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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5611/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
appresentato e difeso da sè medesimo Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.
te pt rappresentato e difeso dall' avv. to SILENZIO ANTONIO giusta procura in atti
Resistente
NONCHE'
Controparte_2 Contumace
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.11.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva l'intimazione di pagamento n. apposizione avverso notificata in data 15.10.2024, ad oggetto la 10020249014923688/000
cartella di pagamento n. 10020130007900579000 nella parte relativa ai
CP_2crediti aventi la quale Ente impositore (nello specifico, sanzione per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 9 legge 141/1992, anno
2009). Eccepiva l'illegittimità del processo notificatorio per mancata prova della regolarità della notifica dell'atto presupposto;
la prescrizione;
il difetto di motivazione della opposta intimazione. Evidenziava altresì che con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore era stata annullata la cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento del contributivo soggettivo per l'anno 2009, dal momento che esso ricorrente era iscritto alla Cassa solo dal 2010 in poi. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: "Dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'intimazione di pagamento esattoriale emessa dall' Controparte_3
[...] relativamente alla somma di Euro 598,53 = = per il presunto "
mancato versamento di sanz. Dichiar. L. 141/92 art. 9 risalenti agli anni 2009, per il decorso termine di prescrizione quinquennale, nonché omessa notifica della cartella di pagamento nonché gli interessi di mora ed accessori, nonché non era iscritto alla CP_2 per l'anno 2009, e per l'effetto ordinare la cancellazione della summenzionata intimazione di pagamento esattoriale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, al procuratore antistatario".
'chiedendo il rigetto della Si costituiva | Controparte_1
domanda con vittoria delle spese di lite.
La Cassa Forense non si costituiva in giudizio;
pertanto, va dichiarata la sua contumacia. Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.07.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre preliminarmente rilevare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n.
21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Pertanto, i soggetti che ricevono la notificazione di cartelle di pagamento per il recupero di crediti previdenziali dispongono di due distinti rimedi processuali, a seconda che intendano contestare nel merito la pretesa contributiva dell'ente oppure vogliano far valere irregolarità formali della procedura.
Nel primo dei due casi è possibile il ricorso al giudice del lavoro, utilizzando la previsione contenuta nei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d. legs. n. 46 del
1999, secondo cui contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore
(comma 5); e il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 6).
Si è sul punto precisato (Cass. Sez.
6 - L., Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011,
Cass. 21153/2019) che « In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24
Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007).
Nel secondo, invece, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del predetto d. legs., in forza del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"
(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della
I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi"
(Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché
i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)".
In sintesi, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato in primo luogo vizi relativi al procedimento notificatorio, ossia il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e l'omessa regolare notifica dell' atto presupposto all'opposta intimazione. E ciò è avvenuto nel rispetto dei 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Ebbene, l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Giova evidenziare che "L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi
2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (cfr Cass. 28688/2018).
Inoltre, l'opposta intimazione contiene l'espressa indicazione delle causali, del periodo di riferimento, precisando che i termini, le modalità e l'autorità competente per eventuali ricorsi sono gli stessi di quelli previsti per gli atti presupposti.
Vi è altresì l'indicazione degli interessi dovuti in relazione a ciascuno degli avvisi di addebito ivi richiamati, e anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, secondo il modello ministeriale.
Gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento,
è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'art. 116, commi 8 e 9, della Legge
n. 388/2000. Il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del
DPR n. 602/73, mediante «decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi». La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, ad avviso della Corte regolatrice, mediante rinvio all'art. 30 del DPR n. 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario dell'atto, anche quanto all'aliquota applicabile (cfr Cass.
4376/2017).
Pertanto, l'eccezione è destituita di fondamento.
Quanto all'eccepita omessa notifica della cartella alla base dell'opposta intimazione, rileva evidenziare che l' CP_4 ha dato prova della detta notifica avvenuta in data 19.02.2013.
L'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza - costituisce il solo documento idoneo a provare in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data , sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass.
8500/2005).
Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale (cfr, ex plurimis Cass.
8032/2004; Cass 8500/2005; Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010).
