Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
Il giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non ha l'obbligo di individuare i singoli beni e di fissarne il relativo valore. (La Corte ha precisato in motivazione che detta individuazione, ove non effettuata dal giudice, spetta al P. M. quale organo demandato all'esecuzione del provvedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/02/2010, n. 12580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12580 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 25/02/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 337
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 21137/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF GI, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza in data 15 Maggio 2009 del Tribunale di Ferrara, con cui è stato parzialmente riformato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ferrara in data 15 Aprile 2009;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. MARINI Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara procede nei confronti di più persone in ordine al reato previsto dal D.Lgs.10 marzo 2000, n. 74, art. 8 per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nel corso dell'anno 2008.
Quantificata l'imposta evasa in Euro 585.398,00, la Procura della Repubblica ha richiesto ed il Giudice delle indagini preliminari in sede emesso un decreto di sequestro preventivo di pari importo finalizzato alla futura confisca "per equivalente". Tale decreto è stato eseguito nei confronti di più indagati, ivi compreso il Sig. FA. A costui, cui il reato viene attribuito quale commercialista concorrente nella frode commessa dalla soc. ME (concessionaria del marchio Mercedes), sono stati sequestrati due immobili ed un'autovettura.
A seguito di rituale richiesta di riesame il Tribunale di Ferrara ha parzialmente accolto le doglianze del Sig. FA. Confermata la legittimità del decreto di sequestro anche nella parte in cui opera per l'intero importo dell'imposta evasa nei confronti di ciascun concorrente nel reato, il Tribunale ha ritenuto che il valore effettivo dei beni sequestrati al Sig. FA ecceda quello della somma indicata in sequestro ed ha, conseguentemente, disposto la restituzione di un immobile e dell'autovettura, confermando il vincolo esclusivamente sul secondo immobile.
Avverso tale decisione il Sig. FA presenta ricorso per cassazione con il quale lamenta:
a) violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)) per essere stato il sequestro disposto senza indicare quale sarebbe il profitto illecito addebitabile a ciascun concorrente nel reato e, dunque, eccedendo il limite del profitto individuale. A ciò deve opporsi la circostanza che il profitto eventualmente ottenuto dal Sig. FA corrisponde all'entità delle prestazioni professionali da lui fatturate nel corso dell'anno 2008 (pari a 12.000,00 Euro), non sussistendo in atti alcun elemento che disponga per la percezione di diverse somme e, in particolare, di parte del profitto conseguito dalla società;
b) violazione di legge e difetto di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)) per essere carente l'individuazione dei beni oggetto del vincolo e per avere erroneamente i giudici sottoposto a sequestro, nei limiti dell'importo massimo stabilito, i beni che sarebbero stati in seguito individuati come capienti, con ciò violando l'obbligo del giudice di procedere egli stesso alla individuazione puntuale dei beni da sequestrare;
c) violazione di legge, ivi compreso l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, per essere stata omessa una valutazione del valore effettivo dei beni in sequestro, compito che spetterebbe proprio al tribunale del riesame al fine di evitare che vengano sottoposti a vincolo beni di valore superiore al profitto con conseguente mancanza di proporzione (art. 1 del citato Protocollo aggiuntivo) e illegittimità della misura, OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato nei termini di seguito specificati.
1. Il primo profilo di censura mosso dal ricorrente all'ordinanza impugnata attiene ai limiti della confisca "per equivalente", che dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente la quota di "profitto" che ciascun autore del reato ha o avrebbe conseguito.
Rileva la Corte che il provvedimento impugnato non dispone la confisca dei beni individuati "per equivalente", ma ne dispone il sequestro quale atto provvisorio destinato a garantire l'esecuzione del futuro provvedimento di ablazione. Nessuna violazione definitiva del diritto di proprietà, dunque, viene posta in essere in questa fase delle indagini.
Ciò che, pertanto, la Corte è chiamata a verificare è
esclusivamente che non sussistano gli elementi di certa illegittimità o non praticabilità della futura confisca che il ricorrente prospetta, perché solo in tale caso anche il sequestro risulterebbe travolto dal vizio dell'atto ablativo che il sequestro stesso mira in via provvisoria a garantire.
Ebbene, la Corte non condivide le censure mosse con il ricorso in esame. Non vi è dubbio che l'istituto del concorso di persone nell'unico reato riconduce a ciascuno dei concorrenti la responsabilità dell'intero illecito e fonda, del tutto legittimamente, quel principio di solidarietà che viene fissato nell'art. 187 c.p. in relazione agli artt. 1292, 2055 e 2058 c.c.. Tale solidarietà non si pone in alcun modo in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale, e di quella relativa anche alle conseguenze civili del reato, con la conseguenza che risultano del tutto conformi ai principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con L. n. 848 del 1955) sia le sanzioni penali sia le condanne al risarcimento che gravano per l'intera entità dei danni su ciascun concorrente avendo riguardo alle complessive conseguenze del reato (fermo restando il tetto rappresentato dall'entità massima prevista nel provvedimento giudiziale). Se quanto ora affermato vale per le sanzioni penali e le condanne al risarcimento, non vi è ragione alcuna per affermare che la medesima regola non operi per la confisca per equivalente, così che deve trovare applicazione quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte anche a seguito della decisione pronunciata sul punto dalle Sezioni Unite Penali (sentenza n. 26654 del 27 marzo - 2 luglio 2008, Fisia Italimpianti Spa e altri, rv 239926). E dunque, in tale prospettiva deve ritenersi non contrastante con i principi della citata Convenzione, secondo la lettura sistematica data con le citate sentenze n. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale, il fatto che il concorrente nel reato possa essere chiamato a rispondere dell'intero profitto che gli autori del reato hanno ricavato dall'illecito, e non soltanto della quota che di esso egli abbia eventualmente ricevuto.
2. L'applicazione di tale principio al caso in esame comporta che, una volta esclusa l'esistenza di vizi in ordine al "fumus" di reato nei confronti del ricorrente, nessuna illegittimità può essere ravvisata nel provvedimento di sequestro che, in funzione della futura possibile confisca anche per equivalente, venga disposto sui beni del singolo concorrente avendo come parametro l'intero ammontare del profitto derivante dal reato. Sarà quindi la decisione di merito a determinare se sussistono i presupposti per disporre la confisca e a statuire in ordine alle responsabilità individuali sulla base degli esiti del giudizio svoltosi nel contraddittorio.
3. Con secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudice del sequestro non abbia individuato i beni destinatari del provvedimento, ma abbia fissato l'importo complessivo dei beni da sottoporre al vincolo, lasciando poi ad altra autorità la concreta individuazione dei beni, e ciò in violazione dell'obbligo gravante sul giudice ai sensi dell'art. 322 ter c.p. nella parte in cui rinvia alla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143.
Rileva la Corte che la lettera delle disposizioni citate non fonda alcun obbligo del giudice del sequestro di individuare i singoli beni soggetti alla misura e di fissarne il valore nel momento in cui emana il provvedimento. Non sussiste, dunque, alcuna violazione della legge nell'ipotesi che il giudice fissi esclusivamente l'importo complessivo rilevante ai fini della futura confisca, così determinando il "quantum" delle garanzie che debbono essere acquisite mediante il sequestro. È evidente che, qualora sia possibile, il giudice individuerà specificamente le cose da sequestrare e che, ove ciò non sia possibile, l'individuazione spetterà all'organo demandato all'esecuzione del provvedimento, e cioè al Pubblico ministero. Avverso gli atti di quest'ultimo la parte potrà esercitare tutti i controlli e attivare tutti i meccanismi di tutela previsti dalla legge (richiede di restituzione;
appello avanti l'organo giudicante) anche con riferimento alla corrispondenza tra le cose sequestrate, il loro valore ed i limiti fissati con l'ordine giudiziale. Tali strumenti di controllo escludono che la parte destinati della misura risulti priva di tutela con riferimento al diritto di proprietà e di godimento dei beni caduti sotto sequestro. del riesame.
Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato, con condanna del ricorrente a sostenere le spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010