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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NO ER OL Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. GI AI Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1184 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CO LO Bondì, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
Appellante
quale IMPRESA DESIGNATA Controparte_1 [...]
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Sarcì per procura a margine della comparsa di costituzione in appello.
Appellata
Controparte_3
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante:
a conferma della sentenza di primo grado, dire e dichiarare responsabile in via esclusiva del sinistro di causa la sig.ra e conseguentemente condannare la stessa in Controparte_4
solido con la n. q. di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del CP_5
, al risarcimento integrale dei danni subiti dal sig. Controparte_2
; Parte_1
-in riforma della sentenza di primo grado, liquidare tali danni in €. 18.365,02 (di cui €.
12.243,36 a titolo di I.P., €. 1.424,70 per 30 gg. Di I.T.T., €. 474,90 per 20 gg. di I.T.P. al
50%, €. 237,45 per 20 gg. di I.T.P., €. 3.595,10 per il danno morale ed €. 389,51 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche), da cui naturalmente detrarre l'importo di €. 12.343,27
già corrisposto alla Compagnia assicurativa nel corso del giudizio di primo grado in ottemperanza dell'ordinanza ex art. 186 bis emessa dal Giudice di prime cure;
-il tutto per un residuo di € 6.021,75;
-con riconoscimento degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto a titolo di risarcimento fino alla data del pagamento dell'ordinanza ex art. 186 bis emessa in corso di
2 causa, a cui da aggiungere gli interessi legali sul residuo dalla data del pagamento, della stessa ordinanza fino alla data dell'integrale soddisfo;
-confermare la condanna dei convenuti in solido alle spese e compensi del primo grado di giudizio secondo la liquidazione fatta nella sentenza impugnata (€. 3.811,12, di cui €. 677,12
per esborsi ed €. 3.134,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali e IVA e
CPA nella misura legalmente dovuta) con conferma anche del provvedimento di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, da distrarre al procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
alla luce dell'offerta banco iudicis, dichiarare cessata la materia del contendere.
nel merito rigettare in ogni caso, il proposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto.
confermare in ogni statuizione la sentenza impugnata avente numero n. 189/2020 emessa dal
Tribunale Civile di Palermo nella persona della Dott.ssa Giorgia Lenzi, in data 15.01.2020 e depositata in pari data resa nel procedimento avente numero di R.G. 15001/2016.
con vittoria di spese e compensi difensivi lite o comunque con la integrale o parziale compensazione delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto impugnazione parziale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 189 del 15 gennaio 2020 che, accogliendo solo in parte le domande di risarcimento
3 del danno derivante dalla circolazione stradale dei veicoli da questi formulate in relazione al sinistro occorsogli nella via Villagrazia di Palermo in Palermo il giorno 21.5.2014 quando,
alla guida del motociclo Vespa Piaggio targato CK21179 di proprietà di era CP_6
stato urtato da conducente e proprietaria dell'autovettura Mini Controparte_4
Cooper targata CH502LT, priva di garanzia assicurativa:
- ha accertato la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro;
- recepite le conclusioni esposte dal consulente tecnico medico legale -il quale aveva stimato la durata dell'inabilità temporanea assoluta in 30 giorni, quella dell'inabilità temporanea parziale in complessivi 40 giorni (di cui 20 al 50% e 20 al 25%) e valutato gli esiti a carattere permanente incidenti sulla complessiva capacità psico-fisica del danneggiato nella misura del
8%-, ha liquidato il danno non patrimoniale, sulla scorta dei valori indicati dal d.m. 17 luglio
2017 attuativo dell'art. 139 Cod. Ass., in complessivi € 14.380,41 e, ancora, in € 389,51 il danno patrimoniale corrispondente alle spese occorse per la diagnosi e la cura delle patologie conseguite al sinistro;
- ha affermato ricompresi “nella nozione di danno biologico … i pregiudizi attinenti ai profili
dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la
sofferenza morale, non necessariamente transeunte conseguente all'evento lesivo” (pag. 7
della sentenza);
- detratto dalla somma di € 14.769,92 (€ 14.389,41 + € 389,51) l'importo di € 12.173,93,
non oggetto di contestazione a opera della compagnia di assicurazioni e dunque già
4 riconosciuto all'attore con ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 30.1.2017, ha liquidato quanto ancora dovuto all'infortunato in € 2.206,48, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.;
- ha posto le spese di lite e quelle di c.t.u. a carico solidale dei convenuti.