Nel caso che ci occupa, alcun disconoscimento ha operato parte attrice né ha sollevato censure alla documentazione depositata dall'Ente.
Pertanto, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella di pagamento e l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con orientamento ormai costante la Suprema Corte, infatti, afferma che una volta decorso il termine indicato dall'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999, il credito dell'Istituto previdenziale diventa incontrovertibile, cioè non più contestabile da parte del creditore che perde la possibilità di far valere sia i vizi formali, che il merito della pretesa (cfr. Cass. 7959/2011; Cass.
18145/2012), salva la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi successivi alla notifica del titolo.
Pertanto, la parte ricorrente non può più contestare la fondatezza della pretesa creditoria, potendo il giudice vagliare solo la eccepita prescrizione successiva alla notifica della richiamata cartella.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, risolvendo di recente un contrasto giurisprudenziale, ha sancito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del digs 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 ccc. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato.
.CP Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto". "Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, Province, Comuni e degli altri enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie amministrative" (Cass. SS.UU. 23397/2016).
Il giudicante ritiene di non discostarsi da tale recente pronuncia.
Pertanto, come detto, sarà possibile vagliare solo l'eccezione di prescrizione maturata successiva alla notifica della detta cartella.
Occorre evidenziare che dalla cartella opposta si evince chiaramente che il credito oggetto della stessa attiene alle sanzioni per "dichiarazione irregolare ex art. 9 legge 141 del 1992 per l'anno 2009”, ossia per le sanzioni previste dall'art. 17 della I. n. 576/80 (come modificato ai sensi dell'art. 9 della I. n.
141/92), per l'omesso invio della dichiarazione dei redditi in relazione all'anno 2009.
Secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della I. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare delParte_2
reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta CP_2 ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della I. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori (cfr ex plurimis (Sez. L -, Sentenza n. 27509 del
28/10/2019; Cass. Sez. L-, Sentenza n. 17258 del 02/07/2018; sentenze n. 18130 del 04/08/2010; n. 13545 del 26/05/2008; 20/9/2006 n. 20343; del
24/3/2003 n.4290).
In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav., 20 settembre 2006, n.
20343) nel ribadire che ha natura amministrativa la detta sanzione, ha precisato che la stessa, come tale, è soggetta alla prescrizione quinquennale, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, il cui decorso va correlato al giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire allo scadere dei trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Ciò perché la disciplina generale (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, cit., art. 28) in materia di prescrizione delle sanzioni amministrative
-
pecuniarie non risulta derogata da disposizione speciale in materia di
-
prescrizione della sanzione amministrativa (di cui alla L. 20 settembre 1980,
n. 576, art. 17, comma 4, primo periodo, cit.).
Evidenziato, dunque, il termine quinquennale di prescrizione rilevante nella fattispecie che ci occupa, al momento della notifica in data 15.10.2024 dell'opposta intimazione, la prescrizione non era maturata. Ed invero, alla notifica della cartella di pagamento del 19.02.2013 ha fatto seguito la notifica in data 4.07.2014 del preavviso di fermo amministrativo n.
10080201400016398000, l'adesione alla rottamazione agevolata presentata il 30.04.2019 (doc. 8 ), con accettazione del Controparte_3
23.10.2019 e pagamento della prima rata fissato per il 30.11.2019. In relazione a siffatta documentazione nulla parte attrice ha dedotto.
Giova rammentare che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti trimestrali, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata (Sez. L -, Sentenza n.
10327 del 26/04/2017; Cass. 9242/2024).
La Suprema Corte ha da tempo affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L.,
7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, la Corte Suprema ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato, Cfr. Cass. ord. 18/06/2018, n.
16098; Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr Cass.
19401/2022).
In tale ultima pronuncia, la Corte regolatrice ha altresì evidenziato che, "non si pongono in contrasto con la prima conclusione - anzi, è vero il contrario -
Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549": "
1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p. 5) chiarisce che "in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente,
l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)" e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che "il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari che non presuppongono il riconoscimento del debito o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può
(Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore".
