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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3723 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 12 dicembre
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8405/2024 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Salvatore Nisi,
- Ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da propri Funzionari,
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, ritualmente notificato, la società
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione Parte_1
avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 0000417 del 10/09/2024 (notificata il
15/11/2024 a mezzo PEC), con la quale l' Controparte_2
, in persona del Direttore p.t., ha ingiunto alla
[...] [...]
in qualità di obbligato solidale, il pagamento della somma di € 17.119,14, Pt_1
di cui € 32,47 per spese di notifica.
In particolare, la Lavoro di contestava alla Controparte_2 CP_1 odierna ricorrente le seguenti violazioni: “1) IRREGOLARE OCCUPAZIONE del dipendente (n. Otranto il 21.3.1962), operaio con Persona_1
1 mansioni di cameriere (…) beneficiario del reddito di cittadinanza. Il datore di lavoro ha omesso di comunicare preventivamente al competente Centro per
l'Impiego l'inizio della prestazione lavorativa del dipendente Persona_1
) dal 19.8.2020 per n.1 g. di effettivo lavoro irregolare. La posizione del
[...] lavoratore è stata regolarizzata solo a seguito dell'accesso ispettivo del
19.08.2020 (….). Inoltre mediante accesso alle banche date veniva accertato CP_3
che il suddetto lavoratore fosse soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza,
e pertanto le sanzioni saranno aumentate del 20%. 2) IRREGOLARE
OCCUPAZIONE della dipendente (n. il 26.3.1967), Parte_2 CP_1 operaio con mansioni di inserviente di cucina (…). Il datore di lavoro ha omesso di comunicare preventivamente al competente Centro per l'Impiego l'inizio della prestazione lavorativa della dipendente (…) dal 19.8.2020 per Parte_2
n.1 g. di effettivo lavoro irregolare. La posizione del lavoratore è stata regolarizzata solo a seguito dell'accesso ispettivo del 19.08.2020 (….). 3)
PRECEDENTE IRREGOLARE OCCUPAZIONE della dipendente Pt_3
(n. Otranto il 01.3.1950), operaia con mansioni di cuoco gastronomo
[...]
(…). Il datore di lavoro ha impiegato alle proprie dipendenze, con mansioni di cuoca (..….) la lavoratrice senza effettuare la preventiva Parte_3 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro dal 29.6.2020 al 8.7.2020
(..….). Dalla documentazione acquisita, infatti, è emerso che la prestazione resa dalla lavoratrice in detto periodo (…), antecedente la regolare occupazione della stessa decorrente dal 09.07.2020 non è stata preceduta da alcuna comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego. 4) PRECEDENTE IRREGOLARE
OCCUPAZIONE della dipendente (n. Scorrano il Parte_4
06.10.1982), operaia con mansioni di inserviente di cucina (…). Il datore di lavoro ha impiegato alle proprie dipendenze, con mansioni di inserviente di cucina (..….) la lavoratrice senza effettuare la preventiva comunicazione Parte_4
di instaurazione del rapporto di lavoro dal 01.7.2020 al 08.07.2020 (..….). Dalla documentazione acquisita, infatti, è emerso che la prestazione resa dalla lavoratrice in detto periodo (…), antecedente la regolare occupazione della stessa decorrente dal 09.07.2020 non è stata preceduta da alcuna comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego. 5) INFEDELI REGISTRAZIONI SUL
2 L.U.L.: - (n. Otranto il 01.3.1950), operaia con qualifica di Parte_3
cuoco (..…): dagli accertamenti effettuati è emerso (….) che sul L.U.L. del mese di luglio e agosto 2020 è stato infedelmente registrato (…) un numero di ore inferiore (a quello effettivamente lavorato) (….); - (n. Parte_4
Otranto il 01.3.1950), operaia con qualifica di commis di sala (..…): dagli accertamenti effettuati è emerso (….) che sul L.U.L. del mese di luglio sono state infedelmente registrate tutte le giornate come permessi non retribuiti, mentre sul
L.U.L. del mese di agosto 2020 sono state infedelmente registrate solo 3 ore al giorno (…); - (n. Poggiardo il 29.1.1989), operaio con qualifica Persona_2 di cameriere (..…): dagli accertamenti effettuati è emerso (….) che sul L.U.L. del mese di luglio e agosto 2020 è stato infedelmente registrato un numero di ore di lavoro giornaliero inferiore (a quello effettivamente lavorato) (….). 6)
VIOLAZIONE DIVIETO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE PER
MEZZO DI DENARO CONTANTE. (n. Scorrano il Parte_4
06.10.1982)- dagli accertamenti effettuati è emerso che la lavoratrice
[...]
