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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5256/2023 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Visone Parte_1 C.F._1
Domenico (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Longo Giancarlo Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
01.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso monitorio depositato in data 10.07.2023, ha chiesto Controparte_1
l'emissione di una ingiunzione di pagamento, per l'importo di € 33.490,14 oltre interessi, nei confronti di Parte_1
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che il credito vantato nei confronti della controparte è scaturito dal rapporto di conto corrente n. 56506342, che la debitrice ha intrattenuto
1 con Credit Agricole;
ha evidenziato, altresì, che tale credito è stato acquistato da Controparte_2
che ha conferito procura ad per il recupero del medesimo.
[...] Controparte_1
In data 02.08.2023, pertanto, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1295/2023, con cui è stata accolta la domanda formulata attraverso il ricorso monitorio;
il decreto è stato notificato in data
13.09.2023.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 06.10.2023, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• difetto di titolarità attiva del credito in capo a parte opposta;
• omessa produzione del contratto di conto corrente per cui è causa;
• mancanza di prova del credito;
• applicazione di interessi usurari e anatocistici.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 29.11.2023, si è costituita in giudizio Controparte_1 argomentando in merito all'infondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone, conseguentemente, il rigetto.
1.3 – All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 01.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 06.10.2023, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
13.09.2023.
Inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 06.10.2023, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale dell'incontro tenuto in data 11.01.2024, depositato da parte opponente in data
2 01.02.2024.
2.2 – Atteso che l'opponente non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis comma 2 del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, non essendo stato provato il credito azionato in sede monitoria.
3.1 – Al riguardo, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, occorre considerare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI,
10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
In materia bancaria, tali coordinate ermeneutiche sono state declinate nel senso che la banca, che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, essa ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/03/2022, n. 8131).
È stato precisato, inoltre, che l'estratto di saldaconto bancario di cui all'art. 50 TUB ha efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinarie per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento. Tale efficacia non si estende al successivo giudizio
3 di opposizione a decreto ingiuntivo e ai giudizi ordinari di cognizione, nei quali l'estratto può essere valutato solo come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice (cfr.
Cassazione civile sez. I, 02/07/2024, n. 18117; Cassazione civile sez. I, 02/08/2013, n. 18541). In effetti, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca;
mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr.
Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, n. 33355).
3.2 – Nel caso di specie, al fine assolvere all'onere probatorio gravante a suo carico, l'istituto di credito ha depositato esclusivamente la certificazione prevista dall'art. 50 TUB.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, siffatta documentazione non è sufficiente a provare il credito per cui è causa: a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, infatti, la banca creditrice avrebbe dovuto documentare integralmente l'andamento del rapporto, producendo il contratto di conto corrente e la serie continua degli estratti conto, che è necessaria per dimostrare la formazione del saldo finale.
Tale onere non è stato soddisfatto, atteso che l'opposta non ha depositato il contratto di conto corrente per cui è causa, avendo allegato al ricorso monitorio un diverso contratto, stipulato dall'odierna opponente con Intesa SanPaolo S.p.A. e non con Credit Agricole;
non sono stati prodotti, inoltre, gli estratti conto, per cui non è stato documentato l'andamento del rapporto.
Invero, la creditrice si è limitata a depositare, in allegato alla comparsa di costituzione, tre fideiussioni omnibus, prestate da terzi a garanzia delle obbligazioni assunte dall'odierna opponente;
tuttavia, tali contratti non forniscono alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto di conto corrente per cui è causa, le condizioni del medesimo e il suo andamento;
in altri termini, non risulta provato il saldo a credito dell'istituto bancario.
4 Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opposta, in favore del difensore antistatario dell'opponente; esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre a € 286,00 per spese vive, includenti i costi di iscrizione al ruolo;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1295/2023 del
02.08.2023;
2. condanna parte opposta al pagamento, in favore del difensore antistatario di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi,
C.P.A. e I.V.A., come per legge;
3. condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis comma 2 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 5256/2023 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Visone Parte_1 C.F._1
Domenico (C.F. ); C.F._2
OPPONENTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Longo Giancarlo Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ); C.F._3
OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
01.04.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con ricorso monitorio depositato in data 10.07.2023, ha chiesto Controparte_1
l'emissione di una ingiunzione di pagamento, per l'importo di € 33.490,14 oltre interessi, nei confronti di Parte_1
A sostegno della propria domanda, ha dedotto che il credito vantato nei confronti della controparte è scaturito dal rapporto di conto corrente n. 56506342, che la debitrice ha intrattenuto
1 con Credit Agricole;
ha evidenziato, altresì, che tale credito è stato acquistato da Controparte_2
che ha conferito procura ad per il recupero del medesimo.
[...] Controparte_1
In data 02.08.2023, pertanto, è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 1295/2023, con cui è stata accolta la domanda formulata attraverso il ricorso monitorio;
il decreto è stato notificato in data
13.09.2023.
1.1 – Con atto di citazione notificato in data 06.10.2023, ha formulato Parte_1
opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo, deducendo quanto segue:
• difetto di titolarità attiva del credito in capo a parte opposta;
• omessa produzione del contratto di conto corrente per cui è causa;
• mancanza di prova del credito;
• applicazione di interessi usurari e anatocistici.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
1.2 – Con comparsa depositata in data 29.11.2023, si è costituita in giudizio Controparte_1 argomentando in merito all'infondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone, conseguentemente, il rigetto.
1.3 – All'esito della prima udienza, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 01.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, è necessario dare atto della ammissibilità dell'opposizione, dal momento che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata in data 06.10.2023, entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, avvenuta in data
13.09.2023.
Inoltre, la domanda è procedibile, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., poiché la causa stata iscritta a ruolo in data 06.10.2023, nel rispetto del termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo, previsto dall'art. 165 c.p.c..
2.1 – La procedibilità della domanda è confermata dal regolare esperimento del procedimento di mediazione, imposto dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, che ha avuto esito negativo, come risulta dal verbale dell'incontro tenuto in data 11.01.2024, depositato da parte opponente in data
2 01.02.2024.
2.2 – Atteso che l'opponente non ha partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione senza giustificato motivo, sussistono le condizioni per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis comma 2 del d.lgs. 28/2010.
3 – Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, non essendo stato provato il credito azionato in sede monitoria.
3.1 – Al riguardo, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, occorre considerare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un.,
30/10/2001, n. 13533; Cassazione civile sez. III, 20/01/2015, n. 826; Cassazione civile sez. VI,
10/06/2021, n.16324). Del resto, tale criterio di riparto non muta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (cfr. Cassazione civile. sez. III, 17/11/2003, n. 17371).
In materia bancaria, tali coordinate ermeneutiche sono state declinate nel senso che la banca, che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni. A tal fine, essa ha l'onere di produrre i contratti che legittimano la pretesa e gli estratti conto che documentino l'andamento del rapporto, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta in causa (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/03/2022, n. 8131).
È stato precisato, inoltre, che l'estratto di saldaconto bancario di cui all'art. 50 TUB ha efficacia probatoria limitata al procedimento monitorio, esonerando la banca dalle formalità ordinarie per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento. Tale efficacia non si estende al successivo giudizio
3 di opposizione a decreto ingiuntivo e ai giudizi ordinari di cognizione, nei quali l'estratto può essere valutato solo come elemento indiziario liberamente apprezzabile dal giudice (cfr.
Cassazione civile sez. I, 02/07/2024, n. 18117; Cassazione civile sez. I, 02/08/2013, n. 18541). In effetti, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca;
mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr.
Cassazione civile sez. I, 21/12/2018, n. 33355).
3.2 – Nel caso di specie, al fine assolvere all'onere probatorio gravante a suo carico, l'istituto di credito ha depositato esclusivamente la certificazione prevista dall'art. 50 TUB.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate al paragrafo precedente, siffatta documentazione non è sufficiente a provare il credito per cui è causa: a fronte delle contestazioni sollevate dall'opponente, infatti, la banca creditrice avrebbe dovuto documentare integralmente l'andamento del rapporto, producendo il contratto di conto corrente e la serie continua degli estratti conto, che è necessaria per dimostrare la formazione del saldo finale.
Tale onere non è stato soddisfatto, atteso che l'opposta non ha depositato il contratto di conto corrente per cui è causa, avendo allegato al ricorso monitorio un diverso contratto, stipulato dall'odierna opponente con Intesa SanPaolo S.p.A. e non con Credit Agricole;
non sono stati prodotti, inoltre, gli estratti conto, per cui non è stato documentato l'andamento del rapporto.
Invero, la creditrice si è limitata a depositare, in allegato alla comparsa di costituzione, tre fideiussioni omnibus, prestate da terzi a garanzia delle obbligazioni assunte dall'odierna opponente;
tuttavia, tali contratti non forniscono alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto di conto corrente per cui è causa, le condizioni del medesimo e il suo andamento;
in altri termini, non risulta provato il saldo a credito dell'istituto bancario.
4 Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4 – Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, sono poste a carico di parte opposta, in favore del difensore antistatario dell'opponente; esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia IV del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto per la fascia di riferimento;
oltre a € 286,00 per spese vive, includenti i costi di iscrizione al ruolo;
oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1295/2023 del
02.08.2023;
2. condanna parte opposta al pagamento, in favore del difensore antistatario di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.808,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi,
C.P.A. e I.V.A., come per legge;
3. condanna parte opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 12-bis comma 2 del d.lgs. 28/2010.
Nola, 16/04/2025
Il Giudice
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