Ebbene, comportando l'adesione alla rottamazione l'interruzione della prescrizione quinquennale che inizia a decorrere dalla scadenza della singola rata non pagata, essendo siffatta scadenza fissata al 30.11.2019, al momento della notifica dell'intimazione del 15.10.2024, alcuna prescrizione era maturata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali tra parte attrice el CP_4 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti della CP_2 convenuta, stante la sua
contumacia.
PQM
Rigetta la domanda;
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'
[...]
delle spese processuali che liquida in euro Controparte_1 '
217,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie;
Nulla per le spese nei confronti della Cassa convenuta
Salerno, 11.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5611/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
appresentato e difeso da sè medesimo Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.
te pt rappresentato e difeso dall' avv. to SILENZIO ANTONIO giusta procura in atti
Resistente
NONCHE'
Controparte_2 Contumace
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 4.11.2024 il ricorrente in epigrafe proponeva l'intimazione di pagamento n. apposizione avverso notificata in data 15.10.2024, ad oggetto la 10020249014923688/000
cartella di pagamento n. 10020130007900579000 nella parte relativa ai
CP_2crediti aventi la quale Ente impositore (nello specifico, sanzione per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 9 legge 141/1992, anno
2009). Eccepiva l'illegittimità del processo notificatorio per mancata prova della regolarità della notifica dell'atto presupposto;
la prescrizione;
il difetto di motivazione della opposta intimazione. Evidenziava altresì che con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore era stata annullata la cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento del contributivo soggettivo per l'anno 2009, dal momento che esso ricorrente era iscritto alla Cassa solo dal 2010 in poi. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: "Dichiarare la nullità e/o l'annullamento dell'intimazione di pagamento esattoriale emessa dall' Controparte_3
[...] relativamente alla somma di Euro 598,53 = = per il presunto "
mancato versamento di sanz. Dichiar. L. 141/92 art. 9 risalenti agli anni 2009, per il decorso termine di prescrizione quinquennale, nonché omessa notifica della cartella di pagamento nonché gli interessi di mora ed accessori, nonché non era iscritto alla CP_2 per l'anno 2009, e per l'effetto ordinare la cancellazione della summenzionata intimazione di pagamento esattoriale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, al procuratore antistatario".
'chiedendo il rigetto della Si costituiva | Controparte_1
domanda con vittoria delle spese di lite.
La Cassa Forense non si costituiva in giudizio;
pertanto, va dichiarata la sua contumacia. Il Giudice, stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza dell'11.07.2025, decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso va disatteso per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre preliminarmente rilevare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n.
21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma).
Pertanto, i soggetti che ricevono la notificazione di cartelle di pagamento per il recupero di crediti previdenziali dispongono di due distinti rimedi processuali, a seconda che intendano contestare nel merito la pretesa contributiva dell'ente oppure vogliano far valere irregolarità formali della procedura.
Nel primo dei due casi è possibile il ricorso al giudice del lavoro, utilizzando la previsione contenuta nei commi 5 e 6 dell'art. 24 del d. legs. n. 46 del
1999, secondo cui contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore
(comma 5); e il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi (comma 6).
Si è sul punto precisato (Cass. Sez.
6 - L., Ordinanza n. 8931 del 19.4.2011,
Cass. 21153/2019) che « In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24
Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007).
Nel secondo, invece, trova applicazione quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29 del predetto d. legs., in forza del quale alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. Ed invero, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)"
(Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016).
E' stato ancora precisato che in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della
I. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi"
(Cass. 18256/2020; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016).
Laddove l'opposizione ex art. 615 cpc- che è un tipo di azione di accertamento negativo del credito - sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del
2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019).
Sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. Nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza
(originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché
i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili.
E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito)".
In sintesi, a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine
(quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata
(tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha lamentato in primo luogo vizi relativi al procedimento notificatorio, ossia il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento e l'omessa regolare notifica dell' atto presupposto all'opposta intimazione. E ciò è avvenuto nel rispetto dei 20 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Ebbene, l'eccezione di difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento va disattesa per le ragioni di seguito illustrate.
