Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/05/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore
Dott. Carlo Pietrarossi Ausiliario Della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 229/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Enna, promossa
DA
Parte_1 in persona del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dolce e Carmelo Russo, per mandato generale alle liti in atti
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], CP_1 elettivamente domiciliato in Piazza Armerina, alla via F. Guccio n. 11, presso lo studio dell'Avv. Taormina Valentina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellato
E NEI CONFRONTI DI
1
Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Procuratore Speciale, dott.
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_3 dall'avv. Rosaria Arcudi, presso il cui studio in Palermo, Via Giuseppe
Giusti n. 2/A, è elettivamente domiciliata,
Appellata
in persona del per la Sicilia CP_4 Controparte_5
Appellato contumace
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.4.2019, conveniva in CP_1 giudizio l' l' e il Concessionario per davanti al Pt_1 CP_4 CP_6
GdL presso il Tribunale di Enna deducendo di essere venuto a conoscenza, previa richiesta al Concessionario per la riscossione, degli estratti di ruolo indicati nel ricorso introduttivo, da cui emergeva l'esistenza di crediti contributivi e assicurativi in favore dell' e Pt_1 dell' e proponeva, quindi, opposizione avverso tali estratti di CP_4 ruolo asserendo di non avere mai ricevuta la notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito cui si riferivano i predetti estratti di ruolo, ed eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti relativi alla cartella di pagamento n. 29420110002544358 e agli avvisi di addebito nn. 59420120000088728, 59420120000652788,
59420130000046150, 59420130000381253,59420140000039964 e
59420140000453717
Si costituivano in giudizio gli enti convenuti, contestando le domande attoree, producendo l' gli avvisi di addebito con le rispettive relate Pt_1 di notifica e rappresentando che i successivi atti interruttivi della prescrizione erano di competenza del Concessionario, mentre l' CP_4 eccepiva che alcuna prescrizione era comunque maturata per le poste creditorie di sua spettanza fino al deposito dell'opposizione.
Si costituiva altresì (oggi , che Controparte_7 CP_8 contestava le domande di cui al ricorso e produceva gli atti interruttivi della prescrizione in suo possesso.
In corso di causa, e precisamente con le note di trattazione scritta depositate in data 12.3.2023, per l'udienza del 23.3.2023, l' Pt_1 eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.
3-bis, D.L. n.
2 146 del 21.10.2021, conv. con L. 215 del 17.12.2021, norma sopravvenuta in corso di causa.
Con sentenza n. 703/2024 del 5.12.2024, l'adito Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro così statuiva:
“Annulla gli atti impugnati;
condanna i resistenti al pagamento in solido delle spese di lite che si liquidano in 2.900 euro, oltre spese generali iva e cpa se dovute, con distrazione in favore dello Stato”.
Il Tribunale, non pronunciandosi sull'eccezione di inammissibilità sollevata dall' motivava solo nel merito, rilevando che non erano Pt_1 stati prodotti utili atti interruttivi del decorso della prescrizione dei crediti portati dagli estratti di ruolo impugnati.
Avverso detta sentenza propone appello l per i motivi che Pt_1 saranno appresso esaminati.
si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, mentre CP_1
l costituitasi, aderisce ai motivi di Controparte_2 impugnazione proposti.
Non si è costituito l' rimanendo contumace CP_4
*****************************
Con il primo motivo l denuncia l'omessa pronuncia del primo Pt_1 decidente sull'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione ex art.
3-bis, D.L. n. 146 del 21.10.2021, conv. con L. 215 del
17.12.2021, sollevata in seno alle note di trattazione scritta depositate in data 12.03.2023, richiamando la giurisprudenza della
Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, che ha ritenuto tale disciplina applicabile anche alle cause in corso al momento della sua entrata in vigore, evidenziando come parte appellata non avesse mai dedotto la ricorrenza di uno dei casi tassativamente indicati dalla norma che consentono la diretta impugnabilità del ruolo e della cartella che si assumono invalidamente notificati (o non notificati del tutto).
Con il secondo motivo l' critica anche la decisione con la quale Pt_1 il tribunale ha dichiarato prescritti nel quinquennio i crediti contributivi di cui agli atti impositivi opposti in quanto tra la data di notifica di una parte degli avvisi di addebito e la data di deposito del ricorso giudiziario non era ancora decorso il detto termine e lamenta, infine, l'appellante, di essere stato ingiustamente condannato al pagamento delle spese legali. 3 Fondata appare la prima doglianza, determinando il suo accoglimento l'assorbimento degli altri motivi proposti.
