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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4221 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4455/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4455/2025 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 ricorrenti contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti (come da note scritte ex art. 127 ter cpc in data 6.8.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, alla luce delle risultanze emerse dall'esame dell'interdicendo, per i motivi già esposti nel ricorso introduttivo, provvedere ai sensi dell'art. 414 CC, alla dichiarazione di interdizione del Sig. (C.F.: ), nato a [...], il [...], anagraficamente Controparte_1 C.F._1 residente in [...]L, ma di fatto dal 23.01.25 domiciliato presso la RSA Nuovo Baulino, sita in Caselle Torinese, Via Aldo Moro 33, nonché alla nomina del tutore, da individuarsi nella persona della figlia, Sig.ra (C.F.: ), nata a [...] C.F._2 Ciriè (TO), l'8.11.1973 residente in [...].”
Per il PM: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.03.2025 le ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione e in subordine l'inabilitazione per infermità di mente del proprio congiunto sig. pagina 1 di 3 Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente e comunicato ai prossimi congiunti, di cui venivano acquisite le dichiarazioni di non opposizione (cfr. doc. 2 dep. il 25.3.25).
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 17.04.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicendo e, all'esito, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato le parti precisavano le conclusioni ed all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da un “disturbo neuro Controparte_1 cognitivo a genesi mista vascolare e degenerativa, di grado severo, con BPSD” (cfr. doc.4 in atti). È stato dichiaro invalido civile “con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)” e riconosciuto “affetto da handicap psichico e mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art.30, comma 7 della legge 388/2000)” (cfr. verbale commissione medica INPS del 03.07.2023 sub docc. 2- 3).
Attualmente l'interdicendo è ospite presso la RSA Nuovo Baulino con progetto di residenzialità, livello di intensità alta (cfr. valutazione geriatrica ASL TO 4 sub doc. 5).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicendo che non è stato in grado di fornire risposte alle domande che gli sono state poste (v. verbale udienza del 17.04.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa ed il rapporto di parentela tra le ricorrenti e l'interdicendo, non costituitosi in giudizio. pagina 2 di 3 Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] Controparte_1 il 03/05/1942;
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 26.09.2025.
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4455/2025 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 ricorrenti contro
Controparte_1
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parti ricorrenti (come da note scritte ex art. 127 ter cpc in data 6.8.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, alla luce delle risultanze emerse dall'esame dell'interdicendo, per i motivi già esposti nel ricorso introduttivo, provvedere ai sensi dell'art. 414 CC, alla dichiarazione di interdizione del Sig. (C.F.: ), nato a [...], il [...], anagraficamente Controparte_1 C.F._1 residente in [...]L, ma di fatto dal 23.01.25 domiciliato presso la RSA Nuovo Baulino, sita in Caselle Torinese, Via Aldo Moro 33, nonché alla nomina del tutore, da individuarsi nella persona della figlia, Sig.ra (C.F.: ), nata a [...] C.F._2 Ciriè (TO), l'8.11.1973 residente in [...].”
Per il PM: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.03.2025 le ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione e in subordine l'inabilitazione per infermità di mente del proprio congiunto sig. pagina 1 di 3 Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano ritualmente notificati alla parte resistente e comunicato ai prossimi congiunti, di cui venivano acquisite le dichiarazioni di non opposizione (cfr. doc. 2 dep. il 25.3.25).
Parte resistente, pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
In data 17.04.2025 dinanzi al G.O.P., su delega del Giudice Relatore, si svolgeva l'esame dell'interdicendo e, all'esito, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni mediante deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter cpc.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato le parti precisavano le conclusioni ed all'esito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di interdizione è fondata.
Dai documenti in atti risulta che è affetto da un “disturbo neuro Controparte_1 cognitivo a genesi mista vascolare e degenerativa, di grado severo, con BPSD” (cfr. doc.4 in atti). È stato dichiaro invalido civile “con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88)” e riconosciuto “affetto da handicap psichico e mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art.30, comma 7 della legge 388/2000)” (cfr. verbale commissione medica INPS del 03.07.2023 sub docc. 2- 3).
Attualmente l'interdicendo è ospite presso la RSA Nuovo Baulino con progetto di residenzialità, livello di intensità alta (cfr. valutazione geriatrica ASL TO 4 sub doc. 5).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato pieno riscontro nell'esito dell'esame giudiziale dell'interdicendo che non è stato in grado di fornire risposte alle domande che gli sono state poste (v. verbale udienza del 17.04.2025).
Le condizioni psico-fisiche dell'interdicendo sono apparse ictu oculi compromesse, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta provato, alla luce della documentazione sanitaria versata in atti e dell'esito dell'esame giudiziale, che la parte convenuta sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Aggiunge il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente e alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla in punto spese di lite, attesa la natura della causa ed il rapporto di parentela tra le ricorrenti e l'interdicendo, non costituitosi in giudizio. pagina 2 di 3 Deve infine, a cura della Cancelleria, trasmettersi al Giudice Tutelare copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di , nato a [...] Controparte_1 il 03/05/1942;
NULLA sulle spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 26.09.2025.
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 3 di 3