Giova evidenziare che "L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi
2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (cfr Cass. 28688/2018).
Inoltre, l'opposta intimazione contiene l'espressa indicazione delle causali, del periodo di riferimento, precisando che i termini, le modalità e l'autorità competente per eventuali ricorsi sono gli stessi di quelli previsti per gli atti presupposti.
Vi è altresì l'indicazione degli interessi dovuti in relazione a ciascuno degli avvisi di addebito ivi richiamati, e anche l'indicazione dei riferimenti normativi per il calcolo degli interessi di mora, secondo il modello ministeriale.
Gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento,
è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'art. 116, commi 8 e 9, della Legge
n. 388/2000. Il tasso di interesse applicato è definito ai sensi dell'art. 30 del
DPR n. 602/73, mediante «decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi». La data di decorrenza degli interessi è fissata dallo stesso articolo alla data di notifica e gli interessi sono dovuti fino alla data del pagamento.
Questo contenuto, ad avviso della Corte regolatrice, mediante rinvio all'art. 30 del DPR n. 602/73, che detta i criteri di calcolo degli interessi di mora, dà luogo a motivazione chiara dell'atto dell'Agente della Riscossione, poiché richiama atti normativi (legge e decreto ministeriale) conoscibili dal destinatario dell'atto, anche quanto all'aliquota applicabile (cfr Cass.
4376/2017).
Pertanto, l'eccezione è destituita di fondamento.
Quanto all'eccepita omessa notifica della cartella alla base dell'opposta intimazione, rileva evidenziare che l' CP_4 ha dato prova della detta notifica avvenuta in data 19.02.2013.
L'avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza - costituisce il solo documento idoneo a provare in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data , sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass.
8500/2005).
Tale avviso di ricevimento, rivestendo la natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale (cfr, ex plurimis Cass.
8032/2004; Cass 8500/2005; Cass. 24852/2006; Cass. 4193/2010).
Nel caso che ci occupa, alcun disconoscimento ha operato parte attrice né ha sollevato censure alla documentazione depositata dall'Ente.
Pertanto, la mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale (tal è la cartella di pagamento e l'avviso di addebito) e lo rende autonoma fonte dell'obbligazione in esso cristallizzata (così come avviene per le sentenze e per i titoli giudiziali coperti da giudicato), precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo di per sé autonoma e nuova fonte di obbligazione).
Con orientamento ormai costante la Suprema Corte, infatti, afferma che una volta decorso il termine indicato dall'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999, il credito dell'Istituto previdenziale diventa incontrovertibile, cioè non più contestabile da parte del creditore che perde la possibilità di far valere sia i vizi formali, che il merito della pretesa (cfr. Cass. 7959/2011; Cass.
18145/2012), salva la possibilità di far valere fatti estintivi, modificativi successivi alla notifica del titolo.
Pertanto, la parte ricorrente non può più contestare la fondatezza della pretesa creditoria, potendo il giudice vagliare solo la eccepita prescrizione successiva alla notifica della richiamata cartella.
La Suprema Corte a Sezioni Unite, risolvendo di recente un contrasto giurisprudenziale, ha sancito che “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 comma 5 del digs 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995) in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 ccc. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato.
.CP Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto". "Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, Province, Comuni e degli altri enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie amministrative" (Cass. SS.UU. 23397/2016).
Il giudicante ritiene di non discostarsi da tale recente pronuncia.
Pertanto, come detto, sarà possibile vagliare solo l'eccezione di prescrizione maturata successiva alla notifica della detta cartella.
Occorre evidenziare che dalla cartella opposta si evince chiaramente che il credito oggetto della stessa attiene alle sanzioni per "dichiarazione irregolare ex art. 9 legge 141 del 1992 per l'anno 2009”, ossia per le sanzioni previste dall'art. 17 della I. n. 576/80 (come modificato ai sensi dell'art. 9 della I. n.
141/92), per l'omesso invio della dichiarazione dei redditi in relazione all'anno 2009.
