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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4405/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. ESTER FERRARI MORANDI Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. BRUNO E. CP_1 PON VO
resistente
Fatto e diritto
Premesso di essere già stata riconosciuta invalida al 67% in sede di visita di revisione;
di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e/o all'assegno di assistenza previsti dagli artt. 12 e 13 della L.
118/71 o quantomeno una invalidità almeno pari al 80%; che in sede di ATP (rgn. 5937/2022) veniva accertata una percentuale di invalidità pari al 82% e il requisito sanitario utile all'ottenimento dell'assegno di assistenza a far data dalla visita di revisione del 6.7.2022; parte ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento dei requisiti utili per la pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 e, sempre in via principale, il riconoscimento di un grado di invalidità civile pari almeno al 82%, il diritto all'assegno mensile di cui art. 13 L. 118/71 a decorrere dalla data della visita di revisione del 6.7.2022, con CP_ condanna dell' a corrispondere i relativi importi.
L' resistente, costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità per mancanza di specifiche CP_2 contestazioni alle risultanze peritali e nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza per mancanza del requisito sanitario. La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda – correttamente riqualificata come volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari utili a norma degli artt. 12 e 13 l. 118/71, e non come volta all'accertamento del diritto alla prestazione stessa - è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, riconoscono la sussistenza di una percentuale di invalidità pari al 82%, percentuale insufficiente per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. 118/71 che presuppone l'invalidità totale.
Il CTU, infatti, ha tenuto conto delle patologie sofferte della ricorrente “esiti di artrodesi L5-S1 in quadro di spondilodiscoartrosi e dolori di tipo fibromialgico in fase di accertamento diagnostico. Sindrome depressiva grave.
Esiti di annessiectomia destra. Distiroidismo. Codici DM per analogia” e valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa della ricorrente affermando “In definitiva, partendo dalla percentuale riconosciuta dai Sanitari nella misura del 67%, si attribuisce al quadro cardiologico una percentuale del 41%. A CP_1 tale valutazione si ritiene di poter concedere 5 punti percentuali, considerando l'incidenza della menomazione sulle occupazioni confacenti alle attitudini dell'invalido (capacità lavorativa semispecifica) e della sua formazione tecnico professionale nonché dell'attività lavorativa svolta (capacità lavorativa specifica): nel complesso 82% di riduzione permanente della capacità lavorativa con decorrenza dalla data di revisione (06.07.2022).”
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate.
Non vi è inoltre documentazione medica successiva prodotta dalla ricorrente che evidenzi aggravamenti rilevanti, che impongano una rivalutazione del quadro clinico complessivo (l'incidenza rilevante di quanto risultante dal certificato del 8.6.2023 non è del resto neppure allegata in ricorso).
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando la ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario, già riconosciuto in fase di
ATP, ossia una percentuale di invalidità par al 82 % con decorrenza dalla visita di revisione. L'omologa di tale requisito non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del
5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4405/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente, sin dalla data della revisione del 6.7.2022, di una percentuale di invalidità pari al 82%.
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese legali;
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4405/2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. ESTER FERRARI MORANDI Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. BRUNO E. CP_1 PON VO
resistente
Fatto e diritto
Premesso di essere già stata riconosciuta invalida al 67% in sede di visita di revisione;
di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità e/o all'assegno di assistenza previsti dagli artt. 12 e 13 della L.
118/71 o quantomeno una invalidità almeno pari al 80%; che in sede di ATP (rgn. 5937/2022) veniva accertata una percentuale di invalidità pari al 82% e il requisito sanitario utile all'ottenimento dell'assegno di assistenza a far data dalla visita di revisione del 6.7.2022; parte ricorrente agisce al fine di ottenere l'accertamento dei requisiti utili per la pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/71 e, sempre in via principale, il riconoscimento di un grado di invalidità civile pari almeno al 82%, il diritto all'assegno mensile di cui art. 13 L. 118/71 a decorrere dalla data della visita di revisione del 6.7.2022, con CP_ condanna dell' a corrispondere i relativi importi.
L' resistente, costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità per mancanza di specifiche CP_2 contestazioni alle risultanze peritali e nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza per mancanza del requisito sanitario. La causa è stata istruita documentalmente e decisa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna formulata da parte ricorrente in quanto il rito per ATP è volto esclusivamente all'accertamento del requisito sanitario.
Nel merito, la domanda – correttamente riqualificata come volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari utili a norma degli artt. 12 e 13 l. 118/71, e non come volta all'accertamento del diritto alla prestazione stessa - è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel caso in esame gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, riconoscono la sussistenza di una percentuale di invalidità pari al 82%, percentuale insufficiente per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. 118/71 che presuppone l'invalidità totale.
Il CTU, infatti, ha tenuto conto delle patologie sofferte della ricorrente “esiti di artrodesi L5-S1 in quadro di spondilodiscoartrosi e dolori di tipo fibromialgico in fase di accertamento diagnostico. Sindrome depressiva grave.
Esiti di annessiectomia destra. Distiroidismo. Codici DM per analogia” e valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa della ricorrente affermando “In definitiva, partendo dalla percentuale riconosciuta dai Sanitari nella misura del 67%, si attribuisce al quadro cardiologico una percentuale del 41%. A CP_1 tale valutazione si ritiene di poter concedere 5 punti percentuali, considerando l'incidenza della menomazione sulle occupazioni confacenti alle attitudini dell'invalido (capacità lavorativa semispecifica) e della sua formazione tecnico professionale nonché dell'attività lavorativa svolta (capacità lavorativa specifica): nel complesso 82% di riduzione permanente della capacità lavorativa con decorrenza dalla data di revisione (06.07.2022).”
La relazione peritale risulta adeguatamente approfondita e motivata, priva di evidenti vizi logici o tecnici, attenta alla concreta incidenza funzionale delle patologie, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione. Il consulente, infatti, ha proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
La parte ricorrente afferma di non condividere la consulenza tecnica della prima fase, per quanto attiene alle conclusioni cui è giunta, sostenendo che le conclusioni del CTU non appaiono rispondenti alle reali condizioni di salute della stessa.
Le doglianze avanzate si appalesano tuttavia generiche, e conseguentemente inidonee a superare o contrastare le risultanze dell'esame obiettivo espletato dal consulente con specifica attenzione agli aspetti funzionali, e, quindi, a giustificare integrazioni o rinnovi dell'indagine peritale.
In particolare, parte ricorrente si limita ad opporre semplicemente le proprie valutazioni a quelle rese nella consulenza. Dal complesso delle critiche avanzate alle risultanze della consulenza emerge la mera contrapposizione, non approfondita, della propria tesi accertativa a quella espressa dalla consulenza. Non sono infatti stati evidenziati errori relativi alla metodologia usata, ai parametri utilizzati, agli elementi considerati o erroneamente non considerati per la valutazione. Neppure sono stati rilevati profili di contraddittorietà nel percorso argomentativo e tra il percorso argomentativo e le conclusioni rassegnate.
Non vi è inoltre documentazione medica successiva prodotta dalla ricorrente che evidenzi aggravamenti rilevanti, che impongano una rivalutazione del quadro clinico complessivo (l'incidenza rilevante di quanto risultante dal certificato del 8.6.2023 non è del resto neppure allegata in ricorso).
A fronte della carenza di allegazione così evidenziata non risulta possibile esperire un rinnovo di consulenza, che si presenterebbe come meramente ripetitivo di una valutazione già espressa e non condivisa. Pertanto, a fronte di un accertamento già compiuto, non allegando la ricorrente alcun elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le risultanze del medesimo accertamento non possono che essere confermate.
Deve tuttavia essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario, già riconosciuto in fase di
ATP, ossia una percentuale di invalidità par al 82 % con decorrenza dalla visita di revisione. L'omologa di tale requisito non era possibile in sede di ATP, laddove le contestazioni anche parziali alla CTU precludono l'emissione del decreto di omologa, con la conseguenza che l'accertamento sulla sussistenza dei requisiti riconosciuti dal consulente in sede di ATP è rimesso al giudice dell'opposizione, configurandosi interesse di parte a detto giudizio e quindi soccombenza soltanto parziale laddove, come nel caso di specie, i motivi di opposizione siano rigettati (Cass., Sez.
6 - L, Ordinanza n. 3377 del
5/2/2019).
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione del parziale riconoscimento del requisito sanitario nel senso appena esposto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 4405/2023 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente, sin dalla data della revisione del 6.7.2022, di una percentuale di invalidità pari al 82%.
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa tra le parti le spese legali;
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni