Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento del diritto al pensionamento di invalidità a carico del Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dall'E.N.E.L. e dalle aziende elettriche private, ai sensi degli artt. 5 e 8 della legge n. 1079 del 1971, non è richiesta, oltre l'incapacità lavorativa specifica e un grado di incapacità generica, la previa cessazione dal servizio, dato che la precisazione che l'accertamento dell'invalidità possa avvenire "anche in costanza di rapporto di lavoro" dimostra che il lavoratore può continuare a lavorare fino al riconoscimento dell'invalidità e avrà diritto alla pensione quando, per effetto di quella invalidità, cesserà dal servizio. (Nella specie, la S.C., annullando la sentenza impugnata e pronunciando nel merito, ha dichiarato il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dell'attività lavorativa presso l'E.N.E.L.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2001, n. 5990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5990 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. TO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI VINCENZO, TODARO TO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TR TO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 10704/98 proposto da:
TR TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell'avvocato CASTALDI ITALO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DEL BASSO DE CARO UMBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MORIELLI VINCENZO, TODARO TO, CANTARINI LUIGI, TADRIS PATRIZIA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 49/98 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 12/02/98 R.G.N. 635/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato MORIELLI;
udito l'Avvocato CASTALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso, previa riunione, per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
TO NI conveniva in giudizio, con ricorso al Pretore di Benevento depositato il 21 gennaio 1991, l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale, e, premesso di essere dipendente dell'ENEL e di essere affetto da varie patologie determinanti invalidità dipendenti da causa di servizio, chiedeva di essere dichiarato invalido per causa di servizio ai sensi della legge 25 novembre 1971 n. 1079 e che l'Istituto fosse condannato ad erogare tutte le prestazioni di sua competenza in conseguenza del riconoscimento dell'invalidità per causa di servizio.
Il Pretore rigettava la domanda, ritenendo, in base a consulenza tecnica d'ufficio, che, se il ricorrente aveva effettivamente la propria capacità di guadagno ridotta a meno della metà del normale come previsto dall'art. 8 della legge (n. 1079/1971), non ricorreva però il requisito della sua inidoneità, a causa delle infermità accertate, a svolgere, come previsto dalla medesima norma, la propria attività professionale, ed in particolare l'attività impiegatizia di addetto ad autoparco.
Il tribunale di Benevento, con sentenza del 12 febbraio 1998, ha accolto l'appello del lavoratore ed in riforma della decisione pretorile, accogliendo la domanda, ha dichiarato che l'invalidità del NI era imputabile a causa di servizio, ed ha condannato l'INPS ad erogare al predetto tutte le prestazioni di sua competenza ed in particolare la pensione diretta di invalidità con decorrenza dalla domanda, di primo grado, oltre interessi legali comprensivi di rivalutazione.
Il giudice d'appello ha affermato, facendo riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio rinnovata in secondo grado, che le malattie portate dal ricorrente ("esiti di laminectomia e discectomia L4 - L5 con lombalgia cronica e sofferenza radicolare dx e parestesie;
spondilodiscoartrosi cervicale e lombosacrale con marcato impegno funzionale;
gonoartrosi e coxartrosi;
broncopatia cronica;
esiti di glomerulonefrite;
esiti di ernia inguinale;
nevrosi d'ansia") integravano un quadro clinico strettamente collegato al lavoro svolto, sicché l'invalidità doveva ritenersi dipendente da causalità di servizio, e che secondo il parere in tal senso del consulente tecnico, meritevole di essere condiviso, era risultato che tutte le infermità, di remota origine, si erano successivamente aggravate nelle condizioni estremamente disagiate in cui il NI aveva espletato i suoi compiti di operaio tra la fine degli anni '50 ed i primi anni '60. Ha quindi precisato che, essendo pacifica la preesistenza dell'invalidita' all'introduzione del giudizio, la prestazione doveva essere corrisposta dalla data della domanda giudiziale, con gli accessori.
L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte affidato ad un unico articolato motivo.
L'intimato NI resiste con controricorso, nel quale propone ricorso incidentale, in relazione al quale l'Istituto ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi (principale e incidentale) siccome proposti avverso la medesima sentenza. L'Istituto ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7 ed 8 della legge 25 novembre 1971 n. 1079 nonche' dell'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 e vizio di motivazione (ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la decorrenza del diritto alla prestazione in esame, riconosciuta dal Tribunale "dalla domanda di primo grado"; deduce che detto diritto può sorgere soltanto dal primo giorno del mese successivo alla cessazione della attività lavorativa e che lo stesso ricorrente ha ammesso di svolgere tale attività al momento del ricorso di primo grado;
lamenta altresì che il Tribunale, nel maggiorare la prestazione di interessi e rivalutazione, non abbia osservato la norma dell'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991.