E, invero, sussiste la lamentata omissione di motivazione, non avendo il Tribunale neanche preso in considerazione l'eccezione di inammissibilità del ricorso in opposizione sollevata dall' con Pt_1 riguardo alla disciplina introdotta dal citato art.
3-bis, D.L. n. 146 del
21.10.2021, conv. con L. 215 del 17.12.2021, che ha introdotto il comma 4 bis dell'articolo 12 del D.P.R. n. 602/73, a norma del quale:
“ L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,
n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Come ben evidenziato dall'istituto appellante, si tratta di una disciplina che comporta l'inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le cartelle di pagamento (o gli avvisi di addebito dal 1° gennaio Pt_1
2011) che si assumono invalidamente notificate (o mai notificate), in assenza di iniziative esecutive dirette al recupero coattivo dei crediti iscritti a ruolo, salvo che il debitore deduca e dimostri in giudizio di essere suscettibile di subire uno dei pregiudizi ivi tassativamente indicati - ricollegabili appunto alla mera iscrizione a ruolo, ossia quello ricollegabile alla eventuale impossibilità di partecipazione a una procedura di appalto, oppure di riscuotere somme dovute all'interessato dai soggetti pubblici nell'ipotesi indicata, ovvero, in generale, alla perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione – che, sì come statuito dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la Sentenza n. 26283/22 (e poi confermato da successive pronunce, quali Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 14284 del 22 maggio 2024) si applica anche ai giudizi pendenti 4 alla data della sua entrata in vigore, poiché essa specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
La Suprema Corte, del resto, per tale ragione, ha anche dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione (cfr. anche Cass., ord.
n. 743/2023).
Nel caso di specie, come dedotto dalla stessa ricorrente, l'opposizione introduttiva di causa è stata proposta a seguito del rilascio degli estratti di ruolo da parte del Concessionario per la riscossione, sul presupposto, poi rivelatosi comunque, almeno in parte, erroneo, che gli avvisi di addebito e le cartelle cui tali ruoli si riferivano non fossero mai stati notificati al , il tutto in assenza di iniziative dell'ente CP_1 impositore o di quello incaricato della riscossione dirette alla realizzazione coattiva dei relativi cediti e in assenza di qualsivoglia deduzione circa la ricorrenza di una delle ipotesi che, secondo la disciplina sopravvenuta citata, avrebbero potuto determinare l'ammissibilità delle domande proposte.
Non rileva, nella specie, la deduzione dell' secondo cui Pt_1
l'inammissibilità in questione, concernendo questioni sottratte all'esclusiva disponibilità delle parti processuali può essere rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ciò sia in quanto, trattandosi di questione mista, anche di fatto, la stessa, comunque rilevata o eccepita, doveva essere rimessa al contradditorio delle parti
– cosa che il tribunale non ha fatto – sia in quanto la relativa eccezione era in realtà già stata sollevata dall' in sede di Pt_1 costituzione nel giudizio di primo grado, laddove era stata denunciata la carenza di interesse della ricorrente, di cui, come detto, la disciplina sopravvenuta introdotta dal citato art. 3 bis D.L. n.
146/2021 costituisce specificazione.
Sotto il primo profilo, peraltro, pur nella inerzia dell'organo decidente, la questione era stata comunque oggetto di spontanea trattazione da parte della ricorrente che, ben consapevole della sua portata e delle connesse conseguenze processuali, in seno alle note del 10.6.2023 aveva dedotto che: “Nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità del 5 ricorso si chiede la compensazione delle spese considerato che la riforma è intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio”, senza peraltro allegare, produrre o chiedere di produrre, anche a seguito di legittima remissioni nei termini, alcunchè che potesse fondare il suo interesse ad agire nei termini specificati dalla normativa sopravvenuta.
La sentenza impugnata deve dunque essere riformata per quanto di ragione, con declaratoria di inammissibilità del ricorso in opposizione introduttivo di causa.
Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, determinato dall'entrata in vigore di una disciplina non esistente al momento della sua proposizione, ricorrono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite afferenti a entrambi i gradi del giudizio.
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: in riforma della sentenza del Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro n. 703/2024 del 5.12.2024:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo di causa;
- compensa tra le parti le spese di lite afferenti a entrambi i gradi del giudizio.
Caltanissetta, 23.04.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
6