata in € 150,00 per ciascuno figlio come da ordinanza del 6.12.23;
COMPENSI e spese di giudizio interamente compensate;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente Sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MELILLI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il Giudice estensore il Presidente
Dr. Gilberto Orazio Rapisarda dr.ssa Veronica Milone
pagina 9 di 10 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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