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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2020, avente a oggetto “appalto” e vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, via Guido Reni n. 22/B, presso lo studio degli avv.ti Stefano Mancini
e Matteo Serva, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: , in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Grosseto, Viale Telamonio n. 31/A, presso lo studio dell'avv. Paolo Tozzi, che la rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente con l'avv. Alessandro
Bocchi, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 3.12.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Pt_1 la società per ottenere la risoluzione del contratto d'appalto siglato fra le CP_1 parti il 1°.4.2019, avente a oggetto l'esecuzione di servizi di pulizia all'interno del
“Rocchette Camping Village” nella stagione estiva 2019, nonché la condanna della pagina 1 di 18 convenuta a risarcirle tutti i pregiudizi sofferti, pari ad € 483.125,25 - di cui € 90.425,25 quali danni patrimoniali, ed € 392.700,00 quali danni non patrimoniali -, lamentando la difformità del servizio assolto dall'appaltatrice rispetto alle modalità e ai termini concordati, tale da costringerla anche a sopperire mediante personale interno distraendolo dal lavoro ordinario e riconoscendogli degli straordinari.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in CP_1 quanto inammissibili e infondate, e in via riconvenzionale la condanna dell'attrice a pagarle la somma di € 62.932,50 - di cui € 57.112,00 a titolo di corrispettivi insoluti, anche per servizi extra-contratto, ed € 5.820,50 a titolo d'indennizzo da mancato guadagno ex art. 1671 c.c. -, denunciando l'illegittimità della risoluzione negoziale comunicatale da il 16.9.2019, che la obbligò ad abbandonare la struttura. Pt_1
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'ammissione delle prove testimoniali ammesse e l'espletamento di CTU, per essere trattenuta in decisione dal mutato Giudicante all'udienza cartolare del 3.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. I fatti di causa.
L'oggetto del contendere verte sulle sorti del contratto d'appalto stipulato in data
1.4.2019, con cui commissionò ad lo svolgimento di servizi di Pt_1 CP_1 pulizia all'interno del complesso turistico denominato “Camping Village Rocchette” nel periodo compreso tra l'11 aprile e il 19 ottobre 2019 (all. 1 della citazione). si duole dei vari inadempimenti dell'appaltatrice rispetto alle modalità e ai Pt_1 termini entro cui avrebbe dovuto rendere le prestazioni, già denunciatile in corso di rapporto (all. 2 della citazione e all. 1 della II memoria istruttoria), censurando in particolare: la non corretta pulizia degli ambienti/locali, peraltro sovente consegnati fuori il termine pattuito delle ore 16:00; l'inosservanza dell'obbligo del personale di indossare la divisa di lavoro ed esibire il tesserino di riconoscimento;
la mancata trasmissione del rendiconto mensile sulle prestazioni rese dalla ditta;
la violazione della normativa di cui al
D.Lgs 81/2008 derivante dall'omesso invio dell'elenco del personale addetto ai lavori e del DURC.
pagina 2 di 18 L'odierna attrice, quindi, ha dedotto da un lato il necessitato impiego di personale interno per supplire alle carenze relative alla pulizia dei locali, con riconoscimento di straordinari
(all. 3 della citazione), dall'altro d'essere stata costretta il 16 settembre 2019 a comunicare ad la risoluzione del rapporto per inadempimento, avvalendosi CP_1 dell'art. 12 del contratto, a fronte dell'insopportabile perdurare dei disservizi (all. 4); il tutto sarebbe comprovato dalle numerose recensioni negative pubblicate su internet dagli ospiti della struttura (all. 8); senza ignorare, da ultimo, la ricezione di diffide di pagamento provenienti da parte della Cobas del Lavoro per alcuni dipendenti di
[...]
o della subappaltatrice M & G Company s.r.l., scaturite dalla mancata CP_1 presentazione dei da parte dell'impresa (all.ti 6 e 7). Pt_2
Ritenendo intollerabile la condotta di quest'ultima e assumendone la derivazione di notevoli pregiudizi, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto, Pt_1 ai sensi dell'art. 12 del medesimo e/o dell'art. 1453 c.c., per inadempimento di
[...]
e, per l'effetto, condannarsi questa a risarcirle i danni patiti, in subordine ex CP_1 art. 2043 c.c., quantificati nella misura di € 483.125,25, di seguito dettagliata:
a) € 1.044,89, a titolo di straordinari pagati al personale interno;
b) € 6.080,36, quali importi da versare probabilmente ai lavoratori diffidanti;
c) € 83.300,00, a titolo di mancato guadagno legato alla perdita di quei clienti che avrebbe denunciato i disservizi e non avrebbero in futuro più alloggiato nella struttura;
d) € 392.700,00, quali danni arrecati all'immagine e alla reputazione della società nonché al turbamento psicologico ed esistenziale causato alla stessa.
, per converso, ha eccepito l'infondatezza della gran parte delle obiezioni CP_1 avversarie, ritenendole finalizzate alla sottrazione del pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatrice per l'attività svolta da luglio a settembre. Benvero, in disparte delle due mail trasmesse a fine giugno, peraltro replicate da (all.ti 3, 4 e 8 della CP_1 comparsa), in cui le lamentele di si concentrarono sull'inadeguatezza delle Pt_1 pulizie effettuate in pochi bungalows, tutte le altre proteste sarebbero pervenute il 16 settembre con la mail di risoluzione del contratto, quando la committenza era però già morosa di due mensilità, con inevitabile vulnus economico arrecato all'impresa, che proprio a fronte delle carenze di liquidità non fu in grado di assicurare il trattamento retributivo e contributivo di alcuni dipendenti. La pretestuosità delle doglianze di si ricaverebbe non solo dall'estraneità dell'oggetto delle asserite recensioni Pt_1 negative rispetto ai servizi resi da , ma anche dall'approvazione ad opera CP_1
pagina 3 di 18 della committenza dei report giornalieri attestanti i lavori svolti dalla ditta (all. 9), rispetto ai quali mai la prima avrebbe formulato contestazioni nei termini previsti dal contratto né tantomeno attivato le rispettive penali, omettendo finanche di riscontrare i vari solleciti di pagamento delle fatture emesse dalla seconda (all.ti 6, 15, 16, 20-22).
Assumendo l'illegittimità della risoluzione negoziale invocata da controparte, ora per inesistenza degli inadempimenti contestati, ora per inadeguatezza degli stessi a giustificarla, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di a CP_1 Pt_1 pagarle l'importo di € 62.932,50, così articolato:
a) € 36.836,00, a titolo di corrispettivi per i servizi svolti dal 1° luglio al 16 settembre
2019;
b) € 20.276,00, quali corrispettivi e rimborsi delle opere extra-contratto, e in particolare 18.080,00 per un servizio di biancheria effettuato in aggiunta a quello ordinario di pulizia, ed € 2.196,00 per l'affitto di un trattorino con rimorchio funzionale all'assolvimento di tale servizio (all.ti 23 e 24);
c) € 5.820,50, a titolo d'indennizzo da mancato guadagno, ex art. 1671 c.c., nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 19 ottobre 2019.
Esaurita la fase istruttoria - sfogata nell'audizione di due testimoni di parte attrice, essendo la convenuta decaduta dalla prova testimoniale ai sensi dell'art. 104 disp. att.
c.p.c., e nella CTU volta a stimare il compenso di per i lavori controversi - CP_1 ha depositato la sentenza n. 1/2024 con cui il Tribunale di Grosseto l'ha Pt_1 condannata a pagare a quattro lavoratori le retribuzioni del periodo 5 luglio - 30 settembre 2019, in cui gli stessi avevano prestato attività nel Camping Village Rocchette formalmente alle dipendenze della M & G Company s.r.l. (società alla quale CP_1 aveva subappaltato alcuni servizi, all. 14 della comparsa), ma ritenuti sottoposti al controllo e alla direzione di essendo l'appaltatrice priva di autonomia Pt_1 gestionale, e quindi in applicazione della normativa di cui all'art. 29, commi 1, 2 e 3-bis del D.Lgs. 276/2003 (all. 1 alla nota dell'8.2.2024).
In sede di precisazione delle conclusioni, ha pertanto chiesto in via preliminare Pt_1 il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da - fondata sull'esistenza CP_1 di un contratto d'appalto regolare con lavoratori alle dipendenze della convenuta o della subappaltatrice -, stante il giudicato esterno formatosi con la citata sentenza in ordine al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 30.09.2019 intercorso tra pagina 4 di 18 l'odierna attrice e i quattro dipendenti a cui avrebbe dovuto pagare la somma di €
10.196,50 per retribuzioni ed € 4.377,36 per spese legali (all. 1 alla nota del 17.9.2024).
Nella comparsa conclusionale, infine, ha eccepito in via ulteriormente preliminarmente la nullità del contratto d'appalto intercorso fra le parti per carenza in capo ad CP_1 dei requisiti essenziali previsti dalla L. 82/1994 per l'esercizio dell'attività di impresa di pulizie, con precipua attinenza al difetto di iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. 443/1985 e alla mancanza di una struttura organizzativa.
2. La nullità del contratto d'appalto del 1°.4.2019.
L'eccezione, anche a ritenerla ammissibile, è infondata.
L'art. 6, co. 5 della L. 82/1994 (recante Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione), commina espressamente la sanzione della nullità solo per «I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa».
Nel caso in esame, è provata l'iscrizione della società convenuta nel Registro delle imprese (all. 10 della comparsa), con codice ATECO 81.21, riferito alla “Pulizia generale
(non specializzata) di edifici”, e nell'oggetto sociale figurano, inter alia, le attività di pulizia, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione.
Per quanto concerne, invece, l'assunta carenza di una struttura organizzativa in capo ad
, la doglianza è viceversa inapprezzabile. CP_1 si limita a ricavare l'incapacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa Pt_1 dell'appaltatrice dalla sentenza n. 1/2024 con cui il Tribunale del Lavoro di Grosseto l'ha condannata a pagare talune retribuzioni a quattro lavoratori formalmente alle dipendenze della M & G Company s.r.l., accertando il difetto di autonomia gestionale di quest'ultima e la presenza in capo a dei poteri di controllo e direzione sulle mansioni di detti Pt_1 lavoratori.
La lettura di siffatta pronuncia, tuttavia, non legittima il sillogismo della committenza.
La sentenza non ha coinvolto, almeno direttamente, , rimasta estranea al CP_1 contraddittorio radicatosi innanzi al Giudice del lavoro per rinuncia di all'istanza Pt_1 di chiamata in causa formulata nella memoria di costituzione, e ad ogni modo il contenzioso lavorativo che ha interessato ha riguardato solamente quattro delle Pt_1
pagina 5 di 18 decine di lavoratori impiegati da per lo svolgimento dei servizi di pulizia CP_1 all'interno del Campeggio le Rocchette.
Le argomentazioni che precedono paralizzano, altresì, l'ulteriore eccezione d'irregolarità dell'appalto per interposizione illecita di manodopera ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003, anch'essa sollevata da in comparsa conclusionale con richiamo alla sentenza n. Pt_1
1/2024.
Infatti, l'interposizione illecita è ravvisabile solo se il potere direttivo e organizzativo di dipendenti e mezzi sia interamente affidato al committente (cfr. Cass. n. 12551/2020), mentre nella specie risulta per tabulas, e neppure è stato contestato nel corso del giudizio, che dirigesse e controllasse i propri dipendenti impiegando i suoi CP_1 mezzi con assunzione del rischio d'impresa.
Del resto, l'incongruenza della tesi attorea emerge inequivocabilmente dall'insistenza della domanda risarcitoria avente a oggetto danni asseritamente causati dal contegno inadeguato di soggetti il cui lavoro presso la struttura ella stessa assume d'aver diretto e coordinato.
3. La risoluzione del contratto.
La domanda attorea, pur diversamente inquadrata, è accoglibile.
L'art. 12 del contratto stipulato tra le parti recitava testualmente:
«12.1. È facoltà della Richiedente di risolvere il presente contratto senza oneri a suo carico al verificarsi delle seguenti situazioni:
a) quando la Fornitrice si rende colpevole di frode e negligenza grave;
b) quando, per negligenza della Fornitrice e/o per l'inadempimento degli obblighi e delle condizioni stipulate, il programma dei lavori o la qualità dell'esecuzione non sia tale da assicurare la buona riuscita dell'opera;
c) quando la Fornitrice non si conformi, nello svolgimento dei lavori, agli obblighi previsti dal presente contratto».
La disposizione in esame, contenente una generica elencazione delle ipotesi legittimanti la caducazione del contratto su iniziativa della committenza, non è configurabile alla stregua di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., la quale invece richiede un patto mediante cui i contraenti assumono un determinato inadempimento specifico
(senza inefficaci clausole di stile) come condizione risolutiva del contratto.
pagina 6 di 18 La pattuizione de qua risulta, invece, attribuire espressamente alla committenza un diritto di recesso volto a fronteggiare le inadempienze dell'appaltatrice, ora in ossequio al recesso legale di cui all'art. 1671 c.c. - esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e motivabile anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento -, ora quale recesso convenzionale ex art. 1373 c.c..
In ambo i casi, il contratto si scioglierebbe senza necessità di indagini sulla importanza e gravità dell'inadempimento, salvo l'ipotesi in cui, come nel caso concreto, il committente pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento (cfr. ex plurimis
Cass. n. 2130/2017).
Ad avviso del Tribunale, pertanto, il contratto intercorso fra le parti deve ritenersi sciolto il 16 settembre 2019 in virtù del recesso esercitato da parte del committente ex art. 1671 c.c., con conseguente irrilevanza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore avanzata in alternativa da ai sensi del Pt_1 combinato disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., atteso che il vincolo contrattuale s'era ormai già dissolto e l'eventuale valutazione dell'importanza e della gravità dell'inadempimento dell'appaltatore può rilevare ai soli fini risarcitori, ma non di certo per la pronuncia di risoluzione di un contratto non più in essere.
Gli effetti di tale soluzione sono d'altronde neutri rispetto alle ulteriori domande avanzate dalle parti, in quanto:
- non precludono alla committenza di pretendere il risarcimento dei danni che assume originati da inadempimenti dell'appaltatrice verificatisi già al momento dell'esercizio del recesso, suscettibili tra l'altro di vanificare l'obbligo del recedente di indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (cfr. Cass. n. 11642/2003);
- non neutralizzano il diritto dell'appaltatore a ricevere il compenso per le prestazioni già rese delle quali, comunque, il committente si sia giovato, stante l'irretroattività dell'efficacia del recesso e della risoluzione negoziale nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (cfr. Cass. n. 23810/2015 e Cass. n. 27640/2018);
- non si riverberano sull'invocato diritto dell'impresa a conseguire l'indennizzo da mancato guadagno di cui all'art. 1671 c.c., poiché gravava sulla stessa l'onere di dimostrare quale sarebbe stato il guadagno conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle medesime (cfr. Cass. n.
pagina 7 di 18 8853/2017), mentre nel caso concreto non ha assolto tale onere, essendosi CP_1 limitata a trarre la postulata indennità dalla mera produzione in giudizio di due fatture,
l'una riferita al ricavo della prima metà del mese di settembre 2019, l'altra corrispondente a quello della prima metà di ottobre dell'anno 2018 (all.ti 22 e 25 della comparsa).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va dichiarato lo scioglimento del contratto d'appalto alla data del 16.9.2019, dovendosi porre in risalto quantomeno la pacifica omessa consegna del ad opera dell'appaltatrice per certificare la sua regolarità Pt_2 contributiva, da cui ne scaturirono le diffide provenienti da alcuni lavoratori, e quindi tale far maturare in capo alla committenza una sfiducia verso . CP_1
Sotto quest'ultimo aspetto, l'impresa ha tentato di imputare l'omesso trattamento retributivo-contributivo riconosciuto al proprio personale alla carenza di liquidità derivante dal mancato pagamento dei compensi da parte della committenza.
Tuttavia, al di là della totale carenza di prova fornita sul nesso di causalità fra i due eventi citati, giova osservare che sull'appaltante gravano gli obblighi sorti dal rapporto di lavoro indipendentemente dall'esito dei propri affari, e nel caso concreto la convenuta non ha attestato la regolarità contributiva dei propri dipendenti neppure in relazione al periodo (aprile-giugno 2019) nel quale ha ricevuto il pagamento delle fatture emesse, limitandosi al deposito di un documento attestante la regolarità contributiva valevole fino al 21.9.2018 (all. 28).
4. I compensi dell'appaltatrice oggetto della domanda riconvenzionale.
Ragioni di ordine logico suggeriscono l'esame preventivo della domanda riconvenzionale di relativa ai servizi effettivamente svolti nel Campeggio e rimasti sforniti CP_1 della controprestazione economica.
Al riguardo, occorre senz'altro considerare le risultanze della CTU espletata in corso di causa, ritenute meritevoli d'essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un iter espositivo congruamente e ampiamente motivato.
Il consulente, d'altronde, ha focalizzato la sua indagine sui report giornalieri compilati in contraddittorio dal direttore della struttura sig. e l'amministratrice di Parte_3 [...] sig.ra indicanti la tipologia delle unità lavorate, la coppia di CP_1 CP_2
pagina 8 di 18 dipendenti impiegata nel servizio di pulizia e il numero delle notti per cui gli alloggi vennero affittati.
Sulla base di detti report, il CTU ha anzitutto accertato come il totale degli appartamenti puliti da nel periodo 1° aprile - 16 settembre 2019 fu pari a n. 2417, per un CP_1 corrispettivo riconoscibile di € 63.365,00 (pag. 4), come di seguito rappresentato:
eccepisce la carenza di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni Pt_1 riconosciute dal CTU, evidenziando subordinatamente come l'elaborato peritale riveli una sovrafatturazione di € 6.479,00 di rispetto al presunto compenso dovuto CP_1 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019, già onorati dalla committenza, destinati in ipotesi ad essere restituiti e/o compensati con il credito avversario.
Il Tribunale ritiene doversi discostare da tali assunti.
La pretesa di non poggia esclusivamente sulle fatture commerciali, bensì su CP_1 report giornalmente redatti e sottoscritti dalle parti senza riserve, idonei ad assicurare alla committenza un monitoraggio capillare sul rendimento dei servizi, addirittura più preciso e puntuale rispetto al meccanismo sancito dall'art. 5 del contratto, in forza del quale l'appaltatrice avrebbe dovuto trasmettere alla committenza un rendiconto mensile delle prestazioni rese destinato ad essere implicitamente approvato in assenza di contestazioni sollevate entro cinque giorni.
Non avendo l'attrice contestato la paternità né il contenuto dei documenti succitati, può ritenersi raggiunta la prova circa il rendimento delle prestazioni ivi riportate, gravando sulla committenza l'onere di dimostrare il mancato assolvimento delle prestazioni già riconosciute, attraverso la specifica indicazione di quanti e quali alloggi non fossero stati lavorati, o lo fossero stati in modo adeguato, tenuto peraltro conto della facoltà
pagina 9 di 18 riconosciutale dall'art. 9 del contratto di applicare una penale sul corrispettivo dovuto all'appaltatrice ove le prestazioni non fossero state eseguite, o lo fossero state parzialmente o difformemente dagli standards qualitativi richiesti.
Quanto all'assunta sovrafatturazione, è appena il caso di osservare che trattasi di questione sorta per la prima volta all'esito delle operazioni peritali, riguardando le domande avanzate dalla convenuta in via riconvenzionale solo gli omessi pagamenti del periodo successivo al trimestre aprile-giugno 2019.
Il pagamento ad opera di delle fatture emesse in quest'ultimo trimestre da Pt_1 [...]
a titolo di saldo e senza alcuna riserva, deve configurarsi come una CP_1 ricognizione dei debiti ivi incorporati.
È vero che “la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale”, ma è altresì vero che l'effetto vincolante della ricognizione stessa viene meno solo “ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (cfr. ex plurimis
Cass. n. 4043/2024).
Nel caso in esame, l'onere probatorio gravante su parte attrice di demolire l'efficacia delle ricognizioni di debito da ella provenienti non può ritenersi assolto per il sol fatto che il
CTU ha stimato un minor credito dell'appaltatrice rispetto alle fatture emesse da
[...]
giacché la quantificazione operata dal consulente è frutto di una scelta CP_1 condivisa dalle parti in sede di operazioni peritali di applicare la tariffa minima per ciascun alloggio limitatamente a quei report non agevolmente intellegibili riguardo alla colonna “notti”.
A tutto voler concedere, invero, il CTU neppure avrebbe dovuto soffermarsi sui report e sulle fatture inerenti al primo trimestre, in quanto esulanti dall'oggetto del contendere e relativi a circostanze esterne al contraddittorio.
Ragionamento diverso, invece, può compiersi in ordine alle fatture riferite al secondo trimestre luglio-settembre, atteso che il difetto di riconoscimenti di debiti integrati dai pagina 10 di 18 pagamenti delle rispettive fatture non può che condurre a una stima dei compensi rispondente a quella effettuata dal CTU sulla base della metodologia concordata dai contraenti, residuando così un credito in favore di di € 34.531,00. CP_1
Quanto invece alle prestazioni extra-contratto, riferite al servizio biancheria, sempre analizzando i report il CTU ha indicato nel n. 548 le ore di lavoro destinate a tale servizio per un corrispettivo spettante ad di € 10.960,00, calcolato sulla base dei CP_1 prezzi mediamente praticati sul mercato (pag. 5). ritiene di nulla dovere per tali prestazioni, da un lato perché non provate nella Pt_1 loro materiale esecuzione, dall'altro perché difetterebbe la prova scritta di un apposito contratto che individui anche le tariffe del servizio.
In merito alla carenza di prova, si rimanda a quanto già osservato sul valore del contenuto dei report giornalieri che attestano le prestazioni rese da . CP_1
Circa le altre doglianze, giova premettere che il servizio di biancheria realizzato da
[...]
è pacificamente riconducibile a una prestazione extra-contrattuale (e non a una CP_1 variante in corso d'opera), oggetto di un appalto nuovo e autonomo, avendo un'individualità distinta da quella dei servizi originari pur essendone connessa ovvero integrando una notevole variazione quantitativa o qualitativa.
Rispetto ai lavori extra-contrattuali, occorre distinguere se essi siano dovuti all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. ex multis Cass. n. 40122/2021).
Nella fattispecie concreta, appare francamente inverosimile ritenere che la ditta appaltatrice abbia realizzato detto servizio di sua unilaterale iniziativa all'insaputa della committenza, dal momento che non solo tale servizio è stato ratificato nei report giornalieri, ma anche del fatto che talune doglianze dell'attrice investono finanche il corretto svolgimento di tali opere.
Corollario di ciò, è l'affermazione del diritto di al compenso per i servizi CP_1 nuovi o diversi, stimato in virtù del precetto normativo di cui all'art. 1657 c.c., che in materia di appalto fissa i criteri di determinazione del prezzo ove questo non sia stato determinato dai contraenti, al fine di scongiurare la nullità del contratto per difetto di un suo elemento essenziale.
pagina 11 di 18 Terminando con l'esame dell'ultima richiesta oggetto della domanda riconvenzionale, inerente al preteso rimborso dell'importo di € 2.196,00 impiegata dalla convenuta per noleggiare da terzi un trattorino elettrico con rimorchio al fine di trasportare la biancheria, ritiene il Giudicante di non poter riconoscere alcunchè all'appaltatrice, trattandosi di una spesa affrontata per assicurare l'efficienza del servizio programmato, e quindi, in assenza di specifico accordo tra le parti, da reputarsi a carico dell'appaltatrice e già compensata nel prezzo d'appalto.
In conclusione, alla luce delle valutazioni testé citate, risulta un credito di CP_1 della somma pari ad € 45.491,10 (€ 34.531,00 + € 10.960,00).
5. La domanda risarcitoria della committenza.
In sede di precisazione delle conclusioni, e a fronte della sentenza n. 1/2024, Pt_1 ha lievemente rettificato la domanda principale di ristoro dei danni patiti, elevandone il quantum alla somma di € 491.617,86, così ripartita:
a) € 1.044,89, a titolo di straordinari versati al personale interno impiegato per fronteggiare la scarsa pulizia di alcuni alloggi imputabile ad;
CP_1
b) € 14.573,86 per costi che è stata costretta a versare ai quattro lavoratori a titolo di retribuzioni e oneri previdenziali, di cui 4.377,36 per spese legali;
c) € 83.300,00, quale mancato guadagno legato alla perdita di quei clienti che avrebbero denunciato i disservizi e non avrebbero in futuro più alloggiato nella struttura;
d) € 392.700,00, a titolo di danni arrecati all'immagine e alla reputazione della società nonché al turbamento psicologico ed esistenziale causato alla stessa.
É utile in primis accantonare le obiezioni dell'attrice che appaiono più vacue, cioè
l'omessa trasmissione del rendiconto mensile previsto dall'art. 5 del contratto e l'inosservanza dell'obbligo del personale addetto alle pulizie di indossare la divisa di lavoro ed esibire il tesserino di riconoscimento.
Infatti, l'invio del rendiconto mensile era del tutto superfluo a fronte dei report giornalieri idonei a garantire un più immediato controllo da parte della committenza sui servizi resi da , tanto che la doglianza è stata formalmente mossa per la prima volta il CP_1
16 settembre 2019 (si noti che la mail del 2 settembre di cui al doc. 1 allegato dall'attrice con la II memoria istruttoria proviene da altra società e si riferisce a un rapporto contrattuale diverso da quello per cui è causa) e la parte neppure ne ricollega una qualche conseguenza pregiudizievole.
pagina 12 di 18 Parimenti è da dirsi in merito all'equipaggiamento degli addetti delle pulizie, considerato peraltro che alcuna clausola negoziale imponeva ad di dotare il suo CP_1 personale di una divisa e di un badge di riconoscimento, e l'attrice s'è limitata a produrre una sola foto di un lavoratore a torso nudo intento a pulire un alloggio risalente comunque a fine rapporto (all. 3 della II memoria istruttoria).
Ciò detto, le poste risarcitorie azionate dalla committenza vengono ricollegate a due diverse fonti di responsabilità dell'appaltatrice: il rendimento di un servizio di pulizia degli alloggi non consono in termini di qualità e puntualità, da cui sarebbe affiorata l'esigenza di impiegare personale interno pagandogli straordinari nonché derivati enormi pregiudizi alla committenza, in termini di perdita di clientela e danni non patrimoniali;
la mancata consegna del e più in generale, l'omesso pagamento del trattamento retributivo- Pt_2 contributivo dei dipendenti dell'impresa, che avrebbe condotto alcuni lavoratori a rivalersi contro la committenza attraverso il processo esitato con la sentenza n. 1/2024.
Muovendo da quest'ultima censura, essa merita condivisione nei termini che seguono.
Come anticipato, è un fatto pacifico e documentato la mancata consegna del alla Pt_2 committenza.
Né dagli atti di causa risulta che l'appaltatrice fosse comunque in regola sotto il profilo contributivo con i suoi dipendenti per l'anno 2019.
La contestazione mossa da con la memoria di replica - secondo cui la CP_1 sentenza n. 1/2024 del Tribunale di Grosseto non consentirebbe di dedurre che i quattro lavoratori siano stati da ella assunti o che abbiano lavorato in esecuzione del contratto del 1° aprile 2019 - non solo urta con la difesa assunta dalla convenuta in corso di causa
- diretta viceversa a giustificare la propria irregolarità contributiva -, ma è pure inconsistente, per la semplice ragione che se anche detti lavoratori fossero stati formalmente assunti dalla subappaltatrice M & G Company, l'appaltatore risponderebbe ai sensi dell'art. 1228 c.c. del fatto degli ausiliari che ha prescelto per (nel)l'esecuzione della prestazione.
Proseguendo, è utile segnalare una recente pronuncia con cui la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del pagina 13 di 18 versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre
2003, n. 276” (cfr. Cass. n. 4079/2022).
Nella fattispecie di cui si discute, pertanto, era legittimata a sospendere il Pt_1 pagamento dei servizi resi da , vieppiù a fronte della ricezione di diffide della CP_1
Cobas del Lavoro per alcuni dipendenti di , o della subappaltatrice M & G CP_1
Company s.r.l., che del resto hanno condotto alla soccombenza giudiziale per effetto della sentenza n. 1/2024.
Tuttavia, essendo ormai trascorso, dalla cessazione dell'appalto, sia il termine biennale previsto dall'art. 29, co. 2 del D.Lgs. 276/2003 a pena di decadenza per i lavoratori al fine di ottenere la corresponsione dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, sia quello eventualmente diverso di prescrizione quinquennale applicabile agli enti previdenziali, deve ritenersi ormai cristallizzato il vulnus arrecato alla committenza per inadempimento dell'appaltatrice, quantificato nella somma di €
14.573,86 che è stata tenuta a sborsare per soddisfare le esigenze dei lavoratori, la quale rappresenta ad avviso del Tribunale l'unica posta risarcibile a Parte_1
Vanno, infatti, respinte le altre domande risarcitorie da questa promosse.
L'assunto da cui partire è quello secondo cui l'avente diritto ben può rinunciare ad avvalersi della penale prevista nel contratto e agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie e per la sua entità effettiva, ma da tale opzione ne discendono i connessi aggravi, essendo il risarcimento è subordinato alla prova dell'an e del quantum dei danni invocati (cfr. Cass. n. 29610/2023).
Nel caso di specie, la domande risarcitorie veicolate da per ottenere il rimborso Pt_1 della somma di € 1.044,89 asseritamente corrisposta ad alcuni suoi dipendenti a titolo di straordinari in conseguenza dei pretesi inadempienti dell'appaltatrice, nonché il ristoro degli altri danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente sofferti, non possono essere accolte perché sfornite di sostegno probatorio.
Quanto alla prima, infatti, l'attrice ha prodotto a dimostrazione di tale pregiudizio alcune buste paga riportanti la voce “straordinario 30%”, seguita dalle ore di lavoro, mentre all'udienza del 24.5.2022 i testi e si sono limitati a riferire Parte_3 Testimone_1 che venne usato del personale interno per sopperire ai presunti inadempimenti di
[...]
senza però nulla dettagliare circa lo svolgimento da parte di questi ultimi di ore CP_1 di lavoro straordinario che, in difetto di altre prove, ben avrebbe potuto essere stato svolto per finalità diverse da quelle meramente allegate dalla tenuto peraltro Pt_1
pagina 14 di 18 conto che lo stesso teste sig. ha dichiarato che se alcuni interventi di pertinenza Pt_3 di (quali sostituzioni lampadine, sistemazione sponde dei lette e zanzariere, Pt_1 controllo prese elettriche, sostituzione di fusibili e sturamento dei lavandini) erano effettuati dopo la pulizia eseguita da , veniva impiegato proprio personale CP_1 per un'ulteriore pulizia, al quale evidentemente la proprietà avrebbe dovuto riconoscere gli straordinari.
Relativamente al lucro cessante di cui all'art. 1223 c.c. - rappresentato dall'asserito calo di fatturato pronosticabile in virtù del fatto che i clienti denuncianti la scarsa pulizia negli alloggi non avrebbero più prenotato negli anni a venire -, giova rimarcare che il suo risarcimento è riconosciuto solo in caso in cui vi sia la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova rigorosa.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante (…) esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. ex multis Cass.
n. 15680/2020).
Il danno da lucro cessante è un danno derivante dalla perdita di un reddito che la parte avrebbe verosimilmente realizzato, se non fosse avvenuto il fatto illecito del terzo. Si tratta del guadagno patrimoniale netto che viene meno al danneggiato a causa dell'illecito. Perché tale danno possa ritenersi esistente, dunque, è necessario che vi sia la prova che, in assenza del fatto illecito, il danneggiato avrebbe conseguito l'utilità economica di cui lamenta il mancato ottenimento.
Dal punto di vista dell'onere probatorio, è stato precisato che "in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale " (cfr.
Cass. n. 11968/2013).
Nel caso di cui si discute, limitata a produrre in giudizio trentatré recensioni Parte_4 negative online di presunti clienti a critica della carente pulizia negli alloggi, ma non ha fornito alcun elemento di prova, neppure indiziario, da cui possa desumersi che abbia subito un effettivo e concreto pregiudizio economico riconducibile alle lamentate inadempienze dell'appaltatrice, non avendo documentato, ad esempio producendo i pagina 15 di 18 registri delle presenze in Campeggio, un calo di clientela negli anni successivi al 2019 e comunque, un calo del fatturato e/o degli utili d'impresa nello stesso periodo di tempo, ma avendo semplicemente dedotto la non replicabilità di somme che molte famiglie avrebbero pagato per soggiornare nella struttura ricettiva.
Tali considerazioni si riflettono anche sull'istanza risarcitoria dei danni non patrimoniali.
Al riguardo deve segnalarsi la piena inconsistenza di pretese risarcitorie avanzate dalla società riguardo a turbamenti psicologici ed esistenziali sofferti a causa del contegno avversario, venendo in considerazione lesioni di diritti immateriali della personalità incompatibili con l'assenza di fisicità di una persona giuridica.
Per quanto concerne, invece, l'assunto danno all'immagine che la società avrebbe patito a seguito delle recensioni negative dei clienti e delle lamentele degli stessi circa la puntualità e la bontà del servizio di pulizia reso da , la domande non può CP_1 essere comunque accolta.
Infatti, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
12929/2007), il danno all'immagine delle persone giuridiche va considerato come danno c.d. conseguenza, derivante dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
La lesione del diritto all'immagine, pertanto, non è un danno in re ipsa, bensì un pregiudizio per la cui configurabilità devono essere provati fatti e circostanze concrete
(cfr. Cass. n. 20643/2016), tali da far venire meno la reputazione professionale di cui gode un soggetto presso il pubblico;
ancora, “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(…) Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19551/2023).
Nel caso in esame, richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza,
pagina 16 di 18 coincida con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (cfr. ex multis Cass. n. 9385/2018), deve porsi il rilievo sul fatto che non ha offerto Pt_1 elementi idonei a far ritenere realizzato il danno conseguenza, quale ripercussione negativa dei commenti effettuati online sulle prenotazioni della struttura, né tantomeno per quantificarlo.
L'attrice documenta il fatto dell'avvenuta pubblicazione di recensioni negative (che biasimavano tra l'altro la cattiva pulizia degli alloggi), ma non fornisce elementi utili atti a sostenere l'effettiva portata lesiva di tali commenti alla sua reputazione sociale, intesa come immagine di serietà ed affidabilità dell'ente collettivo proiettata all'esterno, non avendo ad esempio depositato le recensioni degli anni precedenti e non avendo preso posizione sulla produzione avversaria contenente le recensioni dei clienti pubblicate nel
2020 (all. 19), successivamente alla risoluzione del contratto, che testimoniano la perduranti lamentele dei clienti circa la pulizia degli alloggi, anche in relazione alla vetustà delle strutture e alla mancanza di rispondenza fra la qualità degli alloggi pubblicizzati e la reale consistenza degli stessi, come avvenuto di fatto l'anno precedente.
6. La compensazione impropria dei reciproci crediti.
Atteso che ad oggi il credito riconosciuto ad ascende alla somma di € CP_1
49.646,62 (inclusi gli interessi legali dalla domanda), mentre quello di Pt_1 all'importo di € 14.890,49 (inclusi gli interessi legali dal pagamento a terzi), compensando i detti crediti ne residua uno in favore della convenuta pari ad € 34.756,13, sul quale decorreranno gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
7. Le spese di lite e di CTU.
Il limitato accoglimento delle domande attoree e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., dovendo condannarsi parte attrice a rifondere alla convenuta la residua quota di ½ che viene liquidata in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Per converso, visti gli esiti della CTU, le rispettive spese possono essere integralmente compensate fra le parti.
pagina 17 di 18
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del contratto siglato fra le parti il 1°.
4.2019 per recesso dell'attrice del 16.9.2019;
2) condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di € 34.756,13, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, giusta compensazione tra le poste descritte in parte motiva;
3) rigetta le altre domande risarcitorie dell'attrice;
4) compensa le spese di lite nella misura di ½ e, per l'effetto, condanna l'attrice a rifondere alla convenuta la residua quota di ½ delle spese processuali, liquidata in €
11.228,50 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
5) compensa integralmente le spese di CTU tra le parti.
Grosseto, 5 marzo 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 220/2020, avente a oggetto “appalto” e vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Roma, via Guido Reni n. 22/B, presso lo studio degli avv.ti Stefano Mancini
e Matteo Serva, che la rappresentano e difendono in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: , in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Grosseto, Viale Telamonio n. 31/A, presso lo studio dell'avv. Paolo Tozzi, che la rappresenta e difende in giudizio, anche disgiuntamente con l'avv. Alessandro
Bocchi, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 3.12.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio Pt_1 la società per ottenere la risoluzione del contratto d'appalto siglato fra le CP_1 parti il 1°.4.2019, avente a oggetto l'esecuzione di servizi di pulizia all'interno del
“Rocchette Camping Village” nella stagione estiva 2019, nonché la condanna della pagina 1 di 18 convenuta a risarcirle tutti i pregiudizi sofferti, pari ad € 483.125,25 - di cui € 90.425,25 quali danni patrimoniali, ed € 392.700,00 quali danni non patrimoniali -, lamentando la difformità del servizio assolto dall'appaltatrice rispetto alle modalità e ai termini concordati, tale da costringerla anche a sopperire mediante personale interno distraendolo dal lavoro ordinario e riconoscendogli degli straordinari.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande avversarie, in CP_1 quanto inammissibili e infondate, e in via riconvenzionale la condanna dell'attrice a pagarle la somma di € 62.932,50 - di cui € 57.112,00 a titolo di corrispettivi insoluti, anche per servizi extra-contratto, ed € 5.820,50 a titolo d'indennizzo da mancato guadagno ex art. 1671 c.c. -, denunciando l'illegittimità della risoluzione negoziale comunicatale da il 16.9.2019, che la obbligò ad abbandonare la struttura. Pt_1
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita con l'ammissione delle prove testimoniali ammesse e l'espletamento di CTU, per essere trattenuta in decisione dal mutato Giudicante all'udienza cartolare del 3.12.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
1. I fatti di causa.
L'oggetto del contendere verte sulle sorti del contratto d'appalto stipulato in data
1.4.2019, con cui commissionò ad lo svolgimento di servizi di Pt_1 CP_1 pulizia all'interno del complesso turistico denominato “Camping Village Rocchette” nel periodo compreso tra l'11 aprile e il 19 ottobre 2019 (all. 1 della citazione). si duole dei vari inadempimenti dell'appaltatrice rispetto alle modalità e ai Pt_1 termini entro cui avrebbe dovuto rendere le prestazioni, già denunciatile in corso di rapporto (all. 2 della citazione e all. 1 della II memoria istruttoria), censurando in particolare: la non corretta pulizia degli ambienti/locali, peraltro sovente consegnati fuori il termine pattuito delle ore 16:00; l'inosservanza dell'obbligo del personale di indossare la divisa di lavoro ed esibire il tesserino di riconoscimento;
la mancata trasmissione del rendiconto mensile sulle prestazioni rese dalla ditta;
la violazione della normativa di cui al
D.Lgs 81/2008 derivante dall'omesso invio dell'elenco del personale addetto ai lavori e del DURC.
pagina 2 di 18 L'odierna attrice, quindi, ha dedotto da un lato il necessitato impiego di personale interno per supplire alle carenze relative alla pulizia dei locali, con riconoscimento di straordinari
(all. 3 della citazione), dall'altro d'essere stata costretta il 16 settembre 2019 a comunicare ad la risoluzione del rapporto per inadempimento, avvalendosi CP_1 dell'art. 12 del contratto, a fronte dell'insopportabile perdurare dei disservizi (all. 4); il tutto sarebbe comprovato dalle numerose recensioni negative pubblicate su internet dagli ospiti della struttura (all. 8); senza ignorare, da ultimo, la ricezione di diffide di pagamento provenienti da parte della Cobas del Lavoro per alcuni dipendenti di
[...]
o della subappaltatrice M & G Company s.r.l., scaturite dalla mancata CP_1 presentazione dei da parte dell'impresa (all.ti 6 e 7). Pt_2
Ritenendo intollerabile la condotta di quest'ultima e assumendone la derivazione di notevoli pregiudizi, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto d'appalto, Pt_1 ai sensi dell'art. 12 del medesimo e/o dell'art. 1453 c.c., per inadempimento di
[...]
e, per l'effetto, condannarsi questa a risarcirle i danni patiti, in subordine ex CP_1 art. 2043 c.c., quantificati nella misura di € 483.125,25, di seguito dettagliata:
a) € 1.044,89, a titolo di straordinari pagati al personale interno;
b) € 6.080,36, quali importi da versare probabilmente ai lavoratori diffidanti;
c) € 83.300,00, a titolo di mancato guadagno legato alla perdita di quei clienti che avrebbe denunciato i disservizi e non avrebbero in futuro più alloggiato nella struttura;
d) € 392.700,00, quali danni arrecati all'immagine e alla reputazione della società nonché al turbamento psicologico ed esistenziale causato alla stessa.
, per converso, ha eccepito l'infondatezza della gran parte delle obiezioni CP_1 avversarie, ritenendole finalizzate alla sottrazione del pagamento dei corrispettivi dovuti all'appaltatrice per l'attività svolta da luglio a settembre. Benvero, in disparte delle due mail trasmesse a fine giugno, peraltro replicate da (all.ti 3, 4 e 8 della CP_1 comparsa), in cui le lamentele di si concentrarono sull'inadeguatezza delle Pt_1 pulizie effettuate in pochi bungalows, tutte le altre proteste sarebbero pervenute il 16 settembre con la mail di risoluzione del contratto, quando la committenza era però già morosa di due mensilità, con inevitabile vulnus economico arrecato all'impresa, che proprio a fronte delle carenze di liquidità non fu in grado di assicurare il trattamento retributivo e contributivo di alcuni dipendenti. La pretestuosità delle doglianze di si ricaverebbe non solo dall'estraneità dell'oggetto delle asserite recensioni Pt_1 negative rispetto ai servizi resi da , ma anche dall'approvazione ad opera CP_1
pagina 3 di 18 della committenza dei report giornalieri attestanti i lavori svolti dalla ditta (all. 9), rispetto ai quali mai la prima avrebbe formulato contestazioni nei termini previsti dal contratto né tantomeno attivato le rispettive penali, omettendo finanche di riscontrare i vari solleciti di pagamento delle fatture emesse dalla seconda (all.ti 6, 15, 16, 20-22).
Assumendo l'illegittimità della risoluzione negoziale invocata da controparte, ora per inesistenza degli inadempimenti contestati, ora per inadeguatezza degli stessi a giustificarla, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di a CP_1 Pt_1 pagarle l'importo di € 62.932,50, così articolato:
a) € 36.836,00, a titolo di corrispettivi per i servizi svolti dal 1° luglio al 16 settembre
2019;
b) € 20.276,00, quali corrispettivi e rimborsi delle opere extra-contratto, e in particolare 18.080,00 per un servizio di biancheria effettuato in aggiunta a quello ordinario di pulizia, ed € 2.196,00 per l'affitto di un trattorino con rimorchio funzionale all'assolvimento di tale servizio (all.ti 23 e 24);
c) € 5.820,50, a titolo d'indennizzo da mancato guadagno, ex art. 1671 c.c., nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 19 ottobre 2019.
Esaurita la fase istruttoria - sfogata nell'audizione di due testimoni di parte attrice, essendo la convenuta decaduta dalla prova testimoniale ai sensi dell'art. 104 disp. att.
c.p.c., e nella CTU volta a stimare il compenso di per i lavori controversi - CP_1 ha depositato la sentenza n. 1/2024 con cui il Tribunale di Grosseto l'ha Pt_1 condannata a pagare a quattro lavoratori le retribuzioni del periodo 5 luglio - 30 settembre 2019, in cui gli stessi avevano prestato attività nel Camping Village Rocchette formalmente alle dipendenze della M & G Company s.r.l. (società alla quale CP_1 aveva subappaltato alcuni servizi, all. 14 della comparsa), ma ritenuti sottoposti al controllo e alla direzione di essendo l'appaltatrice priva di autonomia Pt_1 gestionale, e quindi in applicazione della normativa di cui all'art. 29, commi 1, 2 e 3-bis del D.Lgs. 276/2003 (all. 1 alla nota dell'8.2.2024).
In sede di precisazione delle conclusioni, ha pertanto chiesto in via preliminare Pt_1 il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da - fondata sull'esistenza CP_1 di un contratto d'appalto regolare con lavoratori alle dipendenze della convenuta o della subappaltatrice -, stante il giudicato esterno formatosi con la citata sentenza in ordine al rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 30.09.2019 intercorso tra pagina 4 di 18 l'odierna attrice e i quattro dipendenti a cui avrebbe dovuto pagare la somma di €
10.196,50 per retribuzioni ed € 4.377,36 per spese legali (all. 1 alla nota del 17.9.2024).
Nella comparsa conclusionale, infine, ha eccepito in via ulteriormente preliminarmente la nullità del contratto d'appalto intercorso fra le parti per carenza in capo ad CP_1 dei requisiti essenziali previsti dalla L. 82/1994 per l'esercizio dell'attività di impresa di pulizie, con precipua attinenza al difetto di iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della L. 443/1985 e alla mancanza di una struttura organizzativa.
2. La nullità del contratto d'appalto del 1°.4.2019.
L'eccezione, anche a ritenerla ammissibile, è infondata.
L'art. 6, co. 5 della L. 82/1994 (recante Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione), commina espressamente la sanzione della nullità solo per «I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa».
Nel caso in esame, è provata l'iscrizione della società convenuta nel Registro delle imprese (all. 10 della comparsa), con codice ATECO 81.21, riferito alla “Pulizia generale
(non specializzata) di edifici”, e nell'oggetto sociale figurano, inter alia, le attività di pulizia, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione.
Per quanto concerne, invece, l'assunta carenza di una struttura organizzativa in capo ad
, la doglianza è viceversa inapprezzabile. CP_1 si limita a ricavare l'incapacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa Pt_1 dell'appaltatrice dalla sentenza n. 1/2024 con cui il Tribunale del Lavoro di Grosseto l'ha condannata a pagare talune retribuzioni a quattro lavoratori formalmente alle dipendenze della M & G Company s.r.l., accertando il difetto di autonomia gestionale di quest'ultima e la presenza in capo a dei poteri di controllo e direzione sulle mansioni di detti Pt_1 lavoratori.
La lettura di siffatta pronuncia, tuttavia, non legittima il sillogismo della committenza.
La sentenza non ha coinvolto, almeno direttamente, , rimasta estranea al CP_1 contraddittorio radicatosi innanzi al Giudice del lavoro per rinuncia di all'istanza Pt_1 di chiamata in causa formulata nella memoria di costituzione, e ad ogni modo il contenzioso lavorativo che ha interessato ha riguardato solamente quattro delle Pt_1
pagina 5 di 18 decine di lavoratori impiegati da per lo svolgimento dei servizi di pulizia CP_1 all'interno del Campeggio le Rocchette.
Le argomentazioni che precedono paralizzano, altresì, l'ulteriore eccezione d'irregolarità dell'appalto per interposizione illecita di manodopera ex art. 29 del D.Lgs. 276/2003, anch'essa sollevata da in comparsa conclusionale con richiamo alla sentenza n. Pt_1
1/2024.
Infatti, l'interposizione illecita è ravvisabile solo se il potere direttivo e organizzativo di dipendenti e mezzi sia interamente affidato al committente (cfr. Cass. n. 12551/2020), mentre nella specie risulta per tabulas, e neppure è stato contestato nel corso del giudizio, che dirigesse e controllasse i propri dipendenti impiegando i suoi CP_1 mezzi con assunzione del rischio d'impresa.
Del resto, l'incongruenza della tesi attorea emerge inequivocabilmente dall'insistenza della domanda risarcitoria avente a oggetto danni asseritamente causati dal contegno inadeguato di soggetti il cui lavoro presso la struttura ella stessa assume d'aver diretto e coordinato.
3. La risoluzione del contratto.
La domanda attorea, pur diversamente inquadrata, è accoglibile.
L'art. 12 del contratto stipulato tra le parti recitava testualmente:
«12.1. È facoltà della Richiedente di risolvere il presente contratto senza oneri a suo carico al verificarsi delle seguenti situazioni:
a) quando la Fornitrice si rende colpevole di frode e negligenza grave;
b) quando, per negligenza della Fornitrice e/o per l'inadempimento degli obblighi e delle condizioni stipulate, il programma dei lavori o la qualità dell'esecuzione non sia tale da assicurare la buona riuscita dell'opera;
c) quando la Fornitrice non si conformi, nello svolgimento dei lavori, agli obblighi previsti dal presente contratto».
La disposizione in esame, contenente una generica elencazione delle ipotesi legittimanti la caducazione del contratto su iniziativa della committenza, non è configurabile alla stregua di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., la quale invece richiede un patto mediante cui i contraenti assumono un determinato inadempimento specifico
(senza inefficaci clausole di stile) come condizione risolutiva del contratto.
pagina 6 di 18 La pattuizione de qua risulta, invece, attribuire espressamente alla committenza un diritto di recesso volto a fronteggiare le inadempienze dell'appaltatrice, ora in ossequio al recesso legale di cui all'art. 1671 c.c. - esercitabile in qualunque momento dopo la conclusione del contratto e motivabile anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti d'inadempimento -, ora quale recesso convenzionale ex art. 1373 c.c..
In ambo i casi, il contratto si scioglierebbe senza necessità di indagini sulla importanza e gravità dell'inadempimento, salvo l'ipotesi in cui, come nel caso concreto, il committente pretenda dall'appaltatore il risarcimento del danno per inadempimento (cfr. ex plurimis
Cass. n. 2130/2017).
Ad avviso del Tribunale, pertanto, il contratto intercorso fra le parti deve ritenersi sciolto il 16 settembre 2019 in virtù del recesso esercitato da parte del committente ex art. 1671 c.c., con conseguente irrilevanza della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore avanzata in alternativa da ai sensi del Pt_1 combinato disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., atteso che il vincolo contrattuale s'era ormai già dissolto e l'eventuale valutazione dell'importanza e della gravità dell'inadempimento dell'appaltatore può rilevare ai soli fini risarcitori, ma non di certo per la pronuncia di risoluzione di un contratto non più in essere.
Gli effetti di tale soluzione sono d'altronde neutri rispetto alle ulteriori domande avanzate dalle parti, in quanto:
- non precludono alla committenza di pretendere il risarcimento dei danni che assume originati da inadempimenti dell'appaltatrice verificatisi già al momento dell'esercizio del recesso, suscettibili tra l'altro di vanificare l'obbligo del recedente di indennizzare l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno (cfr. Cass. n. 11642/2003);
- non neutralizzano il diritto dell'appaltatore a ricevere il compenso per le prestazioni già rese delle quali, comunque, il committente si sia giovato, stante l'irretroattività dell'efficacia del recesso e della risoluzione negoziale nei contratti ad esecuzione continuata o periodica (cfr. Cass. n. 23810/2015 e Cass. n. 27640/2018);
- non si riverberano sull'invocato diritto dell'impresa a conseguire l'indennizzo da mancato guadagno di cui all'art. 1671 c.c., poiché gravava sulla stessa l'onere di dimostrare quale sarebbe stato il guadagno conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle medesime (cfr. Cass. n.
pagina 7 di 18 8853/2017), mentre nel caso concreto non ha assolto tale onere, essendosi CP_1 limitata a trarre la postulata indennità dalla mera produzione in giudizio di due fatture,
l'una riferita al ricavo della prima metà del mese di settembre 2019, l'altra corrispondente a quello della prima metà di ottobre dell'anno 2018 (all.ti 22 e 25 della comparsa).
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va dichiarato lo scioglimento del contratto d'appalto alla data del 16.9.2019, dovendosi porre in risalto quantomeno la pacifica omessa consegna del ad opera dell'appaltatrice per certificare la sua regolarità Pt_2 contributiva, da cui ne scaturirono le diffide provenienti da alcuni lavoratori, e quindi tale far maturare in capo alla committenza una sfiducia verso . CP_1
Sotto quest'ultimo aspetto, l'impresa ha tentato di imputare l'omesso trattamento retributivo-contributivo riconosciuto al proprio personale alla carenza di liquidità derivante dal mancato pagamento dei compensi da parte della committenza.
Tuttavia, al di là della totale carenza di prova fornita sul nesso di causalità fra i due eventi citati, giova osservare che sull'appaltante gravano gli obblighi sorti dal rapporto di lavoro indipendentemente dall'esito dei propri affari, e nel caso concreto la convenuta non ha attestato la regolarità contributiva dei propri dipendenti neppure in relazione al periodo (aprile-giugno 2019) nel quale ha ricevuto il pagamento delle fatture emesse, limitandosi al deposito di un documento attestante la regolarità contributiva valevole fino al 21.9.2018 (all. 28).
4. I compensi dell'appaltatrice oggetto della domanda riconvenzionale.
Ragioni di ordine logico suggeriscono l'esame preventivo della domanda riconvenzionale di relativa ai servizi effettivamente svolti nel Campeggio e rimasti sforniti CP_1 della controprestazione economica.
Al riguardo, occorre senz'altro considerare le risultanze della CTU espletata in corso di causa, ritenute meritevoli d'essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un iter espositivo congruamente e ampiamente motivato.
Il consulente, d'altronde, ha focalizzato la sua indagine sui report giornalieri compilati in contraddittorio dal direttore della struttura sig. e l'amministratrice di Parte_3 [...] sig.ra indicanti la tipologia delle unità lavorate, la coppia di CP_1 CP_2
pagina 8 di 18 dipendenti impiegata nel servizio di pulizia e il numero delle notti per cui gli alloggi vennero affittati.
Sulla base di detti report, il CTU ha anzitutto accertato come il totale degli appartamenti puliti da nel periodo 1° aprile - 16 settembre 2019 fu pari a n. 2417, per un CP_1 corrispettivo riconoscibile di € 63.365,00 (pag. 4), come di seguito rappresentato:
eccepisce la carenza di prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni Pt_1 riconosciute dal CTU, evidenziando subordinatamente come l'elaborato peritale riveli una sovrafatturazione di € 6.479,00 di rispetto al presunto compenso dovuto CP_1 per i mesi di aprile, maggio e giugno 2019, già onorati dalla committenza, destinati in ipotesi ad essere restituiti e/o compensati con il credito avversario.
Il Tribunale ritiene doversi discostare da tali assunti.
La pretesa di non poggia esclusivamente sulle fatture commerciali, bensì su CP_1 report giornalmente redatti e sottoscritti dalle parti senza riserve, idonei ad assicurare alla committenza un monitoraggio capillare sul rendimento dei servizi, addirittura più preciso e puntuale rispetto al meccanismo sancito dall'art. 5 del contratto, in forza del quale l'appaltatrice avrebbe dovuto trasmettere alla committenza un rendiconto mensile delle prestazioni rese destinato ad essere implicitamente approvato in assenza di contestazioni sollevate entro cinque giorni.
