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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2431/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2431/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Filomena D'Amora, presso il cui studio in
Siena, viale Pietro Toselli n. 112, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.4.2025, N. 2431/2024 R.G. 2 / 4
per , l'Avv. Filomena D'amora conclude come al ricorso: Parte_1
“voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NI (AV) il 08.08.1998 tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
alle medesime condizioni richieste ed omologate nella sentenza di
[...]
separazione n. 194/2022, pubblicata il 5.3.2022, anche in considerazione del fatto che nessuna variazione di sorta è intervenuta riguardo alle condizioni economiche delle parti rispetto alle condizioni di separazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 20.12.2024, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
NI (AV) l'8.8.1998, trascritto nel registro degli atti del Comune di NI (AV) al n. 2, parte I, anno 1998, e che dall'unione coniugale era nata la GL a Per_1
Montepulciano il 5.4.2005, ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e che il Tribunale di Siena, con sentenza n. n. 194/2022 del 5.3.2022, aveva pronunciato la separazione giudiziale, prevedendo a carico del padre un contributo al mantenimento della GL di € 100,00 mensili oltre alla metà delle Per_1
spese straordinarie;
essendo trascorso il termine di legge, concludeva chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste ed omologate nella sentenza di separazione.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il convenuto non si costituiva e restava contumace. Controparte_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 15.4.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge. N. 2431/2024 R.G. 3 / 4
Dagli atti emerge che la convivenza coniugale è cessata sin da epoca precedente alla comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni.
Risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione.
Con riferimento alle questioni accessorie, con particolare riferimento al mantenimento della GL, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, si deve premettere che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (cfr. Cassazione civile, sez. I,
14 dicembre 2018, n. 32529) e che, a seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio - ma analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al divorzio -, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2019, n. 19455), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi (cfr. ancora Cassazione civile, sez. VI, 10 ottobre 2018, n.
25134).
In questa prospettiva, in mancanza di allegazioni di modifica della situazione economica delle parti, tenuto conto del fatto che la GL di anni venti, sta Per_1 frequentando un corso di laurea presso l'Università di Siena, si deve confermare quanto previsto in sede di separazione, laddove il Tribunale aveva quantificato il contributo al mantenimento della GL, a carico del padre, in € 100,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, così come richiesto dalla ricorrente.
* * * * * * * N. 2431/2024 R.G. 4 / 4
Tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), alle stesse condizioni della separazione, di seguito C.F._2
riprodotte: attribuisce a un assegno di mantenimento mensile di € 100,00 per il Parte_1
mantenimento della GL , con essa convivente, da corrispondersi da parte Per_1
di presso il domicilio della stessa entro i primi cinque giorni di ogni CP_1
mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
dispone, a carico di , la contribuzione nella misura del 50% delle spese CP_1
straordinarie relative alla GL così come stabilite nel protocollo vigente Per_1
presso il Tribunale di Siena;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2431/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Filomena D'Amora, presso il cui studio in
Siena, viale Pietro Toselli n. 112, è elettivamente domiciliata
ATTRICE contro
(C.F.: ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.4.2025, N. 2431/2024 R.G. 2 / 4
per , l'Avv. Filomena D'amora conclude come al ricorso: Parte_1
“voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NI (AV) il 08.08.1998 tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
alle medesime condizioni richieste ed omologate nella sentenza di
[...]
separazione n. 194/2022, pubblicata il 5.3.2022, anche in considerazione del fatto che nessuna variazione di sorta è intervenuta riguardo alle condizioni economiche delle parti rispetto alle condizioni di separazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena il 20.12.2024, Parte_1
esponeva che aveva contratto matrimonio concordatario con in Controparte_1
NI (AV) l'8.8.1998, trascritto nel registro degli atti del Comune di NI (AV) al n. 2, parte I, anno 1998, e che dall'unione coniugale era nata la GL a Per_1
Montepulciano il 5.4.2005, ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e che il Tribunale di Siena, con sentenza n. n. 194/2022 del 5.3.2022, aveva pronunciato la separazione giudiziale, prevedendo a carico del padre un contributo al mantenimento della GL di € 100,00 mensili oltre alla metà delle Per_1
spese straordinarie;
essendo trascorso il termine di legge, concludeva chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste ed omologate nella sentenza di separazione.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, il convenuto non si costituiva e restava contumace. Controparte_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 15.4.2025, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Alla medesima udienza, la parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va certamente accolta, in quanto ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge. N. 2431/2024 R.G. 3 / 4
Dagli atti emerge che la convivenza coniugale è cessata sin da epoca precedente alla comparizione personale delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che lo stato di separazione si è poi protratto senza interruzioni.
Risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898, secondo cui può domandarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla data della comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione.
Con riferimento alle questioni accessorie, con particolare riferimento al mantenimento della GL, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, si deve premettere che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (cfr. Cassazione civile, sez. I,
14 dicembre 2018, n. 32529) e che, a seguito della separazione dei coniugi o dei conviventi more uxorio - ma analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al divorzio -, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all'apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2019, n. 19455), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi (cfr. ancora Cassazione civile, sez. VI, 10 ottobre 2018, n.
25134).
In questa prospettiva, in mancanza di allegazioni di modifica della situazione economica delle parti, tenuto conto del fatto che la GL di anni venti, sta Per_1 frequentando un corso di laurea presso l'Università di Siena, si deve confermare quanto previsto in sede di separazione, laddove il Tribunale aveva quantificato il contributo al mantenimento della GL, a carico del padre, in € 100,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie, così come richiesto dalla ricorrente.
* * * * * * * N. 2431/2024 R.G. 4 / 4
Tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), alle stesse condizioni della separazione, di seguito C.F._2
riprodotte: attribuisce a un assegno di mantenimento mensile di € 100,00 per il Parte_1
mantenimento della GL , con essa convivente, da corrispondersi da parte Per_1
di presso il domicilio della stessa entro i primi cinque giorni di ogni CP_1
mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
dispone, a carico di , la contribuzione nella misura del 50% delle spese CP_1
straordinarie relative alla GL così come stabilite nel protocollo vigente Per_1
presso il Tribunale di Siena;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 17 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao