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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/07/2025, n. 1315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1315 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2413/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2413/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNINI Parte_1 C.F._1
ELISA e dell'avv. REALI ALESSANDRO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBI CP_1 P.IVA_1
FRANCESCO,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBI Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO,
APPELLATE avverso la sentenza n. 3293/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
23/11/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 26 In data 28.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza e/o eccezione reietta e disattesa, a riforma della sentenza n. 3293/2022 pubbl. il 23.11.2022 rep. 6785/2022 del 23.11.2022 - R.G. 14075/2018: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare – anche inaudita altera parte
- la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e dell'esecuzione già iniziata (R.G.E. 100/2021 Tribunale di Firenze) ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 283 e 351 cpc per i motivi tutti meglio dedotti e indicati nel presente atto;
- sempre in via preliminare sospendere il processo di appello ex art. 295 cpc per le ragioni dedotte in narrativa;
- dichiarare l'estromissione dal giudizio di primo e secondo grado di Controparte_2
, per i motivi di cui in narrativa;
[...]
- in via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3293/2022 pubbl. il 23.11.2022 rep. 6785/2022 del 23.11.2022 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione Terza Civile, giudice U. Castagnini, nell'ambito del giudizio R.G. 14075/2018, le seguenti conclusioni così specificate:
- Dichiarare nullo e/o invalido e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto n. 3988/2018 del 10/08/2018 del Tribunale di Firenze, emesso nei confronti della società e del fideiussore Sig. e, Controparte_3 Parte_1 consegu ragione di tutti i motivi espo a e dichiarare che nulla è dovuto da parte del sig. Pt_1
- Accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo a
o in denegata ipotesi il difetto di accessorietà della fideiussione prestata dal CP_1
Sig. , o in ipotesi subordinata la nullità/estinzione della medesima Parte_1 gara in ragione dei motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dallo stesso in favore degli appellati;
- accertare e dichiarare, in via incidentale, la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della lettera di fideiussione omnibus e sua successiva integrazione firmata dal sig. e Parte_1 dichiarare intervenuta la decadenza/estinzione della garanzia da questo prestata per le ragioni dedotte in narrativa;
- a ogni modo, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di apposita C.T.U. sul contratto di conto corrente n. 9469/00 del 06.05.2008 (doc 2 atto di citazione) e sulle aperture di credito/affidamenti ad esso pagina 2 di 26 collegate (doc. 2 e 20 comparsa di costituzione e risposta) volta ad accertare e confermare i vizi denunciati con conseguente quantificazione degli importi illegittimamente percepiti dall'Istituto di credito”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
IN VIA PRELIMINARE
− respingere la richiesta di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c.;
NEL MERITO
IN TESI:
~ dichiarare tardiva ed inammissibile la domanda dell'appellante di “dichiarare intervenuta la decadenza/estinzione della garanzia prestata”;
~ respingere l'appello proposto avverso la sentenza n° 3293/2022 del Tribunale di Firenze, questa confermando in ogni sua parte;
IN IPOTESI:
− respingere l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n° 3988/2018 emesso dal Tribunale di Firenze questo confermando in ogni sua parte;
IN ILTERIORE IPOTESI:
− dichiarare tenuto e condannare il sig. a pagare ad Parte_1 Controparte_4
e per effetto della cessione del credito ora ad la somma di €
[...] Controparte_1
7,38.=, o quella diversa somma che risulti di teressi al tasso annuo del 14,21% annuo dal 30/5/2018 al saldo, od a quel diverso tasso, da quelle diverse date o su quelle diverse somma che risultino di giustizia;
IN OGNI CASO:
− condannare il sig. a rifondere in favore di le spese, Parte_1 Controparte_1 competenze e compe di I grado;
− condannare il sig. a rifondere in favore di le spese, Parte_1 Controparte_1 competenze e compensi del presente giudizio di appello”.
Per : Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
IN VIA PRELIMINARE
− respingere la richiesta di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c.;
NEL MERITO
IN TESI:
pagina 3 di 26 • dichiarare tardiva ed inammissibile la domanda dell'appellante di “dichiarare intervenuta la decadenza/estinzione della garanzia prestata”;
• respingere l'appello proposto avverso la sentenza n° 3293/2022 del Tribunale di Firenze, questa confermando in ogni sua parte;
IN IPOTESI:
− respingere l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n° 3988/2018 emesso dal Tribunale di Firenze questo confermando in ogni sua parte;
IN ULTERIORE IPOTESI:
− dichiarare tenuto e condannare il sig. a pagare ad Parte_1 Controparte_4
e per effetto della cessione del credito ora ad (o comunque in
[...] Controparte_1
i ad ), la somma di € 276.117,3 rsa somma che Controparte_4 risulti di giustizia, oltre interessi al tasso annuo del 14,21% annuo dal 30/5/2018 al saldo, od a quel diverso tasso, da quelle diverse date o su quelle diverse somma che risultino di giustizia;
IN OGNI CASO:
− condannare il sig. a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_4 spese, competenze e compensi del giudizio di I grado;
− condannare il sig. a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_4 spese, competenze e resente giudizio di appell
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La , in persona del Liquidatore p.t. Sig. CP_5 Controparte_3 Pt_1
nonché il Sig. in proprio, in qualità di fideiussore della predetta
[...] Parte_1 società, proponevano opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3988/2018, con il quale il Tribunale di Firenze aveva ingiunto loro di pagare alla la Controparte_6 somma di € 313.895,55, derivante per € 276.117,38 dallo scoperto del c/c n°
9469/00 acceso presso la filiale di Campi Bisenzio, nonché per € 37.778,17 dal residuo di un finanziamento di originari € 250.000.
Gli opponenti chiedevano di revocare il decreto, nonché di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione, deducendo:
- la mancanza di valore probatorio della certificazione ex art. 50 TUB;
- l'assenza di indicazione del TAEG nel contratto di apertura del conto corrente;
pagina 4 di 26 - l'assenza di pattuizione della CMS;
- l'usurarietà del tasso di mora applicato nell'apertura di credito;
- la mancata produzione del contratto quadro per le convenzioni di affidamento;
- l'errata indicazione dell'ISC nel contratto di finanziamento;
- l'errata quantificazione delle rate scadute e degli interessi di mora per il contratto di finanziamento;
- la nullità della fideiussione per superamento dei tassi soglia.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_6
Interveniva in causa , dando atto di aver acquistato da CP_1 Controparte_4
(incorporante per fusione ), in forza di contratto di
[...] Controparte_6 cessione di crediti ex artt. 4 e 7.1 Legge 130/1999 in data 10/12/2020, tutti i crediti di detta cedente sorti nel periodo compreso tra l'1/1/1950 ed il 30/6/2020, tra i quali quello oggetto dell'azione monitoria, circostanza che veniva poi confermata da . Controparte_4
In corso di causa interveniva il fallimento della Parte_2
, nonché il pagamento da parte della Sig.ra altro
[...] Parte_3 fideiussore, della somma richiesta quale residuo del mutuo.
La difesa del chiedeva quindi che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio Pt_1 per la mancata riassunzione nei termini, richiesta che veniva respinta sul presupposto che l'estinzione del rapporto processuale avvenuta a causa della mancata riassunzione da parte della Curatela Fallimentare operasse esclusivamente tra la banca e la società fallita.
Esperita con esito negativo la mediazione delegata dal giudice, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
Con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. l'opponente sollevava ulteriori contestazioni in ordine al rapporto di conto corrente: applicazione di interessi anatocistici;
applicazione di tassi di interessi ultralegali;
erronea applicazione della CMDF e CIV ed evidenziava che l'altro fideiussore ingiunto, Parte_3 aveva provveduto al pagamento delle rate insolute del finanziamento. pagina 5 di 26 All'esito il giudice istruttore ammetteva una consulenza tecnico contabile.
Prima del giuramento del CTU veniva sostituito il giudice istruttore e quest'ultimo revocava l'ordinanza istruttoria fissando l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 3293/2022 pubblicata il 23/11/2022 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3988/2018;
3) condanna al pagamento in favore di in qualità di Parte_1 Controparte_1 cessionaria del credito, della somma complessiva di € 276.117,38 a titolo di saldo debitore di conto corrente, oltre interessi di mora come indicati nel decreto ingiuntivo opposto;
4) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido, delle spese di lite del presente procedimento che liquida CP_2 nella somma complessiva di € 19.375,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il giudice, con riferimento al conto corrente, riteneva che la banca avesse adeguatamente fornito la prova del credito, avendo prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti conto dall'apertura del rapporto alla estinzione, evidenziando anche l'infondatezza della richiesta di azzeramento del saldo iniziale.
La mancata indicazione del TAEG/ISC o l'eventuale divergenza tra l'indicazione sintetica di costo (ISC) fornita dalla banca ed il tasso annuo effettivo veniva ritenuta inidonea ad incidere sulla validità delle clausole negoziali coinvolte, “in quanto l'ISC non costituisce elemento tipico del contratto, bensì mero complemento informativo finalizzato a consentire una realistica valutazione di convenienza da parte del cliente”.
Parimenti, veniva ritenuta irrilevante la mancata pattuizione degli interessi moratori, trovando comunque applicazione quelli corrispettivi. pagina 6 di 26 L'eccezione concernente la commissione di massimo scoperto veniva poi ritenuta generica.
Quanto al lamentato superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di mora convenuto nell'apertura di credito del 6.2.2015, il giudice evidenziava che non emergevano elementi per ritenere che la perizia di parte fosse stata redata secondo criteri conformi alle istruzioni della Banca d'Italia, per cui l'allegazione doveva essere ritenuta generica. In ogni caso, lo stesso tasso indicato dalla parte opponente (17,38%) non poteva essere ritenuto superiore alla soglia applicabile agli interessi moratori, dovendo il tasso di riferimento per gli interessi corrispettivi essere aumentato di 2,1 punti percentuali.
La mancata produzione del contratto quadro veniva ritenuta irrilevante, in quanto i singoli contratti di affidamento contenevano le condizioni economiche da applicare.
Quanto all'anatocismo, la pattuizione originaria del contratto, avvenuta nel 2008,
e quindi successivamente all'emanazione della delibera CICR del 9.2.2000, veniva ritenuta valida, essendo prevista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi;
per il periodo successivo al 2014, invece, il giudice riteneva che la modifica dell'art 120, comma 2 TUB ad opera della Legge 147/2013 non fosse immediatamente precettiva, dovendo attendersi l'emanazione di una specifica delibera da parte del CICR.
Venivano infine ritenute tardive le ulteriori contestazioni.
Con riferimento al finanziamento del 28.6.2011 di originari euro 250.000,00, il giudice riteneva che l'istituto di credito avesse assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto ed allegando il mancato rimborso delle rate ed evidenziava che la materia del contendere era cessata per effetto del pagamento dell'altro fideiussore.
L'eccezione di nullità della fideiussione veniva ritenuta assorbita dal rigetto nel merito dei motivi di opposizione, mentre in relazione all'ulteriore aspetto della violazione della normativa antitrust il giudice, non valutando necessaria la pagina 7 di 26 sospensione del giudizio in attesa della pronuncia sul punto del Tribunale di
Roma, evidenziava che la decisione sul punto era ininfluente nel presente giudizio, non essendo state sollevate eccezioni sulle quali potesse avere influenza l'eventuale nullità delle clausole n. 2, 6, 8.
Veniva altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1 ritenendo che la prova della cessione del credito fosse stata sufficientemente fornita alla luce della produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche alla luce del riconoscimento operato dalla cedente.
Il decreto ingiuntivo veniva comunque revocato, prendendo atto del pagamento operato dall'altro fideiussore, e il veniva condannato a pagare la parte Pt_1 residua del debito.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1
Cont e (di seguito anche APPELLATE o )
[...] Controparte_2 CP_7 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) circa il punto “3) Sulla legittimazione di della sentenza impugnata: CP_1 erroneo convincimento del giudice di primo grado e sua censura;
2) circa il punto “4) fideiussione omnibus” della sentenza impugnata nonché sulla sua decadenza/estinzione: erroneo convincimento del giudice di primo grado e sua censura;
3) sulla irrilevanza della natura della garanzia prestata dal sig. ai fini della Pt_1 declaratoria di nullità ex art. 2 l. 287/1990;
4) circa la mancata estromissione dal giudizio di primo grado di – CP_9 omessa pronuncia sulla domanda;
pagina 8 di 26 5) circa la mancata concessione dei termini ex art. 190 cpc;
6) circa il punto 1 “sul conto corrente” della sentenza impugnata:
a. circa il punto 1.2 della sentenza impugnata inerente la mancata indicazione del TAEG/ISC;
b. circa il punto n.
1.3 della sentenza impugnata sulla mancata indicazione del tasso di mora;
c. circa e con specifico riferimento al punto n.
1.4 della sentenza impugnata inerenti alle CMS;
d. circa e con specifico riferimento al punto 1.5 della sentenza impugnata sul superamento del tasso soglia: vizio della sentenza per violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.;
e. circa e con specifico riferimento al punto 1.7 della sentenza impugnata riguardo e in ordine all'anatocismo;
f. circa e con specifico riferimento al punto 1.8 e in particolare sulla mancata ammissione della CTU.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Cont Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, e contestavano, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna pagina 9 di 26 camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante critica la decisione nella parte in cui è stata ritenuta provata la legittimazione attiva di contestando il valore probatorio CP_1 dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e negando che alla carenza Cont probatoria potesse supplire la dichiarazione resa da .
Tale critica non si confronta correttamente con la giurisprudenza costante, sia di legittimità che di merito, seguita anche da questa Corte.
Si osserva in proposito che in linea generale, nel caso di cessione di crediti in blocco, la cessionaria è tenuta alla prova della intervenuta cessione e quindi dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso e che tale prova può essere fornita mediante la produzione:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico);
b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) delle eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.
A tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi
pagina 10 di 26 inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. […]
L'essenzialità dell'allegazione e della prova del negozio di cessione da parte del cessionario che agisce in giudizio per il soddisfacimento del credito risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.” (Cass. Civ., sez. II, sent. n.
12611/2021).
Inoltre, come afferma la giurisprudenza di legittimità:
• “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass.
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020);
• “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Tuttavia, ancor più di recente, la S.C. ha precisato che “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito pagina 11 di 26 controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass. sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
Pertanto, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
A tale fine, comunque viene riconosciuta una specifica valenza probatoria alla dichiarazione della parte cedente, la quale confermi l'avvenuta stipula del contratto, visto che per questo non è prevista una forma ad substantiam (v. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021). Cont Nel caso in esame, quindi, deve ritenersi che la dichiarazione di relativa al fatto di avere ceduto il credito oggetto di controversia a sia sufficiente a CP_1 dimostrare la legittimazione attiva di quest'ultima, anche trascurando il fatto che l'avviso di cessione conteneva già un collegamento ipertestuale che rinviava pagina 12 di 26 all'elenco delle posizioni cedute, dal quale riscontrare la presenza di quello di cui si discute.
Sotto un diverso profilo il afferma che in ogni caso la cessione non sarebbe Pt_1
a lui opponibile, avendo egli rilasciato una garanzia autonoma, che avrebbe richiesto uno specifico atto di cessione, mai intervenuto.
Con riferimento a tale aspetto, però, si osserva che la giurisprudenza è ormai costante nell'individuare l'elemento discretivo tra una fideiussione ed un contratto autonomo di garanzia nella previsione o meno, ricavabile dal complesso della disciplina negoziale, della possibilità di sollevare eccezioni al creditore (v. per tutte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022).
Ai fini della distinzione, invece, non viene ritenuto decisivo l'inserimento della clausola “a prima richiesta” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 31105 del 04/12/2024).
Nel caso in esame la garanzia prestata da è chiaramente una Parte_1 fideiussione omnibus, come peraltro indicato nella premessa dell'atto. Nessuna clausola di tale garanzia, infatti, prevede preclusioni alla possibilità di sollevare eccezioni al creditore in merito al rapporto garantito, essendo indicata esclusivamente la clausola a prima richiesta al punto 7).
Così qualificato il rapporto, quindi, trova necessariamente applicazione il disposto dell'art. 1263 c.c., in base al quale il credito ceduto viene trasferito al cessionario con tutti i suoi accessori, ivi comprese le garanzie personali.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante, nell'ipotesi di qualificazione della garanzia quale fideiussione omnibus, invoca il rilievo d'ufficio della nullità parziale derivante dall'essere il modello utilizzato frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Come è noto, con provvedimento del 2.5.2005 la Banca d'Italia ha accertato che
“le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della pagina 13 di 26 legge n. 287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina.
Più nel dettaglio, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: (i) la c.d.
“clausola di riviviscenza” in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); (ii) la c.d. “clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957, che si intende derogato” (art. 6); (iii) la c.d. “clausola di sopravvivenza” in deroga all'art.1939 c.c., a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il contenuto è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione n. 41994/2021, dove è stata accolta la soluzione della nullità parziale, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La fideiussione prestata dal è, come si è detto, una fideiussione omnibus e Pt_1 riporta tutte e tre le clausole prese in esame dall'ABI. Per quanto la garanzia sia pagina 14 di 26 successiva all'accertamento dell'intesa, deve ritenersi provato che nel caso specifico sia stato utilizzato lo schema censurato.
In ragione del principio di conservazione del contratto e in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite, comunque, la nullità deve intendersi circoscritta alle clausole richiamate, non avendo il fideiussore provato ai sensi dell'art. 1419 co. 1
c.c., che tali disposizioni fossero essenziali per l'assetto globale degli interessi perseguito da entrambe le parti.
Ciononostante, tale nullità non risulta produttiva di effetti nel caso concreto.
L'unica incidenza pratica che viene indicata dall'appellante, infatti, è riferita al mancato rispetto dell'art. 1957 c.c., non potendo essere invocata la deroga contenuta nella clausola n. 6).
Va però evidenziato che l'appellante non ha mai sollevato l'eccezione di decadenza nel giudizio di primo grado, prospettandola soltanto nel presente giudizio.
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che “L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito” (Sez. 3, Ordinanza n. 835 del
13/01/2025 e in senso conforme Sez. 1, Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
Non essendo stata ritualmente proposta, quindi, l'eccezione non può essere esaminata.
In ogni caso, poi, la garanzie prestata dal contiene anche, al punto n. 7, una Pt_1 clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla Banca di Italia - allora quale Autorità Garante concorrenza - nel provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005), che - pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale - consente comunque alla
AN di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi. pagina 15 di 26 Essendo, come detto, la fideiussione del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (si veda per tutte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 835 del
13/01/2025).
Nel caso in esame è lo stesso appellante ad ammettere che la richiesta stragiudiziale è intervenuta nel rispetto dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è assorbita dalla precedente.
Con il terzo motivo l'appellante deduce che l'effettiva qualificazione giuridica del negozio concluso dal sig. con la sottoscrizione della lettera di fideiussione Pt_1 omnibus datata 20.05.2008 e della sua successiva modifica sarebbe irrilevante ai fini dell'applicabilità della normativa antitrust.
La questione risulta in ogni caso assorbita da quanto detto in precedenza in ordine alla mancanza di effetti pratici della nullità delle clausole negoziali.
4. La quarta censura alla sentenza impugnata è inammissibile.
Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia omesso di estromettere dal giudizio la . CP_6 Controparte_4
Si evidenzia infatti che nella comparsa di costituzione ex art. 111 cpc del
08.02.2021 aveva affermato: “Ciò premesso con la CP_1 Controparte_1 presente comparsa, si costituisce quindi nel presente giudizio con l'avv. Francesco
Gambi, confermando, ratificando e facendo proprie tutte le proprie precedenti richieste, istanze e difese del Cessionario, con richiesta di estromissione dello stesso”.
pagina 16 di 26 Il evidenzia di avere acconsentito all'estromissione con la nota scritta del Pt_1
10.11.2022 autorizzata per l'udienza del 23.11.2022 (“In merito alla richiesta di estromissione della Cedente, la presente difesa, con il presente atto, manifesta il proprio consenso”).
A norma dell'art. 111 c.p.c., “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie … In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
La norma, quindi, prescrive la necessità ai fini dell'estromissione del consenso
“delle altre parti”.
Nel caso in esame per altre parti devono essere intesi, oltre al anche Pt_1 [...]
, poi divenuta , peraltro la parte che avrebbe dovuto CP_6 Controparte_4 essere estromessa.
Con la nota del 15.2.2021 aveva chiesto di essere estromessa. Controparte_4
Tale richiesta, successiva alla costituzione di ben può essere valutata quale CP_1 consenso alla prima richiesta.
Vi erano pertanto i presupposti per estromettere la parte dal giudizio, ma il giudice non si è pronunciato al riguardo, neppure implicitamente come sarebbe stato laddove la sentenza fosse stata emessa esclusivamente nei confronti della cessionaria.
Va però evidenziato che il terzo comma dell'art. 111 c.p.c. non prevede un obbligo di estromissione, ma esclusivamente la sua possibilità, lasciando quindi un evidente margine di discrezionalità al giudice.
La decisione di non provvedere sulla richiesta, quindi, non può essere censurata in sede di appello.
5. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo l'appellante si duole della mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., affermando che la scelta del giudice di procedere con la pagina 17 di 26 discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. avrebbe pregiudicato il suo diritto di difesa.
L'art. 281 sexies c.p.c. prevede: “Se non dispone a norma dell'articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Il legislatore ha quindi lasciato al giudice la discrezionalità nello scegliere lo schema procedimentale per giungere alla decisione.
È poi la stessa norma a prevedere le modalità di esercizio del diritto di difesa per le parti, stabilendo la facoltà per queste di chiedere la fissazione di un'udienza successiva a quella di precisazione delle conclusioni per la discussione.
Nessuna lesione dei diritti della difesa può pertanto ritenersi insita nella scelta di questo meccanismo processuale, espressamente previsto dal legislatore.
Nel caso specifico, poi, essendo stata l'udienza di discussione orale sostituita con lo scambio di note scritte, l'odierna parte appellante ha avuto modo di scrivere una nota nella quale ha riepilogato le proprie difese.
In tale nota non è stato richiesto il rinvio dell'udienza di discussione, come previsto dall'art. 281 sexies, ma la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., non previsti nello schema procedimentale utilizzato dal giudice.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha rigettato tale istanza, in quanto irrituale.
6. La sesta censura alla sentenza impugnata è parzialmente fondata.
Con il sesto motivo vengono riproposte nel merito le censure mosse con riferimento al contratto di conto corrente, prestando sostanziale acquiescenza l'appellante con riferimento alla pronuncia di cessata materia del contendere in relazione al finanziamento.
pagina 18 di 26 6.1. Sotto un primo profilo viene criticata l'affermazione secondo cui l'errata indicazione del TAEG non determinerebbe alcuna nullità del rapporto, avendo esclusivamente finalità informative, al pari dell' Pt_4
L'appellante fa invece derivare l'obbligatorietà dell'indicazione di tale dato dal quarto comma dell'art. 117 TUB e dalla Delibera del CICR 04.03.2003.
La prima norma, però, non prevede affatto la necessaria indicazione nei contratti di conto corrente del TAEG, prescrivendo esclusivamente la necessità di indicare per iscritto i tassi di interesse applicati.
Il TAEG è un concetto differente dal tasso di interesse, rappresentando il costo complessivo di un finanziamento.
La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nell'affermare che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
La decisione impugnata è quindi perfettamente coerente con tali principi, ai quali aderisce anche questa Corte.
Anche ammettendo che vi fosse la discrasia lamentata dall'appellante, quindi, essa non darebbe luogo ad alcuna nullità contrattuale, per cui risulta irrilevante nel presente giudizio, nel quale non viene prospettata alcuna responsabilità contrattuale o precontrattuale per la violazione dei doveri informativi.
6.2. Sotto un secondo profilo l'appellante critica la decisione nella parte in cui viene affermato che «Parimenti irrilevante è la mancata pattuizione degli interessi pagina 19 di 26 moratori poiché, in tale ipotesi, saranno applicati - come è avvenuto nel caso di specie gli interessi debitori pattuiti convenzionalmente. L'art. 1224, comma 1 c.c. dispone infatti che “se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore
a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”»
Anche in questo caso viene richiamato il disposto del quarto comma dell'art. 117
TUB, dal quale l'appellante ricava la necessità di indicare anche i tassi di mora.
Anche tale critica è infondata, in quanto la necessaria pattuizione per iscritto dei tassi di interesse non implica che debbano essere previsti sia quelli corrispettivi che quelli moratori. Ciò che l'art. 117 TUB prescrive è la necessaria pattuizione di un tasso attivo ed uno passivo, sanzionando la mancanza con l'applicazione di un tasso sostitutivo. Non è invece necessario che venga pattuita ogni forma di interesse, trovando in mancanza applicazione quello indicato nel contratto per ogni genere di ipotesi.
La mancata indicazione degli interessi moratori, quindi, ben può essere intesa quale indice del fatto che le parti non abbiano inteso pattuire un tale interesse, evidentemente nell'ottica di applicare a tutto il rapporto l'unico tasso indicato nel contratto.
La decisione impugnata è pertanto corretta anche sotto questo aspetto.
6.3. L'appellante contesta la decisione anche nella parte in cui afferma che l'eccezione sollevata in punto di nullità della CMS è generica ed ipotetica.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il aveva evidenziato: Pt_1
«Si precisa che “Una commissione, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza e determinabilità dell'onere aggiunto che viene ad imporsi al cliente, e ciò è solo quando sono previsti esplicitamente il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la sua periodicità” (Tribunale di Reggio Emilia, sent.650 del 23 Aprile 2014).
Nel caso specifico, si rileva che la commissione di massimo scoperto è stata indicata attraverso una percentuale pari allo 0,75%».
pagina 20 di 26 Non è condivisibile l'assunto secondo il quale l'eccezione sarebbe stata sollevata in termini soltanto generici. La parte non aveva infatti l'onere di allegare ulteriori fatti a sostegno della propria eccezione, che peraltro afferendo ad una nullità era anche rilevabile d'ufficio, avendo correttamente indicato il motivo dal quale ha fatto derivare l'assenza di causa debendi, e non essendo tenuta ad indicare i singoli addebiti a titolo di CMS.
La ricostruzione giuridica risulta poi corretta, essendo la giurisprudenza costantemente orientata nel ritenere nulla per indeterminatezza la previsione contrattuale che individui la CMS con riferimento esclusivo ad una percentuale, senza indicare periodicità e base di calcolo (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022).
Quanto al merito, inoltre, il contratto di conto corrente del 6.5.2008 (doc. 1 di parte convenuta in primo grado) prevede in effetti una commissione di massimo scoperto trimestrale dell'1,5%, senza ulteriori precisazioni sulla base di calcolo.
Il successivo atto integrativo del 6.2.2015, invece, prevede la Commissione di
Istruttoria Veloce e la Commissione di Disponibilità Fondi (come peraltro il contratto quadro di affidamento).
La previsione contenuta nel contratto iniziale è quindi nulla per indeterminatezza, non essendo sufficiente il generico richiamo al “massimo scoperto”.
Occorre pertanto ricalcolare il saldo dare/avere depurato dagli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto.
6.4. L'appellante critica la decisione anche con riferimento al rigetto dell'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse.
In particolare, viene criticato il seguente passaggio della decisione: “dalla lettura della perizia prodotta non risulta evidente che la parte abbia calcolato il tasso di interesse alla stregua delle istruzioni di Banca d'Italia secondo un criterio di omogeneità rispetto alla rilevazione del TEGM, nel rispetto del cd. Principio di simmetria riconosciuto dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 16303/2018 (in
pagina 21 di 26 riferimento alla CMS) e n. 1957/2020 proprio in riferimento agli interessi moratori)”.
Afferma l'appellante che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, nella relazione è stato espressamente indicato che i calcoli sono stati effettuati utilizzando la formula proposta dalla Banca d'Italia ed invoca comunque l'inserimento nel calcolo del tasso di tutti i costi.
Con riferimento a tali contestazioni occorre premettere che la censura di usurarietà degli interessi può essere valutata esclusivamente con riferimento al rapporto di conto corrente, non essendo stata impugnata la decisione nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al finanziamento, e non avendo comunque interesse l'appellante ad una pronuncia sul punto, essendosi limitato a sollevare sul punto un'eccezione.
Non risulta pertanto pertinente la perizia di parte prodotta come doc. 7 in primo grado.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il si è comunque soffermato Pt_1 anche sul tasso di mora convenuto nell'atto integrativo datato 06.02.2005 in misura del 16,4625%. Sono stati in proposito richiamati i calcoli effettuati dal consulente di parte, che ha calcolato la percentuale rappresentativa delle spese incrementali nello 0,9199%, per cui il tasso effettivo sarebbe pari al 17,3824%, superiore al tasso soglia del periodo individuato nel 16,4625%.
Il giudice di primo grado ha preso posizione su tale affermazione, rilevando che
“… anche assumendo quale valore di riferimento quello indicato dalla opponente
(17,38%), non si determinerebbe un superamento del tasso soglia applicabile agli interessi moratori in quanto il tasso soglia di riferimento per gli interessi corrispettivi deve essere aumentato di 2.1 punti percentuali …”.
Tale affermazione non viene sottoposta ad una specifica critica e risulta comunque del tutto condivisibile, essendo conforme alla giurisprudenza costante, sia di questa Corte che di legittimità (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26286 del
17/10/2019). pagina 22 di 26 Nella consulenza di parte richiamata dall'opponente (doc. 3 prodotto in primo grado), per di più, si evidenzia che il calcolo del costo complessivo del finanziamento è stato effettuato inserendo anche la Commissione di SS
SC.
Tale metodologia è stata però sconfessata dalla giurisprudenza dominante, seguita anche da questa Corte.
Afferma in proposito la Suprema Corte: «in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati» (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 ed in senso conforme Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 1464 del 18/01/2019).
L'allegazione risulta pertanto viziata da un errore metodologico di fondo che la fa apparire generica ed inattendibile.
Viene fatta dal CTU anche un'analisi dei tassi di interesse applicati nell'apertura di credito nel primo trimestre del 2017.
pagina 23 di 26 A prescindere da ogni questione in ordine alla correttezza dei conteggi eseguiti, non può non rilevarsi che l'aspetto sottolineato delinea un caso di usura sopravvenuta, venendo ragguagliato il tasso originariamente pattuito con quello di riferimento per lo specifico trimestre.
Anche nei rapporti di conto corrente la giurisprudenza di questa Corte esclude la possibilità di valutare l'usura sopravvenuta. I principi espressi dalla Suprema
Corte in tema di mutuo (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017), infatti, ben possono trovare applicazione anche in tale materia, avendo valenza generale. Infatti, il riferimento contenuto nell'art. 644 c.p. al concetto di farsi dare o promettere interessi usurari richiama chiaramente il momento genetico dell'obbligazione, per cui non possono avere rilievo successive modifiche del tasso di riferimento.
Anche a voler ritenere che la richiesta di interessi che in corso di rapporto siano diventati usurari possa configurare una violazione dei principi di buona fede, poi,
è lo stesso perito di parte ad evidenziare che nel caso specifico la banca ha provveduto a rettificare gli interessi per quel trimestre, riconducendoli entro la soglia.
6.5. Sotto un quinto profilo l'appellante critica il punto 1.7 della sentenza impugnata con riferimento al rigetto della domanda riguardante l'anatocismo.
In particolare, la critica si incentra sull'adesione da parte del giudice di primo grado all'orientamento giurisprudenziale che esclude che la modifica normativa introdotta nel 2014, in assenza di delibera attuativa (espressamente richiamata dall'art. 120, comma TUB) potesse assumere immediata portata precettiva in ordine al divieto di anatocismo.
Afferma viceversa l'appellante che la Legge di stabilità del 2014 (legge n.147 del
27.12.203, comma 629) ha espressamente dichiarato il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi e tale norma sarebbe immediatamente precettiva, anche in mancanza dell'adozione di una apposita delibera attuativa da parte del CICR.
La critica è fondata. pagina 24 di 26 L'art.1, comma 629, della Legge 27.12.2013 n. 147 ha sostituito il secondo comma dell'art. 120 del TUB nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova disposizione è entrata in vigore il 1.1.2014, come previsto dal comma
749 del medesimo articolo 1.
La giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte si è da tempo adeguata, precisa che “il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n.
385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628 (rectius 629), della l.
n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 (rectius 1 gennaio 2014) ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Sez. 1, Sentenza n. 21344 del
30/07/2024).
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, quindi, la capitalizzazione degli interessi risulta illegittima a decorrere dall'1.1.2014, per cui il conteggio dei rapporti dare avere deve essere depurato anche da questa posta.
Il successivo punto 6.6., con il quale l'appellante si duole della mancata ammissione della CTU risulta assorbito dai precedenti.
7. In definitiva, quindi, si rende necessario disporre una consulenza tecnica al fine di verificare il corretto saldo del conto corrente c/c n° 9469/00 acceso presso la filiale di Campi Bisenzio della depurato dagli addebiti relativi Controparte_6 alla CMS e dalla capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo all'1.1.2014. pagina 25 di 26 8. Le spese di lite saranno regolate all'esito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e avverso Parte_1 CP_1 Controparte_2 la sentenza n. 3293/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
23/11/2022, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della pattuizione della Commissione di SS SC e, per il periodo successivo all'1.12.2014, della capitalizzazione degli interessi in relazione al conto corrente c/c n° 9469/00 acceso presso la filiale di Campi Bisenzio della
; Controparte_6
2. Rigetta nel resto l'appello proposto;
3. Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini della rideterminazione del saldo dare/avere depurato dagli addebiti dovuti alle suddette pattuizioni nulle;
4. Rimette all'esito la liquidazione delle spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2413/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERNINI Parte_1 C.F._1
ELISA e dell'avv. REALI ALESSANDRO,
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBI CP_1 P.IVA_1
FRANCESCO,
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GAMBI Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO,
APPELLATE avverso la sentenza n. 3293/2022 emessa dal Tribunale di Firenze pubblicata il
23/11/2022
CONCLUSIONI
pagina 1 di 26 In data 28.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza e/o eccezione reietta e disattesa, a riforma della sentenza n. 3293/2022 pubbl. il 23.11.2022 rep. 6785/2022 del 23.11.2022 - R.G. 14075/2018: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare – anche inaudita altera parte
- la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata e dell'esecuzione già iniziata (R.G.E. 100/2021 Tribunale di Firenze) ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 283 e 351 cpc per i motivi tutti meglio dedotti e indicati nel presente atto;
- sempre in via preliminare sospendere il processo di appello ex art. 295 cpc per le ragioni dedotte in narrativa;
- dichiarare l'estromissione dal giudizio di primo e secondo grado di Controparte_2
, per i motivi di cui in narrativa;
[...]
- in via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3293/2022 pubbl. il 23.11.2022 rep. 6785/2022 del 23.11.2022 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione Terza Civile, giudice U. Castagnini, nell'ambito del giudizio R.G. 14075/2018, le seguenti conclusioni così specificate:
- Dichiarare nullo e/o invalido e/o inammissibile il decreto ingiuntivo opposto n. 3988/2018 del 10/08/2018 del Tribunale di Firenze, emesso nei confronti della società e del fideiussore Sig. e, Controparte_3 Parte_1 consegu ragione di tutti i motivi espo a e dichiarare che nulla è dovuto da parte del sig. Pt_1
- Accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva del rapporto obbligatorio in capo a
o in denegata ipotesi il difetto di accessorietà della fideiussione prestata dal CP_1
Sig. , o in ipotesi subordinata la nullità/estinzione della medesima Parte_1 gara in ragione dei motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dallo stesso in favore degli appellati;
- accertare e dichiarare, in via incidentale, la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della lettera di fideiussione omnibus e sua successiva integrazione firmata dal sig. e Parte_1 dichiarare intervenuta la decadenza/estinzione della garanzia da questo prestata per le ragioni dedotte in narrativa;
- a ogni modo, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione di apposita C.T.U. sul contratto di conto corrente n. 9469/00 del 06.05.2008 (doc 2 atto di citazione) e sulle aperture di credito/affidamenti ad esso pagina 2 di 26 collegate (doc. 2 e 20 comparsa di costituzione e risposta) volta ad accertare e confermare i vizi denunciati con conseguente quantificazione degli importi illegittimamente percepiti dall'Istituto di credito”.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
IN VIA PRELIMINARE
− respingere la richiesta di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c.;
NEL MERITO
IN TESI:
~ dichiarare tardiva ed inammissibile la domanda dell'appellante di “dichiarare intervenuta la decadenza/estinzione della garanzia prestata”;
~ respingere l'appello proposto avverso la sentenza n° 3293/2022 del Tribunale di Firenze, questa confermando in ogni sua parte;
IN IPOTESI:
− respingere l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n° 3988/2018 emesso dal Tribunale di Firenze questo confermando in ogni sua parte;
IN ILTERIORE IPOTESI:
− dichiarare tenuto e condannare il sig. a pagare ad Parte_1 Controparte_4
e per effetto della cessione del credito ora ad la somma di €
[...] Controparte_1
7,38.=, o quella diversa somma che risulti di teressi al tasso annuo del 14,21% annuo dal 30/5/2018 al saldo, od a quel diverso tasso, da quelle diverse date o su quelle diverse somma che risultino di giustizia;
IN OGNI CASO:
− condannare il sig. a rifondere in favore di le spese, Parte_1 Controparte_1 competenze e compe di I grado;
− condannare il sig. a rifondere in favore di le spese, Parte_1 Controparte_1 competenze e compensi del presente giudizio di appello”.
Per : Controparte_4
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
IN VIA PRELIMINARE
− respingere la richiesta di sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c.;
NEL MERITO
IN TESI:
pagina 3 di 26 • dichiarare tardiva ed inammissibile la domanda dell'appellante di “dichiarare intervenuta la decadenza/estinzione della garanzia prestata”;
• respingere l'appello proposto avverso la sentenza n° 3293/2022 del Tribunale di Firenze, questa confermando in ogni sua parte;
IN IPOTESI:
− respingere l'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n° 3988/2018 emesso dal Tribunale di Firenze questo confermando in ogni sua parte;
IN ULTERIORE IPOTESI:
− dichiarare tenuto e condannare il sig. a pagare ad Parte_1 Controparte_4
e per effetto della cessione del credito ora ad (o comunque in
[...] Controparte_1
i ad ), la somma di € 276.117,3 rsa somma che Controparte_4 risulti di giustizia, oltre interessi al tasso annuo del 14,21% annuo dal 30/5/2018 al saldo, od a quel diverso tasso, da quelle diverse date o su quelle diverse somma che risultino di giustizia;
IN OGNI CASO:
− condannare il sig. a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_4 spese, competenze e compensi del giudizio di I grado;
− condannare il sig. a rifondere in favore di le Parte_1 Controparte_4 spese, competenze e resente giudizio di appell
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
La , in persona del Liquidatore p.t. Sig. CP_5 Controparte_3 Pt_1
nonché il Sig. in proprio, in qualità di fideiussore della predetta
[...] Parte_1 società, proponevano opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 3988/2018, con il quale il Tribunale di Firenze aveva ingiunto loro di pagare alla la Controparte_6 somma di € 313.895,55, derivante per € 276.117,38 dallo scoperto del c/c n°
9469/00 acceso presso la filiale di Campi Bisenzio, nonché per € 37.778,17 dal residuo di un finanziamento di originari € 250.000.
Gli opponenti chiedevano di revocare il decreto, nonché di accertare e dichiarare la nullità della fideiussione, deducendo:
- la mancanza di valore probatorio della certificazione ex art. 50 TUB;
- l'assenza di indicazione del TAEG nel contratto di apertura del conto corrente;
pagina 4 di 26 - l'assenza di pattuizione della CMS;
- l'usurarietà del tasso di mora applicato nell'apertura di credito;
- la mancata produzione del contratto quadro per le convenzioni di affidamento;
- l'errata indicazione dell'ISC nel contratto di finanziamento;
- l'errata quantificazione delle rate scadute e degli interessi di mora per il contratto di finanziamento;
- la nullità della fideiussione per superamento dei tassi soglia.
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_6
Interveniva in causa , dando atto di aver acquistato da CP_1 Controparte_4
(incorporante per fusione ), in forza di contratto di
[...] Controparte_6 cessione di crediti ex artt. 4 e 7.1 Legge 130/1999 in data 10/12/2020, tutti i crediti di detta cedente sorti nel periodo compreso tra l'1/1/1950 ed il 30/6/2020, tra i quali quello oggetto dell'azione monitoria, circostanza che veniva poi confermata da . Controparte_4
In corso di causa interveniva il fallimento della Parte_2
, nonché il pagamento da parte della Sig.ra altro
[...] Parte_3 fideiussore, della somma richiesta quale residuo del mutuo.
La difesa del chiedeva quindi che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio Pt_1 per la mancata riassunzione nei termini, richiesta che veniva respinta sul presupposto che l'estinzione del rapporto processuale avvenuta a causa della mancata riassunzione da parte della Curatela Fallimentare operasse esclusivamente tra la banca e la società fallita.
Esperita con esito negativo la mediazione delegata dal giudice, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc.
Con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. l'opponente sollevava ulteriori contestazioni in ordine al rapporto di conto corrente: applicazione di interessi anatocistici;
applicazione di tassi di interessi ultralegali;
erronea applicazione della CMDF e CIV ed evidenziava che l'altro fideiussore ingiunto, Parte_3 aveva provveduto al pagamento delle rate insolute del finanziamento. pagina 5 di 26 All'esito il giudice istruttore ammetteva una consulenza tecnico contabile.
Prima del giuramento del CTU veniva sostituito il giudice istruttore e quest'ultimo revocava l'ordinanza istruttoria fissando l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 3293/2022 pubblicata il 23/11/2022 il Tribunale di Firenze così statuiva:
“1) rigetta l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3988/2018;
3) condanna al pagamento in favore di in qualità di Parte_1 Controparte_1 cessionaria del credito, della somma complessiva di € 276.117,38 a titolo di saldo debitore di conto corrente, oltre interessi di mora come indicati nel decreto ingiuntivo opposto;
4) condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido, delle spese di lite del presente procedimento che liquida CP_2 nella somma complessiva di € 19.375,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
In particolare, il giudice, con riferimento al conto corrente, riteneva che la banca avesse adeguatamente fornito la prova del credito, avendo prodotto il contratto di conto corrente e gli estratti conto dall'apertura del rapporto alla estinzione, evidenziando anche l'infondatezza della richiesta di azzeramento del saldo iniziale.
La mancata indicazione del TAEG/ISC o l'eventuale divergenza tra l'indicazione sintetica di costo (ISC) fornita dalla banca ed il tasso annuo effettivo veniva ritenuta inidonea ad incidere sulla validità delle clausole negoziali coinvolte, “in quanto l'ISC non costituisce elemento tipico del contratto, bensì mero complemento informativo finalizzato a consentire una realistica valutazione di convenienza da parte del cliente”.
Parimenti, veniva ritenuta irrilevante la mancata pattuizione degli interessi moratori, trovando comunque applicazione quelli corrispettivi. pagina 6 di 26 L'eccezione concernente la commissione di massimo scoperto veniva poi ritenuta generica.
Quanto al lamentato superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di mora convenuto nell'apertura di credito del 6.2.2015, il giudice evidenziava che non emergevano elementi per ritenere che la perizia di parte fosse stata redata secondo criteri conformi alle istruzioni della Banca d'Italia, per cui l'allegazione doveva essere ritenuta generica. In ogni caso, lo stesso tasso indicato dalla parte opponente (17,38%) non poteva essere ritenuto superiore alla soglia applicabile agli interessi moratori, dovendo il tasso di riferimento per gli interessi corrispettivi essere aumentato di 2,1 punti percentuali.
La mancata produzione del contratto quadro veniva ritenuta irrilevante, in quanto i singoli contratti di affidamento contenevano le condizioni economiche da applicare.
Quanto all'anatocismo, la pattuizione originaria del contratto, avvenuta nel 2008,
e quindi successivamente all'emanazione della delibera CICR del 9.2.2000, veniva ritenuta valida, essendo prevista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi;
per il periodo successivo al 2014, invece, il giudice riteneva che la modifica dell'art 120, comma 2 TUB ad opera della Legge 147/2013 non fosse immediatamente precettiva, dovendo attendersi l'emanazione di una specifica delibera da parte del CICR.
Venivano infine ritenute tardive le ulteriori contestazioni.
Con riferimento al finanziamento del 28.6.2011 di originari euro 250.000,00, il giudice riteneva che l'istituto di credito avesse assolto al proprio onere probatorio producendo il contratto ed allegando il mancato rimborso delle rate ed evidenziava che la materia del contendere era cessata per effetto del pagamento dell'altro fideiussore.
L'eccezione di nullità della fideiussione veniva ritenuta assorbita dal rigetto nel merito dei motivi di opposizione, mentre in relazione all'ulteriore aspetto della violazione della normativa antitrust il giudice, non valutando necessaria la pagina 7 di 26 sospensione del giudizio in attesa della pronuncia sul punto del Tribunale di
Roma, evidenziava che la decisione sul punto era ininfluente nel presente giudizio, non essendo state sollevate eccezioni sulle quali potesse avere influenza l'eventuale nullità delle clausole n. 2, 6, 8.
Veniva altresì respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di CP_1 ritenendo che la prova della cessione del credito fosse stata sufficientemente fornita alla luce della produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, anche alla luce del riconoscimento operato dalla cedente.
Il decreto ingiuntivo veniva comunque revocato, prendendo atto del pagamento operato dall'altro fideiussore, e il veniva condannato a pagare la parte Pt_1 residua del debito.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello CP_1
Cont e (di seguito anche APPELLATE o )
[...] Controparte_2 CP_7 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) circa il punto “3) Sulla legittimazione di della sentenza impugnata: CP_1 erroneo convincimento del giudice di primo grado e sua censura;
2) circa il punto “4) fideiussione omnibus” della sentenza impugnata nonché sulla sua decadenza/estinzione: erroneo convincimento del giudice di primo grado e sua censura;
3) sulla irrilevanza della natura della garanzia prestata dal sig. ai fini della Pt_1 declaratoria di nullità ex art. 2 l. 287/1990;
4) circa la mancata estromissione dal giudizio di primo grado di – CP_9 omessa pronuncia sulla domanda;
pagina 8 di 26 5) circa la mancata concessione dei termini ex art. 190 cpc;
6) circa il punto 1 “sul conto corrente” della sentenza impugnata:
a. circa il punto 1.2 della sentenza impugnata inerente la mancata indicazione del TAEG/ISC;
b. circa il punto n.
1.3 della sentenza impugnata sulla mancata indicazione del tasso di mora;
c. circa e con specifico riferimento al punto n.
1.4 della sentenza impugnata inerenti alle CMS;
d. circa e con specifico riferimento al punto 1.5 della sentenza impugnata sul superamento del tasso soglia: vizio della sentenza per violazione degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.;
e. circa e con specifico riferimento al punto 1.7 della sentenza impugnata riguardo e in ordine all'anatocismo;
f. circa e con specifico riferimento al punto 1.8 e in particolare sulla mancata ammissione della CTU.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Cont Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, e contestavano, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma, con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna pagina 9 di 26 camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo l'appellante critica la decisione nella parte in cui è stata ritenuta provata la legittimazione attiva di contestando il valore probatorio CP_1 dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e negando che alla carenza Cont probatoria potesse supplire la dichiarazione resa da .
Tale critica non si confronta correttamente con la giurisprudenza costante, sia di legittimità che di merito, seguita anche da questa Corte.
Si osserva in proposito che in linea generale, nel caso di cessione di crediti in blocco, la cessionaria è tenuta alla prova della intervenuta cessione e quindi dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso e che tale prova può essere fornita mediante la produzione:
a) dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico);
b) del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
c) delle eventuali comunicazioni stragiudiziali (si pensi alla missiva) con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
d) delle dichiarazioni confessorie della cedente.
A tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi
pagina 10 di 26 inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. […]
L'essenzialità dell'allegazione e della prova del negozio di cessione da parte del cessionario che agisce in giudizio per il soddisfacimento del credito risponde alla specifica esigenza di consentire al debitore, anche in conseguenza dell'adozione di una sentenza di condanna, di eseguire un pagamento liberatorio nei confronti dell'effettivo titolare della posizione di credito.” (Cass. Civ., sez. II, sent. n.
12611/2021).
Inoltre, come afferma la giurisprudenza di legittimità:
• “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass.
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020);
• “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Tuttavia, ancor più di recente, la S.C. ha precisato che “in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito pagina 11 di 26 controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023)” (Cass. sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023).
Pertanto, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023).
A tale fine, comunque viene riconosciuta una specifica valenza probatoria alla dichiarazione della parte cedente, la quale confermi l'avvenuta stipula del contratto, visto che per questo non è prevista una forma ad substantiam (v. Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 10200 del 2021). Cont Nel caso in esame, quindi, deve ritenersi che la dichiarazione di relativa al fatto di avere ceduto il credito oggetto di controversia a sia sufficiente a CP_1 dimostrare la legittimazione attiva di quest'ultima, anche trascurando il fatto che l'avviso di cessione conteneva già un collegamento ipertestuale che rinviava pagina 12 di 26 all'elenco delle posizioni cedute, dal quale riscontrare la presenza di quello di cui si discute.
Sotto un diverso profilo il afferma che in ogni caso la cessione non sarebbe Pt_1
a lui opponibile, avendo egli rilasciato una garanzia autonoma, che avrebbe richiesto uno specifico atto di cessione, mai intervenuto.
Con riferimento a tale aspetto, però, si osserva che la giurisprudenza è ormai costante nell'individuare l'elemento discretivo tra una fideiussione ed un contratto autonomo di garanzia nella previsione o meno, ricavabile dal complesso della disciplina negoziale, della possibilità di sollevare eccezioni al creditore (v. per tutte Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022).
Ai fini della distinzione, invece, non viene ritenuto decisivo l'inserimento della clausola “a prima richiesta” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 31105 del 04/12/2024).
Nel caso in esame la garanzia prestata da è chiaramente una Parte_1 fideiussione omnibus, come peraltro indicato nella premessa dell'atto. Nessuna clausola di tale garanzia, infatti, prevede preclusioni alla possibilità di sollevare eccezioni al creditore in merito al rapporto garantito, essendo indicata esclusivamente la clausola a prima richiesta al punto 7).
Così qualificato il rapporto, quindi, trova necessariamente applicazione il disposto dell'art. 1263 c.c., in base al quale il credito ceduto viene trasferito al cessionario con tutti i suoi accessori, ivi comprese le garanzie personali.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante, nell'ipotesi di qualificazione della garanzia quale fideiussione omnibus, invoca il rilievo d'ufficio della nullità parziale derivante dall'essere il modello utilizzato frutto di un'intesa anticoncorrenziale.
Come è noto, con provvedimento del 2.5.2005 la Banca d'Italia ha accertato che
“le clausole di cui gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della pagina 13 di 26 legge n. 287/90” e pertanto devono ritenersi nulle ai sensi della citata disciplina.
Più nel dettaglio, i rilievi critici dell'autorità garante hanno riguardato: (i) la c.d.
“clausola di riviviscenza” in deroga all'art. 1941 c.c., secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); (ii) la c.d. “clausola di rinuncia a termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione risultano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957, che si intende derogato” (art. 6); (iii) la c.d. “clausola di sopravvivenza” in deroga all'art.1939 c.c., a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
Il contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze della nullità delle predette clausole inserite nei contratti c.d. “a valle” che ne riproducono il contenuto è stato definitivamente risolto nella pronuncia delle Sezioni Unite delle
Corte di Cassazione n. 41994/2021, dove è stata accolta la soluzione della nullità parziale, statuendo che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett.a) e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulle, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La fideiussione prestata dal è, come si è detto, una fideiussione omnibus e Pt_1 riporta tutte e tre le clausole prese in esame dall'ABI. Per quanto la garanzia sia pagina 14 di 26 successiva all'accertamento dell'intesa, deve ritenersi provato che nel caso specifico sia stato utilizzato lo schema censurato.
In ragione del principio di conservazione del contratto e in ossequio a quanto stabilito dalle Sezioni Unite, comunque, la nullità deve intendersi circoscritta alle clausole richiamate, non avendo il fideiussore provato ai sensi dell'art. 1419 co. 1
c.c., che tali disposizioni fossero essenziali per l'assetto globale degli interessi perseguito da entrambe le parti.
Ciononostante, tale nullità non risulta produttiva di effetti nel caso concreto.
L'unica incidenza pratica che viene indicata dall'appellante, infatti, è riferita al mancato rispetto dell'art. 1957 c.c., non potendo essere invocata la deroga contenuta nella clausola n. 6).
Va però evidenziato che l'appellante non ha mai sollevato l'eccezione di decadenza nel giudizio di primo grado, prospettandola soltanto nel presente giudizio.
La Corte di Cassazione ha già avuto modo di chiarire che “L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., costituisce eccezione in senso stretto ed è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito” (Sez. 3, Ordinanza n. 835 del
13/01/2025 e in senso conforme Sez. 1, Ordinanza n. 1851 del 25/01/2025).
Non essendo stata ritualmente proposta, quindi, l'eccezione non può essere esaminata.
In ogni caso, poi, la garanzie prestata dal contiene anche, al punto n. 7, una Pt_1 clausola c.d. solve et repete (già ritenuta legittima dalla Banca di Italia - allora quale Autorità Garante concorrenza - nel provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005), che - pur non conferendo alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma, non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale - consente comunque alla
AN di esigere immediatamente il pagamento del dovuto da parte dei medesimi. pagina 15 di 26 Essendo, come detto, la fideiussione del tipo “a prima richiesta” è, pertanto, sufficiente, per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 1957 c.c., una richiesta stragiudiziale di pagamento, posto che l'inserimento di tale clausola nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria (si veda per tutte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 835 del
13/01/2025).
Nel caso in esame è lo stesso appellante ad ammettere che la richiesta stragiudiziale è intervenuta nel rispetto dei sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è assorbita dalla precedente.
Con il terzo motivo l'appellante deduce che l'effettiva qualificazione giuridica del negozio concluso dal sig. con la sottoscrizione della lettera di fideiussione Pt_1 omnibus datata 20.05.2008 e della sua successiva modifica sarebbe irrilevante ai fini dell'applicabilità della normativa antitrust.
La questione risulta in ogni caso assorbita da quanto detto in precedenza in ordine alla mancanza di effetti pratici della nullità delle clausole negoziali.
4. La quarta censura alla sentenza impugnata è inammissibile.
Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado abbia omesso di estromettere dal giudizio la . CP_6 Controparte_4
Si evidenzia infatti che nella comparsa di costituzione ex art. 111 cpc del
08.02.2021 aveva affermato: “Ciò premesso con la CP_1 Controparte_1 presente comparsa, si costituisce quindi nel presente giudizio con l'avv. Francesco
Gambi, confermando, ratificando e facendo proprie tutte le proprie precedenti richieste, istanze e difese del Cessionario, con richiesta di estromissione dello stesso”.
pagina 16 di 26 Il evidenzia di avere acconsentito all'estromissione con la nota scritta del Pt_1
10.11.2022 autorizzata per l'udienza del 23.11.2022 (“In merito alla richiesta di estromissione della Cedente, la presente difesa, con il presente atto, manifesta il proprio consenso”).
A norma dell'art. 111 c.p.c., “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie … In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
La norma, quindi, prescrive la necessità ai fini dell'estromissione del consenso
“delle altre parti”.
Nel caso in esame per altre parti devono essere intesi, oltre al anche Pt_1 [...]
, poi divenuta , peraltro la parte che avrebbe dovuto CP_6 Controparte_4 essere estromessa.
Con la nota del 15.2.2021 aveva chiesto di essere estromessa. Controparte_4
Tale richiesta, successiva alla costituzione di ben può essere valutata quale CP_1 consenso alla prima richiesta.
Vi erano pertanto i presupposti per estromettere la parte dal giudizio, ma il giudice non si è pronunciato al riguardo, neppure implicitamente come sarebbe stato laddove la sentenza fosse stata emessa esclusivamente nei confronti della cessionaria.
Va però evidenziato che il terzo comma dell'art. 111 c.p.c. non prevede un obbligo di estromissione, ma esclusivamente la sua possibilità, lasciando quindi un evidente margine di discrezionalità al giudice.
La decisione di non provvedere sulla richiesta, quindi, non può essere censurata in sede di appello.
5. La quinta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il quinto motivo l'appellante si duole della mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., affermando che la scelta del giudice di procedere con la pagina 17 di 26 discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. avrebbe pregiudicato il suo diritto di difesa.
L'art. 281 sexies c.p.c. prevede: “Se non dispone a norma dell'articolo 281 quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Il legislatore ha quindi lasciato al giudice la discrezionalità nello scegliere lo schema procedimentale per giungere alla decisione.
È poi la stessa norma a prevedere le modalità di esercizio del diritto di difesa per le parti, stabilendo la facoltà per queste di chiedere la fissazione di un'udienza successiva a quella di precisazione delle conclusioni per la discussione.
Nessuna lesione dei diritti della difesa può pertanto ritenersi insita nella scelta di questo meccanismo processuale, espressamente previsto dal legislatore.
Nel caso specifico, poi, essendo stata l'udienza di discussione orale sostituita con lo scambio di note scritte, l'odierna parte appellante ha avuto modo di scrivere una nota nella quale ha riepilogato le proprie difese.
In tale nota non è stato richiesto il rinvio dell'udienza di discussione, come previsto dall'art. 281 sexies, ma la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., non previsti nello schema procedimentale utilizzato dal giudice.
Correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha rigettato tale istanza, in quanto irrituale.
6. La sesta censura alla sentenza impugnata è parzialmente fondata.
Con il sesto motivo vengono riproposte nel merito le censure mosse con riferimento al contratto di conto corrente, prestando sostanziale acquiescenza l'appellante con riferimento alla pronuncia di cessata materia del contendere in relazione al finanziamento.
pagina 18 di 26 6.1. Sotto un primo profilo viene criticata l'affermazione secondo cui l'errata indicazione del TAEG non determinerebbe alcuna nullità del rapporto, avendo esclusivamente finalità informative, al pari dell' Pt_4
L'appellante fa invece derivare l'obbligatorietà dell'indicazione di tale dato dal quarto comma dell'art. 117 TUB e dalla Delibera del CICR 04.03.2003.
La prima norma, però, non prevede affatto la necessaria indicazione nei contratti di conto corrente del TAEG, prescrivendo esclusivamente la necessità di indicare per iscritto i tassi di interesse applicati.
Il TAEG è un concetto differente dal tasso di interesse, rappresentando il costo complessivo di un finanziamento.
La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nell'affermare che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023).
La decisione impugnata è quindi perfettamente coerente con tali principi, ai quali aderisce anche questa Corte.
Anche ammettendo che vi fosse la discrasia lamentata dall'appellante, quindi, essa non darebbe luogo ad alcuna nullità contrattuale, per cui risulta irrilevante nel presente giudizio, nel quale non viene prospettata alcuna responsabilità contrattuale o precontrattuale per la violazione dei doveri informativi.
6.2. Sotto un secondo profilo l'appellante critica la decisione nella parte in cui viene affermato che «Parimenti irrilevante è la mancata pattuizione degli interessi pagina 19 di 26 moratori poiché, in tale ipotesi, saranno applicati - come è avvenuto nel caso di specie gli interessi debitori pattuiti convenzionalmente. L'art. 1224, comma 1 c.c. dispone infatti che “se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore
a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”»
Anche in questo caso viene richiamato il disposto del quarto comma dell'art. 117
TUB, dal quale l'appellante ricava la necessità di indicare anche i tassi di mora.
Anche tale critica è infondata, in quanto la necessaria pattuizione per iscritto dei tassi di interesse non implica che debbano essere previsti sia quelli corrispettivi che quelli moratori. Ciò che l'art. 117 TUB prescrive è la necessaria pattuizione di un tasso attivo ed uno passivo, sanzionando la mancanza con l'applicazione di un tasso sostitutivo. Non è invece necessario che venga pattuita ogni forma di interesse, trovando in mancanza applicazione quello indicato nel contratto per ogni genere di ipotesi.
La mancata indicazione degli interessi moratori, quindi, ben può essere intesa quale indice del fatto che le parti non abbiano inteso pattuire un tale interesse, evidentemente nell'ottica di applicare a tutto il rapporto l'unico tasso indicato nel contratto.
La decisione impugnata è pertanto corretta anche sotto questo aspetto.