Con il ricorso incidentale il NI, denunziando a suo volta violazione e falsa applicazione delle citate norme di cui agli artt. 5, 7 ed 8 della legge n. 1079 del 1971 in relazione all'art. 443 c.p.c. (ex art. 360 n. 3 c.p.c.), censura la statuizione del
Tribunale sul medesimo punto della decorrenza del diritto alla riconosciuta pensione speciale, sostenendo che gli effetti sostanziali della sentenza di accertamento di un tale diritto non devono retroagire, come ritenuto dal detto giudice, al momento dell'inizio del giudizio ma devono poter spiegare i loro effetti fin dal momento della domanda in sede amministrativa.
Esaminando congiuntamente la prima censura mossa nel ricorso principale ed il loro motivo del ricorso incidentale, aventi entrambi ad oggetto la medesima questione (la decorrenza, cioè, del diritto alla pensione speciale di invalidità prevista dalla citata legge n. 1079/1971 per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private) deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 5 della legge, la speciale pensione diretta di invalidità, spettante dopo qualunque periodo se l'invalidità è dovuta a causa di servizio, compete "in caso di cessazione dal servizio" (così come per il medesimo caso di cessazione dal servizio sono previste le altre prestazioni economiche, pensioni ed indennità, contemplate nel citato art. 5). Correlativamente l'art. 8 della stessa legge - disponendo al primo comma che "si considera invalido l'iscritto che per infermità o difetto fisico o mentale non sia più in grado di svolgere la sua attività professionale e che perciò cessi dal servizio, purché la sua capacità generica di guadagno sia ridotta a meno della metà di quella normale" - ribadisce che l'invalido può essere considerato tale, avente pertanto diritto alla anzidetta pensione di invalidità, in quanto ed allorquando cessi dal servizio per la causa e nella situazione di menomazione indicate nella medesima disposizione. Tanto è sufficiente per ritenere, anzitutto, infondato il ricorso incidentale, con il quale si censura la sentenza impugnata sul rilievo che il diritto alla pensione sussisteva sin dalla data della domanda amministrativa: è infatti circostanza accertata in giudizio che al momento della proposizione di detta domanda amministrativa il NI era ancora in servizio presso l'ENEL, e che non si era dunque verificato il suddetto presupposto di fatto per l'attribuzione della chiesta pensione (la "cessazione dal servizio"), espressamente previsto dalla legge.
La sentenza impugnata è peraltro inficiata dal vizio di violazione di legge denunziato dall'INPS nel ricorso principale: e ciò perché il giudice d'appello, nel fissare la decorrenza del diritto alla pensione da momento ("dalla domanda di primo grado") in cui il dipendente era ancora in servizio, ha disapplicato la normativa di legge sopra indicata che - come ripetutamente detto - prevede l'acquisizione del diritto alla pensione in esame (nella sussistenza degli altri requisiti di cui al citato art. 8 primo comma) allorquando l'iscritto al fondo speciale cessi dal servizio e quindi dal momento del verificarsi di tale cessazione, determinata dalla situazione di invalidità prevista dalla medesima norma. Al riguardo giova pure precisare, ribadendo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 24 settembre 1996 n. 8420, che, se la decorrenza del diritto alla pensione non può che essere stabilita dal momento in cui il dipendente cessi dal servizio, il dipendente stesso può peraltro chiedere l'accertamento del suo stato di invalidità pensionabile in costanza di rapporto di lavoro (così come del resto espressamente stabilito dal comma quarto del citato art. 8). E tale richiesta va identificata non solo con la domanda di natura amministrativa rivolta all'Ente datore di lavoro e che dà origini alla procedura d'accertamento disciplinata dai commi quinto e sesto del detto art. 8 (secondo cui, ove l'iscritto al fondo contesti l'accertamento negativo dell'invalidità compiuto dal medico dell'Istituto, tale contestazione "è definita da un collegio di tre medici, dei quali uno designato dall'istituto, uno dall'interessato e il terzo scelto dai primi due;
in caso di disaccordo il terzo medico è nominato dal medico provinciale del luogo ove l'interessato ha la sua residenza", disponendosi altresì che "l'accertamento del collegio è atto definitivo"), ma deve essere logicamente intesa anche come domanda giudiziale diretta ad ottenere l'accertamento del detto stato di invalidità.