Secondo il consolidato orientamento della Corte regolatrice la sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della I. n. 576 del 1980, per inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare delParte_2
reddito professionale entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ha natura amministrativa, che non è venuta meno per effetto della privatizzazione di detta CP_2 ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994; ne consegue che tale sanzione è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e non a quella decennale prescritta dall'art. 19, comma 1, della I. n. 576 del 1980, che si riferisce solo ai contributi e ai relativi accessori (cfr ex plurimis (Sez. L -, Sentenza n. 27509 del
28/10/2019; Cass. Sez. L-, Sentenza n. 17258 del 02/07/2018; sentenze n. 18130 del 04/08/2010; n. 13545 del 26/05/2008; 20/9/2006 n. 20343; del
24/3/2003 n.4290).
In particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav., 20 settembre 2006, n.
20343) nel ribadire che ha natura amministrativa la detta sanzione, ha precisato che la stessa, come tale, è soggetta alla prescrizione quinquennale, di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 28, il cui decorso va correlato al giorno in cui è stata commessa la violazione, vale a dire allo scadere dei trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
Ciò perché la disciplina generale (di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, cit., art. 28) in materia di prescrizione delle sanzioni amministrative
-
pecuniarie non risulta derogata da disposizione speciale in materia di
-
prescrizione della sanzione amministrativa (di cui alla L. 20 settembre 1980,
n. 576, art. 17, comma 4, primo periodo, cit.).
Evidenziato, dunque, il termine quinquennale di prescrizione rilevante nella fattispecie che ci occupa, al momento della notifica in data 15.10.2024 dell'opposta intimazione, la prescrizione non era maturata. Ed invero, alla notifica della cartella di pagamento del 19.02.2013 ha fatto seguito la notifica in data 4.07.2014 del preavviso di fermo amministrativo n.
10080201400016398000, l'adesione alla rottamazione agevolata presentata il 30.04.2019 (doc. 8 ), con accettazione del Controparte_3
23.10.2019 e pagamento della prima rata fissato per il 30.11.2019. In relazione a siffatta documentazione nulla parte attrice ha dedotto.
Giova rammentare che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti trimestrali, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dall'inutile scadenza della rata rimasta impagata (Sez. L -, Sentenza n.
10327 del 26/04/2017; Cass. 9242/2024).
La Suprema Corte ha da tempo affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L.,
7.9.2007, n. 18904, Rv. 598868-01): sicché il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Applicando il principio predetto con specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito contributivo, la Corte Suprema ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato, Cfr. Cass. ord. 18/06/2018, n.
16098; Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all'an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (cfr Cass.
19401/2022).
In tale ultima pronuncia, la Corte regolatrice ha altresì evidenziato che, "non si pongono in contrasto con la prima conclusione - anzi, è vero il contrario -
Cass., Sez. 6-5, 26.6.2020, n. 12735, né Cass., Sez. L, 1.3.2021, n. 5549": "
1) non la prima decisione, che in motivazione (cfr. p. 5) chiarisce che "in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente,
l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, atteso che non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento d'essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario (Cass. n. 3347 del 2017)" e, dunque, semplicemente conferma che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo affatto che essa implichi riconoscimento di debito (con conseguente effetto interruttivo della prescrizione); 2) non la seconda, che si limita a precisare che "il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse [come, ad esempio evitare di subire un'esecuzione o misure cautelari che non presuppongono il riconoscimento del debito o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può
(Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore".
Ebbene, comportando l'adesione alla rottamazione l'interruzione della prescrizione quinquennale che inizia a decorrere dalla scadenza della singola rata non pagata, essendo siffatta scadenza fissata al 30.11.2019, al momento della notifica dell'intimazione del 15.10.2024, alcuna prescrizione era maturata.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.
Le spese processuali tra parte attrice el CP_4 seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti della CP_2 convenuta, stante la sua
contumacia.
PQM
Rigetta la domanda;
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'
[...]
delle spese processuali che liquida in euro Controparte_1 '
217,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie;
Nulla per le spese nei confronti della Cassa convenuta
Salerno, 11.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino