Articolo 29 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
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22 febbraio 2003
Art. 29. (Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi) 1. Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001 , in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39 , e' prorogato di un anno.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 , uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresi' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 ;
b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonche' delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE ;
c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell'attivita' di coordinamento tra le autorita' degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorita' di vigilanza;
d) prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati in Italia, in conformita' al principio dell'uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti;
e) prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera a) e per assicurare organicita' alla normativa interna, il coordinamento della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 , e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , con le disposizioni rispettivamente contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 , nella legge 24 novembre 2000, n. 340 , e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , in modo da assicurare le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori e prevedendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001 , in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998 .
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all' art. 29:
- La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obbhighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia".
- La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ".
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 , reca: "Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli".
- La legge 24 novembre 2000, n. 340 , reca: "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999".
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , reca "Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ".
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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