Non avendo l'attrice contestato la paternità né il contenuto dei documenti succitati, può ritenersi raggiunta la prova circa il rendimento delle prestazioni ivi riportate, gravando sulla committenza l'onere di dimostrare il mancato assolvimento delle prestazioni già riconosciute, attraverso la specifica indicazione di quanti e quali alloggi non fossero stati lavorati, o lo fossero stati in modo adeguato, tenuto peraltro conto della facoltà
pagina 9 di 18 riconosciutale dall'art. 9 del contratto di applicare una penale sul corrispettivo dovuto all'appaltatrice ove le prestazioni non fossero state eseguite, o lo fossero state parzialmente o difformemente dagli standards qualitativi richiesti.
Quanto all'assunta sovrafatturazione, è appena il caso di osservare che trattasi di questione sorta per la prima volta all'esito delle operazioni peritali, riguardando le domande avanzate dalla convenuta in via riconvenzionale solo gli omessi pagamenti del periodo successivo al trimestre aprile-giugno 2019.
Il pagamento ad opera di delle fatture emesse in quest'ultimo trimestre da Pt_1 [...]
a titolo di saldo e senza alcuna riserva, deve configurarsi come una CP_1 ricognizione dei debiti ivi incorporati.
È vero che “la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale”, ma è altresì vero che l'effetto vincolante della ricognizione stessa viene meno solo “ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (cfr. ex plurimis
Cass. n. 4043/2024).
Nel caso in esame, l'onere probatorio gravante su parte attrice di demolire l'efficacia delle ricognizioni di debito da ella provenienti non può ritenersi assolto per il sol fatto che il
CTU ha stimato un minor credito dell'appaltatrice rispetto alle fatture emesse da
[...]
giacché la quantificazione operata dal consulente è frutto di una scelta CP_1 condivisa dalle parti in sede di operazioni peritali di applicare la tariffa minima per ciascun alloggio limitatamente a quei report non agevolmente intellegibili riguardo alla colonna “notti”.
A tutto voler concedere, invero, il CTU neppure avrebbe dovuto soffermarsi sui report e sulle fatture inerenti al primo trimestre, in quanto esulanti dall'oggetto del contendere e relativi a circostanze esterne al contraddittorio.
Ragionamento diverso, invece, può compiersi in ordine alle fatture riferite al secondo trimestre luglio-settembre, atteso che il difetto di riconoscimenti di debiti integrati dai pagina 10 di 18 pagamenti delle rispettive fatture non può che condurre a una stima dei compensi rispondente a quella effettuata dal CTU sulla base della metodologia concordata dai contraenti, residuando così un credito in favore di di € 34.531,00. CP_1
Quanto invece alle prestazioni extra-contratto, riferite al servizio biancheria, sempre analizzando i report il CTU ha indicato nel n. 548 le ore di lavoro destinate a tale servizio per un corrispettivo spettante ad di € 10.960,00, calcolato sulla base dei CP_1 prezzi mediamente praticati sul mercato (pag. 5). ritiene di nulla dovere per tali prestazioni, da un lato perché non provate nella Pt_1 loro materiale esecuzione, dall'altro perché difetterebbe la prova scritta di un apposito contratto che individui anche le tariffe del servizio.
In merito alla carenza di prova, si rimanda a quanto già osservato sul valore del contenuto dei report giornalieri che attestano le prestazioni rese da . CP_1
Circa le altre doglianze, giova premettere che il servizio di biancheria realizzato da
[...]
è pacificamente riconducibile a una prestazione extra-contrattuale (e non a una CP_1 variante in corso d'opera), oggetto di un appalto nuovo e autonomo, avendo un'individualità distinta da quella dei servizi originari pur essendone connessa ovvero integrando una notevole variazione quantitativa o qualitativa.
Rispetto ai lavori extra-contrattuali, occorre distinguere se essi siano dovuti all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam; nel secondo, invece, l'art. 1661 c.c. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. ex multis Cass. n. 40122/2021).
Nella fattispecie concreta, appare francamente inverosimile ritenere che la ditta appaltatrice abbia realizzato detto servizio di sua unilaterale iniziativa all'insaputa della committenza, dal momento che non solo tale servizio è stato ratificato nei report giornalieri, ma anche del fatto che talune doglianze dell'attrice investono finanche il corretto svolgimento di tali opere.
Corollario di ciò, è l'affermazione del diritto di al compenso per i servizi CP_1 nuovi o diversi, stimato in virtù del precetto normativo di cui all'art. 1657 c.c., che in materia di appalto fissa i criteri di determinazione del prezzo ove questo non sia stato determinato dai contraenti, al fine di scongiurare la nullità del contratto per difetto di un suo elemento essenziale.
pagina 11 di 18 Terminando con l'esame dell'ultima richiesta oggetto della domanda riconvenzionale, inerente al preteso rimborso dell'importo di € 2.196,00 impiegata dalla convenuta per noleggiare da terzi un trattorino elettrico con rimorchio al fine di trasportare la biancheria, ritiene il Giudicante di non poter riconoscere alcunchè all'appaltatrice, trattandosi di una spesa affrontata per assicurare l'efficienza del servizio programmato, e quindi, in assenza di specifico accordo tra le parti, da reputarsi a carico dell'appaltatrice e già compensata nel prezzo d'appalto.
In conclusione, alla luce delle valutazioni testé citate, risulta un credito di CP_1 della somma pari ad € 45.491,10 (€ 34.531,00 + € 10.960,00).
5. La domanda risarcitoria della committenza.
In sede di precisazione delle conclusioni, e a fronte della sentenza n. 1/2024, Pt_1 ha lievemente rettificato la domanda principale di ristoro dei danni patiti, elevandone il quantum alla somma di € 491.617,86, così ripartita:
a) € 1.044,89, a titolo di straordinari versati al personale interno impiegato per fronteggiare la scarsa pulizia di alcuni alloggi imputabile ad;
CP_1
b) € 14.573,86 per costi che è stata costretta a versare ai quattro lavoratori a titolo di retribuzioni e oneri previdenziali, di cui 4.377,36 per spese legali;
c) € 83.300,00, quale mancato guadagno legato alla perdita di quei clienti che avrebbero denunciato i disservizi e non avrebbero in futuro più alloggiato nella struttura;
d) € 392.700,00, a titolo di danni arrecati all'immagine e alla reputazione della società nonché al turbamento psicologico ed esistenziale causato alla stessa.
É utile in primis accantonare le obiezioni dell'attrice che appaiono più vacue, cioè
l'omessa trasmissione del rendiconto mensile previsto dall'art. 5 del contratto e l'inosservanza dell'obbligo del personale addetto alle pulizie di indossare la divisa di lavoro ed esibire il tesserino di riconoscimento.
Infatti, l'invio del rendiconto mensile era del tutto superfluo a fronte dei report giornalieri idonei a garantire un più immediato controllo da parte della committenza sui servizi resi da , tanto che la doglianza è stata formalmente mossa per la prima volta il CP_1
16 settembre 2019 (si noti che la mail del 2 settembre di cui al doc. 1 allegato dall'attrice con la II memoria istruttoria proviene da altra società e si riferisce a un rapporto contrattuale diverso da quello per cui è causa) e la parte neppure ne ricollega una qualche conseguenza pregiudizievole.
pagina 12 di 18 Parimenti è da dirsi in merito all'equipaggiamento degli addetti delle pulizie, considerato peraltro che alcuna clausola negoziale imponeva ad di dotare il suo CP_1 personale di una divisa e di un badge di riconoscimento, e l'attrice s'è limitata a produrre una sola foto di un lavoratore a torso nudo intento a pulire un alloggio risalente comunque a fine rapporto (all. 3 della II memoria istruttoria).
Ciò detto, le poste risarcitorie azionate dalla committenza vengono ricollegate a due diverse fonti di responsabilità dell'appaltatrice: il rendimento di un servizio di pulizia degli alloggi non consono in termini di qualità e puntualità, da cui sarebbe affiorata l'esigenza di impiegare personale interno pagandogli straordinari nonché derivati enormi pregiudizi alla committenza, in termini di perdita di clientela e danni non patrimoniali;
la mancata consegna del e più in generale, l'omesso pagamento del trattamento retributivo- Pt_2 contributivo dei dipendenti dell'impresa, che avrebbe condotto alcuni lavoratori a rivalersi contro la committenza attraverso il processo esitato con la sentenza n. 1/2024.
Muovendo da quest'ultima censura, essa merita condivisione nei termini che seguono.
Come anticipato, è un fatto pacifico e documentato la mancata consegna del alla Pt_2 committenza.
Né dagli atti di causa risulta che l'appaltatrice fosse comunque in regola sotto il profilo contributivo con i suoi dipendenti per l'anno 2019.
La contestazione mossa da con la memoria di replica - secondo cui la CP_1 sentenza n. 1/2024 del Tribunale di Grosseto non consentirebbe di dedurre che i quattro lavoratori siano stati da ella assunti o che abbiano lavorato in esecuzione del contratto del 1° aprile 2019 - non solo urta con la difesa assunta dalla convenuta in corso di causa
- diretta viceversa a giustificare la propria irregolarità contributiva -, ma è pure inconsistente, per la semplice ragione che se anche detti lavoratori fossero stati formalmente assunti dalla subappaltatrice M & G Company, l'appaltatore risponderebbe ai sensi dell'art. 1228 c.c. del fatto degli ausiliari che ha prescelto per (nel)l'esecuzione della prestazione.
Proseguendo, è utile segnalare una recente pronuncia con cui la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che “in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del pagina 13 di 18 versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre
2003, n. 276” (cfr. Cass. n. 4079/2022).
Nella fattispecie di cui si discute, pertanto, era legittimata a sospendere il Pt_1 pagamento dei servizi resi da , vieppiù a fronte della ricezione di diffide della CP_1
Cobas del Lavoro per alcuni dipendenti di , o della subappaltatrice M & G CP_1
Company s.r.l., che del resto hanno condotto alla soccombenza giudiziale per effetto della sentenza n. 1/2024.
Tuttavia, essendo ormai trascorso, dalla cessazione dell'appalto, sia il termine biennale previsto dall'art. 29, co. 2 del D.Lgs. 276/2003 a pena di decadenza per i lavoratori al fine di ottenere la corresponsione dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, sia quello eventualmente diverso di prescrizione quinquennale applicabile agli enti previdenziali, deve ritenersi ormai cristallizzato il vulnus arrecato alla committenza per inadempimento dell'appaltatrice, quantificato nella somma di €
14.573,86 che è stata tenuta a sborsare per soddisfare le esigenze dei lavoratori, la quale rappresenta ad avviso del Tribunale l'unica posta risarcibile a Parte_1
Vanno, infatti, respinte le altre domande risarcitorie da questa promosse.
L'assunto da cui partire è quello secondo cui l'avente diritto ben può rinunciare ad avvalersi della penale prevista nel contratto e agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie e per la sua entità effettiva, ma da tale opzione ne discendono i connessi aggravi, essendo il risarcimento è subordinato alla prova dell'an e del quantum dei danni invocati (cfr. Cass. n. 29610/2023).
Nel caso di specie, la domande risarcitorie veicolate da per ottenere il rimborso Pt_1 della somma di € 1.044,89 asseritamente corrisposta ad alcuni suoi dipendenti a titolo di straordinari in conseguenza dei pretesi inadempienti dell'appaltatrice, nonché il ristoro degli altri danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente sofferti, non possono essere accolte perché sfornite di sostegno probatorio.
Quanto alla prima, infatti, l'attrice ha prodotto a dimostrazione di tale pregiudizio alcune buste paga riportanti la voce “straordinario 30%”, seguita dalle ore di lavoro, mentre all'udienza del 24.5.2022 i testi e si sono limitati a riferire Parte_3 Testimone_1 che venne usato del personale interno per sopperire ai presunti inadempimenti di
[...]
senza però nulla dettagliare circa lo svolgimento da parte di questi ultimi di ore CP_1 di lavoro straordinario che, in difetto di altre prove, ben avrebbe potuto essere stato svolto per finalità diverse da quelle meramente allegate dalla tenuto peraltro Pt_1
pagina 14 di 18 conto che lo stesso teste sig. ha dichiarato che se alcuni interventi di pertinenza Pt_3 di (quali sostituzioni lampadine, sistemazione sponde dei lette e zanzariere, Pt_1 controllo prese elettriche, sostituzione di fusibili e sturamento dei lavandini) erano effettuati dopo la pulizia eseguita da , veniva impiegato proprio personale CP_1 per un'ulteriore pulizia, al quale evidentemente la proprietà avrebbe dovuto riconoscere gli straordinari.
Relativamente al lucro cessante di cui all'art. 1223 c.c. - rappresentato dall'asserito calo di fatturato pronosticabile in virtù del fatto che i clienti denuncianti la scarsa pulizia negli alloggi non avrebbero più prenotato negli anni a venire -, giova rimarcare che il suo risarcimento è riconosciuto solo in caso in cui vi sia la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza, da fornire con prova rigorosa.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale “l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante (…) esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. ex multis Cass.
n. 15680/2020).
Il danno da lucro cessante è un danno derivante dalla perdita di un reddito che la parte avrebbe verosimilmente realizzato, se non fosse avvenuto il fatto illecito del terzo. Si tratta del guadagno patrimoniale netto che viene meno al danneggiato a causa dell'illecito. Perché tale danno possa ritenersi esistente, dunque, è necessario che vi sia la prova che, in assenza del fatto illecito, il danneggiato avrebbe conseguito l'utilità economica di cui lamenta il mancato ottenimento.
Dal punto di vista dell'onere probatorio, è stato precisato che "in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale " (cfr.
Cass. n. 11968/2013).
Nel caso di cui si discute, limitata a produrre in giudizio trentatré recensioni Parte_4 negative online di presunti clienti a critica della carente pulizia negli alloggi, ma non ha fornito alcun elemento di prova, neppure indiziario, da cui possa desumersi che abbia subito un effettivo e concreto pregiudizio economico riconducibile alle lamentate inadempienze dell'appaltatrice, non avendo documentato, ad esempio producendo i pagina 15 di 18 registri delle presenze in Campeggio, un calo di clientela negli anni successivi al 2019 e comunque, un calo del fatturato e/o degli utili d'impresa nello stesso periodo di tempo, ma avendo semplicemente dedotto la non replicabilità di somme che molte famiglie avrebbero pagato per soggiornare nella struttura ricettiva.
Tali considerazioni si riflettono anche sull'istanza risarcitoria dei danni non patrimoniali.
Al riguardo deve segnalarsi la piena inconsistenza di pretese risarcitorie avanzate dalla società riguardo a turbamenti psicologici ed esistenziali sofferti a causa del contegno avversario, venendo in considerazione lesioni di diritti immateriali della personalità incompatibili con l'assenza di fisicità di una persona giuridica.
Per quanto concerne, invece, l'assunto danno all'immagine che la società avrebbe patito a seguito delle recensioni negative dei clienti e delle lamentele degli stessi circa la puntualità e la bontà del servizio di pulizia reso da , la domande non può CP_1 essere comunque accolta.
Infatti, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
12929/2007), il danno all'immagine delle persone giuridiche va considerato come danno c.d. conseguenza, derivante dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca.
La lesione del diritto all'immagine, pertanto, non è un danno in re ipsa, bensì un pregiudizio per la cui configurabilità devono essere provati fatti e circostanze concrete
(cfr. Cass. n. 20643/2016), tali da far venire meno la reputazione professionale di cui gode un soggetto presso il pubblico;
ancora, “il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come ‹‹danno conseguenza››, dunque, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato
(…) Il giudice può, quindi, avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé” (cfr. ex plurimis Cass. n. 19551/2023).
Nel caso in esame, richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude che il danno non patrimoniale da lesione di diritti fondamentali, quale tipico danno-conseguenza,
pagina 16 di 18 coincida con la lesione dell'interesse in sé ed esige che il pregiudizio sia dimostrato da chi chiede il relativo risarcimento, anche mediante il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire (cfr. ex multis Cass. n. 9385/2018), deve porsi il rilievo sul fatto che non ha offerto Pt_1 elementi idonei a far ritenere realizzato il danno conseguenza, quale ripercussione negativa dei commenti effettuati online sulle prenotazioni della struttura, né tantomeno per quantificarlo.
L'attrice documenta il fatto dell'avvenuta pubblicazione di recensioni negative (che biasimavano tra l'altro la cattiva pulizia degli alloggi), ma non fornisce elementi utili atti a sostenere l'effettiva portata lesiva di tali commenti alla sua reputazione sociale, intesa come immagine di serietà ed affidabilità dell'ente collettivo proiettata all'esterno, non avendo ad esempio depositato le recensioni degli anni precedenti e non avendo preso posizione sulla produzione avversaria contenente le recensioni dei clienti pubblicate nel
2020 (all. 19), successivamente alla risoluzione del contratto, che testimoniano la perduranti lamentele dei clienti circa la pulizia degli alloggi, anche in relazione alla vetustà delle strutture e alla mancanza di rispondenza fra la qualità degli alloggi pubblicizzati e la reale consistenza degli stessi, come avvenuto di fatto l'anno precedente.
6. La compensazione impropria dei reciproci crediti.
Atteso che ad oggi il credito riconosciuto ad ascende alla somma di € CP_1
49.646,62 (inclusi gli interessi legali dalla domanda), mentre quello di Pt_1 all'importo di € 14.890,49 (inclusi gli interessi legali dal pagamento a terzi), compensando i detti crediti ne residua uno in favore della convenuta pari ad € 34.756,13, sul quale decorreranno gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.
7. Le spese di lite e di CTU.
Il limitato accoglimento delle domande attoree e il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura di ½ ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., dovendo condannarsi parte attrice a rifondere alla convenuta la residua quota di ½ che viene liquidata in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
Per converso, visti gli esiti della CTU, le rispettive spese possono essere integralmente compensate fra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del contratto siglato fra le parti il 1°.
4.2019 per recesso dell'attrice del 16.9.2019;
2) condanna l'attrice a pagare alla convenuta la somma di € 34.756,13, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo, giusta compensazione tra le poste descritte in parte motiva;
3) rigetta le altre domande risarcitorie dell'attrice;
4) compensa le spese di lite nella misura di ½ e, per l'effetto, condanna l'attrice a rifondere alla convenuta la residua quota di ½ delle spese processuali, liquidata in €
11.228,50 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge;
5) compensa integralmente le spese di CTU tra le parti.
Grosseto, 5 marzo 2025.
Il Giudice
Mario Venditti
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