, nel mese di agosto 2020, è stata retribuita mediante la Parte_4 corresponsione di denaro contante (€.50,00 al giorno).”.
L'odierna ricorrente adduceva i seguenti motivi di opposizione: “A)
L'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI SI E' ESTINTO EX ART.14
L.689/81 PER OMESSA TEMPESTIVA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI
PER LE QUALI SONO STATE IRROGATE LE SANZIONI;
B) NON SUSSISTONO
I PRESUPPOSTI FATTUALI DELLE SANZIONI IRROGATE;
C) LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGATE SONO COMUNQUE ILLEGITTIME IN PARTE
QUA; D) LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE SONO ALTRESI' NON
MOTIVATE E ILLEGITTIME.”.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “A) ACCERTARE e DICHIARARE che l'obbligo di pagamento delle sanzioni di cui all'ordinanza-ingiunzione all'ordinanza-ingiunzione in epigrafe n.417 del 10.09.2024 si è estinto ex art.14
L.689/1981 per il motivo di opposizione sub A), e quindi annullare, revocare e dichiarare inefficace l'O.I. opposta;
B) in subordine: ACCERTARE e
DICHIARARE che nulla è dovuto per le sanzioni di cui all'ordinanza-ingiunzione in epigrafe n.417 del 10.09.2024 come indicate al motivo di opposizione sub B), e
3 quindi annullare, revocare e dichiarare inefficace in parte qua l'O.I. opposta;
C) in estremo subordine: ACCERTARE e DICHIARARE le somme effettivamente dovute in accoglimento del motivo di opposizione sub C); D) in ogni caso:
DICHIARARE dovute dall'opponente le sanzioni irrogate nella misura del minino edittale di Legge;
E) Spese come per Legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.03.2025, si costituiva nel presente giudizio l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'integrale rigetto della proposta opposizione.
Con provvedimento reso all'udienza del 13.06.2024 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale.
In data 31.10.2025 parte ricorrente depositava nel fascicolo telematico sentenza n. 2987/2025 del 27/10/2025, resa all'esito del giudizio n.690/2025 R.G., promosso da nei confronti di Parte_5 CP_4
Quindi, all'udienza del 5.11.2025, la difesa della ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa, stante la superfluità di alcuna attività istruttoria, in virtù della suddetta pronuncia.
All'udienza odierna, previo deposito di note conclusive ed a seguito di discussione orale, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
§§§§§§§§§§§
Appare opportuno, in primis, rilevare che il provvedimento oggi impugnato trae origine da un accesso ispettivo effettuato in data 19.08.2020 dagli Ispettori del
Lavoro, unitamente ai militari del N.A.S. e dei Carabinieri della Stazione di
Otranto, presso il cocktail bar “Batik” sito in Otranto, gestito dalla Società “
[...]
, risultata amministrata dai Sig.ri e Pt_1 Parte_5 Parte_6
[...]
All'esito dell'attività di accertamento, veniva notificato al sig. Parte_5
verbale di accertamento e notificazione n. LE00000/2021-664-03 del 27.07.2021, propedeutico all'ordinanza ingiunzione n. 417/2024 emessa nei confronti di
, nella sua qualità di legale rappresentante p.t. di Parte_6
4 quale responsabile principale, e nei confronti di Parte_1 Parte_1
in qualità di obbligato in solido ex art.6 L. n.689/81.
[...]
Quindi, la società in persona del sig. , in qualità Parte_1 Parte_5
di legale rappresentante, all'epoca dei fatti Amministratore Unico, proponeva ricorso dinanzi a codesto Tribunale, avverso detta ordinanza, dando origine al presente giudizio, iscritto al n. 8405/2024 R.G..
La medesima ordinanza ingiunzione veniva, altresì, impugnata da Pt_5
, personalmente, e il relativo giudizio veniva iscritto al n. 690/2025 R.G.,
[...]
che si concludeva con sentenza n. 2987/2025, pubblicata il 27/10/2025.
Con la predetta sentenza, il Tribunale di Lecce, nella persona del GOT Dr.ssa
IA RO, accoglieva l'opposizione proposta da Parte_5 personalmente, ed annullato il provvedimento impugnato così motivando: “In accoglimento dell'opposizione, dichiara estinta nei confronti di Parte_5
l'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione n.389 del 30.08.2024 emessa dall' di per il mancato rispetto del termine di cui Controparte_1 CP_1
all'art.14 L.n.689/81 nella notifica del verbale unico di accertamento e Con notificazione che ne costituisce il presupposto; condanna l' di al CP_1
pagamento a favore dell'avv. Salvatore Nisi (…) dichiaratosi antistatario delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi €.3.817,90 di cui €.264,00 per esborsi ed €.3.553,90 per compensi oltre rimborso forf.15%.” (cfr. doc. in atti).
La suddetta sentenza veniva notificata ex art.285 Cpc in data 29/10/2025 a mezzo pec ai sensi dell'art.
3-bis L.53/1994, ai fini della decorrenza del termine di gg.30 per proporre appello (artt.325 e 326 Cpc), all' Controparte_1
(cfr. doc. in atti); pertanto, in data 28/11/2025 scadeva il termine
[...]
di gg.30 dalla notificazione (29/10/2025) della sentenza per proporre impugnazione avverso la stessa.
Parte ricorrente ha depositato in atti certificazione del 5/12/2025 sottoscritta digitalmente dal Cancelliere della Corte di Appello di Lecce attestante che, alla data suindicata (5/12/2025), non è stata proposta impugnazione avverso la sentenza n. 2987/2025 del 27/10/2025 del Tribunale di Lecce (cfr. doc. in atti).
Quindi, si può senza alcun dubbio affermare che la sentenza n. 2987/2025 del
27/10/2025 resa nel giudizio n.690/2025 R.G. da codesto Tribunale è diventa
5 definitiva.
Si evidenzia, altresì, che in data 31.10.2025 parte ricorrente ha depositato in Con atti provvedimento di sgravio emesso dall' di nei confronti di CP_1 Pt_5
, proprio in virtù della predetta sentenza che aveva annullato l'ordinanza
[...] ingiunzione n. 389/2024 (cfr. doc. in atti).
Orbene, considerato che l'ordinanza ingiunzione n. 417 del 10/09/2024, oggetto di impugnazione in questa sede, riguarda i medesimi fatti ed è stata emessa all'esito del medesimo procedimento amministrativo dell'ordinanza ingiunzione n. 389/2024 (oggetto di annullamento da parte di codesto Tribunale con sentenza n. 2987/2025), questo giudice ritiene che, nel caso in esame, sussistono prevalenti ragioni di economia processuale e di certezza giuridica che inducono a statuire che ciò che è stato deciso nell'ambito del giudizio n. 690/2025 R.G. divenga immutabile.
Invero, ai sensi dell'art. 2909 c.c. “L'accertamento della sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Oggetto del giudicato è allora il diritto o lo status che sono stati oggetto del giudizio, nonché il rapporto fondamentale alla base di quel diritto.
La cosa giudicata, quindi, produce un effetto preclusivo-conformativo nei confronti dei giudici che siano successivamente investiti della medesima questione.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, la scrivente dichiara estinta anche nei confronti della in persona del legale rappresentante A.U. Parte_1 Pt_5
, l'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione n. 417 del 10.09.2024
[...] emessa dall' di per i medesimi motivi già accertati Controparte_1 CP_1
con sentenza n. 2987/2025, emessa da codesto Tribunale in data 27.10.2025, divenuta definitiva.
In considerazione della condotta processuale delle parti, nonché dell'immediato sgravio delle somme effettuato dall'Amministrazione resistente a seguito della predetta sentenza, appare opportuno, in questa sede, compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. accoglie l'opposizione proposta dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante A.U. ; Parte_5
2. per l'effetto, in virtù della sentenza n. 2987/2025 divenuta definitiva, dichiara estinta anche nei confronti della l'obbligazione di cui Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n. 417 del 10.09.2024 emessa dall' Controparte_1
di Lecce;
[...]
3. compensa le spese di lite fra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 12 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, all'udienza del 12 dicembre
2025, tenuta a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8405/2024 R.G., avente ad oggetto ”Opposizione ad ordinanza ingiunzione” e vertente tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Salvatore Nisi,
- Ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa da propri Funzionari,
- Resistente -
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 16.12.2024, ritualmente notificato, la società
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione Parte_1
avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. 0000417 del 10/09/2024 (notificata il
15/11/2024 a mezzo PEC), con la quale l' Controparte_2
, in persona del Direttore p.t., ha ingiunto alla
[...] [...]
in qualità di obbligato solidale, il pagamento della somma di € 17.119,14, Pt_1
di cui € 32,47 per spese di notifica.
In particolare, la Lavoro di contestava alla Controparte_2 CP_1 odierna ricorrente le seguenti violazioni: “1) IRREGOLARE OCCUPAZIONE del dipendente (n. Otranto il 21.3.1962), operaio con Persona_1
1 mansioni di cameriere (…) beneficiario del reddito di cittadinanza. Il datore di lavoro ha omesso di comunicare preventivamente al competente Centro per
l'Impiego l'inizio della prestazione lavorativa del dipendente Persona_1
) dal 19.8.2020 per n.1 g. di effettivo lavoro irregolare. La posizione del
[...] lavoratore è stata regolarizzata solo a seguito dell'accesso ispettivo del
19.08.2020 (….). Inoltre mediante accesso alle banche date veniva accertato CP_3
che il suddetto lavoratore fosse soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza,
e pertanto le sanzioni saranno aumentate del 20%. 2) IRREGOLARE
OCCUPAZIONE della dipendente (n. il 26.3.1967), Parte_2 CP_1 operaio con mansioni di inserviente di cucina (…). Il datore di lavoro ha omesso di comunicare preventivamente al competente Centro per l'Impiego l'inizio della prestazione lavorativa della dipendente (…) dal 19.8.2020 per Parte_2
n.1 g. di effettivo lavoro irregolare. La posizione del lavoratore è stata regolarizzata solo a seguito dell'accesso ispettivo del 19.08.2020 (….). 3)
PRECEDENTE IRREGOLARE OCCUPAZIONE della dipendente Pt_3
(n. Otranto il 01.3.1950), operaia con mansioni di cuoco gastronomo
[...]
(…). Il datore di lavoro ha impiegato alle proprie dipendenze, con mansioni di cuoca (..….) la lavoratrice senza effettuare la preventiva Parte_3 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro dal 29.6.2020 al 8.7.2020
(..….). Dalla documentazione acquisita, infatti, è emerso che la prestazione resa dalla lavoratrice in detto periodo (…), antecedente la regolare occupazione della stessa decorrente dal 09.07.2020 non è stata preceduta da alcuna comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego. 4) PRECEDENTE IRREGOLARE
OCCUPAZIONE della dipendente (n. Scorrano il Parte_4
06.10.1982), operaia con mansioni di inserviente di cucina (…). Il datore di lavoro ha impiegato alle proprie dipendenze, con mansioni di inserviente di cucina (..….) la lavoratrice senza effettuare la preventiva comunicazione Parte_4
di instaurazione del rapporto di lavoro dal 01.7.2020 al 08.07.2020 (..….). Dalla documentazione acquisita, infatti, è emerso che la prestazione resa dalla lavoratrice in detto periodo (…), antecedente la regolare occupazione della stessa decorrente dal 09.07.2020 non è stata preceduta da alcuna comunicazione preventiva al Centro per l'Impiego. 5) INFEDELI REGISTRAZIONI SUL
2 L.U.L.: - (n. Otranto il 01.3.1950), operaia con qualifica di Parte_3
cuoco (..…): dagli accertamenti effettuati è emerso (….) che sul L.U.L. del mese di luglio e agosto 2020 è stato infedelmente registrato (…) un numero di ore inferiore (a quello effettivamente lavorato) (….); - (n. Parte_4
Otranto il 01.3.1950), operaia con qualifica di commis di sala (..…): dagli accertamenti effettuati è emerso (….) che sul L.U.L. del mese di luglio sono state infedelmente registrate tutte le giornate come permessi non retribuiti, mentre sul
L.U.L. del mese di agosto 2020 sono state infedelmente registrate solo 3 ore al giorno (…); - (n. Poggiardo il 29.1.1989), operaio con qualifica Persona_2 di cameriere (..…): dagli accertamenti effettuati è emerso (….) che sul L.U.L. del mese di luglio e agosto 2020 è stato infedelmente registrato un numero di ore di lavoro giornaliero inferiore (a quello effettivamente lavorato) (….). 6)
VIOLAZIONE DIVIETO DI CORRISPONDERE LA RETRIBUZIONE PER
MEZZO DI DENARO CONTANTE. (n. Scorrano il Parte_4
06.10.1982)- dagli accertamenti effettuati è emerso che la lavoratrice
[...]
, nel mese di agosto 2020, è stata retribuita mediante la Parte_4 corresponsione di denaro contante (€.50,00 al giorno).”.
L'odierna ricorrente adduceva i seguenti motivi di opposizione: “A)
L'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE SANZIONI SI E' ESTINTO EX ART.14
L.689/81 PER OMESSA TEMPESTIVA CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI
PER LE QUALI SONO STATE IRROGATE LE SANZIONI;
B) NON SUSSISTONO
I PRESUPPOSTI FATTUALI DELLE SANZIONI IRROGATE;
C) LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE IRROGATE SONO COMUNQUE ILLEGITTIME IN PARTE
QUA; D) LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE SONO ALTRESI' NON
MOTIVATE E ILLEGITTIME.”.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “A) ACCERTARE e DICHIARARE che l'obbligo di pagamento delle sanzioni di cui all'ordinanza-ingiunzione all'ordinanza-ingiunzione in epigrafe n.417 del 10.09.2024 si è estinto ex art.14
L.689/1981 per il motivo di opposizione sub A), e quindi annullare, revocare e dichiarare inefficace l'O.I. opposta;
B) in subordine: ACCERTARE e
DICHIARARE che nulla è dovuto per le sanzioni di cui all'ordinanza-ingiunzione in epigrafe n.417 del 10.09.2024 come indicate al motivo di opposizione sub B), e
3 quindi annullare, revocare e dichiarare inefficace in parte qua l'O.I. opposta;
C) in estremo subordine: ACCERTARE e DICHIARARE le somme effettivamente dovute in accoglimento del motivo di opposizione sub C); D) in ogni caso:
DICHIARARE dovute dall'opponente le sanzioni irrogate nella misura del minino edittale di Legge;
E) Spese come per Legge.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24.03.2025, si costituiva nel presente giudizio l' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., al fine di impugnare e contestare integralmente l'atto introduttivo del giudizio e chiedere l'integrale rigetto della proposta opposizione.
Con provvedimento reso all'udienza del 13.06.2024 veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
La causa veniva istruita mediante la sola produzione documentale.
In data 31.10.2025 parte ricorrente depositava nel fascicolo telematico sentenza n. 2987/2025 del 27/10/2025, resa all'esito del giudizio n.690/2025 R.G., promosso da nei confronti di Parte_5 CP_4
Quindi, all'udienza del 5.11.2025, la difesa della ricorrente chiedeva che la causa fosse decisa, stante la superfluità di alcuna attività istruttoria, in virtù della suddetta pronuncia.
All'udienza odierna, previo deposito di note conclusive ed a seguito di discussione orale, si perveniva alla definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 429
c.p.c..
§§§§§§§§§§§
Appare opportuno, in primis, rilevare che il provvedimento oggi impugnato trae origine da un accesso ispettivo effettuato in data 19.08.2020 dagli Ispettori del
Lavoro, unitamente ai militari del N.A.S. e dei Carabinieri della Stazione di
Otranto, presso il cocktail bar “Batik” sito in Otranto, gestito dalla Società “
[...]
, risultata amministrata dai Sig.ri e Pt_1 Parte_5 Parte_6
[...]
All'esito dell'attività di accertamento, veniva notificato al sig. Parte_5
verbale di accertamento e notificazione n. LE00000/2021-664-03 del 27.07.2021, propedeutico all'ordinanza ingiunzione n. 417/2024 emessa nei confronti di
, nella sua qualità di legale rappresentante p.t. di Parte_6
4 quale responsabile principale, e nei confronti di Parte_1 Parte_1
in qualità di obbligato in solido ex art.6 L. n.689/81.
[...]
Quindi, la società in persona del sig. , in qualità Parte_1 Parte_5
di legale rappresentante, all'epoca dei fatti Amministratore Unico, proponeva ricorso dinanzi a codesto Tribunale, avverso detta ordinanza, dando origine al presente giudizio, iscritto al n. 8405/2024 R.G..
La medesima ordinanza ingiunzione veniva, altresì, impugnata da Pt_5
, personalmente, e il relativo giudizio veniva iscritto al n. 690/2025 R.G.,
[...]
che si concludeva con sentenza n. 2987/2025, pubblicata il 27/10/2025.
Con la predetta sentenza, il Tribunale di Lecce, nella persona del GOT Dr.ssa
IA RO, accoglieva l'opposizione proposta da Parte_5 personalmente, ed annullato il provvedimento impugnato così motivando: “In accoglimento dell'opposizione, dichiara estinta nei confronti di Parte_5
l'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione n.389 del 30.08.2024 emessa dall' di per il mancato rispetto del termine di cui Controparte_1 CP_1
all'art.14 L.n.689/81 nella notifica del verbale unico di accertamento e Con notificazione che ne costituisce il presupposto; condanna l' di al CP_1
pagamento a favore dell'avv. Salvatore Nisi (…) dichiaratosi antistatario delle spese e competenze di lite, liquidate in complessivi €.3.817,90 di cui €.264,00 per esborsi ed €.3.553,90 per compensi oltre rimborso forf.15%.” (cfr. doc. in atti).
La suddetta sentenza veniva notificata ex art.285 Cpc in data 29/10/2025 a mezzo pec ai sensi dell'art.
3-bis L.53/1994, ai fini della decorrenza del termine di gg.30 per proporre appello (artt.325 e 326 Cpc), all' Controparte_1
(cfr. doc. in atti); pertanto, in data 28/11/2025 scadeva il termine
[...]
di gg.30 dalla notificazione (29/10/2025) della sentenza per proporre impugnazione avverso la stessa.
Parte ricorrente ha depositato in atti certificazione del 5/12/2025 sottoscritta digitalmente dal Cancelliere della Corte di Appello di Lecce attestante che, alla data suindicata (5/12/2025), non è stata proposta impugnazione avverso la sentenza n. 2987/2025 del 27/10/2025 del Tribunale di Lecce (cfr. doc. in atti).
Quindi, si può senza alcun dubbio affermare che la sentenza n. 2987/2025 del
27/10/2025 resa nel giudizio n.690/2025 R.G. da codesto Tribunale è diventa
5 definitiva.
Si evidenzia, altresì, che in data 31.10.2025 parte ricorrente ha depositato in Con atti provvedimento di sgravio emesso dall' di nei confronti di CP_1 Pt_5
, proprio in virtù della predetta sentenza che aveva annullato l'ordinanza
[...] ingiunzione n. 389/2024 (cfr. doc. in atti).
Orbene, considerato che l'ordinanza ingiunzione n. 417 del 10/09/2024, oggetto di impugnazione in questa sede, riguarda i medesimi fatti ed è stata emessa all'esito del medesimo procedimento amministrativo dell'ordinanza ingiunzione n. 389/2024 (oggetto di annullamento da parte di codesto Tribunale con sentenza n. 2987/2025), questo giudice ritiene che, nel caso in esame, sussistono prevalenti ragioni di economia processuale e di certezza giuridica che inducono a statuire che ciò che è stato deciso nell'ambito del giudizio n. 690/2025 R.G. divenga immutabile.
Invero, ai sensi dell'art. 2909 c.c. “L'accertamento della sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Oggetto del giudicato è allora il diritto o lo status che sono stati oggetto del giudizio, nonché il rapporto fondamentale alla base di quel diritto.
La cosa giudicata, quindi, produce un effetto preclusivo-conformativo nei confronti dei giudici che siano successivamente investiti della medesima questione.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, la scrivente dichiara estinta anche nei confronti della in persona del legale rappresentante A.U. Parte_1 Pt_5
, l'obbligazione di cui all'ordinanza ingiunzione n. 417 del 10.09.2024
[...] emessa dall' di per i medesimi motivi già accertati Controparte_1 CP_1
con sentenza n. 2987/2025, emessa da codesto Tribunale in data 27.10.2025, divenuta definitiva.
In considerazione della condotta processuale delle parti, nonché dell'immediato sgravio delle somme effettuato dall'Amministrazione resistente a seguito della predetta sentenza, appare opportuno, in questa sede, compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. accoglie l'opposizione proposta dalla in persona del Parte_1
legale rappresentante A.U. ; Parte_5
2. per l'effetto, in virtù della sentenza n. 2987/2025 divenuta definitiva, dichiara estinta anche nei confronti della l'obbligazione di cui Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n. 417 del 10.09.2024 emessa dall' Controparte_1
di Lecce;
[...]
3. compensa le spese di lite fra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 12 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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