6.3. L'appellante contesta la decisione anche nella parte in cui afferma che l'eccezione sollevata in punto di nullità della CMS è generica ed ipotetica.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il aveva evidenziato: Pt_1
«Si precisa che “Una commissione, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza e determinabilità dell'onere aggiunto che viene ad imporsi al cliente, e ciò è solo quando sono previsti esplicitamente il tasso della commissione, i criteri di calcolo e la sua periodicità” (Tribunale di Reggio Emilia, sent.650 del 23 Aprile 2014).
Nel caso specifico, si rileva che la commissione di massimo scoperto è stata indicata attraverso una percentuale pari allo 0,75%».
pagina 20 di 26 Non è condivisibile l'assunto secondo il quale l'eccezione sarebbe stata sollevata in termini soltanto generici. La parte non aveva infatti l'onere di allegare ulteriori fatti a sostegno della propria eccezione, che peraltro afferendo ad una nullità era anche rilevabile d'ufficio, avendo correttamente indicato il motivo dal quale ha fatto derivare l'assenza di causa debendi, e non essendo tenuta ad indicare i singoli addebiti a titolo di CMS.
La ricostruzione giuridica risulta poi corretta, essendo la giurisprudenza costantemente orientata nel ritenere nulla per indeterminatezza la previsione contrattuale che individui la CMS con riferimento esclusivo ad una percentuale, senza indicare periodicità e base di calcolo (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19825 del 20/06/2022).
Quanto al merito, inoltre, il contratto di conto corrente del 6.5.2008 (doc. 1 di parte convenuta in primo grado) prevede in effetti una commissione di massimo scoperto trimestrale dell'1,5%, senza ulteriori precisazioni sulla base di calcolo.
Il successivo atto integrativo del 6.2.2015, invece, prevede la Commissione di
Istruttoria Veloce e la Commissione di Disponibilità Fondi (come peraltro il contratto quadro di affidamento).
La previsione contenuta nel contratto iniziale è quindi nulla per indeterminatezza, non essendo sufficiente il generico richiamo al “massimo scoperto”.
Occorre pertanto ricalcolare il saldo dare/avere depurato dagli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto.
6.4. L'appellante critica la decisione anche con riferimento al rigetto dell'eccezione di usurarietà dei tassi di interesse.
In particolare, viene criticato il seguente passaggio della decisione: “dalla lettura della perizia prodotta non risulta evidente che la parte abbia calcolato il tasso di interesse alla stregua delle istruzioni di Banca d'Italia secondo un criterio di omogeneità rispetto alla rilevazione del TEGM, nel rispetto del cd. Principio di simmetria riconosciuto dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 16303/2018 (in
pagina 21 di 26 riferimento alla CMS) e n. 1957/2020 proprio in riferimento agli interessi moratori)”.
Afferma l'appellante che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, nella relazione è stato espressamente indicato che i calcoli sono stati effettuati utilizzando la formula proposta dalla Banca d'Italia ed invoca comunque l'inserimento nel calcolo del tasso di tutti i costi.
Con riferimento a tali contestazioni occorre premettere che la censura di usurarietà degli interessi può essere valutata esclusivamente con riferimento al rapporto di conto corrente, non essendo stata impugnata la decisione nella parte in cui ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al finanziamento, e non avendo comunque interesse l'appellante ad una pronuncia sul punto, essendosi limitato a sollevare sul punto un'eccezione.
Non risulta pertanto pertinente la perizia di parte prodotta come doc. 7 in primo grado.
Nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo il si è comunque soffermato Pt_1 anche sul tasso di mora convenuto nell'atto integrativo datato 06.02.2005 in misura del 16,4625%. Sono stati in proposito richiamati i calcoli effettuati dal consulente di parte, che ha calcolato la percentuale rappresentativa delle spese incrementali nello 0,9199%, per cui il tasso effettivo sarebbe pari al 17,3824%, superiore al tasso soglia del periodo individuato nel 16,4625%.
Il giudice di primo grado ha preso posizione su tale affermazione, rilevando che
“… anche assumendo quale valore di riferimento quello indicato dalla opponente
(17,38%), non si determinerebbe un superamento del tasso soglia applicabile agli interessi moratori in quanto il tasso soglia di riferimento per gli interessi corrispettivi deve essere aumentato di 2.1 punti percentuali …”.
Tale affermazione non viene sottoposta ad una specifica critica e risulta comunque del tutto condivisibile, essendo conforme alla giurisprudenza costante, sia di questa Corte che di legittimità (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26286 del
17/10/2019). pagina 22 di 26 Nella consulenza di parte richiamata dall'opponente (doc. 3 prodotto in primo grado), per di più, si evidenzia che il calcolo del costo complessivo del finanziamento è stato effettuato inserendo anche la Commissione di SS
SC.
Tale metodologia è stata però sconfessata dalla giurisprudenza dominante, seguita anche da questa Corte.
Afferma in proposito la Suprema Corte: «in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio
(TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati» (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018 ed in senso conforme Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 1464 del 18/01/2019).
L'allegazione risulta pertanto viziata da un errore metodologico di fondo che la fa apparire generica ed inattendibile.
Viene fatta dal CTU anche un'analisi dei tassi di interesse applicati nell'apertura di credito nel primo trimestre del 2017.
pagina 23 di 26 A prescindere da ogni questione in ordine alla correttezza dei conteggi eseguiti, non può non rilevarsi che l'aspetto sottolineato delinea un caso di usura sopravvenuta, venendo ragguagliato il tasso originariamente pattuito con quello di riferimento per lo specifico trimestre.
Anche nei rapporti di conto corrente la giurisprudenza di questa Corte esclude la possibilità di valutare l'usura sopravvenuta. I principi espressi dalla Suprema
Corte in tema di mutuo (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017), infatti, ben possono trovare applicazione anche in tale materia, avendo valenza generale. Infatti, il riferimento contenuto nell'art. 644 c.p. al concetto di farsi dare o promettere interessi usurari richiama chiaramente il momento genetico dell'obbligazione, per cui non possono avere rilievo successive modifiche del tasso di riferimento.
Anche a voler ritenere che la richiesta di interessi che in corso di rapporto siano diventati usurari possa configurare una violazione dei principi di buona fede, poi,
è lo stesso perito di parte ad evidenziare che nel caso specifico la banca ha provveduto a rettificare gli interessi per quel trimestre, riconducendoli entro la soglia.
6.5. Sotto un quinto profilo l'appellante critica il punto 1.7 della sentenza impugnata con riferimento al rigetto della domanda riguardante l'anatocismo.
In particolare, la critica si incentra sull'adesione da parte del giudice di primo grado all'orientamento giurisprudenziale che esclude che la modifica normativa introdotta nel 2014, in assenza di delibera attuativa (espressamente richiamata dall'art. 120, comma TUB) potesse assumere immediata portata precettiva in ordine al divieto di anatocismo.
Afferma viceversa l'appellante che la Legge di stabilità del 2014 (legge n.147 del
27.12.203, comma 629) ha espressamente dichiarato il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi e tale norma sarebbe immediatamente precettiva, anche in mancanza dell'adozione di una apposita delibera attuativa da parte del CICR.
La critica è fondata. pagina 24 di 26 L'art.1, comma 629, della Legge 27.12.2013 n. 147 ha sostituito il secondo comma dell'art. 120 del TUB nei seguenti termini: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova disposizione è entrata in vigore il 1.1.2014, come previsto dal comma
749 del medesimo articolo 1.
La giurisprudenza di legittimità, alla quale questa Corte si è da tempo adeguata, precisa che “il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n.
385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628 (rectius 629), della l.
n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 (rectius 1 gennaio 2014) ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (Sez. 1, Sentenza n. 21344 del
30/07/2024).
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, quindi, la capitalizzazione degli interessi risulta illegittima a decorrere dall'1.1.2014, per cui il conteggio dei rapporti dare avere deve essere depurato anche da questa posta.
Il successivo punto 6.6., con il quale l'appellante si duole della mancata ammissione della CTU risulta assorbito dai precedenti.
7. In definitiva, quindi, si rende necessario disporre una consulenza tecnica al fine di verificare il corretto saldo del conto corrente c/c n° 9469/00 acceso presso la filiale di Campi Bisenzio della depurato dagli addebiti relativi Controparte_6 alla CMS e dalla capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo all'1.1.2014. pagina 25 di 26 8. Le spese di lite saranno regolate all'esito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e avverso Parte_1 CP_1 Controparte_2 la sentenza n. 3293/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
23/11/2022, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della pattuizione della Commissione di SS SC e, per il periodo successivo all'1.12.2014, della capitalizzazione degli interessi in relazione al conto corrente c/c n° 9469/00 acceso presso la filiale di Campi Bisenzio della
; Controparte_6
2. Rigetta nel resto l'appello proposto;
3. Rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, ai fini della rideterminazione del saldo dare/avere depurato dagli addebiti dovuti alle suddette pattuizioni nulle;
4. Rimette all'esito la liquidazione delle spese di lite.
Firenze, camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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