Articolati quattro motivi di impugnazione, si duole l'appellante:
I) del mancato riconoscimento del ristoro del danno morale. Adduce, in punto di fatto, di aver “dato prova anche con documentazione proveniente da strutture pubbliche e
ospedaliere, della sofferenza psichica e fisica subita a causa delle conseguenze riportate
nel sinistro di causa, E ciò anche a prescindere dalla paura derivante dal risveglio a
seguito della perdita di coscienza”, nonché della terapie e cure cui si era sottoposto “che
già di per sé, anche in via presuntiva, provano la sussistenza del danno morale
richiesto” (pag. 7 dell' atto di appello) e richiama, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 139 D.Lgs.
7.9.2005 n. 209, accorda il risarcimento del pregiudizio morale anche in presenza di residuati micropermanenti;
II) dell'errore di calcolo commesso dal Tribunale nel sottrarre dal risarcimento complessivamente liquidato, pari a € 14.769,92, quanto oggetto dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate (€ 12.173,93), ammontando la differenza tra minuendo e sottraendo a € 2.595,99 e non al minor importo di € 2.206,48 indicato in sentenza;
5 III) dell'errata determinazione dei criteri e degli importi su cui calcolare gli interessi legali, riconosciuti in sentenza come dovuti solo sul residuo liquidato in dispositivo, al netto di quanto corrisposto dalla compagnia di assicurazioni in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 30.1.2017, anziché sull'importo totale del risarcimento, sino al pagamento dell'acconto, e sul residuo, solo da tale momento in poi;
IV) dell'errata indicazione anche della decorrenza degli interessi da tardato pagamento,
dovuti sin dalla data del sinistro (21 maggio 2014) o, al più tardi, dalla nota di costituzione in mora inviata alla compagnia di assicurazioni con raccomandata a.r. del
16 giugno 2014.
Nella persistente contumacia di si è costituita in giudizio Controparte_4 [...]
, quale Impresa designata dal , Controparte_1 Controparte_2
che, riconosciuto fondato il secondo motivo di impugnazione, ha offerto di corrispondere
banco judicis € 394,36 a totale ristoro delle pretese di parte appellante. Ha contestato, quanto al resto, l'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto.
I motivi di impugnazione che, per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati, discendendo dall'accoglimento del primo, terzo e quarto motivo e dalla conseguente rettifica dell'importo liquidato a titolo di risarcimento,
l'assorbimento del secondo.
Non sembra invero potersi dubitare, in considerazione del consolidato insegnamento della
Suprema Corte al riguardo, della risarcibilità del pregiudizio da sofferenza morale anche in
6 relazione a danni di lieve entità, tali cioè da tradursi in lesioni micropermanenti, imponendosi,
piuttosto -e unicamente-, un maggior rigore nell'apprezzamento delle allegazioni e degli elementi di riscontro, anche di natura presuntiva, che è onere del danneggiato addurre. “(…)
è oramai chiaro (acte clair), a livello giurisprudenziale e non solo, che il danno morale
costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare.
Tuttavia, questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni
biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova
delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi
normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa
prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno
morale (Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 1 marzo 2024)” (Cass. 20/5/2025, n.13383, in motivazione); “pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare
l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su
entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze
dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane
comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della
specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto
dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la
possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata
come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a)
7 legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno
morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia
manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di
fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di
debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da
legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno
biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno
biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la
prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle
misurabili sul terreno del c.d. danno morale;
da tanto segue la ragionevole affermazione del
principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici
di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore
nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul
piano del c.d. danno morale (…)” (Cass. Ord. del 3.3.2023 n. 6444, in motivazione).
L'autonomia concettuale tra danno morale che, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è insuscettibile di accertamento medico-legale e danno biologico, inteso quale compromissione dell'integrità psico-fisica della persona e correlate refluenze dinamico-
relazionali sulla vita del danneggiato, esclude che possa dar luogo a duplicazione risarcitoria
8 la partita valutazione del danno alla persona compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del diritto alla salute. “Non costituisce
duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a
titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non
aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale
di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore ( dolore dell'animo,
vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. ), sicché ove sia dedotta e provata
l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare
oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle
micropermanenti” (Cass. civ. 21.9.2023 n. 26985).
E' questo approdo coerente con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
235 del 2014, là ove (punto 10.1 e ss). evidenzia che la norma dell'art. 139 cod. ass. "non è
chiusa anche al risarcimento del danno morale") e oggi definitivamente confermato, sul piano normativo, dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), Cod. Ass., introdotta -con valenza evidentemente interpretativa- dalla legge di stabilità del 2016. La disposizione,
invero, ribadita in attuazione di acquisiti principi di matrice costituzionale la necessità “di
garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non
patrimoniale”, elenca tra le componenti risarcibili, accanto al danno biologico, da liquidarsi secondo il meccanismo tabellare disciplinato dal successivo art. 139, anche il danno morale,
9 disponendo che la relativa liquidazione sia operata mediante aumento percentuale di quanto dovuto a titolo di danno biologico.
Quanto osservato, se disvela l'errore commesso dal primo giudice nel ritenere la liquidazione del danno biologico senz'altro satisfattiva anche del pregiudizio da sofferenza morale, impone di verificare concretezza e fondamento delle allegazioni dell'appellante sul punto.
Ebbene, la pluralità di distretti corporei interessati dalle lesioni, quale si ricava dalla documentazione sanitaria prodotta da parte attrice, sostanziatesi nella frattura pluriframmentaria della rotula destra, in un trauma distorsivo del gomito destro e in un trauma cranico commotivo con perdita di coscienza;
la sottoposizione a intervento chirurgico di osteosintesi per la riduzione cruenta della frattura della rotula;
la non breve durata per periodo di inabilità temporanea;
infine, l'esperienza del ritorno in sé dopo la temporanea perdita di coscienza, fondano la conclusione, di ordine presuntivo, dell'insorgenza nell'infortunato di una condizione di sofferenza interiore, apprezzabile in termini di paura.
Si ravvisano, pertanto, i presupposti per riconoscere all'appellante il ristoro per pregiudizio morale, da liquidarsi equitativamente nella misura del 10% del danno biologico -in esso valorizzate entrambe componenti dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea-
quantificato nella sentenza impugnata e dunque in € 1.438,00.
Il risarcimento complessivamente dovuto a ascende dunque a € 16.207,92, Parte_1
di cui € 14.380,41 per danno biologico, € 1.438,00 per danno morale ed € 389,51 per spese mediche.
10 Le somme liquidate devono essere decurtate dell'importo di € 12.173,93 corrisposto dalla compagnia di assicurazioni in esecuzione dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. emessa dal Tribunale il 30.1.2017.
Onde rendere effettiva l'operazione di sottrazione, occorre tener conto dell'insegnamento della Suprema Corte che indica i criteri da seguire per la detrazione degli acconti. Accolta la
ratio sottesa alla soluzione adottata dalle Sez. Un. n. 1712/1995, chiarisce la Cassazione che
“nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio
attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della
liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi
applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale, per il periodo che va
dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c") sulla somma che residua dopo la
detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione
definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014).” (Cass. civ., sez. III, 20/4/2017,
n. 9950).
Nel concreto, tenuto conto che, delle somme liquidate, alcune (il danno non patrimoniale)
sono espresse ai valori monetari correnti, altre (il rimborso delle spese mediche) all'epoca del sinistro, appare preferibile rendere omogenei credito risarcitorio e acconto devalutando gli importi (tutti a eccezione delle spese mediche) alla data del sinistro, per poi calcolare gli interessi compensativi in aderenza a quanto indicato dalla Suprema Corte.
11 Operando nei termini indicati, risulta che:
- devalutati credito risarcitorio (da gennaio 2020, data della decisione di primo grado,
a maggio 2014, data del sinistro) e acconto (da febbraio 2017 a maggio 2014) risultano pari rispettivamente a € 15.822,11 e a € 12.077,31, così che la rispettiva differenza è
pari a € 3.744,80;
- gli interessi maturati sull'intero capitale (devalutato) dal dì del fatto al pagamento dell'acconto ammontano a € 209,33.
Conclusivamente, l'importo che gli appellati sotto il vincolo della solidarietà sono tenuti a corrispondere a deve essere rideterminato in € 3.954,13 (3.744,80 + 209,33), Parte_1
oltre interessi al saggio legale computati sull'importo di € 3.744,80 dal 1.2.2017 sino al dì
dell'effettiva corresponsione.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi della cause di valore compreso tra euro 1.101 ed euro 5.200, in €
1.974,00, di cui € 174,00 per esborsi, € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva ed € 800,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellati
[...]
e nella spiegata qualità. Di tali spese deve essere Controparte_4 Controparte_1
disposta la distrazione in favore dell'avvocato CO LO Bondì, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia di CP_4
qui dichiarata;
[...]
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 189 del 15 gennaio 2020,
appellata da con atto di citazione notificato il 4.9.2020 a Parte_1 [...]
nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1
della Strada e a ridetermina in € 3.954,13, oltre interessi al saggio Controparte_4
legale sull'importo di € 3.744,80 con decorrenza dal 1.2.2017 sino al dì dell'effettiva corresponsione, la somma per cui è condanna solidale a carico di e Controparte_4
nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada;
condanna gli appellati e nella qualità di Controparte_4 Controparte_1
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, liquidate in € 1.974,00 come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.mn. 55/2014. Dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato CO LO Bondì, difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 23 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AI NO ER OL
13 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NO ER OL Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. GI AI Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1184 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CO LO Bondì, giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado,
Appellante
quale IMPRESA DESIGNATA Controparte_1 [...]
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Sarcì per procura a margine della comparsa di costituzione in appello.
Appellata
Controparte_3
Appellata contumace
Conclusioni dell'appellante:
a conferma della sentenza di primo grado, dire e dichiarare responsabile in via esclusiva del sinistro di causa la sig.ra e conseguentemente condannare la stessa in Controparte_4
solido con la n. q. di Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del CP_5
, al risarcimento integrale dei danni subiti dal sig. Controparte_2
; Parte_1
-in riforma della sentenza di primo grado, liquidare tali danni in €. 18.365,02 (di cui €.
12.243,36 a titolo di I.P., €. 1.424,70 per 30 gg. Di I.T.T., €. 474,90 per 20 gg. di I.T.P. al
50%, €. 237,45 per 20 gg. di I.T.P., €. 3.595,10 per il danno morale ed €. 389,51 a titolo di danno patrimoniale per spese mediche), da cui naturalmente detrarre l'importo di €. 12.343,27
già corrisposto alla Compagnia assicurativa nel corso del giudizio di primo grado in ottemperanza dell'ordinanza ex art. 186 bis emessa dal Giudice di prime cure;
-il tutto per un residuo di € 6.021,75;
-con riconoscimento degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto a titolo di risarcimento fino alla data del pagamento dell'ordinanza ex art. 186 bis emessa in corso di
2 causa, a cui da aggiungere gli interessi legali sul residuo dalla data del pagamento, della stessa ordinanza fino alla data dell'integrale soddisfo;
-confermare la condanna dei convenuti in solido alle spese e compensi del primo grado di giudizio secondo la liquidazione fatta nella sentenza impugnata (€. 3.811,12, di cui €. 677,12
per esborsi ed €. 3.134,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali e IVA e
CPA nella misura legalmente dovuta) con conferma anche del provvedimento di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
- con vittoria di spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, da distrarre al procuratore antistatario.
Conclusioni dell'appellata Controparte_1
alla luce dell'offerta banco iudicis, dichiarare cessata la materia del contendere.
nel merito rigettare in ogni caso, il proposto gravame perché infondato in fatto ed in diritto.
confermare in ogni statuizione la sentenza impugnata avente numero n. 189/2020 emessa dal
Tribunale Civile di Palermo nella persona della Dott.ssa Giorgia Lenzi, in data 15.01.2020 e depositata in pari data resa nel procedimento avente numero di R.G. 15001/2016.
con vittoria di spese e compensi difensivi lite o comunque con la integrale o parziale compensazione delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto impugnazione parziale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 189 del 15 gennaio 2020 che, accogliendo solo in parte le domande di risarcimento
3 del danno derivante dalla circolazione stradale dei veicoli da questi formulate in relazione al sinistro occorsogli nella via Villagrazia di Palermo in Palermo il giorno 21.5.2014 quando,
alla guida del motociclo Vespa Piaggio targato CK21179 di proprietà di era CP_6
stato urtato da conducente e proprietaria dell'autovettura Mini Controparte_4
Cooper targata CH502LT, priva di garanzia assicurativa:
- ha accertato la responsabilità esclusiva della convenuta nella causazione del sinistro;
- recepite le conclusioni esposte dal consulente tecnico medico legale -il quale aveva stimato la durata dell'inabilità temporanea assoluta in 30 giorni, quella dell'inabilità temporanea parziale in complessivi 40 giorni (di cui 20 al 50% e 20 al 25%) e valutato gli esiti a carattere permanente incidenti sulla complessiva capacità psico-fisica del danneggiato nella misura del
8%-, ha liquidato il danno non patrimoniale, sulla scorta dei valori indicati dal d.m. 17 luglio
2017 attuativo dell'art. 139 Cod. Ass., in complessivi € 14.380,41 e, ancora, in € 389,51 il danno patrimoniale corrispondente alle spese occorse per la diagnosi e la cura delle patologie conseguite al sinistro;
- ha affermato ricompresi “nella nozione di danno biologico … i pregiudizi attinenti ai profili
dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la
sofferenza morale, non necessariamente transeunte conseguente all'evento lesivo” (pag. 7
della sentenza);
- detratto dalla somma di € 14.769,92 (€ 14.389,41 + € 389,51) l'importo di € 12.173,93,
non oggetto di contestazione a opera della compagnia di assicurazioni e dunque già
4 riconosciuto all'attore con ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 30.1.2017, ha liquidato quanto ancora dovuto all'infortunato in € 2.206,48, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.;
- ha posto le spese di lite e quelle di c.t.u. a carico solidale dei convenuti.
Articolati quattro motivi di impugnazione, si duole l'appellante:
I) del mancato riconoscimento del ristoro del danno morale. Adduce, in punto di fatto, di aver “dato prova anche con documentazione proveniente da strutture pubbliche e
ospedaliere, della sofferenza psichica e fisica subita a causa delle conseguenze riportate
nel sinistro di causa, E ciò anche a prescindere dalla paura derivante dal risveglio a
seguito della perdita di coscienza”, nonché della terapie e cure cui si era sottoposto “che
già di per sé, anche in via presuntiva, provano la sussistenza del danno morale
richiesto” (pag. 7 dell' atto di appello) e richiama, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale che, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 139 D.Lgs.
7.9.2005 n. 209, accorda il risarcimento del pregiudizio morale anche in presenza di residuati micropermanenti;
II) dell'errore di calcolo commesso dal Tribunale nel sottrarre dal risarcimento complessivamente liquidato, pari a € 14.769,92, quanto oggetto dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate (€ 12.173,93), ammontando la differenza tra minuendo e sottraendo a € 2.595,99 e non al minor importo di € 2.206,48 indicato in sentenza;
5 III) dell'errata determinazione dei criteri e degli importi su cui calcolare gli interessi legali, riconosciuti in sentenza come dovuti solo sul residuo liquidato in dispositivo, al netto di quanto corrisposto dalla compagnia di assicurazioni in esecuzione dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. del 30.1.2017, anziché sull'importo totale del risarcimento, sino al pagamento dell'acconto, e sul residuo, solo da tale momento in poi;
IV) dell'errata indicazione anche della decorrenza degli interessi da tardato pagamento,
dovuti sin dalla data del sinistro (21 maggio 2014) o, al più tardi, dalla nota di costituzione in mora inviata alla compagnia di assicurazioni con raccomandata a.r. del
16 giugno 2014.
Nella persistente contumacia di si è costituita in giudizio Controparte_4 [...]
, quale Impresa designata dal , Controparte_1 Controparte_2
che, riconosciuto fondato il secondo motivo di impugnazione, ha offerto di corrispondere
banco judicis € 394,36 a totale ristoro delle pretese di parte appellante. Ha contestato, quanto al resto, l'impugnazione e ne ha chiesto il rigetto.
I motivi di impugnazione che, per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati, discendendo dall'accoglimento del primo, terzo e quarto motivo e dalla conseguente rettifica dell'importo liquidato a titolo di risarcimento,
l'assorbimento del secondo.
Non sembra invero potersi dubitare, in considerazione del consolidato insegnamento della
Suprema Corte al riguardo, della risarcibilità del pregiudizio da sofferenza morale anche in
6 relazione a danni di lieve entità, tali cioè da tradursi in lesioni micropermanenti, imponendosi,
piuttosto -e unicamente-, un maggior rigore nell'apprezzamento delle allegazioni e degli elementi di riscontro, anche di natura presuntiva, che è onere del danneggiato addurre. “(…)
è oramai chiaro (acte clair), a livello giurisprudenziale e non solo, che il danno morale
costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare.
Tuttavia, questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni
biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova
delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi
normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa
prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno
morale (Cass. Sez. 3, ord. n. 5547 del 1 marzo 2024)” (Cass. 20/5/2025, n.13383, in motivazione); “pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare
l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su
entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze
dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane
comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della
specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto
dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la
possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata
come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a)
7 legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno
morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia
manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di
fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di
debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da
legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno
biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno
biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la
prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle
misurabili sul terreno del c.d. danno morale;
da tanto segue la ragionevole affermazione del
principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici
di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore
nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate,
dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità
(salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul
piano del c.d. danno morale (…)” (Cass. Ord. del 3.3.2023 n. 6444, in motivazione).
L'autonomia concettuale tra danno morale che, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è insuscettibile di accertamento medico-legale e danno biologico, inteso quale compromissione dell'integrità psico-fisica della persona e correlate refluenze dinamico-
relazionali sulla vita del danneggiato, esclude che possa dar luogo a duplicazione risarcitoria
8 la partita valutazione del danno alla persona compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del diritto alla salute. “Non costituisce
duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a
titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non
aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale
di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore ( dolore dell'animo,
vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. ), sicché ove sia dedotta e provata
l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare
oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle
micropermanenti” (Cass. civ. 21.9.2023 n. 26985).
E' questo approdo coerente con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
235 del 2014, là ove (punto 10.1 e ss). evidenzia che la norma dell'art. 139 cod. ass. "non è
chiusa anche al risarcimento del danno morale") e oggi definitivamente confermato, sul piano normativo, dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), Cod. Ass., introdotta -con valenza evidentemente interpretativa- dalla legge di stabilità del 2016. La disposizione,
invero, ribadita in attuazione di acquisiti principi di matrice costituzionale la necessità “di
garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non
patrimoniale”, elenca tra le componenti risarcibili, accanto al danno biologico, da liquidarsi secondo il meccanismo tabellare disciplinato dal successivo art. 139, anche il danno morale,
9 disponendo che la relativa liquidazione sia operata mediante aumento percentuale di quanto dovuto a titolo di danno biologico.
Quanto osservato, se disvela l'errore commesso dal primo giudice nel ritenere la liquidazione del danno biologico senz'altro satisfattiva anche del pregiudizio da sofferenza morale, impone di verificare concretezza e fondamento delle allegazioni dell'appellante sul punto.
Ebbene, la pluralità di distretti corporei interessati dalle lesioni, quale si ricava dalla documentazione sanitaria prodotta da parte attrice, sostanziatesi nella frattura pluriframmentaria della rotula destra, in un trauma distorsivo del gomito destro e in un trauma cranico commotivo con perdita di coscienza;
la sottoposizione a intervento chirurgico di osteosintesi per la riduzione cruenta della frattura della rotula;
la non breve durata per periodo di inabilità temporanea;
infine, l'esperienza del ritorno in sé dopo la temporanea perdita di coscienza, fondano la conclusione, di ordine presuntivo, dell'insorgenza nell'infortunato di una condizione di sofferenza interiore, apprezzabile in termini di paura.
Si ravvisano, pertanto, i presupposti per riconoscere all'appellante il ristoro per pregiudizio morale, da liquidarsi equitativamente nella misura del 10% del danno biologico -in esso valorizzate entrambe componenti dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea-
quantificato nella sentenza impugnata e dunque in € 1.438,00.
Il risarcimento complessivamente dovuto a ascende dunque a € 16.207,92, Parte_1
di cui € 14.380,41 per danno biologico, € 1.438,00 per danno morale ed € 389,51 per spese mediche.
10 Le somme liquidate devono essere decurtate dell'importo di € 12.173,93 corrisposto dalla compagnia di assicurazioni in esecuzione dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis c.p.c. emessa dal Tribunale il 30.1.2017.
Onde rendere effettiva l'operazione di sottrazione, occorre tener conto dell'insegnamento della Suprema Corte che indica i criteri da seguire per la detrazione degli acconti. Accolta la
ratio sottesa alla soluzione adottata dalle Sez. Un. n. 1712/1995, chiarisce la Cassazione che
“nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio
attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della
liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi
applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale, per il periodo che va
dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c") sulla somma che residua dopo la
detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione
definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014).” (Cass. civ., sez. III, 20/4/2017,
n. 9950).
Nel concreto, tenuto conto che, delle somme liquidate, alcune (il danno non patrimoniale)
sono espresse ai valori monetari correnti, altre (il rimborso delle spese mediche) all'epoca del sinistro, appare preferibile rendere omogenei credito risarcitorio e acconto devalutando gli importi (tutti a eccezione delle spese mediche) alla data del sinistro, per poi calcolare gli interessi compensativi in aderenza a quanto indicato dalla Suprema Corte.
11 Operando nei termini indicati, risulta che:
- devalutati credito risarcitorio (da gennaio 2020, data della decisione di primo grado,
a maggio 2014, data del sinistro) e acconto (da febbraio 2017 a maggio 2014) risultano pari rispettivamente a € 15.822,11 e a € 12.077,31, così che la rispettiva differenza è
pari a € 3.744,80;
- gli interessi maturati sull'intero capitale (devalutato) dal dì del fatto al pagamento dell'acconto ammontano a € 209,33.
Conclusivamente, l'importo che gli appellati sotto il vincolo della solidarietà sono tenuti a corrispondere a deve essere rideterminato in € 3.954,13 (3.744,80 + 209,33), Parte_1
oltre interessi al saggio legale computati sull'importo di € 3.744,80 dal 1.2.2017 sino al dì
dell'effettiva corresponsione.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai medi della cause di valore compreso tra euro 1.101 ed euro 5.200, in €
1.974,00, di cui € 174,00 per esborsi, € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva ed € 800,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico solidale degli appellati
[...]
e nella spiegata qualità. Di tali spese deve essere Controparte_4 Controparte_1
disposta la distrazione in favore dell'avvocato CO LO Bondì, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia di CP_4
qui dichiarata;
[...]
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 189 del 15 gennaio 2020,
appellata da con atto di citazione notificato il 4.9.2020 a Parte_1 [...]
nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime Controparte_1
della Strada e a ridetermina in € 3.954,13, oltre interessi al saggio Controparte_4
legale sull'importo di € 3.744,80 con decorrenza dal 1.2.2017 sino al dì dell'effettiva corresponsione, la somma per cui è condanna solidale a carico di e Controparte_4
nella qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Controparte_1
Vittime della Strada;
condanna gli appellati e nella qualità di Controparte_4 Controparte_1
impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, sotto il vincolo della solidarietà, alla refusione in favore di delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, liquidate in € 1.974,00 come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.mn. 55/2014. Dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato CO LO Bondì, difensore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 23 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
GI AI NO ER OL
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