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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7676/2024 introdotta da
(ROMA (RM), 08/07/1958), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SILVA GIOVANNA FRANCESCA;
e
(ORTONA (CH), 23/10/1972), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SANSOTTA ANNA;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedevano al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferivano di avere contratto matrimonio in Roma in data 30.09.2017, che dall'unione era nato il figlio Per_1
(Roma, 08.07.2014), che in data 03.11.2022 il Tribunale di Roma aveva
[...]
omologato la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata alcuna riconciliazione.
Le parti chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte: “1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nelle scelte educative e sanitarie, fermo restando che l'esercizio della quotidiana e ordinaria responsabilità sarà esercitata esclusivamente dal genitore che sarà tempo per tempo con il figlio;
3. il figlio vivrà con la madre, presso l'abitazione sita in Roma, Via Pantaleoni n. 23 ovvero in altra abitazione scelta dalla medesima, nella città di Roma;
4. il padre, sino al di lui pensionamento, che avrà luogo a luglio 2025 per sopraggiunti limiti di età, avrà con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo le seguenti modalità: ✓ tutti i pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, quando verrà ricondotto presso l'abitazione materna;
✓ per un week end al mese dall'uscita da scuola del venerdì sera alle ore 17,00 della domenica;
✓ estate: 30 giorni, suddivisi in non più di dieci giorni consecutivi. Le date relative agli anzidetti periodi di vacanza verranno concordate tra i due genitori entro il 10 maggio di ogni anno;
✓ durante le vacanze natalizie: dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi con la madre di anno in anno;
✓ durante le vacanze pasquali: dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al martedì alle ore 20,30, alternandosi con la madre di anno in anno;
✓ le festività infrasettimanali alternate di anno in anno tra i genitori;
✓ il giorno del compleanno del papà e della relativa festa;
✓ il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
5. successivamente al pensionamento del padre ovvero al momento in cui il medesimo, anche prima del di lui formale pensionamento, sarà libero da impegni professionali (a causa delle ferie accumulate nel corso degli anni che l'azienda datrice di lavoro, riconoscerà al sig.
, il medesimo terrà con sé il figlio minore con le seguenti modalità: √ tutti Pt_1
i pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, quando verrà ricondotto presso l'abitazione materna;
√ a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con accompagno a scuola;
√ estate: 30 giorni, suddivisi in non più di dieci giorni consecutivi. Le date relative agli anzidetti periodi di vacanza verranno concordate tra i due genitori entro il 10 maggio di ogni anno;
√ durante le vacanze natalizie: dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi con la madre di anno in anno;
√ durante le vacanze pasquali: dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al martedì alle ore 20,30, alternandosi con la madre di anno in anno;
√ le festività infrasettimanali alternate di anno in anno tra i genitori;
√ il giorno del compleanno del papà e della relativa festa;
√ il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
6. il sig. dalla data della Pt_1
sottoscrizione del presente accordo, provvederà a versare alla sig.ra un CP_1 assegno perequativo per il mantenimento del figlio dell'importo mensile di € 300,00 (trecentoeuro/00), entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex Istat con decorrenza dal mese di giugno 2024; le spese straordinarie a favore di Per_1
verranno ripartite tra i due genitori come segue: le spese mediche non coperte dal
SSN verranno corrisposte dal padre fino alla concorrenza della somma coperta dall'assicurazione sanitaria intestata al medesimo, mentre le voci di spesa mediche nonché la parte delle spese mediche non coperte dalla suddetta assicurazione verranno sostenute da entrambi i genitori rispettivamente nella misura del 60 % a carico del sig. e del 40 % della sig.ra come pure verranno Pt_1 CP_1
ripartite con la medesima percentuale del 60 % a carico del padre e del restante
40 % a carico della madre le ulteriori spese di natura straordinaria, come definite dal Protocollo di Intesa tra la Prima Sezione del Tribunale civile di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, con rimborso in favore del genitore che le ha anticipate da parte dell'altro genitore entro la fine del mese di riferimento, dietro esibizione della ricevuta di pagamento;
7. il sig. si impegna inoltre a versare Pt_1 alla sig.ra l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamilaeuro/00) per CP_1
l'acquisto di un immobile sito in Roma, da destinarsi ad abitazione della madre con il figlio minore , di cui nudo proprietario sarà il figlio minore, la sig.ra Per_1 serbando per sé il diritto di usufrutto;
8. l'anzidetto importo verrà così CP_1 versato: € 50.000,00 (cinquantamila/00) entro la data della sottoscrizione dell'accordo di divorzio, altri € 50.000,00 entro il 31.08.2024 e i restanti €
50.000,00 (cinquantamila/00) entro il 30.09.2024; 9. i coniugi si danno reciprocamente atto che l'impegno all'acquisto dell'immobile sopra descritto, da effettuarsi entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio congiunto, secondo le condizioni di cui al precedente punto 7 – ovvero con l'acquisto da parte della moglie del diritto di usufrutto per sé e del diritto di nuda proprietà a favore del figlio costituisce elemento indispensabile, Per_1
funzionalmente connesso alla risoluzione della loro crisi coniugale ed invocano i benefici fiscali e la registrazione a tassa fissa e/o l'esenzione anche da imposte di bollo e ipotecarie, catastali e di INVIM ai sensi dell'art. 8 lettera F, tariffa parte I allegata al D.P.R. 101/86e dell'art. 19 della L. 74 del 6 marzo 2020 e di qualsivoglia altra norma e disposizione favorevole;
10. i coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio/ rinnovo del passaporto per il figlio minore”. Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 30/09/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. B] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e del figlio minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7676/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 30/09/2017 tra e , trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00794, Parte 1, Serie 03, Anno 2017, alle condizioni concordate dalle parti e integralmente riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 05/12/2024
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta IENZI Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7676/2024 introdotta da
(ROMA (RM), 08/07/1958), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SILVA GIOVANNA FRANCESCA;
e
(ORTONA (CH), 23/10/1972), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SANSOTTA ANNA;
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedevano al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio;
riferivano di avere contratto matrimonio in Roma in data 30.09.2017, che dall'unione era nato il figlio Per_1
(Roma, 08.07.2014), che in data 03.11.2022 il Tribunale di Roma aveva
[...]
omologato la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata alcuna riconciliazione.
Le parti chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte: “1. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
2. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale nelle scelte educative e sanitarie, fermo restando che l'esercizio della quotidiana e ordinaria responsabilità sarà esercitata esclusivamente dal genitore che sarà tempo per tempo con il figlio;
3. il figlio vivrà con la madre, presso l'abitazione sita in Roma, Via Pantaleoni n. 23 ovvero in altra abitazione scelta dalla medesima, nella città di Roma;
4. il padre, sino al di lui pensionamento, che avrà luogo a luglio 2025 per sopraggiunti limiti di età, avrà con sé il figlio, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo, salvo diverso accordo tra i genitori, secondo le seguenti modalità: ✓ tutti i pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, quando verrà ricondotto presso l'abitazione materna;
✓ per un week end al mese dall'uscita da scuola del venerdì sera alle ore 17,00 della domenica;
✓ estate: 30 giorni, suddivisi in non più di dieci giorni consecutivi. Le date relative agli anzidetti periodi di vacanza verranno concordate tra i due genitori entro il 10 maggio di ogni anno;
✓ durante le vacanze natalizie: dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi con la madre di anno in anno;
✓ durante le vacanze pasquali: dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al martedì alle ore 20,30, alternandosi con la madre di anno in anno;
✓ le festività infrasettimanali alternate di anno in anno tra i genitori;
✓ il giorno del compleanno del papà e della relativa festa;
✓ il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
5. successivamente al pensionamento del padre ovvero al momento in cui il medesimo, anche prima del di lui formale pensionamento, sarà libero da impegni professionali (a causa delle ferie accumulate nel corso degli anni che l'azienda datrice di lavoro, riconoscerà al sig.
, il medesimo terrà con sé il figlio minore con le seguenti modalità: √ tutti Pt_1
i pomeriggi infra settimanali, dall'uscita di scuola sino alle ore 21.00, quando verrà ricondotto presso l'abitazione materna;
√ a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con accompagno a scuola;
√ estate: 30 giorni, suddivisi in non più di dieci giorni consecutivi. Le date relative agli anzidetti periodi di vacanza verranno concordate tra i due genitori entro il 10 maggio di ogni anno;
√ durante le vacanze natalizie: dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi con la madre di anno in anno;
√ durante le vacanze pasquali: dal giovedì Santo alla domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al martedì alle ore 20,30, alternandosi con la madre di anno in anno;
√ le festività infrasettimanali alternate di anno in anno tra i genitori;
√ il giorno del compleanno del papà e della relativa festa;
√ il minore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
6. il sig. dalla data della Pt_1
sottoscrizione del presente accordo, provvederà a versare alla sig.ra un CP_1 assegno perequativo per il mantenimento del figlio dell'importo mensile di € 300,00 (trecentoeuro/00), entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente ex Istat con decorrenza dal mese di giugno 2024; le spese straordinarie a favore di Per_1
verranno ripartite tra i due genitori come segue: le spese mediche non coperte dal
SSN verranno corrisposte dal padre fino alla concorrenza della somma coperta dall'assicurazione sanitaria intestata al medesimo, mentre le voci di spesa mediche nonché la parte delle spese mediche non coperte dalla suddetta assicurazione verranno sostenute da entrambi i genitori rispettivamente nella misura del 60 % a carico del sig. e del 40 % della sig.ra come pure verranno Pt_1 CP_1
ripartite con la medesima percentuale del 60 % a carico del padre e del restante
40 % a carico della madre le ulteriori spese di natura straordinaria, come definite dal Protocollo di Intesa tra la Prima Sezione del Tribunale civile di Roma e l'Ordine degli Avvocati di Roma, con rimborso in favore del genitore che le ha anticipate da parte dell'altro genitore entro la fine del mese di riferimento, dietro esibizione della ricevuta di pagamento;
7. il sig. si impegna inoltre a versare Pt_1 alla sig.ra l'importo di € 150.000,00 (centocinquantamilaeuro/00) per CP_1
l'acquisto di un immobile sito in Roma, da destinarsi ad abitazione della madre con il figlio minore , di cui nudo proprietario sarà il figlio minore, la sig.ra Per_1 serbando per sé il diritto di usufrutto;
8. l'anzidetto importo verrà così CP_1 versato: € 50.000,00 (cinquantamila/00) entro la data della sottoscrizione dell'accordo di divorzio, altri € 50.000,00 entro il 31.08.2024 e i restanti €
50.000,00 (cinquantamila/00) entro il 30.09.2024; 9. i coniugi si danno reciprocamente atto che l'impegno all'acquisto dell'immobile sopra descritto, da effettuarsi entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione della emananda sentenza di divorzio congiunto, secondo le condizioni di cui al precedente punto 7 – ovvero con l'acquisto da parte della moglie del diritto di usufrutto per sé e del diritto di nuda proprietà a favore del figlio costituisce elemento indispensabile, Per_1
funzionalmente connesso alla risoluzione della loro crisi coniugale ed invocano i benefici fiscali e la registrazione a tassa fissa e/o l'esenzione anche da imposte di bollo e ipotecarie, catastali e di INVIM ai sensi dell'art. 8 lettera F, tariffa parte I allegata al D.P.R. 101/86e dell'art. 19 della L. 74 del 6 marzo 2020 e di qualsivoglia altra norma e disposizione favorevole;
10. i coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio/ rinnovo del passaporto per il figlio minore”. Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 30/09/2017, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. B] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e del figlio minore, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Spese compensate come da domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7676/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data 30/09/2017 tra e , trascritto nel Registro degli Parte_1 Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00794, Parte 1, Serie 03, Anno 2017, alle condizioni concordate dalle parti e integralmente riportate in parte motiva;
- spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 05/12/2024
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi