Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.638/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, in persona del legale rappresentante, con Parte_1 sede in Napoli ed elettivamente domiciliata in Bari alla via Argiro 116 presso lo studio dell'avv. Davide Romano, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
, nato ad [...] il [...] e , nata ad Controparte_1 Controparte_2
UR l'1/6/1960, entrambi ivi residenti ed elettivamente domiciliati in Bari alla via
Pasubio n.175/M presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Palma, dal quale sono entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in atti pagina 1 di 13
Nonché
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
appellati, contumaci
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Oggetto: appello avverso la Sentenza n.1088/2021, resa dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in data 16/3/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.1842/2017 r.g. promosso dalla dante causa dell'odierna appellante in danno degli odierni appellati tutti ed avente ad oggetto “azione revocatoria ordinaria”.
Conclusioni: così riassunte dalle parti con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 23/2/2024, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante: “riformare
l'impugnata sentenza e, per l'effetto, in via principale, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c., con conseguente revoca e dichiarazione d'inefficacia nei confronti dell'odierna appallante dell'atto di donazione di cui alla citazione introduttiva del 2/11/2012, concernete il due cespiti ivi descritti;
in via subordinata, accertare la simulazione assoluta, ai sensi dell'arrt.1414 c.c. dell'atto di cui innanzi, con conseguente dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia dell'atto de quo nei confronti dell'odierna appellante;
ordinare la competente Conservatore RR.II. la trascrizione dell'emananda sentenza nonché l'annotazione della stessa a norma dell'art.2655 c.c.; condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di giudizio”; per appellati costituiti si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, conferma dell'impugnata sentenza con condanna dell'appellante alle spese del grado da distrarsi in favore del proprio difensore antistatario;
nessuna nota perveniva dagli alytri appellati, persistendo gli stessi nella contumacia processuale già adottata nel primo grado del giudizio.
Svolgimento del processo
Con citazione dell'1-7/11/2017, la , dante causa dell'odierna Controparte_6 appellante quale cessionaria del credito di cui appresso, conveniva dinanzi il Tribunale di pagina 2 di 13 Bari per la fissata udienza del 5/6/2018, i coniugi e Controparte_1 Controparte_2
ed i propri figli , e , per ivi
[...] Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 sentire dichiarare l'inefficacia in proprio favore di un atto dispositivo di liberalità eseguito dai coniugi stessi in favore di propri figli ai sensi dell'art.2901 c.c. con le conseguenziali statuizioni di rito ovvero, in via subordinata, la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto medesimo.
A supporto delle domande assumeva di essere creditrice del , in forza Controparte_1 di fideiussione omnibus dallo stesso sottoscritta, insieme ad altri fideiussori, in data
27/7/2011 a garanzia delle obbligazioni debitorie contratte, in favore della società attorea, in conseguenza di un rapporto BArio intercorso presso la propria locale agenzia altamurana, dalla società garantita, Gruppo DU Mu. definitosi in CP_7 sofferenza per un rilevante credito complessivo di €2.283.329,83 costituito dalle tre poste rappresentate, quanto ad €426.511,05, quale saldo debitore alla data del 21/3/2017 di un conto corrente ordinario;
quanto ad €173.453,64 oltre commissioni, quale saldo di 52 ricevute BArie rimaste insolute alle rispettive scadenze ed infine, quanto ad
€1.683.223,18 quale residuo debito rinveniente da un concesso finanziamento ipotecario.
Aggiungeva che la garanzia prestata dal convenuto, quale prosecuzione di un precedente finanziamento era stata rilasciata il 216/9/2006 presso la filiale di UR della BA
, fusa per incorporazione con l'odierna società attorea. Controparte_8
Asseriva, quindi, nelle more della proposizione dell'azione giudiziaria in danno della predetta società debitrice e dei suoi garanti, riscontrava l'avvenuta disposizione, da parte del convenuto, di molteplici atti di dismissione del proprio patrimonio immobiliare, tra i quali, in particolare, un atto di donazione del 2/11/2012 con il quale il predetto convenuto, insieme al proprio coniuge, , donava ai propri figli, altri convenuti, Controparte_2 quali litisconsorti necessari, la nuda proprietà, con riserva di usufrutto vitalizio congiuntivo, di due cespiti immobiliari in UR (abitazione e locale garage) per la cui declaratoria d'inefficacia, ex art.2901 c.c. o, in subordine, di simulazione assoluta ex art.1414 c.c., conveniva gli stessi coniugi ed i loro beneficiari figli dinanzi l'adito Tribunale barese per le conseguenziali statuizioni di rito.
In punto di diritto, ad avallare la fondatezza delle due domande, deduceva la contestuale sussistenza dei presupposti costitutivi di legge sia oggettivi (credito anteriore all'atto in pagina 3 di 13 ragione della data della presta fideiussione e pregiudizio notevole, costituendo i cespiti suddetti gli unici immobili residuati a seguito della progressiva dismissione dei altri con distinti atti di vendita) che soggettivi, sulla scorta della rilevante presunzione di consapevolezza del pregiudizio arrecato sia in capo ai due disponenti che sui terzi beneficiari, nella specie presumibile sulla scorta dello strettissimo vincolo parentale.
Con comparsa del 10/5/2018,si costituivano i coniugi disponenti convenuti (i figli beneficiari rimanevano contumaci), preliminarmente richiedendo la sospensione del giudizio in pendenza di un contestuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito del quale aveva il eccepito la nullità della prestata fideiussione, CP_1 rilevandosi, a tale riguardo, una evidente pregiudizialità del predetto giudizio circa la effettiva legittimazione passiva di esso . CP_1
Altra eccezione preliminare (dirimente sull'esito del giudizio come appresso si dirà) veniva dai convenuti tempestivamente proposta con riguardo alla compiuta prescrizione della domanda attorea, introdotta con citazione notificata ben oltre cinque anni decorrenti dalla data dell'atto dispositivo contestato (citazione notificata in data 7/11/17 a fronte della stipula dell'atto di donazione del 2/11/2012).
Quanto al merito, contestavano la effettiva legittimazione passiva della risultando CP_2 la stessa in dichiarato regime patrimoniale di separazione dei beni e quindi estranea all'obbligazione fideiussoria del coniuge, non potendo quindi essere destinatari della richiesta inefficacia dell'intero atto traslativo che doveva quindi limitarsi alla quota indivisa di pertinenza del coniuge.
Sempre nel merito contestavano e disconoscevano la pretesa sussistenza dei presupposti di legge sulla corta dell'evidenziata litigiosità del credito ed anche alla stregua di una rilevante residualità patrimoniale alla data dell'atto dispositivo.
Nella dichiarata e persistente contumacia processuale degli altri convenuti, ovvero dei beneficiari dell'atto di donazione, previa disposta rinotifica della citazione introduttiva al
, acquisite le memorie difensive assertive ed istruttori ex art.183 6° Controparte_3 comma c.p.c., disattesa una invocata CTU da parte convenuta per la ritenuta irrilevanza della stessa, la causa perveniva all'udienza decisoria del 16/3/2021 disposta in modalità cartolare, all'esito della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, la causa pagina 4 di 13 veniva decisa con deposito telematico della sentenza contestuale, in sostituzione della discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. del 16/3/2021.
Con contestuale sentenza, oggetto della presente impugnativa, l'adito Tribunale barese definiva la controversia rigettando la domanda e condannando la società attorea alla rifusione delle spese processuali in favore di convenuti costituiti.
Con concisa motivazione illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria, consistenti, in definitiva, nella rilevata carenza documentale a supporto della domanda, conseguente al mancato deposito dello stesso atto dispositivo impugnato, attenendo l'omissione al fatto costitutivo dell'azione della cui prova era indubbiamente onerata la parte attrice.
Rilevava, invero, il primo giudice che la BA aveva di fatto unicamente documentato la propria legittimazione attiva e la sussistenza del credito a tutela del quale aveva agito, omettendo, tuttavia, di produrre, né con l'atto introduttivo e né, tantomeno, con le successive memorie istruttorie difensive, l'atto dispositivo contestato, ovvero l'atto di donazione del 2/11/2012.
I convenuti, d'altra parte, avevano ritualmente e tempestivamente eccepito la prescrizione del diritto adducendo il decorso del termine quinquennale tra la stipula dell'atto del 2/11/2012 e la notifica della citazione introduttiva del 7/11/2012, mentre la BA invocava il mancato decorso del termine prescrittivo assumendone la decorrenza dalla trascrizione della domanda introduttiva , omettendo, tuttavia, di documentare tale circostanza.
A tale riguardo, osservava il Tribunale, che l'art.2903 c.c. sanciva il termine di prescrizione quinquennale dell'azione dalla data di stipula dell'atto, conseguendone che la mancata produzione dell'atto ovvero della documentazione attestante la data di trascrizione dello stesso, comportava, evidentemente, il rigetto della domanda principale, risultando effettivamente decorso il termine prescrittivo previsto rispetto alla alle date riportate in atti (2/11/12 data di stipula e 7/11/17 data di notifica della citazione) ed essendo onere di parte attrice fornire la prova del mancato decorso, nella specie mancante.
Avverso la predetta motivazione, insorgeva l'odierna società appellante, nelle more subentrata alla , a seguito d'intercorsa cessione efficace Controparte_9
pagina 5 di 13 dall'1/12/2020, già costituita nel giudizio di primo grado con comparsa d'intervento ex art.111 c.p.c. del 26/2/2021 in piena fase decisoria, proponendo il gravame che ci occupa,
a supporto del quale articolava molteplici censure.
In particolare, con un primo e preliminare motivo eccepiva la nullità della gravata sentenza per mancata concessione dei termini ex art.190 c.p.c. a supporto del quale si doleva per l'anomalia processuale riscontrata, consistita nella modalità decisoria adottata dal Tribunale ex art.281 sexies c.p.c., in assenza del previsto termine di note difensive conclusive, essendo stata la causa rinviata per l'udienza del 16/3/2021 per la precisazione delle conclusioni, ovvero con la confermata modalità decisoria ordinaria ex art.190 c.p.c. malgrado la comune richiesta delle parti, con le rispettive note di trattazione scritta prevista per la disposta modalità di trattazione cartolare della causa, avallando la censura con richiamata giurisprudenza di legittimità.
Con un secondo motivo di merito, prospettava un vizio di insufficiente ed omessa motivazione della decisione, allegando, a supporto della doglianza, l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, della dichiarata trascrizione dell'atto dispositivo nella data successiva del 20/11/2017, effettivo termine di decorrenza della prescrizione quinquennale che il giudice, erroneamente, faceva decorrere dalla data della stipula dell'atto, censurando, con lo stesso motivo, una ulteriore omissione del Tribunale nel delibare la subordinata domanda di simulazione assoluta ex art.1414 c.c., disciplinata da una normativa ben distinta e non sovrapponibile a quella che regola l'azione revocatoria, non contemplandosi la prescrizione quinquennale dell'azione.
Con un terzo motivo, si doleva l'appellante per una prospettata contraddittorietà della motivazione e violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova e del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., allegando, a supporto, che, essendosi i convenuti limitati ad avallare l'eccepita prescrizione sulla scorta della pretesa decorrenza del termine dalla data di stipula, non avessero di affatto contestato la prospettata diversa decorrenza, come riconosciuta dalla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, dalla trascrizione dell'atto.
Seguiva quindi, a completare il gravame, la reiterazione delle deduzioni difensive, già operate in primo grado, a supporto della ritenuta sussistenza di tutti i presupposti costitutivi della proposta azione revocatoria, nonché, in via subordinata, di quelli per la pagina 6 di 13 fondatezza della domanda di simulazione assoluta dell'atto di donazione ai sensi dell'art.1414 c.c., concludendo come in epigrafe.
Si costituivano i coniugi eccependo, preliminarmente, il difetto di Controparte_10 legittimazione attiva della società appellante per un rilevato difetto probatorio- documentale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti, oltre ad una prospettata inammissibilità formale dell'avverso gravame sotto il duplice profilo di cui agli artt.342 e
348 bis c.p.c., contestando, quanto al merito dell'impugnativa, la fondatezza delle pretese doglianze e concludendo per la integrale conferma della gravata sentenza con il favore delle spese del grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 15710/2021, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 5/5/23, d'ufficio differita a quella del 29/9/23, a sua volta rinviata, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in premessa del 23/2/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta, veniva riservata in decisione con concessione alle parti del termini difensivi ex art.190 c.p.c..
Motivazione della decisione
Devono prioritariamente delibarsi le due eccezioni preliminari di rito e di merito proposte dagli appellati.
Con riguardo a quella attinente la correttezza formale del gravame sotto il duplice profilo di cui agli artt.348 bis e 342 c.p.c., ritiene il Collegio disattendere la stessa in quanto, relativamente al profilo della verosimile infondatezza del gravame, prima facie rilevabile, dovendo la stessa essere delibata con apposito ordinanza all'esito dell'udienza di prima comparizione, la mancata reiterazione dell'eccezione medesima nelle note di trattazione precedenti e preliminari l'udienza, ha consentito la mancata disamina ed il rinvio all'udienza di p.c., potendosi interpretare l'omessa reiterazione alla stregua di un'implicita rinuncia all'eccezione medesima, avendo tra l'altro, il Collegio, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite, mediante l'ordinanza de quo(cfr. Cass. n.15786 del 7/6/2021).
Parimenti inaccoglibile è l'ulteriore eccezione d'inammissibilità formale per asserita carente specificazione dei motivi d'appello ex art.342 c.p.c., avendo, a tale riguardo,
pagina 7 di 13 questo Collegio, da lungo tempo aderito al maggioritario orientamento giurisprudenziale in forza del quale non si ritiene necessario l'adozione di formule sacramentali nella individuazione dei motivi, ritenendosi sufficiente una chiara indicazione degli stessi, supportata da pertinente argomentazione illustrativa, presupposto assolto nel caso di specie, con una chiara indicazione delle doglianze, con specifico richiamo delle parti della sentenza che si assumevano viziate.
SI infine disattendere anche l'ulteriore eccezione di merito con la quale si contestava la legittimazione della società odierna appellante per asserita carenza documentale attestante il subingresso, sostanziale e processuale della stessa, alla originaria Banca creditrice, attrice nel processo di primo grado, ostandovi un duplice rilievo processuale e sostanziale.
SI , invero, rilevare in primo luogo la tardività della proposta eccezione, atteso che l'odierna appellante, come innanzi evidenziato, interveniva già nel processo di primo grado con comparsa di costituzione del 26/2/2021 con allegazione dei riscontri documentali supportanti la predetta legittimazione, senza alcuna specifica contestazione da parte convenuta nel primo atto difensivo successivo a tale intervento, ovvero nelle note di trattazione scritta, equiparabili, notoriamente, a deduzioni d'udienza, finalizzate all'udienza decisoria del 16/3/2021, ben potendo configurarsi, quindi, tale inerzia processuale ad un implicito riconoscimento della corretta legittimazione attiva della società.
In secondo luogo, nella premessa in fatto del gravame, la appellante allegava il supporto documentale alla operatasi “scissione” dell'1/12/2020, con conseguente trasferimento del
Compendio scisso, successivamente formalmente pubblicato sulla G.U. del 29/12/2020, così determinandosi gli effetti previsti dall'art.58 tub circa la cessione del credito specifico oggetto della proposta domanda revocatoria, nonché della L.130/1999 in tema di cessione in blocco dei crediti, ritenendosi la predetta formalità, in conformità alla giurisprudenza maggioritaria all'epoca dei fatti (v. Cass. ordinanza n.10200 del 16/4/2021; conforme
Cass. ordinanza n.21821 del 20/7/2023).
In particolare, con il suddetto arresto si è stabilito ed enunciato che, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una BA, ex art.58 TUB, sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla pagina 8 di 13 Gazzetta Ufficiale che contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco
(nella specie dei crediti “deteriorati”), senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti della cessione (v. anche, in termini, Cass. n.4277 del 10/2/2023; Cass. n.1642 del 26/6/2023).
Tanto premesso, venendo allo scrutinio delle singole censure addotte dalla società appellante nell'ordine espositivo dalla stessa adottata, ritiene il Collegio non condivisibile la prima doglianza di ordine processuale, attinente la pretesa lesione del diritto di difesa conseguente alla imprevista e non preannunciata modalità decisoria adottata dal
Tribunale, senza la concessione dei termini difensivi ex art.190 c.p.c. od altri equipollenti, determinante, in tesi, la nullità dell'impugnata sentenza.
A tale riguardo, pur confermandosi l'anomalia processuale di cui innanzi, atteso che a fronte del provvedimento reso in calce all'udienza del 28/1/2020 con il quale si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla successiva udienza del 16/3/2021, senza indicazione alcuna di una modalità decisoria ex art.281 sexies c.p.c. ma solo con una disposta modalità di trattazione cartolare della suddetta udienza, confermata dall'acquisizione di reciproche note di trattazione scritta con cui le parti richiedevano la decisione della causa con concessione dei termini ex art.190 c.p.c., contradetta dalla definizione della controversia con sentenza resa a verbale ex art.281 sexies c.p.c. senza concessione di termini difensivi ex art.190 c.p.c., resta, dirimente, nel destituire di fondamento la censura, l'omessa allegazione e prova di un concreto ed effettivo pregiudizio difensivo patito dall'odierna appellante in conseguenza di tale prospettata omissione, circostanza concordemente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità decisiva ed inderogabile per supportare una contestata nullità della correlativa sentenza, a fronte di un evidente lacuna probatoria documentale, attinente il fatto costitutivo della proposta domanda revocatoria, ovvero dello stesso atto dispositivo contestato e della incontestata preclusione rituale a sanare l'evidenziata lacuna in fase decisionale, oltre i termini preclusivi ex art.183 6° comma c.p.c.-
Il principio sancito in chiave nomofilattica dalle Sezioni Unite nel 2021 (n.36596 del
25/11/2021), secondo il quale l'omessa concessione dei termini difensivi predetti o l'emissione della sentenza in pendenza di tali termini comporti l'automatica nullità della pagina 9 di 13 sentenza, prescindendo da qualsiasi onere di allegazione delle argomentazioni difensive precluse dalla ridetta omissione, enunciato sulla scorta dell'incontestato diritto di difesa persistente per tutto il corso del processo e non solo nella sua fase propositiva, non si ritiene disapplicato nel caso di specie, atteso che la dante causa dell'odierna appellante si era resa responsabile di una insanabile omissione probatoria-documentale rilevata d'ufficio dall'organo giudicante, evidentemente preclusiva a qualsiasi delibazione inerente la liceità dell'atto dispositivo oggetto della proposta revocatoria che, sebbene indicato nell'esposizione in fatto della citazione, non veniva materialmente prodotto in atti per tutto il corso del processo.
Tale determinante lacuna probatoria documentale atteneva anche ad una richiamata trascrizione successiva della donazione medesima, non supportata da alcuna produzione documentale finalizzata ad avallare la tesi della distinta decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, contrapposta alla proposta eccezione di prescrizione con supposta decorrenza della data dalla stipula dell'atto.
In altri termini, la modalità decisoria adottata dal Tribunale non comportava alcun pregiudizio per il diritto di difesa, atteso che la domanda veniva rigettata per la rilevata lacuna probatoria documentale e non per l'accoglimento della eccezione di prescrizione addotta dalla parte convenuta, tanto comportando che alcuna argomentazione difensiva avrebbe potuto, nella fase decisoria, sanare la evidenziata lacuna documentale.
Manca, invero, nella fattispecie, alcuna “ragionevole” probabilità di determinare un esito diverso del giudizio in conseguenza di un'attività difensiva preclusa dall'omessa concessione dei termini difensivi ex rt.190 c.p.c. atteso che, la compiuta ed incontestata preclusione rituale di una produzione tardiva in fase decisionale e la mancanza di una specifica esigenza difensiva contrapposta ad una correlativa eccezione d'inammissibilità di parte convenuta, rendeva gli scritti conclusionali di parte attorea ininfluenti circa il successivo rilievo di carenza probatoria documentale addotto dal Tribunale a preciso supporto motivazionale del delibato rigetto della domanda attorea.
Nel caso in esame, difetta, invero alcun rapporto di causalità tra l'omissione processuale di cui innanzi e l'esito del giudizio, in quanto lo stesso veniva motivato dal primo giudice sulla scorta di un rilievo ufficioso circa una determinante lacuna probatoria documentale che la società attorea non avrebbe potuto in alcun modo sanare con la comparsa pagina 10 di 13 conclusionale, in conseguenza della palese preclusione processuale nella fase decisoria della causa.
Manca, in definitiva, quell'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, atteso che l'unica iniziativa processuale idonea a sanare l'omissione probatoria documentale era di fatto preclusa dalla compiuta decadenza dal suddetto onere probatorio.(cfr. Cass. 9/3/2021 n.6451).
Con la seconda censura lamenta l'appellante un vizio di insufficiente ed omessa motivazione nella parte della sentenza gravata con cui il Tribunale, esaminando la proposta eccezione di prescrizione, ometteva di considerare la tesi difensiva circa la decorrenza del termine quinquennale non dalla data della stipula dell'atto dispositivo, bensì da quella della sua successiva trascrizione del 20/11/2012 (circostanza questa che avrebbe dovuto comportare il rigetto della ridetta eccezione).
La doglianza si configura destituita di pregio, atteso che, come evincibile dalla motivazione addotta dal Tribunale, il supporto motivazionale del rigetto della domanda non dipendeva esclusivamente dalla ritenuta decorrenza del termine prescrizionale dalla data della stipula, come del resto enunciato dalla disposizione normativa di cui all'art.2903 c.c., quanto dalla rilevata lacuna probatoria anche con riferimento alla documentazione attestante la avvenuta trascrizione della donazione del 2/11/2012, risultando l'allegata data successiva del 20/11/2012 priva di alcun supporto documentale, così destituendo di fondamento qualsiasi addotta distinta decorrenza del termine prescrizionale quinquennale di cui innanzi.
L'omissione istruttoria documentale evidenziata, precludeva, evidentemente, anche la disamina della subordinata domanda di simulazione assoluta, costituendo la contestata donazione, anche in questi termini il fatto costitutiva della domanda, la cui mancata produzione precludeva al Tribunale qualsiasi delibazione in merito.
Ancora più evidente è la infondatezza della terza ed ultima censura con cui si prospetta una pretesa violazione dell'onere della prova e del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. atteso che, contrariamente a quanto addotto a supporto della doglianza, il
Tribunale non ha affatto dichiarato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ritenendo anzi assorbita la delibazione della stessa dalla determinate omissione probatoria pagina 11 di 13 documentale di cui era chiaramente onerata la parte attorea, conseguendone che alcun onere di contestazione spettasse alla parte convenuta circa l'effettività della operata trascrizione della donazione nella data allegata.
Sulla corta di rilievi di cui innanzi, devono poi ritenersi “assorbite” le ulteriori motivazioni del gravame, configuranti, in concreto, una mera reiterazione dei rilievi già operati in primo grado quale supporto alla dedotta sussistenza dei presupposti costitutivi di legge per la fondata proposizione delle due domande attoree, la cui verifica, in concreto, in conseguenza della determinate omissione probatoria e documentale, si configurava del tutto superflua a fronte della mancata acquisizione processuale dell'atto di donazione da rendere inefficace o da dichiarare affetto dal simulazione assoluta.
Il gravame in esame deve quindi rigettarsi integralmente con la conseguenziale regolamentazione delle spese del grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona Pt_1 del legale rappresentante, avverso la sentenza n.1088/2021, resa in data 16/3/2021 dal
Tribunale monocratico di Bari, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna la appellante, in persona del suo legale rappresentante, alla integrale Pt_2 refusione in favore degli appellati in solido, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse, sulla scorta della determinazione del valore della causa desumibile dal credito posto a base della domanda introduttiva di revocatoria, nella complessiva somma di €20.119,00 oltre accessori di legge e che distrae in favore dell'avv.
Giuseppe De Palma per dichiarata sua anticipazione;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti di legge per dichiarare la società appellante, in persona del suo legale rappresentante, tenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di una somma pari all'importo del contributo unificato già versato all'atto d'iscrizione del gravame.
Così deciso all'esito della Camera di consiglio in videoconferenza del 27/5/2025.
Il Presidente
pagina 12 di 13 (dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 13 di 13