Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5990
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Sentenza 23 aprile 2001

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Ai fini dell'accertamento del diritto al pensionamento di invalidità a carico del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, ai sensi degli artt. 5 e 8 della legge n. 1079 del 1971, non è richiesta, oltre l'incapacità lavorativa specifica e un grado di incapacità generica, la previa cessazione dal servizio, dato che la precisazione che l'accertamento dell'invalidità possa avvenire "anche in costanza di rapporto di lavoro" dimostra che il lavoratore può continuare a lavorare fino al riconoscimento dell'invalidità e avrà diritto alla pensione quando, per effetto di quella invalidità, cesserà dal servizio. (Nella specie, la S.C., annullando la sentenza impugnata e pronunciando nel merito, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa presso l'E.N.E.L.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5990
    Data del deposito : 23 aprile 2001

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