Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di OR Annunziata Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OR Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott. ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 17 EL ruolo generale degli affari contenziosi ELl'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Masseria Donna Chiara n. 7 (CF: , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Giuseppe Tesoriero unitamente al quale elettivamente domicilia in OR EL CO (NA) alla via S. Noto n. 10, presso lo studio di quest'ultimo;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] e residente in OR EL CO (NA) Controparte_1 alla via Masseria Donna Chiara n. 7, (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Francesca Pinto unitamente alla quale elettivamente domiciliata in OR EL CO (NA) alla via Nazionale
n. 562 presso lo studio di quest'ultima;
RESISTENTE
NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di OR Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori ELle parti concludono riportandosi all'accordo raggiunto in corso di giudizio, espressamente dichiarando di rinunciare alle reciproche domande di addebito ed accettando vicendevolmente le predette rinunce, e chiedono che la causa vada a sentenza senza termini con recepimento degli accordi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento EL processo, atteso che l'art.132 c.p.c. stabilisce, a seguito ELla L. 18.6.2009, n.469, che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione”. Inoltre si rileva che, ai sensi ELl'art.59 ELla predetta legge, ai giudizi pendenti in primo grado alla data ELla sua entrata in vigore si applica, tra l'altro, l'art.132 come riformato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.01.2024 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in OR EL CO (NA) in data 29.08.1998 con
[...]
e che dal predetto matrimonio erano nati i figli, (nata a [...] il CP_1 Per_1
22.05.1998), maggiorenne ed economicamente indipendente, (nata a Persona_2
Scafati il 23.10.2003) maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente e Per_3
(nato a [...] il [...]) ancora minorenne e studente, assumeva che negli ultimi anni di matrimonio la vita coniugale era divenuta intollerabile a causa ELla condotta ELla , a cui contestava di essere venuta meno ai doveri coniugali di reciproco CP_1 sostegno e collaborazione familiare, trascurando la cura non solo EL marito ma anche dei figli ed in particolare ELla IG , affetta da problematiche di carattere Persona_2 psicologico. In particolare il ricorrente contestava la condotta di disinteresse manifestata dalla madre con riferimento alla relazione intrattenuta dalla IG, allora ancora minore, con tale di 12 anni più grande e con un carattere molto possessivo e violento, Persona_4 che era sfociato in condotte persecutorie e violente nei confronti di . La Persona_2 resistente, infatti, non aveva vigilato affinchè la IG si astenesse dal frequentare ed incontrare tale soggetto, rifiutando anche l'aiuto offertole a tal fine dalla famiglia EL ricorrente per andare a prendere a scuola al fine di scongiurare possibili Persona_2 contatti con il predetto;
non aveva seguito – per ragioni di carattere religioso - il conIGlio degli assistenti sociali che avevano preso in carico la minore, circa l'opportunità di suggerire alla stessa l'uso di contraccettivi per evitare possibili gravidanze;
da ultimo, non aveva informato tempestivamente il ELlo stato di gravidanza ELla IG, di talchè Pt_1 il ricorrente apprendeva dalla moglie solo tardivamente che fosse in attesa Persona_2 di un figlio dal , nei confronti EL quale pendevano frattanto procedimenti penali per Per_4 reati di maltrattamenti e lesioni proprio in danno ELla predetta . Persona_2
Il deduceva, altresì, che dopo la nascita ELla TE (nata a [...] il Parte_1 Per_5
24.11.2021), la resistente rifiutava di ospitare presso l'abitazione coniugale la IG e la neonata, tanto che le stesse venivano collocate presso una casa famiglia da cui, successivamente, si allontanava lasciando la minore da sola;
in seguito a Persona_2 tali condotte, aveva inizio innanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli un procedimento di decadenza dalla potestà genitoriali nei confronti sia EL che di Persona_4 [...]
, nell'ambito EL quale, al fine di evitare la collocazione ELla TE in una Parte_2 casa famiglia o presso terzi, il ricorrente intendeva manifestare la sua disponibilità a chiedere l'affido ELla piccola, scontrandosi però ancora una volta con il rifiuto ELla moglie a prestare il relativo consenso. Per effetto EL diniego espresso dalla , quindi, non CP_1 solo erano state sospese le visite dei nonni materni alla piccola , ma la bimba Per_5 rischiava di essere affidata ai nonni paterni, presso cui – anche per tale Persona_2 ragione – intendeva ritornare. Tali circostanze determinavano la definitiva rottura ELl'unione coniugale e EL legame fra i coniugi.
Quanto alle condizioni economiche, il deduceva di essere titolare di una officina Pt_1 meccanica con un guadagno mensile di circa € 1.500,00, gestita in un locale per il quale corrispondeva un canone mensile di € 600,00 e di essere gravato EL pagamento di un canone per la locazione ELl'immobile ove si era trasferito a seguito ELla separazione di fatto con la moglie, di € 700,00 mensili;
di essere proprietario di un immobile gravato da diritto di usufrutto in favore dei propri genitori e che in conseguenza ELla insostenibilità EL pagamento di locazione per il nucleo familiare, quest'ultimo aveva stabilito la propria vita in un immobile in proprietà EL cognato e da questi concesso in comodato.
Il chiedeva, pertanto, di pronunciare la separazione personale dei coniugi Parte_1 con addebito alla moglie, l'assegnazione ELla casa coniugale sita in OR EL CO (NA) alla via Masseria Donna Chiara n. 7, concessa in comodato dal cognato EL , alla Pt_1
e l'affido condiviso ad entrambi i genitori EL minore con Controparte_1 Per_3 regolazione EL diritto di visita paterno e determinazione a carico EL ricorrente di un assegno di mantenimento in favore EL solo figlio minore ELl'importo di € 250,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio la IG.ra , non opponendosi alla Controparte_1 pronuncia di separazione ma addebitandone la esclusiva responsabilità alla condotta EL rincorrente.
La , infatti, deduceva di non aver mai tenuto comportamenti contrari ai doveri CP_1 nascenti dal matrimonio, anzi contestava al marito di essere stato lui a violare gli stessi privando l'intero nucleo familiare ELla cura e presenza necessarie, omettendo di fornire assistenza sia spirituale che morale alla moglie ed ai figli.
In merito alle vicissitudini ELla IG , sosteneva di aver informato Persona_2 costantemente e tempestivamente il marito in merito alla relazione che la IG intratteneva con uomo più grande di lei, di aver provveduto lei stessa a denunciare il per i Per_4 comportamenti di quest'ultimo nei confronti di e di aver cercato in tutti i Persona_2 modi di osteggiare la loro relazione. Deduceva, viceversa, che era stato il ricorrente a venir meno ai suoi doveri paterni, lasciando di fatto la moglie sola a gestire la complessa situazione ELla IG, affetta da gravi problemi di natura psichiatrica.
Contestava altresì di aver volontariamente rifiutato l'affido ELla TE , ma di essere Per_5 stata a tanto costretta a causa ELl'impossibilità di prendersi cura ELla TE a causa EL peggioramento ELle condizioni di salute ELla IG (sottoposta ad un Persona_2 trattamento sanitario obbligatorio in data 28.04.2023) e, soprattutto, ELla totale assenza EL ricorrente che in data 12.09.2023 lasciava la casa coniugale.
Tanto dedotto, aderiva alla domanda di separazione instando tuttavia Controparte_1 per la declaratoria di addebito a carico EL marito;
aderiva, altresì, alla richiesta di assegnazione ELla casa coniugale in favore ELla stessa e per l'affido condiviso EL figlio minore con collocazione presso la madre. In ordine ai profili di carattere economico, Per_3 la resistente chiedeva disporsi a carico EL marito un assegno di mantenimento in proprio favore, per l'importo di € 200,00 mensili, nonché il mantenimento per il figlio minore e Per_3 per la IG (maggiorenne ma non economicamente indipendente) per Persona_2
l'importo complessivo di € 800,00 oltre al 50% ELle spese straordinarie. Fissata con decreto EL 15.01.2024 l'udienza di prima comparizione dei coniugi innanzi al giudice ELegato dal Presidente, per il giorno 21.05.2024, comparsi i coniugi e sentiti personalmente gli stessi, il giudice ELegato con ordinanza EL 26.05.2024, preso atto ELl'infruttuoso esperimento EL tentativo di conciliazione, autorizzava le parti a vivere separatamente, disponeva l'affido condiviso EL figlio minore ad entrambi i genitori Per_3 con collocazione presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolamentava il diritto di visita paterno;
poneva a carico EL un assegno mensile di € 750,00 di cui Pt_1
€ 200,00 per il mantenimento ELla moglie, € 300,00 a titolo di concorso al mantenimento per il figlio minore ed € 250,00 per il mantenimento ELla IG maggiorenne ma non Per_3 economicamente indipendente , oltre al 50% ELle spese straordinarie. Persona_2
Ammessi i mezzi istruttori articolati dalle parti e disposte indagini dei Servizi Sociali in relazione al nucleo familiare, con note congiunte depositate in data 11.11.2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni cui addivenire alla sentenza di separazione nei termini di cui all'allegata scrittura sottoscritta da entrambi i coniugi e dai rispettivi difensori per autentica;
quindi alla successiva udienza EL
28.11.2024 i procuratori ELle parti chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione con recepimento degli accordi medesimi, rinunciando ai termini di cui all'art 473- bis.28 c.p.c., con compensazione ELle spese di lite. Il giudice ELegato rimetteva la causa in decisione al collegio previa acquisizione EL parere EL Pm.
Il Pm concludeva in senso favorevole alla pronuncia di separazione con recepimento degli accordi raggiunti dalle parti come da parere EL 4.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi EL rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, che si desume dalla condotta processuale ELle stesse ed in particolare dal tenore EL ricorso introduttivo e ELla memoria difensiva ELla resistente, dal contegno processuale dei coniugi e dall'indifferenza degli stessi verso ogni tentativo di conciliazione. Elementi questi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta EL tutto intollerabile la prosecuzione ELla loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento ELla richiesta di entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Quanto alle domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti, queste ultime sono state oggetto di espressa rinuncia, di talché alcuna pronuncia il collegio deve rendere al riguardo.
In ordine ai provvedimenti di carattere personale e patrimoniale adottabili con la pronuncia di separazione, poi, ritiene il Collegio che ben possano essere precipiti gli accordi raggiunti dalle parti in corso di lite con la scrittura dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note di udienza EL 28.11.2024, siccome conformi a norme imperative.
Invero le parti, in conformità a quanto disposto dal giudice ELegato con ordinanza EL 16 maggio 2024, hanno previsto l'affido condiviso EL figlio minore con collocazione Per_3 presso la residenza materna e regolamentazione EL diritto di vista paterno in ragione di due pomeriggi a settimana e fine settimana alterni, compatibilmente con gli impegni lavorativi EL padre.
Le parti hanno poi espressamente contemplato l'impegno EL a collaborare con la Pt_1
per la gestione ELla IG , tenendola con sé per un giorno a CP_1 Persona_2 settimana ed accompagnandola presso la psicologa per la relativa terapia;
di tale pattuizione tuttavia, siccome relativa alla gestione ELla IG ELla coppia oramai maggiorenne, il collegio si limita a prendere atto.
Viceversa le pattuizioni di carattere economico, possono essere poste a base ELla decisione di questo tribunale, siccome sostanzialmente conformi all'interesse EL figlio minore. In particolare, i coniugi hanno con concordato che verserà in Parte_1 favore ELla moglie l'importo complessivo di € 750,00 mensili, di cui € 550,00 quale contributo al mantenimento dei figli ELla coppia ( figlio minorenne e Per_3 Persona_2 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) ed € 200,00 quale assegno di mantenimento EL coniuge, in conformità a quanto previsto già dal giudice ELegato in via provvisoria ed urgente.
Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni ELle parti è infatti emerso che la , CP_1 oggi quarantacinquenne, è priva di occupazione e non percepisce alcuna forma di reddito, essendosi sempre occupata, per comune volontà dei coniugi, ELla gestione ELla casa e dei figli. Il ricorrente, invece, ha dichiarato di gestire un'officina elettromeccanica con un reddito mensile medio di circa 1.500,00 euro e di essere gravato EL pagamento di un canone di locazione per l'immobile ove si è trasferito dopo la separazione di fatto dalla moglie di € 700,00 mensili nonchè di un canone mensile di € 600,00 mensili per l'affitto EL locale commerciale ove svolge l'attività di elettromeccanico;
di contro la resistente ha riferito all'udienza EL 21 maggio 2024, pur ignorando i redditi EL marito, che questi in costanza di matrimonio le versava un importo settimanale di € 500,00 per provvedere alle eIGenze familiari.
Ritiene pertanto il collegio che i redditi dichiarati dal non appaiano attendibili, Pt_1 considerato che lo stesso, a fronte di un guadagno mensile dichiarato di € 1.500,00, all'udienza di comparizione EL 21 maggio 2024disposto a versare, in favore ELla moglie, la somma di € 450,00 mensili per la locazione di altro immobile, € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento EL figlio minore ( sul punto vi è un mero refuso nel verbale di udienza, come evincibile dal prosieguo ELla verbalizzazione), nonché € 100,00 a titolo di mantenimento ELla moglie, ed all'attualità ha anche locato un immobile per il canone di €
700,00 mensili. Ne consegue che, in relazione alla condizione economica così come ricostruita sulla base ELle dichiarazioni ELle parti, le somme concordate fra le parti appaiono adeguate e congrue, sia rispetto ai presumibili redditi EL che rispetto Pt_1 alla eIGenze dei figli ELla coppia, tenuto conto ELl'età e dei bisogni degli stessi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate fra le parti in ragione degli accordi raggiunti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato in data 03.01.2024 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
B) la casa coniugale sita in OR EL CO (NA) alla via Masseria Donna Chiara n. 7/F fol. 32 p.lla 760 sub. 3, concessa in comodato, rimarrà assegnata unitamente agli arredi alla IG.ra che vi continuerà a risiedere unitamente ai figli;
Controparte_1
C) dispone l'affido condiviso EL figlio minore con collocazione presso la madre;
Per_3
D) dispone che il figlio minore compatibilmente con gli impegni scolatici, trascorrerà Per_3 con il padre il sabato e la domenica a settimane alterne, nonché due giorni a settimana scelti di comune accordo tra i coniugi dalle ore 18:00 alle ore 21:00, in mancanza di accordo il mercoledì e il venerdì, quest'ultimo con pernottamento nei week end di permanenza con il padre;
E) dispone, altresì, che il minore trascorrerà le vacanze natalizie ad anni alterni il 24 Per_3
e 26 con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, la Vigilia di Capodanno con un genitore ed il primo ELl'anno con l'altro; le vacanze pasquali (dal Giovedì Santo al lunedì in Albis) sempre secondo il criterio ELl'alternanza tra i genitori così come le ulteriori festività ELl'anno;
F) durante il periodo estivo il minore sarà con il padre per 15 giorni, anche non Per_3 consecutivi, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno;
G) dà atto che le parti hanno poi espressamente contemplato l'impegno EL a Pt_1 collaborare con la per la gestione ELla IG , tenendola con sé CP_1 Persona_2 per un giorno a settimana ed accompagnandola presso la psicologa per la relativa terapia;
H) il IG. verserà in favore ELla IG.ra , l'assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento ELl'importo complessivo di euro 750,00 di cui € 200,00 per il mantenimento EL coniuge, ed € 550,00 a titolo di mantenimento dei figli (€ 300,00 per il figlio minore ed € 250,00 per la IG maggiorenne ) da Per_3 Persona_2 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese mediante accredito sulla carta postepay n.
5333171228638777;
Detta somma sarà annualmente aggiornata secondo indici ISTAST sul costo ELla vita a decorrere dal mese di giugno 2025 e sarà corrisposta fino al raggiungimento ELl'indipendenza economica;
I) tutte le spese straordinarie per i figli, il cui specifico elenco è riportato nel Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di OR Annunziata e il ConIGlio ELl'Ordine degli Avvocati di
OR Annunziata EL 06.07.2021 (sottoscritto dai coniugi) saranno suddivise nella misura EL 50% a carico di ciascuno dei coniugi;
J) si dà atto che per accordo fra le parti, il godimento ELl'assegno unico e di ogni altro emolumento che sarà previsto a sostegno ELle famiglie sarà percepito integralmente dalla IG.ra , rinunciando il IG. alla quota di sua spettanza;
Controparte_1 Pt_1
K) si dà atto che per accordo fra le parti la IG.ra continuerà ad utilizzare Controparte_1 il veicolo tg ED761NW di proprietà EL IG. , facendosi carico dei relativi Parte_1 osti di manutenzione, fiscale ed assicurativi:
L) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile EL comune di OR EL CO di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 449 P.2, S.A. EL registro degli atti di matrimonio EL comune di OR EL CO ELl'anno 1998);
M) spese compensate.
Così deciso in OR Annunziata nella camera di conIGlio EL 3 febbraio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott. ssa Marianna Lopiano