Giacché, a voler ritenere diversamente ed a ritenere cioè che finché perduri il rapporto di lavoro sia precluso al dipendente chiedere ed ottenere giudizialmente l'accertamento dello stato di invalidità pensionabile (ex cit. art. 8 primo comma), ne deriverebbe la inaccettabile conseguenza - tale certamente da giustificare dubbi di incostituzionalità della norma di legge così interpretata - che il lavoratore, una volta effettivamente cessato dal servizio per non essere più in grado di svolgere la sua attività professionale a causa dell'infermità riduttiva nella misura di legge della sua capacità di guadagno e dovuta a causa di servizio, verrebbe a trovarsi privo di ogni copertura economica (non percependo più la retribuzione e non ricevendo ancora la prestazione previdenziale) per tutta la durata del procedimento giudiziario e fino a quando non venisse dunque definitivamente accertato in sede giudiziale il suo stato di invalidità ai sensi di legge con riconoscimento del diritto alla pensione speciale.
Va del resto rilevato che anche per quanto concerne analoghe forme di prestazioni previdenziali questa Corte, nell'interpretare le relative disposizioni normative, ha affermato che la cessazione dell'attività lavorativa non costituisce requisito essenziale per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, escludendo, ai fini di tale riconoscimento, la necessità che debba preventivamente cessare ogni attività lavorativa del soggetto interessato (cfr. Cass. 18 maggio 1992 n. 5903 e 27 giugno 1988 n. 4344 in tema di pensione di inabilità di cui alla legge 222 del 1984; Cass. 10 maggio 1994 n. 4525 in tema di pensione di invalidità per gli iscritti al fondo di previdenza per dipendenti di esattorie e ricevitorie delle imposte dirette).
Nel caso di specie costituiscono accertamenti di fatto attestati nella impugnata sentenza, e non oggetto di alcuna specifica impugnativa, che la consulenza tecnica espletata in appello aveva riscontrato che, per le condizioni lavorative estremamente disagiate nelle quali il periziato aveva espletato la sua attività di operaio tra la fine degli anni cinquanta ed i primi anni sessanta, sussisteva un diretto nesso di causalità tra le prestazioni lavorative ed il quadro morboso diagnosticato;
e che era pacifico tra le parti che il ricorrente dovesse cessare dal servizio perché affetto da infermità che lo rendevano non più in grado di svolgere la propria attività professionale.
L'impugnazione nella presente sede di legittimità è del resto limitata alla questione della decorrenza del diritto a pensione, e non è stata rivolta avverso le altre statuizioni emesse dal giudice d'appello.
Ciò stante deve dunque accogliersi per quanto di ragione il ricorso principale, dovendo riconoscersi il diritto del NI a percepire la pensione di invalidità (di cui alla legge 25 novembre 1971 n. 1079) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione della attività lavorativa del predetto presso l'ENEL S.p.A.. Sul punto concernente tale decorrenza l'impugnata sentenza va pertanto cassata. Correlativamente dev'essere rigettato il ricorso incidentale.
Poiché è stata accertata la denunziata violazione di norme di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 primo comma c.p.c. (ex art. 66 legge 26 novembre 1990 n. 353), e va emessa pronuncia declaratoria del diritto suddetto con la decorrenza indicata.
Inoltre, ritenuta fondata la censura dell'INPS in ordine agli accessori del credito, posto che nella specie deve trovare applicazione la norma dell'art. 16 sesto comma della legge 30 dicembre 1991 n. 416, va confermata la pronuncia di condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei scaduti di detta prestazione, stabilendosi peraltro che per i ratei maturati successivamente al 31 dicembre 1991 è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, spettando eventualmente per il periodo precedente (in relazione al momento di cessazione del rapporto) detti accessori in cumulo tra loro.
Va confermata la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza del Tribunale.
Non va invece pronunciata condanna dell'assicurato, soccombente nel presente giudizio, al rimborso delle relative spese in favore dell'INPS, sussistendo i presupposti per l'applicabilità in tal senso dell'art. 152 disp., att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso incidentale;
accoglie il ricorso principale per quanto di ragione, e cassa la sentenza impugnata nella parte oggetto di tale ricorso;
decidendo nel merito, dichiara il diritto di TO NI alla pensione di invalidità di cui alla legge n. 1079 del 1971 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del servizio del predetto presso l'ENEL S.p.A.; condanna l'INPS a pagare al NI i ratei scaduti della pensione oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, e, per i ratei successivi al 31 dicembre 1991, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione.
Conferma la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata.
Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001